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Appunti completi di DIRITTO PUBBLICO prof. Tanja Cerruti, Appunti di Diritto Pubblico

appunti completi presi a lezione di diritto pubblico della professoressa tanja Cerruti nel corso di Scienze della formazione primaria. Più che sufficienti per superare il suo esame!

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/03/2021

A.N23
A.N23 🇮🇹

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ESONERO 15 domande a risposta multipla (3 risposte)
13/10/2020
Il “Diritto” può essere inteso in:
-Senso SOGGETTIVO in quanto pretesa che un soggetto può vantare nei confronti degli
altri (Right in inglese)
-Senso OGGETTIVO in quanto insieme di norme giuridiche (law in inglese)
Il senso soggettivo può esistere grazie alle norme oggettive ed il senso oggettivo quindi attesta il
senso soggettivo di conseguenza.
Solo le norme giuridiche sono coercitive e possono perciò portare ad una sanzione. È lo Stato a
rendere una norma giuridica e quindi coercitiva.
Le norme giuridiche si dividono in:
DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO
Lo Stato moderno si sviluppò nel 1400, prima c’era un sistema feudale con una gerarchia (vassalli,
valvassini e valvassori).
Lo Stato è contrassegnato da 3 elementi costitutivi:
1) Territorio è lo spazio su cui lo Stato esercita la sua sovranità e dove il popolo è stanziato
2) Popolo Insieme delle persone che vivono sul territorio, chiamati a rispettare le leggi
3) Sovranità è l’unico proprio degli Stati perché popolo e territorio sono elementi
costitutivi anche di altri elementi.
Ha una duplice accezione:
Esterna: Riguarda il rapporto del nostro Stato con quello che c’è all’esterno. Gli Stati
sono indipendenti gli uni dagli altri. Negli ultimi decenni la sovranità esterna ha
subito limitazioni.
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Insieme di norme che regolano i rapporti fra
i cittadini dello Stato, tra sogg. privati.
Sottoinsiemi:
- Diritto di famiglia
- Diritto assicurazione
- Testamento, matrimonio, divorzio
Insieme di norme che regolano il funzionamento
dello Stato ed il rapporto tra Stato e cittadini.
Sottoinsiemi:
- Diritto penale
- Diritto costituzionale
- Diritto internazionale
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ESONERO  15 domande a risposta multipla (3 risposte) 13/10/ Il “Diritto” può essere inteso in:

- Senso SOGGETTIVO  in quanto pretesa che un soggetto può vantare nei confronti degli altri (Right in inglese) - Senso OGGETTIVO  in quanto insieme di norme giuridiche (law in inglese) Il senso soggettivo può esistere grazie alle norme oggettive ed il senso oggettivo quindi attesta il senso soggettivo di conseguenza. Solo le norme giuridiche sono coercitive e possono perciò portare ad una sanzione. È lo Stato a rendere una norma giuridica e quindi coercitiva. Le norme giuridiche si dividono in: DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Lo Stato moderno si sviluppò nel 1400, prima c’era un sistema feudale con una gerarchia (vassalli, valvassini e valvassori). Lo Stato è contrassegnato da 3 elementi costitutivi:

  1. Territorio  è lo spazio su cui lo Stato esercita la sua sovranità e dove il popolo è stanziato
  2. Popolo  Insieme delle persone che vivono sul territorio, chiamati a rispettare le leggi
  3. Sovranità  è l’unico proprio degli Stati perché popolo e territorio sono elementi costitutivi anche di altri elementi. Ha una duplice accezione:  Esterna: Riguarda il rapporto del nostro Stato con quello che c’è all’esterno. Gli Stati sono indipendenti gli uni dagli altri. Negli ultimi decenni la sovranità esterna ha subito limitazioni. Insieme di norme che regolano i rapporti fra i cittadini dello Stato, tra sogg. privati. Sottoinsiemi:
  • Diritto di famiglia
  • Diritto assicurazione
  • Testamento, matrimonio, divorzio Insieme di norme che regolano il funzionamento dello Stato ed il rapporto tra Stato e cittadini. Sottoinsiemi:
  • Diritto penale
  • Diritto costituzionale
  • Diritto internazionale

 Interna: il potere dello Stato di esercitare il suo comando sul suo territorio e sul popolo. 14/10/ FORME DI STATO Gli elementi costitutivi dello Stato possono combinarsi tra di loro e costituire diversi modelli organizzativi.

