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Diritto Ecclesiastico: Esercizi e Casi Pratici - Prof. Bettetini, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Appunti completi e dettagliati di diritto ecclesiastico sufficienti per l’esame. Programma 2022/2023 ma gli argomenti sono sempre gli stessi.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 07/05/2021

Francesca.2200
Francesca.2200 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
“Diritto ecclesiastico” si tratta di un nome antico che sembrerebbe far pensare che coincida con diritto della chiesa, in
realtà quello è il diritto canonico. Si chiama ecclesiastico perché quando, nel 1800, la disciplina è nata nei corsi
universitari si intendeva spiegare a lezione il diritto dello Stato nei confronti della Chiesa Cattolica. La religione
cristiano cattolica, infatti, a partire soprattutto dal 1848 (Statuto albertino), era la religione ufficiale dello Stato italiano.
La Chiesa cattolica, quindi, era considerata l’unica, mentre le altre confessioni erano tollerate.
Vi era una religione ufficiale dello stato, ma c’era la libertà di culto (es comunità ebraiche, valdesi, riformate). Lo stato
legiferava in materia propria della Chiesa cattolica o nei riguardi della Chiesa cattolica. Invece, in Germania o in
Spagna, ad esempio, il diritto ecclesiastico si chiama diritto ecclesiastico dello stato.
Quale diritto dello stato?
Regola il fenomeno religioso, o più precisamente la liberta religiosa: è quell’ambito del diritto che regola la rilevanza
pubblica e giuridica del fatto religioso all’interno del nostro ordinamento. Non è diritto amministrativo, né pubblico, né
privato. È un diritto trasversale: non si può limitare ad un ambito specifico del diritto, anche se tradizionalmente
(erroneamente) è considerato all’interno del settore diritto pubblico.
Il diritto ecclesiastico studia la legislazione statale in ambito religioso, sia che lo stato detti norme in maniera unilaterale
sia come esecuzione o approvazione in accordo con una confessione religiosa, cattolica e non.
È un diritto che ha un suo rilievo costituzionale: la tutela della libertà religiosa è la più normata di tutta la carta
costituzionale, vi sono 4 norme che menzionano la libertà religiosa.
In realtà, si parla di libertà religiosa non solo in questi 4 articoli, ma anche in altre norme ad esempio l’art 3 in merito al
principio di eguaglianza. La religione, quindi, è uno die cardini del principio di uguaglianza. Anche l’art 117 fa
riferimento ad essa in merito alla potestà legislativa e alle competenze: lo stato ha competenza esclusiva in ciò che
riguarda il rapporto con le confessioni religiose.
4 norme che riguardano la libertà religiosa:
-art 7 e 8à la libertà istituzionale delle confessioni religiose di poter agire nel nostro ordinamento; tutte le confessioni
religiose sono uguali (Santi Romano)
NB art 7 à rapporto Stato-Chiesa cattolica è l’unico articolo che contenga un esplicito rinvio ad un accordo di diritto
internazionale, vale a dire i Patti Lateranensi
-art 19à libertà individuale, ossia riconoscimento della libertà religiosa a tutti: quindi la libertà di credere o anche di
non credere
-art 20à libertà religiosa collettiva nel senso che la liberta religiosa è anche degli enti, delle associazioni; stabilisce
un principio di uguaglianza tra tutti gli enti caratterizzati dal fattore religioso e gli enti del diritto comune.
Nel nostro ordinamento vi è una peculiarità evidenziata dagli art 7 e 8: lo Stato non legifera unilateralmente in ambito
religioso ma vi è una sorte di principio di bilateralità; le norme che regolano i rapporti sono negoziate con la
confessioni religiose.
La negoziazione legislativa: quando norme riguardano un certo settore specifico lo stato può ricercare degli accordi
con i rappresentati di quel settore.
L’art 7 prevede che i rapporti tra stato e chiesa cattolica siano regolati dai Patti Lateranensi e prevede anche la
possibilità di modifica, che è avvenuta nel 1984. Le leggi di modifica dei Patti Lateranensi presentano una clausola di
bilateralità in caso di modifica.
L’art 8 prevede che i rapporti siano regolati dalla legge ma sulla base di intese. E poi i rapporti sono approvati mediante
legge. Le norme sono in linea di massima concordate tra le ..
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Non vi è nessun obbligo per la confessione religiosa di creare intese. Infatti, nel caso in cui questo non avvenga si
applica la L.1159/1929. (legge sui culti ammessi)
Inoltre, ci sono anche norme di derivazione unilaterale che permettono allo stato di legiferrare in ambito religioso: ad es
le norme dettate dal governo italiano con decreto presidenziale per limitare l’esercizio della liberta religiosa da marzo in
poi casua covid.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

“Diritto ecclesiastico” si tratta di un nome antico che sembrerebbe far pensare che coincida con diritto della chiesa, in realtà quello è il diritto canonico. Si chiama “ ecclesiastico” perché quando, nel 1800, la disciplina è nata nei corsi universitari si intendeva spiegare a lezione il diritto dello Stato nei confronti della Chiesa Cattolica. La religione cristiano cattolica, infatti, a partire soprattutto dal 1848 (Statuto albertino), era la religione ufficiale dello Stato italiano. La Chiesa cattolica, quindi, era considerata l’unica, mentre le altre confessioni erano tollerate. Vi era una religione ufficiale dello stato, ma c’era la libertà di culto (es comunità ebraiche, valdesi, riformate). Lo stato legiferava in materia propria della Chiesa cattolica o nei riguardi della Chiesa cattolica. Invece, in Germania o in Spagna, ad esempio, il diritto ecclesiastico si chiama “ diritto ecclesiastico dello stato ”. Quale diritto dello stato? Regola il fenomeno religioso, o più precisamente la liberta religiosa: è quell’ambito del diritto che regola la rilevanza pubblica e giuridica del fatto religioso all’interno del nostro ordinamento. Non è diritto amministrativo, né pubblico, né privato. È un diritto trasversale: non si può limitare ad un ambito specifico del diritto, anche se tradizionalmente (erroneamente) è considerato all’interno del settore diritto pubblico. Il diritto ecclesiastico studia la legislazione statale in ambito religioso, sia che lo stato detti norme in maniera unilaterale sia come esecuzione o approvazione in accordo con una confessione religiosa, cattolica e non. È un diritto che ha un suo rilievo costituzionale: la tutela della libertà religiosa è la più normata di tutta la carta costituzionale, vi sono 4 norme che menzionano la libertà religiosa. In realtà, si parla di libertà religiosa non solo in questi 4 articoli, ma anche in altre norme ad esempio l’ art 3 in merito al principio di eguaglianza. La religione, quindi, è uno die cardini del principio di uguaglianza. Anche l’ art 117 fa riferimento ad essa in merito alla potestà legislativa e alle competenze: lo stato ha competenza esclusiva in ciò che riguarda il rapporto con le confessioni religiose. 4 norme che riguardano la libertà religiosa :

  • art 7 e 8 à la libertà istituzionale delle confessioni religiose di poter agire nel nostro ordinamento; tutte le confessioni religiose sono uguali (Santi Romano) NB art 7 à rapporto Stato-Chiesa cattolica è l’unico articolo che contenga un esplicito rinvio ad un accordo di diritto internazionale, vale a dire i Patti Lateranensi
  • art 19 à libertà individuale , ossia riconoscimento della libertà religiosa a tutti: quindi la libertà di credere o anche di non credere
  • art 20 à libertà religiosa collettiva nel senso che la liberta religiosa è anche degli enti, delle associazioni; stabilisce un principio di uguaglianza tra tutti gli enti caratterizzati dal fattore religioso e gli enti del diritto comune. Nel nostro ordinamento vi è una peculiarità evidenziata dagli art 7 e 8 : lo Stato non legifera unilateralmente in ambito religioso ma vi è una sorte di principio di bilateralità ; le norme che regolano i rapporti sono negoziate con la confessioni religiose. La negoziazione legislativa: quando norme riguardano un certo settore specifico lo stato può ricercare degli accordi con i rappresentati di quel settore. L’ art 7 prevede che i rapporti tra stato e chiesa cattolica siano regolati dai Patti Lateranensi e prevede anche la possibilità di modifica, che è avvenuta nel 1984. Le leggi di modifica dei Patti Lateranensi presentano una clausola di bilateralità in caso di modifica. L’ art 8 prevede che i rapporti siano regolati dalla legge ma sulla base di intese. E poi i rapporti sono approvati mediante legge. Le norme sono in linea di massima concordate tra le .. 13: Non vi è nessun obbligo per la confessione religiosa di creare intese. Infatti, nel caso in cui questo non avvenga si applica la L. 1159 / 1929. (legge sui culti ammessi) Inoltre, ci sono anche norme di derivazione unilaterale che permettono allo stato di legiferrare in ambito religioso: ad es le norme dettate dal governo italiano con decreto presidenziale per limitare l’esercizio della liberta religiosa da marzo in poi casua covid.

