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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica - Prof. Bettetini, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 27/12/2021

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sara-dibenedetto 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico

Lezione 1, 5 ottobre Premessa. Dirà quali parti dei libri sono da studiare. Preappello. Il diritto ecclesiastico, definizione Il diritto ecclesiastico non è il diritto della chiesa. Il diritto della chiesa è il diritto canonico. Perche si chiama diritto ecclesiastico? Perche quando è nata questa materia, siamo nei corsi universitari, quanto veniva spiegato era il diritto dello stato nei confronti della chiesa cattolica che a partire dall’art 1 dello statuto albertino del 1848, era la religione ufficiale dello stato italiano. La chiesa cattolica era l’interlocutore privilegiato e unico dei rapporti dello stato con le confessioni religiose, le altre confessioni religiose che erano solo tollerate. Vi erano forti comunità ebraiche e valdesi. In Germania o Spagna il diritto ecclesiastico si chiama piu correttamente diritto ecclesiastico dello stato per evidenziare ancora una volta che si parla di un diritto dello stato e non confessionale. È un diritto che regola il fenomeno religioso, la libertà religiosa il rapporto dello stato con le confessioni, quell’ambito che regola la rilevanza pubblica e giuridica del fatto religioso. Non si può dire che sia diritto privato o pubblico perche studia la rilevanza del fatto religioso nel diritto pubblico privato etc. è un diritto trasversale perche non si limita ad un ambito specifico del diritto. Studia come lo stato regola questo fenomeno, studia la legislazione statale in ambito religioso, sia che lo stato detti in modo unilaterale sia che siano dettate come accordo con una confessione religiosa, cattolica o meno. È un diritto che ha una rilevanza costituzionale. La libertà religiosa è quella più normata, perche il fattore religioso non è qualcosa di accidentale. La nostra costituzione ha ben quattro norme che riguardano la libertà religiosa:

  • L’art 7 sulla autonomia e sovranità della chiesa cattolica, riguarda la libertà religiosa istituzionale. È l’unico che contiene un esplicito riferimento ad un accordo internazionale che viene costituzionalizzato Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
  • L’art 8 sulla autonomia e giuridicità delle altre confessioni, riguarda la libertà religiosa istituzionale. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [ cfr. artt. 19 , 20 ]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
  • Norme costituzionali e norme equiordinate alle norme costituzionali che possono essere modificate con norma costituzionale ex art 138 e non possono essere modificate se non previo accordo con la confessione religiosa hanno resi esecutivi patti lateranensi o hanno reso esecutive norme di derivazione pattizia hanno la stessa resistenza passiva alla abrogazione.
  • Leggi ordinarie introdotte unilateralmente es legge 1159
  • Le norme regolamentari norme introdotte dallo stato per sviluppare norme dettate dal legislatore pattizio o legislatore unilaterale, ad esempio sugli enti es legge 222/
  • Norme di carattere regionale (in tema di oratori) Le norme bilaterali hanno vigenza nell’ordinamento dello stato, ma anche in quello della confessione religiosa. Lezione 2, 9 ottobre L’art 7 della costituzione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale l’abbiamo definita libertà istituzionale. Concretamente riguarda i rapporti fra lo stato e la chiesa cattolica. Non si tratta di un privilegio, in virtù dell’art 1 dello statuto Albertino, la religione cattolica era la religione di stato e tale principio era espresso anche dal trattato lateranense. Il patto lateranense richiamava l’art 1 dello statuto albertino. Veniva in un certo senso tenuto in vita da questo richiamo, fino all’entrata in vigore della costituzione italiana. La religione cattolica era dunque una ufficiale. Ma ciò non toglie che se vi era l’art 7, non era perché la religione cattolica era una religione di stato, ma i motivi erano diversi:
  1. Motivo statistico. La religione cattolica era dal punto di vista statistico quella della grande maggioranza degli italiani nel momento in cui fu redatta la costituzione. Leggendo i manuali di diritto ecclesiastico, era possibile notare questo aspetto. Se prendiamo una delle prime edizioni del manuale di Del Giudice, parlando dei mussulmani, parla del fatto che sia irrilevante perche limitata a coloro che lavorano nelle ambasciate.
  2. Motivo storico. È la confessione religiosa che ha avuto un dialogo aperto con lo stato, positivo, di collaborazione, ma anche di contrasto. Nel comma 1, viene ribadito un principio importante: la sovranità dello stato e della chiesa cattolica. Lo stato non è l’unico soggetto che auctoritas superiores non recognoscet , ma anche la chiesa cattolica. Il nostro sistema ha assunto una pluralità di ordinamenti come teorizzato da Santi Romano. Il libro di Santi Romano e diventato la base teorica della nostra costituzione. Possono insistere più ordinamenti giuridici che regolano anche negozialmente i loro rapporti o possono regolarli di fatto. Un soggetto può convivere in più ordinamenti giuridici. Lo stato e la chiesa cattolica sono nel proprio ordine, ciascuno indipendenti e sovrani. Il problema sarà capire quale sia il soggetto che ha la competenza delle competenze. Il dato di fatto e di diritto è che i soggetti e i territori che concernono i due ordinamenti sono i medesimi, il cibis fedelis è cittadino dello stato e fedele della chiesa. È necessaria una actio finium regundorm per capire dove inizia e finisce la competenza dello stato. Una delle modalità è senz’altro, appunto una via negoziale, giungere ad un accordo sulle materie miste. Per quegli ambiti dove sia lo stato

che la chiesa hanno una loro competenza è necessario giungere a una delimitazione degli ambiti di sovranità. Pensiamo al matrimonio, lo stato ha le sue competenze, a sua volta la chiesa ha una sua competenza. Stato e chiesa si accordano per individuare le competenze dello stato e della chiesa, prima con il concordato del 29, poi del 84. La giurisprudenza ha un ruolo fondamentale perché la vita supera gli ambiti di competenza, i confini non sono netti come li definisce la legge. Il concordato del 29 dice che la chiesa ha una esclusività di competenza e giurisdizione della chiesa. Nel nuovo accordo, invece, non vi è una norma esplicita a riguardo. Conseguentemente, la giurisprudenza è intervenuta, a volte con sentenze l’una diversa dall’altra. La Corte costituzionale ha dato una sentenza opposta a quella della cassazione riguardo alle competenze. Si comprende perche il richiamo dell’art 7 fa alla negozialità, nel primo comma viene ribadita la indipendenza la sovranità della chiesa cattolica, nel secondo comma vengono stabiliti i limiti della sovranità. L’art 117 invece non fa riferimento ad accorti internazionali ma solo in maniera esplicita ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Patti lateranensi Sono un accordo, un trattato internazionale fra lo stato italiano e la chiesa cattolica stipulato del 29. Quale era la funzione, perché si giunse ad esso? Bisogna fare un excursus, risalire alla sua origine storica. I rapporti sussistono da sempre, ma non sempre sono stati idilliaci. Nella metà del XIX, con il risorgimento italiano si stava creando l’unità nazionale, a poco a poco si creava il regno di Italia. Con capitale prima Torino, poi Firenze poi Roma. Nel 1960, tutta l’Italia era unificata, tranne i territori austroungarici e lo stato della chiesa. La chiesa aveva una sovranità spirituale, ma anche territoriale, il patrimonium beati petri che poi si sarebbe chiamato stato della chiesa. Il romano pontefice era pastore romano37 dello stato della chiesa, accanto a questo era sovrano dello stato che si estendeva nell’Italia centrale (Lazio Campania marche Abruzzo Molise). Nel 1860-1870 raggiunge la minima espansione perche La penisola italiana era stata conquistata dalle truppe dei Savoia. Lo stato della chiesa godeva di una protezione da parte della Francia, dunque una simile operazione non era compito facile, anche perché significava andare contro il papa, contro colui che rappresentava milioni di cattolici. Dunque, un problema delicato dal punto di visa sociale e istituzionale. La situazione si sblocco nel 1870, quando era in svolgimento il concilio vaticano primo perche si crearono le condizioni politico e giuridico perché lo stato italiano potesse invadere lo stato pontificio, venne meni la forza francese sconfitta a Sedan. Nel 1870 le truppe italiane giunsero a Roma con la presa di Roma nel 20 settembre del 1870. Il pontefice si ritiro nelle mura leonine e il regno di Italia rispetto la ritirata pontificia non oltre passando il confine di queste mura, venne rispettato il possesso del pontefice su una zona del territorio. Nel 1871, con la legge delle guarentigie pontificie si regolava unilateralmente la situa della chiesa cattolica. Concretamente il Primo titolo di questa legge concerneva la chiesa cattolica e la figura del pontefice, il secondo titolo riguardava la situazione concreta nella penisola italiana Veniva garantito nel primo titolo alla santa sede alcune libertà:  Non una sovranità ma una autonomia, la persona del pontefice era Sacra e inviolabile  Veniva garantito il possesso del territorio dello stato

In base a questo accordo, avrebbero potuto candidarsi cattolici liberali e i cattolici avrebbero potuto votare quei candidati cattolici e liberali che avrebbero realizzato 7 punti fondamentali (eptalogo)

  • Impegno a non introdurre il divorzio
  • Insegnamento cattolico
  • Difesa libertà di coscienza e associazione Nelle elezioni 1913, i liberali ebbero quasi il 50% dei voti con 270 eletti su 508 deputati. Ben 228 erano gli eletti che avevano sottoscritto l’eptalogo. 20 eletti cattolici dell’Unione elettorale cattolica e 9 conservatori cattolici. I liberali da alleati dei radicali, fecero dunque un volta faccia alleandosi con i cattolici passando da un fronte liberal-socialista e radicale ad un fronte liberal-moderato. Terminata la Prima guerra mondiale, i cattolici fondarono un loro partito, il partito popolare fondato da don Luigi Sturzo sacerdote siciliano di Caltagirone che con un partito di ispirazione cattolica aperto a tutti gli uomini liberi e forti. Il partito formato da Sturzo nel 1819 riuniva i cattolici e rappresentava il ritorno istituzionalizzato alla vita politica attiva dopo, l’assenza a causa del non expedit. Dopo che venne fondato, confluirono 19 deputati di altri partiti eletti nel 1913. Partecipò alle prime elezioni del 16 novembre 1919, le prime dopo la riforma in senso proporzionale, accolse piu del 20% dei voti ed ebbe eletti 100 deputati. Nelle elezioni del 1921 si passo da 100 a 108 deputati. Nel frattempo, stava iniziando a svilupparsi il primo ordine di quello che sarebbe stato il partito fascista. Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, il partito popolare accettò, illudendosi di fermare l’ideologia fascista, di partecipare al governo affidato dal re a mussolini. In esso entrarono anche membri del partito popolare, tra cui Cavazzoni. Nel 1923 i membri del PPI uscirono dal governo. Nel 1924, elezioni avvenute in forte squadrismo fascista, il PPI ottenne il 9/10% con 39 deputati e fu il primo dei partiti non fascisti e divenne la seconda forza politica. Dopo l’assasinio di Matteotti venne chiaro che ogni collaborazione con il partito fascista era perniciosa. Il PPI dopo l’assasinio passò all’opposizione con la conseguenza che il PPI fu sciolto nel 1926. Molti esponenti furono costretti all’esilio. De Gasperi si ritira. Si giunse alla creazione di uno stato dittatoriale, ma si crearono problemi con la chiesa cattolica. Mussolini si rese conto che la chiesa cattolica era l’unica vera forza che aveva una forza capillare in Italia. Sia orizzontalmente che verticalmente in tutte le classi sociali. Il PNF da anticattolico e anticlericale, tratto a partire dal 1926 con la chiesa cattolica per giungere a una pacificazione della questione romana. Vi era una ricerca del reciproco vantaggio. La chiesa andava con i piedi di piombo, sapendo chi era mussolini, cercando l’accordo meno dannoso. Si giunse ad un accordo l’11 febbraio 1929. Si giunse a tre patti: i Patti lateranensi stipulati nel Laterano. Andava a sostituire il primo titolo della legge delle guarentigie, il concordato sostituiva anche il titolo secondo e la convenzione finanziaria riguardava le riparazioni dovute dallo stato italiano alla santa sede per la debellatio dello stato pontificio. Si è posto termine alla questione romana. Patti lateranensi che sono stati resi esecutivi dalla legge 27 maggio 1929 n 810 e nell’ordinamento della chiesa mediante pubblicazione sugli acta apostalicae sedis. Si prefiggeva un assorbimento del religioso nel civile. Da parte del governo italiano c’era desiderio di una utilizzazione della religione come un instrumentum regni. Da parte della chiesa, l’atto era un mezzo per svolgere il proprio ministero universale attraverso il trattato e particolare attraverso il concordato. Liberta e certezza garantita da uno strumento di rango internazionale, protezione internazionale che non aveva il patto delle guarentigie

I patti erano 3. Un trattato, un concordato, una convenzione finanziaria. Riguardavano la condizione della santa sede e del romano pontefice con la creazione dello stato della citta del vaticano. Il concordato riguardava la condizione giuridica della chiesa in Italia, la convenzione finanziaria il risarcimento per i danni subiti con l’occupazione di Roma e la debellatio dello stato pontificio. Il trattato eliminava ogni condizione di dissidio tra stato italiano e stato della chiesa. Per poter giungere come diceva il preambolo del trattato: Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; Da un lato, veniva creato lo stato città vaticano, si creava quale ente territoriale. Dall’altro, nell’art 2 riconosceva la qualifica di soggetto sovrano alla santa sede quale attributo della sua natura. Non era concessa ma un atto dichiarativo, non costitutivo. L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. Rimaneva il diritto di delegazione. Lezione 4, 17 ottobre Ripasso Nel 1929, l’11 febbraio, l’Italia e la chiesa hanno stipulato quelli che sarebbero stati definiti i patti lateranensi, patti che comprendono un trattato con 4 allegati annessi (tra cui una convenzione finanziaria) e un concordato. Essi sono stati resi esecutivi nell’ordinamento italiano dalla legge 810 del 17 maggio 1929 e nell’ordinamento canonico attraverso pubblicazione negli acta apostolice sedis. La debellatio dello stato pontificio del 1870, la presenza della chiesa nella città di Roma hanno posto il problema della situazione giuridica della santa sede, risolto in modo unilaterale dalla legge delle guarentigie (L. 214/1871). Chiamata Guarentigie perché dava garanzie sia di carattere, reale e personale, soprattutto nel titolo primo, sia all’attività della chiesa in Italia nel titolo secondo. Non fu mai accettata dalla chiesa in quanto come ogni atto unilaterale, poteva essere modificato solo unilateralmente e non godeva di alcuna garanzia internazionale. Il pontefice si dichiarò prigioniero in vaticano e attraverso la dichiarazione della sacra penitenzieria, il c.d. non expedit , impedì la partecipazione politica passiva e attiva ai fedeli. Con i patti lateranensi , quella legge del 1871 fu abrogata: il titolo primo fu sostituito dal trattato, il secondo dal concordato. Mussolini vedeva nell’appoggio della chiesa un elemento fondamentale. Mussolini ricorda don Rodrigo nei promessi sposi che vuole farsi amici i frati per essere ben visto dal popolo. Per la chiesa l’accordo era un pactum amicitiae, un mezzo attraverso cui svolgere il proprio ministero.

potevano acquisire o alienare beni se non previa autorizzazione. Gli unici acquisti esentati erano gli acquisti a titolo oneroso di beni mobili. Con il concordato, veniva riconosciuta, fermo restando un controllo dello stato, la possibilità di costituire enti che avessero personalità giuridica nello ordinamento italiano, enti religiosi che potessero godere anche di personalità giuridica. Era confermata la personalità giuridica degli enti che non la avessero persa sotto il regime delle leggi eversive e oltre al riconoscimento nominale di taluni enti (associazioni religiose, alcune confraternite, le province religiose italiane), c’era una piu generale clausola con cui qualunque istituito ecclesiastico avrebbe potuto ottenere la personalità giuridica nel nostro ordinamento. Abbiamo altre norme che riguardavano il concordato, pensiamo alle norme sul sostentamento del clero, con le quali veniva ribadito il vecchio sistema beneficiale , integrato da un aiuto specifico dallo stato con il c.d. supplemento di congo. Veniva riconosciuto anche il matrimonio. Nel senso che i matrimoni celebrati secondo il rito canonico e debitamente trascritti nel registro dello stato civile avrebbero conseguito rilevanza civile, fu riconosciuta efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche che avessero statuito sulla validità del matrimonio trascritto, nonché ai provvedimenti pontifici di scioglimento di un matrimonio rato e non consumato. Su quesiti matrimoni era riservata la competenza esclusiva ai tribunali ecclesiastici. Fino al 1865, l’unico matrimonio riconosciuto era quello cattolico, non vi era un matrimonio civile. Solo nel lombardo veneto sotto l’egida austriaca venivano riconosciuti anche i matrimoni di altre confessioni religiose. Nel 1865, la situazione si modificò con il nuovo Codice civile che ricalcava il codice napoleonico, l’unico matrimonio riconosciuto dall’ordinamento italiano era quello civile. Vi è la liberà d sposarsi anche religiosamente ma l’unico riconosciuto è quello civile si passa dal matrimonio religioso cattolico obbligatorio al matrimonio civile obbligatorio. Ferma restando la possibilità di sposarsi anche religoosamente. Bisognava sottoporti al doppio rito. Non fu introdotto in Italia l’obbligo di celebrare l matrimonio civile prima di quello religioso (presente tutt’ora nell’ordinamento francese). Ma se prendiamo il catechismo di pio X dell’inizio del mille novecento, la chiesa consigliava di celebrare prima il matrimonio civile poi quello religioso, ma non era obbligatorio. La situazione si modificò con il concordato del 1929, venne riconosciuti al matrimonio religioso efficacia civile. Era necessaria la trascrizione nel registro civile l’atto del matrimonio da parte dell’ufficiale civile. Lo stato italiano riconosceva anche la giurisdizione esclusiva della chiesa sulla validità ed invalidità del matrimonio, nonché sullo scioglimento per dispensa pontificia. Lo stato rinunciava a una parte della sua sovranità per c sia affermava nell’art 34 del concordato: volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Llo stato civilistico di coniuge sorgeva con matrimonio religioso e cadeva quando il vincolo fosse stato dichiarato nullo dalla chiesa o fosse stata emanata la dispensa pontificia di scioglimento. Da un lato lo stato riconosceva il matrimonio religioso, i coniugi celebravano il matrimonio innanzi al ministro di culto cattolico ed il ministro di culto redigeva un atto di matrimonio, tale atto era trasmetto all’ufficiale dello stato civile che lo trascriveva nei registri dello stato civile cosicché avesse anche effetti civili. La trascrizione aveva effetti retroattivi cioè retroagiva al momento della celebrazione del matrimonio. Era questo il matrimonio concordatario (matrimonio religioso canonico destinato ad avere effetti civili). Il matrimonio religioso non destinato ad avere effetti civili era detto matrimonio canonico.

Fu emanata una legge unilaterale a dare applicazione alla parte del concordato concernente al matrimonio: legge n 847 del 1929 che applicava nel nostro ordinamento la parte del concordato relativa al vincolo matrimoniale. La legge n 848 del 1928 invece dava applicazione alla parte relativa gli enti e ai beni ecclesiastici (non piu vigente). Tra le altre materie trattate dal concordato vi era l’istruzione religiosa. Il concordato infatti stabiliva che L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. L’insegnamento era stato introdotto nel 1928 nelle scuole elementari. Questo insegnamento doveva essere posto sotto al controllo della autorità ecclesiastiche sia per la scelta degli insegnanti che dei testi. Vi era l’obbligo di partecipare alle lezioni di religione, ma vi era la possibilità di essere esentati. Con la legge decreto 289/1930 si istituì l’esenzione dall’insegnamento cattolico degli studenti che non intendevano avvalersene. Regolo l’insegnamento religioso delle religioni diverse. Quindi era fatta salva la libertà religiosa come determinato anche dall’articolo 1 dello statuto albertino. È importante ricordare il contenuto del trattato per comprendere come la materia del concordato regolava ampiamente le materie miste. Lo stato emanò anche leggi unilaterali sulla materia concordataria.

  • 289/
  • 848/
  • 847/ Patti lateranensi Abbiamo detto come i patti lateranensi all’art 7 co2 della costituzione siano richiamati. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale La nostra corte costituzione ha affermati nella sentenza 1° marzo 1971 n 30 che l'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. La sentenza svuota il campo da possibili equivoci dottrinali, infatti la dottrina aveva affermati che il riferimento ai patti lateranensi era un riferimento a un generico principio pattizio, si intendeva che lo stato e la chiesa dovevano regolare i loro rapporti in termini concordatari. Era un richiamo specifico per significare il generico. La Corte costituzionale sconfessa questa posizione semplicemente guardando i lavori preparatori all’art 7 della costituzione. Guardando i lavori preparatori, in un primo momento era previsto una redazione della

Il nuovo accordo si sono apportate modifiche al concordato lateranense, non al trattato. Si presenta formalmente come modifica del concordato, ancorché questo accordo e le relative leggi di esecuzione hanno avuto sul concordato del 1929 un effetto ben maggiore di una modificazione in quanto hanno abrogato tutte le norme del vecchio concordato e delle leggi che lo hanno eseguito. Perché si è reso necessario questo accordo? Perché sono sopravvenuti alcuni avvenimenti sociali e politici che hanno richiesto queste modifiche delle relazioni fra stato e chiesa. La Corte costituzionale ha voluto intervenire sul concordato che necessitava una opera profonda. L’accordo era stato reso necessario da parte dello stato a causa di alcuni episodi tra i quali possiamo ricordare:

  • dal venir meno dello statuto albertino
  • dalla promulgazione della costituzione che in ben 4 articoli delinea il diritto di libertà religiosa
  • dal superamento della religione cattolica come religione ufficiale con il principio dell’articolo 8 co della costituzione, con l’articolo 20 Da parte della chiesa invece esso era stato reso necessario dal concilio vaticano II del 1965. Esso costituì una presa di coscienza da parte della chiesa delle nuove realtà sociali e della necessita di predicare il suo messaggio in un mondo ormai cambiato. Il concilio chiedeva modifiche anche giuridiche come quelle in tema di sostentamento del clero Il nuovo accordo venne reso esecutavo nel nostro ordinamento con legge n 121 del 25 marzo 1985. Fu reso esecutivo per la chiesa cattolica con gli acta apostolice sedis. Con questo accordo si è inteso apportare modificazioni al trattato lateranense e questo principio ribadito nell’articolo 13 dell’accordo del 18 febbraio e nell’articolo 1 della legge 121/1985, ha inquadrato il procedimento legislativo dell’articolo 7 co2 della costituzione. In realtà il nuovo accordo, non soltanto modifica, ma sostituisce il precedente accordo. Infatti l’articolo 13, pur insistendo sul suo carattere modificatorio, dichiarai abrogate le disposizioni del concordato dell’ febbraio 1929 non riprodotte nel testo. La premessa del concordato dice: tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del concilio ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; nel frattempo, nella chiesa era stato promulgato il nuovo codice di diritto canonico nel 1983. Giovanni paolo II approvava il testo del nuovo codice di diritto canonico. Al momento attuale i patti lateranensi sono formati  Trattato tuttora vigente  Concordato 1984 che ha abrogato quello del 1929  Un protocollo addizionale dive si afferma che non si considera piu in vigore il principio sancito dall’articolo 1 del trattato del Laterano che richiamava a sua volta l’articolo 1 dello statuto albertino. Dunque, viene abrogato per relationem il principio della religione cattolica come religione dello stato. Quindi il nuovo accordo è formalmente diverso rispetto al concordato del 1929, è piu che altro una sorta di legge-quadro in cui vi sono espliciti rinvii a altre normative. Parliamo degli enti ecclesiastici, abbiamo detto