  1. Sovranità- territorio  si può decidere se dare più o meno potere al territorio. La distribuzione della sovranità può dar vita a due macro modelli: STATO UNITARIO: dove la sovranità è in mano alla Stato, però tra gli stati unitari ci sono paesi che decidono di dare qualche libertà al territorio (es. Italia e le sue regioni) STATO FEDERALE: la sovranità è distribuita sul territorio (es.USA) fra i due diversi livelli territoriali, la Federazione e gli Stati membri
  2. Sovranità- popolo  da vita ad STATO DEMOCRATICO: la sovranità è distribuita su tutto il popolo STATO AUTORITARIO: la sovranità è concentrata nelle mani di una persona o ad un gruppo ristretto (es. fascismo) È dato dal rapporto fra la sovranità ed il popolo e sono 3:
  3. STATO ASSOLUTO : è stata la prima forma di Stato moderno (xv- XVII sec) e terminò nel

Caratteristiche  tutto il potere era nella mani di una sola persona, il Re o il principe, il quale era tale in via ereditaria o per volere divino. Lui non era soggetto al alcuna regola e aveva potere di morte dei suoi sudditi. Mira ad espandere i propri poteri. Comincia a vacillare per concomitanza di problemi economici e sociali: rivoluzione industriale che porta a far emergere una nuova classe sociale (proprietari delle industrie) che capisce di aver in mano potere economico e quindi vuole partecipare al potere; e rivoluzione francese che porta un cambiamento nel mercato fatto non più solo di baratti e scambi ma ci sono cambi su scala più alta che portano alla necessità di essere disciplinato da regole certe. Da un contribuito ideologico che influisce sullo Stato. 2) STATO LIBERALE DI DIRITTO: Nasce nel XVII Caratteristiche

  • separazione dei poteri: per evitare i limiti dello Stato Assoluto è meglio affidarlo a più organi. Potere legislativo, cioè di fare le leggi (Parlamento); Potere esecutivo, cioè applicare le leggi, dare attuazione alle norme (Governo e Re); Potere Giudiziario, applicare le leggi nelle controversie (Magistrati)

LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALLA NOSTRA COSTITUZIONE

25 Luglio 1943: Il Re Vittorio Emanuele II depone Mussolini e nomina Badoglio a capo del Governo. Sopprime gli organi fascisti e annuncia le elezioni. Badoglio vorrebbe tornare alla Monarchia. 8 settembre 1943: si firma l’armistizio ma CLN si oppone al tentativo di Badoglio chiedendo un nuovo processo costituente Aprile 1944: Badoglio e il CLN firmano il Patto di tregua istituzionale accordandosi ad uscire dalla guerra rimandando a dopo ogni decisione sul futuro ordinamento del paese. Il Re nomina il figlio come suo sostituto. Giugno 1944: primo governo CLN 1945: liberazione d’Italia e prime rotture fra le forze CLN. 1946: prime elezioni libere per il Comune Abdicazione del Re, il figlio lo sostituisce definitivamente sperando di influenzare positivamente le successive elezioni 2 giugno 1946: elezioni per eleggere l’Assemblea costituente che andrà a scrivere la nuova Costituzione e Referendum dove sono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia (vince per pochissimo la Repubblica). L’Assemblea costituente era costituita da 556 membri (tra democristiani, socialisti e comunisti) le due anime che contribuirono maggiormente furono i cattolici e socialisti di impronta marxista. Tra ottobre e dicembre del 1946, i 75 membri scelti scrissero tutta la Costituzione per poi sottoporla a tutta l’Assemblea costituente che l’approverà per più del 90%. (Si pensa si sia approvata con un velo di ignoranza in quanto non sapevano se queste nuove disposizioni li avrebbero avvantaggiati o svantaggiati ma diedero il loro assenso). No mercoledi e no 9 novembre 19/10/ L’Italia è uno stato democratico  il potere è del popolo ed esercita il proprio potere in maniera diretta ed indiretta.

DIRETTA quando partecipa direttamente all’assunzione delle decisioni attraverso due istituti:

- Referendum - Iniziativa legislativa - Petizione INDIRETTA  attraverso dei propri rappresentanti da loro scelti. **ELEMENTI DELLA RAPPRESENTANZA

  1. Chi può votare? (elettorato attivo)
  2. Com’è il voto?
  3. Come si trasformano i voti in seggi?
  4. Chi può essere eletto? (elettorato passivo) 1)** La capacità di poter votare è il lettorato attivo e presuppone tre requisiti:
  • cittadinanza italiana : si può diventare cittadini italiani in 3 modi  per fatto naturale (nascita da genitore italiano - iure sanguinis ; nascita su territorio italiano e si trovino in determinate condizioni previste dalla nascita – iure soli ); per fatto volontario (su richiesta dell’interessato che rientra nelle condizioni previste dalla legge es. matrimonio con cittadino italiano). La cittadinanza si può perdere e riacquistare
  • maggiore età (18 anni, per il Senato 25 anni)
  • non aver perso il diritto di voto (a causa di incapacità civile (ma ora si può comunque votare); condanne per alcuni reati; indegnità morale) **2) caratteristiche del voto:
  • personale**  si può votare solo di persona - eguale  tutti i voti hanno lo stesso peso - libero  si può esprimere liberamente il proprio voto - segreto  per consentire che sia libero - dovere civico  è stato interpretato come dovere morale (seggio= posto in parlamento)

- 2005- 2014: proporzionale con soglia di sbarramento + premio di maggioranza  detto Porcellum Nel 2014 è stata dichiarata in parte anticostituzionale perché andava contro l’eguaglianza del voto, c’era un premio di maggioranza molto alto. - 2015: italicum: mai applicato - Legge attuale : Rosatellum ( da Ettore Rosato che l’ha ideata) che è un sistema uguale per Camera e Senato ed è misto: 37% dei seggi è assegnato con un sistema maggioritario ; 61% dei seggi è assegnato con sistema proporzionale; 2% dei seggi invece è eletto dagli italiani all’estero In Italia il sistema elettorale è scelto dalla legge e non dalla Costituzione. 5) Elettorato passivo  è la capacità di poter essere votato. E presuppone 3 requisiti: - Bisogna avere l’elettorato attivo - Età da 25 per la Camera o 40 per il Senato - Assenza di cause ostative ovvero dei motivi che impediscono o limitano il lettorato passivo e sono:  L’incandidabilità: impedisce di candidarsi e scatta se si è condannati per determinati reati;  Ineleggibilità: impedisce di essere eletti in quanto a motivo della propria posizione, potrebbero influenzare anche involontariamente la scelta degli elettori (giudici, capi polizia...)  Incompatibilità: quando si ricoprono due cariche tra loro incompatibili (es. conflitto di interessi), occorre sceglierne una 20/ IL PARLAMENTO (manuale pag 243-258) = insieme delle persone che prende le decisioni e rappresenta il popolo Il parlamento insieme al Governo ed in parte al Presidente della Repubblica fa parte del circuito della decisione politica. STORIA - Il termine deriva dal francese parlement = parlare in un consesso politico - Durante il Medioevo il re convocava nobili ed ecclesiastici per consultarli su questioni importanti; tale assemblea non approvava però le leggi. - L’attuale configurazione del Parlamento si deve al modello affermatosi in Inghilterra dal XVII sec. - Tale modello fu ripreso in quasi tutta Europa e nel tempo subì un’evoluzione che lo portò a rappresentare tutte le classi sociali. I PARLAMENTI NEL MONDO

Nei vari Stati e nelle diverse epoche storiche i Parlamenti sono stati disciplinati con alcune varianti, la principale delle quali concerne la loro composizione ed in particolare:

- Se essere costituiti da 1 o 2 camere ed alcune volte 3. La maggior parte sono 2. - Nel caso delle 2 camere se attribuire loro funzioni identiche (bicameralismo) o differenziate. Con un Parlamento da due camere si può decidere di dare funzioni identiche o differenziate L’Italia nella Costituzione del 1948 ha optato per un sistema bicamerale cioè composto da 2 camere con le stesse funzioni ma prevedendo, a differenza della maggioranza dei sistemi bicamerali, un bicameralismo paritario o perfetto. Fra le 2 camere ci sono pochissimi elementi di differenza. Sono :

