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120 la società e il mandato, Sintesi del corso di Diritto Romano

120 La società e il mandato Diritto Romano UNITN prof. Miglietta (Talamanca)

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 10/05/2016

gianluca_segalla
gianluca_segalla 🇮🇹

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LA SOCIETA’ E IL MANDATO
La societas romana si caratterizza perchè si tratta di un contratto consensuale il quale, a parte il
c.d. transitus legalis, crea fra soci soltanto obbligazioni, non avendo alcuna rilevanza nei
confronti dei terzi, ad eccezione delle societates publicanorum.
(>Applicazione molto vasta, adoperato sia per gestione in comune di interi patrimoni o di singole
cose; peresguimento di attività mercantili o di un singolo affare: può limitarsi a creare fra soci
semplici rapporti obbligatori o portare alla formazione di un patrimonio comune quale risultato
dell’adempimento di specifiche obbligazioni al riguardo.)
>>Contratto consensuale bilaterale in base al quale due o più persone si obbligano a svolgere in
conto comune un’attività ed a contribuirvi mediante l’apporto di beni o di servizi, per
raggiungere un fine determinato ed allo scopo di dividersene gli utili o le perdite.
> Per prudentes--> particolare valenza la societas omnium bonorum, in essa i soci si obbligavano
a porre in comune tutti i beni di cui erano titolari e tutti gli acquisiti futuri, sia a titolo oneroso
che a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa: esclusi acquisti derivanti da attività illecita,
ai quali si estendeva regime societario se volontariamente conferiti dal socio.
> Nella societas omnium bonorum la conclusione del contratto, non portava solo obbligo per i
soci di porre in comune beni ed acquisti, ma portava automaticamente, alla comproprietà di tutti
i beni di cui i soci erano titolari (transitus legalis)
>Altra cosietà generale quella omnium quae ex quaestu veniunt, che riguarda tutti gli acquisti
futuri dei socii fatti a titolo non gratuito. (quando due o più persone avessero concluso una
società senza specificarne l’oggetto, i giuristi romani ritenevano che avessero voluto costituire
una società di questo tipo.
>Vi sono poi società speciali, che sono generalmente di lucro. Qui le parti si prefiggono uno
specifico scopo economico da perseguire e si obbligano a contribuire a tale raggiungimento (ex
società per il commercio degli schiavi)
>essenziale nella conclusione del contratto di società è l’individuazione delle quote, in base a cui
socii ripartiscono profitti e perdite. Non sembra che vi fossero problemi per l’affidamento ad un
terzo dell’arbitrium boni viri relativo alla determinazione di tali partes. Tali quote erano uguali,
a meno che le parti, non avessero fissato una diversa misura.
(La possibilità di prevedere convenzionalmente quote di partecipazione diverse era connaturale
alle società mercantili)
>Servio Sulpicio Rufo ammetteva ripartizione diversa per gli utili e le perdite, e riteneva perfino
legittimo che si prevedesse per un socio l’esclusione dalla partecipazione alla perdita: era in
ogni caso nulla, la clausola per cui un socio partecipava alle perdite, ma non agli utili.
>Nella società di gestione, mediante l’adibizione delle partes lucri et damni, si divideva il
patrimonio comune, indipendentemente dalla considerazione degli apporti. Non risultano in
genere modalità diverse, quanto andava ripartito era il risultato finale della gestione che andava
imputata alla società, senza dedurne i conferimenti dei soci, comunque avvenuti.
>Nell’esperienza romana il contratto di società non aveva rilevanza verso l’esterno. I socii
agivano nell’interesse sociale in nome proprio ed effetti di tale attività si riproducevano in testa
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LA SOCIETA’ E IL MANDATO

La societas romana si caratterizza perchè si tratta di un contratto consensuale il quale, a parte il c.d. transitus legalis, crea fra soci soltanto obbligazioni, non avendo alcuna rilevanza nei confronti dei terzi, ad eccezione delle societates publicanorum. (>Applicazione molto vasta, adoperato sia per gestione in comune di interi patrimoni o di singole cose; peresguimento di attività mercantili o di un singolo affare: può limitarsi a creare fra soci semplici rapporti obbligatori o portare alla formazione di un patrimonio comune quale risultato dell’adempimento di specifiche obbligazioni al riguardo.)

