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Successioni, Diritto privato III, Appunti di Diritto Privato

Successioni, Diritto privato III

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 03/03/2021

se9617
se9617 🇮🇹

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Le successioni per causa di morte LII
Disposizioni generali
Diritti dei legittimari (Titolo I)
Successioni legittime (Titolo II)
Successioni testamentarie (Titolo III)
Divisione dell’eredità (Titolo IV)
Il termine successione (sub-cedere) significa in generale nel diritto civile subentrare nella titolarità di diritti e obblighi. Successioni a
causa di morte = trasferimento di SGS attive (diritti reali e di credito) e passive (obbligazioni), con causa nella morte del titolare
(ereditando, is de cuius ereditate agitur).
Esigenza di assicurare la titolarità del patrimonio
Sicurezza nella attribuzione e nella circolazione della ricchezza e del credito
Tra successione a causa di morte e diritto di proprietà vi è un legame dato dal fatto che il diritto di proprietà è il fondamento
politico-istituzionale delle successioni a causa di morte. Art.42,4 comma Cost. La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità -> le garanzie costituzionali del diritto di proprietà
(riconoscimento e riserva di legge) si estendono alla successione.
A. la successione m.c. = modo di acquisto della proprietà
B. il diritto successorio acquista una crescente importanza come istituto giuridico che consolida i processi di diffusione della
ricchezza. Non si limite a consolidare, ma (in concorso con altri fattori) determina la composizione e la distribuzione della
ricchezza.
Oggetto della successione:
- situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale. Sono esclusi i diritti personalissimi (status familiari) e diritti patrimoniali che
ineriscono alla persona es. diritti/obblighi alimentari e DRM di usufrutto, uso e abitazione.
- regole speciali relative alla formazione del contratto: - art.1329 proposta irrevocabile: la morte del proponente non toglie efficacia
alla proposta - art.1330: la morte dell’imprenditore prima della conclusione del contratto non toglie efficacia alla
proposta/accettazione
- successioni anomale regolate da leggi speciali in deroga al principio di unità della successione ( = disciplina che presiede alla
successione di un patrimonio ereditario è unica) es. nel caso di locazioni di immobili urbani, si prevede il diritto del coniugi o del
partner unito civilmente di subentrare nel contratto; l’assegno giuridico a carico dell’eredità va a favore del coniuge divorziato,
titolare di assegno e in stato di bisogno; l’indennità di preavviso e di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro spetta ai
familiari.
Dagli acquisti per successione (iure successionis e iure ereditario) si distinguono gli acquisti iure proprio che sono tecnicamente non
causati ma occasionati dalla morte della persona. La successione presuppone una relazione di identità tra il diritto in capo al de
cuius e il diritto in capo al superstite: non c’è acquisto iure successionis se al diritto che la legge attribuisce al superstite non
corrisponde un diritto in capo al de cuius.
Disposizioni generali
Apertura della successione
Art.456 la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’evento morte coincide con
la cessazione delle funzioni del tronco cerebrale. In caso di scomparsa di una persona si può arrivare alla dichiarazione giudiziale di
morte presunta e se la persona torna si ha la risoluzione degli effetti della successione per cui i diritti transitati agli eredi devono
tornare in capo all’ex scomparso. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi ed è
importante individuarlo perché è il foro competente per le cause ereditaria e i procedimenti relativi all’accettazione o alla rinunzia
all’eredità. Con l’apertura della successione si concreta la designazione del soggetto o dei soggetti che sono individuati per legge
(565) o per testamento (586) a succedere al defunto cd. vocazione ereditaria (costituisce il titolo della delazione cioè effettiva
chiamata all’eredità). In mancanza di eredi legittimi o testamentari la successione è deferita allo stato. Un successore c’è sempre,
ma non sempre è noto -> Convenzione dell’Aja ha istituito un certificato internazionale delle successioni per designare la persona
autorizzata ad amministrare i beni nel tempo necessario per rintracciare gli eredi e devolvere l’eredità.
Art.457 piccola costituzione delle successioni perché individua le fonti delle successioni. L’eredità si devolve per legge o per
testamento per cui al momento dell’apertura della successione i successori sono individuati sulla base delle indicazioni della legge
(successione legittima) o del testamento (successione testamentaria). Non si fa luogo a successione legittima se non quando
manca, in tutto o in parte, quella testamentaria per cui la successione legittima ha funzione sussidiaria. Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (figli, ascendenti e coniuge -> tutela della
famiglia come vincolo di consanguineità tant’è che nel c.c.1865 il coniuge non vi era ricompreso): limite inderogabile al potere di
disporre del testatore.
Fonti:
- legge: se norme imperative -> successione necessaria; se norme suppletive -> successione legittima
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Le successioni per causa di morte LII Disposizioni generali Diritti dei legittimari (Titolo I) Successioni legittime (Titolo II) Successioni testamentarie (Titolo III) Divisione dell’eredità (Titolo IV) Il termine successione (sub-cedere) significa in generale nel diritto civile subentrare nella titolarità di diritti e obblighi. Successioni a causa di morte = trasferimento di SGS attive (diritti reali e di credito) e passive (obbligazioni), con causa nella morte del titolare (ereditando, is de cuius ereditate agitur). Esigenza di assicurare la titolarità del patrimonio Sicurezza nella attribuzione e nella circolazione della ricchezza e del credito Tra successione a causa di morte e diritto di proprietà vi è un legame dato dal fatto che il diritto di proprietà è il fondamento politico-istituzionale delle successioni a causa di morte. Art.42,4 comma Cost. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità -> le garanzie costituzionali del diritto di proprietà (riconoscimento e riserva di legge) si estendono alla successione. A. la successione m.c. = modo di acquisto della proprietà B. il diritto successorio acquista una crescente importanza come istituto giuridico che consolida i processi di diffusione della ricchezza. Non si limite a consolidare, ma (in concorso con altri fattori) determina la composizione e la distribuzione della ricchezza. Oggetto della successione:

  • situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale. Sono esclusi i diritti personalissimi (status familiari) e diritti patrimoniali che ineriscono alla persona es. diritti/obblighi alimentari e DRM di usufrutto, uso e abitazione.
  • regole speciali relative alla formazione del contratto: - art.1329 proposta irrevocabile: la morte del proponente non toglie efficacia alla proposta - art.1330: la morte dell’imprenditore prima della conclusione del contratto non toglie efficacia alla proposta/accettazione
  • successioni anomale regolate da leggi speciali in deroga al principio di unità della successione ( = disciplina che presiede alla successione di un patrimonio ereditario è unica) es. nel caso di locazioni di immobili urbani, si prevede il diritto del coniugi o del partner unito civilmente di subentrare nel contratto; l’assegno giuridico a carico dell’eredità va a favore del coniuge divorziato, titolare di assegno e in stato di bisogno; l’indennità di preavviso e di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro spetta ai familiari. Dagli acquisti per successione (iure successionis e iure ereditario) si distinguono gli acquisti iure proprio che sono tecnicamente non causati ma occasionati dalla morte della persona. La successione presuppone una relazione di identità tra il diritto in capo al de cuius e il diritto in capo al superstite: non c’è acquisto iure successionis se al diritto che la legge attribuisce al superstite non corrisponde un diritto in capo al de cuius. Disposizioni generali Apertura della successione Art.456 la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’evento morte coincide con la cessazione delle funzioni del tronco cerebrale. In caso di scomparsa di una persona si può arrivare alla dichiarazione giudiziale di morte presunta e se la persona torna si ha la risoluzione degli effetti della successione per cui i diritti transitati agli eredi devono tornare in capo all’ex scomparso. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi ed è importante individuarlo perché è il foro competente per le cause ereditaria e i procedimenti relativi all’accettazione o alla rinunzia all’eredità. Con l’apertura della successione si concreta la designazione del soggetto o dei soggetti che sono individuati per legge (565) o per testamento (586) a succedere al defunto cd. vocazione ereditaria (costituisce il titolo della delazione cioè effettiva chiamata all’eredità). In mancanza di eredi legittimi o testamentari la successione è deferita allo stato. Un successore c’è sempre, ma non sempre è noto -> Convenzione dell’Aja ha istituito un certificato internazionale delle successioni per designare la persona autorizzata ad amministrare i beni nel tempo necessario per rintracciare gli eredi e devolvere l’eredità. Art.457 piccola costituzione delle successioni perché individua le fonti delle successioni. L’eredità si devolve per legge o per testamento per cui al momento dell’apertura della successione i successori sono individuati sulla base delle indicazioni della legge (successione legittima) o del testamento (successione testamentaria). Non si fa luogo a successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria per cui la successione legittima ha funzione sussidiaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (figli, ascendenti e coniuge -> tutela della famiglia come vincolo di consanguineità tant’è che nel c.c.1865 il coniuge non vi era ricompreso): limite inderogabile al potere di disporre del testatore. **Fonti:
  • legge: se norme imperative -> successione necessaria; se norme suppletive -> successione legittima**

- autonomia privata -> successione testamentaria La chiamata alla successione può avvenire:

  • a titolo universale (eredità): l’erede è colui che, per legge o per testamento, succede al defunto nella totalità o in una quota del patrimonio. L’eredità (universitas iuris: insieme di beni ereditari e debiti del defunto) si acquista con l’accettazione: successione in locum et ius defuncti ->l’erede succede al defunto: nei debiti, salvo che accetti con beneficio d’inventario, pro quota; nei diritti; nella posizione processuale; nel possesso.
  • a titolo particolare (legato): il legatario è colui che acquista dal defunto uno o più beni determinati; tuttavia l’indicazione dei beni determinati potrebbe non esclude che la disposizione sia a titolo universale e dunque l’acquisizione della qualifica di erede se, in sede d’interpretazione dell’atto, risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio art.588,2 comma institutio ex re certa. Il legato si acquista ipso iure con effetto dall’apertura della successione, fatta salva la facoltà di rinunciare. Non risponde dei debiti e anche quando vi sia tenuto, la sua responsabilità non va cmq oltre il valore della cosa che ha ricevuto come legato. Può intervenire o essere chiamato nel processo. Può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ai fini dell’usucapione-> accessione nel possesso art.1146. Atto mortis causa e atto di ultima volontà Successione mortis causa: trasferimento di sgs con caus anella morte del titolare. È mortis causa l’atto funzionalmente diretto a regolare rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del de cuius: istituzione di erede e legato. L’istituzione di erede o il legato potrebbero avvenire sia in forma bilaterale sia in forma unilaterale: - per contratto successorio -> negozio mortis causa, bilaterale che si giustifica con la nascita di un rapporto obbligatorio tra disponente e legatario. - per testamento -> negozio mortis causa, unilaterale, di ultima volontà Nel nostro ordinamento i contratti successori non sono ammessi di conseguenza tutti i negozi mortis causa sono necessariamente anche atti di ultima volontà : - testamento = atto con cui si dispone dei beni a causa di morte - negozi che regolano gli interessi familiari e della personalità per il tempo successivo alla morte Divieto di patti successori art. Ipotesi eterogenee, accumunate dalla circostanza di essere riferite a una successione non aperta. Atti b. vietati e considerati nulli. A. patti istituitivi con cui taluno dispone della propria successione - patti istitutivi in senso stretto aventi per oggetto istituzione di erede o un legato = contratto mortis causa con cui una persona contrae con un’altra il lascito in tutto o in parte dell’eredità o singoli cespiti ereditari per il tempo successivo alla morte del disponente (atto mortis causa bilaterale e non atto di ultima volontà). Invalido perché dichiarato nullo ex art.457, 1 comma - patti con cui ci s’impegna a disporre per testamento a favore di altri (testamento = adempimento di una promessa) = contratto che ha per oggetto la promessa di istituire erede o legatario. Invalido perché limita la libertà di disporre.  Nel primo caso siamo ancora di fronte a un’espressione di autonomia e libertà (istituzione di erede è effettuata in condizioni di libertà) mentre nel secondo caso la libertà testamentaria è negata. B. patti dispositivi con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione = il soggetto non dispone della propria successione, ma dei diritti che potranno spettargli sulla successione altrui. Il legislatore paternalisticamente si preoccupa di rendere inefficace una decisione nell’interesse del soggetto medesimo che prende quella decisione: limite all’autonomia privata imposta da ragioni di carattere paternalistico. C. patti rinunciativi con cui taluno rinunzia ai diritti spettanti su una successione per impedire il formarsi di convenzioni immorali e socialmente pericolose per il votum corvinum o captandae mortis. Diritto tedesco ammette la validità dei patti successori istitutivi e rinunziativi, nega efficacia ai soli patti dispositivi Diritto francese affianca al divieto di patti successori numerose deroghe:
    • donation partage: convenzione conclusa con i discendenti al fine di fissare la composizione della parte di ciascuno
    • institution contractuelle o donation de biens a venir: ammessa solo in occasione del matrimonio e la stipulazione può avvenire ad opera di terzi o degli sposi stessi Patti successori mortis causa e negozi con efficacia post mortem - patti mortis causa istitutivi : il diritto è considerato come un’entità commisurata al tempo della morte dell’attribuente e il beneficiario è considerato come soggetto esistente a quello stesso momento - ≠ negozi con efficacia post mortem: i patti dispositivi e rinunziativi sono invalidi per contrarietà a una norma imperativa. Proprio per questo non possiamo immaginare dei negozi con efficacia post mortem diversi dai patti dispositivi e rinunciativi e proprio perché diversi non sono colpiti dalla nullità dell’art.458 e quindi sono validi. Patti successori mortis causa (vietati)e negozi inter vivos con efficacia post mortem (validi) Sent. C:Cass. 1683/1995 indici di un patto successorio invalido:
  • fine: costituire, modificare, trasmettere/estinguere diritti su una successione non aperta
  • i diritti sono considerati come compresi nella successione
  • il promittente ha rinunciato allo ius poenitendi
  • l’acquirente ha contratto/stipulato come avente diritto alla successione
  • il trasferimento avviene a titolo di eredità o legato