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Una introduzione al diritto privato e amministrativo in Italia, con un focus sulla proprietà, obbligazioni e poteri dello Stato. Vengono discusse le differenze tra diritto civile e diritto commerciale, il concetto di soggezione e la limitazione dell'applicazione del diritto straniero. Il testo copre anche la distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione, il possesso e i diritti reali su cose altrui.
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I: Il diritto privato -Il diritto- Il termine diritto identifica un sistema di regole finalizzato alla composizione dei conflitti di interesse che sorgono tra soggetti; queste regole sono correlate fra loro poiché concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perciò non operano mai in maniera isolata. Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, ma anzi convive con altri, come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non sempre però, le regole di uno coincidono con le regole dell’altro. Nella società in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere di creare il diritto e quelli investiti del potere di applicare il diritto ; il primo è affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunità economica europea (consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali), mentre il secondo è affidato ad organi separati, quali l’Autorità giudiziaria e la Corte di giustizia. In altre società, troviamo invece forme diverse di organizzazione, come ad es. il sistema di common law , dove l’Autorità giudiziaria crea e applica il diritto. Il diritto presenta la caratteristica della relatività , in quanto i sistemi di regole mutano nel corso del tempo e si diversificano nello spazio, e quella della coercibilità , poiché oltre a prescrivere e proibire comportamenti, il diritto impone l’osservanza delle proprie regole (sanzioni corrispondenti alle violazioni di regole e norme). Per quanto riguarda la legittimazione del diritto, da un punto di vista formale, si può dire legittimato dalle autorità che lo creano e lo applicano, mentre da un punto di vista sostanziale, è legittimato dal consenso della maggioranza di coloro che vi sono sottoposti, in quanto il diritto è espressione della società in cui vige. -La norma giuridica- L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica ; l’insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico, mentre si suole parlare di istituto per indicare più norme coordinate per assolvere ad una funzione unitaria. Ciascuna norma, consiste in una proposizione precettiva: anche qualora le norme appaiano descrittive ( es. art. 3.1 Cost. ), è necessario intenderle in senso precettivo, così come quelle norme che contengono definizioni ( es. art. 1321 c.c. ) poiché hanno la funzione di delimitare l’ambito di applicazione di altre norme. Si parla di generalità e astrattezza delle norme poiché queste sono riferite a più soggetti per una serie ipotetica di fatti; le norme costituiscono infatti delle regole precostituite, ossia antecedenti al conflitto, permettendo di assicurare uniformità di soluzioni e certezza del diritto: i singoli devono sapere in anticipo quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti. Il grado di generalità e astrattezza può essere di grado più o meno elevato: quelle con maggior grado sono le norme che si rivolgono a chiunque o a qualunque fatto, ossia le norme di diritto comune (o diritto generale); quelle che invece hanno grado limitato di generalità e astrattezza sono le norme che delimitano la serie di soggetti o dei fatti cui si riferiscono, ossia le norme di diritto speciale. Al modello del diritto generale ed astratto, si contrappone poi quello del diritto creato dal giudice, in relazione ad un conflitto già insorto; in questi casi il giudice può decidere secondo equità (nel nostro ordinamento questi casi sono pochi, mentre nei paesi di common law , il diritto creato dal giudice è la principale fonte del diritto). -Il diritto e lo Stato- Lo Stato è la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana; esso esercita la propria sovranità , ossia il potere originario di governare un determinato territorio. Di Stato si può parlare in almeno tre significati:
Nel nostro paese, le fonti di diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano, sono affiancate dalle fonti di diritto sovranazionale, basate invece sui poteri della Comunità europea. L’ art. 1 delle preleggi indica le fonti del diritto, limitandosi però a richiamare leggi , regolamenti ed usi ; in realtà, il sistema completo delle fonti è il seguente:
-La codificazione e il principio di uguaglianza- I codici sono leggi ordinarie poste, nella gerarchia delle fonti, al pari di ogni altra legge ordinaria; essi, si distinguono per il fatto di essere fonti di diritto generale , in antitesi con il diritto contenuto nelle altre leggi , che sono invece fonti di diritto speciale. Alla base di questa idea di codice, vi è un principio fondamentale, ossia il principio di uguaglianza : in base ad esso, i cittadini debbono essere assoggettati tutti alla medesima legge, in modo da essere uguali fra loro; la legge, per essere uguale per tutti, deve essere formulata nei termini più generali ed astratti possibile, in modo da potersi riferire a chiunque ed a qualsiasi fatto. I codici sono le grandi realizzazioni legislative dell’ ‘800 e della prima metà del ‘900: alcuni di essi, sono tuttora vigenti, seppur con molte modificazioni ed integrazioni; la legiferazione si è attenuata nel XX secolo, con la proliferazione delle leggi speciali. Ciò che comunque continua ad essere l’idea guida dell’ordinamento è il principio della legge uguale per tutti , ribadito anche all’ art. 3 Cost. : “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ”; secondo l’orientamento consolidato, ciò starebbe a significare che la legge ordinaria non può dare un diverso trattamento ai cittadini per una medesima situazione senza una ragionevole motivazione. -I modelli di codificazione: da codice civile e codice di commercio separati al codice civile unificato- Il nostro codice civile del 1942 , è andato ad unificare i prima distinti codice civile e codice di commercio: non si è trattato soltanto dell’unificazione dei testi legislativi (livello formale), ma della vera e propria unificazione del sistema del diritto privato (livello sostanziale), in quanto i due sistemi erano caratterizzati da principi differenti; già alla fine del secolo scorso, infatti, si era disegnata l’idea di una equilibrata società civile, nella quale gli interessi della classe mercantile fossero coordinati con quelli dei proprietari, dei consumatori e dei lavoratori. L’unificazione ha portato il codice civile a contare, inizialmente, 2969 articoli distribuiti in 6 libri , secondo una tripartizione ( persone e famiglia/proprietà/modi di acquisto della proprietà ) che tuttavia oggi risulta rispettata soltanto nel primo libro; infatti il c.c. è così suddiviso:
- ordine pubblico internazionale : viene posto un limite all’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano; esso, infatti, risulta non applicabile se presenta effetti contrari all’ordine pubblico internazionale, che consiste in quei principi fondamentali di civiltà giuridica che sono posti a salvaguardia di essenziali valori umani o sociali (≠ ordine pubblico interno). Il giudice, può essere tenuto, secondo le norme di diritto privato internazionale, ad applicare il diritto straniero; egli perciò deve conoscerlo, in quanto il principio secondo cui “ il giudice conosce il diritto ” non vale solo per il suo diritto nazionale. -L’interpretazione della legge- Applicare la legge significa tradurre una norma generale e astratta in un comando particolare e concreto: per farlo occorre individuare, tra le tante, la norma da tradurre, e attribuirgli il giusto significato; tale operazione è detta interpretazione , e viene condotta secondo i criteri fissati dalla legge ( art. 12 preleggi ): - interpretazione letterale : è il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione - interpretazione teleologica : è il senso fatto palese dall’intenzione del legislatore; essa, da luogo a: - (^) interpretazione estensiva: con essa, si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio rispetto a quello letterale ( es. anche se l’art. 3, Cost. parla di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si deve leggere “uguaglianza degli uomini” ) - (^) interpretazione restrittiva: con essa, si attribuisce alle parole della legge un significato più ristretto di quello comune, ossia più aderente all’intenzione del legislatore L’ordinamento giuridico, rivendicando la completezza del diritto, non può presentare lacune, e deve perciò colmare quelle che si creano; per farlo, si ricorre all’ applicazione analogica del diritto: per risolvere le controversie, qualora non sia possibile utilizzare una precisa disposizione, si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Il giudice, perciò, può fare di ogni norma una duplice applicazione: - applicazione diretta , quando applica una norma ad un caso da essa previsto - applicazione analogica , quando applica una norma ad un caso analogo a quello da essa previsto L’analogia, tuttavia, non è applicabile alle norme penali e alle norme eccezionali rispetto alle regole generali (è invece possibile l’interpretazione estensiva). Può accadere che il giudice non solo non trovi una norma che preveda il caso simile, ma non trovi neppure norme relative a casi simili; in tali casi, egli si rifarà ai principi generali dell’ordinamento , ossia a principi non scritti che si ricavano da una pluralità di norme e che costituiscono le direttive fondamentali cui appare essersi ispirato il legislatore. Le decisioni del giudice, circa il significato delle norme, gli estremi dell’analogia etc., sono dotate della stessa autorità delle sentenze, e valgono quindi solo per il caso concreto per cui vengono espletate: può perciò succedere che più giudici pervengano a conclusioni differenti riguardo al medesimo caso; tuttavia, una certa autorevolezza viene data ai c.d. precedenti di giurisprudenza , ossia alle soluzioni date da più giudici (o dalla Corte di Cassazione) ad una stessa questione interpretativa. Diversa dall’interpretazione del giudice è l’ interpretazione dei giuristi , detta interpretazione dottrinale: si tratta di un’attività basata sullo studio sistematico del diritto che porta alla formazione di progetti o modelli di interpretazione della legge; questo tipo di interpretazione, non è vincolante e si impone solo per la forza di convinzione esercitata dal giurista. -La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo- L’applicazione del diritto in senso oggettivo concerne il sistema di norme che il giudice interpreta per decidere controversie; l’applicazione del diritto in senso soggettivo, invece, consiste nella protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi , poiché chi lamenta la lesione di un proprio diritto deve necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria. il giudice interviene perché sollecitato, ossia su domanda dell’interessato; in casi particolari previsti dalla legge può intervenire su domanda del pubblico ufficiale, mentre in casi del tutto eccezionali interviene di propria iniziativa, ossia d’ufficio Il processo , detto anche procedimento o giudizio, consta di due parti: attore e convenuto ; il primo è colui che si rivolge al giudice lamentando la lesione di un diritto, il secondo è colui contro il quale si agisce. La controversia fra le parti è detta causa (o lite) e forma l’oggetto del processo; esso, a sua volta, può essere definito come l’insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale, ossia dal momento in cui l’attore si rivolge al giudice fino all’emissione della sentenza. Durante la lite: - l’ attore vanta una pretesa, detta azione
- il convenuto si difende opponendo una o più eccezioni ; queste gli permettono di contestare la pretesa ovvero addurre l’esistenza di fatti o diritti che la rendono inefficace. Il convenuto può anche contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale , basata o sullo stesso titolo su cui si basa la pretesa, o sul titolo su cui si fonda la sua eccezione La protezione dei diritti soggettivi spetta all’ autorità giudiziaria ordinaria , formata da preture, tribunali, corti d’appello e Corte di Cassazione; l’attività di protezione di ogni diritto soggettivo è detta giurisdizione civile (≠ giurisdizione penale: attività di accertamento dei reati e di applicazione delle pene). i diritti soggettivi sono quegli interessi dei singoli che la legge protegge direttamente in quanto interessi privati di per sé meritevoli di protezione ( diritti della personalità, diritto di proprietà e altri diritti reali, diritti di obbligazione etc. ) La protezione degli interessi legittimi del cittadino, lesi da un atto illegittimo della P.A., spetta invece alla giurisdizione amministrativa ; essa è formata da organi giurisdizionali speciali, quali i T.A.R. e il Consiglio di Stato. gli interessi legittimi sono quegli interessi dei singoli che la legge protegge indirettamente in quanto coincidenti con l’interesse pubblico Bisogna specificare che un interesse può assumere le sembianze di diritto soggettivo ovvero interesse legittimo a seconda che il privato entri in rapporto con altri privati oppure con la P.A.; si può dire che quando la legge riconosce alla P.A. il potere discrezionale di decidere se compiere o meno un atto, la posizione di interesse del privato, che da quell’atto viene toccato, perde la natura di diritto soggettivo e diviene mero interesse legittimo ( es. il diritto di proprietà di un privato può divenire mero interesse legittimo se la P.A. ha il diritto di espropriare il suo bene per pubblica utilità ). Da quanto detto emergono due principi che concorrono a fondare lo Stato di diritto: - principio di legalità : la pubblica autorità deve rispettare la legge nell’esercizio delle sue funzioni - possibilità di impugnare gli atti : qualora un atto della pubblica autorità vada a ledere un interesse legittimo ovvero un diritto soggettivo di un privato, può essere impugnato dinnanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero ordinaria IV: I soggetti di diritto -Condizione giuridica della persona- Per il diritto, l’uomo è una persona o, come viene definito dalla dottrina, un soggetto di diritto; al momento della nascita, l’uomo acquista la capacità giuridica , ossia l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri ( art. 1.1 c.c. ) e la mantiene sino alla morte, momento in cui cessano tutte le funzioni cerebrali. Poiché il soggetto concepito non è ancora nato, non detiene la capacità giuridica né i diritti che sono subordinati/riservati alla nascita; se il soggetto nasce, e muore subito dopo, ha per pochi secondi acquisito la capacità giuridica e tutti i diritti che sono riservati ai nati (questi passeranno al suo erede). La dichiarazione di nascita è espletata da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale ovvero da coloro che hanno assistito al parto (medico, ostetrica etc.); essa viene poi resa dalla madre all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita (entro 10 giorni), oppure alla direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto (entro 3 giorni). La dichiarazione dà luogo alla formazione dell’ atto di nascita , che viene iscritto dall’ufficiale di stato civile nei registri dello stato civile, assieme a tutti gli atti che influiscono sullo stato civile della persona, compreso, alla morte di questa, l’atto di morte; tali atti hanno forza probatoria in quanto, fino a prova contraria, fanno fede della veridicità delle dichiarazioni. Ogni persona è identificata con un nome , composto da: - prenome : è deciso da chi ne dichiara la nascita all’ufficiale di stato civile; esso deve corrispondere al sesso della persona e non può essere lo stesso del padre o del fratello/sorella vivente - cognome : se il figlio è legittimo coincide con quello del padre, altrimenti il neonato è iscritto come “figlio di ignoti” e il cognome viene scelto dall’ufficiale di stato civile Raggiunta la maggiore età, ogni persona può ottenere la modifica sia del prenome che del cognome, oppure l’inserimento di un altro cognome al proprio. Per ciò che concerne i luoghi in cui la persona svolge la propria vita/attività, bisogna distinguere: - domicilio generale : luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi ( es. sede dell’impresa o studio del professionista ) - residenza : luogo della dimora abituale della persona ( art. 43 c.c. ) generalmente domicilio e dimora coincidono, ma non necessariamente - domicilio speciale : luogo che la persona può eleggere, tramite atto scritto, per determinati atti o affari - dimora : luogo in cui la persona attualmente soggiorna, anche se non abitualmente ( es. camera in locazione per il periodo degli studi, seconda casa per il week end )
Con l’attributo persona non si indica, in diritto, soltanto l’uomo; il codice civile, infatti, racchiude dentro il genere “persona”, due diverse specie: la persona fisica , ossia l’uomo, e la persona giuridica. È persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica: ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere ad una organizzazione collettiva di uomini ( es. enti pubblici, associazioni, fondazioni, consorzi etc. ); tale entità è dotata di una propria capacità giuridica , che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri, di avere la proprietà di propri beni ed essere responsabile di propri debiti. L’organizzazione agisce per mezzo di uomini, perciò possiamo dire che la persona giuridica ha anche una propria capacità gi agire : infatti compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. ai diritti e ai doveri del singolo individuo si contrappongono i diritti e doveri che il singolo ha come membro dell’organizzazione collettiva ( i beni, e debiti etc. sono di un’altra persona, perciò: il singolo non può utilizzare per uso personale un bene dell’organizzazione, i debiti della società non sono debiti dei soci e ne risponde soltanto la società con il suo patrimonio ) -I diritti della personalità- Alcuni diritti soggettivi sono creati dal diritto oggettivo, altri invece, sono trovati dal diritto oggettivo: si tratta dei diritti dell’uomo o della personalità , esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo e da ogni sistema polito o sociale presente sul territorio; essi, spettano all’uomo in quanto tale e lo Stato ha il dovere di riconoscerli e garantirli. Tali diritti sono identificati nelle carte costituzionali, e sono essenzialmente: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore, alla libertà personale, all’espressione del pensiero, alla riservatezza etc.; il nostro ordinamento li richiama all’ art. 2, Cost. , affermando che: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”. Carattere fondamentale dei diritti della personalità è l’ inviolabilità , sia da parte della pubblica autorità, sia da parte degli altri uomini; la protezione avviene su due fronti:
- protezione penale : si manifesta nel codice penale nelle norme che puniscono i delitti contro la persona ( es. omicidio, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro ) - protezione civile : si manifesta sia nel codice civile che in altre leggi; abbiamo norme che riguardano il diritto all’integrità fisica (art. 5), il diritto al nome (art. 7 – 9), il diritto sulla propria immagine (art. 10), il diritto morale d’autore e di inventore (art. 2577 – 2578) etc. Più in generale questo tipo di protezione deriva dalle norme che riconoscono il diritto al risarcimento per danno ingiusto e alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058) Il collegamento fra la protezione penale e quella civile risiede nel fatto che alla commissione di un reato corrisponde, per la vittima, il diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale; si può inoltre ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali quando ciò permette di riparare il danno non patrimoniale. I diritti della personalità possono classificarsi come: - assoluti , ossia diritti protetti nei confronti di tutti - indisponibili , ossia senza possibilità per il titolare di rinunciarvi o alienarli; in particolare, rispetto al diritto alla vita e all’integrità, tale carattere emerge dall’ art. 5 c.c. , il quale afferma che: “ gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione dell’integrità fisica ”. Essendo l’esercizio dei diritti della personalità strettamente personale, nessuno può essere forzato (per il minore/incapace non può decidere nemmeno il genitore/legale rappresentante); a ciò si collega la richiesta di consenso ai trattamenti sanitari, anche se necessari per salvare la vita - imprescrittibili , ossia diritti che non si estinguono/prescrivono per un non uso prolungato Passiamo in rassegna qualcuno fra i diritti della personalità: - diritto all’onore (dignità e decoro): tale diritto, che fa riferimento sia alla persona fisica che quella giuridica, emerge dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria e la diffamazione; non è prevista una specifica protezione civile, tuttavia i principi comuni prevedono il risarcimento del danno patrimoniale e non, e la pubblicazione della sentenza penale sui giornali - diritto al nome : tale diritto è protetto dall’ art. 7 c.c. in quanto mezzo di identificazione della persona; si parla di: - (^) uso del proprio nome (identificare se stessi ed essere identificati dagli altri con il proprio nome): è protetto dall’ azione di reclamo , che spetta contro chi contesti/impedisca alla persona l’uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso - (^) uso esclusivo del proprio nome: è protetto dall’ azione di usurpazione , che spetta contro chi usi il nome altrui per identificare se stessi/una cosa o contro chi ne faccia un uso indebito
