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Appunti corso Istituzioni di diritto pubblico, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti del corso Istituzioni di diritto pubblico, A.A. 2019-20, professoressa Tanja Cerruti, Università di Torino, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 02/04/2022

Alitupunin
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
LEZIONE 1: il diritto
Accezioni di diritto
Il termine «diritto» può essere utilizzato in 2 ACCEZIONI:
1. in senso soggettivo
«Diritto» come pretesa che un soggetto può vantare
2. in senso oggettivo
«Diritto» come insieme di norme giuridiche (cioè di regole) di un sistema
Le due accezioni del termine sono interdipendenti:
-Il diritto come pretesa può essere fatto valere in quanto è tutelato dalle norme giuridiche
-Il diritto come insieme di norme giuridiche è funzionale anche alla tutela delle pretese
Il diritto in senso oggettivo, cioè come insieme di norme giuridiche, fa capo ad un’organizzazione sociale.
-Le organizzazioni sociali sono tante e quasi tutte sono dotate di un insieme di regole.
-A differenza di altre regole, le norme giuridiche si caratterizzano per essere coercitive, cioè il loro
mancato rispetto viene sanzionato.
L’organizzazione sociale che meglio di tutte è in grado di garantire la coercitività delle regole è lo Stato, che
è un ordinamento giuridico.
Le norme giuridiche dello Stato possono essere ricondotte a due grandi raggruppamenti:
-diritto pubblico
-diritto privato
Diritto privato
È l’insieme di norme che regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento giuridico.
Al suo interno si possono individuare diversi «sottoinsiemi», come il diritto di famiglia, il diritto delle
assicurazioni, etc.
Diritto pubblico
È l’insieme di norme che regolano l’organizzazione dei poteri dello Stato e i rapporti fra lo Stato e i cittadini.
Al suo interno si possono individuare diversi «sottoinsiemi», come il diritto internazionale, il diritto penale, il
diritto costituzionale, etc.
Nel prosieguo dell’insegnamento noi approfondiremo alcuni aspetti del diritto pubblico (o, più precisamente,
costituzionale) dello Stato italiano, soprattutto per quanto riguarda
-i poteri dello Stato
-le fonti del diritto
-i principi fondamentali sulla tutela dei diritti umani
LEZIONE 2: lo Stato
Lo «Stato», come lo conosciamo noi oggi, si è affermato in Europa in un periodo relativamente recente
(secoli 15-17) e viene detto «Stato moderno».
Nel periodo precedente alla sua affermazione in Europa vigeva il sistema o ordinamento feudale, detto
anche patrimoniale, che era regolato dal diritto privato. Alla base del feudalesimo erano infatti rapporti fra
privati cittadini (inclusi quelli fra il feudatario e i suoi sottoposti).
Uno Stato è contrassegnato dalla presenza di 3 elementi costitutivi
1. Il TERRITORIO
2. Il POPOLO
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

LEZIONE 1: il diritto

Accezioni di diritto

Il termine «diritto» può essere utilizzato in 2 ACCEZIONI:

  1. in senso soggettivo «Diritto» come pretesa che un soggetto può vantare
  2. in senso oggettivo «Diritto» come insieme di norme giuridiche (cioè di regole) di un sistema Le due accezioni del termine sono interdipendenti:
  • Il diritto come pretesa può essere fatto valere in quanto è tutelato dalle norme giuridiche
  • Il diritto come insieme di norme giuridiche è funzionale anche alla tutela delle pretese Il diritto in senso oggettivo, cioè come insieme di norme giuridiche, fa capo ad un’ organizzazione sociale.
  • Le organizzazioni sociali sono tante e quasi tutte sono dotate di un insieme di regole.
  • A differenza di altre regole, le norme giuridiche si caratterizzano per essere coercitive , cioè il loro mancato rispetto viene sanzionato. L’organizzazione sociale che meglio di tutte è in grado di garantire la coercitività delle regole è lo Stato , che è un ordinamento giuridico. Le norme giuridiche dello Stato possono essere ricondotte a due grandi raggruppamenti:
  • diritto pubblico
  • diritto privato

Diritto privato

È l’insieme di norme che regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento giuridico. Al suo interno si possono individuare diversi «sottoinsiemi», come il diritto di famiglia, il diritto delle assicurazioni, etc.

Diritto pubblico

È l’insieme di norme che regolano l’organizzazione dei poteri dello Stato e i rapporti fra lo Stato e i cittadini. Al suo interno si possono individuare diversi «sottoinsiemi», come il diritto internazionale, il diritto penale, il diritto costituzionale, etc. Nel prosieguo dell’insegnamento noi approfondiremo alcuni aspetti del diritto pubblico (o, più precisamente, costituzionale) dello Stato italiano, soprattutto per quanto riguarda

  • i poteri dello Stato
  • le fonti del diritto
  • i principi fondamentali sulla tutela dei diritti umani

LEZIONE 2: lo Stato

Lo «Stato», come lo conosciamo noi oggi, si è affermato in Europa in un periodo relativamente recente (secoli 15-17) e viene detto «Stato moderno». Nel periodo precedente alla sua affermazione in Europa vigeva il sistema o ordinamento feudale, detto anche patrimoniale, che era regolato dal diritto privato. Alla base del feudalesimo erano infatti rapporti fra privati cittadini (inclusi quelli fra il feudatario e i suoi sottoposti). Uno Stato è contrassegnato dalla presenza di 3 elementi costitutivi

  1. Il TERRITORIO
  2. Il POPOLO
  1. La SOVRANITA’ Il TERRITORIO è lo spazio su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità, cioè il suo potere o «la sfera spaziale nella quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche» (pag. 16). È costituito da:
  • porzione di terraferma delimitata dai confini
  • fascia di mare costiero e piattaforma continentale (cioè il fondale marino), nelle misure determinate dalla normativa anche internazionale
  • spazio atmosferico sovrastante
  • nei casi previsti dalla legge, navi e aeromobili italiani Il POPOLO è l’insieme delle persone che vivono sul territorio dello Stato e che devono quindi rispettarne le norme giuridiche. Collegato al concetto di popolo è quello di CITTADINANZA. La SOVRANITA’ è l’unico dei 3 elementi fondamentali che può essere proprio solo degli Stati. Popolo e territorio sono infatti elementi costitutivi anche di altri ordinamenti giuridici, come la Regione o il Comune. La sovranità dev’essere intesa in una duplice accezione:
  • ESTERNA
  • INTERNA  La SOVRANITÀ ESTERNA fa riferimento ai rapporti dello Stato con gli altri ordinamenti, nazionali e sovranazionali. Lo Stato non «deriva» da altri Stati o organizzazioni internazionali ed è indipendente da essi nelle sue decisioni
  • es. la Francia non può imporre all’Italia come organizzarsi per affrontare l’epidemia di Coronavirus. Negli ultimi decenni, tuttavia, in Europa è in corso un processo di integrazione che vede i vari Stati autolimitare la propria sovranità per cederne una parte ad organizzazioni di Stati che prendono così le decisioni al posto loro. Le principali organizzazioni europee sono l’UNIONE EUROPEA (UE) e il CONSIGLIO D’EUROPA, la principale organizzazione internazionale mondiale è l’ONU. In Italia questo processo di autolimitazione e cessione della propria sovranità è reso possibile dall’art. 11 Cost.
  • Es. la politica monetaria è decisa dall’UE  La SOVRANITÀ INTERNA fa riferimento all’esercizio del potere all’interno dello Stato e può essere definita come «la capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento» (pag. 17). Lo Stato la applica quindi sul suo territorio, nei confronti del popolo, di ogni formazione sociale (es. famiglia), anche dotata di una certa autonomia (es. Università) e degli ordinamenti giuridici infrastatali come Regioni e Comuni.

Forme di Stato

La distribuzione della SOVRANITÀ (cioè del potere) sul TERRITORIO può dare vita a due «macromodelli», ulteriormente suddivisi al proprio interno in modelli diversi

  • STATO UNITARIO: la sovranità non è distribuita sul territorio ma spetta solo allo Stato centrale. Alcuni Stati unitari possono però lasciare uno spazio decisionale ai territori, dando così vita a Stati decentrati. Un sottotipo di stato decentrato è lo Stato regionale, di cui è un es. l’Italia.
  • STATO FEDERALE: la sovranità è distribuita sul territorio fra i due diversi livelli territoriali, la Federazione e i singoli Stati membri (es. USA) L a distribuzione della SOVRANITÀ (cioè del potere) fra il POPOLO può dare vita a due «macromodelli», ulteriormente suddivisi al proprio interno in modelli diversi
  • STATO AUTORITARIO: la sovranità è concentrata in un unico soggetto che può essere un partito (es. stato comunista) o un’unica persona fisica.
  • STATO DEMOCRATICO: la sovranità è distribuita tendenzialmente su tutto il popolo (es. Costituzione italiana, art. 1, c. 2)

anche confliggenti. È la forma di stato in cui ci troviamo oggi, anche se secondo alcuni è già stata superata…

  • Caratteristiche: essere uno Stato pluralista, democratico, costituzionale, sociale (v. slides successive)
  • Finalità: mantenere l’unità in un contesto pluralista e tutelare anche i diritti sociali dei suoi cittadini (es. diritto allo studio)
  1. È uno Stato PLURALISTA in quanto al suo interno esistono e sono politicamente attivi (quindi partecipano alle decisioni) soggetti o gruppi di soggetti profondamente diversi fra loro. Le differenze non riguardano solo la classe sociale ma anche altri elementi di differenziazione (sesso, età, religione, lingua, etc). Lo Stato contemporaneo cerca quindi di far convivere pacificamente fra loro soggetti diversi, portatori di interessi altrettanto diversi.
  2. È uno Stato DEMOCRATICO in quanto vi è una corrispondenza fra governanti e governati: tutti i cittadini (cioè i governati) hanno il diritto di voto e partecipano quindi alla scelta di coloro che, a nome di tutti, assumono le decisioni (cioè dei governanti). Lo Stato democratico presenta alcune ulteriori caratteristiche: - il principio di maggioranza - la tutela delle minoranze - il controllo delle minoranze sulle decisioni della maggioranza - garanzia di elezioni libere e accesso di tutti i movimenti politici agli strumenti di informazione
  3. È uno Stato COSTITUZIONALE in quanto al vertice del sistema delle fonti del diritto ha una Costituzione rigida. Questo significa che:
    • la Costituzione può essere modificata solo con un procedimento aggravato, cioè più complesso di quello utilizzato per l’approvazione delle leggi
    • il rispetto della Costituzione da parte delle altre fonti del diritto è tutelato dalla giustizia costituzionale, che elimina le leggi contrarie ad essa
  4. È uno stato SOCIALE in quanto mira a tutelare non solo l’eguaglianza formale (l’eguaglianza di tutti davanti alla legge) ma anche l’eguaglianza sostanziale (la rimozione degli ostacoli che rendono le situazioni umane diverse)
    • Questo implica un intervento attivo dello Stato per garantire non solo i diritti di libertà ma anche quelli sociali (istruzione, salute, assistenza sociale)

L’Italia

Dopo l’esperienza del Regno d’Italia (la cui «costituzione», cioè lo Statuto albertino, era flessibile), l’avvento del fascismo, con l’instaurazione di un regime autoritario e la tragica esperienza della Seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946 gli Italiani e le Italiane hanno votato per:

  • nel referendum istituzionale , l’opzione fra Monarchia o Repubblica
  • i 556 componenti dell’ Assemblea costituente che fra la seconda metà del 1946 e tutto il 1947 ha scritto la nostra Costituzione, entrata in vigore in 1° gennaio 1948 (su cui v. lezioni successive) La nostra Costituzione prevede una forma di stato contemporaneo

LEZIONE 3: La rappresentanza

Abbiamo detto che una delle caratteristiche dello Stato contemporaneo è quella di essere uno Stato democratico. La democrazia si può esercitare con diverse modalità DIRETTA : I cittadini partecipano direttamente all’assunzione delle decisioni. I principali istituti di democrazia diretta sono

  • il referendum
  • l’iniziativa legislativa

INDIRETTA : La democrazia indiretta prevede invece che i cittadini partecipino alle decisioni attraverso delle persone da loro scelte. Si ricorre così all’istituto della RAPPRESENTANZA, consolidatosi durante lo stato liberale

  1. Chi può votare? Elettorato attivo
  2. Com’è il voto?
  3. Come si trasformano i voti in seggi? Sistema elettorale
  4. Chi può essere eletto? Elettorato passivo

Elettorato attivo

È la capacità di poter votare. Presuppone 3 requisiti:

  1. la cittadinanza italiana  In Italia si può acquistare il 3 modi: a. Per fatto naturale, iure sanguinis (nascita da un genitore italiano) b. Per fatto naturale, iure solis (nascita sul territorio italiano nei pochi casi previsti dalla legge) c. Per fatto volontario (su richiesta dell’interessato, che si trovi nelle situazioni previste dalla legge, es. per matrimonio con un cittadino italiano)
  2. la maggiore età
  3. non aver perso il diritto di voto  La Costituzione la prevede nei casi di: a. incapacità civile (di fatto, grazie a quanto disposto dalle leggi, molti incapaci votano) b. condanna per alcuni reati c. indegnità morale (consegue alla condanna per alcuni reati)

Caratteristiche del voto

  • PERSONALE = si può votare solo di persona
  • EGUALE = tutti i voti hanno lo stesso peso
  • LIBERO = si può esprimere liberamente il proprio voto (ecco perché le cause ostative, v. slides n. 21 e
  • SEGRETO = per consentire che sia libero
  • DOVERE CIVICO = è stato interpretato come dovere morale , il suo mancato rispetto non è sanzionato

Sistemi elettorali

Il SISTEMA ELETTORALE è il meccanismo attraverso il quale i voti espressi dai cittadini si trasformano in seggi in Parlamento 2 GRANDI MODELLI > PROPORZIONALE e MAGGIORITARIO PROPORZIONALE : Prevede che ogni forza politica che ha partecipato alle elezioni riceva in Parlamento un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuti  CORRETTIVI a. PREMIO DI MAGGIORANZA La forza politica che ha ottenuto più voti ottiene, oltre ai seggi che le spettano in proporzione a tali voti, un numero ulteriore di seggi, come un «premio» b. CLAUSOLA/SOGLIA DI SBARRAMENTO Le forze politiche che non ottengono almeno una certa percentuale di voti, decisa dalla legge elettorale (es. il 4%), non entrano in Parlamento MAGGIORITARIO : Prevede che il territorio in cui si vota sia suddiviso in circoscrizioni e che il seggio o tutti i seggi messi in palio in una circoscrizione vadano alla forza politica che in quella circoscrizione ha ottenuto più voti. Negli anni e nei diversi Stati i modelli maggioritario e proporzionale sono stati disciplinati con molte varianti, tanto che al loro interno si possono individuare diversi «sottosistemi». IN ITALIA

  • 1948-1993: proporzionale
  • 1993-2005: misto (75% maggioritario; 25% proporzionale) Mattarellum

- ETA’ ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

18 anni l’elettor. attivo e 25 anni l’elettor. passivo alla Camera 25 anni l’elettor. attivo e 40 anni l’elettor. passivo al Senato

  • CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE (nazionale Camera, regionale al Senato) REVISIONE COSTITUZIONALE Se la legge costituzionale approvata dal Parlamento nei mesi scorsi sarà approvata anche da noi cittadini nel referendum costituzionale in programma per il 29 marzo e successivamente rinviato per l’emergenza sanitaria in corso, la composizione delle Camere diventerà la seguente:
  • Camera dei Deputati: 400 (anziché 630) deputati
  • Senato della Repubblica: 200 (anziché 315) senatori eletti più max 5 senatori a vita (prima il numero dei senatori a vita poteva essere superiore a 5)

Funzioni del Parlamento in seduta comune

Di regola le 2 Camere operano separatamente , ognuna presso la propria sede, tranne che per le seguenti funzioni:

  1. ELEZIONE del Presidente della Repubblica (d’ora in poi, PdR)
  2. MESSA in STATO d’ACCUSA del PdR (v. Lezione n. 6)
  3. ASSITERE AL GIURAMENTO del PdR
  4. ELEZIONE dei GIUDICI POPOLARI (elenco) che integrano la Corte cost in caso di giudizi sul PdR (v. Lezione n. 12)
  5. ELEZIONE di 5 GIUDICI della CORTE COST (v. Lezione n. 12)
  6. ELEZIONE di 1/3 dei COMPONENTI del CSM (v. Lezione n. 11)

Organi interni alle Camere

All’interno di ogni Camera ci sono degli organi interni che sono gli stessi per entrambe le Camere:

**1. Parlamentari (che si chiamano Deputati alla Camera e Senatori al Senato)

  1. Presidente di Camera/Senato + Ufficio di presidenza
  2. Commissioni
  3. Giunte
  4. Gruppi PARLAMENTARI** I parlamentari godono di alcune garanzie o prerogative che consentono loro di esercitare più liberamente le loro funzioni.
  • L’ASSENZA di VINCOLO di MANDATO o DIVIETO di MANDATO IMPERATIVO (art. 67 Cost) consente ai parlamentari di poter decidere liberamente, senza essere vincolati dalla volontà dei loro elettori o del loro partito
  • L’INDENNITA’ (art. 69 Cost) consente ai parlamentari di rinunciare ai proventi del loro lavoro abituale per dedicarsi al parlamento, è una sorta di «stipendio»
  • Le IMMUNITA’ FUNZIONALI consentono al parlamentare di non essere oggetto di azioni giudiziarie pretestuose mente esercita le sue funzioni. Sono 2 ( art. 68 Cost ): - INSINDACABILITÀ : un parlamentare non può essere chiamato a rispondere (davanti a un giudice) per le opinioni e i voti che esprime mentre esercita le sue funzioni. Lo copre per tutta la vita - INVIOLABILITÀ : un parlamentare non può subire limitazioni alla sua libertà personale, domiciliare o delle comunicazioni senza l’autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo i casi previsti dalla legge. Lo copre finché esercita la funzione Cosa fanno i parlamentari? Potremmo dire che fanno «in piccolo» quello che il parlamento fa su più ampia scala e, in particolare:
  • FUNZIONE NORMATIVA: propongono le leggi e partecipano ai lavori per l’approvazione delle stesse
  • FUNZIONE DI INDIRIZZO: possono rivolgere al Governo indicazioni o spunti
  • FUNZIONE DI CONTROLLO: possono chiedere conto ai singoli Ministri delle loro intenzioni PRESIDENTI DELLE CAMERE
  • Viene eletto dai Deputati o dai senatori ( art. 63 Cost ) a maggioranza più elevata di quella assoluta (diversa fra le due Camere)
  • Funzioni: rappresenta la Camera all’esterno, dirige i lavori, fissa il calendario, presiede le riunioni UFFICIO DI PRESIDENZA È composto da:
  • Vice presidenti (sostituiscono il Presidente della Camera/Senato se necessario)
  • Questori (si occupano del bilancio della Camera)
  • Segretari (assistono durante i lavori della Camera) Funzioni: ha compiti amministrativi e organizzativi COMMISSIONI Sono organi collegiali composti, dal punto di vista politico, in modo proporzionale alla composizione della Camera o del Senato. Possono essere di diverso tipo:
  • MONOCAMERALI (interne a una Camera) o BICAMERALI (composte da componenti di entrambe le Camere, in eguale misura)
  • PERMANENTI (rimangono in carica per tutta la legislatura) o SPECIALI (vengono sciolte quando portano a termine il loro compito). Svolgono 3 tipi di funzioni:
  • LEGISLATIVA, lavorano cioè all’approvazione delle leggi (v. Lezione n. 8); dedite a questa funzione sono soprattutto le 14 Commissioni monocamerali permanenti di ognuna della 2 Camere ( art. 72 Cost )
  • DI INDIRIZZO/VIGILANZA/CONTROLLO, possono cioè esprimere pareri o indirizzare l’attività ad es. del Governo (es. Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza)

