Casi di Diritto Penale: Analisi di Casi Reali e Questioni Giuridiche, Exercises of Law

ANALISI DI CASI GIURIDICI CONCRETI

Typology: Exercises

2019/2020

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Questione n.1
Miranda Anna Maria + Maione Gaetano
Il caso di cui si discute vede contestare ai due imputati il delitto di ricettazione ex art.648 c.p.
Nello specifico l’imputazione si basa sulla circostanza per cui questi si trovano in possesso, a seguito di regolare
atto di compravendita registrato al PRA, di una vettura che, in base a fonti confidenziali e ad un superficiale
esame dei Carabinieri riporterebbe due numeri di telaio disallineati. Ciò è stato sufficiente per procedere al
sequestro del veicolo, per sottoporlo a un successivo accertamento tecnico, e alla messa in stato di accusa dei
due imputati. Nonostante ciò, non è stato possibile risalire a un numero di telaio differente sotto a quello che,
stando all’impianto accusatorio, risulterebbe contraffatto. Inoltre lo stesso perito, esaminato in udienza non ha
potuto escludere tout court che le imperfezioni potessero derivare da un difetto di fabbricazione seppur raro.
Oltre alle emergenze appena riprodotte e alla circostanza che il veicolo avrebbe avuto, stando alle informazioni
contenute nei pubblici registri, ben 5 precedenti proprietari, bisogna, infine, rammentare come la semplice
contraffazione del numero di telaio non sarebbe di per sé sufficiente a fondare una condanna per il delitto di
ricettazione, stante una evidente carenza di prove riguardo all’esistenza del delitto presupposto previsto dalla
norma.
Questione n.2
Giuseppe Manzi – nocillo –
La questione in esame verte sulla contestazione del reato di cui all’art. 641 c.p., ossia il delitto di insolvenza
fraudolenta.
Orbene, i fatti oggetto di causa hanno interessato una trattativa commerciale posta in essere tra l’imputato e la
persona offesa che, in qualità di imprenditori, hanno provveduto alla vendita e al relativo acquisto di una partita
di liquore nocillo, salvo però non corrispondere il prezzo pattuito.
In merito alla contestazione promossa dall’Ufficio di Procura va rilevato tuttavia che la costante giurisprudenza
ritiene necessario, al fine di configurare il reato de quo, la sussistenza di un’attività dissimulatoria del proprio
stato di insolvenza e la preesistenza di questo alla stipulazione dell’accordo.
In assenza di prove rispetto all’effettivo stato di insolvenza, infatti, il Supremo Collegio ritiene che non si possa
fondare la responsabilità per il delitto ex art. 641 c.p. sulla mera riserva mentale.
Atto n.1
Appello ex art. 576
L’atto in questione rappresenta lo strumento normativo posto a disposizione della parte civile che debba
presentare gravame avverso la sentenza del giudice di prime cure.
La particolarità di questo istituto, rispetto a quello previsto per le parti necessarie, risiede nel fatto per cui esso
è consentito solo relativamente alle doglianze relative alla statuizione civile.
La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, ha affermato che, una volta superato il vaglio di ammissibilità
consistente nella suddetta limitazione, la parte civile può dolersi altresì nei confronti della decisione sul punto
penale ma solo incidenter tantum, quando ciò sia necessario al fine della definizione dell’interesse della parte
civile.
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Questione n. Miranda Anna Maria + Maione Gaetano Il caso di cui si discute vede contestare ai due imputati il delitto di ricettazione ex art.648 c.p. Nello specifico l’imputazione si basa sulla circostanza per cui questi si trovano in possesso, a seguito di regolare atto di compravendita registrato al PRA, di una vettura che, in base a fonti confidenziali e ad un superficiale esame dei Carabinieri riporterebbe due numeri di telaio disallineati. Ciò è stato sufficiente per procedere al sequestro del veicolo, per sottoporlo a un successivo accertamento tecnico, e alla messa in stato di accusa dei due imputati. Nonostante ciò, non è stato possibile risalire a un numero di telaio differente sotto a quello che, stando all’impianto accusatorio, risulterebbe contraffatto. Inoltre lo stesso perito, esaminato in udienza non ha potuto escludere tout court che le imperfezioni potessero derivare da un difetto di fabbricazione seppur raro. Oltre alle emergenze appena riprodotte e alla circostanza che il veicolo avrebbe avuto, stando alle informazioni contenute nei pubblici registri, ben 5 precedenti proprietari, bisogna, infine, rammentare come la semplice contraffazione del numero di telaio non sarebbe di per sé sufficiente a fondare una condanna per il delitto di ricettazione, stante una evidente carenza di prove riguardo all’esistenza del delitto presupposto previsto dalla norma. Questione n. Giuseppe Manzi – nocillo – La questione in esame verte sulla contestazione del reato di cui all’art. 641 c.p., ossia il delitto di insolvenza fraudolenta. Orbene, i fatti oggetto di causa hanno interessato una trattativa commerciale posta in essere tra l’imputato e la persona offesa che, in qualità di imprenditori, hanno provveduto alla vendita e al relativo acquisto di una partita di liquore nocillo, salvo però non corrispondere il prezzo pattuito. In merito alla contestazione promossa dall’Ufficio di Procura va rilevato tuttavia che la costante giurisprudenza ritiene necessario, al fine di configurare il reato de quo, la sussistenza di un’attività dissimulatoria del proprio stato di insolvenza e la preesistenza di questo alla stipulazione dell’accordo. In assenza di prove rispetto all’effettivo stato di insolvenza, infatti, il Supremo Collegio ritiene che non si possa fondare la responsabilità per il delitto ex art. 641 c.p. sulla mera riserva mentale. Atto n. Appello ex art. 576 L’atto in questione rappresenta lo strumento normativo posto a disposizione della parte civile che debba presentare gravame avverso la sentenza del giudice di prime cure. La particolarità di questo istituto, rispetto a quello previsto per le parti necessarie, risiede nel fatto per cui esso è consentito solo relativamente alle doglianze relative alla statuizione civile. La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, ha affermato che, una volta superato il vaglio di ammissibilità consistente nella suddetta limitazione, la parte civile può dolersi altresì nei confronti della decisione sul punto penale ma solo incidenter tantum, quando ciò sia necessario al fine della definizione dell’interesse della parte civile.

Atto n. 2 Appello Malinconico L’atto di cui si discute costituisce il mezzo di gravame avverso alle decisioni del giudice di primo grado ed è operabile sia dall’imputato che dal pubblico ministero, ma solo nei casi cui gli viene permesso espressamente dalla legge. Tale atto, previsto dall’articolo 581 ss. C.p.p., deve essere redatto, a pena di inammissibilità, nelle forme espressamente previste dalla norma. In particolare, è necessario, tra l’altro, che esso contenga una specifica dichiarazione dei motivi che fondano la doglianza della parte e la precipua indicazione dei capi e dei punti della sentenza che si intende impugnare. Nel caso in esame, si impugnava una sentenza di condanna che riconosceva la penale responsabilità dell’imputato relativamente al delitto preveduto e punito dall’art. 582 c.p.p. Invero, le due testimonianze che rappresentavano la quasi totalità delle emergenze dibattimentali erano profondamente discordanti e venivano per questo fatte oggetto dei motivi di impugnazione. Atto n. 3 Terracciano istanza di revoca o modifica della misura cautelare L’atto in esame trae il suo fondamento normativo nell’art. 299 c.p.p. Esso rappresenta il rimedio, ulteriore rispetto al riesame, che l’imputato sottoposto a misura cautelare ha a disposizione per ottenere, appunto, la modifica o la revoca del provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti. La differenza con il rimedio del riesame risiede, oltre che nell’assenza di un termine perentorio per la sua proposizione, nell’evenienza per cui in questa sede si sottopone alla cognizione del Giudice che ha deciso l’emissione dell’originario provvedimento l’emergere di uno stato di fatto nuovo e tale da modificare o annullare le esigenze cautelari originarie. Nel caso in esame, rilevava la necessità di modifica del trattamento riservato all’indagato alla luce delle emergenze relative alle condizioni psicofisiche del prevenuto che lo rendevano assolutamente incompatibile con una detenzione intramuraria. Relazione lunga Imbrici Sgammato Irene All’imputata veniva contestato il delitto preveduto e punito dall’art. 452 terdecies c.p., ossia l’omessa bonifica. Tale delitto, in particolare, si configura come una fattispecie tendente a punire il proprietario di un fondo inquinato che, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Solo in questa successiva fase, a seguito dell’indicazione del giornalista, veniva sentito il prevenuto che confermava l’effettivo tentativo di reato ma ribadiva l’evenienza per cui sarebbe stato posto in essere nei confronti di una giovane donna che poteva avere tra i diciotto e i venti anni. Orbene, dal fatto appena riassunto emergono alcuni spunti critici che hanno di fatto portato all’assoluzione con formula piena del prevenuto. Invero, al fine dell’effettiva realizzazione del delitto di cui all’articolo 367 c.p. è necessario che l’agente con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. Re melius perpensa, sarebbe preliminarmente stato necessario che l’imputato avesse prodotto l’avvio del procedimento specificamente con uno degli atti tipici a ciò idonei che la norma prevede. Inoltre, al fine dell’affettivo avvio del procedimento, si sarebbe richiesta che la denuncia rivolta ai Carabinieri non avesse ad oggetto un reato perseguibile esclusivamente previa querela della persona offesa. Nel caso di specie, in effetti, nessuna di queste due condizioni risulta soddisfatta. Innanzitutto questi non ha mai rivolto alcuno degli atti propulsivi del procedimento nei confronti delle pubbliche autorità, bensì ha parlato in via confidenziale con un confidente e successivamente, dietro sollecitazioni, ha riferito le medesime informazioni al giornalista che ha pubblicato la notizia. È in questo momento, infatti, che l’informazione giunge, in maniera del tutto inusuale alle forze dell’ordine ed è da questo momento che le indagini prendono le mosse. Inoltre, è necessario sottolineare che le dichiarazioni rilasciate agli operanti dall’imputato concernono un presunto tentativo di violenza ai danni di una donna maggiorenne. Tale ultima evenienza, produce un effetto di non poco conto in quanto la violenza sessuale nei confronti di una persona maggiorenne è un delitto perseguibile esclusivamente previa querela della persona offesa. Ciò detto se ne deduce che, sebbene le indagini abbiano tratto lo spunto dalla notizia pubblicata che riferiva di un delitto tentato nei confronti di una ragazza di quindici anni, tale informazione non è mai provenuta dal prefato e quindi non si può riconoscere a questi la responsabilità per aver causato l’avvio di un procedimento penale.