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tasse e imposte diritto, Appunti di Diritto Tributario

differenza tra tasse e imposte

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/06/2023

carmen-prisco
carmen-prisco 🇮🇹

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Il termine tributo non ha sinonimi! Nell’ambito dei tributi possiamo distinguere diversi termini (ciascuno dei quali
rappresenta un sottoinsieme autonomo):
IMP OSTE
L’imposta è il tributo per eccellenza, più importane infatti la maggior parte delle entrate scaturisce dal
pagamento delle imposte
L’imposta spesso viene definita come contraltare del significato della tassa La scienza delle finanze specifica
che se dobbiamo soddisfare servizi indivisibili il pagamento richiesto è denominato imposta (destinato
potenzialmente a tutta la contabilità, come ad esempio la viabilità, l’illuminazione delle strade, la sicurezza), se
invece bisogna soddisfare un servizio divisibile il correlativo pagamento è chiamo tassa (servizi destinanti as
soddisfare esigenze personali di un soggetto o di una categoria di soggetti, ad es. l’iscrizione all’università).
A partire da un determinato momento storico la necessità di dover finanziare i servizi divisibili anche con le
imposte, ha destabilizzato e reso non più attuale tale distinzione. In materia tributaria, per qualificare l’imposta
dobbiamo far riferimento al PRESUPPOSTO , ossia il fatto che determina direttamente o indirettamente la
nascita dell’obbligazione tributaria. Per stabilire se siamo in presenza di un’imposta bisogna guardare al
presupposto e, in particolare se il presupposto si verifica a prescindere da una qualsiasi richiesta dal soggetto, il
pagamento è un’imposta (ad esempio l’IVA, il cui presupposto è il consumo nessun collegamento tra il
presupposto e una manifestazione di volontà ; IRPEF il cui presupposto è il possesso del reddito, che ad esempio
scaturisce dallo svolgimento di un’attività lavorativa il soggetto avendo reddito manifesta una capacità
contributiva, quindi il solo fatto di aver realizzato il presupposto comporta l’applicazione della relativa imposta).
IMPOSTA: è il tributo che deve essere versato nel momento in cui si realizza il presupposto, a prescindere da una
richiesta/manifestazione da parte del soggetto che deve realizzare il pagamento non c’è nessuna relazione tra il
presupposto e il soggetto che vuole realizzare il pagamento (soggetto che può essere identificato come il contribuente)
TASSE
È il tributo che deriva da un’attività o da un servizio pubblico; quindi, vi è un collegamento tra ciò che viene
richiesto e ciò che bisogna pagare (ad esempio, il pagamento delle tasse universitarie, dove gli studenti fanno
una richiesta di servizio con il correlativo pagamento del tributo denominato, per l’appunto, tassa.). Essa si pone
al confine tra le entrate di diritto pubblico e diritto privato, la differenza non è l’attività o il servizio che viene
richiesto perché qualsiasi attività o servizio potrebbe comportare l’applicazione di una tassa o di un’entrata di
diritto privato. La distinzione non è il tipo di attività/servizio richiesto bensì la fonte: cioè se l’attività è richiesta
ad un soggetto pubblico, per cui la fonte si ricollega ad un’entrata pubblica allora, siamo presenza di una tassa,
nel caso contrario saremo in presenza di un corrispettivo ossia di un prezzo tra soggetti privati
COR RELATIVI E CORRISPETIVI quando si fa riferimento ai prezzi, generalmente si richiama il concetto di
corrispettività (quando si realizza un negozio giuridico e si prevede il pagamento di un prezzo, il prezzo scaturisce da una
prestazione che viene offerta e la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo. Tra queste due azioni vi è un rapporto
di sinallagmaticità). Quando siamo in presenza di una tassa non si può parlare di sinallagmaticità o correspettività ma solo
correlatività quindi la tassa anche se si caratterizza per l’esistenza di un collegamento tra l’attività/servizio richiesto e
ciò che viene pagato, alla base di tale rapporto non vi è correspettività ma solo correlatività, con la conseguenza che se
si fa la richiesta di un servizio per il quale bisogna pagare la tassa e poi non si usufruisce quel dato servizio, questo risulta
essere irrilevante per il soggetto che ha fornito il servizio (non è compito del soggetto verificare anche l’utilizzo del
servizio)
CON TRIBUT I (CONTRIBUTI SPECIALI)
Esso è quel particolare tributo che dev’essere corrisposto quando si realizza un’attività destinata potenzialmente
a più soggetti ma in realtà soltanto alcuni soggetti ne traggono beneficio. Ad esempio, i consorzi di bonifica,
l’attività di bonifica di un territorio è potenzialmente destinata alla collettività ma a trarre beneficio sono soltanto
i soggetti localizzati nel perimetro consortile.
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Il termine tributo non ha sinonimi! Nell’ambito dei tributi possiamo distinguere diversi termini (ciascuno dei quali rappresenta un sottoinsieme autonomo): ➢ IMPOSTE L’imposta è il tributo per eccellenza, più importane infatti la maggior parte delle entrate scaturisce dal pagamento delle imposte L’imposta spesso viene definita come contraltare del significato della tassa – La scienza delle finanze specifica che se dobbiamo soddisfare servizi indivisibili il pagamento richiesto è denominato imposta (destinato potenzialmente a tutta la contabilità, come ad esempio la viabilità, l’illuminazione delle strade, la sicurezza), se invece bisogna soddisfare un servizio divisibile il correlativo pagamento è chiamo tassa (servizi destinanti as soddisfare esigenze personali di un soggetto o di una categoria di soggetti, ad es. l’iscrizione all’università). A partire da un determinato momento storico la necessità di dover finanziare i servizi divisibili anche con le imposte, ha destabilizzato e reso non più attuale tale distinzione. In materia tributaria, per qualificare l’imposta dobbiamo far riferimento al PRESUPPOSTO, ossia il fatto che determina direttamente o indirettamente la nascita dell’obbligazione tributaria. Per stabilire se siamo in presenza di un’imposta bisogna guardare al presupposto e, in particolare se il presupposto si verifica a prescindere da una qualsiasi richiesta dal soggett o, il pagamento è un’imposta (ad esempio l’IVA, il cui presupposto è il consumo – nessun collegamento tra il presupposto e una manifestazione di volontà – ; IRPEF il cui presupposto è il possesso del reddito, che ad esempio scaturisce dallo svolgimento di un’attività lavorativa – il soggetto avendo reddito manifesta una capacità contributiva, quindi il solo fatto di aver realizzato il presupposto comporta l’applicazione della relativa imposta). IMPOSTA: è il tributo che deve essere versato nel momento in cui si realizza il presupposto, a prescindere da una richiesta/manifestazione da parte del soggetto che deve realizzare il pagamento – non c’è nessuna relazione tra il presupposto e il soggetto che vuole realizzare il pagamento (soggetto che può essere identificato come il contribuente)TASSE È il tributo che deriva da un’attività o da un servizio pubblico; quindi, vi è un collegamento tra ciò che viene richiesto e ciò che bisogna pagare (ad esempio, il pagamento delle tasse universitarie, dove gli studenti fanno una richiesta di servizio con il correlativo pagamento del tributo denominato, per l’appunto, tassa.). Essa si pone al confine tra le entrate di diritto pubblico e diritto privato, la differenza non è l’attività o il servizio che viene richiesto perché qualsiasi attività o servizio potrebbe comportare l’applicazione di una tassa o di un’entrata di diritto privato. La distinzione non è il tipo di attività/servizio richiesto bensì la fonte : cioè se l’attività è richiesta ad un soggetto pubblico, per cui la fonte si ricollega ad un’entrata pubblica allora, siamo presenza di una tassa, nel caso contrario saremo in presenza di un corrispettivo ossia di un prezzo tra soggetti privati CORRELATIVITÀ E CORRISPETIVITÀ – quando si fa riferimento ai prezzi, generalmente si richiama il concetto di corrispettività (quando si realizza un negozio giuridico e si prevede il pagamento di un prezzo, il prezzo scaturisce da una prestazione che viene offerta e la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo. Tra queste due azioni vi è un rapporto di sinallagmaticità). Quando siamo in presenza di una tassa non si può parlare di sinallagmaticità o correspettività ma solo correlatività → quindi la tassa anche se si caratterizza per l’esistenza di un collegamento tra l’attività/servizio richiesto e ciò che viene pagato, alla base di tale rapporto non vi è correspettività ma solo correlatività, con la conseguenza che se si fa la richiesta di un servizio per il quale bisogna pagare la tassa e poi non si usufruisce quel dato servizio, questo risulta essere irrilevante per il soggetto che ha fornito il servizio (non è compito del soggetto verificare anche l’utilizzo del servizio) ➢ CONTRIBUTI (CONTRIBUTI SPECIALI) Esso è quel particolare tributo che dev’essere corrisposto quando si realizza un’attività destinata potenzialmente a più soggetti ma in realtà soltanto alcuni soggetti ne traggono beneficio. Ad esempio, i consorzi di bonifica, l’attività di bonifica di un territorio è potenzialmente destinata alla collettività ma a trarre beneficio sono soltanto i soggetti localizzati nel perimetro consortile.

➢ MONOPOLI FISCALI

Secondo alcuni non ritenterebbero nel concetto di tributo. Un monopolio si verifica quando, in un particolare regime, un soggetto svolge una determinata attività. Esistono due monopoli: monopoli di diritto e monopoli fiscali. I monopoli di diritto sono previsti per garantire che un determinato bene o servizio trovi la più ampia diffusione possibile sul mercato a prescindere da logiche di profitto e conseguimento di un utile o perché si vuole garantire un’adeguata tutela di una determinata attività; I monopoli fiscali sono quei regimi previsti per sottrarre il servizio o un’attività dalle tradizionali logiche di mercato perché vengono richiesti dei pagamenti superiori rispetto al vantaggio che se e può trarre (se quella determinata attività venisse svolta in un contesto di libera concorrenza si dovrebbe richiedere un prezzo inferiore rispetto al prezzo che viene chiesto, senza giustificazione di tipo economica, nell’ambito dei monopoli fiscali, con l’unico scopo di riscuotere una somma maggiore). I monopoli fiscali devono rispettare determinati criteri e requisiti per evitare il divieto degli aiuti di Stato previsti nell’ambito dell’Unione Europea.