che il vecchio concordato trattava ampiamente gli enti ecclesiastici. Il nuovo accordo ha una sol norma sugli enti, tuttavia rinvia ad un nuovo accordo. Infatti, nel 15 novembre del 1984 le parti giunsero a un nuovo accordo esclusivamente dedicato agli enti ecclesiastici e reso esecutivi con legge 122 del 1985. A sua volta’ accordo del 18 febbraio è formato da due protocolli: un articolato principale e uno protocollo addizionale con il medesimo valore normativo e come tutti i protocolli internazionali ha un valore ermeneutico cioè principalmente esplicitativo di alcune norme contenute nell’articolato principale. Quindi abbiamo un accordo di modifica del concordato, un protocollo addizionale e un protocollo in materia di enti reso esecutivo con legge 122/1985 e con pubblicazione sugli acta apostolice sedis. L’accordo del 1984 è stato reso esecutivo con una legge 121 del 25 marzo 1985. Lezione 5, 19 ottobre Ripasso Stavamo trattando l’articolo 7, abbiamo visto come i patti lateranensi siano stati modificati nel 1984 nella parte del concordato. Il problema della gerarchia delle fonti Il problema della collocazione nella gerarchia delle fonti delle leggi di esecuzione dei nuovi accordi. Abbiamo visto come il concordato del 1929, nonché il trattato, poiché richiamati nella carta costituzionale, avevano prodotto diritto come disse la Corte costituzionale nella sentenza 30/1971. Cioè le leggi di esecuzione dei patti lateranensi avevano assunto una resistenza passiva all’abrogazione pari alle norme costituzionali. Cio non toglie che potesse essere fatto un giudizio di legittimità in base ai principi supremi del nostro ordinamento. La Corte costituzionale ha affermato che le modifiche introdotte al concordato, rese esecutive con la legge 121/1985 godono della stessa tutela costituzionale del vecchio concordato. Hanno una resistenza passiva pari alle norme costituzionali. Leggiamo un passaggio della sentenza 203/ questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell'ordinamento costituzionale hanno "una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)" (cfr. sentenza n. 1146 del 1988). Pertanto, la Corte non può esimersi dall'estendere la verifica di costituzionalità alla normativa denunziata, essendo indubbiata di contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, dati i parametri invocati, artt. 2, 3 e 19. Quindi la corte in definitiva afferma che anche le norme del nuovo accordo possono essere sottoposte a un vaglio di legittimità. Quale è il principio supremo che invoca la corte? Abbiamo detto che i principi supremi non trovano una collocazione formale all’interno della carta costituzionale ma vengono enucleati in via giurisprudenziale dalla Corte costituzionale (come ad esempio il principio di tutela giurisdizionale ed la tutela di odine pubblico). In questa sentenza he stiamo esaminando, la corte afferma che vi è un principio

davanti alla legge, cioè la legge non può discriminare una confessione religiosa piuttosto che un altre. Non vi e nessuna discriminazione innanzi alla legge, tutte hanno il medesimo trattamento normativo, sia in quelle norme che riguardano tutte le confessioni religiose sia quelle che sono fatte in accordo con lo stato. Una declinazione specifica dell’articolo 3 della costituzione. L’articolo 8 se nel primo comma si riferisce a tutte le confessioni religiose, nel secondo già inizia a distinguere: il secondo e il terzo si riferiscono alle confessioni diverse da quella cattolica. Nel secondo comma si afferma: Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Da un lato si afferma che le confessioni religiose hanno diritto a organizzarsi, dall’altro si afferma che i loro statuti non devono essere diversi dall’ordinamento giuridico del nostro stato. È interessante comprendere cosa intendiamo per confessione religiosa. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Confessione religiosa La confessione religiosa deve avere alcune caratteristiche specifiche che la contraddistinguono da altri ordinamenti. Nessuna norma ordinaria o costituzionale da una definizione, presupponendo la definizione che di essa da l’esperienza sociale. Ricordiamo che la costituzione costituzionale con la sentenza 195/1993, ha enunciato alcuni criteri che possono essere seguiti per qualificare un gruppo sociale come confessione religiosa. Da un lato non vi è una qualifica formale, dall’altra la corte enuclea alcuni criteri, infatti per l’accertamento del carattere religioso di un’organizzazione, non basta che il gruppo si auto-qualifichi come confessione, ma a) stipula intesa con lo Stato ex art. 8.3 Cost .; è evidente che un ente che ha stipulato una intesa è una confessione religiosa. So che quello è un ente ex post perche ha stipulato una intesa. Il problema è capirlo ex ante b) precedenti riconoscimenti pubblici ; ad esempio il riconoscimento come persona giuridica ex lege 1159/ c) statuto che ne esprima i caratteri ; uno statuto che manifesti i caratteri dell’organizzazione cioè che affermi che è di carattere religioso d) la comune considerazione dell’ente è di carattere sociologico, cioè come l’opinione pubblica si consideri quel gruppo sociale si tratta di criteri non esaustivi. Presuppongono una autoqualificazione della confessione come religiosa, quindi bisogna verificare se quella confessione eserciti o meno un’attività di tipo religioso. Non vi è un criterio predeterminato. Possiamo allora definirla come una sorta di comunità sociale stabile, dotata o no di una organizzazione e di una normazione propria, che ha una propria concezione del mondo basata o sulla esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini o nella ricerca dell’esistenza del divino nell’immanenza (es buddismo) È vero che i modelli trascendenti sono l’archetipo delle religioni contemporanee ma vi sono anche religioni immanenti. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lezione 6, 23 ottobre Ripasso Abbiamo iniziato a parlare dell’articolo 8 della costituzione che garantisce la liberta istituzionale delle confessioni religiose. Abbiamo individuato una qualificazione delle confessioni religiose. Le norme costituzionali danno una definizione di confessione religiosa, ma la Corte costituzionale con la sentenza 195/1993 ha enucleato alcuni criteri per qualificare dal punto di vista giuridico un gruppo sociale come confessione: a) stipula intesa con lo Stato ex art. 8.3 Cost .; è evidente che un ente che ha stipulato una intesa è una confessione religiosa. So che quello è un ente ex post perche ha stipulato una intesa. Il problema è capirlo ex ante b) precedenti riconoscimenti pubblici ; ad esempio il riconoscimento come l’attribuzione persona giuridica ex lege 1159/ c) statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione ; uno statuto che manifesti i caratteri dell’organizzazione cioè che affermi che è di carattere religioso d) la comune considerazione dell’ente è di carattere sociologico, cioè come l’opinione pubblica si consideri quel gruppo sociale sono criteri non esaustivi e da usare separatamente uno dall’altro procedendo dal primo che è assorbente ma tautologico perché è evidente che se un gruppo sociale ha stipulato una intesa è perché è una confessione religiosa. Presuppongono una autoqualificazione della confessione religiosa. Abbiamo visto come le confessioni siano libere di organizzarsi secondo i loro statuto. l’articolo 8.3 della costituzione prevede che le confessioni religiose debbano regolare i loro rapporti con lo stato per legge sulla base di intese, si prevede anche per le confessioni diverse da quella cattolica che le loro rapporti con lo stato siano regolati in maniera pattizia e che tale accordo sia approvato da una legge dello stato. Questo articolo ha tardato molto ad essere attuato. La prima intesa risale al 1984, addirittura successivamente alla stipula del nuovo accordo tra lo stato alla chiesa. Perché si è tardato? Possono riassumersi in due prima di stipulare una intesa con lo stato si preferiva prima giungere ad un accordo con la chiesa cattolica. Prima giungere a una modifica del concordato del 29 dopo stipulare intese con lo stato. Vi era una motivazione piu giuridica il regime di coloro che non avevano stipulato intese era regolato dalla legge 1159/1929, una legge che ancora vigente per alcune confessioni, regolava in maniera soddisfacente i rapporti con lo stato soprattutto dopo alcuni interventi della corte cost che hanno aggiustato secondo cost alcuni punti di questa legge, quelli che si riferiscono alla liberta di associazione e di culto. Prima erano più restrittive poi sono state modificate dalla corte in modo piu egualitario. Va detto che la norma della costituzione parrebbe una norma imperativa nel senso che parrebbe imporre alle confessioni religiose di regolare i loro rapporti cono lo stato per legge sulla base di intese. Parrebbe che e vi sia una obbligatorietà, ma in realtà come chiarito dalla corte le confessioni religiose non sono obbligate a stipulare un intesa con lo stato. La loro liberta e garantita dall’alveo costituzionale e non vi è alcun obbligo. Hanno diritto di richiederla, di stipularla ma la Corte costituzionale ha ribadito che non vi è nessun obbligo. Vediamo cosa sono le intese, la sua procedura di stipula.

Procedura di approvazione delle intese Abbiamo detto che le intese sono atti di diritto esterno che sorgono in un ordinamento giuridico terzo che sorge quando lo stato e la confessione religiosa negoziano per stipulare l’accordo. Vediamo le modalità di stipula di una intesa. L’intesa stessa è come ricorda l’articolo 8.3 è con gli organi rappresentativi, quindi può essere stipulata con una confessione religiosa che abbia un suo chiaro principio organizzativo e che abbia ben delineati gli organi capitali cioè gli organi di presidenza e di governo. L’altro presupposto è che le trattative tra governo e confessione religiosa possono essere avviata con quelle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica civile ai sensi della legge 1159/1929, ottenuto il parere favorevole del consiglio di stato. Prassi che ha il suo presupposto legale in una consuetudine che a sua volta ha fondamento nella pratica del governo di avviare trattative con confessioni che abbiano avuto il riconoscimento della persona giuridica. I presupposti essenziali quindi sono

  • il principio di autorganizzazione conforme ai principi dell’articolo 8 che permetta di individuare gli organi capitali della confessione stessa. presupposto richiesto dall’articolo 8
  • che la confessione abbia avuto il riconoscimento come persona richiesto da una prassi costituzionale. l’iniziativa è solitamente della confessione.
  • Il terzo presupposto è comprendere se il governo ha discrezionalità o meno nello scegliere l’interlocutore. Quindi se l’esecutivo ha discrezionalità o meno nello scegliere l’interlocutore, può rifiutare di stipulare un intesa ad esempio perché quell’ente non viene riconosciuto come persona giuridica o di ordine pubblico. Se da un lato la confessione religiosa ha diritto a proporre l’istanza, dall’altro non è configurabile una pretesa soggettiva alla conclusione positiva dell’istanza stessa. Come ricordava la Corte costituzionale, la non configurabilità a una pretesa alla conclusione positiva del negoziato implica anche la non giustiziabilità, non vi è un diritto a pretendere anche in via giudiziaria la conclusione dell’intesa, vi è solo una responsabilità politica e non giudiziaria. Tutto ciò è affermato dalla sentenza 52/2016. Per il Governo, l’individuazione dei soggetti che possono essere ammessi alle trattative, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente ne deriva in una forma di governo parlamentare. Questo cosa implica? Se il governo rifiuta l’avvio alle trattative o avvia le trattative ma rifiuta la conclusione di una intesa non si ha una tutela giurisdizionale. È un atto di mera opportunità politica. Se le trattative vengono avviate regolarmente, inizia un dialogo fra lo stato e le confessioni religiose alla stipula della trattativa stessa. Come avviene il procedimento? Le richieste di intese devono essere preventivamente sottoposte al parere del ministero dell’interno concretamente al direttore generale affari dei culti. Le confessioni interessate ottenuto il parere presentano istanza al presidente del consiglio die ministri perche è un atto di responsabilità politica del governo, il quale può accogliere l’istanza o respingerla trattandosi di un atto di mera discrezionalità. Se accoglie l’istanza, affida l’incarico di condurre le trattative al sottosegretario del Consiglio dei ministri, egli si avvale di una commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, organo consultivo, affinché venga predisposta la bozza di intesa. Su tale bozza esprimerà un proprio parere preliminare la commissione consultiva per la libertà religiosa, commissione che è scaduta dal 2018 e non è ancora ricostituita. Concluse le trattative le intese siglate dal sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri ai fini della autorizzazione alla firma da parte del presidente del consiglio. Dopo la firma del presidente del consiglio e

del presidente della confessione religiosa, le intese sono poi trasmesse al parlamento per l’approvazione mediante legge. Quindi questo è il procedimento di stipula, rivediamolo velocemente:  le richieste di intese devono essere preventivamente sottoposte al parere del ministero dell’interno concretamente al direttore generale affari dei culti  ottenuto il parere, le richieste di intesa sono rivolte al presidente del consiglio, organo apicale, in quanto la competenza ad avviare le trattive spetta al governo  accolta l’istanza è affidato l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei ministri.  Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.  Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.  Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.  Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Abbiamo una serie di istanze, la maggior parte approvate mediante legge, 11. L’intesa con la chiesa di Inghilterra firmata il 30 luglio 2019, invece, deve essere ancora tradotta in legge. Ricordiamo che i presupposti per la richiesta dell’intesa  Riconoscimento della personalità giuridica su parere favorevole del consiglio di stato  Un minimo di autoorganizzazione tale da esprimere un rappresentante individuale Abbiamo visto la bilateralità che il nostro disegno costituzionale prevede anche per i rapporti tra lo stato e le confessioni acattoliche, cioè lo strumento abituale è quello pattizio, lo stato intende negoziare per ottenere una regolamentazione che sia il piu vicino possibile alla natura reale stessa della confessione. Per tutte le confessioni religiose che hanno stipulato una intesa non è piu vigente la legge dei culti ammessi (L. 1159/1929), se si intende modificare l’intesa è necessario un accordo. Non vi è un obbligo giuridicamente sanzionato di stipulare un’intesa anche se l’articolo 8.3 sembrerebbe postulare una obbligatorietà anche la Corte costituzionale ha garantito piu volte che anche le confessioni prove di una intesa sono ugualmente tutelate, tanto che ha dichiarato incostituzionali delle norme ad esempi della regione Lombardia in tema di edilizia di culto che prevedevano norme piu favorevoli per le confessioni che avessero stipulato una intesa. Perche l’articolo 8.3 ha tardato ad essere applicato? Sono due  Politico, lo stato ha preferito dare precedenza alala modifica dell’accordo con la chiesa cattolica. La prima stipula con la chiesa valdese avvenne il 21 febbraio 1984, 3 giorni dopo la stipula del nuovo accordo stato chiesa. La legge di approvazione di questo accordo con i valdesi L 449 venne approvata nel 1984. Paradossalmente l’intesa fu stipulata successivamente all’accordo con la chiesa cattolica, tuttavia la legge di approvazione dell’intesa venne emanata prima della legge di