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Tecniche investigative - Risposte Aperte - CORRETTO
Tipologia: Panieri
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Lezione 2 – 06. Cos’è l’investigazione? L’investigazione «consiste in quell’insieme di iniziative e azioni che le Forze di Polizia pongono in essere per l’accertamento della verità o per l’acquisizione di conoscenze, in relazione al conseguimento dei fini istituzionali». L’investigazione criminale mira alla ricostruzione criminodinamica e criminogenetica dell’evento delittuoso: deve, infatti, risalire allo svolgimento e alle cause dell’azione. L’investigatore dovrà quindi fornire una risposta a varie domande, adottando l’approccio delle “ five W and one H” dei giornalisti anglosassoni, ovvero dovrà arrivare a capire cosa è successo ( What? ), chi è l’autore e/o chi è la vittima di quanto è accaduto ( Who? ), quando è successo ( When? ), dove è successo ( Where? ), perchè è successo ( Why? ) e come si è verificato ( How? ). Dall’investigazione in senso stretto distinguiamo l’investigazione preventiva, svolta in una fase antecedente alla commissione di un reato (attività di informazione e di intelligence ) e l’investigazione inquirente, solitamente condotta dalla Polizia Giudiziaria e che ha inizio dopo l’acquisizione di una notizia di reato. Tuttavia, esistono investigazioni private e indagini difensive. In ogni caso qualunque sia il soggetto che concretamente la pone in essere, l’attività di investigazione ha come fondamentale scopo la tutela ed il perseguimento dei diritti e degli interessi dei propri assistiti; attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova e/o elementi di verità. Pertanto l’investigazione, che viene attuata nella fase delle indagini preliminari, rappresenta strumento essenziale e strategico per la tutela della libertà della persona e per la raccolta di materiale giuridicamente valido da rappresentare in sede di giudizio. Lezione 3 – 09. I protagonisti dell’investigazione: soffermarsi in particolar modo sulla figura del PM L'investigazione prende vita nella fase delle indagini preliminari necessarie a raccogliere tutti quegli elementi relativi all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. Il PM infatti assume concretamente la direzione delle indagini preliminari espletando soprattutto l’attività di carattere investigativo finalizzate all’accertamento del fatto e alla individuazione del colpevole, in ciò, seppur nella diversità delle proprie attribuzioni, doverosamente coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria. il Pubblico Ministero svolge ogni attività necessaria ad accertare fatti e circostanze in favore della persona sottoposta alle indagini; tali attività possono svolgersi in forme tipiche oppure atipiche, ovvero non disciplinate dalla legge. Tra gli atti più rilevanti che il P.M. può compiere per acquisire fonti di prova in ordine al reato per cui si procede vi sono:
circostanze utili per l’accertamento dei fatti oggetto delle indagini preliminari;
collegato;
l’accertamento dei fatti oggetto delle indagini preliminari è probabilmente il più tipico atto d’investigazione del Pubblico Ministero. Tale strumento di indagine, comunemente denominato sommarie informazioni è un atto finalizzato a raccogliere elementi necessari ad orientare il magistrato inquirente in ordine all’esercizio dell’azione
penale; inoltre, l’assunzione delle informazioni avviene davanti al pubblico ministero distinguendosi così dalla testimonianza, intesa come mezzo di prova e attuata dinnanzi ad un Giudice. Posto ciò, i soggetti che rilasciano informazioni al pubblico ministero assumono una posizione sostanzialmente analoga a quella di testimone in quanto, i predetti, hanno l’obbligo di raccontare quanto a loro conoscenza sulle circostanze intorno alle quali vengono escusse e hanno l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità. Tali soggetti però hanno la facoltà di non deporre se:
autoincriminazione;
professionale o di Stato;
congiunto, valendo, anche in tal caso, le cause di incompatibilità previste per la prova testimoniale. Una regolamentazione specifica è stata prevista quando si devono assumere informazioni da minorenni in relazione ai delitti di prostituzione minorile, di adescamento di minori, di pedopornografia ed assimilati. In questi casi il pubblico ministero deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale, di regola non sono utilizzabili in dibattimento; eccezionalmente sono utilizzabili, se ripetibili, mediante contestazione nei limiti e se irripetibili, mediante lettura. Lezione 5 – 07. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso o collegato: Il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, può interrogare un imputato in un procedimento connesso o collegato che si svolga separatamente. L’interrogatorio di tali soggetti deve essere condotto dal pubblico ministero tenendo conto del fatto che:
