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I pacta- Diritto Romano UNITN prof. Miglietta (Talamanca)
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Nell’esperienza romana, il semplice accordo delle parti, crea obbligazioni solo quando integri una delle fattispecie tipiche previste. Pretore prende in considerazione il ppactum nell’edictum de pactis e conventionibus, in cui era convenuta la generale previsione -->attuazione aii patti che sono stati conclusi non dolosamente, ne contro leggi, plebisciti... ne in modo di essere in frode a tali provvedimenti normativi). Alla clausola, collocata nella prima parte dell’editto, non seguiva la concessione di uno specifico mezzo giudiziario fondato su di essa: la tutela del semplice pactum avveniva mediante l’exceptio pacti conventi, la quale come tutte le eccezioni edittali, era contenuta nella penultima parte dell’editto medesimo.
principio fondamentale del sistema contrattuale romano: ex nudo pacto obligato non oritur; intendendo per nudum pactum quello che non si a versato ne in una stipulatio, ne integri sul piano dello ius civile una delle fattispecie tipiche di contratto, ne rientri nei casi in cui pretore condece actio honoraria. patti che si riferiscono ad un contratto: pacta ex intervallo (fatti succesivamente e separatamente dal contratto stesso) e pacta adiecta od in continenti, contemporanei alla conclusione del negozio. Il pactum adiectum protetto da un iudicia bona fidei: concorre a configurare la stessa azione o fissa il contenuto del contratto: è tutelato in via d’azione, purchè non snaturi la figura contrattuale cui accede. Nel caso di contratto protetto da iudicium stricti iuris (come mutuo o stipulatio), il pactum in continenti non ha quell’effetto: nel primo perchè l’obbligazione può nascere soltanto con il trasferimento della cosa, nella seconda perchè la conventio sottostante in tanto può sortire i suoi effetti sul piano dell’actio ex stipulatu, in quanto sia stata versata nella conceptio verborum. Il pactum ex intervallo ha effetti solo negativi, senza modificare - in positivo - la coercibilità in via d’azione del contratto cui si riferisce, anche se quest’ultimo è protetto mediante un’azione di buona fede, perchè altrimenti dice Ulpiano, si avrebbe un’azione che nasce dal nudum pactum. Actio de pecunia constituta è un’azione pretoria, attestata la prima volta con Labeone che tutela il constitutum debiti (slide ob nat), col quale ci si assume in modo informale, l’impegno di adempiere ad un termine fissato, un’obbligazione, propria od altrui, avente ad oggetto una somma di denaro: nelle fonti si fa riferimento al mutuo od alla stipulatio come fonti di tale obbligazione. per la validità del constitutum, deve sussistere la precedente obbligazione, propria od altrui; elemento essenziale della nuova obbligazione è la fissazione, nell’interesse del creditore, di un termine: la formula pretoria, in factum concepta, contiene la condemnatio al quanti ea res erit, il che permette a differenza di quanto avviene con l’actio certae creditae pecuniae, di tener conto dell’iinteresse del creditore al puntuale adempimento.
Nel constitutum debiti proprii, lo scopo dell’azione si esaurisce, praticamente negli effetti già visti, in quanto l’obbligazione precedente non viene novata, neppure sul piano del diritto onorario, anche se probabilmente, prima della scadenza del termine all’azione nascente del rapporto originario era opponibile l’exceptio doli o pacti. Oltre a tali effetti, il constitutum debiti alieni vale, anche come garanzia dell’obbligazione precedente, funzione che viene accentuata in periodo postclassico.
I recepta sono fattispecie tutelate dal pretore Posizione a parte assume il receptum arbitri, con cui taluno accetta, sulla base di un compromissum, l’incarico di giudicare una controversia in qualità di arbitro: egli non assume
alcuna obbligazione sul piano del diritto privato, che porti all’esperimento di un actio ed alla relativa condemnatio pecuniaria: è il pretore che esercita la coercitio sull’arbiter recalcitrante.
Receptum argentarii: atto informale, con cui il banchiere si impegna a pagare il debito pecuniario che il proprio cliente ha verso un terzo: si tratta, in sostanza, di un constitutum debiti alieni qualificato dalla particolare condizione del recipiens. L’obbligazione si fa valere con una specifica azione a differenza del constitutum, il banchiere risponde, nel receptum, indipendentemente dall’esistenza dell’obbligazione del cliente. Giustiniano abolisce questo particolare istituto e riporta la pomessa di pagamento del banchiere al regime dell’actio de pecunia constituta. Receptum nautarum cauponum stabulariorum ha ad oggetto le cose portate dai clienti a bordo di una nave, in un ostello od in una stalla, per le quali il comandante, l’albergatore... assumeva la garanzia, che sarebbero state restituite sane e salve: all’origine, v’era une responsabilità assoluta per la mancata restituzione, a qualsiasi causa fosse dovuta. Già Labeone fece introdurre un’eceptio in base al quale, nel receptum nautarum, il recipiens non era tenuto nel caso du naufragio o di assalto di pirati. In periodo tardo-classico, ex recepto si rispondeva, probabilmente, nei limiti della custodia. Questa figura si inseriva in un più ampio assetto d’interessi, una locatio-conductio, rei od operis, ma il receptum veniva considerato come atto che creava responsabilità indipendentemente dalla locatio stessa.