Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


successioni privato 3, Dispense di Diritto Privato

appunti di diritto delle successioni privato 3

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 22/06/2026

simone-scuzzarella
simone-scuzzarella 🇮🇹

7 documenti

1 / 60

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Le finalità del diritto delle successioni nel sistema del Codice civile
La disciplina delle successioni è contenuta prevalentemente nel Libro II del Codice civile, intitolato
“Delle successioni”
. Essa regola il complesso di norme che disciplinano la sorte dei rapporti giuridici di
una persona dopo la sua morte e risponde a una pluralità di finalità fondamentali.
La prima e più tradizionale funzione del diritto successorio è quella di assicurare la continuità dei
rapporti patrimoniali facenti capo a un soggetto deceduto. Quando una persona muore, infatti, si apre
la successione e il soggetto della cui eredità si tratta viene definito
de cuius
. Attraverso il fenomeno
successorio, l'ordinamento consente il trasferimento ai successori di quei rapporti patrimoniali che, per
loro natura, sono trasmissibili. Non tutte le situazioni giuridiche appartenenti al
de cuius
, tuttavia,
confluiscono nella massa ereditaria: restano escluse, in particolare, le situazioni strettamente personali,
che si estinguono con la morte del titolare.
Accanto alla funzione patrimoniale, il sistema successorio italiano persegue un'altra finalità di primaria
importanza: la tutela dei rapporti familiari. Questa caratteristica distingue il nostro ordinamento da
molti sistemi di
common law
, nei quali è generalmente riconosciuta una maggiore libertà testamentaria e
una minore protezione legale dei familiari del defunto.
Nel diritto italiano la protezione della famiglia si realizza anzitutto attraverso la successione legittima,
disciplinata dagli artt. 565 e seguenti c.c., che trova applicazione quando manca, in tutto o in parte,
una valida disposizione testamentaria. Inoltre, essa si manifesta mediante l'istituto della successione
necessaria, che garantisce particolari diritti a determinati congiunti del
de cuius
, denominati legittimari
o eredi necessari.
I legittimari sono:
i discendenti, ossia figli e ulteriori discendenti;
il coniuge e la parte dell'unione civile;
gli ascendenti, cioè i genitori e gli altri ascendenti, ma soltanto in assenza di discendenti.
A tali soggetti la legge riserva una quota minima del patrimonio ereditario, detta quota di legittima, che
non può essere sacrificata neppure dalla volontà del testatore. Ciò significa che, anche qualora il
de cuius
disponesse dell'intero patrimonio in favore di soggetti estranei alla famiglia, ad esempio un'associazione
di volontariato, i legittimari conserverebbero comunque il diritto a ottenere la porzione di eredità loro
riservata dalla legge. Questa rappresenta una delle peculiarità più significative del sistema successorio
italiano e testimonia la forte attenzione che il legislatore dedica alla salvaguardia dei rapporti familiari.
D'altra parte, il diritto successorio non tutela soltanto la famiglia, ma anche la libertà di
autodeterminazione del
de cuius
.
Tale principio trova espressione nella disciplina del testamento, contenuta negli artt. 587 e seguenti
c.c..
L'art. 587 c.c. definisce il testamento come l'atto revocabile mediante il quale una persona dispone, per
il tempo successivo alla propria morte, di tutte o di parte delle proprie sostanze. Il testamento, tuttavia,
non ha esclusivamente contenuto patrimoniale. Esso può contenere anche disposizioni di natura
personale e non patrimoniale.
Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dal riconoscimento del figlio nato fuori dal
matrimonio, che può essere effettuato anche mediante disposizione testamentaria. In questo caso si
parla ancora di
riconoscimento
poiché, nonostante le profonde innovazioni introdotte dalla riforma della
filiazione del 2012-2013, il legislatore ha mantenuto invariata la struttura fondamentale attraverso cui si
instaura il rapporto di filiazione.
L'art. 315 c.c. afferma il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, stabilendo che tutti i figli
hanno il medesimo status, indipendentemente dal fatto che siano nati da genitori coniugati, non coniugati
o siano stati adottati. Di conseguenza, sono state definitivamente abbandonate le tradizionali distinzioni
tra
figli legittimi
e
figli naturali
, sostituite dalla categoria unitaria di
figlio
.
Tuttavia, la riforma del 2012-2013 ha lasciato immutata la diversa modalità di costituzione del rapporto di
filiazione. Quando il figlio nasce da genitori sposati, il rapporto di filiazione si instaura automaticamente
attraverso la dichiarazione di nascita. Diversamente, per il figlio nato da genitori non coniugati è
necessario il riconoscimento volontario da parte del genitore, che può avvenire anche mediante
testamento. In mancanza di riconoscimento, il figlio può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere
l'accertamento giudiziale della filiazione.
La tutela della volontà testamentaria incontra però precisi limiti posti dalla legge. In particolare, l'art. 457
c.c. stabilisce che l'eredità si devolve per legge o per testamento, ma precisa altresì che le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Pertanto, il testatore
non può validamente disporre del proprio patrimonio in violazione delle quote di legittima. Qualora ciò
avvenga, l'ordinamento mette a disposizione dei legittimari specifici strumenti di tutela, tra cui l'azione di
riduzione, che consente loro di recuperare la quota ereditaria riservata dalla legge.
Il diritto delle successioni tutela inoltre il rapporto di parentela, che costituisce uno dei criteri
fondamentali per l'individuazione dei successibili. A tal fine, il Codice civile definisce espressamente le
nozioni di parentela e affinità. In particolare, gli artt. 74-78 c.c. disciplinano il concetto di parentela,
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c

Anteprima parziale del testo

Scarica successioni privato 3 e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

Le finalità del diritto delle successioni nel sistema del Codice civile La disciplina delle successioni è contenuta prevalentemente nel Libro II del Codice civile , intitolato

“Delle successioni”. Essa regola il complesso di norme che disciplinano la sorte dei rapporti giuridici di

una persona dopo la sua morte e risponde a una pluralità di finalità fondamentali. La prima e più tradizionale funzione del diritto successorio è quella di assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo a un soggetto deceduto. Quando una persona muore, infatti, si apre

la successione e il soggetto della cui eredità si tratta viene definito de cuius. Attraverso il fenomeno

successorio, l'ordinamento consente il trasferimento ai successori di quei rapporti patrimoniali che, per

loro natura, sono trasmissibili. Non tutte le situazioni giuridiche appartenenti al de cuius, tuttavia,

confluiscono nella massa ereditaria: restano escluse, in particolare, le situazioni strettamente personali, che si estinguono con la morte del titolare. Accanto alla funzione patrimoniale, il sistema successorio italiano persegue un'altra finalità di primaria importanza: la tutela dei rapporti familiari. Questa caratteristica distingue il nostro ordinamento da

molti sistemi di common law, nei quali è generalmente riconosciuta una maggiore libertà testamentaria e

una minore protezione legale dei familiari del defunto. Nel diritto italiano la protezione della famiglia si realizza anzitutto attraverso la successione legittima , disciplinata dagli artt. 565 e seguenti c.c. , che trova applicazione quando manca, in tutto o in parte, una valida disposizione testamentaria. Inoltre, essa si manifesta mediante l'istituto della successione

necessaria , che garantisce particolari diritti a determinati congiunti del de cuius, denominati legittimari

o eredi necessari. I legittimari sono:

 i discendenti , ossia figli e ulteriori discendenti;

 il coniuge e la parte dell'unione civile ;

 gli ascendenti , cioè i genitori e gli altri ascendenti, ma soltanto in assenza di discendenti.

A tali soggetti la legge riserva una quota minima del patrimonio ereditario, detta quota di legittima , che

non può essere sacrificata neppure dalla volontà del testatore. Ciò significa che, anche qualora il de cuius

disponesse dell'intero patrimonio in favore di soggetti estranei alla famiglia, ad esempio un'associazione di volontariato, i legittimari conserverebbero comunque il diritto a ottenere la porzione di eredità loro riservata dalla legge. Questa rappresenta una delle peculiarità più significative del sistema successorio italiano e testimonia la forte attenzione che il legislatore dedica alla salvaguardia dei rapporti familiari. D'altra parte, il diritto successorio non tutela soltanto la famiglia, ma anche la libertà di

autodeterminazione del de cuius.

Tale principio trova espressione nella disciplina del testamento , contenuta negli artt. 587 e seguenti c.c.. L' art. 587 c.c. definisce il testamento come l'atto revocabile mediante il quale una persona dispone, per il tempo successivo alla propria morte, di tutte o di parte delle proprie sostanze. Il testamento, tuttavia, non ha esclusivamente contenuto patrimoniale. Esso può contenere anche disposizioni di natura personale e non patrimoniale. Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dal riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio , che può essere effettuato anche mediante disposizione testamentaria. In questo caso si

parla ancora di riconoscimento poiché, nonostante le profonde innovazioni introdotte dalla riforma della

filiazione del 2012-2013 , il legislatore ha mantenuto invariata la struttura fondamentale attraverso cui si instaura il rapporto di filiazione. L' art. 315 c.c. afferma il principio dell' unicità dello stato giuridico dei figli , stabilendo che tutti i figli hanno il medesimo status, indipendentemente dal fatto che siano nati da genitori coniugati, non coniugati o siano stati adottati. Di conseguenza, sono state definitivamente abbandonate le tradizionali distinzioni

tra figli legittimi e figli naturali, sostituite dalla categoria unitaria di figlio.

Tuttavia, la riforma del 2012-2013 ha lasciato immutata la diversa modalità di costituzione del rapporto di filiazione. Quando il figlio nasce da genitori sposati, il rapporto di filiazione si instaura automaticamente attraverso la dichiarazione di nascita. Diversamente, per il figlio nato da genitori non coniugati è necessario il riconoscimento volontario da parte del genitore, che può avvenire anche mediante testamento. In mancanza di riconoscimento, il figlio può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento giudiziale della filiazione. La tutela della volontà testamentaria incontra però precisi limiti posti dalla legge. In particolare, l' art. 457 c.c. stabilisce che l'eredità si devolve per legge o per testamento, ma precisa altresì che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Pertanto, il testatore non può validamente disporre del proprio patrimonio in violazione delle quote di legittima. Qualora ciò avvenga, l'ordinamento mette a disposizione dei legittimari specifici strumenti di tutela, tra cui l'azione di riduzione, che consente loro di recuperare la quota ereditaria riservata dalla legge. Il diritto delle successioni tutela inoltre il rapporto di parentela , che costituisce uno dei criteri fondamentali per l'individuazione dei successibili. A tal fine, il Codice civile definisce espressamente le nozioni di parentela e affinità. In particolare, gli artt. 74-78 c.c. disciplinano il concetto di parentela ,

individuandolo nel vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, e quello di affinità , che consiste nel rapporto tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. In conclusione, il sistema successorio italiano si fonda su un delicato equilibrio tra esigenze diverse ma complementari: da un lato, la necessità di garantire la continuità dei rapporti patrimoniali dopo la morte del titolare; dall'altro, la tutela dei rapporti familiari e della solidarietà familiare; infine, il rispetto

dell'autonomia privata e della volontà del de cuius, nei limiti imposti dalla legge a protezione dei

legittimari. Proprio questo equilibrio rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell'intera disciplina delle successioni nel nostro ordinamento. La nozione di parentela e l'evoluzione della filiazione dopo la riforma del 2012 L' art. 74 c.c. definisce il rapporto di parentela come il vincolo che unisce le persone che discendono da uno stesso stipite. Tale rapporto può configurarsi sia tra soggetti che discendono l'uno dall'altro, dando luogo alla cosiddetta parentela in linea retta (ad esempio tra genitori e figli o tra nonni e nipoti), sia tra soggetti che, pur avendo un antenato comune, non discendono direttamente l'uno dall'altro, dando luogo alla parentela in linea collaterale (come nel caso di fratelli, zii e nipoti). La formulazione attuale dell'art. 74 c.c. è il risultato della profonda riforma introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 , successivamente completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 , che ha realizzato la piena unificazione dello status giuridico dei figli. In virtù di tale intervento normativo, il rapporto di parentela sussiste indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato da genitori coniugati o non coniugati, eliminando ogni distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale. Prima della riforma del 2012, la situazione era profondamente diversa. L'allora vigente art. 258 c.c. prevedeva che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio producesse effetti esclusivamente nei confronti del genitore che effettuava il riconoscimento. Anche quando il rapporto di filiazione veniva accertato giudizialmente mediante sentenza, l'effetto giuridico si limitava al legame tra genitore e figlio. La dottrina prevalente riteneva, pertanto, che il riconoscimento non determinasse l'instaurazione di rapporti giuridici con gli altri componenti della famiglia del genitore. Il figlio riconosciuto non acquisiva, sotto il profilo giuridico, rapporti di parentela con i nonni, gli zii, i cugini o gli altri parenti del genitore che lo aveva riconosciuto. In altre parole, il riconoscimento produceva un effetto limitato e non consentiva una piena integrazione del figlio all'interno della famiglia parentale. La legge n. 219 del 2012 ha radicalmente modificato questa impostazione. Oggi l' art. 258 c.c. stabilisce che il riconoscimento non determina soltanto l'instaurazione del rapporto di filiazione tra genitore e figlio, ma comporta anche l'inserimento del figlio all'interno dell'intera rete parentale del genitore. Il figlio riconosciuto viene quindi giuridicamente collocato nella famiglia di appartenenza, instaurando rapporti di parentela con tutti i parenti del genitore. Questa scelta legislativa rappresenta una delle conseguenze più importanti del principio di unicità dello stato di figlio, sancito dall' art. 315 c.c. , secondo cui tutti i figli hanno il medesimo status giuridico, indipendentemente dalle circostanze della nascita. La filiazione incestuosa e la tutela del superiore interesse del minore L'ampliamento delle relazioni familiari conseguente alla riforma del 2012 trova ulteriore conferma nell' art. 251 c.c. , che disciplina la cosiddetta filiazione incestuosa , ossia la situazione dei figli nati da persone unite da vincoli di parentela in linea retta all'infinito oppure da determinati rapporti di parentela o affinità previsti dalla legge. Nel sistema precedente alla riforma, il riconoscimento di tali figli era consentito soltanto quando i genitori avessero contratto il rapporto in buona fede , ossia ignorando l'esistenza del vincolo parentale che impediva l'unione. La dottrina ha sempre osservato come tale ipotesi fosse estremamente rara nella pratica, con la conseguenza che il riconoscimento risultava spesso impossibile. La riforma introdotta dalla legge n. 219 del 2012 e successivamente dal d.lgs. n. 154 del 2013 ha profondamente innovato la disciplina. Oggi il figlio nato da rapporti incestuosi può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice , il quale è chiamato a valutare concretamente tutti gli interessi coinvolti e, in particolare, il superiore interesse del minore. L'attenzione si sposta quindi dalla condotta dei genitori alla tutela della posizione del figlio, in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali di protezione dell'infanzia. Il rapporto di parentela e il limite dell'adozione di maggiorenni L'attuale formulazione dell' art. 74 c.c. attribuisce pieno rilievo ai rapporti parentali derivanti dalla filiazione, estendendoli a tutti i componenti della famiglia dello stipite comune. Tuttavia, il legislatore ha previsto una significativa eccezione: tale estensione non opera nei confronti dei soggetti adottati in età maggiorenne. Per comprendere questa esclusione è necessario distinguere tra le diverse forme di adozione previste dal nostro ordinamento.

  • L' adozione dei minori non è disciplinata nel Codice civile, ma nella legge 4 maggio 1983, n.

184 , intitolata "Diritto del minore ad una famiglia". Tale normativa regola le diverse forme di

Salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica ai rapporti di parentela soltanto entro il sesto grado. Tuttavia, in alcune materie il legislatore attribuisce rilevanza anche a rapporti parentali più remoti. Un esempio significativo è rappresentato dall' art. 87 c.c. , che disciplina gli impedimenti matrimoniali. Tale disposizione vieta il matrimonio tra persone legate da parentela in linea retta senza alcun limite di grado. Pertanto, in questo caso il vincolo parentale conserva rilevanza giuridica anche oltre il sesto grado. Un'importante eccezione alla disciplina generale della parentela è prevista dallo stesso art. 74 c.c. , il quale esclude l'instaurazione del rapporto di parentela nell'ipotesi di adozione di persona maggiorenne. L'affinità: nozione e disciplina Diverso dalla parentela è il rapporto di affinità , disciplinato dagli artt. 78 e ss. c.c. L'affinità è il vincolo che si instaura tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Si tratta, quindi, del rapporto che lega, ad esempio:

 il marito con i genitori della moglie;

 la moglie con i fratelli del marito;

 il genero con i suoceri.

L'affinità non crea una relazione di sangue, ma un legame giuridico derivante dal matrimonio. Affinità e unioni civili Una questione particolarmente discussa riguarda l'applicabilità del rapporto di affinità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso , disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. La legge n. 76/2016 è strutturata in un unico articolo composto da sessantanove commi. I primi commi disciplinano l'unione civile, mentre quelli successivi regolano le convivenze di fatto. Particolare rilievo assume il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 , comunemente definito dalla dottrina "clausola di equivalenza". Tale disposizione stabilisce che, ogniqualvolta il Codice civile, le leggi o i regolamenti facciano riferimento al matrimonio o al coniuge, tali disposizioni devono trovare applicazione anche alle parti dell'unione civile, salvo diversa previsione normativa. Tuttavia, la clausola opera soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore. Poiché manca un richiamo specifico alle norme sull'affinità, la questione dell'estensione automatica di tale rapporto alle unioni civili è stata oggetto di ampio dibattito interpretativo. Le unioni civili e l'adozione La legge n. 76/2016 affronta anche il tema dell'adozione. Nel testo definitivo approvato dal Parlamento è stato eliminato ogni esplicito riferimento alla possibilità per le coppie unite civilmente di accedere all'adozione piena disciplinata dalla legge n. 184 del 1983 ,

recante "Diritto del minore ad una famiglia".

Tuttavia, il legislatore ha precisato che resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di adozione. Questa formulazione ha consentito alla giurisprudenza di valorizzare l' art. 44, lett. d), della legge n. 184/1983 , che disciplina l' adozione in casi particolari nei casi di impossibilità dell'affidamento preadottivo. A partire dal 2016, la Corte di Cassazione ha ripetutamente utilizzato tale disposizione per riconoscere

la cosiddetta stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner all'interno di coppie dello stesso

sesso. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'orientamento sessuale dei componenti della coppia non costituisce di per sé un ostacolo all'adozione, dovendo il giudice verificare esclusivamente la conformità della soluzione adottata al superiore interesse del minore. Già dai primi anni Duemila la giurisprudenza aveva evidenziato come l'idoneità genitoriale debba essere valutata in concreto, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dallo stato civile o dalla forma di convivenza dei soggetti coinvolti. La cessazione del rapporto di affinità In linea generale, il rapporto di affinità cessa quando il matrimonio viene dichiarato nullo oppure viene sciolto mediante divorzio. Tuttavia, tale principio incontra importanti eccezioni. L' art. 87, n. 4, c.c. , che disciplina gli impedimenti matrimoniali, vieta il matrimonio tra affini in linea retta senza distinguere tra matrimonio ancora esistente, matrimonio nullo o matrimonio sciolto. Pertanto il vincolo di affinità continua a rilevare ai fini dell'impedimento matrimoniale anche dopo la cessazione del rapporto coniugale da cui esso è derivato. Un'altra regola fondamentale è che la morte del coniuge dal quale deriva il rapporto di affinità non determina automaticamente l'estinzione del vincolo, salvo che una specifica disposizione di legge preveda diversamente. L'obbligo alimentare e l'affinità Un'importante applicazione pratica è contenuta nell' art. 433 c.c. (spesso richiamato insieme all' art. 434 c.c. relativo alla misura degli alimenti).

La norma individua i soggetti obbligati a prestare gli alimenti nei confronti di persone che versano in stato di bisogno e include, tra gli obbligati, anche alcuni soggetti legati da rapporti di affinità. Tuttavia, la disciplina precisa che, con la morte della persona dalla quale deriva l'affinità, l'obbligo alimentare tra affini viene meno. Si tratta di una delle ipotesi nelle quali il legislatore attribuisce alla morte effetti estintivi sul rapporto di affinità. L'art. 42 della Costituzione e il fondamento costituzionale delle successioni La disciplina dei rapporti familiari assume particolare rilevanza anche nel diritto successorio. L' art. 42 Cost. disciplina il diritto di proprietà. I primi tre commi riguardano la proprietà privata, la sua funzione sociale e l'espropriazione per motivi di interesse generale. Particolarmente importante è il quarto comma , che stabilisce una vera e propria riserva di legge in materia successoria , disponendo che la legge regoli:

 la successione legittima;

 la successione testamentaria;

 i diritti dello Stato sulle eredità.

La Costituzione affida quindi al legislatore il compito esclusivo di disciplinare l'intera materia delle successioni. È interessante osservare che l'art. 42 Cost. menziona espressamente soltanto la successione legittima e la successione testamentaria , senza richiamare direttamente la successione necessaria. La dottrina prevalente ritiene tuttavia che la successione necessaria, ossia il sistema di tutela dei legittimari e delle quote di riserva, costituisca una particolare articolazione della successione legittima, essendo anch'essa finalizzata alla protezione dei rapporti familiari e della solidarietà familiare. In questo modo emerge chiaramente il collegamento tra la disciplina della parentela, dell'affinità e delle successioni: il legislatore attribuisce rilevanza giuridica ai legami familiari non soltanto durante la vita delle persone, ma anche nel momento della trasmissione del patrimonio conseguente alla morte del titolare, garantendo una protezione costituzionalmente rilevante alla famiglia e ai suoi rapporti fondamentali. La successione a titolo universale e la successione a titolo particolare Nell'ambito del diritto delle successioni, una distinzione fondamentale è quella tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare , poiché da essa derivano conseguenze molto rilevanti sia riguardo alle modalità di acquisto dell'eredità sia con riferimento alla responsabilità per i debiti lasciati

dal de cuius, ossia dalla persona della cui successione si tratta.

La successione a titolo universale si verifica quando un soggetto viene chiamato a succedere nell'intero patrimonio del defunto o in una quota di esso. In questo caso il successore acquista la qualità di

erede , ma tale qualifica non si consegue automaticamente con la morte del de cuius. Affinché il chiamato

diventi effettivamente erede è necessaria l' accettazione dell'eredità , disciplinata dagli artt. 470 e seguenti c.c. Solo attraverso l'accettazione si realizza il definitivo acquisto dell'eredità e il soggetto subentra nella posizione giuridica del defunto.

L'erede succede nella generalità delle situazioni giuridiche patrimoniali trasmissibili facenti capo al de

cuius. Per questa ragione si afferma tradizionalmente che egli rappresenta il continuatore della sfera

patrimoniale del defunto. L'eredità, infatti, costituisce una vera e propria universalità di diritto , all'interno della quale confluiscono una pluralità di rapporti giuridici attivi e passivi. Ne fanno parte i diritti reali, i diritti di credito, i rapporti contrattuali trasmissibili, le aspettative giuridicamente rilevanti, le situazioni possessorie e, più in generale, tutte le obbligazioni e i debiti che l'ordinamento considera trasmissibili agli eredi. Occorre tuttavia precisare che il trasferimento non riguarda indistintamente tutte le situazioni giuridiche appartenenti al defunto. Alcune di esse, infatti, sono strettamente legate alla persona del titolare e, proprio per il loro carattere personale, si estinguono con la morte. Per questo motivo si afferma che

l'erede subentra nella quasi totalità dei rapporti facenti capo al de cuius, ma non in quelli che

l'ordinamento considera intrasmissibili. Un esempio significativo della continuità che caratterizza la successione a titolo universale è offerto dall' art. 1146 c.c. , che disciplina la successione nel possesso. La norma stabilisce che il possesso continua nell'erede con le medesime caratteristiche che presentava in capo al defunto. Ciò significa che la

situazione possessoria si trasferisce conservando la qualificazione originaria. Se il de cuius possedeva un

bene in buona fede, l'erede subentrerà in un possesso caratterizzato dalla buona fede; viceversa, se il possesso era in mala fede, anche l'erede si troverà nella medesima situazione. Tale principio assume particolare rilevanza nelle ipotesi in cui la legge attribuisce effetti differenti a seconda della buona o della mala fede del possessore. In molte situazioni, infatti, la distinzione è irrilevante, come nel caso delle azioni possessorie o dell'usucapione ordinaria. In altre ipotesi, invece, la buona fede costituisce un requisito essenziale per beneficiare di particolari vantaggi previsti dall'ordinamento. Si pensi, ad esempio, all' usucapione abbreviata , che consente l'acquisto della proprietà in un termine inferiore rispetto a quello ordinario purché sussistano ulteriori presupposti, quali la buona fede del possessore, l'esistenza di un titolo idoneo e, nel caso di beni immobili, la trascrizione del

titolo stesso. Pertanto, se il de cuius possedeva in mala fede, l'erede non potrà immediatamente avvalersi

In particolare, l' art. 25 della legge n. 633/1941 attribuisce agli eredi il diritto di sfruttamento economico dell'opera per un determinato periodo successivo alla morte dell'autore. Originariamente tale termine era fissato in cinquanta anni dalla morte; una successiva modifica legislativa, intervenuta alla fine degli anni Novanta per adeguare la normativa italiana agli standard europei, ha esteso la durata della protezione a settanta anni dopo la morte dell'autore. Ciò dimostra come alcune situazioni giuridiche patrimoniali continuino a produrre effetti anche molto tempo dopo l'apertura della successione, che, ai

sensi dell' art. 456 c.c. , coincide con il momento della morte del de cuius.

Tra le situazioni trasmissibili rientrano inoltre le posizioni contrattuali , purché abbiano ad oggetto prestazioni caratterizzate dalla fungibilità. In altre parole, devono trattarsi di obbligazioni che possono essere adempiute anche da un soggetto diverso dal debitore originario senza alterare l'interesse del creditore. In tali casi, il rapporto contrattuale prosegue nei confronti degli eredi, che subentrano nella posizione del defunto. Diversamente, quando la prestazione è infungibile , ossia richiede necessariamente l'esecuzione personale da parte del soggetto che ha assunto l'obbligazione, il rapporto non si trasmette. Si pensi, ad esempio, all'incarico conferito a un artista per la realizzazione di un'opera o a una prestazione professionale strettamente collegata alle qualità personali del debitore: in questi casi la morte del soggetto comporta l'estinzione del rapporto. Un settore particolarmente innovativo riguarda la sorte dei diritti connessi ai dati personali dopo la morte del titolare. La materia è stata profondamente modificata dal Regolamento (UE) 2016/ (GDPR) , adottato nel 2016 ed entrato in vigore nel 2018, nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 , che ha adeguato l'ordinamento italiano alla disciplina europea, modificando anche il Codice della privacy ( d.lgs. n. 196/2003 ). La normativa oggi vigente prevede che alcuni diritti relativi ai dati personali possano essere esercitati anche dopo la morte dell'interessato da soggetti che agiscono per ragioni familiari meritevoli di tutela. Tra questi diritti rientrano, ad esempio, il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione e altre facoltà normalmente spettanti al titolare dei dati personali. Le problematiche relative alla successione digitale erano emerse già prima dell'intervento normativo. Particolarmente noto è il caso affrontato da una corte statunitense relativo ai genitori di un militare deceduto in Iraq che avevano chiesto di accedere alle e-mail del figlio. In quell'occasione il giudice consentì soltanto la stampa dei messaggi, senza autorizzare un accesso completo all'account. Analoga questione si è posta in Germania, dove i genitori di una ragazza minorenne suicidatasi avevano richiesto di accedere al suo profilo Facebook. Le corti tedesche hanno riconosciuto tale diritto, ritenendo che il rapporto contrattuale instaurato con il gestore della piattaforma fosse trasmissibile agli eredi. Anche la giurisprudenza italiana si è confrontata con problematiche simili. Una significativa decisione del Tribunale di Milano ha riguardato il caso di un cuoco deceduto che aveva pubblicato numerose ricette sul proprio profilo Instagram. I genitori chiedevano di accedere all'account per poter raccogliere e pubblicare il materiale in un volume. Il Tribunale ha accolto la richiesta, valorizzando proprio le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 , che consentono ai familiari di esercitare alcuni diritti relativi ai dati personali del defunto. In questo contesto assume particolare rilevanza anche il cosiddetto diritto all'oblio , ossia il diritto a ottenere la rimozione dal web di informazioni personali quando siano venute meno le ragioni che ne giustificavano la permanenza online. Tale diritto nasce dall'esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato l'interesse pubblico alla conoscibilità di determinate informazioni, dall'altro il diritto dell'individuo a non rimanere indefinitamente associato a vicende ormai prive di attualità. Più recentemente si è sviluppata anche la nozione di oblio oncologico , introdotta per evitare che persone guarite da patologie oncologiche subiscano discriminazioni nell'accesso a determinati diritti o servizi, quali la stipulazione di contratti assicurativi o l'avvio di procedure adottive. Oltre ai rapporti patrimoniali, l'ordinamento prevede la trasmissibilità di alcune azioni aventi carattere personale , soprattutto in materia di stato delle persone e rapporti familiari. Un esempio significativo è rappresentato dall' azione di disconoscimento della paternità , disciplinata dagli artt. 243-bis e seguenti c.c. La legge attribuisce tale azione al padre e al figlio, ma prevede anche particolari ipotesi di trasmissione agli eredi. Se il padre muore prima di esercitare l'azione, questa può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti entro i termini stabiliti dalla legge. Se invece muore il figlio, l'azione — che per quest'ultimo è imprescrittibile — può essere esercitata dal coniuge o dai discendenti, anch'essi entro i limiti temporali previsti dall'ordinamento. Un'ulteriore ipotesi di trasmissibilità è disciplinata dall' art. 1330 c.c. , secondo il quale la morte dell'imprenditore non determina automaticamente la perdita di efficacia della proposta contrattuale o dell'accettazione da lui formulate nell'esercizio dell'impresa, salvo che si tratti di un piccolo imprenditore. La norma risponde all'esigenza di garantire la continuità dei rapporti economici e dell'attività imprenditoriale anche dopo la morte del titolare. Infine, la successione comporta importanti conseguenze anche sul piano processuale. L'erede che ha accettato l'eredità subentra nella posizione processuale del defunto e diventa il soggetto nei cui confronti

possono essere proseguite le azioni giudiziarie già pendenti. Allo stesso tempo, gli eredi possono

esercitare quelle azioni che l'ordinamento considera trasmissibili e che spettavano originariamente al de

cuius.

In conclusione, il principio generale che governa la materia è quello della trasmissione agli eredi di tutte le situazioni patrimoniali e delle posizioni giuridiche che non siano strettamente legate alla persona del defunto. La morte determina quindi il trasferimento di una vasta gamma di diritti, obblighi, rapporti contrattuali e facoltà processuali, mentre restano escluse soltanto quelle situazioni che, per la loro natura personale, non possono sopravvivere alla scomparsa del loro titolare. Le situazioni giuridiche intrasmissibili e i principi generali della successione Accanto alle numerose situazioni giuridiche che entrano a far parte della massa ereditaria e si trasferiscono agli eredi, l'ordinamento individua una serie di situazioni intrasmissibili , destinate ad estinguersi con la morte del loro titolare. Si tratta, in generale, di rapporti che presentano un

collegamento così stretto con la persona del de cuius da non poter sopravvivere alla sua scomparsa.

Il principio trova la propria giustificazione nella natura stessa di tali situazioni: esse non hanno una dimensione esclusivamente patrimoniale, ma sono strettamente connesse alle qualità personali, alle esigenze individuali o alle caratteristiche soggettive del titolare. Di conseguenza, la morte determina non soltanto la cessazione della persona fisica, ma anche l'estinzione di quei rapporti che da essa non possono essere separati. Tra le situazioni sicuramente intrasmissibili rientrano anzitutto i diritti della personalità , ossia quei diritti che tutelano aspetti essenziali della persona umana, come il nome, l'identità personale, l'integrità fisica, l'onore, la reputazione e la riservatezza. Essendo espressioni dirette della personalità dell'individuo, tali diritti non possono essere trasferiti agli eredi come componenti del patrimonio ereditario. Lo stesso vale, più in generale, per tutte quelle situazioni soggettive che costituiscono manifestazione immediata della persona e che risultano inscindibilmente legate al soggetto che ne è titolare. Un esempio significativo è rappresentato dal diritto agli alimenti , disciplinato dagli artt. 433 e seguenti c.c.. In particolare, l' art. 434 c.c. individua i soggetti obbligati alla prestazione alimentare nei confronti di chi versa in stato di bisogno. L'assegno alimentare ha una funzione essenzialmente assistenziale e trova il proprio fondamento nella necessità di garantire la sopravvivenza e il sostentamento della persona che si trova in condizioni economiche disagiate. Proprio perché strettamente collegato allo stato di bisogno del beneficiario e alle condizioni personali dell'obbligato, il diritto a percepire gli alimenti non si trasmette agli eredi. Analogamente, si estingue con la morte dell'obbligato il dovere di prestare gli alimenti nei confronti degli affini, salvo le particolari eccezioni previste dalla legge. Tra le situazioni patrimoniali intrasmissibili rientrano inoltre alcuni diritti che, pur avendo un contenuto economico, sono strettamente collegati alla persona del titolare. È il caso degli assegni di mantenimento e dell' assegno divorzile , che derivano da vicende patologiche del rapporto coniugale e trovano la propria giustificazione nelle esigenze personali dell'avente diritto. Anche in queste ipotesi il rapporto non viene trasmesso agli eredi, poiché la sua funzione assistenziale è legata esclusivamente alle condizioni soggettive delle persone coinvolte. Parimenti intrasmissibile è il diritto di usufrutto , che, come già evidenziato, si estingue con la morte dell'usufruttuario. L'usufrutto, infatti, non può avere una durata superiore alla vita del suo titolare e, proprio per questa ragione, non entra a far parte dell'asse ereditario. Analogamente non si trasmettono le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni infungibili , ossia quelle prestazioni che devono essere eseguite personalmente dal debitore in considerazione delle sue particolari qualità professionali, artistiche o personali. In questi casi la morte del debitore comporta l'estinzione del rapporto obbligatorio, poiché la prestazione non può essere validamente eseguita da un soggetto diverso. L'apertura della successione: tempo e luogo Per comprendere il funzionamento del fenomeno successorio è necessario fare riferimento alle

disposizioni generali contenute nel Libro II del Codice civile , rubricato "Delle successioni".

La norma di apertura della materia è rappresentata dall' art. 456 c.c. , il quale stabilisce che la successione si apre al momento della morte della persona nel luogo del suo ultimo domicilio.

La morte del de cuius costituisce quindi il presupposto indispensabile per l'apertura della successione e

segna il momento a partire dal quale si producono gli effetti successori previsti dall'ordinamento. Vocazione ereditaria e delazione dell'eredità Di particolare importanza è poi l' art. 457 c.c. , che introduce due concetti fondamentali del diritto successorio: la vocazione ereditaria e la delazione dell'eredità. Sebbene i due fenomeni siano strettamente collegati, essi non coincidono. La delazione consiste nell'offerta dell'eredità al soggetto chiamato a succedere. Con la delazione l'ordinamento mette a disposizione del chiamato la massa ereditaria, attribuendogli il potere di accettare o di rinunciare all'eredità. La vocazione , invece, indica il titolo o la ragione giuridica che giustifica tale chiamata. In altri termini, la vocazione individua il fondamento in base al quale un determinato soggetto viene designato come possibile successore. Si può dunque affermare che:

È tuttavia possibile una situazione intermedia. Il testatore può infatti decidere di disporre soltanto di una parte dei propri beni. In questo caso si verifica una coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima : per i beni oggetto delle disposizioni testamentarie troveranno applicazione le norme relative alla successione testamentaria, mentre per la parte residua del patrimonio opereranno le regole della successione legittima. Rientra infatti nella piena autonomia del testatore decidere se disporre dell'intero patrimonio o soltanto di una parte di esso. La prevalenza della volontà testamentaria incontra tuttavia un limite fondamentale rappresentato dalla tutela degli eredi necessari , detti anche legittimari. Il nostro ordinamento attribuisce a tali soggetti una protezione particolarmente intensa, riservando loro una quota del patrimonio ereditario, denominata quota di legittima , che non può essere lesa nemmeno dalla volontà del testatore.

Anche qualora il de cuius disponesse dell'intero patrimonio escludendo i legittimari, questi ultimi

conserverebbero comunque il diritto a conseguire la quota loro riservata dalla legge. Tra gli eredi necessari rientrano il coniuge , i discendenti (figli e ulteriori discendenti in linea retta) e, in assenza di discendenti, gli ascendenti , ossia i genitori del defunto. A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76 , che ha introdotto l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, tale tutela è stata estesa anche alla parte dell'unione civile registrata. In particolare, l' art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 , noto come clausola di equivalenza , prevede che tutte le disposizioni che fanno riferimento al coniuge trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal legislatore. Tra tali eccezioni figura la disciplina dell'adozione dei minori. La legge n. 76/2016, infatti, ha escluso l'applicazione automatica della legge 4 maggio 1983, n. 184 , relativa al diritto del minore a una famiglia, ai componenti dell'unione civile registrata. Quando le disposizioni testamentarie o gli atti di liberalità compiuti in vita dal defunto ledono la quota riservata ai legittimari, questi possono reagire esercitando la cosiddetta azione di riduzione , strumento che consente di ottenere la reintegrazione della quota di legittima. Attraverso tale azione gli eredi necessari possono agire nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni

effettuate dal de cuius, recuperando la parte del patrimonio che la legge riserva loro.

Il testatore può anche inserire nel proprio testamento una clausola di diseredazione , mediante la quale manifesta la volontà di escludere un determinato soggetto dalla successione. Tuttavia, anche tale clausola incontra il limite invalicabile rappresentato dai diritti dei legittimari, che non possono essere privati della quota loro spettante per legge. Per comprendere quando si producono gli effetti della successione occorre fare riferimento all' art. 456 c.c. , norma di apertura del Libro II del Codice civile. Essa stabilisce che la successione si apre al momento della morte della persona e nel luogo del suo ultimo domicilio. Con riferimento al tempo di apertura della successione , il presupposto fondamentale è la morte del soggetto. Le modalità di accertamento della morte sono state profondamente innovate dalla normativa introdotta negli anni Novanta, che ha stabilito la necessità di verificare non soltanto la cessazione irreversibile delle funzioni cardiache, ma anche quella delle funzioni encefaliche , secondo i criteri medico-legali oggi vigenti. Non sempre, tuttavia, la morte può essere accertata immediatamente. Il Codice civile disciplina infatti le ipotesi di assenza e di morte presunta , che consentono di regolare le situazioni nelle quali una persona sia scomparsa e non se ne abbiano più notizie. La dichiarazione di assenza può essere pronunciata quando siano trascorsi due anni dall'ultima notizia della persona scomparsa. Tale situazione produce effetti limitati sul piano successorio, consentendo a coloro che vantano diritti sul patrimonio dell'assente di ottenere una temporanea immissione nel possesso dei beni. Qualora l'assente faccia ritorno, cessano tutti gli effetti prodotti dalla dichiarazione di assenza e i beni devono essere restituiti. Se invece il soggetto continua a non dare notizie di sé, trascorsi dieci anni può essere pronunciata la dichiarazione di morte presunta , che consente la produzione degli effetti successori in via definitiva. Anche in questa ipotesi, tuttavia, l'ordinamento prende in considerazione l'eventualità del ritorno del presunto defunto, prevedendo specifiche conseguenze sia sul piano patrimoniale sia su quello personale. Un'altra disposizione di particolare rilievo è contenuta nell' art. 4 c.c. , che disciplina il fenomeno della commorienza. Quando due o più persone muoiono nello stesso evento e non è possibile accertare quale sia deceduta per prima, la legge presume che siano morte contemporaneamente. Tale presunzione assume notevole importanza ogniqualvolta dall'ordine delle morti possano derivare effetti successori differenti. Naturalmente la presunzione può essere superata qualora venga fornita la prova che una persona sia sopravvissuta all'altra, anche per un breve lasso di tempo. Per quanto riguarda invece il luogo di apertura della successione , l' art. 456 c.c. individua come criterio di riferimento l' ultimo domicilio del defunto , inteso, ai sensi dell'ordinamento civile, come la sede principale dei suoi affari e interessi. Accanto alla disciplina interna assume oggi particolare rilievo anche il Regolamento (UE) n. 650/2012 , applicabile dal 2015 negli Stati membri dell'Unione europea. Tale regolamento interviene nelle successioni caratterizzate da elementi di internazionalità e attribuisce particolare importanza al criterio della residenza abituale del defunto , che deve essere individuata sulla base di un collegamento concreto ed effettivo con un determinato Stato e non in maniera meramente formale o astratta.

Nel complesso, le norme contenute negli artt. 456 e 457 c.c. costituiscono il fondamento dell'intero sistema successorio, poiché individuano il momento e il luogo di apertura della successione, le fonti della vocazione ereditaria e il rapporto tra successione testamentaria e successione legittima, sempre nel rispetto della tutela riconosciuta agli eredi necessari. Il divieto dei patti successori Uno dei principi fondamentali del diritto successorio italiano è rappresentato dal divieto dei patti successori , disciplinato dall' art. 458 c.c.. Tale norma è stata modificata dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55 , che ha introdotto nel Codice civile la disciplina del patto di famiglia e ha aggiunto all'inizio

dell'articolo l'inciso «fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti c.c.». Al di fuori di questa

specifica eccezione, il divieto continua a operare in modo generale.

L' art. 458 c.c. stabilisce infatti che «è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria

successione» e aggiunge che è ugualmente nullo «ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli

possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi».

La norma colpisce quindi con la nullità tutti quei negozi attraverso i quali si tenta di disciplinare contrattualmente una successione futura. L'ordinamento considera tali accordi incompatibili con i principi fondamentali che regolano la successione ereditaria, poiché le uniche fonti della vocazione ereditaria universale sono la legge e il testamento , come stabilito dall' art. 457 c.c. Il testamento, disciplinato dagli artt. 587 e seguenti c.c. , costituisce infatti l'unico negozio unilaterale mortis causa ammesso nel nostro ordinamento. La sua caratteristica essenziale consiste nel fatto che la morte del testatore rappresenta la causa stessa dell'attribuzione patrimoniale. Inoltre, il testamento è un negozio formale e soprattutto sempre revocabile , poiché il testatore conserva fino all'ultimo istante della propria vita la libertà di modificare o eliminare le proprie disposizioni testamentarie. Proprio questa assoluta revocabilità costituisce una delle ragioni principali del divieto dei patti successori. Un accordo contrattuale, infatti, vincolerebbe anticipatamente il soggetto rispetto alla destinazione del proprio patrimonio futuro, limitando quella libertà di scelta che il legislatore intende invece garantire fino al momento della morte attraverso lo strumento testamentario. Occorre inoltre distinguere il negozio mortis causa dal negozio inter vivos con effetti post mortem. Nel primo caso, come avviene per il testamento, la morte costituisce la causa dell'attribuzione patrimoniale. Nel secondo caso, invece, la morte rappresenta soltanto il momento in cui il negozio produce i suoi effetti, mentre la fonte dell'attribuzione è un contratto concluso in vita. Un esempio significativo è costituito dall' assicurazione sulla vita a favore di un terzo beneficiario. In tale ipotesi ci troviamo di fronte a un negozio inter vivos con effetti post mortem : il contratto viene perfezionato durante la vita delle parti e la morte dell'assicurato opera soltanto come condizione di efficacia della prestazione assicurativa, non come causa dell'attribuzione. L' art. 458 c.c. individua tre diverse categorie di patti successori vietati: i patti istitutivi , i patti dispositivi e i patti rinunciativi. I patti istitutivi si verificano quando una persona dispone contrattualmente della propria futura successione, attribuendo a uno o più soggetti diritti destinati a sorgere soltanto dopo la sua morte. In

sostanza, il futuro de cuius tenta di sostituire il testamento con un contratto. Tali accordi sono

radicalmente nulli. I patti dispositivi riguardano invece il comportamento di un soggetto che presume di poter acquistare diritti da una successione non ancora aperta e decide di disporne anticipatamente. Si pensi a chi venda o trasferisca a terzi diritti che ritiene di conseguire alla morte di una persona ancora in vita. Anche questi accordi sono colpiti da nullità. Parimenti nulli sono i patti rinunciativi , attraverso i quali un soggetto rinuncia preventivamente ai diritti che potrebbe acquistare da una successione futura. In questo caso il chiamato potenziale dichiara di non voler conseguire beni o diritti derivanti da una successione che non si è ancora aperta, ma tale rinuncia è priva di efficacia perché interviene quando nessun diritto successorio è ancora sorto. Il fondamento comune del divieto risiede nel fatto che, prima dell'apertura della successione, nessuno può vantare veri e propri diritti ereditari. Coloro che ritengono di poter essere chiamati all'eredità si trovano infatti in una situazione qualificata dalla dottrina come aspettativa di fatto , e non come posizione giuridica soggettiva tutelata. Finché la successione non si apre, non esiste alcun diritto ereditario attuale che possa essere validamente trasferito, rinunciato o negoziato. Questo principio trova conferma anche nell' art. 460 c.c. , che attribuisce al chiamato all'eredità poteri molto limitati persino dopo l'apertura della successione e prima dell'accettazione. Se i poteri del chiamato sono ridotti in questa fase, a maggior ragione non può riconoscersi alcuna disponibilità giuridica quando la successione non si è ancora aperta. L'intervento del legislatore del 2006 non ha eliminato il divieto dei patti successori, ma vi ha introdotto una significativa eccezione. La legge n. 55 del 2006 ha infatti inserito nel Codice civile gli artt. 768-bis e seguenti c.c. , dedicati al patto di famiglia , consentendo in tale specifico ambito una deroga al principio generale sancito dall' art. 458 c.c. La stessa legge si colloca in un periodo caratterizzato da importanti riforme del diritto privato. Nel 2006 furono infatti approvate anche la legge n. 51/2006 , che introdusse l' art. 2645-ter c.c. in materia di trascrizione degli atti di destinazione patrimoniale, e la legge n. 54/2006 , che riformò la disciplina dell' affidamento condiviso dei figli.

Analoga deroga riguarda la collazione , disciplinata dagli artt. 737 e seguenti c.c.. Come noto, la collazione impone al coniuge e ai discendenti che partecipano alla successione di conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto in donazione dal defunto, salvo diversa volontà di quest'ultimo. Le attribuzioni effettuate nell'ambito del patto di famiglia non sono soggette a tale meccanismo, proprio perché il legislatore ha inteso favorire la stabilità e l'efficacia dell'operazione di trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie. La disciplina prende in considerazione anche l'eventualità della comparsa di legittimari sopravvenuti , cioè soggetti che non esistevano o non rivestivano la qualità di legittimari al momento della stipulazione del patto, ma che la acquisiscono successivamente. In tali casi i beneficiari dell'azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare anche a questi soggetti la quota che sarebbe loro spettata a titolo di legittima. L'inadempimento di tale obbligo costituisce una delle cause che consentono l'impugnazione del patto. L'accordo può inoltre essere impugnato nei casi in cui il consenso sia stato viziato da errore, violenza o dolo , secondo i principi generali in materia di invalidità negoziale. Tuttavia, il legislatore ha previsto una disciplina speciale in ordine ai termini di esercizio dell'azione: mentre l'azione di annullamento è normalmente soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, per il patto di famiglia la relativa azione deve essere esercitata entro un anno. In definitiva, il patto di famiglia rappresenta uno strumento eccezionale attraverso il quale il legislatore ha cercato di conciliare due esigenze potenzialmente contrastanti: da un lato la tutela dell'impresa e della sua continuità attraverso il passaggio generazionale programmato; dall'altro la protezione dei diritti dei legittimari. Proprio per questo motivo esso costituisce una deroga espressa al generale divieto dei patti successori e si colloca in una posizione peculiare all'interno del sistema del diritto delle successioni. Distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare Per comprendere correttamente il fenomeno successorio è necessario partire dalla distinzione tra

vocazione e delazione ereditaria , concetti richiamati dall’ art. 457 c.c.. Con il termine vocazione si

indica il fondamento giuridico in base al quale un soggetto è chiamato all’eredità, mentre la delazione

consiste nell’offerta concreta dell’eredità al chiamato. Le fonti della vocazione sono la legge e il testamento: la successione può quindi essere legittima oppure testamentaria. All’interno della successione testamentaria assume particolare rilievo la distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare , disciplinata dall’ art. 588 c.c.. Tale norma stabilisce che l’attribuzione testamentaria può avvenire sia mediante istituzione di erede sia mediante legato.

L’ erede è il soggetto chiamato a succedere nell’universalità dei rapporti patrimoniali del de cuius o in una

quota di essi. Egli acquista questa qualità soltanto attraverso l’ accettazione dell’eredità , secondo le modalità previste dagli artt. 470 c.c. e ss.. Una volta intervenuta l’accettazione, l’erede subentra nella quasi totalità delle situazioni giuridiche trasmissibili facenti capo al defunto, sia attive sia passive, assumendo quindi non solo i diritti ma anche le obbligazioni ereditarie. Diversa è la posizione del legatario , destinatario di una successione a titolo particolare. Attraverso il legato , infatti, il testatore attribuisce uno o più beni determinati oppure specifici diritti, senza trasferire al

beneficiario l’intera posizione patrimoniale del de cuius. Il legato si acquista automaticamente al

momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione, ferma restando la facoltà del legatario di rinunciarvi, poiché nessuno può essere obbligato a ricevere un’attribuzione patrimoniale contro la propria volontà. La distinzione tra erede e legatario, tuttavia, non dipende esclusivamente dal fatto che venga attribuito l’intero patrimonio o un singolo bene. Il secondo comma dell’ art. 588 c.c. disciplina infatti la figura della successione ex re certa , prevedendo che anche l’attribuzione di un bene determinato possa integrare un’istituzione di erede qualora risulti che il testatore abbia inteso assegnare quel bene come quota dell’intero patrimonio. Per stabilire se si sia in presenza di un’eredità o di un legato occorre quindi interpretare la volontà testamentaria, facendo ricorso ai criteri ermeneutici elaborati per l’interpretazione del testamento, molti dei quali derivano dalle norme dettate per l’interpretazione del contratto. Un aspetto fondamentale riguarda l’acquisto della qualità di erede. Come regola generale, tale qualità presuppone sempre l’accettazione. L’unica eccezione è rappresentata dallo Stato , che acquista l’eredità senza necessità di accettazione quando non vi siano altri chiamati oppure quando tutti abbiano rinunciato. In questa ipotesi lo Stato risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, secondo una logica analoga a quella dell’accettazione con beneficio d’inventario. L’erede, subentrando nella complessiva posizione giuridica del defunto, succede anche nei rapporti

processuali. Le azioni già promosse dal de cuius possono proseguire nei confronti degli eredi, così come

questi possono esercitare le azioni che facevano capo al loro dante causa. Particolarmente significativa è poi la disciplina del possesso. L’ art. 1146 c.c. distingue infatti tra

successione nel possesso e accessione del possesso. L’erede succede automaticamente nel possesso del

defunto e ne acquisisce tutte le caratteristiche originarie. Ciò significa che il possesso viene trasferito con

gli stessi requisiti che aveva in capo al de cuius: se era un possesso in buona fede o in mala fede, tale

qualificazione continua a rilevare anche nei confronti dell’erede. Questo aspetto può assumere particolare importanza, ad esempio, ai fini dell’ usucapione abbreviata , dove la buona fede costituisce uno dei presupposti richiesti dalla legge.

Diversa è invece la posizione del legatario. Sempre l’ art. 1146 c.c. gli riconosce la facoltà di avvalersi

dell’ accessione del possesso , cioè di unire il possesso esercitato dal de cuius al proprio, oppure di

mantenerli distinti. Si tratta di una scelta che può risultare particolarmente conveniente o sconveniente a seconda delle caratteristiche del possesso precedente. Se il possesso del defunto era in buona fede, il legatario potrebbe avere interesse a sommarlo al proprio; se invece era in mala fede, potrebbe preferire non avvalersene. Un’ulteriore differenza riguarda la possibilità di apporre termini alle attribuzioni testamentarie. L’ art. 637 c.c. stabilisce che all’ istituzione di erede non può essere apposto né un termine iniziale né un termine finale. La qualità di erede, quindi, non può essere limitata temporalmente. Tale divieto non opera invece per il legato, che può essere sottoposto a termine, consentendo al testatore di prevedere che l’acquisto o la cessazione del diritto avvengano in un momento determinato. Anche sul piano delle responsabilità patrimoniali le due figure presentano differenze rilevanti. L’erede, salvo il caso dell’accettazione con beneficio d’inventario, risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Il legatario, invece, secondo la regola generale richiamata dall’ art. 756 c.c. , non è tenuto a rispondere delle obbligazioni ereditarie. Esistono tuttavia alcune eccezioni. Una di esse è prevista nell’ambito della disciplina dell’ accettazione con beneficio d’inventario , in particolare dall’ art. 495 c.c.. Quando l’erede beneficiato procede al pagamento dei creditori e dei legatari secondo l’ordine previsto dalla legge, può verificarsi che alcuni creditori restino insoddisfatti. In determinate circostanze, i legatari possono essere chiamati a restituire quanto ricevuto, ma soltanto entro il limite del valore del legato acquisito. La capacità di succedere La disciplina della capacità di succedere è contenuta negli artt. 462 c.c. e seguenti. La regola generale stabilisce che possono essere chiamati all’eredità tutti coloro che siano nati o concepiti al

momento dell’apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius.

Con riferimento ai concepiti, la legge introduce una presunzione: si considerano concepiti coloro che nascono entro trecento giorni dall’apertura della successione. Lo stesso termine compare anche nell’ art. 232 c.c. in materia di presunzione di paternità e corrisponde alla durata ordinaria della gravidanza. Quando la norma fa riferimento ai soggetti nati, non riguarda soltanto le persone fisiche, ma anche gli enti collettivi , purché dotati della capacità giuridica richiesta dall’ordinamento. In passato la disciplina era più restrittiva per gli enti non riconosciuti. L’ art. 600 c.c. , in materia di successioni, e l’ art. 786 c.c. , in materia di donazioni, richiedevano infatti l’acquisto della personalità giuridica come condizione necessaria per ricevere liberalità o essere chiamati all’eredità. Successivamente il legislatore ha introdotto importanti deroghe, inizialmente a favore delle organizzazioni di volontariato e, in seguito, estendendole a tutti gli enti privi di scopo di lucro attraverso la cosiddetta legge Bassanini-bis del 1997 , consentendo loro di essere destinatari di donazioni e successioni senza la preventiva acquisizione della personalità giuridica. L’ art. 462 c.c. contempla inoltre una categoria particolare di soggetti, tradizionalmente indicati dalla dottrina come concepturi. Si tratta di persone che, al momento dell’apertura della successione, non sono ancora né nate né concepite, ma che potrebbero venire ad esistenza in futuro come figli di persone viventi in quel momento. La legge consente che tali soggetti siano destinatari di attribuzioni successorie, ma soltanto a precise condizioni. Innanzitutto, essi possono ricevere esclusivamente tramite testamento e non attraverso la successione legittima. Inoltre, i loro genitori devono essere vivi al momento dell’apertura della successione. Solo in presenza di questi presupposti il testatore può validamente disporre beni a favore di persone che non sono ancora state concepite, realizzando così una particolare forma di programmazione patrimoniale destinata alle future generazioni. INDEGNITÀ A SUCCEDERE e istituti operanti quando il chiamato non può o non vuole accettare l’eredità Dopo aver individuato i soggetti capaci di succedere, il Codice civile disciplina, agli artt. 463-466 c.c. , l’istituto dell’ indegnità a succedere , che comporta l’esclusione dalla successione di chi abbia tenuto

comportamenti particolarmente gravi nei confronti del de cuius o della sua libertà testamentaria.

Secondo l’impostazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, l’indegnità costituisce una vera e propria sanzione privata applicata a soggetti che hanno posto in essere condotte considerate particolarmente riprovevoli dall’ordinamento. Si tratta, da un lato, di comportamenti integranti gravi reati contro la

persona del de cuius o dei suoi familiari e, dall’altro, di condotte dirette ad alterare o compromettere la

libera manifestazione della volontà testamentaria. Sul piano teorico si sono contrapposti due diversi orientamenti. Un primo orientamento, accolto dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5411/2019) , sostiene che il soggetto indegno possa essere inizialmente chiamato alla successione ma che, una volta accertata giudizialmente l’indegnità, non possa trattenere quanto ricevuto. In questa prospettiva, la sentenza che accerta l’indegnità ha natura costitutiva , poiché è il provvedimento del giudice a determinare la perdita degli effetti successori già acquisiti. Un secondo orientamento, minoritario, ritiene invece che chi si trovi in una delle situazioni previste dall’ art. 463 c.c. non possa essere chiamato alla successione sin dall’origine. Secondo questa

Una delle ipotesi principali è regolata dall’ art. 479 c.c. , che disciplina la cosiddetta trasmissione del diritto di accettare l’eredità. La norma prevede che, se il chiamato all’eredità muore prima di avere accettato e senza avere rinunciato, il diritto di accettare entra a far parte del suo patrimonio e si trasferisce ai suoi eredi. Si immagini il caso in cui il soggetto A muoia lasciando come unico chiamato all’eredità il soggetto B. Se B muore prima di accettare o rinunciare, il diritto di decidere sull’eredità di A entra nella massa ereditaria di B e si trasferisce ai suoi eredi. Affinché gli eredi di B possano acquistare l’eredità di A, è però necessario che essi accettino innanzitutto l’eredità di B. Solo attraverso l’accettazione dell’eredità del loro dante causa potranno esercitare il diritto di accettare o rinunciare all’eredità originariamente devoluta ad A. La dottrina sottolinea come questo diritto costituisca una vera e propria posizione giuridica attiva che entra nella massa ereditaria al pari di diritti reali, diritti di credito e altre situazioni soggettive trasmissibili. In alcune ipotesi particolari, tuttavia, la trasmissione prevista dall’art. 479 c.c. lascia il posto all’istituto della rappresentazione , che consente a determinati soggetti di subentrare direttamente nel luogo e nel grado del chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità. Tale istituto sarà oggetto di una disciplina specifica nell’ambito delle successive norme del diritto successorio. Rappresentazione e sostituzione ordinaria Nel diritto delle successioni può accadere che il soggetto originariamente chiamato all’eredità non possa oppure non voglia accettarla. Per evitare che la chiamata ereditaria rimanga senza effetto, il Codice civile prevede alcuni meccanismi destinati a individuare chi subentrerà al posto del primo chiamato. Tra questi assumono particolare importanza la rappresentazione e la sostituzione ordinaria , istituti accomunati dalla funzione di garantire la continuità della successione, ma fondati su presupposti e logiche profondamente differenti.

RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione , disciplinata dagli artt. 467 e seguenti c.c., opera direttamente in forza della legge. Essa consente ai discendenti di un soggetto chiamato all’eredità di subentrare nel luogo e nel grado che sarebbero spettati al loro ascendente quando quest’ultimo non possa o non voglia accettare l’eredità. Per questo motivo il soggetto originariamente chiamato viene definito rappresentato , mentre coloro che gli subentrano prendono il nome di rappresentanti. Affinché l’istituto possa trovare applicazione è necessario che ricorrano specifici presupposti. Innanzitutto, il primo chiamato deve trovarsi nell’impossibilità di accettare l’eredità oppure deve avervi rinunciato. La dottrina ritiene inoltre che la rappresentazione possa operare anche nell’ipotesi in cui il chiamato sia premorto rispetto al de cuius. In questi casi, nonostante l’art. 479 c.c. disciplini la trasmissione del diritto di accettare agli eredi del chiamato che muore senza aver esercitato tale facoltà, una parte rilevante della dottrina ritiene che trovi applicazione la disciplina della rappresentazione, in ragione dell’ampiezza della formulazione dell’art. 467 c.c. Non ogni chiamato può però essere rappresentato. Sul piano soggettivo, infatti, l’istituto opera soltanto quando il soggetto che non può o non vuole accettare sia un discendente del de cuius oppure un suo fratello o sorella. In queste ipotesi saranno i discendenti del rappresentato a subentrare nella successione, senza limiti di grado. La chiamata, dunque, può trasmettersi lungo tutta la linea discendente, consentendo ai successivi discendenti di occupare il posto che sarebbe spettato al loro ascendente. È importante sottolineare che la rappresentazione non determina una successione nel patrimonio del rappresentato, ma crea un rapporto diretto tra i rappresentanti e il de cuius. I rappresentanti, infatti, succedono direttamente al defunto e non al soggetto che sostituiscono. Da ciò derivano conseguenze significative. Ad esempio, i rappresentanti possono accettare l’eredità del de cuius anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato oppure se sono indegni rispetto a quest’ultimo. Allo stesso modo, qualora il rappresentato avesse subito una lesione della quota di legittima, i rappresentanti potranno esercitare l’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della quota che sarebbe spettata al loro ascendente. La natura autonoma del rapporto tra rappresentanti e de cuius emerge anche con riferimento alla collazione. Se i rappresentanti hanno ricevuto donazioni direttamente dal de cuius quando era in vita, tali attribuzioni dovranno essere conferite alla massa ereditaria secondo le regole previste dalla legge. Diversamente, le donazioni eventualmente ricevute dal rappresentato non rilevano ai fini degli obblighi gravanti sui rappresentanti. Inoltre, la successione per rappresentazione opera secondo il criterio delle stirpi : la quota che sarebbe spettata al rappresentato rimane unitaria e viene poi suddivisa tra i suoi discendenti, senza che la massa ereditaria venga ripartita in base al numero complessivo dei componenti delle diverse stirpi.

SOSTITUZIONE ORDINARIA

Accanto alla rappresentazione, il Codice civile disciplina la sostituzione ordinaria , prevista dagli artt. 688 e seguenti c.c. A differenza della rappresentazione, che opera automaticamente per volontà della legge, la sostituzione ordinaria trova il proprio fondamento nella volontà del testatore. Attraverso una specifica clausola testamentaria, infatti, il de cuius può individuare il soggetto destinato a subentrare nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità oppure acquistare il legato.

Proprio perché costituisce espressione diretta della volontà testamentaria, la sostituzione ordinaria prevale sulla rappresentazione ogni volta che entrambe potrebbero teoricamente trovare applicazione.

L’ordinamento attribuisce infatti particolare rilievo alla mens testantis, ossia alla volontà del testatore,

che viene considerata prioritaria rispetto al meccanismo legale della rappresentazione. La sostituzione ordinaria può riguardare sia la successione a titolo universale sia quella a titolo particolare. Il testatore può quindi prevedere un sostituto tanto per l’erede quanto per il legatario. Inoltre, la disciplina è particolarmente flessibile: è possibile designare più sostituti per un unico chiamato, così come prevedere che un solo soggetto sostituisca più persone. Sono ammesse anche la sostituzione reciproca , mediante la quale più soggetti vengono chiamati a sostituirsi l’un l’altro, e le sostituzioni successive o consecutive , che danno luogo a una vera e propria catena di chiamate destinata a interrompersi nel momento in cui uno dei chiamati accetta definitivamente l’eredità. La clausola di sostituzione rappresenta uno dei possibili contenuti del testamento che non hanno natura strettamente patrimoniale. Sebbene il testamento sia normalmente lo strumento attraverso il quale il de cuius dispone di tutto o parte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte, esso può contenere anche altre manifestazioni di volontà, come la nomina di un tutore, il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio o, appunto, l’indicazione di soggetti destinati a sostituire i primi chiamati alla successione. Una questione discussa in dottrina riguarda la possibilità di prevedere una sostituzione ordinaria anche con riferimento a un soggetto che sarebbe chiamato all’eredità in base alla legge e non al testamento, cioè un erede legittimo. Secondo alcuni autori, il testatore dovrebbe poter indicare chi debba subentrare qualora quel determinato successibile legittimo non possa o non voglia accettare l’eredità. L’ammissibilità di tale soluzione resta tuttavia controversa e non ha trovato una risposta univoca. In conclusione, rappresentazione e sostituzione ordinaria perseguono entrambe l’obiettivo di garantire la continuità della successione quando il primo chiamato viene meno. Tuttavia, mentre la rappresentazione opera automaticamente in forza della legge e consente ai discendenti di subentrare direttamente nel posto del rappresentato, la sostituzione ordinaria trova il proprio fondamento nella volontà del testatore, che può individuare preventivamente i soggetti destinati a prendere il posto dei primi chiamati. È proprio questa origine volontaria a spiegare perché, in caso di possibile concorso tra i due istituti, prevalga la sostituzione ordinaria quale espressione della volontà del de cuius. La sostituzione fedecommissaria La sostituzione fedecommissaria , disciplinata dagli artt. 692 e seguenti del Codice civile, costituisce un istituto particolare del diritto successorio che oggi ha un'applicazione piuttosto limitata, ma che conserva una rilevante funzione di tutela nei confronti delle persone incapaci. Si tratta di una figura eccezionale, ammessa dall'ordinamento soltanto in specifiche ipotesi assistenziali, poiché deroga a un principio generale che vieta al testatore di disporre una successione successiva a catena. In linea generale, infatti, il nostro ordinamento non consente al de cuius di stabilire che un bene o un'intera eredità, una volta trasferiti a un erede, debbano poi essere automaticamente trasmessi a un altro soggetto alla morte di quest'ultimo. Una simile previsione comporterebbe infatti che il testatore finisca per disporre non solo del proprio patrimonio, ma anche di beni che, una volta accettata l'eredità, sono ormai entrati a far parte del patrimonio dell'erede. Con l'accettazione, infatti, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede si fondono, sicché il testatore non può normalmente imporre una successiva devoluzione dei beni dopo la morte dell'erede. Proprio per questa ragione, la sostituzione fedecommissaria ordinaria è vietata , mentre è ammessa soltanto una particolare forma di sostituzione fedecommissaria avente finalità assistenziali. L'istituto è infatti concepito per garantire la protezione di soggetti particolarmente fragili, ossia le persone sottoposte a interdizione giudiziale. L'interdizione rappresenta la misura più incisiva di protezione prevista dal nostro ordinamento e riguarda il soggetto affetto da una infermità mentale grave e abituale che lo rende incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi. Sul punto è significativa la modifica introdotta dalla legge sull'amministrazione di sostegno del 2004, che

ha inciso sull'art. 414 c.c. In precedenza la norma stabiliva che tali soggetti dovessero essere interdetti;

oggi, invece, dispone che essi possano essere interdetti quando la loro condizione renda necessario

ricorrere a questa misura per la tutela dei loro interessi. L'interdizione, dunque, non costituisce più una conseguenza automatica dell'infermità mentale, ma rappresenta uno strumento cui ricorrere solo quando le altre forme di protezione risultino insufficienti. In questo contesto si inserisce la sostituzione fedecommissaria assistenziale. L'ordinamento consente infatti ad alcuni soggetti particolarmente vicini all'incapace — in particolare i genitori , gli ascendenti , il coniuge e, secondo l'interpretazione oggi prevalente, anche il partner dell'unione civile — di istituire erede la persona interdetta, prevedendo contestualmente che, alla morte di quest'ultima, i beni ricevuti si trasferiscano a favore delle persone o degli enti che si sono occupati della sua assistenza e della sua cura. In questo caso il duplice trasferimento patrimoniale trova la propria giustificazione nella finalità solidaristica e assistenziale dell'istituto. I beni vengono attribuiti inizialmente all'interdetto affinché possano essere utilizzati per il suo mantenimento e la sua protezione durante tutta la vita; successivamente, ciò che residua viene devoluto ai soggetti che si sono concretamente presi cura dell'incapace. In passato questo strumento era utilizzato con una certa frequenza. Oggi, invece, il suo impiego si è notevolmente ridotto, poiché gli stessi obiettivi assistenziali possono essere perseguiti mediante altri

L’apertura della successione non comporta automaticamente l’acquisto della qualità di erede. Tra la

morte del de cuius e l’eventuale accettazione si apre una fase intermedia nella quale il soggetto chiamato

dispone di alcuni poteri specifici, disciplinati dall’ art. 460 c.c. In questo momento il chiamato non è ancora erede e possiede soltanto una aspettativa di fatto all’acquisto dell’eredità. Tuttavia, l’ordinamento gli attribuisce una serie di facoltà volte a garantire la conservazione dell’asse ereditario. Tali poteri possono essere esercitati anche quando egli non abbia ancora acquisito il possesso materiale di tutti i beni ereditari; è sufficiente che si trovi in una situazione di relazione con il patrimonio ereditario, anche limitata ad alcuni beni. In particolare, il chiamato può:

 compiere atti conservativi diretti a evitare il deterioramento o la dispersione dei beni ereditari;

 svolgere attività di vigilanza e amministrazione temporanea del patrimonio;

 promuovere le azioni possessorie quando vi sia il rischio che terzi compromettano la

disponibilità dei beni;

 chiedere l’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti necessari alla tutela dell’eredità;

 ottenere l’autorizzazione alla vendita dei beni che non possono essere conservati senza

pregiudizio;

 ottenere il rimborso delle spese sostenute nell’interesse della massa ereditaria.

