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Una dettagliata descrizione delle misure cautelari reali, inclusi i tipi di sequestro conservativo e preventivo, la legittimazione per richiedere il sequestro, l'oggetto del sequestro e la procedura per adottarlo. Viene inoltre discusso il fumus boni iuris e il sequestro a scopo di confisca.
Tipologia: Appunti
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Misure cautelari reali e sequestro Le misure cautelari reali sono provvedimenti, tipicamente adottabili su iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, con i quali - alle condizioni di legge e in virtù di un apposito provvedimento che, analogamente a quelle personali, dovrà esser sempre disposto da un giudice - si pongono dei vincoli, di natura temporanea o definitiva, alla libera disponibilità di una res. Tipologie di sequestro A seconda delle specifiche finalità che con il provvedimento si intendono perseguire, possiamo distinguere due tipi di sequestro:
c.p.p. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il sequestro va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, irrilevante essendo che le stesse possano essere disperse per effetto dell’attività di quest’ultimo, o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo esser valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Cass. pen. 23/09/2016, n. 39524). Legittimazione Legittimati a richiedere il sequestro sono sia il Pubblico Ministero (per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato), sia la parte civile (per tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti ex delicto). Alla persona offesa o al danneggiato non costituiti parte civile non spetta, invece, la legittimazione alla richiesta del sequestro conservativo. Il sequestro disposto su richiesta del Pubblico Ministero giova anche alla parte civile, nel senso che su quei beni la parte civile potrà, a sua volta, chiedere la misura cautelare per il soddisfacimento delle proprie ragioni, subordinatamente, però, a quelle dell’erario dello Stato. Esso, inoltre, dà vita a un privilegio sui crediti per i quali è concesso, valevole rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Per effetto della novella recata dalla L. n. 4/2018 , è stato inserito un comma 1-bis che ha previsto che, per l’ipotesi di omicidio commesso:
spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’Erario ( art. 320 c.p.p. ). Cessazione degli effetti del sequestro Gli effetti del sequestro vengono meno in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggette a impugnazione; la cancellazione della trascrizione del sequestro su immobili avverrà a cura del Pubblico Ministero e, in caso di inerzia, l’interessato potrà proporre incidente di esecuzione.
3. Il sequestro preventivo Presupposti È il vincolo apposto: sulle cose pertinenti al reato, allorquando vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (art. 321, comma 1, c.p.p., c.d. sequestro a scopo di prevenzione); sulle cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p., c.d. sequestro a scopo di confisca). Duplice il presupposto necessario alla sua apposizione:
22/06/2016, n. 32824 ; Cass. pen., sez. III, 15/01/2016, n. 31415; Cass. pen., sez. V, 28/05/2014, n. 26444). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il requisito della “pertinenza delle cose al reato” deve legittimamente essere valutato in ragione della strumentalità del bene alla condotta criminosa o del pericolo di protrazione della stessa derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimità del sequestro, avente ad oggetto telecamere e monitor, di proprietà di soggetti, imputati di associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416-bis c.p. , e di pertinenza delle abitazioni e delle residenze degli stessi, in quanto tali destinate a consentire ai membri dell’organizzazione criminale l’osservazione ed il controllo dei luoghi esterni) (Cass. pen., sez. VI Sent., 22/04/1999). Il sequestro a scopo di confisca Tale caso, autonomo e distinto da quello che precede, pur previsto nella stessa norma al secondo comma, fa in realtà riferimento a varie ipotesi di sequestro autonome rispetto al sequestro preventivo, funzionali, in primis, ai casi di confisca ex art. 240 c.p. (e, oggi, anche ex art. 240-bis ), e, in secundis, a tutti quegli altri casi di volta in volta disciplinati dal codice o da norme speciali. È evidente che il legislatore del 1988, nel dettare questa norma, avesse come riferimento esclusivo la classificazione propria e tradizionale dell’art. 240 c.p.; pur tuttavia, la scelta di una formulazione a rinvio c.d. aperto, sia all’art. 240, sia a tutte le altre ipotesi di confisca previste da norme speciali, era ontologicamente destinata a produrre un progressivo ampliamento di questo istituto, di pari passo con la estensione dei casi di confisca. Trattasi, ad esempio, di quella prevista: in materia urbanistica, dall’ art. 44, D.P.R. n. 380/2001 per il caso della lottizzazione abusiva; in materia di responsabilità amministrativa dell’ente, ex art. 19, D.Lgs. n. 231/2001 ; dall’art. 322-ter c.p., in base al quale, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p. , anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis c.p., è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto; ovvero, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’ art. 321 c.p. , anche se commesso ai sensi dell’art. 322-bis, comma 2, c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, nella disponibilità del
truffa ex artt. 640, comma 2, n. 1 , 640-bis e 640-ter, comma 2, c.p. ) avente ad oggetto non già il profitto o il prezzo del reato, bensì il valore ad esso corrispondente. Non deve cioè trattarsi delle stesse somme di denaro promananti dal delitto, bensì semplicemente del tantundem rinvenuto nella disponibilità dell’indagato. L’applicazione del sequestro preventivo La richiesta di sequestro è presentata dal Pubblico Ministero al Giudice competente a pronunciarsi nel merito, ovvero al Giudice di primo grado, a quello di appello e, prima che l’azione penale sia stata esercitata, a quello per le indagini preliminari. Il Giudice emetterà decreto, motivato a pena di nullità (art. 125), con il quale potrà accogliere o rigettare la richiesta, indicando le ragioni sia del fumus boni iuris, del caso anche dando alla vicenda una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal P.M., sia del periculum in mora, dimostrando il legame chiaro intercorrente con la res. La richiesta è sempre accolta ove si proceda per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 321, comma 2-bis, c.p.p.). Ove emesso, il decreto verrà immediatamente trasmesso all’organo che ne curerà in concreto la esecuzione; per la eventualità la res consista in una azienda, il giudice dovrà contestualmente nominare un amministratore giudiziario. La revoca Il sequestro è immediatamente revocato, su richiesta del Pubblico Ministero o dell’interessato, quando manchino, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni legittimanti la sua emissione. Nella fase delle indagini preliminari, sulla revoca decide il Pubblico Ministero con proprio decreto motivato da notificarsi a coloro che hanno diritto ad impugnare; ove, invece, il Pm non ritenga di poter accogliere la richiesta promanante dall’interessato, dovrà trasmettere (non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria) al Giudice che procede il proprio parere, nonché gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni. Il sequestro perde di efficacia ex lege ( art. 323 c.p.p. ), con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione ed in caso di archiviazione, quando non si deve disporre la confisca ex art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca; la restituzione non è ordinata se il giudice, a richiesta del P.M. o della parte civile, dispone che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti di cui all’art. 316 c.p.p. Il sequestro preventivo d’urgenza Un caso particolare è quello previsto dal comma 3-bis dell’art. 321; ivi, infatti, il legislatore ha previsto che, in caso di urgenza, il sequestro possa essere operato direttamente o dal P.M., ovvero dalla polizia giudiziaria che dovrà trasmettere il verbale di esecuzione entro 48 ore al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, ove non ritenga di dover restituire le cose, dovrà, a sua volta, avanzare richiesta di convalida al G.I.P., trasmettendo idonea richiesta e motivandone le ragioni, entro 48 ore dalla emissione del sequestro, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato operato dalla polizia giudiziaria. La misura perde efficacia se non sono rispettati i termini testé indicati, ovvero se il Giudice non pronuncia ordinanza di convalida nei 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L’ordinanza con la quale viene disposto il sequestro è immediatamente notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate.