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spiegazione semplice e chiara di diritto pubblico

Art: Zusammenfassungen

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PARTE PRIMA DELLA PROVA IN ITINERE
CAPITOLO 1:LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI
Lo Stato è una forma di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza
legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.
Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV ed il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti
forme di organizzazione del potere politico per due caratteristiche:
a) una concentrazione del potere di comando legittimo in un determinato territorio in capo ad un’unica
autorità;
b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
Lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile con il monopolio della forza legittima in un
determinato territorio;il concetto giuridico che inquadra questa caratteristica è la "sovranità", che ha due
aspetti, interno ed esterno:
-L’aspetto interno è il supremo potere di comando in un determinato territorio, che non riconosce nessun
altro potere al di sopra di sé. Possono esserci più centri di potere, ma nessuno è pari o superiore allo
Stato.
-L’aspetto esterno è l’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe avere il monopolio della forza legittima
e il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.
1.2 Sovranità e organizzazione internazionale:Tradizionalmente la sovranità "esterna" non riconosceva
limiti se non quelli dei "Trattati" del diritto internazionale;dopo la seconda guerra mondiale, iniziò un
processo di limitazione giuridica della sovranità "esterna" per garantire la pace e tutelare i diritti
umani, con il trattato istitutivo dell'ONU (San Francisco, 26 giugno 1945) e la Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948).
L’ONU vietò l’ingerenza nelle questioni interne degli Stati e si basò sul principio della sovrana
eguaglianza dei membri.La limitazione della sovranità statale diventò più evidente con la nascita in
Europa di Organizzazioni sovranazionali, come la CEE (1957) e i suoi sviluppi successivi.
1.3 La cittadinanza:La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione lega diritti e doveri;è necessaria per
esercitare i diritti politici, come l’elettorato attivo e passivo, ed è anche la base dei doveri costituzionali,
che esprimono la solidarietà tra i membri del popolo.(es. difesa della Patria, spese pubbliche, fedeltà alla
Repubblica, osservanza della Costituzione). I modi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza
sono disciplinati dalla legge 91/1992, modificati dalla legge 94/2009.
-La cittadinanza italiana si acquista in 3 modi:
A) con la nascita, per:
*ius sanguinis: figlio (anche adottivo) di cittadino italiano, ovunque nato;
*ius soli: nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, o che non ottiene la cittadinanza dei genitori.
B) Se nato in Italia, residente legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, può diventare
cittadino dichiarandolo entro un anno.
C) Su istanza dell'interessato (con contributo di 200 euro), rivolta al sindaco o autorità consolare, in
caso di:coniuge di cittadino italiano, con determinate condizioni;discendente di cittadino italiano;
adottato maggiorenne, residente da almeno cinque anni;chi ha prestato servizio allo Stato per almeno
cinque anni;cittadino UE con almeno quattro anni di residenza;apolide con almeno cinque anni di
residenza;straniero con almeno dieci anni di residenza regolare.
-La cittadinanza si perde per rinunzia o automaticamente:per rinunzia,se il cittadino possiede, acquista o
riacquista una cittadinanza straniera e risiede all'estero;automaticamente,se dipendente di uno Stato
estero, mantiene la posizione dopo intimazione del Governo italiano.(mantenere il lavoro per uno Stato
straniero dopo un ordine del Governo italiano è una causa automatica di perdita della cittadinanza).
-La cittadinanza può essere riacquistata se sussistono le condizioni fissate dalla legge 91/1992.
1.4 La cittadinanza dell’Unione Europea:Con l’integrazione europea, il legame tra Stato e cittadini non è
più esclusivo,ciò vuol dire che i cittadini non dipendono più solo dal loro Stato nazionale, ma hanno anche
diritti e doveri riconosciuti dall'Unione Europea.Il Trattato di Maastricht (1992) ha creato la cittadinanza
dell’Unione, che si basa sulla cittadinanza di uno Stato membro e aggiunge diritti a quella nazionale
senza sostituirla.Il cittadino dell’Unione ha diritti come il libero movimento e soggiorno in tutti gli Stati
membri, la possibilità di ricevere tutela diplomatica da qualsiasi Stato membro se il proprio non è presente.
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PARTE PRIMA DELLA PROVA IN ITINERE

CAPITOLO 1:LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI

Lo Stato è una forma di organizzazione del potere politico , che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV ed il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme di organizzazione del potere politico per due caratteristiche: a) una concentrazione del potere di comando legittimo in un determinato territorio in capo ad un’ unica autorità ; b) la presenza di un’ organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale. Lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile con il monopolio della forza legittima in un determinato territorio;il concetto giuridico che inquadra questa caratteristica è la "sovranità" , che ha due aspetti, interno ed esterno : -L’aspetto interno è il supremo potere di comando in un determinato territorio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé. Possono esserci più centri di potere , ma nessuno è pari o superiore allo Stato. -L’aspetto esterno è l’ indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono strettamente intrecciati : lo Stato non potrebbe avere il monopolio della forza legittima e il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati. 1.2 Sovranità e organizzazione internazionale: Tradizionalmente la sovranità "esterna" non riconosceva limiti se non quelli dei "Trattati" del diritto internazionale ;dopo la seconda guerra mondiale , iniziò un processo di limitazione giuridica della sovranità "esterna" per garantire la pace e tutelare i diritti umani , con il trattato istitutivo dell'ONU (San Francisco, 26 giugno 1945 ) e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ( 10 dicembre 1948 ). L’ ONU vietò l’ ingerenza nelle questioni interne degli Stati e si basò sul principio della sovrana eguaglianza dei membri .La limitazione della sovranità statale diventò più evidente con la nascita in Europa di Organizzazioni sovranazionali , come la CEE ( 1957 ) e i suoi sviluppi successivi. 1.3 La cittadinanza: La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione lega diritti e doveri;è necessaria per esercitare i diritti politici, come l’elettorato attivo e passivo, ed è anche la base dei doveri costituzionali , che esprimono la solidarietà tra i membri del popolo.(es. difesa della Patria , spese pubbliche , fedeltà alla Repubblica , osservanza della Costituzione ). I modi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza sono disciplinati dalla legge 91/1992 , modificati dalla legge 94/. -La cittadinanza italiana si acquista in 3 modi: A) con la nascita , per:

  • ius sanguinis : figlio (anche adottivo) di cittadino italiano, ovunque nato;
  • ius soli : nato in Italia da genitori ignoti o apolidi , o che non ottiene la cittadinanza dei genitori. B) Se nato in Italia , residente legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, può diventare cittadino dichiarandolo entro un anno. C) Su istanza dell'interessato (con contributo di 200 euro ), rivolta al sindaco o autorità consolare , in caso di: coniuge di cittadino italiano, con determinate condizioni; discendente di cittadino italiano; adottato maggiorenne , residente da almeno cinque anni;chi ha prestato servizio allo Stato per almeno cinque anni; cittadino UE con almeno quattro anni di residenza; apolide con almeno cinque anni di residenza; straniero con almeno dieci anni di residenza regolare.
  • La cittadinanza si perde per rinunzia o automaticamente :per rinunzia,se il cittadino possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera e risiede all'estero ;automaticamente,se dipendente di uno Stato estero , mantiene la posizione dopo intimazione del Governo italiano .(mantenere il lavoro per uno Stato straniero dopo un ordine del Governo italiano è una causa automatica di perdita della cittadinanza). -La cittadinanza può essere riacquistata se sussistono le condizioni fissate dalla legge 91/. 1.4 La cittadinanza dell’Unione Europea: Con l’integrazione europea, il legame tra Stato e cittadini non è più esclusivo,ciò vuol dire che i cittadini non dipendono più solo dal loro Stato nazionale, ma hanno anche diritti e doveri riconosciuti dall'Unione Europea.Il Trattato di Maastricht (1992) ha creato la cittadinanza dell’Unione , che si basa sulla cittadinanza di uno Stato membro e aggiunge diritti a quella nazionale senza sostituirla.Il cittadino dell’Unione ha diritti come il libero movimento e soggiorno in tutti gli Stati membri, la possibilità di ricevere tutela diplomatica da qualsiasi Stato membro se il proprio non è presente.

Inoltre, può votare e candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato dove vive, con gli stessi diritti dei cittadini di quello Stato.L’Unione protegge i diritti fondamentali secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, le tradizioni comuni degli Stati membri;chiunque può rivolgersi alla Corte di giustizia contro decisioni dell’Unione che violano questi diritti. 1.5 Lo Stato come apparato: Lo Stato si distingue da altre organizzazioni politiche perché ha un apparato organizzativo stabile e una burocrazia professionale. Questa organizzazione funziona seguendo regole precise e non dipende dalle singole persone che ci lavorano: chiunque con la formazione giusta può sostituire qualcun altro. L’apparato statale è diviso in molti compiti più piccoli, affidati a diverse strutture, secondo il principio della divisione del lavoro. In passato, nello Stato assoluto, l’apparato era controllato dalla corona, che gestiva tutte le funzioni pubbliche. Con lo Stato liberale, queste funzioni sono state divise tra vari organi, ma la burocrazia è cresciuta sempre di più. Oggi, nei grandi Paesi, le burocrazie pubbliche contano milioni di persone e spesso le loro spese arrivano a metà del prodotto interno lordo. 1.6 Lo Stato come persona giuridica: Nel diritto, la persona giuridica è un soggetto a cui la legge attribuisce la capacità di agire legalmente. Ci sono persone giuridiche private, come associazioni e società, e persone giuridiche pubbliche, come enti pubblici creati per curare interessi pubblici. Anche se si dice spesso che lo Stato ha personalità giuridica, in realtà lo Stato non agisce come un unico soggetto :non partecipa mai lo Stato in generale, ma sempre un organo specifico, come un ministro o un dirigente. Perciò, lo Stato è meglio descritto come una organizzazione fatta di tante amministrazioni diverse che lavorano insieme. 1.7 Gli enti pubblici: Lo Stato non è l’unico detentore dei pubblici poteri. Esistono molti enti pubblici come Regioni, Province e Comuni, che hanno personalità giuridica e rappresentano comunità diverse.Gli enti pubblici sono creati per soddisfare interessi comuni di una comunità, cioè interessi pubblici, a differenza delle persone giuridiche private, che servono per realizzare interessi privati.Nel mondo moderno, ci sono tanti interessi pubblici diversi, spesso in conflitto tra loro, come ad esempio l’interesse allo sviluppo industriale e altri interessi pubblici. 1.8 L’evoluzione delle forme di Stato

  • Lo Stato assoluto: È la prima forma di Stato moderno, nata in Europa tra il 1400 e il 1500. Si caratterizza per un apparato autoritario separato dalla società e per un potere sovrano concentrato interamente nella Corona. La Corona non è una persona fisica, ma un organo dello Stato con continuità garantita da leggi di successione, quindi non si interrompe mai il potere. Il re ha potere assoluto sulla legge (la sua volontà è legge), non è soggetto a limiti legali e il suo potere deriva da un’autorità divina;il potere legislativo e esecutivo appartengono alla Corona, mentre quello giudiziario è esercitato da giudici nominati dal re.
  • Lo Stato liberale: Nasce tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, grazie alla crisi dello Stato Assoluto, allo sviluppo del capitalismo e all’ascesa della borghesia. Nello Stato Liberale compare per la prima volta una costituzione,ovvero lo Statuto Albertino,concessa alla borghesia da parte del sovrano; tale costituzione venne definita flessibile poichè poteva essere modificata con la legge ordinaria. In questo contesto,la legge diventò un processo di codecisione tra il re e il parlamento, a differenza dello stato assoluto in cui le leggi venivano stabilite esclusivamente dal re. -Inoltre la borghesia avanzò il riconoscimento di una serie di libertà che non erano mai state formalmente garantite da un documento:si tratta della libertà individuale (in cui lo stato interviene se la libertà viene violata da un altro), libertà personale, di proprietà, di pensiero, di stampa, religiosa e di domicilio Protegge le libertà e i diritti individuali, soprattutto il diritto di proprietà. -Lo stato liberale è venne definito anche come Stato minimo , ovvero si limita alla tutela dell’ordine pubblico, della difesa, della giustizia, della politica estera e della moneta, ma si astiene dall’intervenire nell’economia, lasciando spazio alle attività private. -Un'altra fondamentale evoluzione introdotta dallo Stato liberale è la separazione dei poteri , che divide il potere politico in soggetti diversi che si controllano a vicenda. -Rispetta il principio di legalità ,correlato all’importanza della legge,secondo cui tutte le azioni pubbliche devono avere una base legale, dunque la legge diventa lo strumento più importante.Inoltre la legge è l’atto deciso insieme,non la costituzione(l’atto centrale è la legge che vede la partecipazione del re e del parlamento).

-Infine, è utile distinguere tra federalismo duale e federalismo cooperativo. Il primo, tipico dello Stato liberale , prevede una divisione netta tra Stato federale e Stati membri, ognuno con competenze separate. Il secondo, invece, tipico delle democrazie pluraliste , si basa su interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte di Stato centrale e Stati membri o Regioni. CAPITOLO 2 L’UNIONE EUROPEA La storia della Comunità europea comincia nel 1951 con il Trattato di Parigi , che istituisce la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio); nel 1957 , con i Trattati di Roma , nasce la CEE ( Comunità economica europea ); nel 1965 , con il Trattato di Bruxelles , vengono unificati gli organi esecutivi delle tre Comunità.Nel 1992 , il Trattato di Maastricht istituisce l’ Unione europea , estendendo le competenze alla politica economica e monetaria , e introducendo la politica estera .Con il Trattato di Lisbona del 2009 , l’ Unione europea prende il posto della Comunità europea, costituita da 28 Paesi.( Tuttavia, con il referendum del 2016 , il Regno Unito ha deciso l’ uscita dall’UE ( Brexit ).

  • Le Comunità europee sono nate per garantire pace duratura dopo le guerre mondiali, tramite l’ integrazione economica e la creazione di un mercato comune , fondato sulle quattro libertà : circolazione di persone, beni, capitali e servizi .Con il tempo si è affermata anche la necessità di tutelare i diritti dei cittadini europei :in merito a ciò,l’art. 6 del Trattato dell’Unione riconosce i diritti fondamentali. Nel 2000 , con il Consiglio europeo di Nizza , viene proclamata la Carta dei diritti dell’Unione europea , basata su sei valori fondamentali: dignità , libertà , uguaglianza , solidarietà , cittadinanza , giustizia .Con il Trattato di Lisbona , la Carta ha ottenuto piena efficacia giuridica , diventando uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti nell’Unione europea. 2.1 Le competenze e i rapporti con gli Stati Membri :L’ UE può agire solo nei settori previsti dai Trattati (principio di attribuzione ), e non ha quindi poteri generali, ma solo specifici , legati agli obiettivi dell’Unione. Tuttavia, questi settori sono molto ampi e includono:
  • Libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali
  • Concorrenza , agricoltura , trasporti , politica monetaria ed economica ,
  • Lavoro , politica sociale , istruzione , ambiente e ricerca - Esistono alcuni principi fondamentali che regolano l’azione dell’UE:
  • Autointegrazione e poteri impliciti : l’UE può adottare anche misure non previste dai Trattati, se necessarie per raggiungere i suoi obiettivi.
  • Proporzionalità : può usare solo i mezzi necessari e adeguati agli scopi.
  • Sussidiarietà : l’UE può intervenire solo se gli Stati membri non riescono da soli a raggiungere un certo obiettivo.
  • Leale cooperazione : gli Stati devono collaborare con l’UE e non ostacolarla. 2.3 L’organizzazione: L'organizzazione comunitaria si articola in diversi organi: a) Il Consiglio europeo ,che è l’organo di impulso politico, definisce gli orientamenti politici generali, ma non ha poteri normativi. È composto dai Capi di Stato o di Governo e dal Presidente della Commissione, che rappresenta l'UE all’esterno , resta in carica due anni e mezzo , non può avere cariche nazionali. b) Il Consiglio,che esercita la funzione legislativa e di bilancio con il Parlamento europeo; coordina le politiche generali degli Stati. È composto da un rappresentante di ogni Stato (ministro competente) o dai Capi di Stato. Le decisioni si prendono a maggioranza qualificata , salvo casi in cui serve l’unanimità. È assistito dal COREPER (rappresentanti permanenti degli Stati). c) La Commissione europea ,che è il centro decisionale dell’UE. Ha poteri di iniziativa normativa, decisionali, di controllo e regolamentazione , anche verso gli Stati membri. Gestisce i Fondi strutturali e le azioni comunitarie. È composta da 27 membri , uno per ogni Stato, nominati ogni 5 anni. Il Parlamento può approvare o censurare la Commissione. d) Il Parlamento europeo, formato da 750 rappresentanti eletti a suffragio universale e diretto. Partecipa alla procedura legislativa ordinaria , insieme al Consiglio. Può proporre leggi tramite la Commissione, riceve petizioni, nomina un Mediatore , può indagare , fare interrogazioni e votare la sfiducia alla Commissione. e) La Corte di giustizia ,che garantisce il rispetto del diritto. Composta da un giudice per Stato membro , giudica su violazioni del diritto comunitario , legittimità degli atti normativi e interpreta il diritto UE. È affiancata dal Tribunale di primo grado. f) La Corte dei conti ,che controlla entrate e spese della Comunità.

g) Il Comitato economico e sociale ,che è un organo consultivo del Consiglio, Commissione e Parlamento. Composto da rappresentanti delle categorie economiche e sociali , dà pareri obbligatori o su richiesta. h) Il Comitato delle Regioni ,anch’esso consultivo , composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali , esprime le istanze a livello comunitario. CAPITOLO 3:L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha portato all’introduzione del suffragio universale. L’ art. 48 della Cost. stabilisce che sono elettori tutti i cittadini , uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ; in particolar modo questa norma riguarda l’ elettorato attivo , cioè la capacità di votare. Per votare è necessario possedere due requisiti positivi : la cittadinanza italiana e la maggiore età. Inoltre, l’ art. 48 della Cost. enuncia i principi fondamentali che caratterizzano il diritto di voto : 1.) Il voto è personale ; 2.) Il voto è eguale , principio essenziale in democrazia; 3.) Il voto è libero ; 4.) Il voto è segreto , per garantire la libertà effettiva ; l’unica eccezione riguarda i ciechi , che possono farsi accompagnare in cabina ; 5.) Il voto è un dovere civico , ma questa è una formula ambigua , poichè non esistono sanzioni per chi non vota, quindi l’astensionismo è lecito. -Dall’ elettorato attivo , che riguarda la capacità di votare , va distinto l’ elettorato passivo , che consiste nella capacità di essere eletto. In generale, tutti gli elettori possono essere eletti , salvo eccezioni previste dalla Costituzione. Due sono i limiti principali:

  • Ineleggibilità : è un impedimento prima delle elezioni. Se una persona si trova in una situazione vietata dalla legge , non può essere eletta. Serve a garantire correttezza e parità tra i candidati.
  • Incompatibilità : riguarda chi è già stato eletto , ma non può tenere due cariche insieme. Serve a evitare conflitti di interessi. Le conseguenze sono diverse:se c’è ineleggibilità , l’ elezione è nulla , se c’è incompatibilità , si può scegliere una delle due cariche ; altrimenti si viene rimossi da quella elettiva. Le cause di ineleggibilità che sopraggiungono durante il mandato elettivo prendono il nome di ineleggibilità sopravvenute ;le incompatibilità parlamentari,invece, sono regolate dalla legge 60/1953 , che le prevede in caso di:
  • nomine governative (art. 1),
  • cariche in enti che gestiscono servizi per lo Stato (art. 2),
  • ruoli direttivi in banche o società finanziarie (art. 3). Secondo l’ art. 66 Cost. , è la Camera di appartenenza a decidere su ineleggibilità e incompatibilità, senza possibilità di ricorso al giudice. 3.2 Modelli di sistema elettorale: Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi in Parlamento. Esso è formato da tre elementi fondamentali: 1.) Il tipo di scelta che spetta all’elettore : cioè se l’elettore può scegliere un singolo candidato, una lista di partito o più candidati all’interno di una lista. 2.) La dimensione del collegio , detto anche circoscrizione elettorale , ossia l’ambito territoriale usato per distribuire i seggi: in alcuni casi esiste un collegio unico , cioè un solo collegio che serve a ripartire tutti i seggi; più spesso però ci sono più collegi , ognuno dei quali elegge un certo numero di parlamentari. In questi casi si distingue fra collegi uninominali , in cui viene eletto un solo candidato, e collegi plurinominali , in cui vengono eletti due o più candidati. Nei collegi plurinominali cambia molto il numero di seggi in palio: se si eleggono pochi parlamentari (ad esempio tre o cinque), i seggi andranno quasi sempre ai partiti più grandi, mentre i partiti piccoli resteranno esclusi. Questo produce un effetto selettivo. Se invece i seggi sono molti (venti o venticinque), anche i partiti minori hanno possibilità di ottenere rappresentanza, e il sistema assume così un effetto proiettivo. 3.) Il terzo elemento è la formula elettorale , cioè il metodo concreto con cui,sulla base dei voti espressi si procede alla ripartizione dei seggi. Qui si distingue tra due grandi famiglie: i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali.

3.4 Forme di governo: La forma di governo riguarda il rapporto tra i diversi organi dello Stato che esercitano il potere, come Parlamento, Governo e Corte costituzionale.In Italia, ad esempio, la forma di governo è parlamentare, ma un tratto tipico del nostro Paese è la polarizzazione : la presenza di molti partiti di piccole o medie dimensioni che assumono posizioni contrapposte. Questo rende difficile formare alleanze e garantire stabilità ai governi. 3.4.1 La forma di governo parlamentare: La caratteristica fondamentale della forma parlamentare è il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo:il Governo può esercitare le sue funzioni solo se ottiene la fiducia delle Camere. *L’origine di questo modello si trova in Inghilterra :si tratta di un’evoluzione lenta che ha trasformato la monarchia costituzionale in forma di governo parlamentare. Nella monarchia costituzionale, infatti, esistevano due fonti di legittimazione distinte: il re, che basava il suo potere sull’eredità, e il Parlamento, che invece era eletto. In questo contesto i ministri, scelti dal re, iniziarono progressivamente ad avere bisogno del sostegno anche del Parlamento, fino a quando si affermò la figura del capo del governo. Il re si disinteressò sempre di più delle decisioni politiche, lasciando spazio al Parlamento e al Governo. *Nel Regno Unito di oggi il primo ministro è il leader del partito che vince le elezioni: il suo potere deriva quindi direttamente dal risultato elettorale e dal controllo del partito. Se perde la guida del partito, deve lasciare anche la carica di primo ministro.

  • L’Italia ha adottato il modello parlamentare, ma senza partiti dominanti come in Inghilterra. La frammentazione e la polarizzazione del sistema politico italiano rendono la formazione dei governi più complessa e instabile. *Anche la Germania è una democrazia parlamentare, ma con una particolarità: il cancelliere riceve la fiducia solo dalla Camera eletta dal popolo e non dall’altra, composta dai rappresentanti dei Länder. Questo meccanismo è stato pensato per evitare vuoti di potere e derive autoritarie come quelle che portarono al nazismo. 3.4.2 La forma di governo presidenziale: Il modello opposto è quello presidenziale, tipico degli Stati Uniti. Qui sia il Presidente della Repubblica sia il Congresso sono eletti direttamente dal popolo e quindi hanno una legittimazione autonoma. Il presidente è contemporaneamente capo dello Stato e capo del Governo e non ha bisogno della fiducia del Congresso per governare.Il Governo in senso stretto non esiste: i segretari (equivalenti ai ministri) sono scelti liberamente dal presidente. Il Congresso è composto da due Camere: la Camera dei Rappresentanti, che rappresenta la nazione, e il Senato, che rappresenta gli Stati federati. Per quanto riguarda la giustizia, i giudici della Corte Suprema vengono nominati dal presidente ma restano in carica a vita, per garantire indipendenza. La nomina deve comunque essere approvata dal Senato, in modo da bilanciare il potere presidenziale. 3.4.3 La forma di governo semi-presidenziale: Un modello intermedio è quello semi-presidenziale, che si sviluppa in Francia con la Costituzione del 1958. Inizialmente la Francia era un sistema parlamentare, ma con la crisi algerina De Gaulle riuscì a introdurre l’elezione diretta del presidente della Repubblica.In questo modello, accanto al Parlamento eletto dal popolo, anche il presidente della Repubblica è eletto direttamente e gode quindi di una forte legittimazione. Rimane però il rapporto di fiducia tra il Parlamento e il primo ministro, che viene nominato dal presidente. Di fatto l’esecutivo ha due figure di vertice: il presidente della Repubblica e il primo ministro. Se entrambi appartengono allo stesso partito, a prevalere è il presidente. 3.4.4 Il premierato (proposta italiana):Oggi in Italia si discute di introdurre il premierato, una forma di governo che rimane parlamentare ma con un’importante novità: il presidente del Consiglio sarebbe eletto direttamente dal popolo, insieme al Parlamento.La regola fondamentale è che premier e Parlamento “nascono insieme e muoiono insieme”: se il premier si dimette o viene sfiduciato, si scioglie automaticamente anche il Parlamento. Questo modello, già applicato a livello locale (nei comuni e nelle regioni con l’elezione diretta del sindaco o del presidente di regione), ha l’obiettivo di garantire stabilità.Israele aveva sperimentato un sistema simile, ma lo ha poi abbandonato perché non assicurava governi solidi. -Il governo italiano attuale ha indicato quattro grandi obiettivi di riforma:contrastare l’immigrazione clandestina, superando la narrazione del migrante come criminale;separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri;introdurre l’autonomia differenziata tra regioni;riformare la forma di governo introducendo il premierato, per rafforzare il presidente del Consiglio e garantire governi più stabili.

3.5 La forma di governo italiana: La forma di governo è il complesso dei rapporti tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. Quella italiana,è una forma di governo parlamentare , basata sul rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento ;in merito a ciò la Costituzione prevede determinate regole su come questo rapporto inizia e finisce. A) Per quanto riguarda la sua formazione, secondo gli artt. 92.2, 93 e 94 della Costituzione:

  1. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio.
  2. I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.
  3. I membri del Governo devono giurare davanti al Capo dello Stato.
  4. Entro 10 giorni il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia.
  5. La fiducia è accordata o revocata con mozione motivata votata per appello nominale. B) Per quanto riguarda la cessazione del Governo dalla carica, la Costituzione prevede la mozione di sfiducia , con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia obbligando il Governo alle dimissioni: 1.) la mozione di sfiducia,deve essere motivata e votata per appello nominale (ogni parlamentare vota pubblicamente, evitando i “franchi tiratori”). 2.)Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera. 3.)Non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione. 4.)Se è approvata anche solo da una Camera , il Governo deve dimettersi. 5.)Un semplice voto contrario a una proposta del Governo non obbliga alle dimissioni. -Il voto per appello nominale significa che ogni parlamentare vota pubblicamente, assumendosi così la responsabilità politica davanti agli elettori ed evitando il fenomeno dei cosiddetti franchi tiratori. Inoltre, la mozione di sfiducia non può essere discussa subito, ma solo dopo tre giorni , per garantire un tempo di riflessione ed evitare colpi di mano improvvisi. Tuttavia, nella pratica, le crisi di governo in Italia non sono quasi mai nate da mozioni di sfiducia, ma dalla rottura delle coalizioni che sostenevano la maggioranza: queste sono le cosiddette crisi extraparlamentari. -Accanto a ciò, esiste anche la questione di fiducia , che non è prevista direttamente dalla Costituzione ma è molto usata. Essa si verifica quando il Governo lega la sua sopravvivenza all’approvazione di una sua proposta (per esempio una legge ): se non viene approvata, il Governo è costretto a dimettersi. Questo strumento serve a fare pressione sulla maggioranza per mantenerla compatta, e offre al Governo alcuni vantaggi , come il rinvio della discussione, la votazione per appello nominale e il blocco degli emendamenti. 3.6 Il governo:Il Governo è un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio , dai ministri e dal Consiglio dei ministri come organo collegiale. Esso esercita una parte rilevante dell’attività di indirizzo politico, le potestà pubbliche proprie della funzione esecutiva e anche importanti poteri normativi. Tuttavia, la reale dimensione del suo potere politico dipende dagli equilibri della complessiva forma di governo e dal grado di attuazione del decentramento politico e dell’economia di mercato.Il ruolo del Governo italiano, le modalità della sua formazione e del suo funzionamento hanno quindi risentito dei diversi equilibri assunti dalla forma di governo. -Secondo l’ art. 92 Cost. , gli organi governativi necessari sono soltanto due: il Presidente del Consiglio e i ministri. Insieme essi costituiscono un terzo organo, il Consiglio dei ministri. Questa previsione indica gli organi necessari del Governo, ma non esclude che la legge ne preveda altri, purché nel rispetto delle competenze dei primi stabilite dalla Costituzione.Nell’esperienza repubblicana si sono così affermati organi non necessari , che possono esserci o meno in una singola compagine governativa: il Vice-presidente del Consiglio , i ministri senza portafoglio , i sottosegretari di Stato .Particolare rilievo assumono i Comitati interministeriali , che hanno competenze a deliberare in via definitiva su determinati oggetti, con atti produttivi di effetti giuridici verso l’esterno. Tra essi è centrale il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), al quale la legislazione attribuisce competenze in materia di politica economica, in particolare attraverso la fissazione di indirizzi generali e la ripartizione di risorse finanziarie in alcuni settori. **3.6.1 I Principi che presiedono al riparto di funzioni tra gli organi del Governo sono:
  6. Principio della responsabilità politica di ciascun ministro** : ogni ministro, in quanto responsabile del suo operato, ha autonomia nella direzione del proprio ministero. 2. Principio della responsabilità politica collegiale : il Consiglio dei ministri è l’organo che assume tutte le decisioni rilevanti per l’indirizzo politico generale del Governo.

Una delle conseguenze del bicameralismo paritario infatti è il processo decisionale , perché le due Camere devono approvare il medesimo testo: se una apporta modifiche, l’altra deve pronunciarsi di nuovo; dunque si tratta di un processo lungo, con molte “tappe” , motivo per cui è in corso un procedimento di revisione della Costituzione per superare il bicameralismo perfetto e rendere il Senato una camera di rappresentanza territoriale. 3.7.1 Il parlamento in seduta comune: La Costituzione ha previsto anche il Parlamento in seduta comune , che è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari; è considerato un collegio imperfetto perchè non può auto-convocarsi, viene riunito solo quando la Costituzione lo prevede espressamente , ovvero per : a) l'elezione del Presidente della Repubblica (cui partecipano anche i delegati dalle Regioni); b) l'elezione di cinque giudici costituzionali ; c) l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura; d) la votazione dell'elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri "aggregati" alla Corte costituzionale per giudicare sulle accuse costituzionali; e) la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Esso è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati e per il suo funzionamento si applicano le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. 3.7.2 Il funzionamento del Parlamento: L’ organizzazione interna del Parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni trovano la loro disciplina fondamentale nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari. A questi ultimi la Costituzione affida sia il funzionamento interno di ciascuna Camera sia il procedimento legislativo. Ogni Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi membri, perché tali norme, essendo le regole del gioco parlamentare , devono avere stabilità ed essere condivise da maggioranza e minoranza. L’ art. 64 Cost. fonda anche i cosiddetti regolamenti minori , emanati da singoli organi parlamentari (come le commissioni bicamerali di vigilanza ) per disciplinare la propria organizzazione interna. La disciplina dei regolamenti parlamentari varia in relazione agli equilibri della forma di governo e ha definito diversi rapporti tra maggioranza , minoranze , Governo e Parlamento. -Ciascun ramo del Parlamento ha un’ organizzazione complessa composta da vari organi : Presidente d’assemblea , Ufficio di presidenza , Commissioni , Gruppi parlamentari e Conferenza dei capigruppo. I Presidenti della Camera e del Senato rappresentano le due assemblee e regolano l’attività dei loro organi facendo osservare il regolamento : dirigono la discussione , mantengono l’ ordine , giudicano la ricevibilità dei testi, sovrintendono all’ organizzazione interna , coordinano le funzioni dei Questori e garantiscono il buon andamento delle strutture amministrative. La differenza principale è che il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune , mentre il Presidente del Senato supplisce il Capo dello Stato in caso di impedimento ( art. 86 Cost. ). Entrambi devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento anticipato delle Camere ( art. 88 Cost. ). -Dopo l’elezione dei Presidenti , le Camere nominano Vicepresidenti , Questori e Segretari , che formano l’ Ufficio di presidenza. Secondo i regolamenti , questo organo deve rappresentare tutti i gruppi parlamentari , assicurando la presenza di maggioranza e opposizione. -Un ruolo fondamentale è svolto dai Gruppi parlamentari , cioè le unioni dei membri di una Camera appartenenti allo stesso partito o movimento politico , dotati di organizzazione stabile e disciplina di gruppo. La Costituzione li menziona solo agli artt. 72 e 82 , stabilendo che le commissioni permanenti e quelle d’ inchiesta devono rispecchiare la consistenza dei gruppi. Le regole sulla loro costituzione e sulle loro funzioni si trovano nei regolamenti della Camera (artt. 14-15) e del Senato (artt. 14-16) , mentre gli statuti dei partiti affidano ai gruppi il compito di tradurre in decisioni parlamentari la linea politica. L’importanza dei gruppi emerge anche dall’obbligo per i parlamentari , entro pochi giorni dalla prima riunione , di dichiarare il proprio gruppo ; chi non lo fa confluisce nel gruppo misto. -Le Commissioni parlamentari sono organi collegiali permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali , e devono rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Le commissioni temporanee , come quelle d’ inchiesta previste dall’ art. 82 Cost. , hanno compiti specifici e durata limitata. Le commissioni permanenti sono invece stabili e necessarie, specializzate per materia , con poteri nel procedimento legislativo e nelle funzioni di indirizzo , controllo , informazione e consultazione. Le commissioni bicamerali , composte in parte uguale da membri delle due Camere , devono rispecchiare i gruppi e possono avere compiti di controllo , indirizzo e vigilanza.

-Infine, le Giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti con funzioni diverse da quelle legislative e di controllo : la Giunta per il regolamento assicura l’osservanza e propone modifiche; la Giunta delle elezioni e la Giunta delle autorizzazioni a procedere operano alla Camera ; al Senato queste funzioni sono riunite in un’unica Giunta. 3.7.3 Il funzionamento del Parlamento: La durata in carica delle due Camere è di cinque anni. Le loro funzioni possono essere esercitate oltre la scadenza nei casi di prorogatio (art. 61.2 Cost.) e di proroga con legge (solo in caso di guerra , art. 60.2 Cost.). La prorogatio è l’istituto per cui l’organo scaduto continua a esercitare le sue funzioni fino al rinnovo , assicurando la continuità funzionale. Essa cessa con la prima riunione delle nuove Camere , anche se i neoeletti acquistano lo status di parlamentare già al momento della proclamazione. -Altri aspetti riguardano la validità delle sedute e le modalità del voto parlamentare. Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti (quorum strutturale): cioè la partecipazione della metà più uno dei deputati o senatori. Il numero legale si presume esistente fino a quando, su richiesta di alcuni parlamentari o del Presidente dell’Assemblea , non se ne accerti la mancanza: in tal caso la seduta è rinviata o tolta. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salvo diversa disposizione costituzionale, la maggioranza dei presenti (quorum funzionale). -I regolamenti di Camera e Senato prevedono regole differenti sulle astensioni. Alla Camera gli astenuti sono computati per il numero legale , ma non per la determinazione della maggioranza (artt. 46 e 48 Reg.). Al Senato , invece, chi si astiene deve allontanarsi fisicamente dall’aula, ottenendo così lo stesso effetto di non essere conteggiato ai fini della maggioranza (artt. 107-108 Reg.). -In merito alle modalità del voto , la regola è il voto palese , mentre il voto segreto è l’eccezione. Dopo la riforma regolamentare del 1988 , il voto segreto è limitato: si applica quando le deliberazioni riguardano persone e può essere richiesto da un numero di parlamentari per le leggi che riguardano principi e diritti di libertà costituzionali , i diritti della famiglia (artt. 29-31), i diritti della persona umana (art. 32.2 Cost.) (art. 49 Reg. Camera; art. 113 Reg. Senato). Il voto può svolgersi per alzata di mano , per appello nominale , per procedimento elettronico o per schede. -Le sedute delle Camere sono in linea generale pubbliche. La pubblicità dei lavori parlamentari si realizza anche attraverso i resoconti sommari e stenografici delle discussioni. Inoltre, tramite internet , è possibile consultare le banche dati della Camera dei deputati e del Senato , ricostruendo lo svolgimento delle attività. -I regolamenti di Camera e Senato assicurano tempi certi per l’esame dei progetti di legge inseriti nel programma e nel calendario , fissando preventivamente il tempo di discussione. Ciò consente al Governo di contare su tempi predeterminati per l’esame dei disegni di legge. Esiste inoltre una corsia preferenziale per la manovra di bilancio e per le leggi comunitarie. -La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari stabilisce i tempi di discussione per i vari gruppi. Alla Camera dei deputati , il regolamento prevede una quota uguale di tempo per tutti i gruppi, più una quota proporzionale alla loro consistenza. Quando si discutono disegni di legge d’iniziativa governativa , la Conferenza deve assegnare ai gruppi di opposizione una quota di tempo più ampia di quella riservata alla maggioranza (art. 24.7 Reg. Camera). 3.7.4 La funzione legislativa del Parlamento; il procedimento legislativo: La funzione legislativa è esercitata direttamente dalle due camere(se si parla di governo non si parla di funzione legislativa).Il procedimento legislativo è una serie coordinata di atti diretti a un unico risultato: la legge formale, tale procedimento si trova negli articoli 70 e 74 della costituzione (e nei regolamenti?). Si compone di:

  • iniziativa legislativa ;
  • deliberazione legislativa delle Camere ;
  • promulgazione. A) Iniziativa legislativa: Consiste nella presentazione di un progetto di legge a una Camera. I progetti si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo , proposte di legge negli altri casi. Ogni progetto contiene:il testo dell’articolato , sottoposto all’esame della Camera e la relazione che ne illustra scopi e caratteristiche.

C) La promulgazione: La promulgazione rende la legge efficace (produttiva di effetti giuridici);essa spetta al Presidente della Repubblica , al quale il Governo deve trasmettere la legge. Il Presidente deve promulgarla entro trenta giorni dall’ approvazione definitiva della seconda Camera.Il Presidente svolge un controllo formale (il testo deve essere identico nelle due Camere) e un controllo sostanziale. Egli può rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato,grazie al potere di rinvio riconosciuto nell’articolo 74.Non perfettamente definibili sono i motivi per cui il Presidente può disporre il rinvio della legge: è pacifico che possa rinviare per motivi di illegittimità costituzionale , è pacifico che non possa rinviare per motivi di merito politico (cioè contestando le scelte del Parlamento).Rimane un’area residuale e non ben definibile , detta di “merito costituzionale” , che riguarda ragioni generali di convenienza, coerenza con gli indirizzi legislativi e compatibilità con i principi costituzionali.(Negli ultimi anni non ci sono stati casi di rinvio della legge alle camere,anche se il comportamento che adesso intrattengono non è nè costituzionale nè anti Dopo la promulgazione segue poi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e quindi l’ entrata in vigore. 3.7.5 Le altre funzioni del Parlamento: Oltre alla funzione legislativa , il Parlamento svolge altre funzioni di rilievo.La più importante è il rapporto di fiducia con il Governo : è la funzione parlamentare di controllo politico , che si concretizza in istituti di diritto parlamentare diretti a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento.Gli istituti sono: a) l’interrogazione : domanda scritta di un parlamentare al Governo sulla veridicità di un fatto. I regolamenti dispongono che il Governo possa dichiarare di non poter rispondere (esponendone i motivi) o differire la risposta, indicando una data. b) l’interpellanza : domanda scritta per conoscere l’ intenzione politica del Governo , in riferimento a un fatto o situazione dati per scontati. c) la mozione : può essere presentata da un presidente di gruppo parlamentare o da dieci deputati alla Camera e da otto al Senato. Serve a determinare la discussione e la deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività del Governo; il Governo può porre la questione di fiducia. d) la risoluzione : può essere proposta anche in commissione. Ha come fine quello di manifestare un orientamento o definire un indirizzo. Come la mozione, condiziona l’indirizzo governativo. e) l’ordine del giorno : atto di indirizzo rivolto al Governo con carattere accessorio , inserito nella discussione di un altro atto (per lo più una legge). Serve a dettare direttive sull’applicazione. Il Governo può accettarlo o meno, ma resta un atto politico che non produce effetti al di fuori dei rapporti Governo-Camera. La Costituzione attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di istituire commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse , con i poteri e i limiti dell’autorità giudiziaria (art. 82 Cost.). È un potere monocamerale , anche se nella prassi si istituiscono commissioni bicamerali di inchiesta , deliberate da entrambe le Camere. L’oggetto deve riguardare una materia di pubblico interesse , formula amplissima che rende difficile dedurre limiti di ammissibilità. La commissione d’inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari ; nella prassi vale anche il principio di rappresentatività , così che tutti i gruppi siano rappresentati. 3.8 Il presidente della repubblica: Nei sistemi parlamentari il Capo dello Stato non è un organo di facile definizione, perché può assumere ruoli molto diversi: in alcuni casi è visto come organo di garanzia costituzionale , in altri come organo governante .La Costituzione italiana, con il Titolo II della Parte II (artt. 83 e seguenti), ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e autonomo dal Governo, dotato di poteri propri. Egli è definito come il Capo dello Stato e rappresenta l’ unità nazionale (art. 87.1). Tuttavia, la Costituzione non specifica con precisione quale debba essere il ruolo complessivo del Presidente, ma si limita a fissarne alcune caratteristiche. -Innanzitutto, il Presidente è un organo ampiamente rappresentativo , poiché il metodo di elezione non lo lega soltanto alla maggioranza politica. Gli sono attribuiti poteri molto rilevanti: nominare il Presidente del Consiglio, sciogliere le Camere, rinviare le leggi, nominare alcune alte cariche. Accanto a questi poteri, però, vi sono limiti precisi: i suoi atti devono essere controfirmati dal Governo (art. 89), e inoltre il Governo, dopo la nomina, deve ottenere la fiducia del Parlamento (art. 94). In questo modo si impedisce la formazione di governi di tipo presidenziale, ossia di uno Stato in cui il Presidente possa contrapporsi al Parlamento. Infine, la Costituzione garantisce l’ irresponsabilità politica del Presidente (art. 89).

-Per quanto riguarda l’ elezione , essa avviene da parte del Parlamento in seduta comune , integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli (tre per ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta che ne ha uno solo). Questo sistema garantisce la rappresentanza anche delle minoranze. I requisiti richiesti dall’art. 84 sono: essere cittadino italiano, avere compiuto 50 anni ed essere titolare dei diritti civili e politici. Inoltre, la carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico. L’elezione si svolge a scrutinio segreto: nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi, mentre dal quarto in poi basta la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei votanti. Il quorum così alto è pensato per evitare che il Presidente sia espressione di una sola maggioranza politica e per rafforzare il suo ruolo di garante del sistema e della Costituzione. Il mandato dura sette anni e inizia con il giuramento. Durante questo periodo il Presidente riceve un assegno personale, dispone di una dotazione di beni immobili per residenza e uffici, e si avvale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. -Un aspetto centrale è la controfirma : nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri competenti e, in alcuni casi, anche dal Presidente del Consiglio. La controfirma rende valido l’atto e trasferisce la responsabilità dal Presidente al Governo. Questo meccanismo garantisce l’ irresponsabilità politica del Capo dello Stato: egli non può essere rimosso dalla carica per ragioni politiche, anche se è sempre soggetto alla libera critica, tipica della democrazia. -Sul piano della responsabilità giuridica , la Costituzione (art. 90) stabilisce che il Presidente risponde penalmente solo per due gravi reati: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Al di fuori di questi casi, è giuridicamente irresponsabile anche dopo la fine del mandato. Diverso è invece per gli atti che non rientrano nelle sue funzioni presidenziali: in quel caso, il Presidente è responsabile come qualsiasi altro cittadino. Si ritiene, però, che durante il mandato l’azione penale sia improcedibile, per evitare pressioni giudiziarie sul Capo dello Stato. Rimane invece responsabile civilmente. -Infine, la Costituzione regola anche l’ istituto della supplenza. Se il Presidente non può esercitare le sue funzioni, queste passano al Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni, il Presidente del Senato esercita le funzioni in via temporanea, mentre il Presidente della Camera dei deputati avvia immediatamente il procedimento per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Lo scioglimento delle Camere (Art. 88): Il Presidente può sciogliere le Camere prima della scadenza naturale della legislatura. È un potere fortissimo, perché interrompe un organo eletto dal popolo.Lo scioglimento è considerato una extrema ratio : si usa solo quando il Parlamento non è più in grado di funzionare o non riesce a garantire un governo al Paese.Alcuni esempi:

Conte I : crisi voluta da Salvini → il Presidente non scioglie, ma promuove la nascita del Governo Conte II.

Conte II : nuova crisi → il Presidente evita lo scioglimento in piena pandemia e affida l’incarico a Draghi, figura tecnica.

La Costituzione non spiega formalmente i motivi per cui si può sciogliere, ma prevede che il Presidente consulti i Presidenti delle Camere per valutare la situazione politica. Semestre bianco : negli ultimi 6 mesi del mandato il Presidente non può sciogliere le Camere, salvo coincidenza con la scadenza della legislatura.Lo scioglimento, come la nomina del Governo, richiede la controfirma del Presidente del Consiglio , che in questo caso ha valore sostanziale: senza di essa lo scioglimento non può avvenire. 3.9 Gli organi ausiliari: Gli organi ausiliari hanno funzioni di ausilio nei confronti di altri organi, con compiti di iniziativa, controllo e consultivi. Sono tre: Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) , Consiglio di Stato , Corte dei conti.

  • Il CNEL (art. 99 Cost.) è composto da 121 membri oltre al Presidente: 12 esperti, 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e volontariato, e 99 rappresentanti delle categorie produttive. I membri sono nominati con d.P.R., durano 5 anni. Doveva integrare la rappresentanza politica con una rappresentanza diretta di interessi, ma ha avuto scarso successo e poca incidenza sul processo politico.
  • Il Consiglio di Stato (art. 100 Cost.) è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa.
  • La Corte dei conti (art. 100.2 Cost.) esercita:

“decreto ministeriale”), e il procedimento di formazione. Ogni atto normativo che non rispetti il procedimento ha un vizio di forma. -Le fonti atto possono essere ulteriormente suddivise in: fonti di Cognizione , che permettono di conoscere le regole giuridiche. Ad esempio, la pubblicazione di una legge è necessaria affinché essa diventi vincolante; e fonti di Provocazione ,che riguardano atti normativi che possono influenzare o modificare le regole esistenti. ????? 2.) Le fonti-fatto , invece, rappresentano eventi o accadimenti che l’ordinamento riconosce come capaci di produrre regole giuridiche.La consuetudine è la fonte-fatto per eccellenza : nasce da un comportamento sociale ripetuto (elemento oggettivo ) che diventa obbligatorio e vincolante (elemento soggettivo ). In passato aveva grande importanza e rappresentava persino il diritto comune. Oggi, negli ordinamenti moderni basati sulla codificazione , la sua rilevanza è ridotta, con richiami limitati nel codice civile , soprattutto in materia contrattuale. Gli usi sono raccolti dalle Camere di commercio , ma queste raccolte hanno solo valore di fonti di cognizione .Tuttavia, le fonti-fatto non si riducono alla sola consuetudine. Nel nostro ordinamento vi sono altri esempi importanti: *le norme dell’Unione europea : pur essendo “ scritte ” e “ volute ”, per il nostro ordinamento restano fonti-fatto , poiché prodotte da organi esterni ; *le norme di diritto internazionale privato , che disciplinano l’ applicazione della legge quando i soggetti o i beni appartengono a ordinamenti diversi. In questi casi il giudice italiano può applicare norme di altri paesi (come il codice civile austriaco o la legge bulgara ), che sono fonti-atto nei rispettivi ordinamenti, ma diventano fonti-fatto per il nostro. 4.2 Uno dei più importanti costituzionalisti italiani, Vezio Crisafulli , introdusse la distinzione tra disposizione e norma .Si tratta di una differenza che nel linguaggio comune, anche tra i giuristi, non viene sempre mantenuta, ma è necessario sapere che essa esiste.

Disposizione : è il testo scritto , destinato ad essere applicato ad un caso concreto. La disposizione viene scritta perché deve essere utilizzata da chi la applicherà a situazioni reali. Tuttavia, per poterla applicare, è necessario interpretarla , cioè comprendere il suo significato. La disposizione fornisce una regola astratta , che deve essere tradotta in una regola adatta al caso concreto. Ad esempio: la disposizione “la libertà personale è inviolabile” deve essere interpretata per essere applicata a un caso specifico, come quello di una persona che con un pugnale aggredisce un’altra.

Norma : è il significato che si trae dalla disposizione attraverso l’interpretazione. La norma, quindi, è il risultato dell’attività interpretativa che permette di applicare la regola astratta al caso concreto.

-L’ interpretazione del diritto non è del tutto libera: non si può inventare un significato comodo, ma occorre rispettare limiti e criteri specifici .I principali criteri di interpretazione sono:

  1. Interpretazione letterale : consiste nel comprendere il significato delle parole del testo.
  2. Interpretazione logica : mira a chiarire cosa vuole dire il testo.
  3. Interpretazione storica o teleologica : cerca di ricostruire l’ intenzione del legislatore , attraverso gli atti parlamentari e il contesto storico in cui la disposizione è stata emanata, per capire quale fosse l’obbiettivo perseguito.
  4. Interpretazione sistematica : è fondamentale perché considera ogni disposizione come parte di un sistema ordinato, coordinato e coerente. Nessuna disposizione è isolata, ma deve essere interpretata in relazione a quelle che la circondano, leggendo ciò che è scritto prima e dopo.
  5. Interpretazione analogica : utilizzata dal giudice quando manca una disposizione specifica per un caso concreto. Consiste nell’applicare la disposizione che regola un caso simile a quello in esame. Inoltre È fondamentale che l’ interpretazione rimanga entro i limiti del testo normativo :non è possibile distorcere il significato per adattarlo a preferenze personali;infatti,l’interpretazione deve seguire criteri oggettivi e non soggettivi, in modo da garantire che il diritto venga applicato in maniera giusta e coerente. 4.3 Le Antinomie e tecniche di risoluzione: Le antinomie normative si verificano quando c’è un contrasto tra norme,ovvero quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili(lo permettono e lo

vietano,lo dichiarano obbligatorio e facoltativo ecc).Questo può accadere frequentemente e crea difficoltà nell’interpretazione delle norme;in questo contesto, i criteri elaborati per scegliere la norma da applicare sono: 1.) Criterio cronologico e abrograzione: Il criterio cronologico stabilisce che, in caso di contrasto tra due norme, prevale quella più recente su quella più antica. È un criterio tipico degli ordinamenti moderni , che devono adeguarsi al continuo cambiamento della realtà. La Costituzione , all’art. 70, accoglie implicitamente questo criterio, riconoscendo la funzione legislativa come dinamica.La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si manifesta tramite l’ abrogazione , che è l’ effetto prodotto dalla norma più recente sulla precedente, determinandone la cessazione dell’efficacia. -L’ efficacia è l’idoneità di una norma a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche. Una norma diventa efficace quando l’atto che la contiene entra in vigore, dopo la pubblicazione e la vacatio legis .Vige il principio di irretroattività (art. 11 Preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire”), derogabile da leggi che possono prevedere la propria retroattività. Tuttavia, tali leggi retroattive possono essere sottoposte al controllo di ragionevolezza della Corte costituzionale. La Costituzione vieta la retroattività solo per le norme penali incriminatrici (art. 25.2).Il principio di irretroattività vale anche per l’ abrogazione , che opera solo per il futuro ( ex nunc,”da ora” ): la vecchia norma cessa di regolare i rapporti successivi, ma continua a valere per quelli sorti prima. -L’articolo 15 delle “Preleggi” elenca tre tipi di abrogazione:

  1. Abrogazione espressa : dichiarata dal legislatore in una disposizione, di solito negli articoli finali di una legge (“sono abrogate le seguenti disposizioni…”). Opera erga omnes.
  2. Abrogazione tacita : non dichiarata dal legislatore, ma conseguente a incompatibilità tra nuove e vecchie disposizioni. È l’ interprete (giudice) che deve preferire la norma successiva, in quanto espressione della volontà della nuova generazione parlamentare. Gli effetti temporali sono come l’abrogazione espressa ( ex nunc ), ma quelli spaziali sono diversi: l’interpretazione giudiziaria vale solo inter partes , non vincola altri giudici (art. 101.2 Cost.).
  3. Abrogazione implicita : simile alla tacita, ma si ha quando la nuova legge regola l’intera materia disciplinata dalla legge anteriore. Anche qui l’abrogazione si fonda sull’ interpretazione.

-Diversa dall’abrogazione è la deroga : si verifica quando una norma particolare prevale su una norma generale (es.: eccezioni in materia di locazioni o per zone colpite da calamità). La norma derogata non perde efficacia, ma vede limitato il proprio campo di applicazione; se la norma derogante è abrogata, la regola generale si riespande.Simile alla deroga è la sospensione , che limita temporaneamente l’applicazione di una norma, spesso per determinate categorie o territori. Alla scadenza del termine, la norma generale torna ad essere pienamente applicabile. 2.) Il criterio gerarchico e l’annullamento: Il criterio gerarchico stabilisce che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che occupa il posto più elevato nella gerarchia delle fonti. Negli ordinamenti moderni esiste infatti una pluralità di fonti disposte su diversi gradini di una scala gerarchica.La Costituzione , attribuendo alla Corte costituzionale il compito di giudicare della “legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge” (art. 134), disegna implicitamente una gerarchia, per cui la Costituzione prevale sulla legge e sugli atti ad essa equiparati. Le Preleggi stabiliscono una gerarchia tra legge, regolamenti e consuetudini (art. 1), affermando che la legge prevale sul regolamento (art. 4) e questo sulla consuetudine (art. 8). -La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si realizza mediante annullamento , ossia la dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma. Dopo tale dichiarazione, l’atto perde validità. La validità consiste nella conformità di un atto alle norme che lo disciplinano, mentre la legittimità indica la conformità alle leggi di qualsiasi comportamento. L’atto invalido è un atto “viziato”: l’ abrogazione (criterio cronologico) riguarda il ricambio fisiologico dell’ordinamento, mentre l’ annullamento (criterio gerarchico) interviene in situazioni patologiche.I vizi possono essere:

esercitarlo. La sua funzione è impedire un uso arbitrario e incontrollabile del potere. Per questo motivo, pur non sempre enunciato espressamente nelle Costituzioni, è dato per scontato: nella nostra Costituzione lo si ritrova, ad esempio, negli artt. 23, 25.2, 101.2 e 113. Con l’introduzione della Costituzione rigida, il principio di legalità si estende anche alla funzione legislativa, che diventa a sua volta attribuita, regolata e limitata dalla Costituzione stessa. La riserva di legge rappresenta quindi una delle regole limitative poste dalla Costituzione al potere legislativo. 4.4.1 Le diverse tipologie di riserva di legge -Riserva di legge formale: In questo caso la disciplina deve provenire esclusivamente da una legge approvata dal Parlamento, con esclusione degli atti con forza di legge. La ratio è evitare che il Governo approvi con un proprio atto il proprio stesso operato, in materie dove esso è protagonista e il Parlamento ha un ruolo di controllo. Gli esempi principali sono: trattati internazionali (art. 80), bilanci (art. 81), decreti-legge (art. 77), leggi di delega (art. 76) e poteri in caso di guerra (art. 78).

  • Riserve di legge semplice: La riserva di legge semplice può assumere due forme: assoluta e relativa. 1. Riserva di legge assoluta: La materia può essere disciplinata soltanto dalle fonti primarie : legge, decreto legislativo e decreto-legge. Non è ammesso, invece, il ricorso a fonti secondarie come i regolamenti del Governo.La funzione di garanzia si realizza nel fatto che, in tutte le ipotesi di fonti primarie, è sempre coinvolto il Parlamento:

● nella legge ordinaria, perché la approva direttamente;

● nel decreto legislativo, perché conferisce prima la delega;

● nel decreto-legge, perché interviene dopo con la conversione.

Il carattere assoluto si ricava dalle parole rigide della Costituzione,l’esempio tipico è l’art. 13, che stabilisce che la libertà personale può essere limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Proprio l’uso di espressioni come “soltanto”, “nei soli casi” rivela la presenza di una riserva assoluta.

2. Riserva di legge relativa: In questo caso la materia può essere disciplinata sia da fonti primarie (legge e atti con forza di legge) sia da fonti secondarie (regolamenti del Governo). Tuttavia, vi è una distinzione di contenuti:

● i principi generali , in quanto più importanti, devono essere stabiliti dalla legge o da atti con forza di legge;

● le disposizioni di dettaglio possono essere invece affidate ai regolamenti governativi.

CAPITOLO 5 La Costituzione :La Costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1° gennaio 1948 , dopo essere stata approvata dall’ Assemblea Costituente (eletta nel giugno 1946 insieme al referendum istituzionale che scelse la Repubblica al posto della Monarchia). Quelle furono le prime elezioni a suffragio universale in Italia, con il voto esteso anche alle donne. L’Assemblea Costituente avrebbe dovuto lavorare per otto mesi, ma i lavori si protrassero fino al gennaio 1948. Venne nominata una commissione di 75 membri incaricata di elaborare un progetto di Costituzione, discusso a partire dal marzo 1947 e approvato definitivamente il 22 dicembre 1947 .Il testo fu votato con il 90% dei consensi, e questo largo consenso spiega due caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana: *è una Costituzione “lunga” , perché contiene istanze e valori provenienti da tutte le forze politiche, senza escluderne nessuna; *è una Costituzione “aperta” , perché non stabilisce un equilibrio definitivo tra interessi diversi, ma li elenca e li affida alla legislazione futura per trovare un bilanciamento. La Costituzione italiana è al vertice della gerarchia delle fonti e disciplina le fonti primarie,cioè le fonti immediatamente inferiori ad essa. 5.1 Procedimento di revisione (art. 138 Cost.): Si tratta di una costituzione rigida,dunque la revisione costituzionale è soggetta a un procedimento particolare,con cui sono approvate anche le leggi costituzionali che la costituzione stessa prevede per la sua integrazione.Tale procedimento prevede:

  • due deliberazioni di ciascuna Camera sullo stesso testo (quattro votazioni complessive); *tra le due deliberazioni deve trascorrere un intervallo di tre mesi.
  • Prima deliberazione : in essa è prevista l’approvazione a maggioranza relativa ; in questa fase sono ammessi emendamenti e il testo può passare più volte tra Camera e Senato ( navette ).
  • Seconda deliberazione : non si possono presentare emendamenti.

● Se il testo è approvato in ciascuna Camera con la maggioranza dei 2/3 , la legge è promulgata.

● Se è approvato solo a maggioranza assoluta , ma inferiore ai 2/3, il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi può essere richiesto un referendum confermativo da: 500.000 elettori;5 Consigli regionali;1/5 dei membri di una Camera.

Il referendum non prevede quorum: è valida se i sì superano i no. Se il referendum non viene richiesto, la legge è promulgata.L’art. 138 prevede così un doppio binario : la via principale è il largo consenso parlamentare (2/3), ma è prevista anche l’approvazione a maggioranza assoluta con possibilità di intervento popolare tramite referendum.In Italia non ci sono procedimenti differenziati: anche le riforme più ampie devono seguire questa procedura. -Non tutta la Costituzione però può essere modificata,esistono infatti dei limiti ben precisi alla revisione costituzionale : il primo e più importante di questi limiti è quello espresso dall’ articolo 139 , secondo cui “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questo significa che la Repubblica è un punto fermo: non è mai possibile tornare alla monarchia. La ragione di questo divieto è storica :la scelta a favore della Repubblica era già stata fatta direttamente dal popolo nel referendum del 2 giugno 1946 , prima ancora che l’ Assemblea Costituente iniziasse a lavorare. Per questo si dice che l’ articolo 139 è in un certo senso “dichiarativo” : non introduce un limite nuovo, ma conferma un vincolo già deciso dal corpo elettorale. -Sull’espressione “forma repubblicana” si sono confrontate due interpretazioni : una visione restrittiva,che sostiene che si tratti semplicemente della scelta tra Repubblica e monarchia; e una visione più ampia, secondo cui la forma repubblicana non riguarda solo l’assetto istituzionale del Capo dello Stato , che è eletto e non ereditario , ma si collega strettamente al principio della sovranità popolare sancito dall’ articolo 1 della Costituzione. In altre parole, la Repubblica non è separabile dalla sua natura democratica : la sovranità appartiene al popolo e questo principio non può essere messo in discussione.Seguendo questa linea, il limite previsto dall’ articolo 139 si è ampliato, fino a comprendere una serie di valori fondamentali. Restano dunque intoccabili il carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni, l’ uguaglianza e la libertà del voto , così come le libertà essenziali di espressione , associazione e riunione. Naturalmente, ciò non significa che ogni norma collegata a questi principi sia immutabile. Per esempio, il sistema elettorale può essere riformato, oppure si possono modificare numero e funzioni degli organi elettivi. Quello che conta è che non si arrivi mai a intaccare i principi stessi, come la parità del voto o la legittimazione democratica delle istituzioni. -A questi limiti espressi , la dottrina e la giurisprudenza ne hanno aggiunti altri, detti impliciti. L’ articolo 2 , che definisce “inviolabili” i diritti fondamentali dell’uomo , è stato interpretato come un ulteriore ostacolo a ogni tentativo di cancellare tali diritti. L’ articolo 5 , invece, che proclama la Repubblica “una e indivisibile” , esclude la possibilità di secessioni o divisioni del territorio nazionale.La Corte costituzionale ha avallato questa impostazione, individuando i cosiddetti “principi supremi” della Costituzione: valori essenziali e fondanti dell’ordinamento, che restano al di sopra anche del potere di revisione costituzionale. 5.3 Altri fonti dell’ordinamento italiano:gli atti con forza di legge Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non hanno la forma della legge – cioè non sono approvati direttamente dalle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica – ma possiedono la stessa efficacia della legge ordinaria. Questo significa che hanno sia la stessa forza attiva , cioè possono abrogarla , sia la stessa forza passiva , cioè possono essere abrogati solo da essa .Per questa ragione, insieme alle leggi formali ordinarie , costituiscono le fonti primarie dell’ordinamento. Ad esse si contrappongono le fonti secondarie , che si trovano su un gradino inferiore della gerarchia e sono