collegato e non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’indagato, il pubblico ministero lo deve avvertire della sua possibile trasformazione immediata in testimone “assistito”. Il codice di procedura penale prevede, altresì, una disciplina differenziata a seconda che il soggetto sentito sia concorrente nel medesimo reato o imputato connesso o collegato. Nella prima ipotesi il pubblico ministero ha l’obbligo di avvisare l’imputato concorrente che questi ha facoltà di non rispondere, salvo che sulla propria identità personale. Questo al fine di rispettare il privilegio contro l’autoincriminazione, infatti, ciò che viene dichiarato, potrà poi essere utilizzato contro il medesimo soggetto nel procedimento che lo vede indagato o imputato. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, invece, trovano sì applicazione le disposizioni fino ad ora analizzate, ma con una particolarità: i soggetti in parola sono avvertiti che, se renderanno dichiarazioni su fatti concernenti la
Lezione 5 – 08. L'interrogatorio dell’indagato: L'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari rappresenta un’importante fonte cognitiva per il Pubblico Ministero. Quando deve precedere a interrogatorio, il P.M fa notificare all’indagato un invito a presentarsi che deve contenere:
deve presentarsi;
di invito a presentarsi per rendere interrogatorio deve comparire anche la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute, nonché l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. L’invito alla persona sottoposta ad indagine viene notificato almeno tre giorni prima della data in cui è fissata la comparizione; se la persona non si presenta, o non adduce un legittimo impedimento, il pubblico ministero può disporne l’accompagnamento coattivo. L’invito al difensore, invece, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima del suo compimento; tuttavia in casi urgenti e cioè quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. Il titolare dell’accusa è libero, in funzione della sua strategia difensiva, di non procedere a interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, tuttavia, ove non intenda formulare richiesta di archiviazione, è chiamato a notificare un avviso di conclusione delle medesime contenente l’avvertimento che l’indagato ha facoltà entro venti giorni di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. In tal caso, non solo il pubblico ministero è tenuto a procedere all’interrogatorio, ma altresì, all’inosservanza di tale prescrizione, è ricollegata una nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio. Lezione 6 – 06. L'interrogatorio dell’arrestato o del fermato: Uno degli atti più rilevanti che il P.M. può compiere per acquisire fonti di prova in ordine al reato per cui si procede è l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato. Prima di entrare nel merito dell’istituto bisogna distinguere le misure dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato. L’arresto in flagranza, i cui titolari del potere sono gli ufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria, deve presentare i seguenti presupposti per il suo esercizio:
viene colto nell’atto di commettere il reato (flagranza propria), viene inseguito dalla polizia giudiziaria subito dopo il reato, o viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (flagranza impropria o quasi-flagranza);
dei reati per i quali l’arresto è consentito. Il fermo di indiziato viene disposto dal pubblico ministero o, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia assunto ancora la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nel caso in cui il fondato pericolo di fuga di una persona che sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.
acquisire delle prove che potrebbero deteriorarsi o svanire se si aspettasse la fase dibattimentale. La tipologia di prove da assumere e le situazioni che permettono di ricorrere all’incidente probatorio sono tassativamente elencate dal c.p.p. e vi è una distinzione tra due ragioni giustificative dell’acquisizione anticipata della prova:
perché altrimenti, a dibattimento, rischierebbe di risultare tout court non acquisibile o non acquisibile genuinamente;
probatorio, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza, perché:
le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
prova;
La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del GIP, unitamente a eventuali cose o documenti, previa notifica – a cura di chi l’ha proposta – al PM e alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova, i quali, entro 2 giorni, possono “presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate”. Successivamente il giudice può pronunciare ordinanza di accoglimento, inammissibilità e rigetto. Inoltre il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dall’indagato, quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare, tuttavia, non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova. Lezione 9 – 05. Gli ausiliari del giudice e del PM: Gli ausiliari affiancano il Giudice e il PM svolgendo funzioni di assistenza, documentazione e esecuzione. Si tratta di soggetti processuali definiti anche come “coadiutori istituzionali”, nel senso che la loro presenza è contrassegnata dai connotati della continuità e della ordinarietà. Vi sono tre figure principali:
dal giudice svolgendo attività di documentazione; autenticando gli atti ed i provvedimenti emessi dal giudice; custodisce le cose sequestrate; rilascia copie; notifica atti di impugnazione.
Lezione 9 – 06. Le attività del cancelliere: / 07. Il cancelliere: Il cancelliere è una delle figure che affiancano il Giudice e il PM svolgendo funzioni di assistenza, documentazione e esecuzione. Si tratta di soggetti processuali definiti anche come “coadiutori istituzionali”, nel senso che la loro presenza è contrassegnata dai connotati della continuità e della ordinarietà. Le sue funzioni sono così riassumibili:
Lezione 9 – 09. Il segretario: Il segretario è una delle figure che affiancano il Giudice e il PM svolgendo funzioni di assistenza, documentazione e esecuzione. Si tratta di soggetti processuali definiti anche come “coadiutori istituzionali”, nel senso che la loro presenza è contrassegnata dai connotati della continuità e della ordinarietà. Il segretario opera nell’ambito dell’ufficio del Pubblico Ministero e svolge funzioni analoghe a quelle del cancelliere. Funzioni che sono così riassumibili:
inquirente;
Lezione 9 – 08. L'ufficiale giudiziario: /10. Le funzioni dell’ufficiale giudiziario: L'ufficiale giudiziario è una delle figure che affiancano il Giudice e il PM svolgendo funzioni di assistenza, documentazione e esecuzione. Si tratta di soggetti processuali definiti anche come “coadiutori istituzionali”, nel senso che la loro presenza è contrassegnata dai connotati della continuità e della ordinarietà. Quanto all’ufficiale giudiziario, premesso che la sua principale funzione è quella di curare l’esecuzione delle notificazioni, ne consegue che svolge anche una attività ausiliare nei confronti sia del giudice che del Pubblico Ministero, consistente nella relazione dell’attività svolta con riferimento all’atto da notificare. L'ufficiale giudiziario svolge le sue attività nell'ambito del processo civile e penale, nonché attività stragiudiziali. Lezione 9 – 11. Il consulente tecnico del PM /13. Le principali caratteristiche del consulente tecnico: Il consulente tecnico è una figura professionale, prevista dall’ordinamento, dalla quale la parte - pubblico ministero o difensore - può farsi assistere. Si evidenza, innanzitutto, come la disciplina della consulenza tecnica nel processo penale sia strettamente condizionata dalla ideologia e dai connotati
propri del modello processuale adottato, nel tempo, dal legislatore.
Al fine di svolgere le sue funzioni, il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale; della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione.
Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. Quando non è stata disposta perizia, invece, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici c.d. “extra-peritali”. In particolare, il consulente tecnico del pubblico ministero è nominato, di regola, tra persone iscritte negli albi dei periti e ha lo stesso obbligo che ha il pubblico ministero di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato. Pertanto, può partecipare agli accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili del pubblico ministero e al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. Lezione 10 – 06. La composizione della PG: Il secondo polo del mondo delle investigazioni di parte pubblica è costituito dalla Polizia Giudiziaria, la quale svolge attività a stretto contatto con il Pubblico Ministero. Fanno parte della polizia giudiziaria due tipologie di soggetti, gli Ufficiali e gli Agenti, la cui distinzione trae fondamento dalla maggiore qualificazione professionale e dalla diversa responsabilità che viene richiesta per l’una o l’altra funzione. Sono Ufficiali di polizia giudiziaria: a)i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b)gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono agenti di polizia giudiziaria:
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Si tratta, in sostanza, di investigatori che vengono distaccati presso gli uffici giudiziari ove svolgono il loro servizio in abiti civili, operando a stretto contratto con i magistrati.
polizia giudiziaria presso i vari corpi di polizia amministrativa. Trattasi di attribuzione residuale che coinvolge il personale appartenente alle consuetudinarie Forze dell’Ordine che prestano servizio in uffici dove l’attività principale e continuativa non è quella di Polizia Giudiziaria. Lezione 10 – 08. Le funzioni della PG: L’attività di polizia si qualifica come “giudiziaria” quando è diretta a reprimere violazioni di norme penali già commesse che l’attività di prevenzione - polizia amministrativa - non è riuscita a prevenire. L’attività investigativa della P.G. è finalizzata all’acquisizione degli elementi che consentono al pubblico ministero di stabilire la fondatezza della notizia di reato e di valutare, quindi, se sussistono i presupposti per richiedere al Giudice delle indagini preliminari l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’indagato. Nell’ambito di queste finalità, la polizia giudiziaria deve:
mediante la formale ricezione di notizie di reato presentate dalle persone fisiche o giuridiche. Le notizie possono essere acquisite anche informalmente
svolta sia quando si interrompe l’attività criminosa nella fase del tentativo, sia quando il reato è già stato consumato e si deve evitare che si verifichino ulteriori conseguenze offensive;
fatto. Tale dovere è strettamente connesso all’attività investigativa svolta dalla P.G. attraverso strumenti tipici e atipici al fine di ricercare cose e tracce pertinenti al reato e ogni elemento utile all’individuazione del colpevole;
conservazione delle fonti di prova poste a base dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero;
una attività finalizzata all’individuazione degli elementi che permettono di stabilire la gravità del reato e la pericolosità del reo, le sue condizioni materiali e morali, nonché quanto altro può agevolare il giudice per la determinazione della pena da irrogare all’imputato. Lezione 12 – 05. La regolamentazione dell’attività d’iniziativa: All’interno delle indagini preliminari il codice distingue tra “attività a iniziativa della polizia giudiziaria” ed “attività del pubblico ministero”. Tale distinzione ha lo scopo di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari profili. All’interno delle due categorie di atti, di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, è possibile distinguere tra atti tipici ed atipici. Gli atti atipici sono privi di una regolamentazione e consistono nelle investigazioni che assumono le forme più varie (ad es. i pedinamenti); gli atti tipici, invece, godono di ampia e apposita regolamentazione.
Nell’ambito dell’attività svolta dalla Polizia Giudiziaria, dobbiamo necessariamente tracciare ulteriori distinzioni:
raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Tale attività prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il pubblico ministero ha impartito le sue direttive.