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operazioni straordinarie
Tipologia: Appunti
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Proff. Corrado Corsi, Paolo Farinon
27/02/ CESSIONE D’AZIENDA Definizione, obiettivi e profili estimativi.
MOTIVAZIONI DELL' ACQUIRENTE Attraverso l’operazione in esame l’acquirente mira al raggiungimento di specifici obiettivi economici e strategici, tra i quali:
MOTIVAZIONI DEL CEDENTE (uscita dal business, a meno che il pagamento non avvenga con azioni della società acquirente)
Cessione: trasferisce elementi patrimoniali in cambio di un corrispettivo
Società cedente A Società acquirente B
Attività A da cedere
Capitale Netto A
Attività B Capitale Netto B Liquidità A Passività A da cedere
Attività B utilizzate come corrispettivo
Passività B
Società cedente A Società acquirente B Attività B utilizzate come corrispettivo
Capitale netto A
Attività B Capitale netto B
Liquidità A Attività A Passività B Denaro, azioni società acquirente (prec acquistate sul mercato) Beni Attività finanziarie
Passività A
La cessione di beni è diversa dalla cessione di ramo d’azienda poiché la prima è soggetta a IVA, e serve l attitudine dei beni a poter essere utilizzati come azienda.
Nodo cruciale dell'operazione di cessione, è la stima del valore economico del complesso aziendale ceduto. Assume un carattere particolare data la valenza “assoluta” che tale stima riveste: il valore economico dell'azienda trasferita funge da riferimento fondamentale per la fissazione del prezzo di riferimento, cioè per la determinazione in termini assoluti del corrispettivo da chiedere in cambio del complesso alienato. Il prezzo effettivo di trasferimento fissato dalle parti può scostarsi sensibilmente dalla stima del valore economico spesso richiesta, ad un esperto al fine di predisporre una base di partenza per la trattativa.
I procedimenti di stima del capitale economico. W: capitale economico La scelta dell'approccio e del tipo di procedimento da adottare per la stima del capitale economico di una specifica azienda va effettuata in funzione delle caratteristiche peculiari che l’azienda presenta. STIMA DIRETTA: (moltiplicatori di mercato) quante volte un certo valore deve essere aumentato APPROCCIO BASATO SU GRANDEZZE FLUSSO, remunerazione capitale proprio, attualizzazione redditi operativi/ flussi di cassa operativi
La prospettiva del cedente.
Sequenza operativa reale: t1: momento della cessione –atto- devo già conoscere il prezzo t0: compilazione della situazione patrimoniale ipotesi che tra i due momenti si sia modificato il valore corrente, clausola per dire che eventuali differenze vengono regolate in contanti tx: assestamento t0 – t1 e qualificazione del conguaglio, scritture di trasferimento, tempo massimo tra t1 e tx di 60 giorni.
CEDENTE: cessione di ramo aziendale, data di cessione: a) Scritture di assestamento “parziali”: parte che viene trasferita b) Scritture di trasferimento c) Scritture di esercizio più assestamento al 31/12: bilancio annuale
Scrittura di trasferimento a valori contabili:
ACQUIRENTE: acquisto per inizio attività o inserimento in attività già avviata F 0 E 0scrittura di trasferimento a valori correnti
Modello nazionale: C.C. + oic 4 e 17
RIFLESSI FISCALI. A. IMPOSTE DIRETTE
Imposta di registro: valore venale in comune commercio Valore delle attività Valore proporzionale delle passività.
ESEMPIO: IMMOBILE 1000 7% BENE COBILE 600 3% DEBITO 400 (passività legata all’immobile)
Società semplice srl
Snc sas sapa spa Trasformazione omogenea: trasformazione omogenea unitarietà dei soci maggioranza qualificata dei soci
trasformazione omogenea evolutiva ( i terzi vedono ridursi il capitale di garanzia per cui è necessaria una perizia per certificare il valore)
Nel conferimento non cìè un corrispettivo ( altrimenti sarebbe cessione ) ma riceve il ramo aziendale e lo paga emettendo quote e aumentando il CS. Nella trasformazione non c’è nessun passaggio patrimoniale e non ci sono modifiche nella compagine azionaria.
Trasformazione in entità diverse dalle società.
Casi particolari:
Atto di trasformazione: la trasformazione deve avvenire in una forma compatibile con la società di arrivo, la società di capitali con atto pubblico, per la trasformazione evolutiva è necessaria la modifica statutaria che richiede l’atto pubblico del notaio. Ci deve essere coincidenza tra data di efficacia reale e ultima iscrizione:
Per la trasformazione involutiva è richiesta una relazione degli amministratori. TUTELA DEI SOCI NON D’ACCORDO CON L’OPERAZIONE: .a Trasformazione evolutiva: diritto di recesso .b Trasformazione involutiva: diritto di recesso: consenso dei soci che mutano regime di responsabilità, pena non efficacia della delibera assunta.
TUTELA DEI TERZI a. Trasformazione evolutiva: regime di responsabilità illimitata per le operazioni precedenti a meno che i creditori non liberino i soci in forma scritta o per silenzio assenso per 60 giorni. b. Trasformazione involutiva: regime di responsabilità c. Trasformazione eterogenea: opposizione dei creditori
Conferimento verso SdP: non è necessaria la perizia per la responsabilità illimitata dei soci Conferimento verso SdC: casi in cui si può evitare la perizia di stima giurata. Introduzione per le Spa di una norma per conferire beni o diritti senza perizia di stima.
Il conferimento può essere fatto da PF non imprenditori non può avere ad oggetto aziende, ma si potranno conferire solo singoli beni.
(caso particolare: conferimento di partecipazioni)
Finalità del conferimento:
Riorganizzazione: non vi sono in via generale valutazioni diverse da quelle effettuate dal perito, non si vuole vendere niente ma solo riorganizzare il gruppo. QUESTA OPERAZIONE FA SI CHE RIMANGA DOPO IL CONFERIMENTO UN LEGAME DI PARTECIPAZIONE.
Di fatto è una cessione dell'attività A società conferente che ha un ramo d’azienda Società acquirente C
conferisce l’intera azienda nella Conferitaria B (che nasce per Il conferimento)
A diventa una società con dentro solo la partecipazione C acquista dietro corrispettivo la partecipazione che A ha in B C diventa proprietaria di B A ha i soldi in tasca come se avesse fatto una cessione
Aspetto fiscale: la prima fase p il conferimento di A verso B, il perito deve fare una situazione patrimoniale e attribuire un valore corrente ad attivo e passivo e rilevare eventualmente un avviamento
se il conferimento è effettuato ai valori di perizia (valore massimo) MA NULLA VIETA CHE SI POSSA ISCRIVERE A UN VALORE INFERIORE La società conferente aveva un’azienda iscritta a 100 e il perito dice che vale 1000, conferimento fatto a 1000. Norma fiscale: tu società conferente che hai conferito a 1000 hai una plusvalenza di 900 e per te società conferente non è tassabile. La società conferita ria che riceve elementi attivi e passivi a 1000 ma dal punto di vista fiscale vale 100. La conferita ria ha valori iscritti per 1000 ma con un valore fiscale di 100 Ammortamento su 1000: bilancio Ammortamento su 100: ddr La conferita ria può, pagando una imposta sostitutiva (12-16%), adeguare il valore civilistico di perizia e il valore fiscale La tassazione per le società è circa 31,4 % ( ires + irap) pagando il 12% si risparmia circa il 19% F 0 E 0NORMA SCRITTA NEL TESTO UNICO CHE SI APPLICA SEMPRE
L’operazione di conferimento è neutra da un punto di vista fiscale, meccanismo che si “rompe” con il pagamento dell'’imposta sostitutiva.
Alternatività con altre operazioni :fusioni F 0 E 0( se l’oggetto del conferimento è tutta l’azienda) o la scissione (se l’oggetto è solo un ramo, scissione parziale di A)
Ramo aziendale
Azioni o quote
PROBLEMATICHE CONTABILI 1/1 To T1 Tx 31/
1/1: situazione patrimoniale della conferente assestata in via extra contabile, valore corrente degli elementi patrimoniali conferiti: plusvalori e avviamento T1: atto di conferimento, sulla base dei valori in To, atto costitutivo della conferitaria ovvero delibera di aumento del CS Tra To e T1 non possono distare più di 120 gg Tx: situazione patrimoniale “assestata” contabilmente
Conferente: per le scritture contabili ha rilievo la data del conferimento a. Scritture di assestamento b. Scritture di trasferimento conguaglio compensativo c. Scritture di esercizio + assestamento al 31/ Scrittura di trasferimento:
Conferitaria: a. Scritture di apertura: rilevare gli elementi patrimoniali sulla base del valore di perizia, + avviamento, aumento del CS e iscrizione del CS di costituzione, riserva da sovraprezzo, debito/credito vs. conferente per conguaglio