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Appunti completi e dettagliati di diritto ecclesiastico sufficienti per l’esame. Programma 2022/2023 ma gli argomenti sono sempre gli stessi.
Tipologia: Dispense
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“Diritto ecclesiastico” si tratta di un nome antico che sembrerebbe far pensare che coincida con diritto della chiesa, in realtà quello è il diritto canonico. Si chiama “ ecclesiastico” perché quando, nel 1800, la disciplina è nata nei corsi universitari si intendeva spiegare a lezione il diritto dello Stato nei confronti della Chiesa Cattolica. La religione cristiano cattolica, infatti, a partire soprattutto dal 1848 (Statuto albertino), era la religione ufficiale dello Stato italiano. La Chiesa cattolica, quindi, era considerata l’unica, mentre le altre confessioni erano tollerate. Vi era una religione ufficiale dello stato, ma c’era la libertà di culto (es comunità ebraiche, valdesi, riformate). Lo stato legiferava in materia propria della Chiesa cattolica o nei riguardi della Chiesa cattolica. Invece, in Germania o in Spagna, ad esempio, il diritto ecclesiastico si chiama “ diritto ecclesiastico dello stato ”. Quale diritto dello stato? Regola il fenomeno religioso, o più precisamente la liberta religiosa: è quell’ambito del diritto che regola la rilevanza pubblica e giuridica del fatto religioso all’interno del nostro ordinamento. Non è diritto amministrativo, né pubblico, né privato. È un diritto trasversale: non si può limitare ad un ambito specifico del diritto, anche se tradizionalmente (erroneamente) è considerato all’interno del settore diritto pubblico. Il diritto ecclesiastico studia la legislazione statale in ambito religioso, sia che lo stato detti norme in maniera unilaterale sia come esecuzione o approvazione in accordo con una confessione religiosa, cattolica e non. È un diritto che ha un suo rilievo costituzionale: la tutela della libertà religiosa è la più normata di tutta la carta costituzionale, vi sono 4 norme che menzionano la libertà religiosa. In realtà, si parla di libertà religiosa non solo in questi 4 articoli, ma anche in altre norme ad esempio l’ art 3 in merito al principio di eguaglianza. La religione, quindi, è uno die cardini del principio di uguaglianza. Anche l’ art 117 fa riferimento ad essa in merito alla potestà legislativa e alle competenze: lo stato ha competenza esclusiva in ciò che riguarda il rapporto con le confessioni religiose. 4 norme che riguardano la libertà religiosa :
Gerarchia delle norme
1. COSTITUZIONE: (Art.3,7,8,19,20) 2. norme di derivazione pattizia che hanno un valore pari alle norme costituzionali: leggi ordinarie di approvazione o di esecuzione che hanno una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali: quindi non possono essere modificate unilateralmente dallo stato se non previo accordo con la confessione o secondo la norma costituzionale ( art 138 ). 3. leggi ordinarie unilaterali e regolamentari : regolamenti della chiesa e dello stato 4. norme di carattere regionale: (ad es normative in tema di oratorio) 5. leggi bilaterali :sono leggi sia per lo stato che per la chiesa/confessione religiosa LIBERTA’ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE Art 7- 8 à libertà istituzionale Art 19 à libertà individuale, è assicurata la libertà dell’individuo di poter professare qualsiasi religione riconosciuta. Art 20 à libertà collettiva, prevede che il fine di culto di un associazione non possa determinare limitazioni legislative o aggravi fiscali per la sua formazione e per ogni sua attività. Questi sono i 3 momenti principali della libertà religiosa, fermo restando però che quest’ultima rappresenta tanti altri punti della nostra carta costituzionale: ad es art 3,21, 117 Art 7 à riguarda i rapporti fra lo Stato italiano e la confessione religiosa della Chiesa cattolica In virtù dell’art 1 dello Statuto Albertino del 1848 la religione cattolica era considerata la religione di stato. Questo principio era ribadito anche dal Trattato Lateranense (che è un’istituzione richiamata esplicitamente nella nostra carta costituzionale). La religione cattolica viene considerata come religione di stato sino all’entrata in vigore della costituzione repubblicana: però pur venendo meno lo Statuto Albertino, l’art. 1 veniva richiamato dal Trattato Lateranense e quindi mantenuto in vita dal richiamo stesso. La religione cattolica era quindi comunque una religione ufficiale. Però, pur essendovi l’art 7 che si occupa esplicitamente di questo rapporto, la religione cattolica non era la religione di stato. Questo, essenzialmente per 3 motivi:
fino ad arrivare nel 1861 al Regno d’ Italia, con capitale prima Torino poi Firenze e poi c’era il problema di Roma capitale. Il problema dell’unificazione à intorno al 1860 tutta l’Italia era unificata e l’unico territorio che non apparteneva al Regno d’Italia, oltre ad alcuni territori di confine appartenenti al re e all’impero austro-ungarico (Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), era il territorio dello Stato della chiesa. La Chiesa, infatti, aveva una sua sovranità non solo spirituale su tutti i cattolici di tutto il mondo, ma anche una specifica sovranità territoriale, aveva un suo patrimonium , il c.d. patrimonium beati preti , ossia il patrimonio di San Pietro, il cui sovrano era il romano pontefice, che era da un lato pastore universale della chiesa e dall’altro era sovrano di uno specifico territorio, lo Stato della chiesa. Quest’ultimo si estendeva nei territori dell’Italia centrale (Lazio, parte della Campania, Marche, Abruzzo, Molise). Tuttavia, l’estensione del territorio varia a seconda del periodo storico, ma la sua massima riduzione si è avuta tra il 1860 e il
la breccia di Porta Pia. Questa situazione portò il pontefice a dichiararsi “ prigioniero in Vaticano ”. Le truppe italiane, però, non oltrepassarono il limite di Piazza San Pietro. Iniziò un forte periodo di contrasto. Il primo punto di contrasto fu la Legge delle guarentigie con la quale il governo italiano regola la situazione della santa sede dopo la debellazione (tale legge ad es garantiva l’esercizio libero del proprio potere spirituale, di poter usufruire di un corpo di guardie armate). La santa sede non accettò mai la legge e la respinse esplicitamente nel 1871 con la dottrina del principio del non expedit , secondo il quale non conveniva che i cattolici partecipassero alla vita politica del paese. Con questo decreto, il 10 settembre del 1874, fu proibito ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica del paese, sia come eletti che come elettor i. Tale principio è stato ribadito come obbligatorio in atti successivi. Ci si rese conto che applicare il non expedit avrebbe significato lasciare il paese in mano a chi cattolico non era, o anzi a chi era contrario alla religione cattolica. Da un atto di astensione, quindi, stava derivando un danno maggiore. Quindi, nel 1905, con l’enciclica del fermo proposito (documento formale pontificio con cui il pontefice esercita il proprio potere) Papa Pio X non revocò il decreto ma permise ai cattolici su base locale l’esercizio della vita politica, lasciando quindi alle circoscrizioni territoriali valutare se ci fosse la condizione di partecipare alla vita politica sia attivamente che passivamente. Nel 1913 vi fu il c.d. Patto Gentiloni (avo diretto del nostro ex primo ministro)à patto fra l’unione politica dei cattolici e i liberali per permettere la partecipazione dei cattolici alla vita politica del paese. Gentiloni stipulò un accordo tra l’unione elettorale dei cattolici e i liberali di Giolitti. Ricordiamo che era stato appena introdotto il suffragio universale. Quest’ultimo, infatti, prima era su base censuale, quindi il diritto di voto era limitato a chi godesse di un certo patrimonio (si trattava di un diritto elitario ). La situazione fu modificata con l’introduzione del suffragio universale maschile (per le donne bisogna aspettare il 1946). Nel 1912 , infatti, il numero degli aventi diretto al voto passò da circa 3 milione a quasi 9 milioni. Molti nuovi elettori erano di classe proletaria e avrebbero votato o il partito socialista o quello radicale. Il partito liberale voleva fermare questa avanzata e quindi il miglior modo possibile era quello di allearsi con i cattolici perché la Chiesa cattolica godeva di un grandissimo appoggio in tutto il Regno di Italia. Nel loro rapporto nell’unione elettorale dei cattolici italiani, i liberali vedevano un modo di frenare l’avanzata dei socialisti e di creare un fronte moderato. Si giunse così ad un accordo fra cattolici e liberali in base al quale i cattolici avrebbero potuto candidarsi e avrebbero potuto votare. Fu stabilito, però, che i cattolici potessero votare solo quei candidati cattolici o liberali che si fossero impegnati a incarnare nella loro politica 7 punti considerati irrinunciabili (c.d. ectalogo), stabiliti dal patto: ad es l’impegno a non introdurre il divorzio o l’impegno ad introdurre l’insegnamento religioso. Il patto fu concluso in maniera informale e le elezioni del 1913 