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- definizione -Quali i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment? -In quali casi non si può utilizzare la scissione dei pagamenti? -Come si predispone una fattura con l’applicazione dello split payment? -Scissione dei pagamenti e sanzioni: cosa dice la normativa?
Tipologia: Prove svolte di Maturità
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Si tratta di un regime particolare che, a differenza di quanto prevede la regola generale, secondo cui l’Iva viene addebitata in fattura al cliente e poi versata all’Erario dal fornitore, impone all’acquirente di versare l’Iva direttamente nelle casse dello Stato, senza l’intermediazione del venditore.
In altre parole, con la scissione dei pagamenti, il debitore dell’Iva è il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ciò significa che un’operazione di split payment avrà le seguenti caratteristiche: →Il cedente/prestatore emette la fattura che conterrà sia l’imponibile, sia l’Iva, ma indicherà come importo finale da pagare l’ammontare al netto di IVA. Inoltre, dovrà indicare che la fattura è stata emessa secondo il sistema dello split payment “ Scissione dei pagamenti ” →Il cessionario/committente paga al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’IVA e versa la parte di IVA dovuta allo Stato →Il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà registrare le fatture emesse (art. 23 e 24 dpr 633/1972) senza calcolare l’Iva.
Lo split payment è una particolare forma di liquidazione e versamento IVA, inclusa nella Legge di Stabilità 20215 (Legge 190/2014), che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di: ● Amministrazioni Pubbliche ● Uno degli altri soggetti indicati all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972:
Possono ricorrere alla scissione dei pagamenti, oltre ai soggetti sopracitati, tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi), consultabile direttamente sul sito del MEF, ad eccezione dei soggetti che classificati come gestori di pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la PA.
Lo split payment non si applica a:
Per applicare lo split payment, i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica verso la PA e devono seguire tre semplici step: ➔ Creare la fattura in formato XML ➔ Firmare la fattura in modo digitale ➔ Inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio)
Nella sezione Dati Riepilogo, alla voce Esigibilità IVA, occorre inserire il valore “S” che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, indica la scissione dei pagamenti. Inoltre, bisogna assicurarsi che nel campo codice “Natura” non siano presenti i valori relativi all’inversione contabile o reverse charge. Infine, va ricordato che nel blocco Dati Pagamento il campo Importo Pagamento deve riportare solo il valore dell’imponibile.
Sono previste sanzioni amministrative sia per la mancata indicazione dello split payment in fattura che nei casi di omesso o ritardato pagamento dell’Iva: ➔ Il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 (art. 9, comma 1, d.lgs. 471/1997) ➔ La PA in caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997).