- diritto all’immagine : tale diritto è protetto dall’ art. 10 c.c. , che vieta l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta (salvo persone notorie) - diritto all’identità personale : rientra fra i “nuovi diritti della personalità” ed è il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni/convinzioni non compiute/professate diversamente dal diritto all’onore, qui vi è lesione anche se l’azione attribuita non è si per sé disonorevole o lesiva della reputazione - diritto alla riservatezza : rientra fra i “nuovi diritti della personalità” ed è il diritto a che non siano divulgati (con qualsiasi mezzo) fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se veri e non lesivi della sua dignità; il Codice in materia di protezione dei dati personali è intervenuto a garantire che il trattamento dei dati personali sia svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone è dato personale “ qualsiasi informazione relativa a persone, fisiche o giuridiche, identificate o identificabili ”; per trattamento, si intende l’attività consistente nella raccolta e conservazione, elaborazione, comunicazione o diffusione, blocco, cancellazione o distruzione dei dati Una precisazione va fatta per i dati sensibili (relativi ad origine/convinzioni/opinioni politiche etc.), i quali possono essere trattati solo con il consenso dell’interessato e del Garante per la protezione dei dati personali. L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di dati che lo riguardano e di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto all’aggiornamento/rettifica dei dati ed ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti per fini commerciali l’interessato che subisca danno per l’altrui trattamento dei suoi dati personali ha diritto al risarcimento; il danneggiante può liberarsi se dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno V: I beni e la proprietà -I beni- Le cose, o beni , sono il mezzo attraverso il quale l’uomo soddisfa i suoi bisogni; sono beni le risorse della natura, le cose che l’uomo produce, le cose che soddisfano i beni dell’uomo direttamente, ossia i beni di consumo, ma anche quelle che li soddisfano indirettamente, ossia i beni produttivi. In diritto, sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti ( art. 810 c.c. ), ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie, escludendo gli altri dalla loro utilizzazione; ciò significa che sono beni, giuridicamente, solo le cose che la natura offre in quantità limitata ( es. suolo, minerali del sottosuolo etc. ), e non le cose comuni di tutti, poiché essendo prodotte dalla natura in quantità anche superiore al bisogno umano, non generano l’interesse a creare un rapporto di appartenenza ( es. luce del sole, acqua del mare etc. ). Per ciò che concerne le energie naturali, possiamo dire che possono essere definite beni solo quando esistono in quantità limitata ed hanno un valore economico (costituiscono oggetto di scambio: il produttore le cede al consumatore in cambio di un prezzo). in generale, quindi, sono beni in senso giuridico solo le cose suscettibili di valutazione economica Anche se il diritto cambia di paese in paese, ogni sistema giuridico: - riconosce il diritto di proprietà , ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ( art. 832 c.c. ) - determina i modi di acquisto della proprietà , escludendo perciò tutte le forme di appropriazione mediante l’uso della forza ( art. 922 c.c. ) - fonda la categoria dei beni pubblici , ossia quei beni che, essendo di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità di appropriazione e vengono qualificati come beni appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici; questi ultimi hanno il compito di: - (^) consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (beni del demanio pubblico) - (^) utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (beni del patrimonio disponibile dello Stato) - pone limiti e obblighi alla proprietà e al proprietario -I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali- I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali (da ius in re : diritto sulla cosa); nel nostro sistema giuridico disciplina:
primaria e secondaria, consistenti in somme di denaro mediante le quali egli contribuisce alle spese che il comune sostiene per allacciare la nuova costruzione alle strade, agli acquedotti etc. e a quelle che si rendono necessarie per dotare le aree di nuova edificazione di adeguati servizi sociali -Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni- È bene fare due precisazioni: innanzitutto, il codice civile, pur impiegando indifferentemente i concetti di cosa e bene, regola soltanto i beni in senso giuridico; inoltre, poiché sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, vengono richiamate non solo le cose appartenenti a qualcuno, ossia i beni in patrimonio, ma anche quelle non appartenenti a nessuno, ossia i beni di nessuno. Fondamentale distinzione dei beni è quella intercorrente fra:
- beni immobili : sono dati dal suolo e da tutto ciò che vi appartiene, naturalmente o artificialmente ( es. corsi d’acqua, alberi, costruzioni ); al suolo viene dato il nome di fondo: esso può essere rustico, se destinato all’agricoltura, o urbano, se destinato all’edificazione industriale, commerciale o abitativa. La circolazione di tali beni avviene in maniera lenta e attraverso forme complesse, poiché trova maggiore protezione l’interesse individuale del proprietario a conservare la proprietà piuttosto che l’interesse generale alla circolazione della ricchezza - beni mobili : sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali e il denaro, che è il bene mobile per eccellenza ( es. prodotti del suolo/sottosuolo, strumenti da lavoro, prodotti ); tale categoria si ricava perciò per esclusione: sono mobili tutti i beni non considerati dalla legge come immobili. La circolazione di tali beni avviene rapidamente e attraverso forme semplici, in modo da favorire al massimo la circolazione della ricchezza; per farlo, spesso viene sacrificato l’interesse individuale del singolo a favore dell’interesse generale In una condizione intermedia si trovano i beni mobili registrati , ossia i beni iscritti nei pubblici registri ( es. autoveicoli, navi, aeromobili ); essi presentano analogie con i beni immobili per ciò che concerne la circolazione, mentre per il resto sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili. Costituisce una universalità di cose quell’insieme di cose mobili appartenenti al medesimo proprietario e indirizzate verso una destinazione unitaria ( es. collezione di quadri, gregge, biblioteca ); l’universalità tende ad essere assimilata ai beni immobili. Si dicono pertinenze le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile ( es. garage di una casa, scialuppe della nave ); se non escluse, esse circolano insieme alla cosa principale cui sono collegate. il rapporto pertinenziale collega più cose che però rimangono una pluralità di cose; esso, può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, che tuttavia può non essere proprietario delle pertinenze Sono invece cose composte le cose che vengono unite in modo da formare una cosa unica ( es. automobile: composta da ruote, motore, carrozzeria etc. ); le singole cose non possono essere separate senza che la cosa risultante perda la propria identità. il rapporto di connessione collega più cose che vanno a formare un’unica cosa Altra importante distinzione si ha fra: - cose fungibili : sono dette anche beni di genere, in quanto le cose appartengono ad un genere all’interno del quale sono indifferentemente sostituibili ( es. denaro ); esse vengono prese in considerazione in rapporto a peso, numero e misura - cose infungibili : sono dette anche beni di specie, in quanto si tratta di cose esistenti in un unico esemplare ovvero dotate di caratteri distintivi ( es. opera d’arte, determinato lotto di terra ); esse vengono prese in considerazione in rapporto alla loro identità Ancora, i beni possono essere distinti in: - cose consumabili : sono quelle cose che si estinguono per l’uso ( es. alimenti, carburante ) - cose inconsumabili : sono quelle cose che consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se tale uso può deteriorarle ( es. autovetture, indumenti ) -Proprietà pubblica e proprietà privata- Il nostro sistema costituzionale è un sistema ad economia mista, in quanto, come affermato dall’ art. 42, Cost. : “ la proprietà è pubblica o privata ed i beni economici (beni produttivi) appartengono allo Stato, ad enti o a privati ”; si parla perciò di proprietà privata quando i beni appartengono a privati, persone fisiche o enti privati, e di proprietà pubblica quando i beni appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici. Non tutti i beni possono però essere oggetto dell’una o dell’altra proprietà; infatti, secondo il codice civile, vi sono due serie di beni che debbono necessariamente essere pubblici (di Stato, regioni, province e comuni), in quanto servono a tutti, vanno salvaguardati ovvero servono allo Stato per assolvere le sue funzioni:
- beni demaniali : si distinguono in demanio naturale ( es. spiagge, fiumi, porti ) e demanio artificiale ( es. strade, aeroporti, acquedotti ); tali beni sono inalienabili , salvo che con apposite procedure non vengano declassati in beni del patrimonio pubblico - beni patrimoniali indisponibili : ( es. foreste, miniere, cose mobili di valore storico ); tali beni non possono essere sottratti dalla loro destinazione se non con i modi previsti dalla legge sia gli uni che gli altri possono formare oggetto di diritti da parte dei privati; sempre ad entrambi, viene data la qualificazione di cose fuori commercio , in quanto il loro possesso è senza effetto (non comporta l’acquisto della proprietà). L’appartenenza allo Stato e agli altri enti pubblici non è una vera e propria proprietà, in quanto essi non esercitano le facoltà di godimento e disposizione I restanti beni di proprietà pubblica, ossia quelli che non lo sono necessariamente, si dicono beni del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti pubblici (territoriali e non); di essi lo Stato o gli altri enti sono proprietari allo stesso modo di qualsiasi privato: il loro diritto è regolato dalle norme del c.c. e l’acquisto della proprietà avviene nei modi di diritto comune (come chiunque altro). Ovviamente, lo Stato dispone anche di strumenti autoritativi per conseguire la proprietà; si tratta dell’ espropriazione per pubblica utilità , disciplinata dall’ art. 42.3, Cost. (e 834 c.c.) : “ la proprietà privata può, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, essere espropriata per motivi d’interesse generale ”. Tale strumento è retto da due principi: il principio di legalità, in base al quale i pubblici poteri possono espropriare beni di privati nei casi