L'Individuo
Nella lezione di oggi parleremo dell'individuo all'interno del diritto internazionale.
Partendo innanzitutto proprio dal dire che l'individuo non è partecipe di nessuna di quelle che sono le tre funzioni essenziali dell'ordinamento internazionale, ad eccezione di una limitata capacità di accertamento della normativa cioè quindi di previsione e interpretazione della normativa l'unico elemento quindi, infatti a favore della titolarità di doveri direttamente proprio dall' ordinamento è proprio dato dal fatto che l'individuo è ritenuto responsabile di quelli che sono i crimini internazionali anche se non è considerato tale dallo Stato di appartenenza dell'individuo stesso, come anche appunto espressamente previsto e quindi proprio per fare un esame.
Un esempio concreto quella che è stata data l'opinione del Tribunale di Norimberga, il quale affermo' che gli individui hanno doveri che vanno al di là proprio di quelli che sono gli obblighi dello Stato.
In particolare per quel che riguarda i crimini internazionali, l'ordinamento
internazionale impone nei confronti degli ordinamenti interni degli Stati di reprimere quelli che sono i crimini internazionali.
Infatti, in tal caso proprio sempre riprendendo quello che il concetto di dovere dell'individuo il dovere dell'individuo di non commettere crimini internazionale non deriva dall'ordinamento internazionale, ma appunto deriva proprio dalla norma di adattamento interna all'interno dello Stato, interna al diritto internazionale.
In tal senso dobbiamo dire che, qualora ci sia discrasia tra norma interna e norma internazionale, quindi diritto internazionale, la norma di diritto internazionale dovrà essere applicata all'interno dello Stato.
Per quanto riguarda invece, a parte ora abbiamo parlato della situazione sostanziale.
Per quanto riguarda invece la situazione di natura processuale dobbiamo dire che il soggetto potrà mettere in moto il procedimento dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo qualora ci sia una violazione dei diritti stessi.
Inoltre, dobbiamo aggiungere che non rileva ai fini della personalità internazionale dell'individuo che cosa?
La titolarità di diritti e obblighi nell'ambito degli ordinamenti internazionali.
Per fare un esempio concreto.
Appunto e per far capire cosa abbiamo appena detto, dobbiamo dire che è proprio l'esempio più concreto da fare proprio quello dell'unione europea.
Infatti, nell'ordinamento dell'unione europea l'individuo è dotato di diritti e di obblighi ed è legittimato a presentare un ricorso innanzi al Tribunale e innanzi alla Corte di giustizia dell'unione europea.
Quanto appena detto a proposito dell'individuo, oltre a questo, vale anche, come sappiamo, per le persone giuridiche che vengono alle quali vengono estese le stesse garanzie, gli stessi diritti e gli stessi obblighi previsti per i cittadini.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto.
Dobbiamo dire che chi è l'individuo e soprattutto l'unico elemento a favore della titolarità di doveri relativamente ai crimini internazionali.
Per poi parlare di quello che è il rapporto tra l'ordinamento interno dello Stato e il diritto internazionale che vuole reprimere tali crimini internazionali e della situazione di natura processuale che vanta l'individuo.
Finendo col dire appunto, che non rileva la titolarità di diritti, obblighi nell'ambito internazionale dell'individuo e che la stessa disciplina viene anche fatta valere per le persone giuridiche.