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tipologie di turismo, Appunti di Diritto Commerciale

tipologie di turismo, riassunti

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 10/04/2026

elena-tisci
elena-tisci 🇮🇹

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CAPITOLO 6: TIPOLOGIE DI TURISMO
Essendo diventato il turismo un fenomeno di massa negli ultimi anni, si è sentito sempre di più il
bisogno di realizzare nuove strutture ricettive, data anche la diversificazione della domanda turistica.
Oggi, infatti, il turista viaggia per motivi legati maggiormente alla cultura, alla ricreatività e alla cura della
persona.
A causa della diversificazione della domanda, l’ordinamento giuridico ha reagito tutelando al meglio il
turista, definendolo come “consumatore speciale”, salvaguardando però l’ambiente, la natura, il
patrimonio artistico-culturale e così via.
Così venne emanata una disciplina nazionale riferita a singole tipologie speciali di turismo, che deve
essere garantita a livello nazionale, in cui sussiste una competenza concorrente o addirittura esclusiva
dello Stato (nonostante il turismo sia di competenza esclusiva regionale), poiché la materia incide su
materie (di competenza esclusiva dello Stato) come ad esempio l’ambiente, beni culturali, tutela della
salute e tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
Turismo e tutela dell’ambiente. L’ecoturismo.
Fondamentale è la promozione del turismo sostenibile, garantendo il soddisfacimento dei bisogni del
turista e non compromettendo la qualità di vita e le possibilità delle generazioni future (tutelando quindi
l’ambiente).
Per salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali sono state effettuate delle disposizioni nazionali per le
cosiddette aree naturali protette, ovvero parchi e riserve naturali (assoggettate al vincolo paesaggistico
previsto dall’art. 142), caratterizzate da flora e fauna particolari che hanno bisogno di essere “protette”;
quindi ogni iniziativa deve essere svolta nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, dello
sviluppo del turismo e delle attività locali.
Tra queste figurano le aree marine protette costituite da acque, specchi d’acqua o tratti di costa di
rilevante interesse naturalistico, nelle quali è possibile svolgere attività di pesca, navigazione,
balneazione e l’utilizzo dei beni del demanio marittimo.
La protezione dell’ambiente si ha anche attuando ed affermando il “numero chiuso e controllato” che
consente l’accesso a determinate aree, controllando e limitando il flusso turistico ad una certa
capacità turistica, come nel caso delle città d’arte.
Il turismo sociale.
Il turismo sociale comprende quelle attività turistiche promosse da organizzazioni che non hanno scopo
di lucro, volte a favorire l’accessibilità al turismo a tutte le classi sociali, specialmente ai ceti meno
abbienti.
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CAPITOLO 6: TIPOLOGIE DI TURISMO

Essendo diventato il turismo un fenomeno di massa negli ultimi anni, si è sentito sempre di più il bisogno di realizzare nuove strutture ricettive, data anche la diversificazione della domanda turistica. Oggi, infatti, il turista viaggia per motivi legati maggiormente alla cultura, alla ricreatività e alla cura della persona. A causa della diversificazione della domanda, l’ordinamento giuridico ha reagito tutelando al meglio il turista, definendolo come “consumatore speciale”, salvaguardando però l’ambiente, la natura, il patrimonio artistico-culturale e così via. Così venne emanata una disciplina nazionale riferita a singole tipologie speciali di turismo, che deve essere garantita a livello nazionale, in cui sussiste una competenza concorrente o addirittura esclusiva dello Stato (nonostante il turismo sia di competenza esclusiva regionale), poiché la materia incide su materie (di competenza esclusiva dello Stato) come ad esempio l’ambiente, beni culturali, tutela della salute e tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Turismo e tutela dell’ambiente. L’ecoturismo. Fondamentale è la promozione del turismo sostenibile, garantendo il soddisfacimento dei bisogni del turista e non compromettendo la qualità di vita e le possibilità delle generazioni future (tutelando quindi l’ambiente). Per salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali sono state effettuate delle disposizioni nazionali per le cosiddette aree naturali protette, ovvero parchi e riserve naturali (assoggettate al vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142), caratterizzate da flora e fauna particolari che hanno bisogno di essere “protette”; quindi ogni iniziativa deve essere svolta nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, dello sviluppo del turismo e delle attività locali. Tra queste figurano le aree marine protette costituite da acque, specchi d’acqua o tratti di costa di rilevante interesse naturalistico, nelle quali è possibile svolgere attività di pesca, navigazione, balneazione e l’utilizzo dei beni del demanio marittimo. La protezione dell’ambiente si ha anche attuando ed affermando il “numero chiuso e controllato” che consente l’accesso a determinate aree, controllando e limitando il flusso turistico ad una certa capacità turistica, come nel caso delle città d’arte. Il turismo sociale. Il turismo sociale comprende quelle attività turistiche promosse da organizzazioni che non hanno scopo di lucro, volte a favorire l’accessibilità al turismo a tutte le classi sociali, specialmente ai ceti meno abbienti.

