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riassunto di cirminalistica e digital forensics
Typology: Summaries
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Il corso si concentra sullo studio del sopralluogo , attività investigativa che vede come figura di riferimento la polizia giudiziaria (PG). È essenziale comprendere i poteri, i diritti, i doveri e i limiti della PG, nonché le attività tipiche che si collocano all'inizio dell'arco procedimentale.
Il procedimento penale si articola in tre fasi:
**1. Indagini preliminari
Il dibattimento costituisce la fase centrale del giudizio, deputata all' assunzione di prove in contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale , attraverso l' esame incrociato.
Nell'impostazione originaria, il procedimento penale era concepito come una sequenza di atti funzionali al raggiungimento del dibattimento, momento in cui le prove venivano assunte in contraddittorio. Con il tempo si è compreso che attendere il dibattimento poteva risultare controproducente: molte prove erano già state raccolte e formate nelle fasi precedenti.
L' avvento della prova scientifica (ad esempio, una traccia di DNA repertata sulla scena del crimine durante il sopralluogo) ha rappresentato il principale fattore di questo cambiamento: tali prove "parlano" già di per sé e non mutano in dibattimento. Analogamente, la prova tecnologica (chat WhatsApp, filmati di videosorveglianza) costituisce già un elemento probatorio di forte impatto.
La dottrina (prof. Spangher) definisce questo fenomeno "processo ad attrazione anteriore" : l'importanza un tempo attribuita quasi esclusivamente al dibattimento si è spostata progressivamente verso la fase investigativa , con particolare attenzione al momento iniziale dell'indagine preliminare, cioè al primo contatto con la scena e con gli elementi di prova.
Il codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1988. Nella logica originaria del legislatore, l'indagine preliminare avrebbe dovuto essere una fase rapida, gestita dal pubblico ministero e funzionale alla raccolta di prove da utilizzare successivamente. Come osservava Nobili, essa «non conta e non pesa».
Negli anni si è invece assistito al fenomeno del gigantismo delle indagini preliminari : le indagini sono diventate il momento centrale della costruzione del processo, poiché tutto ciò che viene compiuto in questa fase (raccolta di prove, ascolto immediato di persone) è fondamentale per il processo e la sentenza finale.
Tra i fattori che hanno contribuito a questo cambiamento:
La modifica delle regole di giudizio tra indagini preliminari e udienza preliminare, con l'innalzamento degli standard di ragionevole previsione di condanna L'apertura di finestre di giurisdizione durante le indagini preliminari
Il processo penale riflette i cambiamenti della società, adattandosi all'evoluzione della prova scientifica, tecnologica e algoritmica. Casi di cronaca giudiziaria (caso Kercher) hanno dimostrato come errori nella fase investigativa rischino di inficiare l'intero processo, indipendentemente dalla correttezza del dibattimento.
3. La Formazione dei Fascicoli Processuali
Nel sistema processuale italiano vige il principio del contraddittorio nella formazione della prova ( art. 111 Cost. ): di norma, la prova si forma in dibattimento e nessuna prova può essere portata alla valutazione del giudice senza essere stata assunta in contraddittorio tra le parti, salvo le eccezioni tipizzate dalla Costituzione e dalla legge (ad esempio, l' incidente probatorio , che anticipa una fase dibattimentale in contradditorio con le stesse modalità del dibattimento).
Gli atti compiuti durante la fase investigativa pura, di norma, non hanno valenza di prova e non possono essere portati davanti al giudice, a meno che non si rientri nelle ipotesi eccezionali contemplate dalla Costituzione e dalla legge.
Esempio 1 - Le sommarie informazioni testimoniali : Durante le indagini, un ufficiale di PG raccoglie dichiarazioni mediante sommarie informazioni testimoniali. Questi atti hanno natura investigativa e servono a orientare le indagini, ma non possono essere portati
Costituisce l'adempimento attraverso cui il PM ottempera all'obbligo dell' obbligatorietà dell'azione penale ( art. 112 Cost. )
Prima che il procedimento penale abbia inizio, la polizia opera nella veste di polizia di sicurezza , non di polizia giudiziaria. In questa fase l'attività è regolata da norme speciali (primo fra tutti il T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e non dalle disposizioni del codice di procedura penale ( artt. 347 e seguenti ).
La Corte di Cassazione ha elaborato lo statuto della pre-inchiesta , individuando linee guida circa ciò che è consentito fare nella fase di prevenzione. La polizia di sicurezza può svolgere investigazioni atipiche (non tipizzate dal codice), con un unico grande limite: non può compiere attività che intaccano le prerogative fondamentali garantite dalla Costituzione.
