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Tonini compendio diritto processuale penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Sintesi integrale del compendio Tonini

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 30/09/2017

margherita.iarrapino1
margherita.iarrapino1 🇮🇹

4.3

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EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE
Sistema accusatorio
Dal principio della separazione delle funzioni processuali derivano le caratteristiche
essenziali del sistema accusatorio:
Iniziativa di parte. Il giudice non può procedere d’ucio nel determinare
l’oggetto della controversia. L’iniziativa spetta alle sole parti. La presenza di un
accusatore da nome a questo sistema processuale. In origine spettava ad un
accusatore privato e cioè alla persona oesa dal reato successivamente è stato
attribuito ad un organo pubblico.
Iniziativa probatoria di parte. Colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e
di convincere il giudice della reità, il giudice deve solo valutare l’ammissibilità
Contraddittorio ciascuna delle parti possa contribuire alla formazione della
prova ponendo le domande al testimone
Oralità permette di valutare in modo pieno la credibilità di un testimone
Limiti di ammissibilità delle prove.
Presunzione di innocenza, giudice condanna soltanto quando l’accusa ha
provato la reità oltre ogni ragionevole dubbio, oggetto di prova non è
l’innocenza ma la sua colpevolezza
Limiti alla custodia cautelare, la sanzione penale non può essere anticipata in
via provvisoria, deve convincere il giudice che sussistano gravi indizi della reità
Limiti alle impugnazioni
Il nuovo processo penale del 1988
È fondato su tre principi fondamentali: il principio della separazione delle funzioni;
della netta ripartizione delle fasi processuali; della semplicazione del procedimento.
Il nuovo codice ha previsto vari riti speciali:
1) l’imputato può chiedere che il processo sia denito nell’udienza preliminare
sulla base degli atti raccolti nel fascicolo delle indagini(giudizio abbreviato),
nell’udienza il giudice può pronunciare una sentenza di proscioglimento o di
condanna(pena ridotta di un terzo)
2) l’imputato si può accordare con il pm sulla specie e sulla misura di pena
(patteggiamento), pena riducibile no ad un terzo. Il massimo di pena
patteggiabile è stato portato a cinque annni nel 2003
3) se la prova è evidente e l’imputato è stato invitato a rendere interrogatorio il pm
può chiedere al gip il rinvio a giudizio senza udienza preliminare(giudizio
immediato), entro 15 giorni dalla noticazione de decreto di giudizio immediato
l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, se non
presenta richiesta ha luogo il dibattimento
4) dopo che il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, l’imputato può chiedere di essere
rinviato a dibattimento senza udienza preliminare(giudizio immediato), in tal
caso il giudice è obbligato a pronunciare il decreto che dispone il giudizio
5) quando una persona è arrestata in agranza o quando l’indagato ha confessato
nel corso dell’interrogatorio il pm può condurlo direttamente davanti al giudice
in dibattimento(giudizio direttissimo)
6) per i reati meno gravi il pm può presentare al gip richiesta motivata di
emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria
(procedimento per decreto), il pm chiede l’applicazione di una pena diminuita
no alla metà rispetto al minimo edittale. Il giudice può accogliere o respingere
restituendo gli atti alla pubblica accusa. L’imputato al quale è noticato il
decreto penale di condanna a pena pecuniaria può proporre opposizione
chiedendo lo svolgimento del dibattimento o il giudizio abbreviato o il
patteggiamento.
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EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE

Sistema accusatorio Dal principio della separazione delle funzioni processuali derivano le caratteristiche essenziali del sistema accusatorio:

  • Iniziativa di parte. Il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia. L’iniziativa spetta alle sole parti. La presenza di un accusatore da nome a questo sistema processuale. In origine spettava ad un accusatore privato e cioè alla persona offesa dal reato successivamente è stato attribuito ad un organo pubblico.
  • Iniziativa probatoria di parte. Colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità, il giudice deve solo valutare l’ammissibilità
  • Contraddittorio ciascuna delle parti possa contribuire alla formazione della prova ponendo le domande al testimone
  • Oralità permette di valutare in modo pieno la credibilità di un testimone
  • Limiti di ammissibilità delle prove.
  • Presunzione di innocenza, giudice condanna soltanto quando l’accusa ha provato la reità oltre ogni ragionevole dubbio, oggetto di prova non è l’innocenza ma la sua colpevolezza
  • Limiti alla custodia cautelare, la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria, deve convincere il giudice che sussistano gravi indizi della reità
  • (^) Limiti alle impugnazioni

Il nuovo processo penale del 1988 È fondato su tre principi fondamentali: il principio della separazione delle funzioni; della netta ripartizione delle fasi processuali; della semplificazione del procedimento. Il nuovo codice ha previsto vari riti speciali:

  1. l’imputato può chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti raccolti nel fascicolo delle indagini(giudizio abbreviato), nell’udienza il giudice può pronunciare una sentenza di proscioglimento o di condanna(pena ridotta di un terzo)
  2. l’imputato si può accordare con il pm sulla specie e sulla misura di pena (patteggiamento), pena riducibile fino ad un terzo. Il massimo di pena patteggiabile è stato portato a cinque annni nel 2003
  3. se la prova è evidente e l’imputato è stato invitato a rendere interrogatorio il pm può chiedere al gip il rinvio a giudizio senza udienza preliminare(giudizio immediato), entro 15 giorni dalla notificazione de decreto di giudizio immediato l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, se non presenta richiesta ha luogo il dibattimento
  4. dopo che il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, l’imputato può chiedere di essere rinviato a dibattimento senza udienza preliminare(giudizio immediato), in tal caso il giudice è obbligato a pronunciare il decreto che dispone il giudizio
  5. quando una persona è arrestata in flagranza o quando l’indagato ha confessato nel corso dell’interrogatorio il pm può condurlo direttamente davanti al giudice in dibattimento(giudizio direttissimo)
  6. per i reati meno gravi il pm può presentare al gip richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria (procedimento per decreto), il pm chiede l’applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Il giudice può accogliere o respingere restituendo gli atti alla pubblica accusa. L’imputato al quale è notificato il decreto penale di condanna a pena pecuniaria può proporre opposizione chiedendo lo svolgimento del dibattimento o il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA

Il libro terzo del codice civile disciplina un vero e proprio diritto delle prove. È OGGETTO di prova il fatto storico addebitato all’imputato. Regola di valutazione degli indizi: chiari precisi concordanti. a) Ricerca delle fonti di prova spetta alle parti che hanno il diritto di indagare b) Criteri di ammissione della prova. Deve essere PERTINENTE, NON VIETATA DALLA LEGGE, NON SUPERFLUA e RILEVANTE. Alla richiesta di ammissione della parte il giudice deve procedere senza ritardo con ORDINANZA (art. 190). Art. 190,2 casi eccezionali in cui il giudice può ammettere prove d’ufficio, ad es. quando è assolutamente necessario c) L’ assunzione della prova avviene, se si tratta di dichiarazioni rese in dibattimento, con il metodo dell’esame incrociato. Fa parte del diritto alla prova la partecipazione delle parti alla assunzione del mezzo di prova attraverso la formulazione diretta delle domande al dichiarante. ( acquisizione in senso stretto si usa solo per ammissione delle prove precostituite e non per le dichiarazioni) d) La valutazione della prova. Le parti hanno il potere di argomentare sulla base dei risultati acquisiti, ciò avviene al momento della discussione finale. Al potere delle parti corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica dell’elemento di prova raccolto, egli valuta la prova dando conto nella motivazione dei criteri adottati(art.192,1), obbligo che ha una fonte costituzionale nell’art. 111,6 della Costituzione. Il giudice deve indicare le prove poste a base della decisione e le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie(art. 546,1). Il convincimento del giudice deve consistere in una valutazione razionale e in una ricostruzione del fatto conforme ai canoni della logica. Nel processo penale non esiste l’istituto della prova legale(ipotesi nella quale la legge si sostituisce al libero convincimento del giudice nella valutazione di un determinato elemento di prova), anche la confessione nel processo penale è liberamente valutabile dal giudice.

Art. 27,2 della Costituzione, la presunzione di innocenza, l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. È una presunzione legale relativa, valida finché non sia stato dimostrato il contrario, l’onere della prova ricade quindi in prima battuta sul pubblico ministero. Onere della prova sostanziale convincere il giudice dell’esistenza di un gatto storico affermato, onere della prova formale, è l’onere della parte di chiedere al giudice l’ammissione del mezzo di prova utile per adempiere l’onere sostanziale. Con la legge n.46 del 2006 si modifica l’art. 533,1 il giudice pronuncia sentenza di condanna quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio.

Il principio del CONTRADDITORIO in senso FORTE comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. Nella prova dichiarativa ciò avviene quando le parti pongono domande e formulano le contestazioni. Così gli elementi di prova si formano nella dialettica delle parti, l’oralità è funzionale al contradditorio. Ci sono casi in cui è attuato il contraddittorio ma non l’immediatezza ovvero quando durante le indagini preliminari si svolge l’incidente probatorio, che costituisce un’anticipazione dell’udienza dibattimentale senza la presenza del pubblico. L’escussione della persona avviene attraverso l’esame incrociato delle parti ad opera del pm e del difensore, ma se le dichiarazioni verbalizzate sono lette nel successivo dibattimento(art.511) il principio di immediatezza non è rispettato(rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione, il giudice deve prendere direttamente contatto

Divieto probatorio che concerne le modalità di assunzione della prova dichiarativa è previsto dall’art. 188 non possono essere utilizzati nemmeno con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. La deposizione è resa in dibattimento con le forme dell’esame incrociato. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Le domande devono essere pertinenti, cioè devono riguardare sia i fatti che si riferiscono all’imputazione, sia i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali, come l’accertamento dell’attendibilità di una dichiarazione. Art. 194 le domande devono avere ad oggetto fatti determinati. Art. 195 testimonianza indiretta, il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone, la persona da cui si è sentito dire è indicata con l’espressione teste di riferimento. Il testimone indiretto deve indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti, la mancata individuazione della fonte impedisce di valutarne la credibilità. Se una delle parti chiede che venga sentito il teste diretto il giudice ha l’obbligo di disporne la citazione, se omette la testimonianza indiretta è inutilizzabile. Se nessuna delle parti richiede la citazione è ammissibile anche senza che si faccia luogo all’esame del teste diretto. In via eccezionale la testimonianza indiretta è utilizzabile quando risulti impossibile l’esame per morte, infermità o irreperibilità. Dovrà comunque essere valutata con cura, mediante riscontri con altri elementi di prova. Art. 62 divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazione rese dall’imputato in un atto del procedimento. In sede di interrogatorio e di sommarie informazioni all’indagato deve essere dato avviso della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni assumono rilievo soltanto per mezzo di un regolare verbale, dal quale deve risultare che è stato dato avviso. Art. 195,5 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto sia delle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi; sia delle denunce, querele o istanze; sia delle informazioni e delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato. Le dichiarazioni rese in segreto durante le indagini sono di regola utilizzabili(ratio del contradditorio). Sono ammessi invece a riferire su dichiarazioni ricevute fuori dall’esercizio delle funzioni, oppure su dichiarazioni percepire da persone informate sui fatti nel corso di attività tipiche come identificazioni, ricognizioni informali, sequestri o atipiche quali appostamenti.

L’incapacità a testimoniare Art. 197, lettera a) non possono essere assunti come testimoni( bensì con l’esame delle parti ai sensi dell’art.210) gli imputati concorrenti nel medesimo reato: cooperazione colposa o condotte indipendenti che hanno determinato un unico evento, l’incompatibilità opera indipendentemente dal fatto che i procedimenti siano riuniti o separati e cessa per il singolo imputato con l’irrevocabilità della sentenza che lo riguarda. Possono essere infatti chiamati a rendere testimonianza quando nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna, o di patteggiamento, l’imputato non corre più rischi perché non può essere processato una seconda volta per il medesimo fatto storico di reato (art.649); Art. 197 lettera b) gli imputati in procedimenti legati da una connessione debole , nel caso in cui i reati sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (connessione teleologica); gli imputati in procedimenti collegati ai sensi dell’art. 371,2, lett. b. si ha collegamento quando si tratti di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altrri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza. Due eccezioni la prima uguale a quella

dei concorrenti del medesimo reato(sentenza irrevocabile). La seconda è introdotta dalle legge n.63 del 2001: gli imputati menzionati divengono compatibile con la qualifica di teste se, nel corso dell’interrogatorio, hanno reso dichiarazioni su fatti “altrui” cioè concernenti la responsabilità di altri imputati collegato o connessi teleologicamente. La compatibilità è qui parziale è limitata ai fatti altrui; Lettera c) I responsabili civili e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria possono rendere dichiarazioni su loro consenso o richiesta, in qualità di parti, e quindi senza obbligo del vero. Lettera d) giudice, pm e ausiliari In più anche il difensore ma solo in relazione all’attività investigativa che ha svolto e su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre come testimoni.

Il privilegio contro l’autoincriminazione Può accadere che nel rispondere alle domande delle parti corra il rischio di autoincriminarsi(art.2 e 24,2 della Costituzione). Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale , art. 198,2. La situazione giuridica soggettiva è un privilegio, esenzione dall’obbligo di deporre in vista della presenza di un interesse privato meritevole di tutela. Se il testimone risponde e dalla dichiarazione emergono indizi di reità a suo carico per un reato pregresso il giudice deve interrompere l’esame e avvertirlo che potranno essere svolte indagini, le dichiarazioni sono inutilizzabili contro la persona che le ha rese(art.63,1). Anche le dichiarazioni rese da un testimone che avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato non sono utilizzabili né contro la persona che le ha rese né contro altri( a meno che non sia un imputato di un reato che non ha alcun legame processuale con quelli per i quali si procede).

Il segreto professionale. Alcuni testimoni hanno il potere-dovere di non rispondere quando ciò comporti la violazione dell’obbligo del segreto professionale, tale facoltà è riconosciuta solo ad alcuni professionisti tassativamente indicati dall’art.200(cd. qualificati), se depone non può invocare la giusta causa come i professionisti comuni e risponde di violazione del segreto professionale.

L’ESAME DELLE PARTI

Mezzo di prova mediante il quale le parti possono contribuire all’accertamento dei fatti nel processo penale. Art. 209 non ha l’obbligo di verità e ha la facoltà di non rispondere alle domande. Le dichiarazione sono rese secondo le norme dell’esame incrociato, le domande devono anche qui riguardare i fatti oggetto di prova. L’esame delle parti è sottoposto a regimi giuridici diversi in ragione della persona che rilascia la dichiarazione. Il primo concerne l’imputato che sia chiamato a deporre nel proprio procedimento sul fatto a lui addebitato. Il secondo riguarda le parti private diverse dall’imputato cioè il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il terzo concerne quegli imputati in procedimenti connessi o collegati che siano chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui.

L’esame dell’imputato L’esame ha luogo soltanto se l’imputato lo chiede o se vi consente quando è chiesto da una parte. Può dire il falso senza commettere reato di falsa testimonianza. È punibile solamente se incolpa un’altra persona di un reato, sapendola innocente (calunnia) o se afferma falsamente essere avvenuto un reato che nessuno ha commesso(simulazione di reato). L’imputato ha diritto a rimanere in silenzio, del silenzio deve essere fatta menzione nel verbale perché può essere valutato dal giudice come argomento di prova, l’imputato

dichiarazioni di altre persone(riscontri incrociati). È necessaria una conferma di attendibilità per ciascuna delle dichiarazioni accusatorie e per ciascuno degli accusati. Riscontro è quindi quell’elemento di prova che serve a confermare la attendibilità di una dichiarazione.

La testimonianza assistita Quando è sentito eccezionalmente in qualità di testimone l’imputato è assistito obbligatoriamente da un difensore. Una prima categoria di testimonianza assistita opera nei cfr soli imputati connessi deboli o collegati e unicamente quando il procedimento penale a loro carico non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile. Tali soggetti possono deporre come testimoni assistiti se hanno reso dichiarazioni su fatti che concerno la responsabilità di altri(art.64,3 lett.c). La compatibilità con la figura di teste è limitata alla deposizione su fatti altrui già dichiarati. La seconda categoria scatta dopo che si è concluso con sentenza irrevocabile il procedimento a carico dell’imputato connesso o collegato di qualsiasi tipo(art.12 lett. a e c; art. 371,2 lett b). L’art. 197 bis detta regole comuni ad entrambe le categorie.

  • al testimone assistito si applicano le norme sulla testimonia se non derogate dal 197. Pertanto egli ha l’obbligo di presentarsi al giudice. Gode del privilegio contro l’autoincriminazione con riferimento a reati ulteriori e diversi da quelli che sono o sono stati oggetto del procedimento a loro carico.
  • Devono essere assistiti da un difensore secondo l’art. 197 bis,
  • Il 197 bis,5 stabilisce che le dichiarazioni rilasciate dai testimoni assistiti non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel processo a suo carico
  • Il 197 bis,6 le dichiarazioni sono utilizzabili solo in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità Tra i contributi probatori dell’imputato, in aggiunta all’esame dell’imputato concorrente e dell’imputato collegato o connesso debole(maggior numero di garanzie), abbiamo l’imputato connesso o collegato sentito come testimone assistito.
  • i testimoni assistiti prima della sentenza irrevocabile(art. 197-bis,2) Possono essere sentiti come testimoni assistiti prima che nei loro confronti sia intervenuta una sentenza irrevocabile sono gli imputati collegati o quelli connessi teleologicamente. In primo luogo è necessario che l’imputato sia stato avvisato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone(art.64,3 lett.c). Per fatto altrui si intende un fatto che concerne la responsabilità di altri per un reato connesso o collegato con quello addebitato al dichiarante. Una volta avvertito l’imputato deve aver reso dichiarazioni su fatto altrui. Compatibilità con la testimonianza è condizionata(perché scatta solo se rende la dichiarazione su fatto altrui) e parziale( cioè limitata perché riguarda il singolo fatto altrui già dichiarato). Gode del privilegio contro l’autoincriminazione con riferimento a reati diversi da quelli che sono oggetto del procedimento. Inoltre può non rispondere sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede. Quando i fatti sono inscindibili la facoltà di non rispondere si estende anche al fatto altrui, se decide di rispondere ha l’obbligo di verità.
  • la testimonianza assistita dell’imputato giudicato (art. 197-bis, 1) se è intervenuta la sentenza irrevocabile può essere sempre chiamato come testimone assistito anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non ha ricevuto l’avviso. È un testimone permanente, l’obbligo di rispondere a verità

non è limitato al fatto altrui su chi ha già reso dichiarazioni. Gode del normale privilegio contro l’autoincriminazione in relazione a fatti diversi, quello sul fatto proprio è fatto salvo dall’efficacia preclusiva del ne bis in idem. Gli imputati connessi per concorso nel medesimo reato che siano stati oggetto di sentenza di non luogo a procedere a seguito dell’udienza preliminare, sono incompatibili con la qualifica di teste ai sensi del 210,1. Gli imputati collegati o connessi teleologici, che siano stati oggetto di non luogo a procedere, sono compatibili come testimoni nei limiti dell’art. 64,3 lett.c. come si ricava dal rinvio operato dall’art. 196,2 lett.b di conseguenza sono sentiti come testimoni assistiti se hanno reso dichiarazioni sul fatto altrui precedute da rituale avvertimento ex art. 64,3 lett. c. in caso contrario sono esaminati ai sensi dell’art. 210,6. Per l’indagato che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione e che sia ascoltato in un procedimento connesso o collegato rispetto a quello archiviato dovrebbe valere quanto appena detto per l’imputato che è stato prosciolto, per la Cassazione invece egli ha perso la qualifica di indagato e sfugge quindi all’ambito applicativo dell’incompatibilità a testimoniare(art.197) e deve essere sentito come testimone comune. Questa soluzione lascia senza tutele l’archiviato visto che in qualunque momento le indagini a suo carico possono essere riaperte.

Il confronto Rientra tra i mezzi di prova la cui assunzione è diretta dal giudice e alle parti spetta un ruolo marginale, non possono procedere all’esame incrociato. Consiste nell’esame congiunto di due o più persone ed è ammesso esclusivamente tra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo tra di esse su fatti e circostanza importanti (art.211). Anche qui l’imputato può valersi del diritto al silenzio, può essere disposto coattivamente anche nei suoi confronti in quanto in base all’art. 490, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo per l’assunzione di prova diversa dall’esame.

La ricognizione Mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi un essere umano, si chiede di riconoscerlo individuandolo tra altri simili(art.213). L’atto può essere compiuto nel dibattimento e nell’incidente probatorio e si svolge nel rispetto del contradditorio delle parti.

LA PERIZIA

È un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto. Deve essere disposta dal giudice quando occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche o scientifiche. La prova scientifica è quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l’esistenza di un ulteriore fatto da provare(prova critica o indizio). Quando la legge scientifica può essere identificata ed applicata solo con conoscenze specifiche è indispensabile l’apporto di un esperto. È un mezzo di prova garantito, fin dal conferimento dell’incarico si instaura un contradditorio tra perito e consulenti tecnici delle parti i quali possono presentare osservazioni e richieste. Spetta al giudice il potere di formulare i quesiti ma dopo aver sentito il perito i consulenti e le parti(aet.226,2). Di regola la perizia è disposta a richiesta di parte ma può essere disposta anche d’ufficio nel dibattimento, nella forma dell’incidente probatorio invece solo a richiesta del pm o dell’indagato(art.392). Il perito può essere sottoposto all’esame incrociato su richiesta di parte, il giudice al pari di quando avviene per gli altri mezzi di prova non è vincolato e può disattenderne

  • le dichiarazione rese in giudizio civile chiuso con sentenza irrevocabile sono utilizzabili contro l’imputato se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile(il giudicato civile fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa art.2909 cc) Le prove non dichiarative: quando sono ripetibili sono utilizzabili sono se si tratta di dati raccolti nell’incidente probatorio, nel dibattimento. La richiesta di ammissioni e di letture in dibattimento è regolata dall’art 468,4 bis deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Il diritto di esaminare l’autore delle dichiarazioni, le parti hanno diritto di ottenerne l’esame purché l’atto sia ripetibile. Art. 238 bis consente che le sentenze irrevocabili possano essere acquisite ai fini della prova di un fatto in esse accertato.

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Mentre i mezzi di prova offrono al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili, i mezzi di ricerca della prova rendono possibile acquisire materiali, tracce o dichiarazioni di natura probatoria. Possono essere disposti anche dal pubblico ministero e in alcune ipotesi possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria(art. 352-354). Non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini.

Le ispezioni Consiste nell’osservare e descrivere persone luoghi e cose allo scopo di accertare tracce e gli altri effetti materiali del reato. È disposta di regola dall’autorità giudiziaria con decreto motivato. L’ ispezione personale art. 245 ha ad oggetto il corpo di un essere umano o parti di esso, l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia. Ispezione di luoghi e cose e l’ispezione personale nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento sono disposte dal giudice. Durante le indagini preliminari è disposta e compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di accertamenti e rilievi (art. 354,3). Quando il pm procede ad ispezione personalmente o mediante delega alla polizia, il difensore dell’indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima. Nei casi di assoluta urgenza può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso, se vi è fondato motivo che le tracce possano essere alterate; è fatta salva la facoltà del difensore di intervenire(art. 364,3)

Le perquisizioni Consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. La perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sula persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo oppure che in esso possa eseguirsi l’arresto(art. 247,1). È disposta dall’autorità giudiziaria(pm o giudice) con decreto motivato; la motivazione deve attestare la presenza di sufficienti indizi, può procedere personalmente o delegare un ufficiale di polizia giudiziaria. Nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento è disposta dal giudice, nel corso delle indagini preliminari è ordinata dal pm, che vi provvede personalmente o vi delega un ufficiale, qualora l’indagato presente sia privo di difensore gliene viene affidato uno. Sempre nel corso delle indagini preliminari anche la polizia giudiziaria può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale ma soltanto in flagranza di reato o nel caso di evasione(art. 352), deve trasmettere senza ritardo il verbale delle operazioni, il magistrato convalida la perquisizione nelle 48h successive. Se la polizia

effettua una perquisizione domiciliare fuori dai casi stabiliti dalla legge ma il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato esso è utilizzabile.

Il sequestro probatorio Esistono tre forme di sequestro, probatorio(art.253), preventivo e conservativo. Il primo è un mezzo di ricerca della prova gli altri misure cautelari. Tutti creano un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile attraverso uno spossessamento coattivo. Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie per conservare immutare le caratteristiche della cosa al fine dell’accertamento dei fatti. È necessario che vi sia un bene materiale, che si tratti del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e che sia necessaria per l’accertamento dei fatti. Il corpo del reato è configurato non solo dalle cose sulle quali il reato è stato commesso ma anche da quelle che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo. Le cose pertinenti al reato, oltre al corpus delicti e ai producta sceleris, le cose che servono anche indirettamente ad accertare la consumazione dell’illecito, il suo autore e le circostanze di reato. È mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie(art.262,4), il limite massimo è la sentenza irrevocabile, dopo di che la cosa deve essere restituita salvo che ne sia ordinata la confisca. Il sequestro probatorio può essere convertito in sequestro conservativo(aet.262,2) o preventivo con apposito provvedimento del giudice emesso su richiesta del soggetto rispettivamente legittimato. Nell’udienza preliminare e nel dibattimento è disposto dal giudice con decreto motivato, nel corso delle indagini preliminari il decreto motivato di sequestro è emanato dal pm. Sempre durante le indagini anche la polizia giudiziaria può intervenire in casi di urgenza, deve infatti curare che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate fino all’intervento del pm, se vi è pericolo effettua il sequestro(art.354,2), il verbale è trasmesso entro 48h al pm del luogo ove il sequestro è stato eseguito, questi nelle 48h successive lo convalida con decreto motivato. Contro il decreto di convalida del sequestro e contro lo stesso decreto di sequestro disposto dal pm o dal giudice l’indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate possono proporre richiesta di riesame (ART.355,3). Sulla richiesta decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento(324,5), oggetto di cognizione è la questione relativa alla legittimità o al merito del provvedimento. È previsto un ulteriore procedimento incidentale durante le indagini riguardo alla questione sulla necessità di mantenere il sequestro se è ancora utile ai fini probatori(art. 263,4).

LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 15 Cost contiene una riserva di giurisdizione soltanto con un provvedimento del giudice può essere autorizzata l’intercettazione(la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili). È intercettazione la captazione ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori. Art. 266 è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del pm e su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari nei casi e modi previsti dalla legge(art. 266-271) può avere ad oggetto: a) conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione b) il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici c) comunicazioni o conversazioni tra presenti (cd. Intercettazioni ambientali) non lo sono i tabulati del traffico telefonico.

Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni che ha ammesso, successivamente i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni, le trascrizioni devo essere poi inserite nel fascicolo per il dibattimento(art.268,7). I verbali e le registrazioni di tutte le registrazioni acquisite o non sono conservate dal pm fino alla sentenza irrevocabile se ne può però chiedere la distruzione, anche il giudice di sua iniziativa in camera di consiglio in ogni stato e grado del processo quando ne dichiara l’inutilizzabilità(art.269,2). Art. 271 inutilizzabilità per vizi procedurali: eseguite fuori dai casi stabiliti, non rispettati presupposti e forme del provvedimento di autorizzazione e di esecuzione, non sono stare registrate o non ne è stato redatto verbale. Le intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. I verbali sono utilizzabili come notizia di reato. Altro procedimento non si riferisce invece a quei reati connessi o collegati dove invece sono utilizzabili.

Intercettazioni inutilizzabili per ragioni sostanziali inerenti alla qualità degli interlocutori o per la pertinenza dell’oggetto: conversazioni di persone vincolate dal segreto professionale o del capo dello Stato, non possono essere utilizzate salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in qualche modo divulgati. Il pm non deve depositare e deve chiedere la distruzione non possono arrivare al contradditorio, salvo che costituisca corpo del reato(271,3). Poi ci sono le intercettazioni che riguardano i membri del parlamento che possono essere dirette quando sono sottoposti a intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare o nella sua disponibilità. Indirette quando la captazione interessa utenze intestate a differenti soggetti che possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare o concerne luoghi a lui non apparteneneti ma che possono presumersi dal medesimo frequentati. Per disporre un’intercettazione diretta o indiretta è necessaria una preventiva autorizzazione a procedere della camera di appartenenza (art. 4 legge n.140/2003), altrimenti l’atto è inutilizzabile nei cfr del parlamentare, sia di terzi. L’intercettazione può essere anche casuale quando non è disposta su utenze riferibili al parlamentare e l’ingresso di quest’ultimo nell’area di ascolto è del tutto accidentale. Il giudice quando ritenga irrilevanti i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso di procedimenti a carico di terzi alle quali abbia preso parte un parlamentare sentite le parti a tutela della riservatezza ne decide in camera di consiglio la distruzione ai sensi del 269,2,3. Viceversa se le considera rilevanti deve chiedere autorizzazione alla camera. L’autorizzazione è necessaria solo nel caso in cui l’intercettazione debba essere utilizzata sia nei cfr del parlamentare sia dei terzi. Quando non viene concessa sono inutilizzabili nei cfr del parlamentare ma verso i terzi si e quindi le relative registrazioni non devono essere distrutte. Se l’autorità giudiziaria intende utilizzarle esclusivamente nei cfr di persone diverse dal parlamentare non occorre l’autorizzazione.

I tabulati telefonici in base all’art. 132 del d.lgs. n.196/2003 i tabulati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data in cui la comunicazione è intervenuta. I dati relativi al traffico telematico per 12 mesi, le chiamate senza risposta per 30 giorni. Entro i predetti termini il pm dispone con decreto motivato l’acquisizione dei dati presso il fornitore anche su istanza del difensore dell’imputato o delle parti private.

Le videoriprese Registrazione di quanto accade in un luogo all’insaputa di chi in esso si trovi. Quando è svolta da soggetti privati è un documento e è utilizzabile purchè non rientri nelle

ipotesi di illegalità previste dall’art.240,2. Quando è svolta da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale bisogna distinguere tra ripresa di immagini aventi per oggetti comportamenti comunicativi o non. La ripresa di comportamenti comunicativi è una forma di intercettazione e ne segue la disciplina. Se l’intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio dovrà applicarsi il 266,2: intercettazione ambientale consentita solo se fondato motivo che nel domicilio si stia svolgendo l’attività criminosa. La ripresa di comportamenti non comunicativi: a) nei luoghi domiciliari sono vietate a pena di inutilizzabilità. B) nei luoghi riservati ( mancanza della stabilità di escludere chiunque altro) solo con atto motivato del pm e sono utilizzabili come prova atipica. C) nei luoghi pubblici non c’è alcuna aspettativa di riservatezza quindi possono essere effettuate anche dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, atto non ripetibile che in dibattimento potrà essere utilizzato come prova atipica.

LE MISURE CAUTELARI

Tra l’inizio del procedimento penale e il momento in cui viene eseguita la sentenza passa un periodo di tempo che può essere anche molto ampio. Le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza, che si aggravino le conseguenze del reato o che avvenga la commissione di altri. Comportano la limitazione di libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione come la libertà personale, di circolazione e disporre dei beni. Caratteristiche:

  1. Strumentalità: sono strumentali al procedimento penale, permettono l’accertamento del reato quando vi è pericolo di inquinamento delle prove, assicurano l’esecuzione quando vi è pericolo che l’imputato fugga o disperda il patrimonio.
  2. Urgenza: un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di fatti temuti. Bisogna però fare i conti con la presunzione di innocenza in contrasto con l’art.13,5 della Cost. che consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile. Per far si che siano compatibili con l’art. 27, Cost. devono essere nettamente differenziate rispetto alla pena, non devono essere un’anticipazione della sanzione finale, se in concreto non sussiste nessuna delle esigenze previste dal codice non può essere applicata.
  3. La prognosi di colpevolezza: l’applicazione di una misura cautelare personale richiede l’accertamento di gravi indizi di colpevolezza (art.273) basato sugli elementi di prova che l’accusa riesce a raccogliere fin dall’inizio delle indagini, accertamento allo stato degli atti, deve però essere fondato su elementi di prova e adeguatamente motivato(art.192)
  4. L’immediata esecutività: l’ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa al pm che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione, resta esecutivo anche se contro di esso sia stata proposta una impugnazione(art.588,2).
  5. La provvisorietà: non condiziona la decisione definitiva, è revocabile o modificabile in attesa della sentenza.
  6. La previsione per legge: la costituzione esige che la legge preveda espressamente i casi e i modi nei quali il provvedimento dell’autorità giudiziaria può porre limiti alle libertà fondamentali, principi di riserva di legge e tassatività art. 13,14 Cost.
  7. La giurisdizionalità: sono disposte dal giudice. La riserva di giurisdizione posta dal codice non è però assoluta, sia la Costituzione(art.13,3), sia il codice ammettono che i provvedimenti temporanei possano essere disposti anche dal

applicarlo ma deve motivare perché non lo ritiene necessario. Con il medesimo provvedimento con cui dispone il braccialetto elettronico(es. arresto domiciliare o allontanamento dalla casa familiare) il giudice prevede la custodia cautelare in carcere quando l’imputato neghi il consenso. È vietato concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede(art. 284,5 bis) a meno che il fatto non sia di lieve entità. La seconda misura cautelare custodiale è la custodia in carcere (art.285) imputato immediatamente condotto in un istituto di custodia. Se necessita di cure in luogo di cura, se è un infermo mentale non pericoloso presso il servizio psichiatrico ospedaliero, se infermo di mente totale socialmente pericoloso in ospedale psichiatrico giudiziario o non totale in una casa di cura.

  1. Le misure interdittive consistono nell’ applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti. La loro previsione risponde alla finalità di far fronte alle esigenze cautelari con misure meno gravi di quelle custodiali quando sia possibile evitarle. L’applicazione di tali misure comprime la facoltà di esercitare determinati diritti lasciando inalterata la libertà fisica intesa in senso stretto. La prima è la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori priva temporaneamente l’imputato dei poteri ad essa aderenti(art.288), la seconda è la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art.289 può disporla solo PREVIO interrogatorio), la terza è il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi. Solo per ergastolo reclusione sopra tre anni.

  2. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza art 312 cpp. Ha per oggetto il ricovero in ospedale giudiziario per l’infermo totale, il ricovero in casa di cura per il semi infermo di mente e la libertà vigilata(art. 228 cp). Occorre che ci siano gravi indizi di commissione del fatto, che l’imputato sia socialmente pericoloso, che non siano applicabili le cause di giustificazione di non punibilità e di estinzione del reato. Il soggetto è ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso pertanto una volta decorso il temine di durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso l’internato deve essere liberato.

Le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali

  1. La gravità del diletto art.280 escluse quindi per le contravvenzioni per cui si applicano solo le reali. Per determinare la quantità di pena che consente di applicare le misure cautelari va considerata la pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze comuni del reato. Sulla quantità così individuata devono essere operati gli aumenti o le diminuzioni previsti per le circostanze indipendenti o per quelle ad effetto speciale(superiore ad un terzo). Di regola per la categoria di delitti punibili con la reclusione massimo fino a tre anni nessuna misura coercitiva né interdittiva può essere disposta, sono applicabili le reali. Nella seconda categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre ma inferiore a cinque, per essi le misure diverse dalla custodia in carcere(dal divieto di espatrio ai domiciliari). Nella terza quelli punibili con la reclusione di almeno 5anni o con l’ergastolo, per questi per il finanziamento illecito ai partiti (e per chi ha trasgredito alle prescrizioni dell’arresto domiciliare salvo che il fatto non sia di lieve entità) si applica anche la custodia in carcere.
  1. La punibilità in concreto art. 273,2 se siamo in presenza di una causa di giustificazione(legittima difesa) o di non punibilità o di estinzione del reato (prescrizione) o della pena.
  2. I gravi indizi art. 273 , indizi non nel suo significato tecnico di prova critica(da un fatto noto si desume l’esistenza di un fatto da provare mediante l’applicazione di massime di esperienza o regole scientifiche), ma in un senso ampio che ricomprende anche le prove rappresentative, sta a significare il quantum di prova che serve a legittimare la misura, rafforzato rispetto al codice del 30. Il termine indizi semmai si riferisce ad una base probatoria ancora in evoluzione e in attesa di ricevere una piena conferma attraverso il contradditorio dibattimentale. Allo stato degli atti il giudice formula un giudizio prognostico concernente la probabilità che si pervenga alla condanna. Si pronuncia condanna solo quando l’accusa ha escluso ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato (art.533,1). La misura cautelare è fondata su una prognosi di condanna, in virtù della presunzione di innocenza si richiede una ragionevole e altra probabilità di colpevolezza. Il giudice deve esporre in motivazione la valutazione della rilevanza degli elementi a carico e a favore, e se si tratta di misura cautelare in carcere le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con le altre misure. Sono applicate inaudita altera parte(art.294).

Le esigenze cautelari Alle condizioni generali di applicabilità si aggiunge un ulteriore requisito: deve esistere almeno una delle esigenze cautelari indicate dall’art. 274 che ha lo scopo di impedire che si tenda sennò ad anticipare l’applicazione della sanzione. Il pm nella richiesta deve fornire gli elementi di prova che dimostrino sia l’esistenza delle condizioni necessarie per applicare la misura(gravi indizi e punibilità in concreto) sia il ricorrere di almeno una delle esigenze cautelari:

  1. il pericolo di inquinamento della prova pericolo per l’acquisizione della prova(occultamento) o per l’acquisizione in modo genuino(alterazione), la situazione di pericolo deve essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate.
  2. il pericolo di fuga al di sotto della soglia di due anni di reclusione il legislatore impedisce di dare rilevanza al pericolo di fuga
  3. il pericolo che vengano commessi determinati reati pericolo concreto e attuale che compia uno di questi delitti: a) contro l’uso di armi b) contro l’ordine costituzionale c) di criminalità organizzata d) della specie di quello per il quale si precede

I criteri di scelta Il giudice non può disporre una misura più grave di quella richiesta. Potere dovere di scegliere una misura in base ai criteri dell’art. 275, discrezionalità vincolata ai parametri legislativi che attuano i principi costituzionali. In base alla presunzione di innocenza le misure coercitive devono rispettare il criterio del minor sacrificio necessario, secondo cui la restrizione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

  1. il principio di adeguatezza: il giudice deve valutare la specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari (art.275,1), occorre che vi sia una piena corrispondenza funzionale tra la misura e il pericolo che si vuole evitare.
  2. Il principio di proporzionalità, art.275,2 all’entità e alla sanzione. Divieto di carcerazione cautelare e di arresti domiciliari quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena. Divieto di carcerazione cautelare quando la pena non sarà superiore ai tre anni eccezioni se l’indagato ha trasgredito le prescrizioni di una misura cautelare, nei procedimenti per i

L’art.293,3 impone al gip di depositare immediatamente in cancelleria, insieme all’ordinanza applicativa della misura che è stata eseguita anche la richiesta del pm e gli atti presentati con la stessa(gli elementi su cui la richiesta si fonda, gli elementi a favore dell’indagato e eventuali deduzioni e memorie già depositate art 291). Un avviso di deposito deve essere notificato al difensore che ha diritto di esaminare gli atti e di estrarne copia, mettendo così il difensore in grafo di anticipare le proprie deduzioni già nel corso dell’interrogatorio. Il deposito deve precedere a pena di nullità l’interrogatorio. Diverso da quello di garanzia è l’interrogatorio investigativo svolto dal pm nel corso delle indagini(art. 64-65). La legge del 1995 ha vietato che l’investigativo della persona in stato di custodia cautelare sia svolto prima di quello di garanzia del giudice (art.294,6). Il pm può chiedere(già nella richiesta di custodia cautelare)che il giudice proceda all’interrogatorio entro il termine di 48h dall’esecuzione della misura. Disciplina particolare in materia di arresto in flagranza e fermo. Una volta disposte tali misure precautelari, il pm può procedere all’interrogatorio investigativo prima che si tenga l’udienza di convalida(art.388,1) L’interrogatorio di garanzia deve essere compiuto dal giudice che ha deciso in ordine alla misura coercitiva o interdittiva quando è disposta durante le indagini, l’udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Deve svolgersi entro 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia in carcere(art.294,1ebis), per le altre non oltre 10 giorni. Soltanto il difensore ha l’obbligo di intervenire all’atto, il pm può anche non presenziare, porre le domande spetta al giudice. Le misure perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede entro i termini (art.302).

La revoca e la sostituzione La revoca deve essere immediatamente disposta: quando si accerti che le condizioni di applicabilità risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti o quando si accerti che sono venute meno le esigenze. La sostituzione in melius deve essere disposta: quando le esigenze risultano attenuate o quando non è più proporzionata all’entità o alla sanzione. Sono disposte dal giudice a richiesta dell’imputato o del pm, eccezionalmente sono concesse d’ufficio nel corso dell’interrogatorio o in udienza essendo la libertà personale un diritto non disponibile. Prima di emanare il provvedimento il giudice deve sentire il pm(parere non vincolante). Prima di procedere può disporre l’interrogatorio dell’indagato che diventa obbligatorio quando lo abbia chiesto l’indagato(art.299,3- ter). Deve esserne dato avviso alla persona offesa per quelle misure il cui venire meno può incidere sui rapporti personali con l’indagato. La sostituzione in peius invece può essere disposta solo su richiesta del pm. Le misure cautelari personali si estinguono in due modi: 1)in seguito a un provvedimento del giudice quando le revoca per il modificarsi dei presupposti 2)di diritto per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi:

  • quando per il medesimo fatto e nei cfr della medesima persona intervenga un provvedimento che esclude l’addebito, decreto ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento(art.300,1) -quando sia decorso il termine massimo di durata della singola misura prima della definizione del procedimento -quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato -quando l’imputato non sia stato interrogato nel termine di legge -quando la pena è stata estinta o condizionalmente sospesa -quando a seguito di condanna la pena irrogata è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita

quando accerta la caducazione automatica il giudice ne dispone subito la cessazione degli effetti(per le misure cautelari obbligatorie o interdittive) o la liberazione(per le misure cautelari custodiali). Termini massi di durata della custodia cautelare art 303-304. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare sono vincolate a termini intermedi e complessivi pari al doppio(art.308,1). Le interdittive non superiore a 12mesi. Art. 297,3 le contestazioni a catena, prassi illegittima.

Le impugnazioni contro le misure cautelari personali I provvedimenti che applicano, modificano o revocano le misure sono impugnabili attraverso tre mezzi: riesame, appello, ricorso per cassazione. L’impugnazione procede in modo autonomo in quanto procedimento incidentale. Riesame contro ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva, richiesta proposta dall’imputato o dal difensore non dal pm. L’appello nei cfr di tutti gli altri provvedimenti, proposto da imputato, difensore e pm. Competente a decidere su entrambi è il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura. Il ricorso in cassazione è ammesso di regola contro le decisioni emesse in sede di riesame e di appello. In via eccezionale è consentito in alternativa al riesame, proposto però solo dall’imputato o dal difensore e solo per violazione di legge(art.311,2). Tutti e tre i mezzi non hanno efficacia sospensiva sul procedimento che limita la libertà personale(art.588,2)

Il riesame è un’impugnazione completamente devolutiva, controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito, senza essere vincolato dai motivi del ricorso né dalla motivazione del provvedimento(art.309,9). Oggetto del riesame è il provvedimento che applica per la prima volta una misura coercitiva. La richiesta va presentata entro il termine di 10 giorni a pena di inammissibilità. Per l’imputato decorre dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, per il difensore dall’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. La richiesta può anche essere non motivata. L’imputato può chiedere di comparire personalmente all’udienza, il presidente del tribunale della libertà fa immediato avviso al pm che deve trasmettere al tribunale entro 5giorni dal giorno in cui la richiesta di riesame è pervenuta al tribunale, sia gli atti presentati quando aveva richiesto a suo tempo la misura sia tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato(art.309,5). Se la trasmissione degli atti non avviene l’ordinanza perde efficacia e non può essere rinnovata(art.309 modificato nel 2015). L’udienza si svolge in camera di consiglio con un contradditorio facoltativo, il pm e il difensore devono essere preavvisati almeno 3 giorni prima e possono non debbono partecipare all’udienza, se presenti possono esporre le proprie conclusioni. In seguito all’udienza in camera di consiglio, il tribunale deve decidere con ordinanza entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. L’ordinanza deve essere deposita in cancelleria entro 30 giorni. Tutti i termini sono perentori se non rispettati il provvedimento impugnato perde efficacia senza rinnovo. Il difensore può presentare direttamente al tribunale i risultati delle indagini private (art.391-octies). Il tribunale decide sulla base dei soli atti scritti e depositati, non è possibile disporre l’audizione di persone. Il tribunale può riformare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’impugnazione, può confermarlo per ragioni diverse. Può pronunciare quattro tipi di decisione:

  • dichiarare l’inammissibilità della richiesta
  • può riformare il provvedimento in senso favorevole all’imputato
  • può confermarlo per ragioni diverse