Altre misure inerenti il turismo sociale sono:

  • gli interventi volti ad “eliminare” la destagionalizzazione dei flussi turistici e a promuovere località poco conosciute;
  • le iniziative volte a favorire la crescita competitiva dell’offerta turistica nazionale, finalizzate soprattutto a favorire l’accesso ai servizi pubblici a quei turisti con animali domestici. Esempi di interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli sono rappresentati dai buoni vacanza erogati da enti pubblici o privati. I buoni vacanza sono titoli di pagamento immediatamente spendibili presso imprese turistiche che abbiano sottoscritto convenzioni con l’Ufficio per le politiche del turismo e sono caratterizzati da:
  • avere una scadenza riportata sul documento;
  • essere utilizzabili solo fuori dal comune di residenza dell’intestatario;
  • poter circolare esclusivamente in Italia. Il codice inoltre ha contemplato il turismo con animali al seguito, per arginare l’abbandono degli animali nei periodi di ferie causato da tutte quelle attività turistiche che non consentono l’accesso di questi ultimi. Questo intervento può rendere il settore turistico italiano competitivo a livello internazionale, poiché le strutture ricettive di altri Paesi (come Francia e Spagna) hanno offerto da più tempo servizi di questo genere. L’agriturismo: caratteri generali ed evoluzione legislativa. La finalità di tutela e valorizzazione delle specifiche risorse ambientali e culturali del territorio rurale è sottintesa al fenomeno dell’agriturismo. Tale speciale tipologia di turismo è volta a garantire il perseguimento di interessi di carattere pubblico come:
  • il sostentamento dell’agricoltura;
  • la creazione di nuove occasioni di reddito in zone rurali al fine di scongiurare l’abbandono delle campagne;
  • il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali costituisce materia di legislazione concorrente. L’attività agrituristica ha un contenuto complesso ed articolato che ne rende difficile l’inquadramento giuridico. Costituisce un’attività di produzione di beni e/o servizi il cui esercizio conferirebbe a chi la esercita la qualifica di imprenditore commerciale ma che, in virtù della connessione all’esercizio di attività agricole principali, consente invece l’acquisto della qualità di imprenditore agricolo: ciò si traduce soprattutto nell’esenzione dell’impresa agrituristica dal fallimento, riservato ai soli imprenditori commerciali.

sviluppo rurale, ha reso necessario un nuovo intervento legislativo statale in tema di agriturismo, avvenuto con legge 20 febbraio 2006, n. 96. Non è casuale che vengano espressamente menzionate anche: il sostegno e l’incentivazione alle produzioni tipiche, alla promozione della cultura rurale e dell’educazione alimentare; la promozione di un’alimentazione calibrata sui prodotti tipici del territorio contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente. L’impresa agrituristica assume, dunque, un rilievo pubblicistico per le sue finalità di valorizzazione e tutela delle specifiche risorse ambientali e culturali del territorio rurale nel quale opera; ciò è attestato dal riferimento alle “caratteristiche paesaggistico-ambientali” dei luoghi in cui si trova il patrimonio edilizio utilizzato dall’imprenditore agricolo nell’esercizio delle attività agrituristiche. Con la legge 96/2006 non vi è più alcun riferimento all’accessorietà delle attività agrituristiche. L’attuale principale referente per l’applicazione del criterio di prevalenza è il tempo di lavoro necessario all’esercizio delle attività agrituristiche rispetto a quello impiegato nell’attività agricola: a tale criterio deve adeguarsi la legislazione regionale. L’attività agrituristica può oggi essere esercitata sia da un imprenditore agricolo individuale, sia da società di persone, di capitali o cooperative delle quali sia socio l’imprenditore agricolo. Ora è anche consentito all’imprenditore svolgere l’attività agrituristica avvalendosi della prestazione di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato e parziale. In passato, con la legge 730/1985, ne era consentito l’esercizio solo all’imprenditore individuale. L’imprenditore agrituristico può somministrare pasti e bevande, e il rapporto di prevalenza deve riferirsi oggi, non ai prodotti propri, bensì ai prodotti di aziende agricole della zona. Ciò favorisce l’integrazione distrettuale fra imprese che operano sul mercato dei prodotti agroalimentari. I pasti e le bevande somministrate non devono più necessariamente consumarsi sul posto. Si profila più restrittiva la disciplina dell’organizzazione dell’attività di ricezione e ospitalità, nonché di organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali e di vendita di prodotti tipici locali. La formula contenuta nell’art. 3 d.lgs. 228/2001 consentiva queste attività anche al di fuori del fondo. Queste attività possono ora considerarsi connesse all’attività agricola ex art. 2135 cod. civ. se esercitate prevalentemente con i beni aziendali normalmente destinati alle attività agricole; possono ritenersi agrituristiche solo se risultano utilizzate esclusivamente quei beni aziendali. Permangono eccezioni alla connessione con i beni fondiari. Sono ricomprese le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, che possono organizzarsi anche all’esterno dei beni fondiari mediante convenzioni con gli enti locali. Tratto qualificante dell’impresa agrituristica risiedeva nella necessaria stagionalità dell’offerta di ospitalità, caratteristica che trovava ragione nell’esigenza di evitare situazioni di vantaggio competitivo degli agriturismi rispetto ad altre imprese alberghiere o di ristorazione.

L’art. 2, legge 96/2006, elimina definitivamente il requisito della stagionalità dell’impresa agrituristica. Sono ricomprese nel turismo rurale le attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica di beni naturalistici, ambientali e culturali di territori rurali extraurbani, rispetto alle quali non sussistono i requisiti di connessione e prevalenza previsti dalla legge 96/2006 per l’impresa agrituristica. L’albergatore o il ristoratore di un paese di campagna devono considerarsi imprenditori commerciali e non già imprenditori agricoli. Anche l’imprenditore commerciale che svolge attività di turismo rurale può fruire delle agevolazioni previste nei programmi di sviluppo rurale elaborati dall’Unione Europea. I locali per attività agrituristica e gli altri aspetti della disciplina L’agriturismo non potrebbe prescindere dalla riqualificazione del patrimonio edilizio, ma tali interventi vanno sottoposti a limiti e controlli, finalizzati a evitare che gli imprenditori agricoli procedano a una edificazione selvaggia dei propri terreni agricoli. A queste esigenze è ispirato l’art. 3, legge 96/2006, che consente l’utilizzo per attività agrituristiche dei soli edifici o parti di essi già esistenti nel fondo. La legislazione regionale permette l’edificazione di nuovi volumi, sottoponendola a rigide condizioni. Il legislatore nazionale ha demandato alle Regioni la definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla normativa europea sull’igiene degli alimenti. È stato dichiarato incostituzionale, per violazione delle prerogative della legislazione regionale, lo statuto dei “piccoli agriturismi” che prevedeva, nel caso di somministrazione di un numero massimo di 10, la possibilità di autorizzare per la loro preparazione l’uso della cucina domestica. L’esercizio dell’attività agrituristica è possibile immediatamente dopo la segnalazione certificata di inizio attività e soltanto a seguito di questo adempimento l’imprenditore agricolo può utilizzare la denominazione di agriturismo. Anche gli agriturismi, come gli alberghi, sono soggetti a una classificazione secondo criteri omogenei per l’intero territorio nazionale e pertanto rimessi alla competenza statale. Gli imprenditori agrituristici possono determinare il reddito imponibile e l’IVA. La base imponibile IRPEF si ottiene applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi perseguiti; l’importo dovuto ai fini IVA si determina nella misura del 50% (detrazione forfettaria) dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Le esigenze di promozione e ristrutturazione dell’attività economica della pesca, anche al fine di incentivare un turismo ecologico, spiegano l’incentivo all’esercizio del pescaturismo e dell’ittiturismo, che mirano alla tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse. L’esercizio di tali attività consente all’imprenditore ittico di completare l’offerta di ristorazione con prodotti necessari alla migliore degustazione del pescato (vini, pasta, pane, frutta, verdura, ecc.). Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono considerate di pesca professionale, sempre che siano esercitate dall’imprenditore ittico. Una società di armamento che ospita decine di turisti su varie imbarcazioni in occasione di giri turistici finalizzati alla conoscenza dell’ambiente marino o lacustre è una società commerciale e non già agricola. Il ristoratore che offra ai propri ospiti pescato catturato da altri non è un imprenditore ittico, benché quel pescato sia prodotto tipico della zona. All’imprenditore ittico che esercita attività di pescaturismo e/o ittiturismo si applicano le norme igienico-sanitarie e il regime fiscale previsti per l’agriturismo. La specificità dell’attività di pescaturismo, in particolare i pericoli legati al trasporto marittimo, rende necessarie specifiche previsioni volte a salvaguardare la sicurezza dei turisti in mare, affidate alle leggi regionali e ai loro regolamenti di attuazione. B. IL TURISMO CULTURALE Turismo e tutela dei beni culturali tra legislazione statale e regionale Il rapporto tra turismo e beni culturali nel nostro Paese è particolarmente stretto, considerando anche la naturale attrattività del patrimonio storico-artistico italiano, ed è stato consacrato con l’affidamento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze statali relative al settore turistico. Fra i principi generali della riforma nazionale del turismo del 2001 si ribadiva che la Repubblica “tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile”. Si definisce “turismo culturale” quel segmento del settore che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale. La centralità del turismo culturale esige solidi interventi di programmazione, finalizzati a un’efficiente promozione delle risorse culturali. Nel 3° comma dell’art. 117 Cost., fra le materie di legislazione concorrente (Stato-Regioni), è espressamente menzionata la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”. L’art. 3 individua il compito di tutela, oggetto di legislazione esclusiva statale, che “consiste nell’esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni che costituiscono il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”.

Dunque, è di esclusiva competenza della legislazione statale: a) individuare i beni culturali; b) regolare, limitare, vietare o conformare l’intervento fisico dell’uomo sul patrimonio culturale; c) introdurre limitazioni ai diritti di disposizione di tale patrimonio, al fine di evitare la fuoriuscita di beni dalla sfera patrimoniale pubblica e, correlativamente, agevolarne l’ingresso. Il successivo art. 6 definisce invece i contenuti del compito di valorizzazione (oggetto di legislazione concorrente) «nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività» volte sia «a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione della fruizione pubblica del patrimonio stesso», sia alla «promozione» ed al “sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”. In altri termini, riguarda la valorizzazione quando l'ordinamento assicura vantaggi a soggetti che si trovano in un particolare rapporto con il bene stesso, consistente in un’appartenenza o in una semplice fruizione, come nel tipico caso dell'utente di un servizio culturale. La Corte costituzionale ha chiarito che le due funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali sono in relazione di «ontologica e teleologica continuità». Nel riparto di competenze tra Stato e autonomie locali in merito ai beni culturali, non può trascurarsi che, ai sensi dell'art. 118, 3° comma Cost., la legge statale deve disciplinare «forme di intesa e coordinamento, in materia di tutela dei beni culturali». I principi generali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza impongono che lo Stato si occupi delle sole funzioni che richiedano un esercizio unitario e che non siano esercitabili adeguatamente dalle autonomie territoriali. Pertanto, in materia di tutela dei beni culturali, le Regioni possono emanare misure diverse ed aggiuntive, ma mai sostitutive di quelle statali, in armonia con la funzione di governo del territorio a esse spettante. Per le funzioni di valorizzazione, il Codice dei beni culturali impone una distinzione tra beni culturali di proprietà pubblica e privata. Rispetto ai primi (art. 112), Stato, Regioni ed enti locali sono competenti riguardo alla gestione di quei beni di cui abbiano rispettivamente la titolarità; le Regioni e gli enti locali sono inoltre legittimate ad avvalersi dello strumento dell'accordo per l'elaborazione di piani strategici di sviluppo e valorizzazione culturale, la cui attuazione è affidata anche a soggetti giuridici specializzati nell’elaborazione di programmi di valorizzazione di beni culturali. Rispetto ai beni culturali di proprietà privata (fra cui rientrano i beni della Chiesa e di enti privati con o senza scopo di lucro), il Codice di settore (art. 113) esclude qualsiasi forma di intervento da parte dell’autorità pubblica; tuttavia, al fine di contemperare la proprietà privata del bene con l’interesse pubblico alla sua valorizzazione, prevede che tali beni possano essere inclusi in accordi di valorizzazione riguardanti beni pubblici, fruendo del sostegno pubblico (agevolazioni fiscali) da parte di enti territoriali in considerazione del valore culturale del bene.

L’intervento statale può consistere nella promozione di bandi finalizzati al finanziamento di specifiche iniziative di interesse turistico assunte da enti pubblici. La realizzazione di queste iniziative presuppone l’adozione di strumenti di programmazione negoziata, che rendono possibile una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici per l’attuazione di interventi diversi, riferiti a un’unica finalità di sviluppo. Il procedimento si articola in due fasi: a) l’iniziativa, assunta da qualsiasi ente locale interessato e specialmente dalle Regioni; b) la definizione degli accordi, da realizzarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, con la determinazione dei tempi per la loro stipulazione, la quale deve avvenire entro 60 giorni dalla firma del protocollo d’intesa. Il contributo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali Un prezioso contributo per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali è apportato da enti privati, quali le fondazioni bancarie ed altre associazioni e fondazioni a carattere privato, fra cui il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Il FAI è una fondazione riconosciuta senza scopo di lucro, la quale ha come oggetto la contribuzione alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale italiano. Il FAI acquista (mediante donazione, eredità, comodato) beni immobili di valore storico, artistico e naturalistico, provvede alle necessarie opere di restauro e li apre successivamente al pubblico in modo da consentirne la fruizione. In alcuni nuovi statuti è contemplata la possibilità di gestire beni di particolare interesse artistico e culturale. Di ciò ha tenuto conto il recente Codice dei beni culturali (art. 121), che prevede la possibilità che il Ministero dei beni culturali, le Regioni e gli altri enti locali stipulino, anche congiuntamente, specifici accordi di coordinamento con le fondazioni bancarie che abbiano dichiarato di perseguire scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali. Si tratta di accordi di cosiddetto mecenatismo culturale finalizzati, da un lato, a coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale in modo da garantire un impiego coerente; dall’altro, a cooperare nell’individuazione di progetti di sviluppo del territorio connessi al potenziamento dell’attrattività e della ricettività turistica. L’impostazione originariamente seguita dal Codice dei beni culturali al riguardo era stata corretta dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, nel senso di rivalutare la gestione diretta dei beni culturali; in seguito, al fine di agevolare la diffusione di forme di partenariato, l’art. 151, 3° comma, del nuovo Codice dei contratti pubblici ha autorizzato il MIBACT ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, restauro, manutenzione programmata,

gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Un’importante fonte di risorse economiche a sostegno del patrimonio culturale è la sponsorizzazione. La sponsorizzazione dei beni culturali consiste in qualsiasi forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del MIBACT, di enti locali o di soggetti privati in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività degli sponsor. La sponsorizzazione consiste in un contratto sinallagmatico che si attua con l’associazione del nome, del marchio o del prodotto dello sponsor all’iniziativa oggetto di immagine aziendale dello sponsor. Tale “adozione imprenditoriale” di singoli beni culturali è volta al recupero, restauro, adeguamento funzionale e successiva fruizione da parte del pubblico (c.d. sponsorizzazioni tecniche) mediante manifestazioni espositive. Lo sponsor che eroga il contributo finanziario effettua controlli sulla realizzazione dell’iniziativa sponsorizzata, e può ravvisarsi uno specifico vincolo di destinazione con rilievo contrattuale. Il turismo religioso Il turismo religioso costituisce una categoria speciale con la quale si intendono approfondire tutte le situazioni giuridiche connesse al viaggio e/o alla permanenza in luoghi diversi da quello di residenza motivata da un fine religioso (turismo religioso oggettivo) oppure riguardante soggetti religiosi (turismo religioso soggettivo). Il Codice del turismo ha inserito il turismo religioso tra i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta turistica anche in questo peculiare settore (art. 22, 2° comma). Il Codice del turismo concede alle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità religiose l’autorizzazione ad organizzare direttamente viaggi (es. pellegrinaggi) cui partecipino i propri aderenti, associati o fedeli; il viaggio può essere organizzato a scopo non esclusivamente religioso, ma anche culturale o ricreativo. Unico vincolo nell’esercizio di questa attività è il rispetto delle regole sancite a tutela dei diritti del turista dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea. In alcune leggi regionali si ha la possibilità di organizzare direttamente iniziative caratterizzate dal requisito dell’occasionalità. Ulteriori aspetti di interesse per il turismo religioso riguardano le case per ferie, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da enti pubblici o privati senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali e culturali. Peculiare categoria di case per ferie sono le case di