Gerarchia delle norme

1. COSTITUZIONE: (Art.3,7,8,19,20) 2. norme di derivazione pattizia che hanno un valore pari alle norme costituzionali: leggi ordinarie di approvazione o di esecuzione che hanno una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali: quindi non possono essere modificate unilateralmente dallo stato se non previo accordo con la confessione o secondo la norma costituzionale ( art 138 ). 3. leggi ordinarie unilaterali e regolamentari : regolamenti della chiesa e dello stato 4. norme di carattere regionale: (ad es normative in tema di oratorio) 5. leggi bilaterali :sono leggi sia per lo stato che per la chiesa/confessione religiosa LIBERTA’ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE Art 7- 8 à libertà istituzionale Art 19 à libertà individuale, è assicurata la libertà dell’individuo di poter professare qualsiasi religione riconosciuta. Art 20 à libertà collettiva, prevede che il fine di culto di un associazione non possa determinare limitazioni legislative o aggravi fiscali per la sua formazione e per ogni sua attività. Questi sono i 3 momenti principali della libertà religiosa, fermo restando però che quest’ultima rappresenta tanti altri punti della nostra carta costituzionale: ad es art 3,21, 117 Art 7 à riguarda i rapporti fra lo Stato italiano e la confessione religiosa della Chiesa cattolica In virtù dell’art 1 dello Statuto Albertino del 1848 la religione cattolica era considerata la religione di stato. Questo principio era ribadito anche dal Trattato Lateranense (che è un’istituzione richiamata esplicitamente nella nostra carta costituzionale). La religione cattolica viene considerata come religione di stato sino all’entrata in vigore della costituzione repubblicana: però pur venendo meno lo Statuto Albertino, l’art. 1 veniva richiamato dal Trattato Lateranense e quindi mantenuto in vita dal richiamo stesso. La religione cattolica era quindi comunque una religione ufficiale. Però, pur essendovi l’art 7 che si occupa esplicitamente di questo rapporto, la religione cattolica non era la religione di stato. Questo, essenzialmente per 3 motivi:

  • motivo statistico à la religione cattolica, da un punto di vista statistico, era la religione della maggior parte degli italiani (come ancora oggi), quindi la “religione del popolo”. Quando fu redatta la Costituzione circa il 98% degli italiani era di religione cattolica. Si pensi che i primi manuali pur essendo stati redatti da intellettuali facevano riferimento solo al rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica.
  • motivo storico à la Chiesa Cattolica era, ed è, la confessione religiosa che storicamente ha avuto un dialogo aperto con lo Stato, sia di collaborazione che di contrasto (sia nella forma monarchica che in quella repubblicana). È stata quindi un interlocutore costante del nostro stato.
  • motivo politico à nel 1946-1947 quando fu redatta ed entrò in vigore la Costituzione, la Chiesa cattolica costituiva una figura importante anche dal punto di vista politico istituzionale. Aveva un suo ruolo fondamentale sia sociale che politico. Era una struttura diffusa in tutto il territorio. Quindi era necessario un richiamo esplicito alla Chiesa Cattolica nella nostra Costituzione I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, dunque, sono regolati in parte dai Patti Lateranensi , ma l’art 7 fornisce una premessa importantissima: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Primo comma à viene ribadito il principio della sovranità della Chiesa cattolica. Lo Stato, quindi, non è l’unico soggetto internazionale “superiorem non recognoscens” (cioè che non ha nessuna autorità da cui dipende). Nel nostro ordinamento statale convivono vari soggetti sovrani: A. Chiesa cattolica trova giustificazione in sé stessa senza trovarla in altri (ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO) B. Stato C. altri soggetti sono nel nostro ordinamento “ ordinamenti giuridici

fino ad arrivare nel 1861 al Regno d’ Italia, con capitale prima Torino poi Firenze e poi c’era il problema di Roma capitale. Il problema dell’unificazione à intorno al 1860 tutta l’Italia era unificata e l’unico territorio che non apparteneva al Regno d’Italia, oltre ad alcuni territori di confine appartenenti al re e all’impero austro-ungarico (Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), era il territorio dello Stato della chiesa. La Chiesa, infatti, aveva una sua sovranità non solo spirituale su tutti i cattolici di tutto il mondo, ma anche una specifica sovranità territoriale, aveva un suo patrimonium , il c.d. patrimonium beati preti , ossia il patrimonio di San Pietro, il cui sovrano era il romano pontefice, che era da un lato pastore universale della chiesa e dall’altro era sovrano di uno specifico territorio, lo Stato della chiesa. Quest’ultimo si estendeva nei territori dell’Italia centrale (Lazio, parte della Campania, Marche, Abruzzo, Molise). Tuttavia, l’estensione del territorio varia a seconda del periodo storico, ma la sua massima riduzione si è avuta tra il 1860 e il

  1. In questo periodo, infatti, la penisola italiana era stata conquistata tutta dalle truppe dei Savoia. Lo stato della chiesa, inoltre, era sotto la protezione dell’impero francese, quindi godeva di una protezione forte dal punto di vista politico. Una possibile invasione del territorio pontificio sarebbe dunque stata difficilmente attuabile per il novello stato italiano, anche perché invadere lo stato della chiesa significava invadere lo stato del Papa e quindi, in qualche modo, andare contro colui che rappresentava milioni di cattolici in tutto il mondo. Era un problema delicatissimo sia a livello europeo (per l’alleanza con la Francia) sia livello globale/mondiale (in quanto il papa era sovrano spirituale di milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo). La situazione si sbloccò nel 1870, anno in cui si tenne anche il Concilio ecumenico per la Chiesa cattolica, ossia il Concilio Vaticano I. Si crearono le condizioni politiche e giuridiche perché lo Stato italiano potesse invadere lo Stato pontificio: concretamente venne meno la forza politica e militare francese, sconfitta a Sedan dai tedeschi. Nel 1 8 70 le truppe italiane giunsero sino a Roma e la conquistarono (la c.d. presa di Roma à 20 settembre 1870). Le truppe pontificie opposero una resistenza simbolica, non reale. Il pontefice si ritirò nell’attuale Città del Vaticano, entro le c.d. mura leonine. Il regno di Italia rispettò la ritirata pontificia e non oltrepassò il confine della piazza di San Pietro e le mura leonine. Venne, quindi, rispettato il mero possesso del pontefice su una zona di territorio. Il pontefice, Papa Pio IX, si ritenne prigioniero all’interno del Vaticano e iniziò un periodo forte di contrasti con lo stato italiano. Contrasti che furono più verbali che reali. Nella realtà, si giunse ad una sorta di modus vivendi tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Questo fino al 1929, quando poi si giunse ad un accordo formale giuridico. Lo stato italiano non si limitò ad invadere lo stato pontificio: una volta conquistato e unificato anche politicamente e amministrativamente, infatti, la penisola emanò, nel 1871, la c.d. Legge delle guarentigie pontificie. Si trattava di una legge che regolava unilateralmente la situazione della chiesa cattolica. Legge composta da 2 titoli: Il titolo I della legge sulla situazione giuridica della chiesa in generale, mentre il titolo II riguardava la situazione concreta della Chiesa cattolica nella penisola italiana. La legge riconosceva alcune “guarentigie” per la chiesa cattolica:
  2. romano pontefice per onori e tutela equiparato al sovrano
  3. i cardinali equiparati ai principi di sangue
  4. riconosciuto il diritto di legazione attiva e passiva: veniva cioè riconosciuto alla santa sede il diritto di inviare ambasciatori (c.d. legati pontifici) e ricevere ambasciatori. Questo riconoscimento del diritto di legazione costituiva un riconoscimento implicito di una sovranità alla Chiesa. Fino a quel tempo, il concetto di sovranità era legato a quello di territorialità. Ricorda.. è un principio classico del diritto internazionale; gli elementi costitutivi dello stato erano considerati il popolo, il territorio e il governo. Il territorio era considerato l’elemento costitutivo della sovranità e lo stato era considerato l’unico soggetto sovrano dell’ordinamento internazionale. Dunque, riconoscendo il diritto di delegazione, attiva e passiva, alla santa sede si riconosceva in qualche modo una sovranità alla Chiesa cattolica. Questo è il primo riconoscimento ad un ente non territoriale.
  5. La SS era l’unico soggetto sovrano che non godeva del suo territorio. Era riconosciuto il titolo di possesso dei territori, non la sovranità e non la proprietà. Tuttavia, la Chiesa cattolica non accettò mai la Legge delle guarentigie pontificie poiché si trattava di una legge unilaterale, non era garantita da norme di tipo internazionale, e lo stato sempre unilateralmente avrebbe potuto, in qualsiasi momento, modificare le garanzie anche restringendole. I Patti Lateranensi e l’esplicito richiamo della nostra Costituzione: qual è il valore del richiamo? Si tratta di un “ patto di amicizia ” stipulato nel 1929 per porre fine alla c.d. questione romana , che iniziò il 20 settembre del 1870 quando le truppe del regno piemontese, guidate dal generale Cadorna, entrarono a Roma attraverso

