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Appunti di diritto privato comparato
Tipologia: Appunti
Caricato il 17/01/2020
3 documenti
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Il trust è un istituto a grandissima diffusione. STORIA DELL’ISTITUTO Nasce successivamente all’Equity (XV secolo), è frutto della giurisdizione del cancelliere, un vescovo, principale magistrato del regno britannico, e nasce per correggere le rigidità della Common Law, che era strettamente legato al sistema dei writs. (FORMS OF ACTION erano difficili da ottenere se non c’era un rimedio specifico). E’ bene tornare al XIII secolo, per comprendere in modo migliore il trust. Era vigente il sistema feudale, ed i titolari di terre all’interno del sistema feudale, avevano una serie di restizioni, come l’impossibilità di disporre di TESTAMENTO. Alla morte del proprietario infatti, la successione avveniva solo per i propri eredi. Vi era altresì il peso che per la successione ereditaria si dovesse pagare una rendita consistente. Questo comportava che il valore economico dei beni fosse fortemente limitato. Questo è il substrato socioeconomico del tempo. Questa situazione che colpiva i proprietari di quel tempo, che vennero in soccorso i soggetti più inaspettati, ossia i FRATI FRANCESCANI.
- “Perché?” I frati, come tuttora accade, non potevano posseder nulla, ma per il sostentamento dovevano comunque procurarsi dei viveri, e spesso succedeva che vi fossero dei benefattori che trasferivano la proprietà di un bene ad un terzo, affinchè questi la amministrassero a favore dei frati. I frati, erano comunque beneficiari di questa ‘amministrazione in loro favore’, a seguito di un trasferimento effettuato dai benefattori. Per questo tipo di trasferimento si usava la formula ‘ per l’uso di….” dei frati. USE OF LAND E’ un nuovo tipo di istituto, non più legato ai frati ma, ben distinto. Si crea una distinzione tra titolare formale di un certo bene (destinatario del trasferimento), e chi invece è il titolare sostanziale di quel bene. Di questa distinzione si servirono i proprietari terrieri Questa istituzione venne usata anche per raggirare le limitazioni imposte dal sistema feudale. Immaginiamo la situazione in cui tizio è proprietario terrieri che andava incontro alle restrizioni formali. Tizio trasferisce il suo bene a Caio e questo assume l’obbligo di amministrare il bene PER L’USO DELLO STESSO TIZIO. Con questo tipo di schema, tizio poteva dare disposizioni a Caio ad esempio su come trasferire il suo bene ad un terzo alla sua morte (si bypassa il divieto di testamento). Di questa situazione, il soggetto che risentiva di queste limitazioni era il sovrano, che non aveva più il controllo sulla piramide feudale. Nel XVI Enrico VIII, nel 1535 decreta l’abolizione di questo tipo di pratiche, con lo STATUE OF USES. - “Cosa si intende per abolizione degli usi?” Colui che riceve il bene, (Caio), non va considerato come il titolare di quel bene, ma dal pov della C.L. doveva considerarsi titolare il soggetto proprietario del bene stesso. (Tizio)
Con una svolta giurisprudenziale del 1634, di fronte ad un atto di questo genere, il titolare del bene è sempronio, ma tizio ha una posizione giuridica garantita perché sempronio dovrà comunque amministrare il bene per Tizio. Si indicava semplicemente negli atti che tizio trasferiva a Sempronio, in TRUST per lo stesso tizio o per un altro soggetto. In questo percorso storico spunta l’istituto del trust, figlio della pratica degli usi. Da tutta questa storia dobbiamo capire quali sono gli effetti di questo tipo di prassi, perché dal punto di vista della Common Law, il proprietario formale resta nel nostro esempio ultimo, Sempronio. La questione diventava la seguente. Poniamo il caso in cui sempronio che ha ricevuto il bene in trust per qualcun altro, dovesse iniziare a comportarsi come un vero proprietario senza amministrare quel determinato bene a beneficio di qualcun altro…quale tutela poter fornire al nostro beneficiario? Dal pov della C.L., proprio perché il sistema dei writs era chiuso, non vi era un rimedio che potesse fare al caso del nostro tizio. Iniziò quindi la prassi di rivolgersi al cancelliere che, di fronte al comportamento di colui che riceve un bene in fiducia di qualcuno per amministrarlo in fiducia di qualcun altro, cerca di garantire un tipo di tutela.
RIGUARDA LA TRASMISSIONE DELLE RICCHEZZE ALLE GENERAZIONI SUCCESSIVE. Egli non lascia nulla di scritto, sappiamo che ha una moglie, due figli di questa coppia, ed ha un altro figlio nato da un’altra relazione. Tutti questi soggetti sono chiamati all’eredità, ed hanno diritto ad una quota del patrimonio del soggetto deceduto. Siccome ci sono dei minori, si può accettare il c.d. BENEFICIO DI INVENTARIO. Viene redatto l’inventario e si scopre che non c’è traccia di queste quote di partecipazione nella società. Tutti pensavano che vi fossero, ma non si trovavano. Se non ci sono queste quote, quelle che spettano agli eredi sono molto più esigue.
Qui, l’atto di Trust era scritto in maniera discutibile e si suppone che fosse la fusione di due schemi non compatibili. Spiegava chi fossero i figli, i dipendenti ecc.. grazie ad una forma illogica in cui sono compresi tutti i gradi di discendenza, non importava se fossero legittimi, legittimati o illegittimi (figli nati fuori dal matrimonio). Poche righe dopo era riportata l’esclusione degli illegittimi. Si presenta la madre dell’ultimo figlio, ed il trustee è tenuto ad informare tutti i potenziali beneficiari, ma, essendo illegittimo non vuole conferire alcuna informazione. In realtà ha consigliato alla donna di andare dal giudice per ordinare al trustee di dare informazioni (il trustee inglese è abituato a farsi guidare dal giudice). La donna non si è recata dal giudice, perché era una causa che sarebbe costata troppo. Riescono alla fine a convincere il trustee a dare informazioni ed a leggere l’atto di trust alla presenza della signora e del suo avvocato. Almeno si scopre dell’atto e del suo contenuto, venendo a sapere delle annesse partecipazioni sociali.