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Cos'è lo Split Payment (Scissione dei Pagamenti), Appunti di Contabilità

Breve sintesi sullo Split Payment

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 28/10/2020

Salvodisa
Salvodisa 🇮🇹

4.6

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28 documenti

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Split Payment (Scissione dei Pagamenti): Il Legislatore, con la Legge 190/2014, ha
introdotto uno speciale sistema di liquidazione IVA.
Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall’articolo 17-ter del d.p.r.
633/1972.
Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti
di:
Amministrazioni Pubbliche;
– uno degli altri soggetti tassativamente indicati dall’art. 17-ter, comma 1-bis, del
d.p.r. 633/1972 (v. ad es., a titolo esemplificativo: enti pubblici economici, aziende speciali,
aziende pubbliche di servizi alla persona, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB).
Questa speciale modalità di liquidazione IVA comporta che, nei casi in cui deve essere
applicata, sarà il cessionario/committente (ad es. una PA) e NON il cedente/prestatore a dover
materialmente versare l’importo dell’IVA allo Stato.
Le operazioni soggette allo S.P. hanno le seguenti caratteristiche:
il cedente/prestatore emetterà fattura indicando sia l’imponibile, sia l’IVA (aliquota ed
importo), ma indicando, come importo finale a pagare, solo l’importo al netto dell’IVA;
lo stesso cedente/prestatore dovrà indicare che la fattura è emessa secondo il sistema
dello Split Payment “Scissione dei pagamenti” (v. più sotto c.a. la fattura elettronica);
l’Ente Pubblico (o uno degli altri soggetti suindicati) cessionario/committente
pagherà al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’imposta
(cioè dell’IVA);
successivamente, il cessionario/committente (es. PA) verserà la parte di IVA
dovuta sulla fattura allo Stato;
il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà operare la registrazione
delle fatture emesse (artt. 23/24 dpr 633/1972) senza computare l’imposta ivi indicata nella
liquidazione periodica.

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Split Payment (Scissione dei Pagamenti): Il Legislatore, con la Legge 190/2014 , ha introdotto uno speciale sistema di liquidazione IVA. Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/. Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:

  • Amministrazioni Pubbliche ;
  • uno degli altri soggetti tassativamente indicati dall’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972 (v. ad es., a titolo esemplificativo: enti pubblici economici, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB). Questa speciale modalità di liquidazione IVA comporta che, nei casi in cui deve essere applicata, sarà il cessionario/committente (ad es. una PA) e NON il cedente/prestatore a dover materialmente versare l’importo dell’IVA allo Stato. Le operazioni soggette allo S.P. hanno le seguenti caratteristiche:  il cedente/prestatore emetterà fattura indicando sia l’imponibile, sia l’IVA (aliquota ed importo), ma indicando, come importo finale a pagare, solo l’importo al netto dell’IVA;  lo stesso cedente/prestatore dovrà indicare che la fattura è emessa secondo il sistema dello Split Payment “Scissione dei pagamenti” (v. più sotto c.a. la fattura elettronica);  l’Ente Pubblico (o uno degli altri soggetti suindicati) cessionario/committente pagherà al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’imposta (cioè dell’IVA );  successivamente, il cessionario/committente (es. PA) verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato; il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà operare la registrazione delle fatture emesse (artt. 23/24 dpr 633/1972) senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.