Titoli di Credito e Cambiali: Diritto a Pagamento e Trasferimento, Study notes of Interface between Computer Science and Economics

Una dettagliata introduzione ai titoli di credito, in particolare alle cambiali. Cosa sia una cambiale, i suoi elementi essenziali, come funziona la giratura e i requisiti di forma. Viene inoltre discusso l'uso di assegni bancari e circolari, nonché le differenze tra di essi. Il documento conclude con una breve introduzione alle ricevute bancarie.

Typology: Study notes

2014/2015

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alex.nitti
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TITOLI DI CREDITO
È titolo di credito un documento nel quale è incorporato un diritto di credito
letterale ed autonomo.
Adempie contemporaneamente ad una duplice funzione, e cioè:
costituisce un mezzo necessario e sufficiente del diritto espresso nel
documento stesso;
costituisce un mezzo tecnico di circolazione dello stesso.
Quindi la principale utilità dei titoli di credito, oltre a rappresentare il diritto a
riscuotere un certo credito ad una certa scadenza, deriva soprattutto dal fatto
che si possono facilmente trasferire.
LE CAMBIALI
La cambiale è un documento contenente la dichiarazione di un ordine o di una
promessa di pagamento.
La cambiale viene inoltre definita titolo
esecutivo,
all'ordine,
formale.
-titolo esecutivo in quanto ha lo stesso valore di una sentenza della
magistratura passata in giudicato, perciò il creditore può rivalersi sui beni del
debitore;
-titolo all'ordine in quanto l'intestatario dell'effetto può trasferire la cambiale,
prima della scadenza, ad altre persone, mediante girata;
-titolo formale in quanto è soggetto a determinati requisiti di forma senza i
quali non è valido.
Ci sono DUE TIPI DI CAMBIALI: vaglia cambiario e cambiale tratta
-cambiale pagheró (o vaglia cambiario), emessa dal debitore (emittente) che
promette di pagare una certa somma alla scadenza stabilita;
-cambiale tratta, emessa dal creditore (traente) che ordina al debitore di
pagare.
ELEMENTI ESSENZIALI della CAMBIALE
1) la denominazione cambiaria: è necessario l'uso nel contesto del
documento della parola "cambiale";
2) l'ordine, incondizionato, di pagare la somma determinata (per la
cambiale tratta), o la promessa incondizionata di pagare una somma
determinata (per la cambiale pagherò);
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario nella cambiale tratta,
emittente nel pagherò);
4) la scadenza, cioè il giorno in cui il possessore della cambiale avrà la facoltà
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TITOLI DI CREDITO

È titolo di credito un documento nel quale è incorporato un diritto di credito letterale ed autonomo. Adempie contemporaneamente ad una duplice funzione , e cioè:  costituisce un mezzo necessario e sufficiente del diritto espresso nel documento stesso;  costituisce un mezzo tecnico di circolazione dello stesso. Quindi la principale utilità dei titoli di credito, oltre a rappresentare il diritto a riscuotere un certo credito ad una certa scadenza, deriva soprattutto dal fatto che si possono facilmente trasferire. LE CAMBIALI La cambiale è un documento contenente la dichiarazione di un ordine o di una promessa di pagamento. La cambiale viene inoltre definita titoloesecutivo,all'ordine,formale. -titolo esecutivo in quanto ha lo stesso valore di una sentenza della magistratura passata in giudicato, perciò il creditore può rivalersi sui beni del debitore; -titolo all'ordine in quanto l'intestatario dell'effetto può trasferire la cambiale, prima della scadenza, ad altre persone, mediante girata ; -titolo formale in quanto è soggetto a determinati requisiti di forma senza i quali non è valido. Ci sono DUE TIPI DI CAMBIALI: vaglia cambiario e cambiale tratta -cambiale pagheró (o vaglia cambiario), emessa dal debitore (emittente) che promette di pagare una certa somma alla scadenza stabilita;

  • cambiale tratta , emessa dal creditore (traente) che ordina al debitore di pagare. ELEMENTI ESSENZIALI della CAMBIALE
  1. la denominazione cambiaria : è necessario l'uso nel contesto del documento della parola "cambiale";
  2. l'ordine, incondizionato, di pagare la somma determinata (per la cambiale tratta), o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata (per la cambiale pagherò);
  3. il nome di chi è designato a pagare (trattario nella cambiale tratta, emittente nel pagherò);
  4. la scadenza , cioè il giorno in cui il possessore della cambiale avrà la facoltà

di chiedere l'esecuzione dell'ordine (tratta) o l'adempimento della promessa (pagherò). La scadenza può essere stabilita  a giorno fisso,  a certo tempo data,  a vista,  a certo tempo vista;

  1. il luogo di pagamento , cioè il luogo in cui il possessore avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'ordine o l'adempimento della promessa. In caso di mancata indicazione espressa, luogo di pagamento è quello indicato accanto al nome del trattario e, nel caso di cambiale pagherò, il luogo di emissione della stessa;
  2. il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento ;
  3. la data e il luogo di emissione ;
  4. la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente o emittente). L'accettazione l'emissione di una tratta presuppone un rapporto giuridico fra creditore (traente) e trattario che giustifichi l'ordine di pagamento del primo al secondo. Questo rapporto può avere origine diversa (per esempio rapporto contrattuale) e rimanere extracambiario fino a quando non interviene l'accettazione del trattario. Fino a quando l'accettazione non sia avvenuta la cambiale tratta contiene soltanto la promessa del traente di accettazione futura. Con l'accettazione il trattario (debitore) assume obbligazione diretta nei confronti del possessore della cambiale anche se questo non sia il traente. La girata è l'atto mediante il quale la cambiale viene ceduta in proprietà dal girante ad un'altra persona (giratario). Colui che riceve la cambiale per girarla può a sua volta trasferirla ad altri mediante un'altra girata, e così via; sarà l'ultimo giratario che presenterà la cambiale al debitore per ottenere il pagamento. La girata può essere  in pieno odin bianco: con la girata in pieno viene indicato (sul retro della cambiale) anche il nome del nuovo beneficiario; con la girata in bianco viene apposto solo il nome del girante (in questo caso chi possiede la cambiale ne è il proprietario; la cambiale diventa in pratica un

essere però esercitata entro tre anni dalla scadenza della cambiale;  l'azione di regresso viene esercitata nei confronti degli altri obbligati cambiari quali i giranti. Ogni giratario poi si rivolgerà al proprio girante, così da risalire fino al debitore principale. Per esercitare questa azione occorre prima elevare il protesto entro due giorni dalla scadenza. L'azione di regresso deve essere esercitata entro un anno dalla scadenza della cambiale. L'esercizio dell'azione diretta e dell'azione di regresso si attua attraverso tre atti :  atto di precetto : il possessore si rivolge ad un ufficiale giudiziario che intima al debitore di pagare entro 10° giorno;  pignoramento : scaduto il termine senza che sia intervenuto il pagamento l'Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili:  vendita all'asta dei beni pignorati. Imposta di bollo Le cambiali al momento dell'emissione scontano un'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo stabilito nel titolo stesso; i notevoli oneri in termini di imposta di bollo e di responsabilità ne hanno limitato notevolmente l'utilizzo, lasciando spazio a nuove forme di regolazione commerciale (quali le RI.BA.). L´ ASSEGNO Gli assegni si distinguono dalla cambiale essenzialmente per le diversità della funzione economica a cui adempiono: infatti, mentre la cambiale è uno specifico strumento di credito, gli assegni hanno la funzione di mezzi di pagamento sostitutivi della moneta. Assegno bancario È un titolo di credito all'ordine o al portatore contenente l'ordine diretto ad una banca di pagare al possessore del titolo, la somma indicata nell'assegno. L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza di somme disponibili presso la banca alla quale l'ordine è diretto e presuppone che di queste somme il traente (colui che firma l'assegno,) possa disporre mediante assegno bancario. La riscossione dell'assegno dovrebbe avvenire presso la banca dove il correntista ha il deposito, nel termine di 8 giorni (se è pagabile nello stesso luogo di emissione) o di 15 giorni (se è pagabile in un altro luogo). Ciò non significa che, se non presentato nei termini sopraindicati, l'assegno non venga pagato; però l'assegno non può essere più protestato e quindi il possessore può esercitare i suoi diritti solo nei confronti dell'emittente dell'assegno e non dei giranti. Elementi essenziali dell'assegno bancario sono:  la denominazione di assegno bancario inserito nel contenuto;  l' ordine incondizionato di pagare con una somma determinata ;  il nome di chi è designato a pagare (trattario banca);  l'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza di indicazione

specifica vale come luogo di pagamento quello indicato accanto al nome del trattario; in mancanza di ogni indicazione vale come luogo di pagamento quello di emissione;  la data e il luogo di emissione. La posdatazione, per quanto molto diffusa in pratica, contrasta con la natura dell'assegno. Non solo non essendo valida impedisce la presentazione immediata dell'assegno ma, costituisce una irregolarità. Infatti attraverso l'emissione di assegni postdatati si usurpano le funzioni della cambiale e si sfugge all'applicazione delle tasse di bollo per questa previste;  la sottoscrizione del traente. La circolazione dell'assegno bancario presenta pericoli ben maggiori di quelli che sono insiti nella circolazione cambiaria. In relazione a ciò, la legge consente l'adozione di particolari clausole che tendono ad escludere o limitare i pericoli inerenti alla circolazione. la clausola "non trasferibile" toglie all'assegno il carattere di titolo di credito impedendone la circolazione. L'assegno bancario non trasferibile è pagabile soltanto a chi vi è indicato e non può da questo essere girato se non ad un banchiere per l'incasso; la clausola dello sbarramento consiste in due linee parallele trasversali sulla facciata anteriore del titolo. L'assegno sbarrato è pagabile dal trattario (banca) soltanto ai propri clienti o ad altra banca. Assegno circolare È un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto all'uopo autorizzato o da un suo corrispondente e contiene la promessa di pagare a vista la somma indicata sul titolo, presso uno qualsiasi dei recapiti comunque indicati dall'emittente. A differenza dell'assegno bancario, che ha la struttura della tratta, l'assegno circolare ha la struttura del pagherò cambiario e comporta l'obbligo del pagamento dello stesso da parte della banca. In considerazione di ciò l'assegno circolare è comunemente accettato come mezzo di pagamento in sostituzione delle monete e serve in particolar modo per l'invio e il trasferimento di somme da un luogo all'altro. L'assegno circolare risulta sempre coperto perché l'emittente (la banca) richiede la copertura (in contanti o tramite addebito in conto corrente) dell'importo dell'assegno al momento stesso dell'emissione. Ricevute bancarie È attualmente il più diffuso strumento per incassare i crediti; le ricevute vengono emesse dal soggetto che vanta il credito e vengono consegnate ad una banca che riceve l'incarico di incassare alla scadenza il credito per conto del creditore. Al momento della riscossione la banca provvederà ad inviare al debitore ricevuta per quietanza. Le ricevute bancarie non sono vincolanti per il debitore, per cui non possono essere assimilate alle cambiali e non scontano l'imposta di bollo pari al 12 per mille.