previsti, e il principio dell’indennizzo, secondo il quale lo Stato deve corrispondere una somma di denaro all’espropriato in modo da compensare la perdita subita. accanto a tale norma ve ne è un’altra, all’ art. 43, Cost. , in base alla quale “ la legge può riservare originariamente o trasferire allo Stato (o a comunità di lavoratori/utenti) mediante espropriazione e salvo indennizzo, determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ”. Da tale norma si può anche ricavare una terza forma di proprietà, ossia quella sociale: infatti, potendo attribuire determinate imprese a comunità di lavoratori, si concede a questi il diritto di godere e disporre dei mezzi di produzione Diversa dall’espropriazione è la requisizione , poiché a differenza della prima sottrae temporaneamente al proprietario il godimento della cosa, che tuttavia rimane di sua proprietà; anch’essa, tuttavia, prevede la corresponsione di una giusta indennità. La proprietà privata è garantita costituzionalmente dall’ art. 42, Cost. ; tale garanzia ha una duplice portata, in quanto implica: - libero accesso dei privati alla proprietà dei beni : ovviamente deve trattarsi di quei beni non riservati dalla legge alla proprietà pubblica - garanzia dei privati contro l’arbitrio dei pubblici poteri : lo Stato infatti, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge, non può spogliare i privati dei loro beni Lo stesso articolo richiama poi la funzione sociale della proprietà; infatti, se si guarda non tanto alla proprietà come diritto sulle cose, ma alle cose come oggetto della proprietà, si può scorgere l’esigenza di dare una destinazione sociale alle risorse e alle ricchezze, anche se queste sono in mani private. è per questa necessità che la legge pone limiti al proprietario e da poteri allo Stato -La proprietà fondiaria- Il fondo , sia esso rustico vero urbano, è delimitato sia orizzontalmente che verticalmente: - delimitazione orizzontale : è di carattere geometrico, in quanto il fondo ha dei confini che segnano il limite del diritto del proprietario - delimitazione verticale : è di carattere economico, in quanto la proprietà si estende fin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo; ciò significa che oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni di tutti l’attività di godimento di ogni proprietario deve essere contenuta entro i propri confini ( es. stillicidio: il tetto deve essere fatto in modo che l’acqua scoli sul terreno del proprietario e non del vicino ) Alcuni limiti vengono imposti ai diversi proprietari in modo da non creare interferenze di godimento: - sono innanzitutto richieste distanze minime nel: - (^) costruire edifici: è richiesta, fra le costruzioni, una distanza minima di 3 Mt; in base al principio della prevenzione temporale, il primo che costruisce può farlo sul confine o a meno di 1.5 Mt da questo, costringendo il vicino a rispettare la distanza minima, ovvero a costruire in appoggio o in aderenza, pagando il valore del suolo altrui occupato. Se la distanza legale viene violata, il primo che ha costruito può richiedere la demolizione della parte di costruzione eccedente, la c.d. riduzione in pristino; qualora però i regolamenti comunali
opera l’ usucapione (infatti, secondo il c.c., “ l’azione di rivendicazione non si prescrive salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione ”). VI: Il possesso -Concetto di possesso- Situazione giuridica diversa dalla proprietà è il possesso : se la prima infatti è una situazione di diritto ed un diritto su una cosa ( art. 832 c.c. : “ diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ”), la seconda è una situazione di fatto ed un potere su una cosa ( art. 1140 c.c. : “ potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà ”), e presenta una protezione giuridica autonoma. differenza fra titolarità ed esercizio del diritto, ossia fra essere proprietario e comportarsi come proprietario di una cosa Di regola il proprietario è anche possessore della cosa, tuttavia vi sono casi in cui il possessore è persona diversa dal proprietario ( es. furto, vendita nulla di cosa già consegnata ); il possesso si dice pieno quando è corrispondente al diritto di proprietà, e si dice minore quando è corrispondente a diritti reali minori ( es. possedere l’usufrutto o comportarsi da usufruttuario ). Altra situazione diversa dal possesso è la semplice detenzione , che consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità ( es. abitare in un appartamento, usare un veicolo ); infatti ciò che caratterizza il possesso, e che trasforma la mera detenzione in possesso, è l’ animo o intenzione di possedere , ossia l’intenzione di comportarsi come proprietari della cosa ( es. abito in un appartamento e non riconosco l’altrui proprietà, o perché sono io il proprietario, o perché il vero proprietario non esercita il suo diritto ). Ancora si può avere la mera detenzione , ossia la detenzione della cosa per un titolo che implica il riconoscimento dell’altruità della stessa ( es. locazione, noleggio, affitto ); si può detenere la cosa nel proprio interesse, ovvero nell’interesse altrui, ma in ogni caso il proprietario continua ad essere possessore della cosa (esercita il suo diritto riscuotendo canoni, impartendo direttive etc.). Riassumendo, si può possedere in due modi:
