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Sequestro e misure cautelari reali: tipologie, legittimazione e oggetto, Appunti di Diritto Processuale Penale

Una dettagliata descrizione delle misure cautelari reali, inclusi i tipi di sequestro conservativo e preventivo, la legittimazione per richiedere il sequestro, l'oggetto del sequestro e la procedura per adottarlo. Viene inoltre discusso il fumus boni iuris e il sequestro a scopo di confisca.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/01/2022

ester-d-angelo
ester-d-angelo 🇮🇹

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Misure cautelari reali e sequestro
Le misure cautelari reali sono provvedimenti, tipicamente adottabili su iniziativa del
Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, con i quali - alle condizioni di legge e in virtù
di un apposito provvedimento che, analogamente a quelle personali, dovrà esser sempre
disposto da un giudice - si pongono dei vincoli, di natura temporanea o definitiva, alla
libera disponibilità di una res.
Tipologie di sequestro
A seconda delle specifiche finalità che con il provvedimento si intendono perseguire,
possiamo distinguere due tipi di sequestro:
1. il"sequestro conservativo"(disciplinato dagli"artt. 316 ss. c.p.p.) specificatamente
finalizzato ad apporre un vincolo sui beni dell’imputato o del responsabile civile per
garantire il pagamento delle somme dovute per il pagamento della pena pecuniaria, delle
spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato (comma 1),
nonché le garanzie delle obbligazioni civili nascenti da reato (comma 2);
2. il"sequestro preventivo"(disciplinato dagli"artt. 321 ss. c.p.p.) che è disposto sulle
cose pertinenti al reato, ogni qualvolta vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa
aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri
reati.
Di questi due sequestri, solo uno può essere disposto anche su iniziativa autonoma della
polizia giudiziaria, ma con la peculiarità di essere soltanto provvisorio e suscettibile, quindi,
di divenire inefficace, ove non convalidato nei ristretti limiti temporali, normativamente
previsti: trattasi del sequestro preventivo d’urgenza.
2. Sequestro conservativo
La ratio di questa misura è quella di tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni
discendenti da reato, siano esse di natura privatistica o pubblicistica.
Presupposti
Duplice il presupposto necessario all’apposizione di questo vincolo:
il"fumus boni iuris"nascente dall’aver il legislatore previsto che tale
provvedimento possa essere disposto “in ogni stato e grado del processo di
merito” e nei confronti di un soggetto che abbia già assunto la qualifica di
imputato; ciò significa che non è possibile disporre il sequestro conservativo né
nella fase delle indagini preliminari, né in quella di cassazione: entrambi, infatti,
non rientrano nell’alveo del processo di merito;
il"periculum in mora"consistente nella “fondata ragione di ritenere che manchino
o si disperdano le garanzie”, normativamente richiesto nel comma 1 dell’art. 316
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Misure cautelari reali e sequestro Le misure cautelari reali sono provvedimenti, tipicamente adottabili su iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, con i quali - alle condizioni di legge e in virtù di un apposito provvedimento che, analogamente a quelle personali, dovrà esser sempre disposto da un giudice - si pongono dei vincoli, di natura temporanea o definitiva, alla libera disponibilità di una res. Tipologie di sequestro A seconda delle specifiche finalità che con il provvedimento si intendono perseguire, possiamo distinguere due tipi di sequestro:

  1. il sequestro conservativo (disciplinato dagli artt. 316 ss. c.p.p. ) specificatamente finalizzato ad apporre un vincolo sui beni dell’imputato o del responsabile civile per garantire il pagamento delle somme dovute per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato (comma 1), nonché le garanzie delle obbligazioni civili nascenti da reato (comma 2);
  2. il sequestro preventivo (disciplinato dagli artt. 321 ss. c.p.p. ) che è disposto sulle cose pertinenti al reato, ogni qualvolta vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Di questi due sequestri, solo uno può essere disposto anche su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria, ma con la peculiarità di essere soltanto provvisorio e suscettibile, quindi, di divenire inefficace, ove non convalidato nei ristretti limiti temporali, normativamente previsti: trattasi del sequestro preventivo d’urgenza. 2. Sequestro conservativo La ratio di questa misura è quella di tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni discendenti da reato, siano esse di natura privatistica o pubblicistica. Presupposti Duplice il presupposto necessario all’apposizione di questo vincolo:  il fumus boni iuris nascente dall’aver il legislatore previsto che tale provvedimento possa essere disposto “in ogni stato e grado del processo di merito” e nei confronti di un soggetto che abbia già assunto la qualifica di imputato; ciò significa che non è possibile disporre il sequestro conservativo né nella fase delle indagini preliminari, né in quella di cassazione: entrambi, infatti, non rientrano nell’alveo del processo di merito;  il periculum in mora consistente nella “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie”, normativamente richiesto nel comma 1 dell’art. 316

c.p.p. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che il sequestro va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, irrilevante essendo che le stesse possano essere disperse per effetto dell’attività di quest’ultimo, o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo esser valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Cass. pen. 23/09/2016, n. 39524). Legittimazione Legittimati a richiedere il sequestro sono sia il Pubblico Ministero (per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato), sia la parte civile (per tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti ex delicto). Alla persona offesa o al danneggiato non costituiti parte civile non spetta, invece, la legittimazione alla richiesta del sequestro conservativo. Il sequestro disposto su richiesta del Pubblico Ministero giova anche alla parte civile, nel senso che su quei beni la parte civile potrà, a sua volta, chiedere la misura cautelare per il soddisfacimento delle proprie ragioni, subordinatamente, però, a quelle dell’erario dello Stato. Esso, inoltre, dà vita a un privilegio sui crediti per i quali è concesso, valevole rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Per effetto della novella recata dalla L. n. 4/2018 , è stato inserito un comma 1-bis che ha previsto che, per l’ipotesi di omicidio commesso:

  1. contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
  2. contro l’altra parte della unione civile,
  3. contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il Pubblico Ministero, ove rilevi la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, in ogni stato e grado del procedimento, possa chiedere il sequestro conservativo dei beni di cui al primo comma, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. Oggetto del sequestro

spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’Erario ( art. 320 c.p.p. ). Cessazione degli effetti del sequestro Gli effetti del sequestro vengono meno in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggette a impugnazione; la cancellazione della trascrizione del sequestro su immobili avverrà a cura del Pubblico Ministero e, in caso di inerzia, l’interessato potrà proporre incidente di esecuzione.

3. Il sequestro preventivo Presupposti È il vincolo apposto:  sulle cose pertinenti al reato, allorquando vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (art. 321, comma 1, c.p.p., c.d. sequestro a scopo di prevenzione);  sulle cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p., c.d. sequestro a scopo di confisca). Duplice il presupposto necessario alla sua apposizione:

  1. il fumus boni iuris , da non confondere con i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. , consiste nella necessità di una previa individuazione di una fattispecie del reato, rispetto alla quale deve essere individuato il vincolo di pertinenzialità della res che potrà anche appartenere ad un terzo estraneo al procedimento;
  2. il periculum in mora , coincidente con lo scopo che il legislatore aveva di mira, ovvero quello di evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato, quello di impedire la commissione di ulteriori illeciti. Oggetto del sequestro sono le cose pertinenti al reato, nell’ambito delle quali rientrano anche quelle configurabili come corpo del reato. Cose pertinenti al reato La Suprema Corte, con orientamento pressoché costante, ha chiarito che l’espressione cose pertinenti al reato, cui fa riferimento l’art. 321 c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall’ art. 253 c.p.p. , e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato (Così, ex multis, Cass. pen., sez. V,

22/06/2016, n. 32824 ; Cass. pen., sez. III, 15/01/2016, n. 31415; Cass. pen., sez. V, 28/05/2014, n. 26444). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il requisito della “pertinenza delle cose al reato” deve legittimamente essere valutato in ragione della strumentalità del bene alla condotta criminosa o del pericolo di protrazione della stessa derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimità del sequestro, avente ad oggetto telecamere e monitor, di proprietà di soggetti, imputati di associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416-bis c.p. , e di pertinenza delle abitazioni e delle residenze degli stessi, in quanto tali destinate a consentire ai membri dell’organizzazione criminale l’osservazione ed il controllo dei luoghi esterni) (Cass. pen., sez. VI Sent., 22/04/1999). Il sequestro a scopo di confisca Tale caso, autonomo e distinto da quello che precede, pur previsto nella stessa norma al secondo comma, fa in realtà riferimento a varie ipotesi di sequestro autonome rispetto al sequestro preventivo, funzionali, in primis, ai casi di confisca ex art. 240 c.p. (e, oggi, anche ex art. 240-bis ), e, in secundis, a tutti quegli altri casi di volta in volta disciplinati dal codice o da norme speciali. È evidente che il legislatore del 1988, nel dettare questa norma, avesse come riferimento esclusivo la classificazione propria e tradizionale dell’art. 240 c.p.; pur tuttavia, la scelta di una formulazione a rinvio c.d. aperto, sia all’art. 240, sia a tutte le altre ipotesi di confisca previste da norme speciali, era ontologicamente destinata a produrre un progressivo ampliamento di questo istituto, di pari passo con la estensione dei casi di confisca. Trattasi, ad esempio, di quella prevista:  in materia urbanistica, dall’ art. 44, D.P.R. n. 380/2001 per il caso della lottizzazione abusiva;  in materia di responsabilità amministrativa dell’ente, ex art. 19, D.Lgs. n. 231/2001 ;  dall’art. 322-ter c.p., in base al quale, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p. , anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis c.p., è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto; ovvero, nel caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’ art. 321 c.p. , anche se commesso ai sensi dell’art. 322-bis, comma 2, c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, nella disponibilità del

truffa ex artt. 640, comma 2, n. 1 , 640-bis e 640-ter, comma 2, c.p. ) avente ad oggetto non già il profitto o il prezzo del reato, bensì il valore ad esso corrispondente. Non deve cioè trattarsi delle stesse somme di denaro promananti dal delitto, bensì semplicemente del tantundem rinvenuto nella disponibilità dell’indagato. L’applicazione del sequestro preventivo La richiesta di sequestro è presentata dal Pubblico Ministero al Giudice competente a pronunciarsi nel merito, ovvero al Giudice di primo grado, a quello di appello e, prima che l’azione penale sia stata esercitata, a quello per le indagini preliminari. Il Giudice emetterà decreto, motivato a pena di nullità (art. 125), con il quale potrà accogliere o rigettare la richiesta, indicando le ragioni sia del fumus boni iuris, del caso anche dando alla vicenda una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal P.M., sia del periculum in mora, dimostrando il legame chiaro intercorrente con la res. La richiesta è sempre accolta ove si proceda per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 321, comma 2-bis, c.p.p.). Ove emesso, il decreto verrà immediatamente trasmesso all’organo che ne curerà in concreto la esecuzione; per la eventualità la res consista in una azienda, il giudice dovrà contestualmente nominare un amministratore giudiziario. La revoca Il sequestro è immediatamente revocato, su richiesta del Pubblico Ministero o dell’interessato, quando manchino, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni legittimanti la sua emissione. Nella fase delle indagini preliminari, sulla revoca decide il Pubblico Ministero con proprio decreto motivato da notificarsi a coloro che hanno diritto ad impugnare; ove, invece, il Pm non ritenga di poter accogliere la richiesta promanante dall’interessato, dovrà trasmettere (non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria) al Giudice che procede il proprio parere, nonché gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni. Il sequestro perde di efficacia ex lege ( art. 323 c.p.p. ), con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione ed in caso di archiviazione, quando non si deve disporre la confisca ex art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca; la restituzione non è ordinata se il giudice, a richiesta del P.M. o della parte civile, dispone che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti di cui all’art. 316 c.p.p. Il sequestro preventivo d’urgenza Un caso particolare è quello previsto dal comma 3-bis dell’art. 321; ivi, infatti, il legislatore ha previsto che, in caso di urgenza, il sequestro possa essere operato direttamente o dal P.M., ovvero dalla polizia giudiziaria che dovrà trasmettere il verbale di esecuzione entro 48 ore al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, ove non ritenga di dover restituire le cose, dovrà, a sua volta, avanzare richiesta di convalida al G.I.P., trasmettendo idonea richiesta e motivandone le ragioni, entro 48 ore dalla emissione del sequestro, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato operato dalla polizia giudiziaria. La misura perde efficacia se non sono rispettati i termini testé indicati, ovvero se il Giudice non pronuncia ordinanza di convalida nei 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L’ordinanza con la quale viene disposto il sequestro è immediatamente notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate.