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DISPENSA DELLA PARTE SPECIALE ESAME STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Tipologia: Dispense
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Nella società italiana e in particolare in quella napoletana di Antico Regime, i compiti più influenti di direzione e di controllo della vita pubblica furono affidati ad avvocati, magistrati e forensi. Tuttavia il primato della cultura giuridica, veniva letto alla fine del settecento in termini di analisi critica , tra i tanti giuristi ad esempio Galanti, giurista sannita (molisano) ,avvocato ed economista, alla fine del 700 scriveva che il REGNO MERIDIONALE Più DI OGNI ALTRO SI CARATTERIZZA COME REGNO FORENSE. Questa era una critica nei confronti del ceto cui egli apparteneva e nasceva dalla consapevolezza che secoli di strapotere dei legali avevano fatto del Regno meridionale il Regno dell’illegalità, degli abusi e della corruzione , generati da confusione ed incertezza del diritto.
Giuseppe Maria Galanti, pose sotto accusa la disfunzioni dell’ordine giuridico vigenti ancora alla fine del 700 nel Mezzogiorno e in gran parte d ‘ Italia ed Europa.
Tale malessere, non era un fenomeno di breve periodo, ciò nonostante solo nel secolo dei lumi fu portato allo scoperto nelle sue varie sfaccettature.
Sin dalla metà del 700, furono formulate diverse analisi critiche, si possono ricordare tra le tante ; innanzitutto la diagnosi critica del Muratori datata 1742 , la quale accese un immediato ed esteso dibattito , a cui partecipò la Scientia Iuris, formulando riflessioni audaci e repliche di segno opposto.
Nel 1743 Gennaro Parrino pubblicò il CONVIVIUM RABULARUM; egli affermava che il Ministero è organo delle leggi, non depositario d’ un potere assoluto né depositario di un arbitrio illimitato di disporre della stima altrui , vita e sostanze.
Di li a poco Giuseppe Aurelio Di Gennaro ribadì l’ esigenza di bloccare la libertà incontrollata dei Tribunali e dei suoi attori principali, ponendo l’ accento sull’ esigenza di farsi intendere da tutti nella Giurisprudenza, trattandosi di cognizioni in cui ha parte anche il popolo.
Durante molti secoli una produzione dottrinale alquanto dispersiva si era estesa a vari livelli, dall’ attività accademica a quella forense, essa si era sommata a vecchi e nuovi apparati normativi e legislativi per lo più contradditori, senza saldarsi completamente all’ attività giudiziaria e senza che fosse documentata la capacità di incidere sull’ effettività di quella prassi.
Il controllo togato e giurisdizionale sulla società , forte dei suoi poteri arcani aveva contribuito al fallimento dei tentativi di codificazione ( a Napoli quello filippino e poi quello carolino) e delle aspettative di certezza giuridica sollecitate dal pensiero preilluministico.
I giuristi attuarono una strategia immediata contro il particolarismo giuridico e contro le pretese del potere signorile della feudalità , pericolosa antagonista dell’ assolutismo regio.
Se è vero che l’ esercizio dei poteri d’ IMPERIUM non potè che realizzarsi tramite la jurisdictio è altrettanto vero che il trionfo di quest’ ultima e il suo divenire arbitraria furono conseguenze inevitabili.
Galanti scriveva nel suo testamento forense : il Foro in quanto primo corpo dello Stato , era divenuto a lungo andare un’ ostacolo ai progressi sia nelle lettere che negli istituti civili. La mentalità GIURICENTRICA che permeava governanti e governati, se osservato nella decisa verticalità dei rapporti, rappresentava il più robusto elemento di unione e di raccordo tra le varie componenti della comunità politica e territoriale.
2 i precedenti delle innovazioni : le prime fasi dello scontro
Il pensiero critico moderno di origine cartesiana fu il fermento grazie al quale si risvegliò la cultura napoletana.; però solo nella seconda metà del 700 , anche nella vita civile meridionale si realizzò l’idea che per incidere sul caos dell’esistenza terrena bisognasse puntare sulla produttività economica e sull’aggregazione sociale. Tale dinamismo fu sentito e condiviso da una minoranza di giuristi , in particolare coloro i quali seguirono l’insegnamento di Antonio Genovesi ed aderirono alla sua scuola, mentre buona parte dei giuristi restò fedele all’idea deduttiva del diritto e alla tradizionale funzione di sacerdotes iuris, bisogna dire però che molti magistrati, dottori e forensi, agirono in contrasto con il ceto ecclesiastico. Infatti fin dal 500 era stato scavato un solco tra gli uomini di toga e gli uomini di Chiesa , ciò rallentò il raggiungimento di un amalgama sociale. Nel mezzogiorno continentale i togati consideravano i chierici un partito avverso al progetto di governo dello Stato e alla tutela della regalie, anche perché godevano di diversi privilegi, tra cui le esazioni, inoltre i chierici si comportavano come sudditi dei papi. Ciò FU evidente quando Luigi XIV cercò di esportare verso Napoli il modello dell’armonia funzionale tripartita ovvero QUI ORANT-QUI PUGNANT-QUI LABORANT, tale tentativo era volto ad assimilare la popolazione meridionale ai destini della Francia. La linea tradizionale spagnola era diretta a conservare una dimensione statica e particolaristica della società e del diritto ed era convinta inoltre che la sovranità avesse il ruolo precipuo di sommo giudice e buon legislatore ; questo portò molti uomini di toga napoletani ad optare per la transizione dalla Madrid di CARLO II alla VIENNA Asburgica. Fu Solo in seguito con il governo imperiale di CARLO VI che sia nella penisola iberica sia in quella italiana, si prestò attenzione ai problemi organizzativi dello Stato , infatti dopo il 1707 sotto la sua guida rivisse e si riprodusse l’influenza cartesiana posta da Francesco D’ANDREA e trasmessa a giuristi e magistrati sensibili a visioni galliche e di orientamento gallico. In questo clima già vivace nel 1734 con l’avvento del Regno Indipendente e con la presenza in loco del re proprio, emerse l’idea concreta di realizzare cambiamenti in ordine alla COSTITUZIONE MATERIALE. Divenne cosi pensabile superare il divario tra teoria e prassi. LE VECCHIE IDEE SOSTENUTE ANCORA DAL CONTE DI SANTISTEBAN , aio del re Carlo di Borbone, nei quattro anni che trascorsero dalla conquista di Napoli ( primavera 1734/estate 1738) furono neutralizzate quando il potente aristocratico richiamato in patria parti per MADRID. DA quel momento l’esordiente SEGRETARIO DI STATO, JOSè JOAQUIN ,marchese di Montealegre si avvalse della migliore cultura giuridica napoletana e dei migliori giuristi piu all’avanguardia e desiderosi di realizzare innovazioni significative e durature. Ma le iniziative di riforma di Josè Joaquin ( quali ad esempio la creazione del supremo TRIBUNALE DI COMMERCIO, Le facilitazioni allo stanziamento della
si ritenne necessario di emanare un ordine non dissimile dal precedente per contenuto, ma con una più estesa area d’ incidenza.
Così nel Gennaio del 1762, si stabili che i MASTRI D’ ATTI e SCRIVANI del Sacro Regio Consiglio non potevano ricevere nessun atto processuale presentato da qualunque sedicente procuratore, se questi non avesse fornito in anticipo piena prova dell’ acquisita abilitazione all’ esercizio della professione.
Divenne inoltre obbligatorio attestare l ‘ avvenuta ufficiale approvazione allo svolgimento dell’ attività di SOLICITOR.
Ma la linea intrapresa appariva ancora dotata di scarsa organicità programmatica, ed in termini di economia tale situazione appariva ineccepibile.
Tuttavia, si proseguì con disposizioni occasionali e frammentarie e nel febbraio del 1769 , la stampa delle ALLEGAZIONI AL FORO fu assoggettata alla LICENZA del Commissario della causa.
Tale era un primo provvedimento diretto a stabilire un positivo collegamento tra l’ ITER PROCESSUALE e la FUTURA SENTENZA, tra l’ ISTRUTTORIA,le FASI DEL DIBATTIMENTO e l’ ESITO FINALE.
Ma questo intervento si rivelò un ulteriore concessione al potere della magistratura e si risolse ai danni della liberta del personale forense.
Il dispaccio conferì quindi maggiori responsabilità agli avvocati.
4. L’ impulso della regina prima e dopo la caduta di Tanucci
L’ opposizione alle riforme iniziò ad essere privo di ogni forza quando si propagò il decisionismo di Maria Carolina , sulla quale pesava l ‘influenza di Ferdinando Galiani, ostile al potere dei togati ed allo stesso Tanucci.
Ciò che sembrava realizzabile, perché ritenuta un’ impresa meno ardita, era attribuire all’ ordinamento giudiziario e forense una disciplina più ordinata e controllabile dall’ esterno.
Su tale base, le idee tanucciane possono conciliarsi con le critiche galliane.
Inazittutto, occorreva predisporre di una regolamentazione generale, in qualche modo unitaria , pianificata con l’ obbiettivo di fissare precise regole di gestione, e nello stesso tempo di arginare gli abusi ricorrenti e radicati tra i diversi esponenti del ceto ministeriale e togato.
Ciò potè avviarsi solo quando si riuscì a realizzare una marcata direttiva centrale, ossia quando gli interessi collettivi acquisirono una forte capacità di imporsi.
Successivamente quando la regina rischiò di essere detronizzata a causa del suo comportamento scandaloso , ella cerco di limitare il potere di tutti i suoi antagonisti ed in particolare, cercò di ridimensionare il peso degli apparati giudiziari e del foro.
Utilizzò le magistrature per fare cassa, mediante la composizione e compensazione dei reati, riportando la giustizia ai livelli altomedievali longobardi.
La direttiva verso un più deciso ed efficace verticismo gestionale si era già manifestata nel governo del regno prima della caduta di Tanucci, avvenuta nel 1776 , grazie a Maria Carolina ed all ‘ influenza esercitata su di lei da parte di Ferdinando Galiani.
Si venne cosi a sviluppare nelle due Sicilie una politica più vicina alle direttive dei grandi Stati dell’ Europa continentale , e i togati iniziarono a cedere una parte del loro antico dominio, il quale era rimasto fino a pochi decenni prima senza contrasti.
Questo cambiamento derivo da due fattori : in primo luogo dalla crescente pressione che la regina esercitava nell‘ azione di governo; in secondo luogo da Tanucci ,il quale reagì all’ influenza esercitata dal pensiero critico genovesiano sulla cultura napoletana.
L’ obbligo imposto ai giudici di motivare le sentenze aveva come obbiettivo quello di ridimensionare il loro arbitrio ed ebbe effetti immediati, infatti, ripropose un rapporto ideologico tra la corte e i togati; liberò il ceto forense e gli strati bassi dell’ amministrazione dall’ assoluta soggezione ai vertici giurisdizionali , creando a vantaggio degli avvocati, procuratori e degli studiosi la possibilità di discutere liberamente sull’ ordinamento giuridico vigente , per analizzare punti deboli e problemi.
Tale attività , trovò finalmente un grado di sviluppo e di espansione, infatti tale obbligo diede vita ad una giurisprudenza pubblica ed ispirò la formazione dell’ ALBO DE’ LEGALI.
La decadenza del foro richiese urgenti e validi rimedi, lo stesso Tanucci negli ultimi tempi del suo regno si rese conto che una maggiore energia era necessaria, inoltre , egli senti l’ influenza delle idee sociali e popolari genovesiane, ed addirittura rousseauviane.
Infatti già nel settembre del 1774, ossia due anni prima della fine dell’ esperienza di governo del Tanucci , e prima che la sua caduta aprisse la strada al potere personale della regina , per porre fine al dispotismo di giudicare nei tribunali della capitale, fu imposto a tutte le corti di giustizia cittadine sia collegiali che monocratiche, l’ obbligo di motivare la sentenza attenendosi alle leggi espresse del Regno o comuni, e poi di renderle pubbliche, a pena di nullità ,
affidandole privatamente ai tronchi della STAMPIERA REALE.
Si introducevano anche l istanze d’ imparzialità , di buon governo e di armonizzazione.
Inoltre dando attuazione a questo rimedio politico- processuale , che introduceva una nuova speranza di certezza giuridica e che riduceva la libertà dei giudici, si poteva recuperare almeno in parte l’ esattezza e la religiosità dei Magistrati.
Tale novità divenne netta e rivoluzionaria quando fu data concretezza moderna ed assoluta centralità all’ ideale della legittimazione popolare e, ogni forma di mediazione, più o meno patriarcale, di provenienza medievale o anche umanistica e groziana , si preparava ad essere sostituita dalla VOLONTE’ GENERAL.
6. L’ infinito del diritto genera l’ eterno morbo dei giudizi
Agli sgoccioli della sua carriera di avvocato, Galanti stimò che le nostre leggi ed i nostri tribunali formavano un ammasso di cose infinite, niente d idoneo a conservare l’ ordine politico e la giustizia.
Trattandosi di un fenomeno circolare generato da uno stesso sistema, ogni sua parte era fisiologicamente collegata e dipendente da un’ altra.
In un impianto normativo ancora intriso di Ius Comune, privo di regole fisse e di costituzione, al contegno troppo disinvolto di certi giudici doveva sommarsi la presenza convulsa e calcolatrice di avvocati, procuratori e causidici.
Dopo i magistrati bisognava aggiustare la situazione colpendo anche gli avvocati.
In particolare lo stile e il MODUS OPERANDI comunemente utilizzato da parte dei forensi, e specialmente da quelli di bassa lega , consisteva in tecniche e pratiche dilatatorie ed applicate innumerevoli volte per allungare la durata dei processi, differirne la conclusione e infine per accrescere i propri introiti.
Non era escluso che in qualche caso, dato il lento pervenire delle decisione finale, gli slittamenti ed i decreti parziali emessi, si manifestavano chiari segni di stanchezza ed a volte di rinuncia implicita.
Inoltre al seguito di una minima soddisfazione conseguita oppure trovandosi colmi di spese, i soggetti impegnati nella lite potevano anche lasciare che la contesa sprofondasse per sempre.
Ciò portava alla nascita accanto ai valentissimi LEGUM DOCTORES, di molti temerari ed impostori convinti di essere giuristi,inoltre essi erano resi insospettabili dalla toga arbitrariamente indossata.
Data la grave situazione , nell’ aprile del 1779, il sovrano incaricò ufficialmente la Regia Camera di S Chiara di proporre un testo di legge, una nuova costituzione per il regno dei togati.
Il massimo organo consultivo del potere politico, doveva indicare precisamente i titoli ed i meriti necessari per esercitare l’ attività forense ; inoltre la Camera dispose che si compisse preventivamente un’ attenta ricognizione di tutti i forensi che esercitavano la professione nei tribunali della capitale.
Avendo sotto gli occhi una nota esatta di tutti i professori legali, con le distinzioni effettuate in base all’ età, alla condizione e alla patria, si poteva elaborare così un intervento adeguato e puntuale.
7. Un’ albo per avvocati e procuratori
La Regia Camera elaborò il 6 dicembre 1780 una lunga prammatica, con la quale per la prima volta si riordinò il ceto dei professori legali della capitale, creando il Collegio degli Avvocati del Foro di Napoli.
La nuova istituzione, la quale aveva il compito di presiedere, guidare e controllare la categoria, era composta da sei censori di nomina regia , scelti tra i professionisti più accreditati, la quale carica durava un triennio.
Essa doveva riferire periodicamente ai supremi tribunali i nominativi dei Professori che non era degni della carica acquisita impropriamente.
Per quanto riguarda il rimedio terapeutico, la prima operazione da compiere consisteva nella schedatura e nella successiva registrazione dei professori legali secondo tre distinte classi.
Conclusa tale fase, il tutto si sarebbe materializzato nella redazione di un albo da affliggere presso ciascun tribunale cittadino, dotato di solenne ufficialità e destinato alla pubblica consultazione, in tal modo tutti potevano subito conoscere i nomi dei professori legali.
Inoltre , i censori avevano il compito importantissimo di elaborare e di aggiornare annualmente i dati inseriti.
In particolare ,il criterio adottato per la distribuzione dei forensi nei tre sottogruppi risultava di ordine soggettivo e non oggettivo, ossia l’ appartenenza ad un gruppo o ad un altro scaturiva dalla particolare tipologia del lavoro e degli atti giuridici che si consentiva a ciascuno di porre in essere, quindi bisognava essere in possesso di certe competenze che non di altre.
Tracciate tali linee generali di ripartizioni, si stabili che nessuno di coloro appartenente alla prima classe, poteva accettare procure o far da procuratore a qualsiasi causa.
Inoltre, l’ avvocato primario non poteva svolgere le incombenze meramente tecniche ed esecutive svolte in genere dal SOLICITOR.
Al contrario degli avvocati, i procuratori potevano, eccezionalmente, in specifiche sedi di giudizio, unificare le funzioni; e quindi, assumere l’ ufficio POSTULANDI PRO ALIIS, e nello stesso tempo l’assistenza legale dell’ interessato.
In particolare, presso la Gran Corte della Vicaria, assumendo la veste di DOMINUS LITIS, egli poteva stare in giudizio del cliente, per lui PETER IURA ed avvocare insieme le cause modiche, in tal caso l’ aspetto positivo era che si poteva semplificare il corso di buona parte dei processi di primo grado e d’ appello.
Ai fini dell’ esercizio del particolare MUNUS della rappresentanza, il titolo dottorale non era necessario , tale poteva essere sostituito dalla matricola lasciata dal presidente del Sacro Regio Consiglio, dopo lo svolgimento di un sommario esame di idoneità e relativa registrazione.
Infatti, tale documento , aveva lo stesso valore legale, utile per effettuare l’ inclusione alla terza classe , si servirono maggiormente di tale comoda alternativa soprattutto gli studenti, desiderosi di essere autosufficienti e guadagnare abbastanza per mantenersi gli studi e per rimanere a vivere nella capitale.
In ultimo per essere inclusi come procuratori nel costituendo albo , bisognava esibire come titoli legittimi il diploma di dottorato originale oppure( cosa indifferente) la matricola comprovante il superamento dell’ esame di abilitazione( non era stabilito un limite di operatori legali).
Per tutte le classi, la registrazione doveva avvenire in modo regolare e inequivocabile , ma l’ attenzione e l’ interesse si concentravano maggiormente sulla terza classe, la quale risultava la più cospicua e sfuggente, o addirittura a partire da un catalogo del 1780 sulla quarta classe denominata degli Alunni.
8. Università ed avvocati: un rapporto da tempo in crisi
Baldassarre Imbimbo, il quale aveva conseguito il dottorato nel giugno del 1761 ,ed iniziato la pratica sotto la guida di Giuseppe Sorge, grande giurista, definiva il foro da lui frequentato quotidianamente, un FOLTO BOSCO .Inoltre egli aveva da subito percepito il valore politico della giustizia , e di certo non gli erano sfuggiti i risvolti negativi dell’ ordinamento statale predisposto e consolidato secondo un FORMAT di tipo marcatamente giurisdizionale.
Francesco d’ Andrea affermava che l’avvocatura era diventata l’ unica strada percorribile per chi aspirava a conquistare dignità supreme e a governare. In tale periodo, inoltre il divario tra giuristi pratici e giuristi universitari era diventato netto ed incontenibile.
Inoltre troppo a lungo era stato privilegiato l’ insegnamento teorico-concettuale, basato sulla RATIO SCRIPTA ed ipartito attraverso le cattedre di diritto canonico e romano, ciò sminuiva il valore del diritto patrio effettivamente praticato.
Neanche la riforma universitaria del 1777, la quale in molti settori disciplinari aveva segnato il superamento del blocco culturale antiquario, riuscì ad abbattere qualcuno dei vecchi capisaldi e ad innovare in profondità l’ organizzazione sul piano degli studi.
Anche il progetto presentato nel 1792 da Niccolò Valletta, fallì sul nascere, perché incontrò nelle sedi ufficiali una opposizione e non fu mai approvato.
In particolare Baldassarre Imbinbo, nel pieno della sua carriera, analizzò il fenomeno dell’ avvocatura e le disfunzioni presenti tra le differenti professioni togate e forensi.
Al seguito del suo dispaccio datato 8 aprile 1779, pubblicò un’ opera dotta e ambiziosa, nella quale espresse una diagnosi puntuale e asciutta, ed una serie di proposte e soluzioni possibili.
Si soffermò inazzitutto sull’ aspetto storico dell’ esperienza giuridica, effettuando anche delle comparazioni con le altre realtà italiane e straniere.
Inoltre attraverso la prospettiva diacronica Imbinbo individuava i tempi e gli ordinamenti, antichi e coevi , in cui quell’ importante professione aveva vissuto i momenti migliori.
Guardando al passato notò che era assolutamente da scartare l’ ipotesi di abolire il ceto forense e l’ antico ufficio del patrocinio legale svolto dall’avvocato, ma comunque bisognava porre un freno alla categoria dei tribunalisti.
Infatti, era frequente che molti professionisti e pseudo-avvocati, intraprendevano liti unicamente per vivere, senza prima esaminare il merito e la giustizia ed utilizzavano dilatazioni per prolungare i tempi.
Quindi secondo il Imbimbo doveva essere ridotto il numero di questi squali forensi in circolazione, ciò che bisognava fare era fissare il numero dei PROFESSORI LEGALI e le giuste qualità per diventare tali, tali proposte erano fattibili e vennero utilizzate in larghissima parte nella successiva prammatica datata 1780.
9. Onorevoli ricetti: agricoltura e commercio
Le osservazioni critiche e realistiche dell’esistente da parte di Imbimbo non implicavano una sfiducia e la rinuncia verso l’ ottimismo.
Il divieto nei confronti dell’attività forense, avrebbe potuto far risorgere altre attività, tra le quali l’ agricoltura e il commercio. Con la sua opera Imbimbo si inseriva tra coloro che espressero una sensibilità per le istanze socio-economiche antiparassitarie e per la cultura transalpina.
Imbimbo schierandosi contro la separatezza del diritto, era piuttosto propenso verso un rinnovamento degli orizzonti ideologici e scientifici, si mostrò anche orientato ad imboccare la via delle riforme e del progresso civile, puntando su soluzioni moderne, coerenti e diversificate.
In particolare ,nel panorama europeo vi erano diversi modello al quale ispirarsi.
Possiamo notare quello inglese ed olandese, i quali erano di grande stimolo, ma più di altri risulta interessante quello Francese.
Da più lustri, infatti , il pensiero illuminista ( da Melon e Dutot), era stato condiviso ed accolto dagli intellettuali più all’avanguardia del regno di Napoli( Genovesi, Galiani, Galanti, Filangieri).
Ci si apriva verso una miriade di adattamenti, soluzioni intermedie, tuttavia il tutto si richiudeva verso un unico verso, ossia quello che puntava a modificare il circuito di un’economia nazionale deficitaria, a vantaggio di una produttività organizzata in modo razionale e dinamico.
Il suggerimento era di promuovere, accanto ad altri interventi strutturali, un allargamento del circuito produttivo in direzione antiparassitaria, sul quale orientare il ragguardevole capitale naturale e umano, presente sul territorio e nel foro.
10. L’ Accademia in casa Imbimbo
Ciò che aveva animato intensamente l’ opera di Baldassare Imbimbo era sia la previsione di rimedi lavorativi concreti, dignitosi e remunerativi; che la prospettiva di fissare un codice etico e comportamentale , che disciplinasse la vita pubblica e privata di avvocati e procuratori.
Grazie alle sue conoscenze letterarie e tecniche, il giurista aveva individuato le cause dei disordini e gli espedienti risolutivi più praticabili.
Resosi già visibile con la pubblicazione della parafrasi del dispaccio del 8 aprile 1779 (gli Abusi) , appena dopo la pubblicazione della prammatica del 6 dicembre 1780 sull’ avvocatura, egli non ostentò a presentare la sua candidatura all’ ufficio di censore del nascente Collegio.
Manifestando l’ apprezzamento per i progetti culturali e le iniziative intraprese in direzione riformistica, Baldassare , assunse atteggiamenti sempre propositivi nei confronti dell’eterogenea comunità forense e del benessere della società civile.
Il suo impegno non si esaurì nella creazione di discorsi scritti teorici, ma lo si distinse per l’ operosità VERSATILE, INITERROTTA, SOSTANZIALE.
Quale erudito e letterario bibliofilo, era consapevole che la semplice riorganizzazione interna e formale forense non bastava, ma la si doveva saldare ad una cura effettiva della formazione intellettuale e tecnica delle giovani generazioni.
L’ esercizio dell’ attività forense secondo Imbimbo, non poteva basarsi su un patrimonio culturale corredato di una varietà di cognizioni teoriche e speculative, oltre che strettamente giuridiche e prammatiche.
Tuttavia, per accedere al foto, per distinguersi con successo sui vasti operatori, era necessario acquisire una minima dose di competenza e professionalità operativa.
Infatti, già la prammatica del dicembre del 1780, aveva prescritto ai giovani laureati, i quali erano desiderosi di avviarsi verso la carriera forense, una pratica obbligatoria di tre anni continui presso uno studio legale di conosciuto merito.
Inoltre, una prassi consolidata dimostrava che, per riuscire a perfezionare il proprio percorso formativo offerto dal sistema universitario ufficiale, i quali parametri disciplinari raramente si allontanavano dallo IUS COMUNE e dalle OPINIONES, occorreva anche uno studiare presso una scuola privata.
Inoltre, bisogna sottolineare ,che nonostante l’ espresso divieto presente nelle diverse prammatiche del cinquecento/seicento, continuava a manifestarsi il fenomeno delle lezioni svolte nelle case, il quale varcò il limite nel secolo XVII.
In realtà,per essere in grado di affacciarsi alle professioni legali, non basta svolgere un tirocinio post lauream, ma la conoscenza di categorie ed istituti giuridici di origine romanistica andava integrata e completata con l’ approfondimento delle costituzioni, dei riti, delle prammatiche e delle consuetudini.
Baldassarre Imbimbo, il quale aveva a cuore le sorti dei giuristi forensi, istituì presso il suo studio legale, un accademia giuridica da lui diretta.
Fondendo interessi pubblici e privati, si prodigò a lungo nei confronti delle nuove generazioni di avvocati per metterli in riga, preparandoli e riqualificandoli in modo sostanziale ed al passo con i tempi. Dal settembre del 1783 a tutto il gennaio del 1789, l’attività della sua accademia è pienamente documentata dalla raccolta dei documenti redatta in quella sede e qui edita in appendice
11.Il diritto in scena
Sappiamo bene che sapere universitario ed istruzione privata sono due percorsi formativi non proprio compatibili, ma ciò che non risulta ancora chiaro, è quali furono le specifiche modalità, attraverso cui i due sistemi riuscivano ad interagire ed a conciliare i loro differenti modelli istituzionali e didattici.
Infatti l’ insegnamento impartito nelle case focalizzò la sua attenzione su settori non marginali del diritto vigente, mentre lo IUS REGNI, che nello Studio pubblico fece il suo ufficiale ingesso con ritardo, al contrario divenne molto presto oggetto di discussione e di approfondimento all’ interno dei diversi STUDI non riconosciuto, ma pienamente frequentati ed attivi.
In particolare gli atti dell’ accademia Imbimbo offrono un contributo in grado di dissolvere le incertezze.
Quella dell Imbimbo era una scuola post-universitaria, mirante a preparare LEGUM DOCTORES e procuratori nella pratica scienza del foro, tale accorpava giovani laureati e prossimi a tale traguardo.
I suoi frequentatori aveva a propria disposizione dei locali idonei ed attrezzati, con delle biblioteche, e soprattutto una guida competente ed esperta , che seguiva e curava personalmente il loro addestramento( serio e professionale), senza tralasciare il dibattito normativo, scientifico ed umano.
Inoltre i tirocinanti dovevano convertire in termini di diritto le storie e le singolari controversie, per poi dibatterle argomentando sulle possibili opzioni risolutie.
In conclusione per gli interpreti del diritto, bisognava allontanarsi dalla scolastica educazione , ed imparare ad agire mentalmente agili e fini, in grado di indagare verso il giusto in rapporto a tempi e luoghi definiti( ciò è in linea con le considerazioni formulate da Pietro Giannone a proposito degli intellettuali meridionali).
12.Punti di fatto punti di diritto
Le diverse accademie presenti si configuravano come delle palestre professionalizzanti.
Tali affrontavano le tematiche giuridiche più ricorrenti e dibattute nel foro ed inoltre offrivano la possibilità agli alunni di allenarsi a coniugare FORMA e SOSTANZA, TEORIA e PRATICA del diritto, ed acquisire i principi generali e poi metterli in pratica.
Quelle che erano le finte controversie prospettate ai membri dell’ accademia Imbimbo si presentavano molto articolate e complesse, spesso accompagnate anche da personaggi secondari,mentre per quanto riguarda la questione DE IURE che riflettevano, quasi sempre gli argomenti emergenti qui diventavano suscettibili di semplificazione, e quindi , una volta inquadrati per i praticanti non era complicato riassumerli in pochi punti.
La pluralità dei casi ideati e raccontati per addestrare in iure gli allievi allo studio, riguardava prevalentemente l’ area civilistica.
I filoni tematici più dibattuti riguardavano situazioni usuali e di particolare interesse per la comunità sociale, prendendo spunto proprio dal vissuto di ognuno , infatti le controversie proposte descrivevano episodi ed avvenimenti possibili (eventuali), rintracciabili nelle vicende dell’ esistenza umana.
In primo piano qui si poneva la vita familiare ed i rapporti personali privati .Spiccavano così le questioni che potevano insorgere tra individui appartenenti ai ceti titolati e più abbienti, ma anche, quelle tra la gente collocata a livelli meno elevati( l’avvocato doveva infatti preparasi a sostenere o a contrastare qualunque istanza).
Tra le diverse fattispecie giuridiche oggetto delle speculazioni aristoteliche, quasi tutte riguardavano la tutela e la conservazione del patrimonio personale o famigliare , ampio o limitato che fosse.
Infatti, le problematiche sottoposte allo studio dei tirocinanti, riguardavano i trasferimenti di beni materiali, mobili, immobili ed il fenomeno successorio, ed inoltre anche le questioni matrimoniali e dotali, inoltre anche casi incentrati su compravendite mutui, meno spesso su obbligazioni e fideiussioni. Infine contese più animate abituali e coinvolgenti vertevano sulle tematiche ereditarie.
L’ ultimo campo era caratterizzato dalla litigiosità elevata, e tendeva a seguire gli Iura Propria.
Inoltre la morte ( del proprietario) coinvolgeva sempre un alto numero di partecipanti , e iniziavano i calcoli patrimoniali e sentimentali, con implicazioni anche nel campo del godimento di dignità, nelle prerogative e nel potere riconosciuto dal JUS FEUDORUM.
Legami di sangue turbati e scomposti da volontà espresse o presunte innescavano procedimenti giudiziari macchinosi, puntando a ristabilire l’ equilibrio tra gli effetti e gli agi violati.
Ma erano soprattutto le ricchezze contese a venire in primo piano, infatti, dibattere sulla materia successoria per mortis cuasa, testamentaria o non , comportava sia nella fictio che nella realtà del foro, che tra ragione civile e ragione feudale la questio in esame si intersecasse con le prerogative del sesso e dell’ età, intrecciandosi anche con l’istituto della dote oppure del fedecommesso o della substitutio pupillaris.
Secondo Baldassare e i suoi accademici, il giurista sannita auspicava la razionalizzazione e la semplificazione di molti istituti tradizionali della materia privatistica, in particolare quelli derivanti dagli antichi usi nati in seno alla più antica aristocrazia, proprio perché si erano sviluppati in contrasto con i diritti di natura e favorendo le disparità.
13. Verso una rinnovata juris prudentia
I dispacci ferdinandei del 23 Settembre 1774 sulla motivazione delle sentenze , furono accolti con diffidenza e riserva, da chi valutò tale innovazione in termini di controllo politico e potere.
Mentre al contrario, tali disposizioni ebbero esito positivo tra i giovani procuratori legali ed i novizi della professione forense.
Tali dispacci eliminarono le enorme giungla delle opiniones e dei doctores, inoltre bloccavano il vizio tradizionale e consolidato dell’ incidenza del mos itallicus, portavano ad una riscoperta delle fonti del diritto ed, esaltavano le capacità ermeneutiche, analitiche e creative dell’ operatore giuridico odierno.
I dispacci ferdinandei conducevano l’ operatore giuridico ad avere un approccio diverso, tendente ad approfondire in modo diretto e problematico lo studio delle varie LEGES coesistenti, alla comprensione dei nessi temporali e di tutte le antinomie interne, si rinnovavano anche gli strumenti ed il metodo interpretativo , dirottando la propria attenzione sull’indagine delle intime RATIONES e sul loro svolgimento in ordine ad un particolare caso SUB IUDICE(davanti ad un giudice).
Dopo aver separato le questioni di fatto da quelle di diritto, il giurista-discendente doveva concentrarsi sulle seconde ed enucleare il precetto, pur rimanendo , nel produrre l’ argomentazione sempre aderente e vincolato a quod actum est.
Inoltre considerando che le locuzioni con le quali si erano costruite le norme erano per lo più indefinite o comunque sintetiche, non era raro il caso in cui la questione non veniva risolta dalla legge, quasi mai ciò avveniva in maniera diretta.
Ma era invece frequente che rimanesse compito dell’avvocato e del giudice interpretare la legge e tirare fuori l ‘argomento per la decisione, ed applicarla quindi al caso in questione.
Così per raccordare IUS e FACTUM, era necessario sporgersi oltre l’ uso delle parole e delle formule generiche, ricorrendo ad un ragionamento giuridico ampio e complesso, infatti conveniva che l’interprete delle leggi non si fermi alle parole, ma utilizzi anche la mente e la ragione.
A partire dalla discesa del governo del segretario di Stato MONTEALEAGRE , tra le fila della migliore jurisprudentia, iniziò un analisi profonda di sé, e un processo di introversione culturale. Tale diffusa opzione teorico-dottrinale, non omogenea,fu adottata da alcuni intellettuali per congelare gli orientamenti scientifici tradizionali, per moltissimi altri tale opzione servì a riproporre il tema della formazione della mentalità del futuro giurista.
Il dibattito assunse una vasta gamma di contenuti e di sfumature dai toni pacati e rivolti ad un’azione correttiva interna all’ordinamento giuridico esistente. L’obiettivo era quello di attuare miglioramenti graduali di matrice ideologica –educativa e di metodo. Appariva proficuo l’opzione di rimanere sul piano dello studio e delle idee, aprendo l’interpretazione alla variabilità socio- economica, alla razionalità del procedere per via induttiva e non solo deduttiva!
Anche l’ansia di demitizzare ( Privare qlcu. o qlco. del carattere di mito, rendendone la giusta immagine) la tradizione romanistica, conciliandola in modo critico con le esigenze moderne di riorganizzazione normativa, indicava un’esigenza profonda di cambiamento,di ricerca di un ordine giuridico nuovo , coerente e stabile. LA SPINTA A PROGREDIRE , ASSUMEVA DUNQUE COME BASE DI PARTENZA LA STORIA.
In questa direzione si collocava l’attività accademica di Baldassare Imbimbo , consapevole che le leggi devono essere interpretate sempre anche quando risultano chiare e ben ordinate., essendo le norme generali , rispetto agli eventi della vita quotidiana. ,(c.d casi speciali)., non si poteva escludere la mediazione del giurista. Il ricorso all’interprete erano ancora più necessario quando vi erano in ballo leggi di epoche diverse a cui attenersi.
Il giurista discendete ,dopo aver separato le questioni di fatto da quelle di diritto, doveva concentrarsi su quest’ ultime ed enucleare il precetto. Dunque gli avvocati e i giudici dovevano interpretare ed applicare la legge a quel determinato caso, cosi per raccordare JUS FACTUM bisognava ricorrere a ragionamenti giuridici complessi. Il ricorso all’interprete era fondamentale quando erano in ballo leges di epoche diverse a cui attenersi. Quindi il giurista doveva sempre lavorare con la storia.
D’altronde un avvocato che aspirasse affermarsi nel foro, doveva conoscere alcune RATIONES e FIGURE(specialmente in materia matrimoniale e successoria) sconosciute al diritto giustinianeo e che invece rispecchiavano i costumi di una determinata comunità sociale.
Bisognava mantenere un legame indissolubile tra teoria e prassi giuridica attraverso una collaborazione tra giudici ed avvocati. Inoltre si cominciava a forgiare uno schema rinnovato dell’impianto giuridico generale : per i candidati all’ avvocatura si focalizzava sul piano dei concetti e delle regole, meno su quello delle formulazioni di leggi future.
Veniva effettuato l’ insegnamento degli umanisti francesi:bisognava fare attenzione ai verba ( parole) perché queste cambiavano significato in virtù del tono e della combinazione lessicale prescelta. Inoltre le leggi avevano bisogno di essere revisionate in virtù dei cambiamenti della società.
L’elenco delle fonti normative risultava molto corposo ma poteva essere ridotto a pochi elementi; sappiamo anche che lo JUS PROPRIUM si basava sui MORES ( condotte) e sulle sentenze dei grandi tribunali. Erano presenti anche le varie leggi promulgate dai sovrani nel corso degli anni.
Il termine leggi, non designava solo i precetti emanati dai sovrani ma anche quelli di derivazione giurisprudenziale. Dopo aver risolto il confronto teorico con il diritto romano, i tirocinanti sottoponevano il diritto nostrum ad un ulteriore livello di verifica : quello giurisdizionale.
Solo la potenza delle cose giudicate poteva sancire la validità di una legge a danno di un’altra.
Nei cinque anni di attività del Liceum di Imbimbo si successero vari giuristi discendenti , di cui si ricordano alcuni nomi grazie ai fascicoli processuali giunti ai nostri giorni.
Non si sa molto, però, delle loro generalità, perché quasi tutti avevano la dicitura UTRIUSQUE IURIS DOCTOR(medico di entrambi le leggi).
Soltanto coi cataloghi dei legali è stato possibile colmare questi vuoti :ciò ha consentito di individuare vari tirocinanti e scoprire il loro status!
La maggior parte dei novizi non era alle prime armi,anzi, molti di loro già appartenevano alla terza e addirittura seconda classe(avvocati e procuratori).La loro frequenza può essere spiegata così: frequentare ulteriori lezioni serviva per specializzarsi nei casi più anomali così da poter varcare la prima classe. Partecipavano anche gli appartenenti alla quarta classe( alunni), che comunque svolgevano ruoli attivi ed importanti. In cinque anni hanno partecipato alle lezioni circa 27 giovani giuristi: alcuni hanno frequentato la scuola assiduamente altri la terminavano dopo due anni.
Tra i maggiori giuristi formatisi nella scuola di Imbimbo ricordiamo Francesco Maria Magliano.