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Tabella comparativa scissione e conferimento, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Tabella comparativa scissione e conferimento

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 15/07/2025

Frafox94
Frafox94 🇮🇹

5 documenti

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Carve-out ramo d’azienda “Vivicare”
tabella comparativa
Al fine di riepilogare le principali differenze societarie tra gli istituti del conferimento in natura e della scissione mediante
scorporo ex art. 2506 comma 1 c.c. così da definire la miglior struttura con cui implementare il carve-out del ramo
d’azienda “Vivicare” (il “Ramo Vivicare”), oggi detenuto da Vivisol S.r.l. (“Vivisol”).
Il presente documento prende in considerazione unicamente gli aspetti societario-civilistici (e non, a es., gli aspetti
contabili e fiscali).
Item Scissione mediante scorporo Conferimento
1. Natura giuridica Operazione evolutivo-modificativa Operazione traslativa
2. Iter Medesimo iter della scissione “tradizionale”.
In sintesi:
- predisposizione del progetto di scissione
mediante scorporo da Vivisol del Ramo Vivicare
a favore di una società di nuova costituzione;
- approvazione del progetto di scissione da parte
del CdA di Vivisol;
- deposito del progetto di scissione presso il
competente Registro delle Imprese o
pubblicazione sul sito internet di Vivisol;
- iscrizione del progetto di scissione nel
Il conferimento del Ramo Vivicare in una società di nuova
costituzione andrà approvato dall’organo amministrativo di
Vivisol.
L’assemblea dei soci della società di nuova costituzione
conferitaria dovrà a sua volta approvare un aumento di
capitale a servizio del conferimento, ai sensi degli artt. 2438 e
ss. del cod. civ. o, a seconda del caso, 2481 e ss. del cod. civ.
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Carve-out ramo d’azienda “Vivicare”

tabella comparativa

Al fine di riepilogare le principali differenze societarie tra gli istituti del conferimento in natura e della scissione mediante

scorporo ex art. 2506 comma 1 c.c. così da definire la miglior struttura con cui implementare il carve-out del ramo

d’azienda “Vivicare” (il “ Ramo Vivicare ”), oggi detenuto da Vivisol S.r.l. (“ Vivisol ”).

Il presente documento prende in considerazione unicamente gli aspetti societario-civilistici (e non, a es., gli aspetti

contabili e fiscali).

Item Scissione mediante scorporo Conferimento

1. (^) Natura giuridica Operazione evolutivo-modificativa^ Operazione traslativa

  1. (^) Iter Medesimo iter della scissione “tradizionale”. In sintesi: - predisposizione del progetto di scissione mediante scorporo da Vivisol del Ramo Vivicare a favore di una società di nuova costituzione; - approvazione del progetto di scissione da parte del CdA di Vivisol; - deposito del progetto di scissione presso il competente Registro delle Imprese o pubblicazione sul sito internet di Vivisol; - iscrizione del progetto di scissione nel Il conferimento del Ramo Vivicare in una società di nuova costituzione andrà approvato dall’organo amministrativo di Vivisol. L’assemblea dei soci della società di nuova costituzione conferitaria dovrà a sua volta approvare un aumento di capitale a servizio del conferimento, ai sensi degli artt. 2438 e ss. del cod. civ. o, a seconda del caso, 2481 e ss. del cod. civ.

Bozza be 30 gennaio 2025

Strettamente riservata e confidenziale

Item Scissione mediante scorporo Conferimento competente Registro delle Imprese;

  • scadenza del termine di 60 giorni a favore dei creditori di Vivisol per opporsi alla scissione;
  • stipula dell’atto di scissione mediante scorporo avanti al Notaio;
  • iscrizione dell’atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese.
  1. (^) Tutela dei terzi Si applica ai sensi dell’art. 2503 l’istituto della opposizione dei creditori. Questi ultimi possono, nel termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni del progetto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, opporsi all’operazione di scissione, salvo che consti una delle condizioni di cui all’art. 2503, primo comma, c.c. È prevista la responsabilità solidale di cui all’art. 2506-quater, ultimo comma c.c., ai sensi del quale in caso di scissione parziale ciascuna società coinvolta è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto. Non è previsto per i creditori la possibilità di opporsi all’operazione di conferimento o altro rimedio specifico. In caso di conferimento di azienda o ramo si applicano gli artt. 2555 e ss. (in particolare l’art. 2560, ai sensi del quale la conferente non è liberata dei debiti ceduti e la conferitaria risponde in solido di quelli risultanti dalle scritture contabili).
  2. (^) Relazione di stima Non è richiesta, di regola, la relazione di stima degli elementi patrimoniali assegnati, anche qualora l’assegnazione degli elementi patrimoniali sia destinata a essere imputata al capitale sociale di una Obbligo di redazione della relazione di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti da parte di un esperto indipendente (ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c.) - ad eccezione di quanto disposto dall’ art. 2343 ter c.c. - al fine di