- possesso diretto : si detiene la cosa con l’animo di considerarla propria - possesso indiretto : si possiede la cosa per mezzo altri che ne hanno la detenzione Riguardo alla prova del possesso , vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ossia ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che la detenzione è basata su di un titolo che implica il riconoscimento dell’altrui possesso. All’ art. 1141.2 c.c. , sono previsti due casi di interversione del possesso , ossia di mutamento della detenzione in possesso: - quando il titolo, per il quale si ha la materiale disponibilità, muta per cause provenienti da terzi ( es. detengo una cosa a titolo di locazione ma un terzo, sia esso proprietario o meno, me la vende o me la lascia in eredità ) - quando il detentore fa opposizione contro il possessore (si vanta proprietario) e dichiara di voler tenere la cosa come propria ( es. smetto di pagare il canone di affitto al proprietario del fondo e dichiaro espressamente, o faccio capire tacitamente, che il fondo è mio e intendo tenerlo ) fuori da questi casi, il possesso è escluso: il detentore che si appropria della cosa detenuta, non è giuridicamente possessore, così come non lo è colui che compie atti di godimento sulla cosa con la tolleranza del proprietario (ad esempio per amicizia) Il possesso si può acquistare : - in modo originario , come nell’interversione del possesso - in modo derivativo , per trasmissione del possesso dal precedente al nuovo possessore; ciò avviene con: - (^) traditio : consegna materiale del bene; tale modo è valido solo per i beni mobili - (^) traditio ficta : consegna simbolica; tale modo è valido per i beni immobili - (^) traditio brevi manu : senza consegna poiché la cosa è già nella detenzione del nuovo possessore - (^) costituto possessorio : il proprietario vende la cosa ad un soggetto che contestualmente gliela dà in locazione (il precedente possessore diviene ora detentore) Il possessore si dice di buona fede quando possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto, mentre si dice di mala fede quando sa di possedere la cosa altrui; in entrambi i casi vi è protezione giuridica, tuttavia essa è maggiore nel caso di buona fede: infatti il possessore si presume di buona fede salvo prova contraria (è inoltre sufficiente la sola buona fede originaria). lo stato di buona fede è escluso nel caso di colpa grave, perciò si considera in mala fede chi, pur ignorando l’altruità della cosa, poteva pervenirvi utilizzando un minimo di diligenza
Altre due presunzioni si fanno a proposito della durata del possesso : infatti chi prova di essere possessore attuale e di aver posseduto anche in passato, si presume aver posseduto anche nel tempo intermedio, e chi prova il possesso attuale e il titolo dello stesso, si presume essere possessore dalla data del titolo. Nel possesso vale il principio della successione : il possesso dell’erede continua quello del defunto con la medesima qualificazione (se era di buona fede, rimane di buona fede); non vi è invece continuazione automatica nel caso di successione a titolo particolare, ma soltanto una facoltà di accessione al possesso attribuita al successore. -Diritti del successore nella restituzione al proprietario- Il proprietario della cosa, qualora non sia anche possessore, può esercitare contro di questi l’azione di rivendicazione per ottenere la restituzione del bene; esso nel frattempo avrà prodotto frutti la cui destinazione è disciplinata dall’ art. 1148 c.c. :
- possessore di buona fede : fa propri i frutti ed ha il diritto di ritenzione, ossia la facoltà di non restituire la cosa fino alla corresponsione delle indennità dovutegli per le eventuali riparazioni straordinarie o per le migliorie apportate - possessore di mala fede : deve restituire i frutti ma ha diritto al rimborso delle spese incontrate per la produzione e il raccolto e per le riparazioni straordinarie -Le azioni possessorie- Il possesso trova protezione giurisdizionale in quanto tale: ciò significa che non importa che il possessore sia anche proprietario (è protetto anche il possessore di beni demaniali). Se a difesa della proprietà abbiamo le azioni petitorie, a difesa del possesso abbiamo le azioni possessorie :
-Accessione, unione e commistione, specificazione- Gli art. 934-947 definiscono l’accessione, l’unione, la commistione e la specificazione. Secondo un antico principio la proprietà della cosa principale fa acquistare la proprietà anche delle cose ad essa accessorie; ed è proprio su questo principio che si basa il modo di acquisto della proprietà per accessione , del quale conosciamo 3 forme:
- accessione di cosa mobile a cosa immobile : secondo l’ art. 934 , qualunque bene unito ad un bene immobile, accede a questo divenendo di proprietà del proprietario del bene immobile ( es. costruisco una casa sul mio fondo ). Può però capitare che qualcuno costruisca su suolo altrui, con propri materiali, all’insaputa del proprietario del fondo (il quale avrà diritto a ritenere la costruzione); nel caso in cui vi sia buona fede, al costruttore sarà dovuta una somma pari al costo dell’opera o al maggior valore conseguito dal suolo, mentre nel caso di mala fede, il costruttore può essere costretto a demolire la costruzione ( art. 936 ). Ancora può capitare che, costruendo sul proprio fondo, il proprietario sconfini in buona fede sul fondo contiguo; in tal caso il giudice può attribuirgli la proprietà della parte di fondo occupata, obbligandolo però a pagare il doppio del suo valore ( art. 938 )
Tale modo non produce effetti (non rende proprietario il possessore) nei casi di: