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Le tipologie di accesso nella pubblica amministrazione.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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ACCESSO DOCUMENTALE
Definizioni e principi in materia di accesso documentale
Legge n. 241/ Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso) a) “diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) "interessati”: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto () , concreto () e attuale () , corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cd. rapporto di strumentalità); c) "controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (parte necessaria – ma eventuale – che, essendo il beneficiario del provvedimento dell’Amministrazione, vanta un interesse specularmente ed esattamente contrario a quello del ricorrente); d) “documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse , indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) “pubblica amministrazione”: tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Legge n. 241/ Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso) Comma 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse , costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Comma 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24 , commi 1 , 2 , 3 , 5 e 6. Comma 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Comma 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Legge n. 241/ Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) Il diritto di accesso è escluso (limiti tassativi): a) per i documenti coperti da segreto di Stato (evitare mettere in pericolo interessi pubblici) ai sensi della legge 24 ottobre 1977 , n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge (es. obbligo funzionario mantenere segreto d’ufficio), dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari , per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi , amministrativi generali , di pianificazione e di programmazione , per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Legge n. 241/ Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) Comma 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
Legge n. 241 / 90 Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) Comma 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi ( limiti eventuali ): d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario , professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
Legge n. 241 / 90 Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) Comma 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (controlimite). Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (es. di bilanciamento).
ACCESSO CIVICO SEMPLICE O GENERALIZZATO
D.lgs. n. 33 / 2013 Art. 5. Accesso civico a dati e documenti Comma 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa (l’inadempimento) la loro pubblicazione (SEMPLICE). Comma 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 - bis. ( GENERALIZZATO- introdotto d.lgs. 97 / 2016 ) Comma 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 , e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
D.lgs. n. 33/ Art. 5. Accesso civico a dati e documenti Comma 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 , il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (funzione deflattiva del contenzioso), di cui all'articolo 43 , che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5 - bis, comma 2 , lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 , n. 104. Comma 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito (continua…).
Esclusioni e limiti all’Accesso civico