Qualora il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari in senso proprio, cioè secondo la nozione di possesso prevista dall’ art. 1140 c.c. , egli può inoltre essere convenuto in giudizio nelle controversie che riguardano tali beni. Tutti questi poteri, però, cessano quando venga nominato un curatore dell’eredità giacente , poiché da quel momento l’amministrazione del patrimonio ereditario viene affidata a quest’ultimo. Il curatore dell’eredità giacente L’istituto dell’ eredità giacente , disciplinato dall’ art. 528 c.c. , interviene quando il patrimonio ereditario rischia di rimanere privo di tutela. La nomina del curatore presuppone la contemporanea presenza di due condizioni:

 il chiamato non ha ancora accettato l’eredità;

 il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari.

In questa situazione il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione può nominare, anche d’ufficio, un curatore dell’eredità giacente , con il compito di amministrare e conservare il patrimonio fino a quando non intervenga l’accettazione dell’eredità o la definizione della vicenda successoria. Il curatore esercita sostanzialmente le stesse funzioni conservative che l’ordinamento riconosce al chiamato ex art. 460 c.c.: può amministrare i beni, vigilare sulla loro conservazione, compiere atti di gestione e adottare le iniziative necessarie per evitare pregiudizi al patrimonio ereditario. La sua nomina può essere richiesta da tutti coloro che abbiano un interesse concreto alla conservazione dell’eredità, come:

 i chiamati ulteriori o subordinati;

 i creditori del de cuius;

 i creditori del chiamato all’eredità.

Il tribunale può revocare il curatore qualora questi violi i propri doveri o commetta gravi irregolarità nella gestione. Dal punto di vista giuridico, il curatore svolge un ufficio di diritto privato : agisce nell’interesse dell’eredità e dei soggetti coinvolti nella successione, ma non come rappresentante di essi. Egli opera infatti in nome proprio e nell’interesse altrui , senza essere titolare di un vero e proprio potere rappresentativo. Eredità giacente ed eredità vacante È importante distinguere l’ eredità giacente dall’ eredità vacante. L’eredità giacente si verifica quando esistono soggetti potenzialmente chiamati all’eredità, ma nessuno ha ancora accettato e nessuno è nel possesso dei beni ereditari. In questo caso il patrimonio viene temporaneamente amministrato dal curatore. L’ eredità vacante , disciplinata dall’ art. 586 c.c. , si ha invece quando non esistono successibili oppure quando tutti i chiamati hanno rinunciato all’eredità. In tale situazione il patrimonio si devolve allo Stato , che acquista la qualità di erede senza necessità di accettazione e risponde dei debiti ereditari soltanto entro il valore dei beni ricevuti. L’accettazione dell’eredità L’ accettazione dell’eredità , disciplinata dagli artt. 459 e seguenti c.c. , rappresenta il momento in cui il chiamato alla successione acquista definitivamente la qualifica di erede. Prima dell’accettazione, infatti, il soggetto è soltanto chiamato all’eredità e dispone esclusivamente di alcuni poteri conservativi

previsti dalla legge; solo con l’accettazione egli entra stabilmente nella posizione giuridica del de cuius,

subentrando nei rapporti patrimoniali trasmissibili che facevano capo a quest’ultimo. L’accettazione presenta caratteristiche particolarmente rilevanti. Innanzitutto è un atto irrevocabile : una volta compiuta, non può essere ritirata o modificata. Inoltre, non può essere sottoposta né a condizione né a termine , poiché l’ordinamento richiede che l’assunzione della qualità di erede sia piena e definitiva.

Un ulteriore elemento fondamentale è costituito dalla sua efficacia retroattiva : l’erede viene considerato tale non dal momento in cui accetta, ma fin dall’apertura della successione, che coincide con

la morte del de cuius.

In alcuni casi, tuttavia, la legge considera il chiamato erede anche contro la sua volontà espressa. Un esempio significativo è offerto dall’ art. 527 c.c. , che disciplina l’ipotesi della sottrazione o dell’occultamento di beni ereditari. Se il chiamato pone in essere simili comportamenti, l’ordinamento lo sanziona considerandolo erede puro e semplice , anche qualora abbia formalmente rinunciato all’eredità. La norma mira evidentemente a reprimere condotte fraudolente che possano arrecare pregiudizio agli altri successibili o ai creditori dell’eredità. La legge prevede due diverse modalità attraverso le quali è possibile accettare l’eredità: l’ accettazione pura e semplice e l’ accettazione con beneficio d’inventario. La differenza tra le due forme riguarda soprattutto il rapporto tra il patrimonio personale dell’erede e quello ereditario. Con l’ accettazione pura e semplice si verifica la cosiddetta confusione patrimoniale. Il patrimonio del defunto e quello dell’erede si fondono in un’unica massa patrimoniale, facendo venir meno ogni distinzione tra le due sfere giuridiche. Ciò comporta conseguenze molto rilevanti: i debiti ereditari diventano debiti dell’erede e possono essere soddisfatti anche sul suo patrimonio personale. Inoltre, qualora tra il defunto e l’erede esistessero rapporti di credito o di debito reciproci, questi possono estinguersi per confusione, poiché creditore e debitore vengono a coincidere nella stessa persona. Proprio per evitare i rischi derivanti dalla confusione patrimoniale, l’ordinamento prevede la possibilità di ricorrere all’ accettazione con beneficio d’inventario. In questo caso i due patrimoni rimangono distinti e separati: da un lato vi è il patrimonio personale dell’erede, dall’altro quello ereditario. Tale

separazione consente di limitare la responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius, poiché egli risponde

soltanto entro il valore dei beni ricevuti in successione ( intra vires hereditatis). I creditori ereditari possono

soddisfarsi sui beni appartenenti all’eredità, ma non possono aggredire il patrimonio personale dell’erede. Allo stesso tempo, i rapporti di credito e debito eventualmente esistenti tra l’erede e il defunto non si estinguono: l’erede continua ad essere creditore o debitore dell’eredità come se si trattasse di un soggetto distinto. In alcune situazioni l’accettazione con beneficio d’inventario non costituisce una semplice facoltà, ma un vero e proprio obbligo imposto dalla legge. Ciò avviene quando i chiamati all’eredità sono minori , incapaci o enti collettivi privi di scopo lucrativo , con esclusione delle società. La ragione di questa scelta è evidente: si tratta di soggetti che necessitano di una tutela particolare e che potrebbero subire gravi conseguenze qualora fossero chiamati a rispondere illimitatamente dei debiti ereditari. Diversa è la situazione dell’ amministrazione di sostegno : il Codice civile non contiene una disciplina specifica e lascia spazio alla valutazione del giudice, che potrà stabilire caso per caso quali siano le modalità più adeguate per la tutela del beneficiario. Per quanto riguarda i termini, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. La regola generale

prevede che tale termine decorra dall’apertura della successione, cioè dal momento della morte del de

cuius. Vi sono però alcune eccezioni. Quando l’istituzione di erede è sottoposta a una condizione

sospensiva , il termine comincia a decorrere soltanto dal verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Analogamente, a seguito delle modifiche introdotte nel 2013, nel caso di successivo accertamento giudiziale dello status di figlio , il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta definitivamente tale status. La legge consente inoltre a chiunque abbia interesse alla definizione della vicenda successoria di rivolgersi al giudice affinché venga fissato un termine entro il quale il chiamato debba decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Questo istituto, disciplinato dall’ art. 481 c.c. e tradizionalmente noto

come actio interrogatoria, risponde all’esigenza di evitare che l’incertezza sulla sorte dell’eredità si

prolunghi per un periodo eccessivamente lungo. Se il chiamato lascia decorrere inutilmente il termine fissato dal giudice, perde definitivamente il diritto di accettare. Anche l’accettazione, come ogni atto giuridico, può essere viziata. L’ordinamento ne ammette l’impugnazione quando sia stata determinata da violenza o dolo , stabilendo un termine di cinque anni che decorre, rispettivamente, dalla cessazione della violenza o dalla scoperta dei raggiri. Diversamente, l’accettazione non può essere impugnata per errore-vizio , ossia per una falsa rappresentazione della realtà o per ignoranza di determinate circostanze. La giurisprudenza ammette invece, in linea generale, l’impugnazione per errore ostativo , che riguarda l’erronea manifestazione della volontà. Su questo tema si è sviluppato un ampio dibattito, soprattutto con riferimento all’errore sulla persona del chiamante o sulla fonte della delazione, come nel caso di chi ritenga di essere chiamato per legge quando in realtà la chiamata deriva da un testamento. Una disciplina particolare è prevista dall’ art. 483 c.c. per il caso in cui, dopo l’accettazione, venga scoperto un testamento del quale l’erede non aveva alcuna conoscenza. In una situazione simile, infatti, l’accettazione è stata prestata sulla base di un quadro successorio diverso da quello reale e l’ordinamento