Contratto consensuale bilaterale in base al quale due o più persone si obbligano a svolgere in conto comune un’attività ed a contribuirvi mediante l’apporto di beni o di servizi, per raggiungere un fine determinato ed allo scopo di dividersene gli utili o le perdite.

Per prudentes--> particolare valenza la societas omnium bonorum, in essa i soci si obbligavano a porre in comune tutti i beni di cui erano titolari e tutti gli acquisiti futuri, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa: esclusi acquisti derivanti da attività illecita, ai quali si estendeva regime societario se volontariamente conferiti dal socio. Nella societas omnium bonorum la conclusione del contratto, non portava solo obbligo per i soci di porre in comune beni ed acquisti, ma portava automaticamente, alla comproprietà di tutti i beni di cui i soci erano titolari (transitus legalis)

Altra cosietà generale quella omnium quae ex quaestu veniunt, che riguarda tutti gli acquisti futuri dei socii fatti a titolo non gratuito. (quando due o più persone avessero concluso una società senza specificarne l’oggetto, i giuristi romani ritenevano che avessero voluto costituire una società di questo tipo.

Vi sono poi società speciali, che sono generalmente di lucro. Qui le parti si prefiggono uno specifico scopo economico da perseguire e si obbligano a contribuire a tale raggiungimento (ex società per il commercio degli schiavi)

essenziale nella conclusione del contratto di società è l’individuazione delle quote, in base a cui socii ripartiscono profitti e perdite. Non sembra che vi fossero problemi per l’affidamento ad un terzo dell’arbitrium boni viri relativo alla determinazione di tali partes. Tali quote erano uguali, a meno che le parti, non avessero fissato una diversa misura. (La possibilità di prevedere convenzionalmente quote di partecipazione diverse era connaturale alle società mercantili) Servio Sulpicio Rufo ammetteva ripartizione diversa per gli utili e le perdite, e riteneva perfino legittimo che si prevedesse per un socio l’esclusione dalla partecipazione alla perdita: era in ogni caso nulla, la clausola per cui un socio partecipava alle perdite, ma non agli utili.

Nella società di gestione, mediante l’adibizione delle partes lucri et damni, si divideva il patrimonio comune, indipendentemente dalla considerazione degli apporti. Non risultano in genere modalità diverse, quanto andava ripartito era il risultato finale della gestione che andava imputata alla società, senza dedurne i conferimenti dei soci, comunque avvenuti.

Nell’esperienza romana il contratto di società non aveva rilevanza verso l’esterno. I socii agivano nell’interesse sociale in nome proprio ed effetti di tale attività si riproducevano in testa

ad essi. Per gli atti di disposizione, i singoli socii potevano compierli su propri beni e inoltre su quelli degli altri socii destinati all’attività sociale, anche indipendentemente dal formarsi di una comunione, ma nei limiti in cui, nell’esperienza romana, si poteva disporre , col consenso del titolare, dei beni altrui.

La società aveva rilevanza rispetto ai terzi nella societates vectigalium e più ampliamente publicanorum: quelle in cui più soggetti si riunivano per concorrere agli appalti pubblici e gerire congiuntamente l’appalto del quale avessero ottenuto l’aggiudicazione. In periodo classico le societas vectigalium avevano una personalità giuridica, Gaio avvicinava a quella delle corporazioni professionali, indicandone come elementi di struttura l’arca e le res commune, nonchè l’esistenza di rappresentanti che svolgevano attività con effetti immediati sul patrimonio comune della società, separato da quello dei socii. Da Paolo risulta che anche a queste società si applicava lo schema della societas consensu contracta, con conseguenza che i socii potevano intentare, nei reciproci confronti, l’actio pro socio. Per le stesse in alcuni punti si applicava un regime particolare: la società non cessava quando si verificavano cause di estinzione relative ad un singolo, continuando fra gli altri. Per morte di socio, subentrava il suo erede. Il contratto di società da luogo ad un rapporto essenzialmente di durata caratterizzato dall’intuitus personae. Aspetti essenziali per alcune cause specifiche di estinzione del rapporto: recesso unilaterale; la morte (anche la capitis deminutio) e la perdita da parte di uno dei soci; l’esercizio dell’actio pro socio. L’intuitus personae comporta nelle societas consensuale, che il rapporto può continuare a sussistere soltanto fra socii originari e fra tutti i soci originari. Quando si abbia una modificazione relativa ad uno di questi punti, in linea di massima la società si scioglie. Recesso unilaterale produce l’estinzione della società nel suo complesso, anche nel caso di una società plurilaterale. Applicazione elettiva del recesso, è quando le parti non abbiano fissato un termine alla durata del contratto, nel qual caso, a parte la societas limitata ad un solo affare, il rapporto continua fino alla morte del meno longevo (meno vecchio) dei soci. Il recesso non è subordinato all’esistenza di cause di giustificazione: non può essere, però, ne doloso ne intempestivo.

Nel caso in cui alla società sia stato apposto un termine, il recesso non è lecito finchè non sia scaduto il termine stesso, a meno che non sussita una causa di giustificazione che rende impossibile la prosecuzione del rapporto. Il recesso intempestivo, ivi compreso quello prima del termine convenzionale, non è completamente sprovvisto di effetti: la renuntiatio produce la sua efficacia solo a carico del renuntians: lo stesso regime si applica se il recesso è notificato a persona diversa dal socio, fino all’eventuale ratifica. Nel recesso doloso, gli effetti della società continuano, a carico del recedente, solo nei limiti del conferimento agli altri soci dell’acquisto sperato.

All’intuitus personae va riportata l’estinzione del rapporto societario in seguito alla morte od alla capitis deminutio, anche minima di uno dei soci. In ogni caso è possibile che la società continui con gli eredi, l’adrogatus o l’emancipatus: la volontà in tal senso può ricavarsi eventualemente anche dal fatto della continuazione della gestione sociale.

La società si estingue, per il mutamento della causa societatis in seguito all’esercizio dell’actio pro socio ed alla novazione - mediante una stipulatio - dell’obbligazione nascente dal contratto consensuale. Lo scioglimento della società si fonda sulla necessità che la posizione di tutti i soci sia paritariamente garantita dalla possibilità di esperire l’actio pro cosio, che ha un intentio

Mandato è un contratto basato sulla fiducia e sull’officium, ed è rigorosamente collegato all’intuitus personae. Estinzioni: morte del mandante / mandatario estingue il rapporto, salvo l’obbligo, che grava sugli eredi del secondo di portare a buon fine gli affari già inizati. Ad analoghe ragioni si è ispirato il principio per cui il mandante può revocare, ed il mandatario può recederne. Entrambe queste facoltà vanno esercitate prima dell’inizio dell’esecuzione (re integra) (ove l’attività affidata al mandatario non sia di carattere unitario, il requisito della res integra va inteso come riferimento alla singola operazione.)

Mandatario risponde per dolo, ivi compresa, probabilmente la violazione della diligentia quam suis: può darsi che fosse, talore, tenuto per culpa soprattutto in quei casi in cui, attraverso l’actio mandati si facessero valere le pretese derivanti da rapporti in cui, altrimenti si rispondeva anche per culpa. Il mandante, risponde, nei confronti del mandatario, per le spese incontrate da quest’ultimo nell’esecuzione del mandato e per i danni derivanti dall’attività svolta, purchè le une o gli altri non dipendano da colpa del mandatario stesso e siano in nesso di causalità con sifatta esecuzione.