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Imposta Fiscale: Obbligazione Pubblica, Contribuenti e Garanzia - Prof. Martis, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Una introduzione alla imposta fiscale, una obbligazione pubblica indisponibile, pecuniaria e coattiva. Viene discusso il ruolo del contribuente, il garante e i limiti alla retroattività. Inoltre, vengono trattati i termini per l’accertamento, la notifica e le autorizzazioni necessarie per le verifiche fiscali. Il documento conclude con la riscossione mediante ritenuta diretta e l’istituto del reclamo mediazione.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 13/02/2013

roberto.accardi
roberto.accardi 🇮🇹

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(198)

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RISORSE DELLO STATO => Entrate di DIRITTO PRIVATO (BOT CCT
Atti - Vendite)
=> Entrate di DIRITTO PUBBLICO (di tipo COATTIVO)
ENTRATE DI TIPO COATTIVO
di CARATTERE SANZIONATORIO (multe, ammende, etc, in violazione di
dovere giuridico)
PRESTITI FORZOSI (es. nel 1993 enti previdenziali versavano
25% entrate in c.c. vincolato per 5 anni c/o
la Tesoreria dello stato)
CONTRIBUTI PARAFISCALI (contributi obbligatori di prev. assist.
sociale INPS INAIL)
ESPROPRIAZIONI (di tipo coattivo ma con equo corrispettivo)
TRIBUTI (tutto ciò che non è indicato nei punti
precedenti)
TRIBUTO
Può identicarsi sottoforma di IMPOSTA (tributo con funzione solidaristica), o
come TASSA (tributo con funzione paracommutativa). Il tributo ha le seguenti
caratteristiche:
impignorabile
non assoggettabile ad altre forme di imposizione
deroga al principio di inviolabilità del domicilio (es. ispezioni)
divieti costituzionali:
art. 20 Cost = no gravame speciale scale per associazioni
ecclesiastiche religiose
art. 75 Cost = no referendum abrogativo contro tributi e bilancio
art. 81 Cost = no nuovi tributi con legge di approvazione del
bilancio
L’IMPOSTA
E’ una OBBLIGAZIONE di diritto pubblico, INDISPONIBILE (nel senso che il
creditore non vi può rinunciare così come accade nel diritto privato), di
regola è PECUNIARIA, a TITOLO DEFINITIVO (nel senso a fondo perduto),
COATTIVA (in quanto nasce dalla legge), e che costringe il contribuente a
partecipare alla pubblica spesa secondo un determinato INDICE DI
RIPARTO (infatti ogni legge di imposta indica i soggetti passivi, i fatti, le
situazioni, e quindi le fattispecie che identicano il soggetto passivo, e gli
indici di riparto secondo i quali viene stabilita la quota contributiva per
ciascuno).
LA TASSA - La sua denizione è sempre stata problematica:
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Scarica Imposta Fiscale: Obbligazione Pubblica, Contribuenti e Garanzia - Prof. Martis e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

RISORSE DELLO STATO => Entrate di DIRITTO PRIVATO (BOT – CCT – Affitti - Vendite) => Entrate di DIRITTO PUBBLICO (di tipo COATTIVO)

ENTRATE DI TIPO COATTIVO

  • di CARATTERE SANZIONATORIO (multe, ammende, etc, in violazione di dovere giuridico)
  • PRESTITI FORZOSI (es. nel 1993 enti previdenziali versavano 25% entrate in c.c. vincolato per 5 anni c/o la Tesoreria dello stato)
  • CONTRIBUTI PARAFISCALI (contributi obbligatori di prev. assist. sociale INPS INAIL)
  • ESPROPRIAZIONI (di tipo coattivo ma con equo corrispettivo)
  • TRIBUTI (tutto ciò che non è indicato nei punti precedenti)

TRIBUTO Può identificarsi sottoforma di IMPOSTA (tributo con funzione solidaristica), o come TASSA (tributo con funzione paracommutativa). Il tributo ha le seguenti caratteristiche:

