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trust dir privato comparato, Appunti di Diritto Privato Comparato

appunti sul trust dir privato comparato

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 06/02/2019

callisto15
callisto15 🇮🇹

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IL TRUST
Si può innanzitutto ragionare del modello “puro” del trust, ovvero quello inglee; esiste anche
un modello statunitense di trust, dove l’istituto è di competenza federale e non statale; vi è
poi un modello internazionale di trust che è frutto delle differenti legislazioni dei Paesi del
Commonwealth.
Oggi ragioneremo sul modello inglese, cioè quello puro, essendo il trust una tipica creatura
dell’equity.
STRUTTURA E DIVERSE TIPOLOGIE
Il trust è quel rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, detto disponente o setlor,
trasferisce dei beni a un soggetto, detto trustee (amministratore dei beni), in favore di uno o
più beneficiari: il trustee non può godere di questi beni ma li deve gestire nell’interesse dei
beneficiari; il trustee è tipicamente una persona di stretta fiducia del disponente (fiduciary
relationship), poiché si tratta di una cessione del proprio bene reale al trust.
Questa struttura semplice può avere delle variazioni comprendendo un guardiano con
funzioni di controllo dell’attività del trustee nominato dal disponente, il quale, fra l’altro, può
autoriservarsi il ruolo di guardiano.
Il setlor (o disponente) perde la titolarità del diritto perché la trasferisce effettivamente al
trustee (nel modello inglese la particolarità è che il setlor esce di scena, quindi se il trustee
non amministra così come richiesto il bene saranno i beneficiari a dovere agire nei suoi
confronti): nella pratica o il setlor si autoriserva il diritto di fare il guardiano o formalizza dei
desideri riguardo l’uso con le “letteres of wishes”.
Il trustee è l’intestatario, ma non può goderne in nessun modo: questo bene costituisce un
fondo il cui utilizzo è sempre demandato all’interesse del beneficiario; il trustee ha precisi
doveri di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) e non può goderne in prima persona
e gli stessi beni non entrano nella sua successione e nemmeno nel regime di comunione con il
coniuge, in quanto il trust ha l’effetto di separazione patrimoniale (entrano nella titolarità del
trustee, ma sono separati dal suo patrimonio personale). Il setlor può nominare stesso
trustee in quanto, non avendo trovato una persona fidata, vuole realizzare l’effetto della
separazione patrimoniale (trust auto-dichiarato).
Questo, nella mentalità inglese, rispetterà l’obbligazione di coscienza contratta perché è
inserita all’interno di atavica mentalità giuridica.
I beneficiari devono essere persone identificate o identificabili (nel senso che si può anche
dire “i figli che verranno dal mio matrimonio”, quindi almeno la identificabilità). Il setlor può
anche nominare stesso come beneficiario. Vi possono anche essere trust senza beneficiari
(trust di scopo): il setlor trasferisce dei beni a un trustee non in favore di beneficiari ma a
favore di uno scopo (sono nulli ad es. nel diritto inglese a meno che non abbiano il fine di
beneficienza, charitable trusts, poiché si ritiene che debba sempre esservi un soggetto che
agisca contro il trustee infedele; nel diritto internazionale del trust invece i trust di scopo sono
ammessi senza che vi sia lo scopo di beneficienza).
È concepibile che vi siano dei soggetti che abbiano diritto mentre dura il trust, in itinere, a
percepire le rendite dei beni derivanti dal trust (beneficiari del reddito); mentre vi sono altri a
cui io beni vincolati nel trust vengono trasferiti alla fine del vincolo: tutto dipende dal deciso
del disponente nell’atto costitutivo, che è la legge di questo rapporto.
I beneficiari possono anche chiedere, se sono tutti capaci, possono chiedere la fine del trust e
ordinare il trasferimento a loro del bene (sent. Saunders vs Vautier - 1841)
Il guardiano è nominato dal setlor con funzioni di controllo dell’attività del trustee: non si
può dire a priori quali siano i poteri del guardiano perché è lo stesso setlor che li può stabilire
nell’atto costitutivo.
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IL TRUST

Si può innanzitutto ragionare del modello “puro” del trust, ovvero quello inglee; esiste anche un modello statunitense di trust, dove l’istituto è di competenza federale e non statale; vi è poi un modello internazionale di trust che è frutto delle differenti legislazioni dei Paesi del Commonwealth. Oggi ragioneremo sul modello inglese, cioè quello puro, essendo il trust una tipica creatura dell’equity.

STRUTTURA E DIVERSE TIPOLOGIE

Il trust è quel rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, detto disponente o setlor, trasferisce dei beni a un soggetto, detto trustee (amministratore dei beni), in favore di uno o più beneficiari: il trustee non può godere di questi beni ma li deve gestire nell’interesse dei beneficiari; il trustee è tipicamente una persona di stretta fiducia del disponente (fiduciary relationship), poiché si tratta di una cessione del proprio bene reale al trust. Questa struttura semplice può avere delle variazioni comprendendo un guardiano con funzioni di controllo dell’attività del trustee nominato dal disponente, il quale, fra l’altro, può autoriservarsi il ruolo di guardiano.

Il setlor (o disponente) perde la titolarità del diritto perché la trasferisce effettivamente al trustee (nel modello inglese la particolarità è che il setlor esce di scena, quindi se il trustee non amministra così come richiesto il bene saranno i beneficiari a dovere agire nei suoi confronti): nella pratica o il setlor si autoriserva il diritto di fare il guardiano o formalizza dei desideri riguardo l’uso con le “letteres of wishes”. Il trustee è l’intestatario, ma non può goderne in nessun modo: questo bene costituisce un fondo il cui utilizzo è sempre demandato all’interesse del beneficiario; il trustee ha precisi doveri di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) e non può goderne in prima persona e gli stessi beni non entrano nella sua successione e nemmeno nel regime di comunione con il coniuge, in quanto il trust ha l’effetto di separazione patrimoniale (entrano nella titolarità del trustee, ma sono separati dal suo patrimonio personale). Il setlor può nominare sé stesso trustee in quanto, non avendo trovato una persona fidata, vuole realizzare l’effetto della separazione patrimoniale (trust auto-dichiarato). Questo, nella mentalità inglese, rispetterà l’obbligazione di coscienza contratta perché è inserita all’interno di atavica mentalità giuridica. I beneficiari devono essere persone identificate o identificabili (nel senso che si può anche dire “i figli che verranno dal mio matrimonio”, quindi almeno la identificabilità). Il setlor può anche nominare sé stesso come beneficiario. Vi possono anche essere trust senza beneficiari (trust di scopo): il setlor trasferisce dei beni a un trustee non in favore di beneficiari ma a favore di uno scopo (sono nulli ad es. nel diritto inglese a meno che non abbiano il fine di beneficienza, charitable trusts, poiché si ritiene che debba sempre esservi un soggetto che agisca contro il trustee infedele; nel diritto internazionale del trust invece i trust di scopo sono ammessi senza che vi sia lo scopo di beneficienza). È concepibile che vi siano dei soggetti che abbiano diritto mentre dura il trust, in itinere, a percepire le rendite dei beni derivanti dal trust (beneficiari del reddito); mentre vi sono altri a cui io beni vincolati nel trust vengono trasferiti alla fine del vincolo: tutto dipende dal deciso del disponente nell’atto costitutivo, che è la legge di questo rapporto. I beneficiari possono anche chiedere, se sono tutti capaci, possono chiedere la fine del trust e ordinare il trasferimento a loro del bene (sent. Saunders vs Vautier - 1841) Il guardiano è nominato dal setlor con funzioni di controllo dell’attività del trustee: non si può dire a priori quali siano i poteri del guardiano perché è lo stesso setlor che li può stabilire nell’atto costitutivo.

Questo schema bene si adatta a qualsiasi circostanza. A differenza degli strumenti del tutore e dell’amministratore di sostegno, previsti dal codice per la tutela dei soggetti deboli, il trust dota di patrimonio l’amministratore. È usato nel caso di divorzi vincolando un bene per lo scopo degli alimenti. Si risolve il problema della successione dell’azienda quando ancora non si sono delineati i presupposti per una successione a dei figli.

I beni in trust possono essere di qualunque tipo, anche beni derivanti da future utilità. In merito alla durata diremo che questo schema non può durare all’infinito (da dire che nel diritto statunitense sono previsti) e sono previste “ the rule against perpetuities ”, cioè che un trust non può durare più di 80 anni oppure non può durare più di 21 anni da aggiungere alla vita di una persona (o il termine fisso o il termine variabile sulla base degli anni della vita di una persona alla quale vanno aggiunti 21 anni).

Tipi di Trust:

  • Legal trust (^) (created by law)
  • Volountary trust (^) (the most important): l’art. 3 conv. Aja stabilisce che possano essere riconosciuti solo questi in Italia.
  • (^) Resulting trust (^) (volountary but implied): creati dal giudice
  • Constructive trust: creati dal giudice in quanto sembra coerente con la coscienza sociale costruire quel vincolo (es. due conviventi decidono insieme di acquistare una casa per la loro convivenza; la donna lavora in casa gestendo la famiglia e il marito fuori e la casa viene intestata al marito che l’ha comprata. Nella successiva separazione la donna che aveva contribuito al menàge familiare richiede una tutela: il giudice in molti di questi casi ha stabilito che la donna fosse beneficiaria del bene e che il marito fosse intestatario ma in qualità di trustee - coattivo, constructive).
  • Charitable trust.

PROPERTY LAW

La materia della proprietà è il cuore della common law: la caratteristica del modello inglese è quella della continuità di schemi concettuali medievali in alcuni aspetti, che si sono perpetrati nel tempo sotto l’aspetto del precedente, e questo risulta più evidente nel modo di concepire la proprietà come frutto dell’esperienza feudale. La proprietà della terra viene concepita come concessione di un godimento dal sovrano ad un concessionario (il feudatario), concessione che ha contenuti vari (incidents): compito del concessionario di coltivare la terra e dare taluni frutti al sovrano, obbligo di pagamento di una rendita al sovrano, obbligo delle chiese del circondario di dire messa per l’anima del sovrano, potere dell’order di scegliere la sposa per il figlio del sovrano. Il nucleo delle situazioni con titolarità inglese era rappresentata dalla concessione di un godimento a tempo indeterminato su una terra (free tenure): non passa l’idea di una proprietà esclusiva e perpetua, in quanto vi è questa fortissima ascendenza medievale, e considera possibile la c.d. “fragmentation of ownership” cioè la frammentabilità del diritto di proprietà: rispetto ad uno stesso bene sono concepibili più situazioni di proprietà (estates). Nel trust in effetti si verifica questo frazionamento della proprietà: il trustee è il legal owner e il beneficiario è proprietario equitativo, questo perchè il trust è una creatura delle corti di equity, che sono chiamate a tutelare l’obbligazione di coscienza del trustee che deve amministrare il bene nell’interesse dei beneficiari.

COMMON LAW – EQUITY