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SPLIT PAYMENT - Scissione dei pagamenti, Prove svolte di Maturità di Economia aziendale

- definizione -Quali i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment? -In quali casi non si può utilizzare la scissione dei pagamenti? -Come si predispone una fattura con l’applicazione dello split payment? -Scissione dei pagamenti e sanzioni: cosa dice la normativa?

Tipologia: Prove svolte di Maturità

2022/2023

In vendita dal 28/04/2023

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SPLIT PAYMENT
(scissione dei pagamenti)
Si tratta di un regime particolare che, a differenza di quanto prevede la regola generale, secondo cui l’Iva viene
addebitata in fattura al cliente e poi versata all’Erario dal fornitore, impone all’acquirente di versare l’Iva
direttamente nelle casse dello Stato, senza l’intermediazione del venditore.
In altre parole, con la scissione dei pagamenti, il debitore dell’Iva è il cessionario/committente anziché, come
avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ciò significa che un’operazione di split payment avrà le seguenti
caratteristiche:
Il cedente/prestatore emette la fattura che conterrà sia l’imponibile, sia l’Iva, ma indicherà come importo finale da
pagare l’ammontare al netto di IVA.
Inoltre, dovrà indicare che la fattura è stata emessa secondo il sistema dello split payment Scissione dei pagamenti
Il cessionario/committente paga al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’IVA e versa la parte di
IVA dovuta allo Stato
Il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà registrare le fatture emesse (art. 23 e 24 dpr
633/1972) senza calcolare l’Iva.
Quali i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment?
Lo split payment è una particolare forma di liquidazione e versamento IVA, inclusa nella Legge di Stabilità 20215
(Legge 190/2014), che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei
confronti di:
Amministrazioni Pubbliche
Uno degli altri soggetti indicati all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972:
- Enti pubblici economici, nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizio
alla persona
- Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70%
- Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministeri
- Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, da amministrazioni
pubbliche
- Società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni
pubbliche
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto
Possono ricorrere alla scissione dei pagamenti, oltre ai soggetti sopracitati, tutte le amministrazioni pubbliche
comprese nell’elenco IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici
Servizi), consultabile direttamente sul sito del MEF, ad eccezione dei soggetti che classificati come gestori di
pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la PA.
In quali casi non si può utilizzare la scissione dei pagamenti?
Lo split payment non si applica a:
- Operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura
- Cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta
(Reverse Charge)
- Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.
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Scarica SPLIT PAYMENT - Scissione dei pagamenti e più Prove svolte di Maturità in PDF di Economia aziendale solo su Docsity!

SPLIT PAYMENT

(scissione dei pagamenti)

Si tratta di un regime particolare che, a differenza di quanto prevede la regola generale, secondo cui l’Iva viene addebitata in fattura al cliente e poi versata all’Erario dal fornitore, impone all’acquirente di versare l’Iva direttamente nelle casse dello Stato, senza l’intermediazione del venditore.

In altre parole, con la scissione dei pagamenti, il debitore dell’Iva è il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ciò significa che un’operazione di split payment avrà le seguenti caratteristiche: →Il cedente/prestatore emette la fattura che conterrà sia l’imponibile, sia l’Iva, ma indicherà come importo finale da pagare l’ammontare al netto di IVA. Inoltre, dovrà indicare che la fattura è stata emessa secondo il sistema dello split payment “ Scissione dei pagamenti ” →Il cessionario/committente paga al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’IVA e versa la parte di IVA dovuta allo Stato →Il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà registrare le fatture emesse (art. 23 e 24 dpr 633/1972) senza calcolare l’Iva.

Quali i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment?

Lo split payment è una particolare forma di liquidazione e versamento IVA, inclusa nella Legge di Stabilità 20215 (Legge 190/2014), che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di: ● Amministrazioni Pubbliche ● Uno degli altri soggetti indicati all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972:

  • Enti pubblici economici, nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizio alla persona
  • Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
  • Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
  • Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche
  • Società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto

Possono ricorrere alla scissione dei pagamenti, oltre ai soggetti sopracitati, tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi), consultabile direttamente sul sito del MEF, ad eccezione dei soggetti che classificati come gestori di pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la PA.

In quali casi non si può utilizzare la scissione dei pagamenti?

Lo split payment non si applica a:

  • Operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura
  • Cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge)
  • Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.

Come si predispone una fattura con l’applicazione dello split payment?

Per applicare lo split payment, i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica verso la PA e devono seguire tre semplici step: ➔ Creare la fattura in formato XML ➔ Firmare la fattura in modo digitale ➔ Inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio)

Nella sezione Dati Riepilogo, alla voce Esigibilità IVA, occorre inserire il valore “S” che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, indica la scissione dei pagamenti. Inoltre, bisogna assicurarsi che nel campo codice “Natura” non siano presenti i valori relativi all’inversione contabile o reverse charge. Infine, va ricordato che nel blocco Dati Pagamento il campo Importo Pagamento deve riportare solo il valore dell’imponibile.

Scissione dei pagamenti e sanzioni: cosa dice la normativa?

Sono previste sanzioni amministrative sia per la mancata indicazione dello split payment in fattura che nei casi di omesso o ritardato pagamento dell’Iva: ➔ Il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 (art. 9, comma 1, d.lgs. 471/1997) ➔ La PA in caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997).