  • impignorabile
  • non assoggettabile ad altre forme di imposizione
  • deroga al principio di inviolabilità del domicilio (es. ispezioni)
  • divieti costituzionali:
    • art. 20 Cost = no gravame speciale fiscale per associazioni ecclesiastiche religiose
    • art. 75 Cost = no referendum abrogativo contro tributi e bilancio
    • art. 81 Cost = no nuovi tributi con legge di approvazione del bilancio

L’IMPOSTA E’ una OBBLIGAZIONE di diritto pubblico, INDISPONIBILE (nel senso che il creditore non vi può rinunciare così come accade nel diritto privato), di regola è PECUNIARIA, a TITOLO DEFINITIVO (nel senso a fondo perduto), COATTIVA (in quanto nasce dalla legge), e che costringe il contribuente a partecipare alla pubblica spesa secondo un determinato INDICE DI RIPARTO (infatti ogni legge di imposta indica i soggetti passivi, i fatti, le situazioni, e quindi le fattispecie che identificano il soggetto passivo, e gli indici di riparto secondo i quali viene stabilita la quota contributiva per ciascuno).

LA TASSA - La sua definizione è sempre stata problematica:

ASPETTO IRRILEVANTE: identificare una tassa secondo la NATURA DELLA PRESTAZIONE resa dall’ente pubblico, risulta problematico. Basti pensare alle difficoltà nei casi di tasse volontarie, che creano conflitto con l’aspetto della coattività; oppure ai corrispettivi di pubblici servizi, come le poste, ferrovie, acqua, corrente, dove risulta difficoltoso capire se si tratti di tasse oppure no. ASPETTO RILEVANTE: identificare una tassa guardando la DISCIPLINA GIURIDICA del rapporto è sicuramente più pratico, in quanto basta rilevare la COATTIVITA’ per capire se si tratti di TASSA oppure di CORRISPETTIVO di DIRITTO PRIVATO. CASISTICHE: SE

  • come fonte del rapporto C’E’ UN CONTRATTO e agli adempimenti / risoluzione è applicabile la normativa di diritto privato, ci troviamo di fronte a CORRIPETTIVO DI DIRITTO PRIVATO
  • come fonte del rapporto C’E’ UN CONTRATTO e agli adempimenti e risoluzione non è applicabile la normativa di diritto privato, ci troviamo di fronte ad una TASSA
  • come fonte del rapporto NON C’E’ UN CONTRATTO, si guarderà la disciplina dell’adempimento dell’obbligazione e sull’acquisizione dell’entrata: - se si prevedono strumenti coattivi => TASSA - se non si prevedono strumenti coattivi => CORRISPETTIVO DI DIRITTO PRIVATO

DISTINZIONE TRA TASSA E CORRISPETTIVO DI DIRITTO PRIVATO: I corrispettivi di diritto privato sono assoggettabili ad imposta (es. IVA), mentre le tasse NO.

DISTINZIONE TRA TASSA E IMPOSTA TASSA: dovuta in relazione ad un servizio pubblico o attività di un ente pubblico, e svolti su domanda dell’interessato, e che riguardano esclusivamente l’interessato. IMPOSTA: dovuta in relazione a determinate SITUAZIONI DI FATTO riferibili al soggetto passivo tramite un indice di riparto, con il fine di contribuire alle spese pubbliche.

Sul piano costituzionale abbiamo delle differenze tra tasse e imposte in quanto a garanzia del soggetto abbiamo le seguenti situazioni:

LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

LA COSTITUZIONE:

  • ART. 23: nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
  • ART. 75: divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie
  • ART. 81: divieto di istituire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio
  • ART. 117-120: sulla potestà legislativa delle regioni, provincie, comuni

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: Precursore dello statuto è stata la Legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. Innanzitutto già l’art. 1 dello statuto richiama i principi generali dell’ordinamento tributario direttamente dalla Costituzione: ART. 3: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ART. 23: nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge ART. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ART. 97: buon andamento ed imparzialità della amministrazione

Viene quasi da chiedersi COME MAI uno statuto con principi costituzionali è stato emesso con legge ordinaria e non con legge costituzionale (più forte)? Il fatto che sia stata emessa con legge ordinaria farebbe presupporre che possa essere modificata anche la legge di pari rango. Però è intervenuta la Corte Cosituzionale in due tempi, stabilendo principi molto importanti.

Sentenza 3407/2005: che stabilisce che “quando un giudice si trova nel dubbio tra due norme, deve uniformarsi allo Statuto. Sentenza 20513/2006: che in più stabilisce che i poiché detti principi esistevano anche prima dell’emissione dello Statuto, gli stessi devono trovare applicazione anche sui rapporti sorti PRIMA dell’entrata in vigore dello Statuto stesso!

Due sentenze che hanno posto lo Statuto in una sorta di via intermedia tra la Costituzione e la Legge ordinaria. Una sorta di Legge ordinaria Rafforzata.

Vediamo alcuni articoli molto importanti:

Art. 10 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

C. 1 i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono nel principio di collaborazione e di buona fede. C. 2 no sanzioni no interessi di mora qualora il contribuente si sia uniformato a indicazioni contenute in atti dell’amm.ne poi modificati, o frutto di suoi ritardi o errori. C. 3 No sanzioni se violazione dipende dall’incertezza della norma sulla portata e sulla applicazione della stessa.

Art. 11 – sull’interpello, da vedere più avanti

Art. 12 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. C. 1 accessi, ispezioni, verifiche si svolgono possibilm. durante l’orario di lavoro C. 2 il contribuente deve essere informato sulle ragioni che giustificano la verifica, e può farsi assistere da un professionista. C. 3 Su richiesta del contribuente la verifica può espletarsi c/o l’amm. fin. oppure c/o lo studio del professionista. C. 4 nel verbale si da atto di eventuali osservazioni del contr. o del professionista. C. 5 le verifiche sul posto durano max 30 gg (+ 30 gg per casi complessi). Se poi si deve ritornare sono altri 15 gg (+ altri eventuali 15 gg). C. 6 il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente, qualora lo ritenga. C. 7 dopo aver ricevuto il PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA, il contribuente può comunicare osservazioni entro 60 gg. Salvo casi particolari il successivo AVVISO DI ACCERTAMENTO non può essere emesso prima di detto termine.

Art. 13 – Il GARANTE DEL CONTRIBUENTE Si tratta di un organo autonomo sito c/o ogni direzione regionale delle entrate; è formato da 3 elementi scelti dal presidente della commissione tributaria regionale tra varie categorie (avvocati, magistrati, notai, professori, etc) e dura in carica 3 anni. Viene azionato su necessità del contribuente qualora ne ravvisi la necessità.

I DECRETI LEGISLATIVI: Vista la complessità della materia si ricorre spesso alla produzione di D LGS. A riguardo la Costituzione dispone che LA DELEGA legislativa sia deliberata mediante procedimento ordinario e non abbreviato,

determinato prelievo. PROBLEMA : quanto può intercorrere tra il fatto pregresso e il momento di entrata in vigore della norma? La Corte Costituzionale a riguardo si è espressa in maniera non convincente, parlando di una distanza CHE NON SIA ECCESSIVA… diversamente si ha violazione dell’art. 53. Quindi una discrezionalità fin troppo evidente...

  • LA LEGGE INTERPRETATIVA: è per sua natura retroattiva in quanto “non inventa niente di nuovo” ma si limita a fornire un corretto significato. PROBLEMA: quando il legislatore, per evitare di violare l’art. 53 Cost. “crea del nuovo” stabilendo che una certa norma sia “interpretativa”.

2 – il MOMENTO DI CESSAZIONE dell’obbligatorietà La norma cessa di vigere nei seguenti casi:

  • ABROGAZIONE ESPRESSA : quando lo dispone esplicitamente il legislatore
  • DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE : la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, anche se ovviamente NON PUO’ TRAVOLGERE decisioni già passate in giudicato.
  • CRITERIO CRONOLOGICO : laddove la legge successiva prevale su quella precedente, purché entrambe dello stesso rango.
  • CRITERIO di SPECIALITA’ : laddove la norma “speciale” deroga alla “generale”.

Non è invece possibile che la norma cessi il suo effetto nei casi di:

  • REFERENDUM ABROGATIVO : vietato dalla Costituzione stessa
  • ABROGAZIONE TACITA : vietato dall’art. 1 dello Statuto

LA NORMA TRIBUTARIA NELLO SPAZIO: Ossia l’efficacia della norma nel territorio. Un aspetto importantissimo alla luce dei rapporti tra diversi stati, dove bisogna capire come funziona e dove può arrivare l’azione di ogni stato. REGOLA BASE: “la legge tributaria statale ha efficacia su tutto il territorio dello stato che l’ha emanata. Per territorio si intende tutto il territorio salvo deroghe espresse (es. in materia doganale escluso Livigno, Lugano)

PRINCIPIO DI NON COLLABORAZIONE: visto il principio di esclusività delle leggi tributarie in ogni stato, pare evidente che tra i vari stati non può vigere alcun tipo di collaborazione… o almeno così era in principio!

Poi questo principio è stato TEMPERATO lentamente, ma efficacemente, per combattere l’evasione.

  • DIRETTIVE CEE N. 99/1977 E M. 1070/1979: hanno dettato precise indicazioni in merito alla collaborazione tra stati.
  • REGOLAMENTO N. 218/1992: viene istituita una banca dati di tutti i paesi della comunità europea, in materia di IVA.
  • CONVENZIONE OCSE art. 26: prevede la possibilità di scambiare informazioni tra diverse amministrazioni di diversi stati, secondo tre modalità: - RICHIESTA ESPRESSA - AUTOMATICAMENTE - SPONTANEAMENTE Una “non collaborazione” che quindi si è dissolta con il tempo.

STATO:

Il T.U. DPR 917/1986 individua due criteri: uno soggettivo, uno oggettivo.

  • CRITERIO PERSONALE: ove il collegamento tra soggetto e stato è dato dalla RESIDENZA (pertanto a prescindere da dove produrrò reddito, anche se in altri stati, sarò soggetto passivo nei confronti dello stato presso cui risiedo).
  • CRITERIO DEL TERRITORIO: ove il soggetto “non residente” sarà tenuto a pagare le imposte solo per il reddito prodotto nello stato di riferimento.
  • PROBLEMATICA: con questi criteri si corre il rischio, ad esempio, della DOPPIA IMPOSIZIONE, che può essere risolta con due criteri: - CRITERIO DELL’ESTINZIONE: che trova applicazione in tutti quegli stati che applicano il criterio del territorio, e secondo cui si ESCLUDONO dal pagamento dell’imposta i REDDITI ESTERI. - CRITERIO DI IMPOSTA: secondo cui chi paga le imposte in Italia, e poi le paga anche in un altro stato, ha la possibilità di dedurre dalle imposte che pago in Italia quelle che ho pagato all’estero. - N.B.: entrambe non sono regole scritte!!!
  • In materia di doppia imposizione si è intervenuto anche con CONVENZIONI INTERNAZIONALI che però non escludono problematiche come ad esempio: - PROBLEMI INTERPRETATIVI : ove stati interpretano MALE le convenzioni - PROBLEMI DI ABUSO : laddove si creino organizzazioni stabili in stati dove vi è una situazione privilegiata Sono però problematiche che si possono risolvere tramite due ISTITUTI: LA PROCEDURA AMICHEVOLE : prevista all’art. 25 della Convenzione OCSE, dove si può porre il quesito qualora si ravvisi un errore di interpretazione o un abuso. L’ARBITRATO : dove la controversia è decisa da un collegio formato da un elemento di ogni stato che è parte nella controversia stessa, ed un terzo con la funzione di presidente.

DISPOSIZIONI ANTI ELUSIVE (art. 37bis DPR 600/1973) Innanzitutto è opportuno distinguere tra: EVASIONE => comportamenti illeciti finalizzati a non rendere riconoscibile all’erario il presupposto imponibile, oppure occultandolo in toto o in parte. ELUSIONE => porre in essere dei comportamenti in sé perfettamente leciti, ma combinati fra loro in modo da raggiungere un risultato analogo a quello dell’evasione. ABUSO DEL DIRITTO => consiste nell’utilizzo di singole disposizioni con modalità che, pur rispettando la lettera delle norme utilizzate, portano ad un risultato <> dalla ratio delle stesse. E’ una figura nata dalle pronunce della Corte e non è pertanto una definizione che deriva da una norma specifica.

E’ prevista una norma contro l’elusione, che è l’art. 37 bis del DPR 600/1973: c. 1 atti, fatti, negozi, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, o diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, NON SONO OPPONIBILI all’amministrazione finanziaria. c. 2 l’amministrazione disconosce i vantaggi tributari conseguiti tramite atti, fatti, negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni raggirate, al netto delle imposte dovute. c. 3 i commi 1 e 2 si applicano a condizione che siano utilizzate una o più delle seguenti situazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni; b) conferimenti in società aventi oggetto trasferimenti di azienda; c) cessione di crediti o di eccedenze di imposta. c. 4 l’avviso di accertamento è emesso, a pena di nullità, PREVIA richiesta al contribuente di CHIARIMENTI che lo stesso può inviare entro 60 gg. L’avviso conterrà i motivi per cui si ritengono applicabili il c. 1 e 2. c. 5 fermo restando l’art. 42 (inerente l’avviso di accertamento), l’avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, anche in relazione alle eventuali giustificazioni presentate dal contribuente di cui al comma 4. Le maggiori imposte vanno collocate in base alle disposizioni del comma 2 (in mancanza di valide ragioni economiche, o in caso di vantaggi fiscali di natura indebita).

superava i limiti dall’articolo stesso imposti. Il provvedimento impugnato in Cassazione conferma la misura cautelare!!! Es. il caso di DOLCE & GABBANA, che operava in Lussemburgo. La cassazione ha stabilito che è PENALMENTE RILEVANTE quel determinato comportamento, SOLO SE LO STESSO SUPERA le soglie di cui all’art. 4 Legge 74/2000.

IL SOGGETTO ATTIVO

Si parla dello Stato, il quale opera attraverso l’amministrazione finanziaria (ente impositore), e che provvede al controllo degli adempimenti fiscali del contribuente. Opera pertanto a livello regionale, provinciale, locale.

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (D LGS 300/1999)

STATO => AGENZIE FISCALI (controllo) => DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (indirizzo, direzione)

AGENZIE FISCALI: hanno personalità giuridica di diritto pubblico, hanno autonomia patrimoniale, autonomia organizzativa, autonomia contabile, e devono rispettare il principio di Buon andamento, Imparzialità, Legalità, Efficienza tipici delle pubbliche amministrazioni, così come stabilisce, tra l’altro, la Costituzione all’art. 97 e la Legge 241/90 in materia di trasparenza amministrativa. ENTI PUBBLICI CHE OPERANO COME STRUTTURE PRIVATE: poiché operano criteri di tipo manageriale, e quindi entrano in gioco budget, traguardi, incentivi, premi, questi scaturiscono una sorta di “accanimento” nel nome del conseguimento degli obbiettivi. Inoltre limitano le capacità conciliative, che non sc endono sotto determinati standard.