Le prerogative fondamentali che non possono essere compresse nelle attività investigative senza rispettare la doppia riserva di legge e di giurisdizione sono quelle contemplate dagli artt. 13, 14 e 15 Cost. , definite da Carlotta Conti il « nocciolo duro delle garanzie fondamentali »:
Art. 13 Cost. - Inviolabilità della libertà personale Art. 14 Cost. - Inviolabilità del domicilio Art. 15 Cost. - Segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
Queste libertà possono essere compresse solo se la legge lo prevede e con atto motivato dell'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero). Ad esempio, la perquisizione domiciliare ( art. 14 Cost. ) è autorizzata dal PM; le intercettazioni , considerate la massima violazione possibile, richiedono invece l'intervento del giudice.
È necessario distinguere tra segretezza della comunicazione ( art. 15 Cost. ) e tutela della privacy. La segretezza della corrispondenza tutela il contenuto di comunicazioni che il soggetto intende mantenere riservate. La privacy , di per sé, non ha fondamento costituzionale diretto in un articolo specifico; i costituzionalisti la collocano nell' art. 2 Cost. , quale diritto inviolabile non espressamente tipizzato.
Il concetto di intercettazione presuppone la captazione occulta e contestuale di comunicazioni o conversazioni tra due o più persone da parte di un soggetto estraneo alla comunicazione, sempre che si intenda mantenere segreto il colloquio.
Esempi : Se una persona parla urlando senza fare niente per mantenere segreta la conversazione, non si configura la tutela dell' art. 15 Cost.
La registrazione di una lezione in aula non è intercettazione perché chi registra non è estraneo alla conversazione e c'è consapevolezza della registrazione
In questi casi può residuare una questione di privacy , ma non di segretezza della comunicazione.
5. Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria
Il pubblico ministero è il dominus delle indagini preliminari. Ai sensi dell' art. 327 c.p.p. , il PM dispone direttamente della PG, che costituisce il suo «braccio armato». Durante le indagini preliminari, la PG opera secondo le direttive del PM.
Ai sensi dell' art. 326 c.p.p. , la PG e il PM «svolgono nell'ambito delle rispettive attribuzioni le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all' esercizio dell'azione penale ». L'obiettivo delle indagini è raccogliere elementi funzionali all'esercizio dell'azione penale, che ai sensi dell' art. 112 Cost. è obbligatoria.
L' azione penale è l'atto con cui il PM "cristallizza" un' imputazione (l'addebito provvisorio mosso all'indagato, che diventa imputato a seguito dell'esercizio dell'azione penale). L'azione penale si esercita attraverso la richiesta di rinvio a giudizio ( art. 417 c.p.p. ) quando gli elementi raccolti raggiungono lo standard della ragionevole previsione di condanna. L'imputazione può essere modificata nel corso del procedimento, anche in udienza preliminare ( art. 423 c.p.p. ).
La previsione dell' archiviazione non contraddice l'obbligatorietà dell'azione penale: l'obbligo del PM è adoperarsi per raccogliere tutti gli elementi necessari all'eventuale esercizio dell'azione penale, non esercitarla sempre e comunque. Qualora gli elementi non consentano di raggiungere lo standard della ragionevole previsione di condanna (ad esempio, per legittima difesa o assenza di elementi a supporto dell'ipotesi accusatoria), il PM è tenuto a richiedere l'archiviazione.
Il codice di procedura penale ripudia le imputazioni azzardate : è per questo che il legislatore ha introdotto il filtro dell' udienza preliminare , dove il giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere qualora ritenga insussistente la ragionevole previsione di condanna.
La PG acquisisce la notizia di reato di propria iniziativa non solo quando constata direttamente il reato (flagranza), ma anche quando ne viene a conoscenza attraverso vie non qualificate e tipizzate dal codice. Si parla di notizia di reato innominata, atipica o non qualificata. Rientrano in questa categoria: Comunicazioni anonime Delazioni Notizie di stampa
Importante : la denuncia anonima non ha valore di notizia di reato e non dà avvio al procedimento penale. Affinché una denuncia assuma i caratteri della notizia di reato, è necessario che il soggetto denunciante sia identificato. La comunicazione anonima può rappresentare, al più, uno spunto investigativo.
L'ipotesi più comune è quella in cui la PG riceve la notizia di reato quando un privato cittadino si reca presso una stazione dei Carabinieri, la Guardia di Finanza o la questura per presentare una denuncia o depositare una querela.
Distinzione fondamentale : Denuncia : qualunque cittadino può presentarla per qualsiasi presunta violazione di legge Querela : può essere presentata solo dal titolare del bene giuridico leso (l'offeso) e richiede un quid pluris : la volontà espressa di far perseguire il fatto
La notizia di reato può essere presentata anche direttamente in procura, davanti al PM.
8. Il Potere di Iscrizione e la Scelta Strategica del Destinatario
La PG non è titolare del potere di iscrizione della notizia di reato: tale potere spetta esclusivamente al pubblico ministero. Se la notizia viene ricevuta dalla PG, questa deve trasmetterla al PM attraverso l' informativa di polizia giudiziaria ( art. 347 c.p.p. ). Se viene presentata direttamente al PM, questi può iscriverla direttamente.
La scelta di rivolgersi alla PG o direttamente al PM riveste importanza strategica :
Denuncia/querela già ben corroborata da materiale probatorio (screenshot, fotografie, videoriprese): è preferibile rivolgersi direttamente al PM per garantire maggiore celerità Materiale probatorio scarso o insufficiente : è preferibile rivolgersi alla PG, che può svolgere rapidamente un'attività investigativa preliminare, arricchendo l'informativa
Nelle more della trasmissione, la PG inizia già a compiere qualche atto di indagine atipico (senza autorizzazione del PM e prima dell'avvio formale del procedimento) per corroborare la notizia di reato. Un'informativa ben corroborata garantisce l'iscrizione, poiché il PM potrebbe altrimenti iscriverla nel registro delle notizie non costituenti reato , evitando l'avvio del procedimento.
9. L'Informativa di Polizia Giudiziaria (Art. 347 c.p.p.)
L' informativa di polizia giudiziaria ( art. 347 c.p.p. ) è la norma con cui si apre il titolo dedicato alle attività di PG ed è disposizione fondamentale. L'informativa è uno strumento di conoscenza : rende possibile al PM di apprendere i dati necessari per l'iscrizione della notizia di reato, consentendo la decorrenza dei termini e la direzione delle indagini.
Importante : la notizia di reato non coincide con l'informativa. L'informativa contiene la notizia di reato ed è la fonte dalla quale si apprende l'esistenza di una notizia di reato.
L'informativa deve essere quanto più dettagliata possibile, ma può essere anche impersonale : la notizia di reato deve essere riferita a un soggetto individuato e identificato, ma nell'informativa la soggettivizzazione non è sempre necessaria (se i dati identificativi sono noti vanno indicati, altrimenti l'omissione non è ostativa).
L' art. 347 c.p.p. prevede tempi di trasmissione graduati in base alla specie di reati:
L'inosservanza di questi termini non prevede sanzioni processuali automatiche. Tendenzialmente, i tempi non vengono rispettati per ragioni pratiche legate al carico di lavoro, senza conseguenze di rilievo. Solo nei casi più gravi possono configurarsi responsabilità penali o disciplinari.
Questo si ricollega alla regola processuale (teorizzata dalla dottrina corderiana) secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito : quando qualcosa è vietato, è espressamente prevista la sanzione. I termini dilatori non prevedono decadenza in caso di inosservanza, a differenza dei termini perentori , la cui inosservanza comporta la perdita del potere di compiere l'atto.
L'informativa deve contenere: Gli elementi essenziali del fatto Gli elementi raccolti sino a quel momento
Lezione 2
Parte 1
1. La Funzione Informativa
La funzione informativa consiste nell'acquisizione diretta della notizia di reato e nella relativa comunicazione al Pubblico Ministero, che può avvenire anche oralmente (deroga alla regola generale), seguita dall'iscrizione nell'apposito registro.
2. La Funzione Investigativa e l'Assicurazione delle Fonti di Prova
La funzione investigativa riguarda l'assicurazione delle fonti di prova. La disposizione fondamentale è l' art. 348 cpp , definita norma quadro o norma contenitore perché ingloba molteplici situazioni.
Il procedimento penale si articola in tre fasi: Indagini preliminari Udienza preliminare Giudizio
Il corso si concentra prevalentemente sulle indagini preliminari.
Le fonti di prova sono persone, cose e luoghi che forniscono prove. Ad esempio, una testimonianza rende la persona stessa fonte di prova. L' art. 348 cpp stabilisce che, successivamente alla comunicazione della notizia di reato ( art. 347 cpp ), la polizia giudiziaria continua a svolgere tutte le funzioni riportate nell' art. 55 cpp : raccogliere elementi utili per ricostruire i fatti e identificare l'autore.