la breccia di Porta Pia. Questa situazione portò il pontefice a dichiararsi “ prigioniero in Vaticano ”. Le truppe italiane, però, non oltrepassarono il limite di Piazza San Pietro. Iniziò un forte periodo di contrasto. Il primo punto di contrasto fu la Legge delle guarentigie con la quale il governo italiano regola la situazione della santa sede dopo la debellazione (tale legge ad es garantiva l’esercizio libero del proprio potere spirituale, di poter usufruire di un corpo di guardie armate). La santa sede non accettò mai la legge e la respinse esplicitamente nel 1871 con la dottrina del principio del non expedit , secondo il quale non conveniva che i cattolici partecipassero alla vita politica del paese. Con questo decreto, il 10 settembre del 1874, fu proibito ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica del paese, sia come eletti che come elettor i. Tale principio è stato ribadito come obbligatorio in atti successivi. Ci si rese conto che applicare il non expedit avrebbe significato lasciare il paese in mano a chi cattolico non era, o anzi a chi era contrario alla religione cattolica. Da un atto di astensione, quindi, stava derivando un danno maggiore. Quindi, nel 1905, con l’enciclica del fermo proposito (documento formale pontificio con cui il pontefice esercita il proprio potere) Papa Pio X non revocò il decreto ma permise ai cattolici su base locale l’esercizio della vita politica, lasciando quindi alle circoscrizioni territoriali valutare se ci fosse la condizione di partecipare alla vita politica sia attivamente che passivamente. Nel 1913 vi fu il c.d. Patto Gentiloni (avo diretto del nostro ex primo ministro)à patto fra l’unione politica dei cattolici e i liberali per permettere la partecipazione dei cattolici alla vita politica del paese. Gentiloni stipulò un accordo tra l’unione elettorale dei cattolici e i liberali di Giolitti. Ricordiamo che era stato appena introdotto il suffragio universale. Quest’ultimo, infatti, prima era su base censuale, quindi il diritto di voto era limitato a chi godesse di un certo patrimonio (si trattava di un diritto elitario ). La situazione fu modificata con l’introduzione del suffragio universale maschile (per le donne bisogna aspettare il 1946). Nel 1912 , infatti, il numero degli aventi diretto al voto passò da circa 3 milione a quasi 9 milioni. Molti nuovi elettori erano di classe proletaria e avrebbero votato o il partito socialista o quello radicale. Il partito liberale voleva fermare questa avanzata e quindi il miglior modo possibile era quello di allearsi con i cattolici perché la Chiesa cattolica godeva di un grandissimo appoggio in tutto il Regno di Italia. Nel loro rapporto nell’unione elettorale dei cattolici italiani, i liberali vedevano un modo di frenare l’avanzata dei socialisti e di creare un fronte moderato. Si giunse così ad un accordo fra cattolici e liberali in base al quale i cattolici avrebbero potuto candidarsi e avrebbero potuto votare. Fu stabilito, però, che i cattolici potessero votare solo quei candidati cattolici o liberali che si fossero impegnati a incarnare nella loro politica 7 punti considerati irrinunciabili (c.d. ectalogo), stabiliti dal patto: ad es l’impegno a non introdurre il divorzio o l’impegno ad introdurre l’insegnamento religioso. Il patto fu concluso in maniera informale e le elezioni del 1913 furono un vero e proprio successo del patto: i liberali ebbero il 47% dei voti, ossia 270 eletti di cui ben 228 erano gli eletti che avevano sottoscritto l’ectalogo, ma crebbero anche i socialisti e i radicali. Tra i 270 liberali, vi furono soprattutto 20 eletti dell’unione elettorale cattolica e 20 cattolici non aderenti al partito liberale. Quindi i liberali da alleati che erano dei radicali gli voltarono la faccia e si allearono con i cattolici: passando dal fronte liberale-radicale , ossia progressista, ad un fronte liberal-moderato. Con il patto Gentiloni quindi vi fu l’ingresso generale dei cattolici in politica. La situazione si modificò con la I guerra mondiale, al cui termine i cattolici fondarono un loro partito, o meglio fu fondato un partito popolare da Don Luigi Sturzo, siciliano di Caltagirone: un partito di ispirazione cattolica però aperto a tutti gli uomini “liberi e forti”, fondato nel 1919, NON ERA UN PARTITO UFFICIALMENTE CATTOLICO. Nelle elezioni del 16 novembre del 1919, che avvennero con il metodo proporzionale, il partito popolare raccolse il 20% dei voti, ossia ben 100 deputati. Questa forza aumentò nelle elezioni del 1921 e si passò da 100 a 108 deputati. Nel frattempo, in Italia si stava sviluppando quello che poi sarebbe stato il partito fascista. Dopo la marcia su Roma del 22 ottobre del 1922, il partito popolare accettò illudendosi di eliminare il partito fascista. Il re timoroso aveva dato a Mussolini la creazione di un governo. L’obiettivo era di frenare la violenza fascista. Nel 1923 i membri uscirono dal governo stesso. Nelle elezioni successive del 1924, in un clima di forte violenza fascista, il partito popolare riuscì comunque ad ottenere un buon numero di voti, con 39 deputati, e fu il primo dei partiti non fascisti, gli altri scomparvero quasi completamente (come il partito socialista e quello radicale). Il partito polare divenne la seconda forza politica presente nel nostro parlamento. Tuttavia, dopo l’assassinio di Matteotti (socialista) divenne chiaro che ogni forma di collaborazione con il partito fascista era inutile e il partito popolare passò all’opposizione fine al 1926 quando tutti i partiti non fascisti vennero

  • da un lato la Città del Vaticano come ente territoriale. L’art 2 del Trattato riconosceva la sovranità della Santa sede nel campo internazionale come attributo della sua natura. Alla Santa sede veniva riconosciuto un diritto (mai negato) quello della legazione attiva e passiva, che cioè consentiva di inviare e ricevere ambasciatori. Inoltre, l’ art 24 del trattato dichiara in modo unilaterale che la Santa sede sarebbe rimasta estranea ai conflitti temporali degli stati a meno che gli stati contendenti non facciano richiamo alla chiesa di far valere la sua missione di pace. La parte della norma che prevede che la Città del Vaticano sia considerata come territorio inviolabile neutrale di pace avrebbe dimostrato la sua essenzialità di lì a pochi annià nel 1943 quando le truppe tedesche e poi le truppe alleate non passarono le mura di Piazza San Pietro. Si tratta, quindi, di una norma essenziale per preservare la neutralità della Santa sede. Con la Convezione finanziaria si giunse alla liquidazione dei crediti da parte dell’Italia per la perdita del patrimonio beati petri , ma il risarcimento fu eccessivo rispetto al danno. In virtù del trattato, la Santa sede dichiarò definitivamente eliminata la questione romana. Il regno di Italia era sotto casa Savoia con capitale Roma, ma Casa Savoia era casa regnante anche sui territori pontifici. La Santa sede riconobbe Roma capitale rinunciando così ad ogni mira sovrana con Roma stessa e allo stesso modo anche lo Stato la riconosceva tale ( art 26 ). Inoltre, sempre l’art 26 riconosceva che lo Stato della Città del Vaticano era sotto la sovranità del pontefice. L’ art 1 del Trattato riconosceva la religione cattolica quale religione di stato, rinviando in maniera esplicita all’ art 1 dello Statuto albertino del 4 marzo 1848 ( legge n 684 ). Era concesso, però, l’esercizio anche degli altri culti, che erano tollerati. Creazione dello Stato di Città del Vaticano come base territoriale per l’esercizio della missione spirituale e universale del pontefice. Si tratta di un territorio inviolabile e neutrale. CONCORDATO È stato redatto in modo da costituire un necessario complemento del trattato e inteso a regolare la condizione giuridica della Chiesa. L’ art 1 riconosceva alla Chiesa cattolica il libero esercizio della libertà spirituale, di culto, e giurisdizione in materia ecclesiastica. Tema di enti ecclesiastici à con il Concordato la condizione giuridica delle persone ecclesiastiche superò la fase che potremmo definire di “ tolleranza passiva ” pe entrare in quella attiva (art 20 Cost). A partire dal 1800 lo Stato italiano, con determinate leggi, aveva diminuito non solo la capacità d’agire ma anche quella giuridica degli enti, in particolare quelli religiosi, giungendo a privare la libertà ed espropriando dei beni (le c.d leggi r..). Lo stato era riconosciuto uno specifico potere autorizzatorio : gli enti ecclesiastici non potevano acquisire beni se non previa autorizzazione governativa. Gli unici acquisti esenti erano quelli a titolo oneroso di beni mobili. Con il Concordato, invece, rimaneva pur sempre un controllo, ma si riconobbe la possibilità di creare enti che potessero godere di personalità giuridica, compresi gli enti ecclesiastici. Oltre il riconoscimento nominale specifico di alcuni enti come associazioni religiose e alcune confraternite, prevedeva una più generale clausola grazie alla quale qualunque istituto ecclesiastico avrebbe potuto ottenere la personalità giuridica nel nostro ordinamento. Era necessario, però, che l’ente fosse approvato dall’autorità ecclesiastica competente. Il concordato conteneva anche norme sul sostentamento del clero, norme con cui veniva ribadito il sistema beneficiale, quindi integrato da un aiuto specifico dello Stato. Per quanto riguarda i matrimoni celebrati secondo il diritto canonico e debitamente registrati e trascritti nei registri dello stato civile, su questi competente erano i tribunali ecclesiastici: sino al 1865 nell’ordinamento giuridico italiano l’unico matrimonio riconosciuto era quello religioso cattolico, non era previsto il matrimonio civile. Solo nel Regno lombardo- veneto erano riconosciuti altri matrimoni religiosi, come quello della confessione ebraica. Nel 1865 la situazione si modificò con il nuovo codice civile che ricalcava il Codice napoleonico del 1804. Il Codice del 1865 stabiliva che l’unico matrimonio fosse quello civile. Vi era libertà di sposarsi anche religiosamente, però l’unico matrimonio riconosciuto dallo stato era quello civile. Con il Concordato invece era prevista una doppia celebrazione. NB non fu introdotto l’obbligo di celebrare prima quello civile e poi quello religioso, come è vigente sia in Francia che in Germania. Nel nostro ordinamento non è presente alcun obbligo di questo genere, anche se la Chiesa consigliava di fare prima quello civile e poi quello religioso.

L’atto di matrimonio canonico doveva essere trascritto anche nei registri dello stato civile. Vi era un riconoscimento civile del matrimonio religioso che costituiva un presupposto, così che acquisiva rilevanza anche civile. Tutto ciò comportava che lo stato italiano riconosceva anche lo scioglimento del matrimonio pe dispensa pontificia, così come anche l’invalidità di esso. Lo stato rinunciava, quindi, ad una sua posizione di sovranità per ridonare ( art 34 Concordato ) all’istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo. Questo concordava l’unità di status canonistico di coniuge e quello di status civilistico. Lo stato riconosceva il matrimonio religioso, quindi i coniugi celebravano il matrimonio davanti al ministro di culto cattolico, che poi redigeva un atto, che veniva trascritto nel registro dello stato civile e una volta trascritto aveva effetti anche per l’ordinamento giuridico italiano. La trascrizione aveva effetti retroattivi, quindi retroagiva al momento della celebrazione del matrimonio. Era quello il matrimonio concordatario , mentre quello che non assumeva effettivi civili era solo matrimonio religioso canonico. Fu emanata una legge unilaterale da parte dello Stato destinata all’applicazione, legge n 847/1929, che applicava nel nostro ordinamento la parte del Concordato relativa al vincolo matrimoniale. Lo stato aveva emanato anche la legge 848 destinata all’applicazione nel nostro ordinamento della parte riguardante gli enti e i beni ecclesiastici (quest’ultima legge non è più vigente, l’altra sì). Il Concordato stabiliva che l’insegnamento della dottrina cristiana ( art 36 ), secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, era esteso anche alle scuole medie (alle elementari già c’era dal 1828), impartito sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica sia per la scelta degli insegnanti che per l’adozione dei libri di testo. Si ha l’obbligo di partecipare a queste lezioni, ma se ne poteva essere anche esentati grazie alla legge decreto 289/ 1930. Quest’ultima stabilì l’esenzione degli studenti che non volevano avvalersi dell’insegnamento della dottrina cristiana e stabilì anche libertà religiosa. La materia del Concordato regolava ampiamente le c.d. materie miste , su cui sia Stato che Chiesa cattolica vantavano un’ampia competenza. Qual è il significato del richiamo dei Patti Lateranensi? La Corte Costituzionale, con la sentenza n 30/1971 , ha affermato in maniera esplicita che l’art. 7 della Cost seconda comma, non sancisce solo un generico principio pattizio, ma contiene un preciso riferimento al Concordato in vigore e in relazione al suo contenuto ha prodotto diritto. La sentenza svuota il campo da possibili equivoci dottrinali: parte della dottrina infatti di aveva affermato che il riferimento era solo ad un generico principio pattizioà Stato e Chiesa cattolica dovevano regolare i loro rapporti in termini concordatari. La Corte Costituzionale sconfessa questa posizione guardando anche solo ai lavori preparatori alla art 7. Infatti, l’art 7 era stato previsto, in una prima redazione, come previsto dalla dottrina ossia in termini pattizi. Questa norma è stata poi modificata dai costituenti che hanno deciso di introdurre il richiamo esplicito ai Patti Lateranensi, per rafforzare anche costituzionalmente le relazioni con la Chiesa cattolica. La Santa sede chiedeva che fossero inclusi specificamente i Patti Lateranensi all’interno del dettato costituzionale. Questa norma fu proposta soprattutto dai costituenti che facevano parte della democrazia cristiana, e fu approvata anche dagli atri, come dal comunista Togliatti, chiedendo però in cambio ai membri costituenti di cedere su un altro punto: relativamente alla norma che prevedeva che tutti potessero istituire una scuola/istituto di insegnamento senza oneri dello Stato. È evidente che l’art 7 della Cost non sancisce solo un generico principio pattizio, non contiene cioè un mero obbligo di regolare pattiziamente le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, ma ha prodotto diritto: nel senso che i Patti Lateranensi e le relative leggi di applicazione hanno nel nostro ordinamento una resistenza passiva all’abrogazione pari a quella delle leggi costituzionali. Tuttavia, la Corte ribadisce che deve esser effettuato il controllo di legittimità costituzionale (legge legittima se conforme alla cost, atto ammini legittimo se conforme alla legge) , assumendo a parametro di legittimità non le norme costituzionali (perché servono norme di rango superiore), ma i principi supremi dell’ordinamento, ossia quelle norme che, pur non trovando una loro collocazione esplicita e formale costituiscono la radice/base della nostra costituzione. Costituiscono quella che Mortati avrebbe definito come la costituzione in senso materiale. L’enucleazione di questi principi spetta alla Corte costituzionale: ad es

  • la tutela giurisdizionale (contenuta anche nell’art 24)
  • principio di laicità dello Stato
  • tutela dell’ordine pubblico NB l’espressione “ordine pubblico” non è mai stata usata nella carta costituzionale perché era un’espressione usata spesso dall’ordinamento giuridico fascista per giustificare ogni sorta di violenza

Corte costituzionale sentenza 203/1 989 à chiamata a vagliare la legittimità costituzionale di alcune norme del nuovo accordo, si afferma in maniera esplicita che questa corte ha statuito che i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno valenza superiore. La Corte afferma anche che le norme del nuovo accordo possono essere sottoposte ad un vaglio di legittimità, ai principi supremi dell’ordinamento. I principi supremi non trovano una collocazione formale, ma vengono creati dalla Corte costituzionale, in via giurisprudenziale, nella sentenza 203 in tema di istruzione religiosa. La Corte costituzionale afferma che vi è un principio supremo di laicità dello stato. Vi sono alcune costituzioni, come quella francese (art 2), che esplicitano in maniera formale che lo stato è laico, mentre nella nostra Costituzione non vi è una norma che esplicitamente dice che lo stato italiano è laico. Tuttavia, se questo principio non è riportato in maniera esplicita è comunque intrinseco alla Costituzione: i parametri contenuti negli artt 2,3, 19, 7, 8 e 20 contribuiscono a strutturare il principio supremo della laicità dello stato, che è elemento costitutivo della nostra Repubblica italiana. Mentre la separazione francese implica una separazione oppositiva, il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato ma salvaguardia. Lo stato italiano non è indifferente al fatto religioso, ma la sua laicità è collaborativa: si ritiene incompetente a normare il fatto religioso in maniera unilaterale e richiede la cooperazione delle confessioni religiose per poter normare in maniera più conforme alle relative confessioni, fermo restando la libertà religiosa di ciascun individuo. La laicità dello stato, quindi, non è oppositiva ma cooperativa. Viene abbandonato il principio della religione cattolica come religione di stato con chiara allusione al Trattato (art 1) del 1929. L’Italia non ha una sua religione ufficiale ma coopera con tute le religioni al fine di garantire la libertà religiosa. ART 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze” primo comma àgarantisce la libertà istituzionale di tutte le confessioni religiose, afferma che tutte sono egualmente libere davanti alla legge. Non si afferma che siano uguali, ma uguali nella libertà. Quindi oggettivamente le confessioni religiose non sono uguali. NB Giustizia non vuol dire “ dare ad ognuno lo stesso ”, ma “ dare ad ognuno il suo ” Ogni confessione ha esigenze storico sociali inter-relazionali diverse. La legge non può discriminare una confessione religiosa rispetto ad un'altra. Quindi non vi è nessuna discriminazione innanzi alla legge, tutte le confessioni hanno diritto ad avere un medesimo trattamento. Secondo e terzo comma à si riferiscono a quelle confessioni diverse da quella cattolica: da un alto si afferma che le confessioni hanno diritto ad organizzarsi, dall’altro si afferma che i loro statuti non possono/non devono essere diversi rispetto all’ordinamento giuridico del nostro stato. Cosa si intende per confessione religiosa? Quali sono le caratteristiche che permettono di qualificare un gruppo come confessione religiosa? Nessuna norma dà la nozione di confessione religiosa. Con sentenza 195/ 1993 la Corte costituzionale ha enunciato i criteri per giudicare giuridicamente un gruppo sociale è confessione religiosa o meno:

  • stipulazione di un’intesa ex art 8 terzo comma della costituzione: è evidente che un ente che ha stipulato un’intesa è una confessione religiosa.
  • presenza di uno statuto che manifesti i caratteri dell’organizzazione: cioè uno statuto religioso
  • eventuali precedenti riconoscimenti pubblici dell’ente , ad es come persona giuridica (legge 1159/1929)
  • comune considerazione : come nell’opinione pubblica si consideri quel gruppo sociale Si tratta di criteri non esaustivi. confessione religiosa : una sorta di comunità sociale stabile dotata di una organizzazione e normazione propria e che ha una propria e originale concezione del mondo basata sull’ esistenza di un essere trascendente (ad es la religione musulmana) o della ricerca del divino nell’immanenza (ad es i buddisti)

La Corte costituzionale con la sentenza 195 /1993 ha individuato dei criteri di per sé non esaustivi da considerare separatamente l’uno rispetto all’altro. Sono meramente indicativi e presuppongono un auto-qualificazione della confessione come religiosa. Il limite della auto-normazione è che tali norme non contrastino con l’ordinamento giuridico dello stato italiano. Art 8 ,terzo comma cost à prevede che le confessioni religiose debbano regolare iI loro rapporto con lo stato per legge sulla base di intese. Si prevede quindi una modalità pattizia, in maniera bilaterale/negoziale, e che questo accordo sia poi approvato da una legge dello stato. L’art 8 è una norma che ha tardato molto ad essere attuata. La prima intesa risale al 1984 quindi successivamente alla stipula del nuovo accordo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Si è tardato così tanto ad attuare questa norma perché:

  • prima di stipulare un’intesa si preferiva giungere ad un accordo con la Chiesa Cattolica per una modifica dell’accordo precedente (quindi del Concordato)
  • dall’altro lato il regime delle confessioni religiose, che non avevano stipulato intese, era regolato dalla legge 1159/ 1929 e questa regolava in maniera soddisfacente i rapporti con lo stato. La norma, art 8 terzo comma, sembrerebbe una norma imperativa, che impone alle confessioni religiose di regolare i loro rapporti con lo stato per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Quindi sembrerebbe prevedere un’obbligatorietà della stipula dell’intesa. In realtà, le confessioni religiose non sono obbligate a stipulare un’intesa con lo stato. Esse hanno da un lato un diritto di richiedere l’intesa, se vi sono tutti i requisiti, e dall’altro è vero che la Corte costituzionale ha ribadito che non vi è nessun obbligo. Non vi è obbligatorietà di stipula dell’intesa, vi è un canale preferenziale. Vi è infatti la legge 1159 del 1929 che regola i rapporti quando le confessioni non abbiano stipulato un’intesa. Ma cosa sono le intese? Le intese à a differenza degli accordi con la Chiesa cattolica, i rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese. L’intesa costituisce il presupposto costituzionale per l’emanazione della relativa legge e costituisce un parametro di legittimità costituzionale della medesima legge: se la legge fosse difforme all’intesa, essa (la legge) sarebbe incostituzionale. Questo perché la legge deve approvare, essere specchio fedele dell’intesa stessa. Il contenuto della legge deve rispecchiare sostanzialmente quello dell’intesa, non in maniera casuale. La prima intesa stipulata fu con i Valdesi e la legge di approvazione differiva in qualche particolare formale con l’intesa: venivano espunte dalla legge alcune dichiarazioni unilaterali riportate nell’intesa. Nelle successive intese, è stato superato questo limite e si è preferito riportare le eventuali dichiarazioni unilaterali della confessione religiosa in un preambolo che non costituisce parte integrante dell’intesa stessa. In questo modo, l’intesa viene formalmente riprodotta anche nella legge di approvazione. Questo è un punto essenziale per evitare problemi di legittimità costituzionale. Si parla di legge di approvazione e non di esecuzione perché le intese, a differenza dei concordati e dei patti, non sono accordi di tipo internazionale. La chiesa cattolica è un soggetto sovrano dell’ordinamento internazionale e gli accordi con essa rientrano a pieno titolo nelle convenzioni di accordi internazionali. Sono accordi tutelati direttamente dalle norme del diritto internazionale. Le altre confessioni religiose , invece, non sono soggetti sovrani dell’ordinamento internazionale. Gli accordi non sono accordi tipo internazionale. Sono accodi esterni che nascono in un ordinamento giuridico che sorge ogniqualvolta che abbiamo accordi di tipo esterno. Accordi che sorgono nei 2 ordinamenti giuridici e che fondano un ordinamento giuridico terzo, quello dell’intesa, che sorge per volontà dei 2 soggetti. L’intesa poi viene approvata nel nostro ordinamento. NB la legge di esecuzione è propria solo degli atti negoziali internazionali. La prima legge di approvazione di un’intesa è la legge 449/19 84 che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola Valdese. Accordo , per le forme solenni e per la partecipazione di altre autorità governative, è da considerare un atto di diritto esterno. Che posto hanno nella gerarchia delle fonti le leggi di approvazione? La loro posizione non è dissimile a quella degli accordi della Chiesa cattolica. Anche le leggi di approvazione, infatti, godono di una particolare tutela costituzionale in virtù del richiamo al terzo comma art 8. Lo stato non può modificare

NB L’intesa fu stipulata successivamente alla modifica dell’accordo con la Chiesa cattolica, ma venne emanata prima della legge di esecuzione dell’accordo con la Chiesa cattolica Contenuto delle intese: il contenuto rispetta il contenuto del Concordato con la Chiesa cattolica. Fermo restando che ogni intesa ha una sua specificità. Ad es l’intesa con i gruppi buddisti (sono 2):

  • Unione buddista italiana
  • Istituto italiano Soka Gakkai Queste 2 non prevedono il matrimonio. Il contenuto
  • natura giuridica della confessione
  • vengono espresse le modalità di riconoscimento degli enti
  • viene espressa la disciplina relativa al matrimonio, rispetto al Concordato le intese riconoscono solamente gli effetti civili del matrimonio religioso, mentre l’accordo del 1984 riconosce non solo gli effetti civili del matrimonio ma anche la potestà di giurisdizione della Chiesa su quei matrimoni. Alle altre confessioni religiose, invece, non è riconosciuta la competenza giurisdizionale di quella confessione sul matrimonio stesso
  • finanziamento della confessione religiosa
  • istruzione religiosaà la maggior parte delle confessioni rinunciano a un’istruzione religiosa nella scuola statale. Ad es art 9 dell’intesa con i valdesi non richiede di voler insegnamenti dottrinali.
  • assistenza spirituale nelle comunità separate (ospedali carceri etc)
  • riconoscimento implicito dei ministri di cultoà se prima gli atti compiuti dal ministro di culto per avere rilevanza civile, la loro nomina doveva essere approvata, per le confessioni che abbiano stipulato intese la nomina del ministro di culto non deve esser approvata. Questo atto di negoziazione legislativa risulta come un atto di giustizia: dare ad ognuno il suo. Le intese possono costituire uno strumento di dialogo del nostro ordinamento giuridico. Poteri e uffici dello Stato che hanno competenza in materia ecclesiastica Vi sono numerosi ORGANI COSTITUZIONALI ed UFFICI che hanno specifiche competenze nella materia religiosa
    • Presidente della Repubblica
    • Presidente del Consiglio dei Ministri
    • Consiglio dei Ministri
    • Ministero dell’InternoAmministrazione dei culti ”à espressione che nasce in Francia. Napoleone nel 1801 stipula un concordato con la Chiesa cattolica e i culti diventano un servizio pubblico e gli ecclesiastici un corpo dello stato. Oggi il nostro concordato non prevede nessuna funzionarizazzione dei ministri di culto, ma è rimasta l’espressione per indicare quegli organi dello stato che si occupano dell’esigenze dei culti religiosi. 1. Presidente della repubblica
    • per ciò che concerne i rapporti con la Chiesa cattolica: ha il potere di nominare persone plenipotenziari per la conclusione di concordati e di ratificare, previa, occorrendo, l’autorizzazione del parlamento, i concordati conclusi
    • per quanto riguarda le altre confessioni religiose:
      • esercita il suo potere di promulgazione delle leggi basate su intese con le stesse confessioni
      • accredita gli ambasciatori italiani presso la Santa Sede
      • riceve le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica italiana 2. Presidenza del Consiglio dei ministri
  • rappresenta lo Stato negli accordi con le confessioni religiose, sia con la Chiesa cattolica sia con quelle diverse da essa
  • coordina l’attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica Ma il governo è sempre responsabile, nel suo complesso, dell’andamento generale pur in tale settore della politica 3. Consiglio dei ministri
  • - ha il compito di deliberare sugli atti che riguardano i rapporti fra stato e chiesa cattolica/altre confessioni religiose: eventuali concordati, intese, ma anche latri accordi che dovessero necessitarsi tra Stato italiano e le confessioni religiose
  • approva per la presentazione in Parlamento i disegni di legge che riguardano sia l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione degli accordi con la Santa Sede, sia l’esecuzione di intese con le altre confessioni religiose Si parla di parlamentarizzazione delle intese, che a differenza del Concordato, vengono recepite in Italia con una legge di approvazione , quindi il Parlamento ne vaglia articolo per articolo e ove riscontrasse l’impossibilità di approvare anche un singolo articolo dovrebbe rimandare l’intesa al governo.
  • deve determinare e mantenere l’indirizzo politico in materia ecclesiastica
  • ha una competenza amministrativa quando il Ministero dell’interno che deve riconoscere un ente dell’ecclesiastico (ai sensi della legge 1159/1929, chiede il parere al Consiglio dei ministri 4. Ministero dell’Interno L’organo di riferimento per i culti, con competenza generale, è il Ministro dell’interno dal 1932. Siamo in piena epoca fascista. Ministro dell’interno: politica di controllo dello Stato sulle confessioni religiose. Tale competenza è amministrazione centrale ed è poi delegata ad organi periferici del ministro dell’interno, che sono i prefetti. Al ministero dell’interno si trova la Direzione centrale degli affari dei culti. Dal 1932 c’è questa direzione centrale che riflette il modello francese ma con la differenza: l’Italia ha un rapporto di collaborazione con le confessioni religiose, invece la Francia dal 1905 ha un rigido sistema di separazione fra lo Stato e le Chiese. Nonostante ciò, la struttura dell’amministrazione dei culti è molto simile. La direzione si occupa:
  • ha competenza in tutta la materia che riguarda gli enti ecclesiastici sia della Chiesa cattolica che delle altre confessioni religiose. La pratica viene istruita presso le singole prefetture per poi arrivare al ministro dell’interno.
  • vigilanza e tutela sugli enti e le confessioni che sono ancora disciplinate dalle norme del 1929/1930, ossia quegli enti che rientrano nella disciplina dei c.d. culti ammessi
  • deve approvare la nomina dei ministri di culto che rientrano nella disciplina del 1929 Gli organi periferici del Ministero dell’interno anche per la materia ecclesiastica, sono le singole Prefetture. Il Prefetto ha competenza per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli enti delle confessioni di minoranza. La direzione centrale dei culti fino al dicembre del 1986 ha amministrato 3 fondi :
  • Fondo per il culto
  • Fondo di religione e beneficenza della città di Roma
  • Fondo di patrimoni riuniti Questi 3 sono stati riuniti in un unico fondo che è il Fondo edifici di culto , che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi. Questo unico fondo si occupa di tutte le chiese che lo stato italiano aveva confiscato alla chiesa cattolica durante le c.d. leggi eversive. Ha una notevole funzione: per le chiese che sono di proprietà del Fondo edifici di culto, tutta la manutenzione e le spese spettano allo Stato italiano che provvede attraverso il Fondo. Fanno parte di esso tutti gli edifici, il patrimonio di San Francesco di Napoli, la cappella palatina e l’ex palazzo reale di Palermo etc Un problema che si è posto è quello della personalità del fondo giuridico : è una persona pubblica e il suo rappresentante legale è il Ministro dell’interno. Questo è coadiuvato da un Consiglio composto da 9 membri:

Per il soggetto internazionale Santa sede agisce esclusivamente il romano pontefice. In dottrina si è discusso circa la corretta individuazione del soggetto titolare della sovranità internazionale:

  • una parte di essa dice che questa titolarità vada riconosciuta alla Chiesa cattolica, mentre la Santa sede sarebbe soltanto l’organo attraverso il quale la chiesa agisce in campo internazionale.
  • Un’altra parte della dottrina ritiene che la titolarità vada riconosciuta alla Santa sede, in quanto la Chiesa cattolica è un soggetto avente fini esclusivamente religiosi e spirituali.
  • Vi è un terzo orientamento, quello maggioritario, secondo il quale la titolarità va riconosciuta tanto alla chiesa cattolica quanto alla santa sede. (TESI DELLA DUPLICE SOGGETTIVITA’ GIURIDICA INTERNAZIONALE). GARANZIE DELLA SANTA SEDE Il Trattato prevede innanzitutto una garanzia politica di ordine territoriale à si sostanzia nella previsione della costituzione dello stato Città del Vaticano, sorto il 7 giugno 1929 all’atto dello scambio delle ratifiche dei Patti lateranensi tra le parti contraenti. L’ordinamento giuridico dello stato Città del vaticano si fonda su 6 leggi organiche emanate da Pio XI il 7 giugno (alcune di esse sono state sostituite o novellate nel corso del tempo):
  1. La legge n 1 , detta anche legge fondamentale , disciplina l’organizzazione interna dello stato Città del vaticano: disciplina gli organi costituzionali, a loro competenza, i simboli dello stato (bandiera stemma e sigillo)
  2. La legge n 2 disciplina le fonti del diritto
  3. La legge n 3 disciplina la cittadinanza
  4. La legge n 4 disciplina l’ordinamento amministrativo
  5. La legge n 5 disciplina l’ordinamento economico, commerciale e professionale
  6. La legge n 6 detta la disciplina dell’ordine pubblico. Lo stato Città del Vaticano costituisce un vero e proprio stato ricorrendo tutti e 3 gli elementi costituivi di un’entità statale: territorio ,popolo e sovranità. Territorio Il territorio vaticano copre una superficie di 0,44 km2, i suoi confini sono stabiliti da una cartina allegata al trattato (Allegato 1). L’Italia ha riconosciuto sul territorio vaticano la piena potestà e l’esclusiva giurisdizione sovrana della Santa sede. Il territorio dello stato Città del Vaticano rimane dunque sottratto a qualsiasi ingerenza delle autorità italiane, pur costituendo uno stato enclave, cioè uno stato il cui territorio è circondato completamente da quello di un altro stato, vale a dire lo stato italiano. Oltre ad essere uno stato enclave, lo stato Città del Vaticano è anche uno stato patrimonio , nel senso che il suo territorio è di proprietà esclusiva del sovrano, non esistendo il diritto di proprietà privata. Al territorio dello stato Città del Vaticano si può accedere attraverso 5 ingressi, la cui custodia è affidata alla guardia svizzera pontificia e al corpo gendarmeria dello stato Città del Vaticano. Inoltre, lo stato Città del Vaticano è uno stato neutrale : il trattato prevede un intento di neutralizzazione dello stato città del vaticano, il quale sarà sempre considerato territorio neutrale e inviolabile (dice il trattato). Popolo È determinato dal Trattato, unitamente alla legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso. Queste sono le fonti normative. La cittadinanza vaticana si acquista non per ius soli o ius sanguinis , ma sulla base di un criterio funzionale in ragione del servizio prestato dal cittadino a favore della Santa sede. La cittadinanza vaticana si acquista ius officis. È opportuno precisare che per la legge sulla cittadinanza e la residenza, queste due non coincidono necessariamente. Sono cittadini vaticani:
  • i cardinali residenti nello stato Città del Vaticano o a Roma finchè la residenza perdura
  • i diplomatici della Santa sede finchè prestino servizio diplomatico
  • coloro che risiedono nello stato Città del Vaticano in quanto tenuti in ragione della carica o del servizio.

Il sommo pontefice, su richiesta degli interessati, può attribuire la cittadinanza anche ad altri soggetti: ad es al coniuge e ai figli di un cittadino vaticano fino al momento in cui perduri la cittadinanza del cittadino stesso. La residenza invece è rilasciata dall’autorità a chi, pur avendo i requisiti per ottenere la cittadinanza, non la richieda:

  • persone di famiglia di cittadini vaticani
  • residenti nello stato di Città del Vaticano
  • collaboratori domestici dei cittadini vaticani
  • in altri casi ritenuti opportuni. Sovranità La sovranità risiede nella Santa sede, intesa nel suo significato più ristretto. La forma di governo è quella di monarchia elettiva assoluta, competendo tutti i poteri (legislativo esecutivo e giudiziario) al sovrano romano pontefice. Come ha sempre insegnato la dottrina canonistica, per diritto divino è da escludersi nella chiesa una costituzione democratica. Qual è l’organizzazione interna? È disciplinata dalla legge fondamentale (n.1), in base a cui il Sommo Pontefice è Sovrano a vita dello Stato-Città del Vaticano e nella sua persona risiede la pienezza dei tre poteri tradizionali. Durante la vacanza della Sede, i poteri passano al Collegio dei Cardinali , incaricato di procedere all’elezione del nuovo Papa. Le disposizioni legislative vengono emesse solo in caso di urgenza e con una durata pari alla Sede vacante, salvo che tali leggi vengano confermate successivamente dal Papa eletto. Il potere legislativo è esercitato dalla Pontifica commissione dello Stato-Città del Vaticano, composta da un Cardinale presidente e da altri cinque Cardinali di nomina pontifica per un mandato di 5 anni. Per l’elaborazione dei progetti di legge, che devono essere proposti al Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato, la Commissione si avvale dell’aiuto di altri soggetti di nomina pontificia:

- Il Consigliere generale

- I Consiglieri dello Stato

- Anche degli organismi della Santa Sede e dello Stato-Città del Vaticano interessati

Le leggi sono pubblicate con la data e il numero romano progressivo. Entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione in un supplemento degli acta apostolicae sedis. Il potere esecutivo è demandato al Cardinale della Pontificia commissione dello Stato-Città del Vaticano, prende il nome del Presidente del Governatorato. Ha rappresentanza giuridica dello Stato, ma non internazionale poiché riservata al Pontefice. Dal Presidente dipende il Governatorato , un apparato amministrativo organizzato in direzioni, uffici centrali, servizi, dipartimenti e corpo della gendarmeria vaticana. Nell’esercizio dell’attività di governo, il Presidente può emanare ordinanze attuative di leggi e regolamenti, anche disposizioni aventi forza di legge in casi di urgenza, che perdono efficacia se non confermate dalla Commissione entro 90 giorni. Può, inoltre, richiede l’assistenza della Guardia svizzera pontifica per motivi di sicurezza. Sono comunque previste delle forme di vigilanza e di controllo da parte della suprema autorità. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, con potestà vicaria dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato la cui competenza è regolata per legge. Essi sono:

- Giudice unico

- Tribunale

- Corte d’Appello

- Corte di Cassazione

Tali organi operano indifferentemente per le cause civili e penali. La funzione di Pubblico Ministero è esercitata dal Promotore di giustizia , nominato dal Sommo pontefice per un periodo di 5 anni.

provvedimenti emanati nei riguardi di soggetti religiosi, purché notificati all’autorità civile e rispettosi dei diritti costituzionalmente garantiti. Per quanto riguarda la notificazione, in materia penale si applicano le disposizioni previste in materia diplomatica. In materia civile, invece, si applicano le disposizioni relative alla Convenzione del 1932. Le notificazioni sono eseguite previa istanza dell’interessato al procuratore della Repubblica competente , che inoltra la domanda al promotore di giustizia (per il passaggio atti Stato italiano → S. Vaticano). Il procedimento inverso, invece, si applica per la notificazione da effettuare in Italia di atti vaticani. Qualora siano convenuti in giudizio in Italia , la Santa Sede o il Sommo Pontefice , la citazione va fatta al Cardinale Segretario di Stato. Se il convenuto in giudizio è l o Stato Città del Vaticano , la citazione va fatta al Presidente del governatorato. Alla garanzia di carattere territoriale, il Trattato aggiunge una serie di altre garanzie di carattere reale e personale:

- Garanzie reali = si giustificano alla luce della ristrettezza territoriale della Città-Stato, che ha imposto che gran parte

degli organismi siano collocati nel territorio italiano. Dagli artt.13 a 16 sono indicati una serie di immobili di proprietà della Città, ad essi attribuisce il privilegio della extra territorialità (= godono delle immunità previste dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri ). L’Italia deve dunque astenersi dall’esercitare atti di autorità nei confronti dei luoghi adibiti a sedi diplomatiche ed è precluso l’accesso non autorizzato delle forze di polizia (= non possono applicare misure coercitive o di esecuzione forzata ).I fatti giuridicamente rilevanti (leciti o illeciti) che avvengono in tali immobili si considerano verificatesi in Italia e soggiacciono alla giurisdizione italiana. Questi immobili non possono essere assoggettati a vincoli o espropriazioni per pubblica utilità (salvo previo accordo con lo Stato Vaticano) e non possono essere soggetti a tributi di qualsiasi genere. Inoltre, sono esentati da sorveglianza o autorizzazione per quanto riguarda il loro assetto edilizio.

- Garanzie personali = al Sommo Pontefice viene accordata una speciale tutela penale (= Sacra e inviolabile ). Altre

riguardano tutti i soggetti che ricoprono alti uffici ecclesiastici o che svolgono particolari funzioni nella Santa Sede. L’inviolabilità è la libertà dalla legge penale, ossia non punibilità e impossibilità di costituire soggetto di imputazione di illeciti penali (= incapacità penale generale ). Il Trattato dichiara che l’attentato/provocazione a commetterlo nei confronti della persona del Papa sia punibile con le stesse pene previste dall’ordinamento italiano per i medesimi reati rivolti alla persona del PdR. Alla stessa maniera, le norme del Trattato stabiliscono che le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro il pontefice siano punite come quelle rivolte al PdR.

- Garanzie funzionali = sono fondamentali perché fanno si che la Santa Sede possa esercitare la sua libertà di

magistero ecclesiastico. La revisione al Concordato del 1984 riconosce alla Santa Sede la libertà di compiere la sua missione pastorale, la libertà d’organizzazione nell’esercizio pubblico del culto, la libertà di esercizio del magistero e la libertà di comunicazione. ART.11 DEL TRATTATO In base all’articolo 11 del trattato gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza, nonché dalla conversione a riguardo dei beni immobili. Ma cosa sono gli enti centrali della chiesa?

- Prima tesi : vanno intesi nella accezione restrittiva (Santa Sede in senso lato) e corrispondono agli organismi

costituenti la curia romana

- Seconda tesi : vanno intesi come sinonimo di enti pontifici. Quindi, sono considerati come enti centrali tutti gli enti

gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche se autonomi rispetto agli enti della curia e anche se svolgono attività in settori lontani dalla missione spirituale della Chiesa.

La norma pattizia precisa che l’esenzione si estende a OGNI genere di ingerenza da parte dello Stato italiano in tutte le sue articolazioni territoriali e istituzionali, compreso l’ambito giurisdizionale. Gli enti centrali costituiscono una categoria distinta rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto non si applicano le disposizioni della legge 222/1985. Rapporti di lavoro dei dipendenti della SS e degli enti centrali Nel 1989 Papa Giovanni Paolo II istituì l’ ufficio del lavoro della SS , competente a dirimere le controversie (individuali o plurime) sorte tra i dipendenti e l’amministrazione vaticana (anche se prima deve intentare una conciliazione), a elaborare proposte/modifiche legislative e a fornire pareri relativi ai regolamenti delle singole amministrazioni. Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria italiana in materia di lavoro Questa è esclusa se il rapporto di lavoro è sorto nello Stato Città del Vaticano e si svolge con un ente che abbia sede/operi nel vaticano. In questo caso, l’esclusione della giurisdizione italiana dipende dal fatto che si tratti un rapporto estraneo sia dal punto di vista territoriale che giuridico. Sia la giurisprudenza che dottrina hanno individuato un criterio per l’individuare della giurisdizione italiana per tutte quelle attività svolte nel territorio italiano.

- Giurisdizione Italia NO se la controversia ha ad oggetto mansioni istituzionali dell’ente, salvo nel caso in cui verta

su profili meramente patrimoniali.

- Giurisdizione Italia SI quando la controversia ha ad oggetto mansioni comuni, ovvero attività che potrebbero essere

prestate a favore di un qualunque datore di lavoro. LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE E TUTELA INTERNAZIONALE La libertà religiosa individuale è disciplinata dall’ art 19 Cost. concerne il profilo individuale e riguarda tutti. È un articolo che si situa all’interno della tutela della libertà religiosa non solo in Italia ma anche nelle carte internazionali. Assume uno schema tipico: quello della regola/eccezione. Si afferma in maniera ampia la regola, cioè il diritto di professare liberamente la propria fede, e la norma pone anche il limite del buon costume. È un diritto ampiamente tutelato, ma che trova alcune eccezioni. Il rapporto regola-eccezione non è una novità: tanto nel diritto internazionale quanto in quello nazionale. Ci sono molte norme che presentano questo rapporto regola-eccezione. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo : afferma l’ art 9 la piena tutela della libertà religiosa, dall’altro può essere in qualche modo ristretta (firmata nel 1950, ma resa esecutiva con legge 848/1955): ogni persona ha diritto di manifestare la propria libertà di religione, sia di credere o di non credere, ma può essere oggetto di una compressione da parte dell’ordinamento qualora sia necessario assumere misure per la tutela dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica o la protezione dei diritti o le libertà altrui. La nostra Costituzione prevede che la libertà di culto possa essere limitata solo qualora i riti siano contrari al buon costume. In realtà, l’art 19 prevede sì un limite esplicito, ma la carta costituzionale prevede anche degli altri limiti impliciti ma necessari:

- tutela dell’ordine pubblico à rientra tra i principi supremi che sono alla base della carta costituzionale, quindi non è

contenuta nella carta costituzionale perché quando questa fu redatta nel biennio 46-47 era ancora troppo forte l’eco di un governo dittatoriale fascista che giustificava molti dei suoi interventi con la tutela dell’ordine pubblico

- protezione dei diritti e delle libertà altrui à vi sono altri diritti oltre quello della libertà religiosa. C’è un

bilanciamento di interessi: l’esercizio dei diritti garantiti e tutelati dalla nostra carta costituzionale deve essere bilanciato. Quello della libertà religiosa non è un diritto assoluto. Ad es il diritto alla salute è un diritto fondamentale del nostro ordinamento ( art 32 Cost ): quale dei 2 diritti prevale in caso di conflitto? Ad es nel caso delle emotrasfusionià vi sono alcune confessioni religiose che impediscono le cure tramite la trasfusione di sangue (“non ti nutrirai del sangue di tuo fratello” ). Qualora un fedele si opponga alla trasfusione di sangue: prevale il diritto all’autodeterminazione o il diritto alla salute? Bisogna distinguere 2 ipotesi, tenendo conto che però le trasfusioni sono obbligatorie per legge, ma vi è anche il principio dell’autodeterminazione e dell’accettazione volontaria delle cure. Questo è contenuto nella convenzione di orvieto che contiene l’obbligatorietà del consenso informato. È il