  • AGENZIA DELLE ENTRATE
  • AGENZIA DEL TERRITORIO
  • AGENZIE DEL DEMANIO
  • AGENZIA DELLE DOGANE Tutte queste agenzie hanno
  • UFFICI PERIFERICI (controllo sui contribuenti)
  • UFFICI CENTRALI (funzioni di indirizzo)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE: struttura

  • Uffici centrali a ROMA
  • Dipartimento delle finanze (8 direzioni)
  • Uffici regionali (siti nei capoluoghi di regione, con funzioni di direzione)
  • Uffici locali Agisce sotto la vigilanza del MINSTERO DELL’ECONOMIA.

3- Lite tra DDL e lavoratore sulla % della trattenuta: competenza del GIUDICE ORDINARIO.

LA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA

Bisogna affrontare diverse problematiche: vediamole tutte.

PROBLEMATICA 1: azione di regresso sui coobbligati Se guardiamo l’art. 1292 c.c. “il creditore può agire anche per l’intero nei confronti di uno qualunque dei coobbligati. A questi poi spetterà l’azione di regresso nei confronti dei restanti”. MA OBBLIGAZIONE CIVILISTICA = OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA? Inizialmente la Cassazione disse che esisteva una MUTUA RAPPRESENTANZA tra i vari COOBBLIGATI, secondo cui la notifica ad uno qualunque dei coobbligati valeva come notifica per tutti gli altri, ivi compresi i termini per l’impugnazione. PROBLEMA: visibilmente illegittima per violazione dei principi costituzionali, infatti la Corte Costituzionale dapprima dichiarò che “l’atto è valido SOLO NEI CONFRONTI di chi ne riceve la notifica, ma poi in seguito alle difficoltà che incontrava il coobbligato che pagava (sulla sua azione di regresso gli eccepivano la mancata notifica dell’atto), la Corte Costituzionale dispose che:

“il coobbligato che riceve la notifica deve immediatamente attivarsi per rendere edotti gli altri coobbligati, facendo salvo il proprio diritto all’azione di regresso”

Inoltre, per evitare che i termini di decadenza ricadessero sul coobbligato che aveva ricevuto la notifica, la Corte Costituzionale, in base all’art. 1310 c.c. secondo cui “gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei coobbligati, la interrompe anche nei confronti degli altri”, stabilì che lo stesso valesse anche per la decadenza. Cosa significa?

Che il coobbligato che riceve la notifica, ha molto più tempo per notificare agli altri coobbligati, dato che non ha il termine di decadenza che incombe, bensì quello più lungo della prescrizione!

Un alleggerimento, senza dubbio, per l’amministrazione finanziaria.

PROBLEMATICA 2: litisconsorzio Guardiamo l’art. 1306 c.c. “la sentenza pronunciata tra un creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. Ma in materia tributaria come funziona?

Art. 14 D LGS 546/92: “se l’oggetto del ricorso riguarda più soggetti, questi devono essere parte del processo e la decisione non può riguardare solo alcuni di essi”.

L’INTERPELLO ORDINARIO (art. 11 Statuto dei diritti del contribuente) Consiste in una richiesta fatta dal contribuente all’amministrazione finanziaria quando lo stesso si trovi di fronte ad un incerto significato di una norma tributaria, e non sappia che comportamento adottare. E’ un rapporto di collaborazione che esisteva anche in passato, ma con la differenza che adesso vi è l’obbligo, per l’amministrazione, di dare risposta, e in caso di non risposta, si ha il c.d. “silenzio assenso”.

I PRESUPPOSTI DELL’INTERPELLO ORDINARIO (comma 1 art. 11 Statuto)

  • OBBIETTIVA INCERTEZZA nell’interpretazione e applicazione della norma tributaria. Ma cosa si intende per “incertezza”? - Quando sulla stessa fattispecie più sentenze decidono in contrasto tra loro - Quando il contribuente non riesce a capire a quale norma si aggancia la propria fattispecie - Quando ci si trovi di fronte ad una disciplina complessa e contraddittoria - Quando una legge è appena uscita e non vi è alcun orientamento
  • INTERESSE DIRETTO E CONCRETO nel senso che la difficoltà deve riguardare il soggetto proponente, quindi l’interpello non è una figura prevista per una azione da parte, ad esempio, di associazioni di categoria (in quei casi ci sono le circolari, le note, etc)
  • PREVENTIVITA’: l’incertezza deve riguardare una fattispecie che non si sia ancora verificata. Inizialmente si ebbe un atteggiamento rigido sulla possibilità di formulare interpello successivamente al verificarsi della fattispecie, ma poi lo stesso si è temperato tanto che, ad esempio, sull’ICI posso fare interpello se ho qualche dubbio, a prescindere dal fatto che l’anno prima io l’abbia pagata (vale quindi su fattispecie fiscali cicliche). Prima non si poteva.

L’INTERPELLO ORDINARIO (comma 1 art. 11 Statuto) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria CIRCOSTANZIATE e SPECIFICHE istanze di interpello concernenti l’applicazione di norme tributarie a CASI CONCRETI. L’amministrazione deve rispondere entro 120 gg. L’istanza non ha alcun effetto su eventuali scadenze previste dalla disciplina tributaria.

L’ISTANZA Deve essere fatta in carta libera, deve essere sottoscritta (aspetto sanabile), può essere spedita anche via email. L’oggetto deve riguardare

solo norme primarie o secondarie di natura tributaria, pertanto NON RIENTRANO atti come le CIRCOLARI, le NOTE.

ELEMENTI (a pena di inammissibilità) Devono essere indicate le GENERALITA’ di chi formula l’istanza, e dell’eventuale DELEGATO. Deve inoltre INDICARE l’atteggiamento che SI PRESUME SIA CORRETTO (fondamentale in caso di silenzio-assenso), ed allegare la documentazione a supporto. LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE Deve rispondere entro 120 giorni, e detta risposta deve essere MOTIVATA e CIRCOSTANZIATA, in modo tale che l’istante riesca a capire che atteggiamento tenere.

DOVE SI DEPOSITA Alla Direzione Regionale delle entrate, ma anche depositandola in altro ufficio non ci sono problemi in quanto l’ufficio ricevente lo invierà all’ufficio competente entro 30 gg. L’ufficio competente, in questo caso, dovrà rispondere entro 120 gg a partire dal giorno in cui l’altro ufficio glielo ha inviato.

CASISTICHE: responsabilità in caso di silenzio assenso Se l’amministrazione non risponde entro 120 gg il contribuente è tenuto ad attenersi a ciò che ha presunto nell’istanza. Eventuali atti relativi a discordanze con disposizioni diverse dell’amministrazione sono NULLE. Quindi nello specifico cosa accade? a) se ho già tenuto il comportamento conforme alla risposta (o a ciò che ho presunto in caso di silenzio assenso), e poi l’amministrazione cambia parere, NO SANZIONE, ma sarò vincolato al nuovo parere per il futuro. b) Se ho ricevuto la risposta dall’amministrazione e il suo parere cambia prima che io agisca, dovrò essere vincolato al nuovo parere.

L’INTERPELLO DISAPPLICATIVO (comma 8 art. 37 bis DPR 600/73) Il contribuente che fosse oggetto di quelle norme tributarie che contrastano i comportamenti elusivi, può chiedere che le stesse vengano disapplicate proponendo interpello disapplicativo al Direttore Regionale delle entrate competente per territorio, e dimostrando che nella fattispecie non vi era alcun comportamento elusivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE dell’interpello disapplicativo L’interpello disapplicativo può applicarsi a tutte quelle fattispecie che rientrino nella RATIO ANTIELUSIVA, così come dice la circolare dell’agenzia