  • Camera dei deputati (Palazzo Montecitorio)
  • Senato della Repubblica(Palazzo Madama) BICAMERALISMO PERFETTO Le uniche differenze fra le due camere sono 3: - Numero componenti  630 alla Camera, 315 + senatori a vita. Con la revisione costituzionale, a partire dalle prossime elezioni, avremo 400 deputati e 200 senatori + max 5 senatori a vita - Età elettorato attivo e passivo  Camera = 18 anni elettorato attivo e 25 elettorato passivo Senato = 25 anni elettorato attivo e 40 anni elettorato passivo - Circoscrizione elettorale  è il territorio sul quale vengono contati i voti, la circoscrizione è l’unità di riferimento su cui vengono contati i voti. Per la Camere la circoscrizione è nazionale quindi i voti vengono contati in modo totale mentre per il Senato vengono contati regioni per regioni.

 Inviolabilità =un parlamentare non può subire limitazioni alla sua libertà personale, domiciliare o delle comunicazioni senza l’autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo i casi previsti dalla legge. Non può essere perquisito ed intercettato senza l’autorizzazione della camera alla quale appartiene. Lo copre finché esercita la sua funzione. FUNZIONI dei parlamentari: In piccolo fanno quello che il parlamento fa su ampia scala, in particolare:  FUNZIONE NORMATIVA: propongono le leggi e partecipano ai lavori delle commissioni  FUNZIONE DI INDIRIZZO: possono rivolgere al Governo indicazioni o spunti  FUNZIONE DI CONTROLLO: possono chiedere conto ai singoli Ministri delle loro intenzioni.

1. Il presidente della camera/senato - Viene eletto dai deputati o dai senatori (art.63) a maggioranza più elevata di quella assoluta (diversa fra le due camere). Il voto è segreto. Attualmente il presidente della Camera è Fico mentre del Senato è Casellati - Funzioni: rappresenta la Camera all’esterno, dirige i lavori, fissa il calendario e presiede le riunioni. Il presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune mentre quello del Senato sostituisce il PdR in caso di impedimento temporaneo in quanto è la seconda più alta carica dello Stato. Nelle loro azioni sono aiutati e coadiuvati dall’ ufficio di presidenza composto da:  Vicepresidenti (sostituiscono il Presidente della Camera/Senato se necessario)  Questori (si occupano del bilancio della Camera)  Segretari (assistono durante i lavori della Camera) Funzioni  ha compiti amministrativi ed organizzativi (art.63)

  1. Commissioni: sono i veri e propri organi di lavoro del Parlamento. Sono un organo collegiale e sono sempre composte in modo proporzionale dal punto di visto politico alla composizione della camera. Possono essere di diverso tipo:  MONOCAMERALI (interne ad una Camera, ipotesi più diffusa)  BICAMERALI (composte da componenti di entrambe le camere, in egual misura)  PERMANETI (rimangono in carica per tutta la legislatura, si formano appena insediato il Parlamento e dovrebbe durare per tutti i 5 anni se non viene sciolto prima)  SPECIALI (vengono sciolte quando portano a termine il loro compito)

Svolgono 3 tipi di funzioni:  FUNZIONE LEGISLATIVA  lavorano cioè all’approvazione delle leggi, dedite a questa funzione sono solitamente le 14 commissioni monocamerali permanenti di ognuna delle 2 camere  FUNZIONE DI INDIRIZZO/VIGILANZA/CONTROLLO possono cioè esprimere pareri o indirizzare l’attività ad es. del Governo (es. Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza)  FUNZIONE DI INCHIESTA  possono far delle indagini quando viene notificato un sospetto di reato, a questo provvedono le commissioni speciali (art,82)

  1. Giunte: sono composte in modo proporzionale alla composizione della camera in cui si trovano. Sono 3 alla Camera:  Giunta per il Regolamento (sono regolamentate da un regolamento)  Giunta per le elezioni (verifica l’assenza di cause ostative  Giunta per le autorizzazioni (si pronuncia sulle immunità funzionali) Al Senato ce ne sono 2:  La giunta per le elezioni e la giunta per le autorizzazioni sono unite un’unica giunta
  2. Gruppi: sono la proiezione dei partiti all’interno del Parlamento. Ogni deputato ed ogni senatore deve per forza appartenere ad un gruppo. I deputati o i senatori che non si riconoscono in nessun gruppo entrano a far parte del cosiddetto “ gruppo misto ”. Ogni gruppo al suo interno elegge un capo, tutti i capogruppo insieme formano l’organo delle “ conferenza dei capogruppo ” che coadiuva il presidente della camera o del senato nelle sue varie funzioni. Un deputato o un senatore può cambiare un gruppo per un altro, questo procedimento è detto transfughismo parlamentare , e può farlo proprio in virtù dell’assenza del vincolo di mandato. (legg. Da art. 55 al 69) Il Parlamento esercita 3 principali funzioni:  Normativa  consiste nell’approvazione delle leggi e degli altri atti normativi  Indirizzo nei confronti del Governo  può richiedere la sua attenzione su determinati aspetti  Informazione e controllo sul Governo  oltre dare info al Governo, può esercitare un controllo su di esso dato che è l’unico organo direttamente eletto dai cittadini ed il Governo invece non lo è. MODALITA DI FUNZIONAMENTO  Il Parlamento dura in carica 5 anni e questo periodo è della LEGISLATURA (art.60)  Può capitare lo scioglimento anticipato e lo decide il PdR ma non negli ultimi sui 6 mesi del mandato (a meno che non coincidano con gli ultimi 6 della legislatura (art.88). questo per evitare che il PdR faccia uno scioglimento tattico

I. Il PdR quando c’è da formare un nuovo governo fa le consultazioni, cioè chiede l’opinione di alcuni soggetti, fra cui i Presidenti di Camera e Senato ed i capogruppo parlamentari. Il suo obiettivo è quello di formare un governo che ottenga l’approvazione del parlamento. II. Se il PdR ha ancora dei dubbi, può attivare il preincarico o il mandato esplorativo, con i quali chiede, rispettivamente, alla persona che pensava nominare come Presidente del Consiglio o a uno dei Presidenti delle Camere di svolgere ulteriori consultazioni. Preincarico il PdR chiede di svolgere queste ulteriori consultazioni alla persona che vorrebbe nominare. Mandato esplorativo  il PdR va ad incaricare un terzo sogg, che solitamente è uno dei due Presidenti delle camere, di svolgere ulteriori consultazioni. III. Il PdR affida l’incarico al soggetto che pensa possa ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri (PCdM= capo del governo) che accetta l’incarico con riserva, in quanto deve valutare se potrà avere l’appoggio della maggioranza dei parlamentari. IV. Il soggetto incaricato scioglie la riserva e accetta l’incarico V. Il PdR nomina per iscritto tale soggetto PCdM e, su proposta di questo, i Ministri. VI. Il PCdM ed i Ministri giurano nelle mani del PdR. Con il giuramento il nuovo Governo entra in carica. VII. Entro 10 giorni dal giuramento, il nuovo Governo si presenta alle 2 camere per chiedere il voto di fiducia A questo punto il Parlamento deve dare la fiducia in quanto organo rappresentativo dei cittadini. Finché non la ottiene può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione. (art.94). La mozione di fiducia viene votata dalle 2 camere:

- Separatamente entrambe le camere devono votare in virtù del bicameralismo perfetto - Con voto palese  ogni rappresentante del popolo si deve prendere la responsabilità della propria scelta - A maggioranza semplice  metà + 1 dei presenti La fiducia serve a garantire che il Parlamento, organo eletto dai cittadini, eserciti un controllo sul Governo, ornano che assume le decisioni ma non è eletto dai cittadini. Nel corso dei 5 anni della legislatura, il Governo può perdere la fiducia del Parlamento attraverso 2 istituti:

  1. La mozione di sfiducia : dev’essere proposta da almeno 1/10 dei componenti di una Camera e non può essere votata prima di 3 giorni dalla sua presentazione (art.94). Non si può chiedere e votare nello stesso momento la sfiducia in quanto bisogna dare la possibilità a tutti il tempo di potervi partecipare e per provare a trovare un accordo.
  2. La questione di fiducia : il Governo “lega la sua sopravvivenza” all’approvazione di una sua proposta; se il Parlamento non l’approva, il Governo si dimette. Il Governo, quindi, chiede al Parlamento di approvare una sua proposta senza modifiche (o poche) e se non l’accetta si dimette.

Entrambe sono votate con le stesse regole della mozione di fiducia. (voto palese, maggioranza semplice, separazione delle camere). Basta la sfiducia di anche solo una camera ed il Governo DEVE dimettersi, perché è necessario che sia sostenuto da entrambe!.

2. COMPOSIZIONE Il governo si compone di: - ORGANI NECESSARI, previsti dalla Costituzione (art.92)  PCdM, Ministri, Consiglio dei Ministri - ORGANI NON NECESSATI  NON LI PREVEDE LA COSTITUZIONE MA sono stati preposti successivamente dalla legge ORGANI NECESSARI - Presidente del Consiglio dei ministri o Premier o primo ministro o capo del Governo  dirige la politica del Governo e ne è responsabile; coordina l’attività dei Ministri (art.95). [Pres. CONTE] - Ministri  ogni ministro è a capo di un ministero o Dicastero che è a propria volta preposto ad un settore dell’attività statale. Sono i cosiddetti “Ministri con Portafoglio”. Ogni ministro risponde degli atti del proprio Ministero. (art.95) - Consiglio dei ministri  insieme del PCdM e dei Ministri. Ha sede a Palazzo Chigi. ORGANI NON NECESSARI - Ministri senza portafoglio  non sono posti a capo di un Ministero ma esercitano le loro funzioni presso la Presidenza del Consiglio; (giurano insieme a quelli con portafoglio) - Sottosegretari: aiutano il Ministro che assegna loro specifici compiti. Sono detti sottosegretari in quanto prima i ministri erano detti ministri dello Stato - Viceministri: ad un n. max di 10 sottosegretari può essere attribuito l’incarico di viceministro, a cui solitamente viene affidata la gestione di una parte di ministero - Vicepresidente del Consiglio  è 1 dei Ministri e proviene di solito da un partito diverso da quello del PCdM. - Comitati interministeriali  gruppi di Ministri che devono risolvere questioni comuni ai loro ambiti

Una volta che il Presidente diventa tale gode di alcuni diritti sulla sua responsabilità: COME PRIVATO CITTADINO  - Ha Responsabilità giuridica civile quindi deve risponderne in prima persona;

- Ha responsabilità giuridica penale ma solitamente si procede contro di lui alla scadenza del mandato. COME PdR  - non ha responsabilità politica (che ha invece il governo) quindi di quello che compie come capo dello stato non è mai responsabile  non c’è un organo che possa farlo dimettere - Non ha responsabilità giuridica civile e penale tranne che in due casi: ° alto tradimento ° attentato alla Costituzione (reati presidenziali) Nessun PdR è stato mai accusato di uno di questi due reati. REATI PRESIDENZIALI - Messa in stato d’accusa : Il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta lo giudica - Giudizio: Corte Costituzionale integrata da 16 giudici estratti da elenco compilato dal Parlamento in seduta comune IRRESPONSABILITA È possibile in quanto tutti i suoi atti sono CONTROFIRMATI dal Ministro competente e quindi, di conseguenza, si prende la responsabilità di tutti questi atti. Se un atto non è controfirmato non è valido perché nessuno se ne prenderebbe la responsabilità. Fatta eccezione per: - atti personalissimi  dimissioni. Quindi non avrebbe senso farla condizionare dalla firma di una seconda firma. - esternazioni atipiche  sono quelle comunicazioni che avvengono al di fuori dei canali istituzionali. Gli studiosi hanno suddiviso gli atti costituzionali del PdR in 3 gruppi:

  1. Formalmente e sostanzialmente presidenziali  sono gli atti che riflettono prevalentemente la volontà del PdR. Sono: - Nomina dei 5 senatori a vita ( art.59) - Nomina 5 giudici costituzionali ( art. 135) - Rinvio delle leggi ( art. 74) - Messaggi alle Camere ( art. 87) - Esternazioni atipiche - Convocazione straordinaria delle Camere ( art. 62) - Grazie (art.87)  può rimettere in libertà soggetti in pene detentiva.
    1. Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi  l’atto riflette prevalentemente il volere di una altro organo, il Parlamento o , più spesso, il Governo. Sono: - Indizione di elezioni e referendum - Poteri connessi all’attività normativa: autorizza i ddl (disegni di legge); promulga le leggi; emana atti con forza di legge e regolamenti - Nomina funzionari e conferisce onorificenze - Ha vari poteri relativi ai rapporti con altri Stati - Ha poteri per quanto riguarda la difesa e la guerra (art.87). Il PdR è a capo del Consiglio supremo di difesa, è a capo delle forze armate ma sono tutti ruoli in cui è determinante la volontà del Governo o Parlamento
      1. Atti misti o complessi  Sono tutti quegli atti che riflettono le volontà congiunte del PdR e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono: - Nomina del PdCM (art. 92) - Scioglimento anticipato delle Camere (art. 88)
  1. Fonti primarie sono le leggi dello Stato, delle Regioni, gli atti con forza di legge ed il referendum abrogativo. Le fonti primarie derivano il loro nome dallo Stato liberale quando la legge del Parlamento era la fonte di livello più elevato.
  2. Fonti secondarie  sono i regolamenti che possono essere approvati dallo Stato, dalle Regioni ed enti locali (Province, Città metropolitane e Comuni). Da non confondere con i regolamenti dell’UE che vengono dall’esterno ma che hanno la stessa forza delle leggi.
  3. Consuetudini  non è una fonte scritta ma è un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che sia obbligatorio. Trova la sua applicazione nell’ambito dell’agricoltura, hanno un impiego molto limitato. Quando c’è un contrasto fra due o più fonti si parla di ANTINOMIA. La prima cosa da fare è di risolverla per via interpretativa, se non si risolve bisogna ricorrere ad uno dei 4 criteri di soluzione delle antinomie fra le fonti. I primi due sono quelli più utilizzati: - Criterio gerarchico produce l’ annullamento - Criterio cronologico o temporale produce l’ abrogazione - Criterio di competenza che, a seconda delle fonti a cui si applica, può produrre o l’ annullamento o la deroga - Criterio di specialità che produce la deroga Essendo che il sistema delle fonti si base su uno schema gerarchico, la prima cosa da fare in caso di antinomia fra due fonti è vedere se si trovano, appunto, su due livelli differenti e se così è bisogna applicare quella di livello superiore. Se la fonte di rango inferiore non rispetta quella di livello superiore, è una fonte viziata, che ha un problema: se viene portata davanti all’organo competente, può essere annullata. Se invece nessuno la impugna, continuerà ad esistere e a produrre i suoi effetti. L’ organo competente ad annullare le leggi e le altre fonti primarie, se vanno contro la Costituzione è la Corte costituzionale. L’organo, invece, che si occupa di annullare i regolamenti (fonti secondarie) è il Giudice amministrativo. In caso di annullamento succede che la fonte annullata perde la sua validità e non la si può più applicare neanche in tutti quei rapporti giuridici che sono ancora aperti. Gli effetti dell’annullamento sono retroattivi (ex tunc) e operano verso tutti (erga omnes), agendo, quindi, anche nel passato ma con un limite e cioè fin quando incontra un rapporto giuridico ancora aperto. ECCEZIONE  la condanna penale. C’è un caso in cui l’annullamento può andare a stravolgere anche un rapporto giuridico già chiuso ovvero se una persona è stata privata della sua libertà scontando una pena sulla base di una legge

considerata poi incostituzionale, si viene rimessi in libertà anche se quel rapporto giuridico è già chiuso. Si applica questo secondo criterio quando si ha antinomia tra due fonti dello stesso livello e viene applicata quella più recente. La fonte più vecchia viene abrogata perdendo la sua efficacia ma solo per il futuro operando quindi ex nunc. Non è retroattiva e ci sono 3 tipi di abrogazione:

- ESPRESSA: quando la legge successiva afferma espressamente che va ad abrogare la legge più vecchia; - TACITA: si verifica quando la legge successiva regola la materia ma non dice espressamente che va ad abrogare la legge precedente; - IMPLICITA: funziona come la tacita ma in questo caso la legge nuova va a regolare per intero tutta una materia. Si applica quando l’antinomia è fra due fonti prodotte da enti diversi (es. tra una legge dello Stato ed una della Regione  entrambe fonti primarie). Si va a vedere a chi spetta il compito di disciplinare quella data materia  si deve applicare la fonte prodotta dall’ente che ha la competenza in quella materia. La fonte prodotta dall’ente non competente verrà annullata perché dichiarata anticostituzionale. Si applica, più raramente, quando l’antinomia è fra una fonte di carattere generale ed una di carattere speciale e vince quella di carattere speciale. La fonte generale viene derogata, quindi momentaneamente accantonata finché non si tornerà ad una situazione normale con l’applicazione della regola generale.