La norma richiama diverse disposizioni sulla ricerca e conservazione di cose e tracce pertinenti al reato:
Art. 352 cpp : perquisizioni autonome della polizia giudiziaria Art. 353 cpp : norma di collegamento Art. 354 cpp : accertamenti urgenti sulla scena del crimine (fondamentale per il corso) Art. 351 cpp : sommarie informazioni che la polizia giudiziaria può assumere direttamente sul luogo del reato
Per gli atti atipici occorre individuare la disciplina applicabile attraverso l'interpretazione, cercando norme entro cui lo strumento può rientrare.
5. La Funzione Repressiva
La funzione repressiva riguarda l'impedimento che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Rientra nell'ambito delle misure cautelari , che hanno carattere provvisorio e limitano la libertà personale per prevenire pericoli di reiterazione, inquinamento probatorio e fuga.
6. Le Attività Investigative Autonome Tipiche
Le principali attività investigative autonome tipiche includono:
Identificazione della persona indagata e delle persone informate sui fatti ( art. 349 cpp ) Accompagnamento negli uffici di chi rifiuta l'identificazione o fornisce generalità false ( art. 349 cpp ) Assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata non in stato di arresto/fermo con difensore presente ( art. 350 cpp ) Assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell'immediatezza del fatto anche dall'indagato non libero e senza difensore ( art. 350 cpp ) Ricezione di dichiarazioni spontanee ( art. 350 cpp ) Assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti ( art. 351 cpp ) Perquisizione personale o locale in flagranza o evasione ( art. 352 cpp ) Acquisizione di plichi o corrispondenza ( art. 353 cpp ) Accertamenti urgenti e sequestro ( art. 354 cpp ) Arresto in flagranza ( artt. 380, 381 cpp ) Fermo di indiziato di delitti ( art. 384 cpp )
7. L'Identificazione dell'Indagato - Art. 349 cpp
L' art. 349 cpp disciplina l' identificazione dell'indagato , istituto fondamentale modificato anche dalla riforma Cartabia (riferimento ai soggetti apolidi).
Distinzione cruciale : Identità : profilo anagrafico (nome, cognome, caratteristiche peculiari) Identificazione : attività poste in essere per verificare che l'identità corrisponda al soggetto
L' art. 349 cpp prevede l'identificazione di: Indagato : persona nei cui confronti si svolgono le indagini Persone informate sui fatti : soggetti in grado di riferire circostanze rilevanti ( art. 351 cpp )
L' identificazione NON equivale all' ispezione personale. Sono su binari completamente diversi: L' ispezione personale è un mezzo di ricerca della prova (insieme a perquisizioni, acquisizioni, sequestro probatorio, intercettazioni) volto a trovare tracce materiali utili alle indagini. È generalmente nelle mani del PM (salvo eccezioni come la perquisizione autonoma) e richiede sempre l'autorità giudiziaria. L' identificazione è un' attività di indagine con esito diverso. Pur essendoci coinvolgimento del PM, è attività investigativa che difficilmente può essere portata nelle fasi successive del processo, a differenza dei mezzi di ricerca della prova.
L' ispezione personale non può essere svolta autonomamente dalla PG ( art. 354 cpp lo vieta per garanzie costituzionali). L'identificazione è quindi un atto tipicamente investigativo , non un mezzo di ricerca della prova.
Il comma 2 dell' art. 349 cpp prevede per l'indagato: Rilievi dattiloscopici : impronte digitali e palmari Rilievi fotografici : attività di fotosegnalamento per inserimento in banca dati Rilievi antropometrici : caratteristiche fisiche del soggetto Altri accertamenti : categoria aperta che può includere ulteriori tipologie
Differenza fondamentale tra art. 349 cpp e art. 4 comma 1 TUPS (Testo Unico Pubblica Sicurezza): Identificazione giudiziaria (art. 349 cpp) : svolta nei confronti di un indagato all'interno del procedimento penale, dopo l'iscrizione della notizia di reato Identificazione preventiva (art. 4 TUPS) : svolta nei confronti di " persone sospette " all'esterno del procedimento penale, prima dell'iscrizione della notizia di reato
Collocazione temporale : Il procedimento penale inizia con l'iscrizione della notizia di reato ( art. 330 cpp : notizia ricevuta o acquisita da PM o PG) L'identificazione ex art. 349 cpp si colloca dentro l'indagine L'identificazione ex art. 4 TUPS sta fuori , prima dell'inizio dell'indagine
Orientamento successivo più permissivo: se il campione è tecnicamente valido secondo gli esperti, la provenienza diventa irrilevante
La collocazione dell'art. 349 cpp è significativa: si apre il titolo dedicato alle attività di PG dopo l' art. 347 cpp (doveri di informativa) e l' art. 348 cpp (linee guida generali). L'identificazione, pur essendo teoricamente attività informativa (fornisce informazioni sull'identità), viene utilizzata anche per corroborare l'attività di indagine data la sua utilità investigativa.
10. La Distinzione tra Rilievi e Accertamenti
La norma al comma 2 dell' art. 349 cpp distingue tra rilievi e accertamenti. Questa distinzione diventerà cruciale nello studio dell' art. 354 cpp (sopralluogo), dove la giurisprudenza ha prodotto casistica sterminata, con interventi anche della Corte Costituzionale.
Secondo la giurisprudenza: Rilievo : attività materiale che non richiede competenze tecniche valutative Accertamento : attività più complessa (quid pluris) che richiede competenze valutative
Esempio pratico : Rilievo : prelievo di un capello (attività materiale, anche se non banale) Accertamento : analisi del capello per estrarre il DNA (attività complessa)
La distinzione è ancora più rilevante nell' art. 349 cpp :
Dire che la PG può fare rilievi significa: prelevare peli, capelli, saliva dal cavo orale Dire che può fare accertamenti amplia significativamente i poteri, includendo attività più invasive
Problema : la categoria "accertamenti" rimane un calderone non tipizzato. Non è possibile definire con precisione cosa può fare la PG, poiché può svolgere attività molto più invasive anche quando l'accertamento non è coattivo (senza rifiuto dell'interessato).
Particolare rilevanza assume questa problematica nell'ambito degli incidenti stradali e della guida in stato di ebbrezza , dove la PG interviene su persona non limitata nella libertà personale.
Conclusione : Le funzioni della polizia giudiziaria si articolano in attività informative, investigative e repressive. L'assicurazione delle fonti di prova ( art. 348 cpp ) costituisce il nucleo centrale dell'attività investigativa, che può essere autonoma, guidata, parallela o integrativa. L'identificazione ( art. 349 cpp ), pur avendo natura prevalentemente informativa, riveste importanza strategica nelle indagini e solleva problematiche applicative significative nella distinzione tra rilievi e accertamenti, tema che si approfondirà nello studio della scena del crimine ( art. 354 cpp ).
Parte 2
1. Rilievi segnaletici nell'articolo 4, comma 1 del TULPS
L' articolo 4, comma 1 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) disciplina i rilievi segnaletici che la polizia giudiziaria può effettuare sulle persone sospettate. Tali rilievi comprendono principalmente il fotosegnalamento e i rilievi dattiloscopici.
I rilievi dattiloscopici consistono nell'acquisizione delle impronte digitali. L'importanza di questa attività risiede nel fatto che le impronte raccolte ai sensi dell' articolo 4, comma 1 del TULPS vengono inserite nella banca dati , rendendo tale norma una fonte di approvvigionamento di impronte digitali. La disposizione normativa indica genericamente che si tratta di rilievi segnaletici, lasciando all'interprete la definizione specifica del contenuto dei rilievi dattiloscopici.
2. Rilievi fotografici e videoriprese
I rilievi fotografici rientrano tra le attività tipiche e atipiche della polizia giudiziaria. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la facoltà della polizia giudiziaria di acquisire autonomamente immagini da impianti di video-sorveglianza nell'ambito delle operazioni che può svolgere di propria iniziativa.
La disciplina delle videoriprese rappresenta un tema complesso e controverso, poiché il codice di procedura penale non contiene una norma specifica che ne definisca la natura giuridica. L'inquadramento di tale attività avviene pertanto attraverso interpretazioni giurisprudenziali.
Non si conosce effettivamente quale sia la loro cittadinanza Risultano prive di cittadinanza
Il funzionamento operativo di tale disciplina è strettamente connesso all'utilizzo della banca dati AFIS (Automated Fingerprint Identification System), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali.
5. Sviluppi futuri: l'identificazione coattiva
Un aspetto di particolare rilevanza nella disciplina dell'identificazione è rappresentato dall' identificazione coattiva , che costituisce uno degli istituti più problematici della materia. La complessità deriva dalla necessità di coordinarla con la perizia coattiva , operazione che richiede un'analisi comparativa tra i due istituti processuali.