Si aggiunga che lo sviluppo del termalismo non è dovuto solo a fattori collegati alla clientela dei seniors, conseguenti a specifiche politiche sanitarie e fiscali, ma anche all’evoluzione della domanda di questa specifica tipologia di turismo, che non coinvolge più una clientela esclusivamente anziana. In virtù di tale evoluzione del fenomeno, il Codice del turismo mostra di considerare le cure termali un fattore competitivo di promozione turistica, menzionando esplicitamente il turismo termale (e del benessere) tra i circuiti tematici di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia. Questa menzione palesa l'intento legislativo di utilizzare la leva turistica per promuovere un'integrazione del termalismo con il contesto territoriale di riferimento e, al contempo, realizzare una promozione, riqualificazione ed efficace gestione del patrimonio idrotermale. La versione di un crescente interesse per un turismo del benessere ha indotto i grandi gruppi alberghieri ad offrire ai turisti servizi complementari legati alla cura del benessere fisico attraverso centri fitness e beauty farms. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323; mentre il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal Titolo III del Codice del turismo. Il turismo termale presenta interferenze con il diritto alla salute che, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, la Repubblica deve tutelare come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. Il turismo è materia di legislazione esclusiva regionale, mentre il diritto alla salute costituisce oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni. La disciplina Il tentativo di coniugare il tradizionale profilo sanitario del termalismo con la crescente espansione della domanda di turismo del benessere ha ispirato l'intervento legislativo di riordino del settore termale, attuato con la legge 323/2000. Il legislatore nazionale ha inteso qui riconoscere chiaramente la centralità del contenuto sanitario e terapeutico delle prestazioni termali, fra le finalità dell'erogazione delle stesse, al “mantenimento” ed al “ripristino dello stato di benessere psico-fisico” dei cittadini, sia dalla stessa definizione di “cure termali” che, per essere tali, devono possedere una “riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione” di una serie di patologie. La centralità del contenuto sanitario della prestazione termale ha una duplice conseguenza: da un lato, la necessità di assicurare unitarietà al sistema termale nazionale; dall’altro, l'esigenza di limitare l’utilizzo dei riferimenti alle Terme e alla terminologia connessa alle sole tipologie aventi comprovata efficacia terapeutica.

Ai sensi dell’art. 2, 1° comma, è possibile che gli stabilimenti termali siano annessi ad alberghi, case di cura ed altre strutture turistiche e sportive, purché sussistano le autorizzazioni richieste dalla legge per l'esercizio delle relative attività. Ma la promozione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio idrotermale mirano altresì a favorire lo sviluppo turistico dei territori termali. Traspare evidente una prospettiva volta alla valorizzazione delle Terme nel contesto di programmi di promozione turistica del territorio nel quale sono collocate. La legge 323/2000 ha instaurato uno stretto nesso tra termalismo e sviluppo turistico, attribuendo all’ENIT il compito di promuovere il termalismo quale parte integrante dell’offerta turistica. L'erogazione di cure termali è sottoposta dalla legge al possesso di determinati requisiti amministrativi. Sono abilitate ad erogare cure termali le strutture delle aziende termali. Occorre poi che gli stabilimenti termali rispondano a determinati requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi individuati da fonti di grado regolamentare. È auspicabile l’assegnazione di più concessioni in relazione al medesimo bacino idrico. Occorre una specifica autorizzazione regionale, che le leggi regionali assegnano alla competenza del comune, al fine di scongiurare l'uso abusivo della qualificazione termale, con gli inconvenienti e le distorsioni del corretto svolgimento della concorrenza sul mercato sopra evidenziati, e istituire il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali. Tale marchio è assegnato con decreto del Ministero dell’Ambiente solo se siano stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistica. La realizzazione delle finalità terapeutiche delle cure termali esige una certa formazione professionale degli operatori. Bisogna, successivamente, far riferimento al profilo professionale di operatore termale, che opera esclusivamente negli stabilimenti termali. È definito operatore di assistenza termale chi svolge attività indirizzata a: a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali; b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.