Modalità di decisione

Quorum strutturale > Le riunioni sono valide se è presente il 50% dei componenti Quorum funzionale > Se la Cost. non prevede una maggioranza più elevata, le decisioni sono assunte:

  • a maggioranza semplice : 50% + 1 dei presenti La Cost. può prevedere per le decisioni più importanti maggioranze più elevate e, in particolare
  • la maggioranza assoluta : 50% + 1 dei componenti
  • la maggioranza qualificata : più elevata di quella assoluta, es. 2/3 o 3/

LEZIONE 5: Il Governo

Abbiamo detto che il «circuito della decisione politica» è costituito da Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo. Del Governo prenderemo in esame 3 aspetti:

  • il procedimento di formazione
  • la composizione
  • le funzioni. Su tutti e tre questi aspetti la Cost dice molto poco

Procedimento di formazione

Si dà vita a un nuovo Governo quando:

  • FISIOLOGICA: termina la legislatura e si tengono nuove elezioni
  • PATOLOGICA: c’è una crisi del precedente Governo che può essere
    • parlamentare: il Parlamento vota la sfiducia al Governo in carica
    • extraparlamentare: il Governo in carica si dimette per propria decisione ma il Parlamento non gli ha votato la sfiducia
  1. Quando occorre formare un nuovo Governo, il PdR fa le CONSULTAZIONI , cioè chiede l’opinione di alcuni soggetti, fra cui i Presidenti di Camera e Senato e i capigruppo parlamentari (v. Lezione n. 4)
  2. Se il PdR ha ancora dei dubbi, può attivare il PRE-INCARICO o il MANDATO ESPLORATIVO , con i quali chiede, rispettivamente, alla persona che pensava di nominare come Presidente del Consiglio o a uno dei Presidenti delle Camere di svolgere ulteriori consultazioni
  3. Il PdR affida l’incarico al soggetto che pensa possa ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti PCdM) che ACCETTA L’INCARICO CON RISERVA , in quanto deve valutare se potrà avere l’appoggio della maggioranza dei parlamentari
  4. Il soggetto incaricato SCIOGLIE LA RISERVA e accetta l’incarico
  5. Il PdR NOMINA per iscritto tale soggetto PCdM e, su sua proposta, i Ministri ( art. 92 Cost )
  6. Il PCdM e i Ministri GIURANO nelle mani del PdR. Con il giuramento il nuovo Governo entra in carica.
  1. Entro 10 giorni dal giuramento, il nuovo Governo si presenta alla 2 Camere per chiedere il voto di FIDUCIA ( art. 94 Cost ) La mozione di fiducia viene votata dalle 2 Camere
    • separatamente
    • con voto palese
    • a maggioranza semplice. La fiducia serve a garantire che il Parlamento, organo eletto dai cittadini, eserciti un controllo sul Governo, organo che assume le decisioni ma non è eletto ai cittadini

La fiducia

Nel corso dei 5 anni della legislatura, il Governo può perdere la fiducia del Parlamento attraverso 2 istituti:

  1. La mozione di sfiducia : dev’essere proposta da almeno 1/10 dei componenti di una Camera e non può essere votata prima di 3 giorni dalla sua presentazione ( art. 94 Cost )
  2. La questione di fiducia : il Governo «lega la sua sopravvivenza» all’approvazione di una sua proposta; se il Parlamento non l’approva, il Governo si dimette. Le regole per la votazione sono le stesse che per la mozione di fiducia

Composizione

Il Governo si compone di:

  • ORGANI NECESSARI , previsti dalla Costituzione ( art. 92 Cost ) PCdM, Ministri, Consiglio dei Ministri
  • ORGANI NON NECESSARI , previsti dalle leggi Ministri senza portafoglio, sottosegretari e viceministri, vicePCdM, comitati ORGANI NECESSARI
  • PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI (PCdM) > Dirige la politica del Governo e ne è responsabile; coordina l’attività dei Ministri
  • MINISTRI > Hanno una competenza per materia (es. sanità, istruzione) e sono ognuno a capo di un Ministero o Dicastero, dei cui atti rispondono individualmente
  • CONSIGLIO dei MINISTRI > è l’organo collegiale composto dal PCdM e dai Ministri. Ha sede a Palazzo Chigi, Roma ORGANI NON NECESSARI
  • Ministri senza portafoglio : non sono a posti a capo di un Ministero ma esercitano le loro funzioni presso la Presidenza del Consiglio
  • Sottosegretari : aiutano il Ministro che assegna loro specifici compiti
  • Viceministri : ad un n. max di 10 sottosegretari può essere attribuito l’incarico di viceministro, a cui solitamente viene affidata la gestione di una parte di ministero
  • Vicepresidente del Consiglio : è 1 dei Ministri e proviene di solito da un partito diverso da quello del PCdM
  • Comitati interministeriali : gruppi di Ministri che devono risolvere questioni comuni ai loro ambiti
  • Responsabilità giuridica penale: sì ma solitamente si procede contro di lui alla scadenza del mandato
  • Come PdR
  • Responsabilità politica: no
  • Responsabilità giuridica (civile e penale): no, salvo per 2 reati:
  • alto tradimento
  • attentato alla Costituzione ( reati presidenziali )
  • Messa in stato d’accusa: Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta
  • Giudizio: Corte costituzionale integrata da 16 giudici estratti da elenco compilato dal Parlam in seduta comune IRRESPONSABILITÀ
  • È possibile in quanto tutti i suoi atti sono CONTROFIRMATI dal Ministro competente e/o dal PdCM ( art. 89 Cost ) ECCEZIONE: atti personalissimi esternazioni atipiche

Atti presidenziali

  • FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI (l’atto riflette prevalentemente la volontà del PdR)
    1. Nomina 5 senatori a vita
    2. Nomina 5 giudici costituzionali
    3. Rinvio delle leggi
    4. Messaggi alle Camere
    5. Esternazioni atipiche
    6. Convocazione straordinaria delle Camere
    7. Grazia
  • FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI (l’atto riflette prevalentemente la volontà di un altro organo, il Parlamento o, più spesso, il Governo)
    1. Indizione di elezioni e referendum
    2. Poteri connessi all’attività normativa: autorizza i ddl; promulga le leggi; emana atti con forza di legge e regolamenti
    3. Nomina funzionari e conferisce onorificenze
    4. Ha vari poteri relativi ai rapporti con altri Stati
    5. Ha poteri per quanto riguarda la difesa e la guerra
  • MISTI O COMPLESSI (l’atto riflette la volontà del PdR e del PCdM)
    1. Nomina del PdCM
    2. Scioglimento anticipato delle Camere

LEZIONE 7: Fonti del diritto e Costituzione, criteri di antinomia

Fonti:

  • DI COGNIZIONE: strumento attraverso cui si conoscono le fonti di produzione Es. la Gazzetta ufficiale
  • DI PRODUZIONE: atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche Es. una legge Produttori delle fonti:
    • Lo Stato moderno, titolare della sovranità, era fino ad alcuni decenni fa il principale produttore di fonti del diritto
    • Oggi la situazione è più complessa in quanto molti altri soggetti «producono diritto», sia all’interno, sia all’esterno dello Stato.
    • Noi ci limiteremo tuttavia a studiare le fonti del diritto statali COSTITUZIONE (e leggi costituzionali) FONTI PRIMARIE: leggi Stato e delle Regioni, atti con forza di legge, referendum FONTI SECONDARIE: regolamenti (di Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni) C O N S U E T U D I N I

Antinomie tra le fonti

Talvolta due o più fonti risultano in contrasto fra loro, danno cioè vita ad un’ antinomia, mettendo in difficoltà chi deve scegliere quale applicare. Se l’antinomia non su può risolvere per via interpretativa, bisogna ricorrere a uno dei 4 criteri di soluzione delle antinomie (cioè dei contrasti) fra le fonti.

  • GERARCHICO  annullamento
  • CRONOLOGICO  abrogazione
  • DI COMPETENZA  annullam [o deroga]
  • DI SPECIALITA’  deroga GERARCHICO Quando il contrasto è fra due fonti di diverso livello , si deve applicare quella di livello superiore. La fonte di rango inferiore può essere annullata dall’organo competente. Con l’annullamento la fonte perde la sua VALIDITA.’ L’annullamento produce effetti retroattivi ( ex tunc ), con il limite dei rapporti giuridici chiusi, e verso tutti ( erga omnes). Nel caso di fonti primarie che contrastino con la Cost. l’organo competente ad annullarle è la Corte costituzionale.
  • può essere modificata solo con un apposito procedimento che è più aggravato di quello che si usa per l’approvazione delle leggi ordinarie. Con questo procedimento si approvano le leggi costituzionali
  • c’è un apposito organo che ne garantisce il rispetto, la Corte costituzionale LEGGI COSTITUZIONALI Si dividono in
  • Leggi costituzionali (pongono regole che sono allo stesso livello della Costituzione)
  • Leggi di revisione costituzionale (modificano il testo della Costituzione) Il procedimento di adozione è lo stesso  LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE LIMITI > La revisione della Costituzione incontra dei limiti , in quanto ci sono della parti della Costituzione che non possono essere modificate:
  1. La forma di stato repubblicana ( art. 139 Cost )
  2. I principi supremi dello Stato, contenuti nei primi 12 articoli della Cost (come ha affermato la Corte cost) Referendum richiesto da 1/5 componenti di una camera; 5 consigli regionali, 500000 cittadini

LEZIONE 8: Leggi formali ordinarie e riserva di legge

Abbiamo detto che il nostro sistema delle fonti può essere considerato piramidale, in quanto le diverse fonti non hanno lo stesso peso, alcune «valgono» più di altre. Al vertice di questo sistema c’è la Costituzione, che è la fonte più importante. Sotto la Cost. ci sono le c.d. FONTI PRIMARIE. Le fonti «primarie» vengono chiamate così, pur trovandosi al 2° gradino della piramide, perché conservano il nome dai tempi dello Stato liberale di diritto, quando la legge del Parlamento era la fonte più importante. Oltre alla legge, fra le fonti primarie ci sono gli atti con forza di legge , le leggi delle Regioni , il referendum abrogativo. La fonte che noi chiamiamo comunemente «legge» si può definire legge formale ordinaria. Formale perché ha la «forma» della legge ed è approvata dal Parlamento secondo il procedimento previsto dalla Cost. Ordinaria perché ha il valore delle fonti primarie (a differenza della legge costituzionale che ha un valore superiore, v. Lezione n. 7).

Procedimento di approvazione di LFO

IL PROCEDIMENTO di approvazione della legge formale ordinaria (d’ora in poi, legge) consta di 3 FASI:

  1. dell’iniziativa (la legge viene proposta)
  2. costitutiva (la proposta viene studiata e si approva il testo della legge)
  3. integrativa dell’efficacia (la legge può entrare in vigore)

INIZIATIVA

Spetta a

  • GOVERNO (si chiama ddl, gli è riservata per alcune materie)
  • PARLAMENTARI
  • 50000 ELETTORI
  • CNEL
  • CONSIGLI REGIONALI e COMUNI COSTITUTIVA Può seguire 3 diversi procedimenti
  1. NORMALE o per commissione referente Il procedimento NORMALE prevede che la Commissione permanente competente per materia esamini la legge e poi riferisca (ecco perché si dice che opera in sede referente) all’intera Camera/Senato, che la riesamina e l’approva. Il procedimento normale, in caso di urgenza, può svolgersi in forma ABBREVIATA.
  2. DECENTRATO o per commissione deliberante Il procedimento DECENTRATO prevede che la Commissione permanente competente per materia esamini la legge, la discuta e poi deliberi , cioè l’approvi (ecco perché si dice che opera in sede deliberante) senza che la legge passi dall’intera Camera/Senato. È un procedimento tipico del nostro sistema, più veloce ma che offre meno garanzie.
  3. MISTO o per commissione redigente Il procedimento MISTO prevede che la Commissione permanente competente per materia esamini la legge e ne rediga , cioè ne scriva il testo (ecco perché si dice che opera in sede redigente) che l’intera Camera/Senato approverà in via definitiva. È un procedimento disciplinato solo dai regolamenti parlamentari. LIMITI :
  4. Riserva di assemblea: per alcune materie è obbligatorio il procedimento ordinario
  5. Ritorno al procedimento ordinario: quando si sceglie uno degli altri due procedimenti, è possibile in qualunque momento, se richiesto da
  • Governo
  • 1/10 membri della Camera
  • 1/5 membri della Commissione
  • Il progetto di legge approvato in una Camera viene trasmesso all’altra per l’approvazione.

Sono chiamati «atti con forza di legge» anziché «leggi» perché sono approvati dal Governo e non dal Parlamento, unico organo a poter approvare le leggi. Per rispettare il principio di separazione dei poteri, in base al quale solo al Parlamento spetta la funzione legislativa, in entrambi questi atti è previsto l’intervento del Parlamento o a monte (per il decreto legislativo, d.lgs.) oppure a valle (per il decreto-legge, d.l.)

Decreto legislativo

Il Parlamento interviene approvando una LEGGE DELEGA con cui incarica il Governo di redigere un d.lgs. La legge delega deve indicare:

  • L’OGGETTO del d.lgs.
  • il TERMINE entro cui dev’essere approvato
  • i PRINCIPI e CRITERI DIRETTIVI, cioè quelle indicazioni sia sostanziali, sia procedurali a cui il Governo si deve attenere Quando il Governo riceve la delega:
  1. Proposta Ministro competente
  2. Delibera del Consiglio
  3. (adempimenti ulteriori)  (nuova delibera)
  4. Emanazione del PdR e pubblicazione ASPETTI PROBLEMATICI
  • Se un d.lgs. contrasta con una qualunque legge precedente, si applica il d.lgs. in quanto ha la stessa forza della legge, quindi si produce un’abrogazione
  • Se però un d.lgs. contrasta con la sua legge delega, è come se violasse l’art. 76 Cost (che prevede che il d.lgs deve rispettare la legge delega) e quindi può essere dichiarato incostituzionale e annullato La legge delega può prevedere che
  • il Governo acquisisca, sullo schema di d.lgs., il parere delle Commissioni parlamentari competenti
  • il Governo adotti, entro un certo termine, decreti correttivi o integrativi del primo USO > Il d.lgs. sta conoscendo un utilizzo sempre più ampio. Si usa spesso quando occorre disciplinare una materia che richiede competenze particolarmente tecniche o quando si voglia ridisciplinare una materia per intero. In tal caso spesso il d.lgs. prende il nome di «codice» Es. Codice della strada, Codice dell’ambiente, Codice del Terzo Settore NON USO > Per tutte quelle leggi che implicano un indirizzo o controllo del Parlamento sul Governo: se il Parlamento le delegasse al Governo, affiderebbe al «controllato» il compito di controllare sé stesso

Decreto-legge

PRESUPPOSTI:

Casi straordinari di necessità e urgenza

  • straordinari: non prevedibili (es. crollo del ponte Morandi)
  • di necessità: si impone un intervento immediato
  • di urgenza: non c’è il tempo di aspettare l’approvazione di una legge
    1. Delibera Consiglio dei ministri (CdM)
    2. Emanazione del PdR, pubblicazione, entrata in vigore
    3. Trasmissione alle Camere (che, se sciolte, devono riunirsi entro 5 gg) TRE SCENARI :
    4. CONVERSIONE in LEGGE del d.l. da parte del Parlamento (emendamenti possibili)
    • Con la conversione in legge, il d.l. cessa di esistere come tale e i suoi contenuti «vivono» nella legge in cui è stato convertito.
    • Spesso la legge di conversione, che deve essere approvata in tempi brevi (max 60 gg) apporta molte modifiche (emendamenti) al testo originario del d.l.
    1. MANCATA CONVERSIONE > DECADENZA ex tunc rimedi al problema degli effetti: responsabilità del Governo legge sanatoria
    • La mancata conversione implica la decadenza del decreto sin dall’inizio, è come se non fosse mai esistito.
    • Questo può causare dei problemi per quei rapporti giuridici (es. il pagamento di una tassa) che nel frattempo si sono prodotti.
    • Per regolare tali rapporti, il Parlamento può approvare un’apposita legge, detta «sanatoria».
    • Di tali rapporti (ed eventuali danni) è responsabile il Governo 3. REITERAZIONE
    • Fino al 1996 si verificava spesso che il Governo, allo scadere del 60° giorno, intuendo che il Parlamento non avrebbe convertito il d.l. in legge, ne approvasse un altro di contenuto identico, dando così vita alla prassi della reiterazione
    • Nel 1996 è intervenuta la Corte costituzionale dichiarando questa prassi incostituzionale ASPETTI PROBLEMATICI Anche del d.l. è stato fatto (e si fa) un utilizzo improprio ed eccessivo, non sempre collegato ai presupposti di necessità e urgenza. Non è tuttavia così semplice, per diverse ragioni, arginare questa prassi.

LEZIONE 10: Referendum abrogativo e regolamenti

Fra le fonti primarie c’è anche il referendum abrogativo. Non si tratta di una fonte vera e propria ma di un istituto di democrazia diretta, in cui viene chiesto agli elettori se vogliono che sia abrogata o meno una fonte primaria o parte di essa. Dal momento che l’esito del referendum modifica il testo di una fonte primaria, consideriamo il referendum come fonte primaria, seppure sui generis.