Le successioni per causa di morte LII
Disposizioni generali
Diritti dei legittimari (Titolo I)
Successioni legittime (Titolo II)
Successioni testamentarie (Titolo III)
Divisione dell’eredità (Titolo IV)
Il termine successione (sub-cedere) significa in generale nel diritto civile subentrare nella titolarità di diritti e obblighi. Successioni a
causa di morte = trasferimento di SGS attive (diritti reali e di credito) e passive (obbligazioni), con causa nella morte del titolare
(ereditando, is de cuius ereditate agitur).
Esigenza di assicurare la titolarità del patrimonio
Sicurezza nella attribuzione e nella circolazione della ricchezza e del credito
Tra successione a causa di morte e diritto di proprietà vi è un legame dato dal fatto che il diritto di proprietà è il fondamento
politico-istituzionale delle successioni a causa di morte. Art.42,4 comma Cost. La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità -> le garanzie costituzionali del diritto di proprietà
(riconoscimento e riserva di legge) si estendono alla successione.
A. la successione m.c. = modo di acquisto della proprietà
B. il diritto successorio acquista una crescente importanza come istituto giuridico che consolida i processi di diffusione della
ricchezza. Non si limite a consolidare, ma (in concorso con altri fattori) determina la composizione e la distribuzione della
ricchezza.
Oggetto della successione:
- situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale. Sono esclusi i diritti personalissimi (status familiari) e diritti patrimoniali che
ineriscono alla persona es. diritti/obblighi alimentari e DRM di usufrutto, uso e abitazione.
- regole speciali relative alla formazione del contratto: - art.1329 proposta irrevocabile: la morte del proponente non toglie efficacia
alla proposta - art.1330: la morte dell’imprenditore prima della conclusione del contratto non toglie efficacia alla
proposta/accettazione
- successioni anomale regolate da leggi speciali in deroga al principio di unità della successione ( = disciplina che presiede alla
successione di un patrimonio ereditario è unica) es. nel caso di locazioni di immobili urbani, si prevede il diritto del coniugi o del
partner unito civilmente di subentrare nel contratto; l’assegno giuridico a carico dell’eredità va a favore del coniuge divorziato,
titolare di assegno e in stato di bisogno; l’indennità di preavviso e di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro spetta ai
familiari.
Dagli acquisti per successione (iure successionis e iure ereditario) si distinguono gli acquisti iure proprio che sono tecnicamente non
causati ma occasionati dalla morte della persona. La successione presuppone una relazione di identità tra il diritto in capo al de
cuius e il diritto in capo al superstite: non c’è acquisto iure successionis se al diritto che la legge attribuisce al superstite non
corrisponde un diritto in capo al de cuius.
Disposizioni generali
Apertura della successione
Art.456 la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’evento morte coincide con
la cessazione delle funzioni del tronco cerebrale. In caso di scomparsa di una persona si può arrivare alla dichiarazione giudiziale di
morte presunta e se la persona torna si ha la risoluzione degli effetti della successione per cui i diritti transitati agli eredi devono
tornare in capo all’ex scomparso. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi ed è
importante individuarlo perché è il foro competente per le cause ereditaria e i procedimenti relativi all’accettazione o alla rinunzia
all’eredità. Con l’apertura della successione si concreta la designazione del soggetto o dei soggetti che sono individuati per legge
(565) o per testamento (586) a succedere al defunto cd. vocazione ereditaria (costituisce il titolo della delazione cioè effettiva
chiamata all’eredità). In mancanza di eredi legittimi o testamentari la successione è deferita allo stato. Un successore c’è sempre,
ma non sempre è noto -> Convenzione dell’Aja ha istituito un certificato internazionale delle successioni per designare la persona
autorizzata ad amministrare i beni nel tempo necessario per rintracciare gli eredi e devolvere l’eredità.
Art.457 piccola costituzione delle successioni perché individua le fonti delle successioni. L’eredità si devolve per legge o per
testamento per cui al momento dell’apertura della successione i successori sono individuati sulla base delle indicazioni della legge
(successione legittima) o del testamento (successione testamentaria). Non si fa luogo a successione legittima se non quando
manca, in tutto o in parte, quella testamentaria per cui la successione legittima ha funzione sussidiaria. Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (figli, ascendenti e coniuge -> tutela della
famiglia come vincolo di consanguineità tant’è che nel c.c.1865 il coniuge non vi era ricompreso): limite inderogabile al potere di
disporre del testatore.
Fonti:
- legge: se norme imperative -> successione necessaria; se norme suppletive -> successione legittima