furono un vero e proprio successo del patto: i liberali ebbero il 47% dei voti, ossia 270 eletti di cui ben 228 erano gli eletti che avevano sottoscritto l’ectalogo, ma crebbero anche i socialisti e i radicali. Tra i 270 liberali, vi furono soprattutto 20 eletti dell’unione elettorale cattolica e 20 cattolici non aderenti al partito liberale. Quindi i liberali da alleati che erano dei radicali gli voltarono la faccia e si allearono con i cattolici: passando dal fronte liberale-radicale , ossia progressista, ad un fronte liberal-moderato. Con il patto Gentiloni quindi vi fu l’ingresso generale dei cattolici in politica. La situazione si modificò con la I guerra mondiale, al cui termine i cattolici fondarono un loro partito, o meglio fu fondato un partito popolare da Don Luigi Sturzo, siciliano di Caltagirone: un partito di ispirazione cattolica però aperto a tutti gli uomini “liberi e forti”, fondato nel 1919, NON ERA UN PARTITO UFFICIALMENTE CATTOLICO. Nelle elezioni del 16 novembre del 1919, che avvennero con il metodo proporzionale, il partito popolare raccolse il 20% dei voti, ossia ben 100 deputati. Questa forza aumentò nelle elezioni del 1921 e si passò da 100 a 108 deputati. Nel frattempo, in Italia si stava sviluppando quello che poi sarebbe stato il partito fascista. Dopo la marcia su Roma del 22 ottobre del 1922, il partito popolare accettò illudendosi di eliminare il partito fascista. Il re timoroso aveva dato a Mussolini la creazione di un governo. L’obiettivo era di frenare la violenza fascista. Nel 1923 i membri uscirono dal governo stesso. Nelle elezioni successive del 1924, in un clima di forte violenza fascista, il partito popolare riuscì comunque ad ottenere un buon numero di voti, con 39 deputati, e fu il primo dei partiti non fascisti, gli altri scomparvero quasi completamente (come il partito socialista e quello radicale). Il partito polare divenne la seconda forza politica presente nel nostro parlamento. Tuttavia, dopo l’assassinio di Matteotti (socialista) divenne chiaro che ogni forma di collaborazione con il partito fascista era inutile e il partito popolare passò all’opposizione fine al 1926 quando tutti i partiti non fascisti vennero
L’atto di matrimonio canonico doveva essere trascritto anche nei registri dello stato civile. Vi era un riconoscimento civile del matrimonio religioso che costituiva un presupposto, così che acquisiva rilevanza anche civile. Tutto ciò comportava che lo stato italiano riconosceva anche lo scioglimento del matrimonio pe dispensa pontificia, così come anche l’invalidità di esso. Lo stato rinunciava, quindi, ad una sua posizione di sovranità per ridonare ( art 34 Concordato ) all’istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo. Questo concordava l’unità di status canonistico di coniuge e quello di status civilistico. Lo stato riconosceva il matrimonio religioso, quindi i coniugi celebravano il matrimonio davanti al ministro di culto cattolico, che poi redigeva un atto, che veniva trascritto nel registro dello stato civile e una volta trascritto aveva effetti anche per l’ordinamento giuridico italiano. La trascrizione aveva effetti retroattivi, quindi retroagiva al momento della celebrazione del matrimonio. Era quello il matrimonio concordatario , mentre quello che non assumeva effettivi civili era solo matrimonio religioso canonico. Fu emanata una legge unilaterale da parte dello Stato destinata all’applicazione, legge n 847/1929, che applicava nel nostro ordinamento la parte del Concordato relativa al vincolo matrimoniale. Lo stato aveva emanato anche la legge 848 destinata all’applicazione nel nostro ordinamento della parte riguardante gli enti e i beni ecclesiastici (quest’ultima legge non è più vigente, l’altra sì). Il Concordato stabiliva che l’insegnamento della dottrina cristiana ( art 36 ), secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, era esteso anche alle scuole medie (alle elementari già c’era dal 1828), impartito sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica sia per la scelta degli insegnanti che per l’adozione dei libri di testo. Si ha l’obbligo di partecipare a queste lezioni, ma se ne poteva essere anche esentati grazie alla legge decreto 289/ 1930. Quest’ultima stabilì l’esenzione degli studenti che non volevano avvalersi dell’insegnamento della dottrina cristiana e stabilì anche libertà religiosa. La materia del Concordato regolava ampiamente le c.d. materie miste , su cui sia Stato che Chiesa cattolica vantavano un’ampia competenza. Qual è il significato del richiamo dei Patti Lateranensi? La Corte Costituzionale, con la sentenza n 30/1971 , ha affermato in maniera esplicita che l’art. 7 della Cost seconda comma, non sancisce solo un generico principio pattizio, ma contiene un preciso riferimento al Concordato in vigore e in relazione al suo contenuto ha prodotto diritto. La sentenza svuota il campo da possibili equivoci dottrinali: parte della dottrina infatti di aveva affermato che il riferimento era solo ad un generico principio pattizioà Stato e Chiesa cattolica dovevano regolare i loro rapporti in termini concordatari. La Corte Costituzionale sconfessa questa posizione guardando anche solo ai lavori preparatori alla art 7. Infatti, l’art 7 era stato previsto, in una prima redazione, come previsto dalla dottrina ossia in termini pattizi. Questa norma è stata poi modificata dai costituenti che hanno deciso di introdurre il richiamo esplicito ai Patti Lateranensi, per rafforzare anche costituzionalmente le relazioni con la Chiesa cattolica. La Santa sede chiedeva che fossero inclusi specificamente i Patti Lateranensi all’interno del dettato costituzionale. Questa norma fu proposta soprattutto dai costituenti che facevano parte della democrazia cristiana, e fu approvata anche dagli atri, come dal comunista Togliatti, chiedendo però in cambio ai membri costituenti di cedere su un altro punto: relativamente alla norma che prevedeva che tutti potessero istituire una scuola/istituto di insegnamento senza oneri dello Stato. È evidente che l’art 7 della Cost non sancisce solo un generico principio pattizio, non contiene cioè un mero obbligo di regolare pattiziamente le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, ma ha prodotto diritto: nel senso che i Patti Lateranensi e le relative leggi di applicazione hanno nel nostro ordinamento una resistenza passiva all’abrogazione pari a quella delle leggi costituzionali. Tuttavia, la Corte ribadisce che deve esser effettuato il controllo di legittimità costituzionale (legge legittima se conforme alla cost, atto ammini legittimo se conforme alla legge) , assumendo a parametro di legittimità non le norme costituzionali (perché servono norme di rango superiore), ma i principi supremi dell’ordinamento, ossia quelle norme che, pur non trovando una loro collocazione esplicita e formale costituiscono la radice/base della nostra costituzione. Costituiscono quella che Mortati avrebbe definito come la costituzione in senso materiale. L’enucleazione di questi principi spetta alla Corte costituzionale: ad es
Corte costituzionale sentenza 203/1 989 à chiamata a vagliare la legittimità costituzionale di alcune norme del nuovo accordo, si afferma in maniera esplicita che questa corte ha statuito che i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno valenza superiore. La Corte afferma anche che le norme del nuovo accordo possono essere sottoposte ad un vaglio di legittimità, ai principi supremi dell’ordinamento. I principi supremi non trovano una collocazione formale, ma vengono creati dalla Corte costituzionale, in via giurisprudenziale, nella sentenza 203 in tema di istruzione religiosa. La Corte costituzionale afferma che vi è un principio supremo di laicità dello stato. Vi sono alcune costituzioni, come quella francese (art 2), che esplicitano in maniera formale che lo stato è laico, mentre nella nostra Costituzione non vi è una norma che esplicitamente dice che lo stato italiano è laico. Tuttavia, se questo principio non è riportato in maniera esplicita è comunque intrinseco alla Costituzione: i parametri contenuti negli artt 2,3, 19, 7, 8 e 20 contribuiscono a strutturare il principio supremo della laicità dello stato, che è elemento costitutivo della nostra Repubblica italiana. Mentre la separazione francese implica una separazione oppositiva, il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato ma salvaguardia. Lo stato italiano non è indifferente al fatto religioso, ma la sua laicità è collaborativa: si ritiene incompetente a normare il fatto religioso in maniera unilaterale e richiede la cooperazione delle confessioni religiose per poter normare in maniera più conforme alle relative confessioni, fermo restando la libertà religiosa di ciascun individuo. La laicità dello stato, quindi, non è oppositiva ma cooperativa. Viene abbandonato il principio della religione cattolica come religione di stato con chiara allusione al Trattato (art 1) del 1929. L’Italia non ha una sua religione ufficiale ma coopera con tute le religioni al fine di garantire la libertà religiosa. ART 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze” primo comma àgarantisce la libertà istituzionale di tutte le confessioni religiose, afferma che tutte sono egualmente libere davanti alla legge. Non si afferma che siano uguali, ma uguali nella libertà. Quindi oggettivamente le confessioni religiose non sono uguali. NB Giustizia non vuol dire “ dare ad ognuno lo stesso ”, ma “ dare ad ognuno il suo ” Ogni confessione ha esigenze storico sociali inter-relazionali diverse. La legge non può discriminare una confessione religiosa rispetto ad un'altra. Quindi non vi è nessuna discriminazione innanzi alla legge, tutte le confessioni hanno diritto ad avere un medesimo trattamento. Secondo e terzo comma à si riferiscono a quelle confessioni diverse da quella cattolica: da un alto si afferma che le confessioni hanno diritto ad organizzarsi, dall’altro si afferma che i loro statuti non possono/non devono essere diversi rispetto all’ordinamento giuridico del nostro stato. Cosa si intende per confessione religiosa? Quali sono le caratteristiche che permettono di qualificare un gruppo come confessione religiosa? Nessuna norma dà la nozione di confessione religiosa. Con sentenza 195/ 1993 la Corte costituzionale ha enunciato i criteri per giudicare giuridicamente un gruppo sociale è confessione religiosa o meno:
La Corte costituzionale con la sentenza 195 /1993 ha individuato dei criteri di per sé non esaustivi da considerare separatamente l’uno rispetto all’altro. Sono meramente indicativi e presuppongono un auto-qualificazione della confessione come religiosa. Il limite della auto-normazione è che tali norme non contrastino con l’ordinamento giuridico dello stato italiano. Art 8 ,terzo comma cost à prevede che le confessioni religiose debbano regolare iI loro rapporto con lo stato per legge sulla base di intese. Si prevede quindi una modalità pattizia, in maniera bilaterale/negoziale, e che questo accordo sia poi approvato da una legge dello stato. L’art 8 è una norma che ha tardato molto ad essere attuata. La prima intesa risale al 1984 quindi successivamente alla stipula del nuovo accordo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Si è tardato così tanto ad attuare questa norma perché:
NB L’intesa fu stipulata successivamente alla modifica dell’accordo con la Chiesa cattolica, ma venne emanata prima della legge di esecuzione dell’accordo con la Chiesa cattolica Contenuto delle intese: il contenuto rispetta il contenuto del Concordato con la Chiesa cattolica. Fermo restando che ogni intesa ha una sua specificità. Ad es l’intesa con i gruppi buddisti (sono 2):
Per il soggetto internazionale Santa sede agisce esclusivamente il romano pontefice. In dottrina si è discusso circa la corretta individuazione del soggetto titolare della sovranità internazionale:
Il sommo pontefice, su richiesta degli interessati, può attribuire la cittadinanza anche ad altri soggetti: ad es al coniuge e ai figli di un cittadino vaticano fino al momento in cui perduri la cittadinanza del cittadino stesso. La residenza invece è rilasciata dall’autorità a chi, pur avendo i requisiti per ottenere la cittadinanza, non la richieda:
Le leggi sono pubblicate con la data e il numero romano progressivo. Entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione in un supplemento degli acta apostolicae sedis. Il potere esecutivo è demandato al Cardinale della Pontificia commissione dello Stato-Città del Vaticano, prende il nome del Presidente del Governatorato. Ha rappresentanza giuridica dello Stato, ma non internazionale poiché riservata al Pontefice. Dal Presidente dipende il Governatorato , un apparato amministrativo organizzato in direzioni, uffici centrali, servizi, dipartimenti e corpo della gendarmeria vaticana. Nell’esercizio dell’attività di governo, il Presidente può emanare ordinanze attuative di leggi e regolamenti, anche disposizioni aventi forza di legge in casi di urgenza, che perdono efficacia se non confermate dalla Commissione entro 90 giorni. Può, inoltre, richiede l’assistenza della Guardia svizzera pontifica per motivi di sicurezza. Sono comunque previste delle forme di vigilanza e di controllo da parte della suprema autorità. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, con potestà vicaria dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato la cui competenza è regolata per legge. Essi sono:
Tali organi operano indifferentemente per le cause civili e penali. La funzione di Pubblico Ministero è esercitata dal Promotore di giustizia , nominato dal Sommo pontefice per un periodo di 5 anni.
provvedimenti emanati nei riguardi di soggetti religiosi, purché notificati all’autorità civile e rispettosi dei diritti costituzionalmente garantiti. Per quanto riguarda la notificazione, in materia penale si applicano le disposizioni previste in materia diplomatica. In materia civile, invece, si applicano le disposizioni relative alla Convenzione del 1932. Le notificazioni sono eseguite previa istanza dell’interessato al procuratore della Repubblica competente , che inoltra la domanda al promotore di giustizia (per il passaggio atti Stato italiano → S. Vaticano). Il procedimento inverso, invece, si applica per la notificazione da effettuare in Italia di atti vaticani. Qualora siano convenuti in giudizio in Italia , la Santa Sede o il Sommo Pontefice , la citazione va fatta al Cardinale Segretario di Stato. Se il convenuto in giudizio è l o Stato Città del Vaticano , la citazione va fatta al Presidente del governatorato. Alla garanzia di carattere territoriale, il Trattato aggiunge una serie di altre garanzie di carattere reale e personale:
degli organismi siano collocati nel territorio italiano. Dagli artt.13 a 16 sono indicati una serie di immobili di proprietà della Città, ad essi attribuisce il privilegio della extra territorialità (= godono delle immunità previste dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri ). L’Italia deve dunque astenersi dall’esercitare atti di autorità nei confronti dei luoghi adibiti a sedi diplomatiche ed è precluso l’accesso non autorizzato delle forze di polizia (= non possono applicare misure coercitive o di esecuzione forzata ).I fatti giuridicamente rilevanti (leciti o illeciti) che avvengono in tali immobili si considerano verificatesi in Italia e soggiacciono alla giurisdizione italiana. Questi immobili non possono essere assoggettati a vincoli o espropriazioni per pubblica utilità (salvo previo accordo con lo Stato Vaticano) e non possono essere soggetti a tributi di qualsiasi genere. Inoltre, sono esentati da sorveglianza o autorizzazione per quanto riguarda il loro assetto edilizio.
riguardano tutti i soggetti che ricoprono alti uffici ecclesiastici o che svolgono particolari funzioni nella Santa Sede. L’inviolabilità è la libertà dalla legge penale, ossia non punibilità e impossibilità di costituire soggetto di imputazione di illeciti penali (= incapacità penale generale ). Il Trattato dichiara che l’attentato/provocazione a commetterlo nei confronti della persona del Papa sia punibile con le stesse pene previste dall’ordinamento italiano per i medesimi reati rivolti alla persona del PdR. Alla stessa maniera, le norme del Trattato stabiliscono che le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro il pontefice siano punite come quelle rivolte al PdR.
magistero ecclesiastico. La revisione al Concordato del 1984 riconosce alla Santa Sede la libertà di compiere la sua missione pastorale, la libertà d’organizzazione nell’esercizio pubblico del culto, la libertà di esercizio del magistero e la libertà di comunicazione. ART.11 DEL TRATTATO In base all’articolo 11 del trattato gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza, nonché dalla conversione a riguardo dei beni immobili. Ma cosa sono gli enti centrali della chiesa?
costituenti la curia romana
gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche se autonomi rispetto agli enti della curia e anche se svolgono attività in settori lontani dalla missione spirituale della Chiesa.
La norma pattizia precisa che l’esenzione si estende a OGNI genere di ingerenza da parte dello Stato italiano in tutte le sue articolazioni territoriali e istituzionali, compreso l’ambito giurisdizionale. Gli enti centrali costituiscono una categoria distinta rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto non si applicano le disposizioni della legge 222/1985. Rapporti di lavoro dei dipendenti della SS e degli enti centrali Nel 1989 Papa Giovanni Paolo II istituì l’ ufficio del lavoro della SS , competente a dirimere le controversie (individuali o plurime) sorte tra i dipendenti e l’amministrazione vaticana (anche se prima deve intentare una conciliazione), a elaborare proposte/modifiche legislative e a fornire pareri relativi ai regolamenti delle singole amministrazioni. Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria italiana in materia di lavoro Questa è esclusa se il rapporto di lavoro è sorto nello Stato Città del Vaticano e si svolge con un ente che abbia sede/operi nel vaticano. In questo caso, l’esclusione della giurisdizione italiana dipende dal fatto che si tratti un rapporto estraneo sia dal punto di vista territoriale che giuridico. Sia la giurisprudenza che dottrina hanno individuato un criterio per l’individuare della giurisdizione italiana per tutte quelle attività svolte nel territorio italiano.
su profili meramente patrimoniali.
prestate a favore di un qualunque datore di lavoro. LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE E TUTELA INTERNAZIONALE La libertà religiosa individuale è disciplinata dall’ art 19 Cost. concerne il profilo individuale e riguarda tutti. È un articolo che si situa all’interno della tutela della libertà religiosa non solo in Italia ma anche nelle carte internazionali. Assume uno schema tipico: quello della regola/eccezione. Si afferma in maniera ampia la regola, cioè il diritto di professare liberamente la propria fede, e la norma pone anche il limite del buon costume. È un diritto ampiamente tutelato, ma che trova alcune eccezioni. Il rapporto regola-eccezione non è una novità: tanto nel diritto internazionale quanto in quello nazionale. Ci sono molte norme che presentano questo rapporto regola-eccezione. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo : afferma l’ art 9 la piena tutela della libertà religiosa, dall’altro può essere in qualche modo ristretta (firmata nel 1950, ma resa esecutiva con legge 848/1955): ogni persona ha diritto di manifestare la propria libertà di religione, sia di credere o di non credere, ma può essere oggetto di una compressione da parte dell’ordinamento qualora sia necessario assumere misure per la tutela dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica o la protezione dei diritti o le libertà altrui. La nostra Costituzione prevede che la libertà di culto possa essere limitata solo qualora i riti siano contrari al buon costume. In realtà, l’art 19 prevede sì un limite esplicito, ma la carta costituzionale prevede anche degli altri limiti impliciti ma necessari:
contenuta nella carta costituzionale perché quando questa fu redatta nel biennio 46-47 era ancora troppo forte l’eco di un governo dittatoriale fascista che giustificava molti dei suoi interventi con la tutela dell’ordine pubblico
bilanciamento di interessi: l’esercizio dei diritti garantiti e tutelati dalla nostra carta costituzionale deve essere bilanciato. Quello della libertà religiosa non è un diritto assoluto. Ad es il diritto alla salute è un diritto fondamentale del nostro ordinamento ( art 32 Cost ): quale dei 2 diritti prevale in caso di conflitto? Ad es nel caso delle emotrasfusionià vi sono alcune confessioni religiose che impediscono le cure tramite la trasfusione di sangue (“non ti nutrirai del sangue di tuo fratello” ). Qualora un fedele si opponga alla trasfusione di sangue: prevale il diritto all’autodeterminazione o il diritto alla salute? Bisogna distinguere 2 ipotesi, tenendo conto che però le trasfusioni sono obbligatorie per legge, ma vi è anche il principio dell’autodeterminazione e dell’accettazione volontaria delle cure. Questo è contenuto nella convenzione di orvieto che contiene l’obbligatorietà del consenso informato. È il