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Appunti del corso di diritto ecclesiastico A.A. 2019/20. VOTAZIONE 28/30.
Tipologia: Dispense
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Il diritto ecclesiastico è quella parte del diritto dello Stato che dal punto di vista istituzionale regola i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose, e che al tempo stesso garantisce il diritto di libertà religiosa; più correttamente potremmo dire che l’oggetto del diritto ecclesiastico è la libertà religiosa nei suoi profili istituzionali, collettivi e personali. La l ibertà religiosa istituzionale è il rapporto di totale libertà nella confessione religiosa all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. La libertà religiosa collettiva è invece la libertà religiosa degli enti, tutelata dall’art. 20 della Costituzione. La libertà religiosa del singolo, a prescindere dall’incorporazione di questo in una confessione religiosa, in una organizzazione, di credere o di non credere senza alcuna distinzione, quindi ha come oggetto la libertà religiosa nei suoi profili istituzionali, collettivi e individuali. Il sistema di fonti del diritto ecclesiastico è alquanto articolato: si basa su fonti di diritto costituzionale, di diritto internazionale, di diritto concordatario, fonti unilaterali varate dallo Stato. Con fonti intendiamo fonti primarie, ma anche secondarie, leggi ordinarie, leggi costituzionali e anche autoregolamentate. La fonte principale è la Carta Costituzionale. La nostra Costituzione fa riferimento all’aspetto religioso in modo esplicito con ben quattro norme, mentre le altre sono implicitamente rivolte alla libertà religiosa. La libertà che è maggiormente garantita all’interno della nostra Carta Costituzionale è la libertà religiosa. Anche le altre libertà come quella di stampa, di associazione, di riunione sono tutelate ma solo da una o al massimo due norme all’interno della Carta Costituzionale. La libertà religiosa, come detto sopra, ha ben quattro norme che la tutelano. L’art 7, art. 8, art.19, art.20: l’art 7 Cost. tutela i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, l’ art. 8 Cost. che riguarda la tutela del rapporto tra lo Stato e le altre confessioni religiose; questi articoli tutelano quindi la libertà istituzionale. L’ art 19 Cost. tutela la libertà del singolo all’interno della nostra Carta Costituzionale e l’ art. 20 Cost tutela la libertà collettiva , cioè quella degli enti. Accanto a queste, il fattore religioso emerge anche in altre norme costituzionali: pensiamo all’art.3 della Cost, il principio di uguaglianza, per cui la nostra Carta Costituzionale prevede che non vi deve essere una disparità di trattamento tra singoli anche in base al fattore religioso. Un’altra norma è l’art.119 della Cost., in cui si afferma che i rapporti tra Stato e Confessioni religiose sono di competenza del Governo, non di competenza di altri organismi. Parliamo dell’ art. 7 della Costituzione, che è la prima norma: esso parte da una dichiarazione filosofica, cioè che “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno indipendenti e sovrani”; si tratta di una norma che è più dichiarativa che coercitiva. Si afferma un principio fondamentale che affonda le sue radici nella storia, il principio dualista, secondo cui lo Stato italiano riconosce una realtà storica in cui vi sono una pluralità di ordinamenti (principio già formulato da Santi Romano nel 1918 con il suo libro “l’Ordinamento Giuridico”). Ciascuno dei due ordinamenti è sovrano: ciò significa che non dipendono l’uno dall’altro, hanno un’autodeterminazione, il loro potere trova giustificazione nell’autorità medesima. Ciò non significa che non vi siano interferenze tra i due ordinamenti. Il diritto ecclesiastico si occupa anche di dirimere le controversie e le varie interferenze. Questo è un antico problema che in realtà risale circa a 2000 anni fa, ma come si è sviluppato il principio dualista nel corso della storia? Per comprenderlo è fondamentale capire come sia nata tale formula.
Quand’è che nel mondo occidentale si iniziò a pensare in termini dualistici e non più monistici? quand’è che nel mondo occidentale l’autorità civile iniziò a separarsi dall’autorità religiosa? Un governo monista include tutti i poteri in una unica persona, pensiamo all’imperatore romano, che è capo di entrambi i poteri, o il sovrano d’Inghilterra, che è anche capo della Chiesa: si tratta di Cesaropapismo. Il contrario del cesaropapismo è la Ierocrazia: ciò si verifica quando è l’autorità religiosa ad esercitare i poteri civili, ad es. l’antica autorità ebraica dei Farisei, o lo Stato Vaticano (anche se in realtà il potere non è di fatto esercitato dal Papa, ma dal Cardinale posto a capo della commissione del Vaticano). Il principio dualista fu introdotto dal Cristianesimo. L’episodio è riportato nei Vangeli sinottici, nel dialogo tra Cristo e i Farisei sul potere: nell’episodio gli ebrei si interrogano sul fatto di quanto sia lecito pagare le tasse all’imperatore di Roma, allora considerato come una divinità; temendo di tradire Dio non vogliono pagare le tasse, tradendo il principio monoteistico. Allora i Farisei e i Sallucei chiedono a Cristo se sia lecito pagare il tributo a Cesare; la risposta di Cristo è molto chiara: questi si fa portare una moneta, chiedendo di chi sia l’immagine sopra la moneta, e, ricevendo come risposta che è quella di Cesare, pronuncia le celebri parole: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Nel Vangelo, Cristo traccia una demarcazione molto chiara tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio, in un certo senso afferma in modo chiaro che vige all’interno degli ordinamenti giuridici un ambito riservato alla Chiesa e un ambito riservato allo Stato, a Cesare. Naturalmente ci sono dei limiti : li evinciamo dal Nuovo Testamento, non dai Vangeli, ma dagli Atti degli Apostoli, che sono una narrazione storicamente fondata su ciò che avvenne dopo la morte e la resurrezione di Cristo, un sorta di continuazione dei Vangeli. Gli Apostoli vennero arrestati dall’autorità ebraica, perché predicavano il Vangelo, una realtà opposta; volevano lasciarli liberi a condizione che non predicassero più: la risposta di San Pietro è molto chiara, ed è un’interpretazione autentica del principio dualista, in quanto egli afferma che è più importante obbedire a Dio che agli uomini (“magis opote obbedire Deo quam omnibus”): “Voi potete lasciarci liberi ma noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto”, sono queste le parole di Pietro. Ciò vuol dire che vi è un autorità politica e una religiosa, ognuna delle quali ha un ambito specifico, ed entrambi hanno dei limiti, non sono poteri assoluti. Il cittadino ha l’obbligo di obbedire all’autorità politica ma ciò viene meno se è contraria all’autorità religiosa, cioè alle norme del diritto divino. Ecco perché San Pietro dice alle autorità che non può obbedire a quel comando di non predicare, in quanto contrario alle norme del diritto divino. Se teoricamente è così facile carpire il principio dualista non è facile applicarlo, perché è molta la tentazione di invadere i diversi poteri. Trova poi una sua difficile applicazione nel corso della storia; primo tra tutti, l’Impero Romano, che promosse le persecuzioni religiose: non è chiaro il motivo giuridico per cui i cristiani vennero perseguitati, il motivo apparentemente più chiaro è quello che i cristiani obbedivano all’imperatore, ma obbedivano fino a che l’atto di obbedienza non costituiva un atto di culto dell’imperatore stesso (un atto di idolatria); ciò comportava un reato per l’imperatore romano, secondo il quale vigeva il principio monistico, non venerare l’imperatore costituiva una crimine di lesa maestà e per questo dovevano essere puniti. Questo fu uno dei pochi strumenti dei romani per poter perseguitare i cristiani. L’imperatore non si cura della violazione del diritto divino altrui ma si sente leso nella sua persona per cui condanna questi alla persecuzione. Successivamente quando il cristianesimo diventa religione di stato, non con Costantino, con cui diviene religione lecita, ma bensì con Teodosio, l’imperatore vuole legiferare nel campo del diritto divino: ciò porta la Chiesa a reagire con il cosiddetto “principio gelasiano”, quello di Papa Gelasio, che in una lettera affermava che ci sono due autorità supreme nel mondo, lo Stato e la Chiesa: né l’imperatore deve intervenire nelle questioni spirituali, né la Chiesa deve intervenire in quelle temporali; l’imperatore deve inoltre soggiacere e non violare le norme del diritto divino. Dunque solo nel secolo V con il Papa Gelasio si afferma il principio dualista. La sua chiarezza, quasi didattica, ebbe tuttavia a sua volta difficoltà di applicazione e d’interpretazione: l’imperatore di fatto si intrometteva nelle realtà spirituali. Un es. si ebbe nel Medioevo, con la lotta per le investiture (chi aveva diritto di nominare i vescovi? Il Papa o l’imperatore?). Col Concordato di Worms (1122) si giunse ad un accordo, per cui la nomina dei vescovi spettava al romano pontefice, mentre il conferimento del potere civile spettava all’imperatore; il Papa comunque esercitava il suo potere di pressione nei confronti
Negli anni 1860-1 fu ufficializzata la formazione del Regno d’Italia, ma la sua completa unificazione si ebbe soltanto nel 1870, quando le truppe regie fecero Breccia a Porta Pia, ottenendo così la Presa di Roma, al tempo facente parte del “territorio di San Pietro” (“patrimonium beati Petri”, avuto con la Falsa Donazione di Costantino). La resa delle truppe pontifice fu però, di fatto, essenzialmente simbolico, in quanto il Papa evitò di reagire per evitare il bagno di sangue, ritirandosi a Castel Sant’Angelo e sancendo tacitamente la fine del proprio potere temporale. Non si giunse mai ad un vero e proprio trattato di pace fino al 1929, in quanto la Santa Sede non accettò mai l’annessione al Regno d’Italia, limitandosi a trattenere la sola Città del Vaticano. Quali furono le tappe principali? Abbiamo un passo precedente il 1870: infatti, nel 1865 era stato promulgato il primo Codice Civile, che prevedeva alcune norme di chiaro contrasto con quelle cattoliche, come l’obbligatorietà del matrimonio civile (prima l’ordinamento civile si limitava a prendere atto del matrimonio canonico). L’unico matrimonio a produrre effetti diventa quello di tipo civile, laico, di chiara posizione antiecclesiale. Vi si aggiungevano poi le cd. “leggi eversive”, con cui si mirava ad espropriare i beni della chiesa, ponendo limiti alla capacita di agire : la legge 1037/1855( rimasta in vigore fino al
Quando tale principio del “Non Expedit”inizio a decadere? Molti i motivi che lo portarono a soccombere, come la impossibilità di essere rappresentati come classe, cosa che a lungo andare sarebbe stata dannosa per la chiesa; inoltre, riguardo le amministrazioni locali, i cattolici rischiavano di non poter più dare aiuto per i concreti problemi. Inoltre nel 1913 fu introdotto il suffragio universale maschile che scardinò tutti gli equilibri, soprattutto tra partiti anticattolici: il voto si era spostato da un centro abbastanza stabile ad una sinistra radicale e socialista; i liberali stessi, tradizionalmente anticattolici, cercavano l’alleanza coi cattolici. Due figure importanti furono:
L’11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi, costituiti da tre patti: un trattato, un concordato ed una convenzione finanziaria. Convenzione Finanziaria-> esaurisce sul momento la propria funzione, in quanto con questo lo Stato risarciva la Santa Sede per i danni causati dalla presa di Roma. Concordato-> sostituiva il titolo II della legge delle Guarentigie, regolava cioè la situazione cattolica in Italia. Prevedeva delle norme specifiche su certe materie, come ad es. gli enti ecclesiastici e la loro personalità giuridica di tipo civile, ed il matrimonio religioso con effetti anche civili (dal 1865 si riconosceva solo il matrimonio civile) che unifica lo status, per cui chi si sposa col ministro di culto cattolico vedrà riconosciuti gli effetti civili dopo la registrazione all’ufficio di stato civile; obbligatorietà dell’insegnamento del culto cattolico nelle scuole, ecc... Trattato del Laterano -> questo trattato assume particolare importanza: la sua funzione è essenzialmente quella di creare autonomia e indipendenza della Santa Sede nell’ambito internazionale. Ciò avviene attraverso vari punti:
All’ art.8 cmm.1 della nostra Cost., troviamo il principio della libertà di tutte le confessioni religiose, le quali sono eguali e libere davanti alla legge. La Repubblica garantisce eguale spazio di libertà a tutte le confessioni religiose: ognuna gestisce questa propria libertà come preferisce. Il comma 2 prosegue poi nel trattare delle confessioni diverse da quella cattolica: una volta che esse hanno eguale libertà, possono darsi un’organizzazione attraverso i propri statuti, e solo dopo, logicamente, possono arrivare ad avere rapporti con lo Stato. La eguale libertà garantisce il pluralismo confessionale aperto , possiamo parlare di diritto alla libertà di chance, senza distinzioni di religione tra individui. I pubblici poteri devono astenersi dal favorire o propagandare i valori di una o più confessioni religiose: la politica non deve interferire con il patrimonio delle confessioni. Cos’è una confessione religiosa? A noi interessa analizzarla dal punto di vista giuridico (elementi giuridici che ci permettono di identificarla): non c’è una risposta univoca, una definizione legislativa di confessione religiosa; l’art.7 Cost. non definisce che cosa sia la Chiesa cattolica e non presuppone la definizione data dall’ordinamento canonico, e neppure l’art.8 Cost. ci dice cosa sia una confessione religiosa; occorre dunque rifarsi al dato esistenziale. Non che la Costituzione o i testi legislativi precedenti non abbiano voluto definire l’idea di “confessione”, perché con questo termine ci riferiamo a dei gruppi che identifichiamo dal punto di vista intuitivo e che tra di loro mostrano grandi segni di diversità: sicuramente l’art.8 ci fa capire che per confessione religiosa si intende un gruppo sociale che possiede un intento religioso, non individui o professione individuale, in quanto la tutela della libertà religiosa dell’individuo è disciplinata successivamente, all’art.19 Cost.. È difficile parlare di gruppo sociale, tuttavia, ed anche lo stesso termine “religioso” non presenta una univocità di significato. Ci sono poi i nuovi movimenti religiosi, e le nuove religioni che vengono dall’America o dal Medio-Oriente che fanno sorgere innumerevoli dubbi. Come si individuano dei criteri di riconoscimento dei gruppi? L’Italia, essendo uno Stato laico, liberale e pluralista, non ha alcuna competenza in materia, non può e non deve averla, però di certo dal punto di vista giuridico, alla luce del proliferare di questi nuovi gruppi religiosi, può ricostruire dei criteri giuridici per il loro riconoscimento. Il Parlamento Europeo, con una Legge del 22 maggio 1984 , ha individuato dei criteri per affermare che una religione sia illecita: ad es. movimenti che plagino i minori, che portino ad infrangere la legge, che limitino le libertà personali, o che prevedano regole per cui non si possa abbandonare la confessione stessa. Tutti questi criteri, se non rispettati, portano a non considerare il fenomeno come “confessione religiosa”. Le confessioni religiose sono degli ordinamenti giuridici? La Chiesa cattolica è considerata ordinamento giuridico primario, originario, ed indipendente dallo Stato italiano. Lo stesso non si può dire delle altre confessioni religiose, sulla base dell’art. 8 cmm.2 Cost.: possono organizzarsi ma non devono contrastare con l’ordinamento giuridico italiano. Questa non è però un’ingerenza: il fine è far sì che le confessioni diverse dalla Cattolica, quando si trasformino da semplice gruppo sociale in ordinamento giuridico siano riconosciute dal diritto dello Stato come ordinamenti anch’essi. In dottrina, molti hanno pensato che è ciò che si prevede anche ai sensi dell’art.18 Cost. sull’associazione di culto, ma associazione di culto e confessione religiosa hanno struttura diversa: la confessione nasce come fenomeno di confessione e non ha bisogno di essere rappresentata, mentre l’associazione nasce come un contratto, disciplinato nel cod. civile. Sono diverse come struttura interna (impulso organizzativo e fenomeno contrattuale) e come disciplina giuridica (l’associazione da artt. 36 cc. ss., la confessione nel comma 2 art. 8 Cost.). Torniamo alla confessione religiosa: su cosa sia ci sono tante teorie che si basano anche sul tratto esistenziale ; alcuni dicono che si possa parlare di confessione solo in presenza di adesione e concorso stabile di un certo numero di aderenti (criterio numerico, ma è aleatorio); altri ritengono necessario il carattere istituzionale e normativo del gruppo sociale (ma l’art. Cost. Precisa solo che possono, non che devono creare uno Stato); altri dicono che debba essere stabilizzato dalla realtà italiana; altri ancora parlano di auto-identificazione dello stesso gruppo religioso. In realtà, ognuna di queste opinioni ha un suo perché, ma anche un suo limite e, molto probabilmente, la nozione che potrebbe essere opportuna come definizione nasce proprio dalla loro sintesi: si parla di confessione quando abbiamo un gruppo sociale che abbia un fine di culto , una molteplicità di persone con un obbiettivo comune, che è dei singoli ma anche del
gruppo in sè considerato, e che abbia il quid pluris (rispetto all’associazione) della propria concezione originale del mondo, che investe e che riguarda non solo i rapporti tra uomo e Dio, ma anche i rapporti tra uomo e uomo (una disciplina del singolo all’interno del gruppo). Occorrono, dunque: concezione propria e originale del mondo (la concezione propria ed originale del mondo deve aver un che di spirituale, o sarebbe un partito, deve esserci un riferimento ad un essere trascendente e creatore oppure, per gli immanentisti, deve fare riferimento ad una origine del mondo: non si considerano quindi confessioni religiose né l’Ateismo, né i c.d. “gruppi trascendenti”), una organizzazione dei rapporti tra uomo e Dio , una organizzazione dei rapporti tra uomo e uomo e dei r apporti dell’uomo all’interno del gruppo , nel suo insieme.
Per quale motivo una confessione religiosa deve darsi uno Statuto? Lo Statuto permette di potere entrare un contatto con lo Stato italiano: occorre presentarsi davanti allo Stato come ordinamento giuridico. Non tutte le confessioni religiose devono essere necessariamente ordinamenti, ma quando lo divengono, allora sono considerati tali anche dallo Stato. Lo Stato riconosce le confessioni religiose a condizione che i loro Statuti non contrastino con i principi del suo ordinamento giuridico. Che tipo di ordinamento è la confessione che si sia data uno Statuto?
dice che i rapporti sono disciplinati dall’accordo internazionale (“si dà esecuzione a…”). La legge di approvazione invece riproduce, articolo per articolo, il testo dell’intesa, che il Parlamento deve approvare, sempre articolo per articolo. Chi può stipulare una INTESA? Le confessioni religiose organizzate affidano l’incarico al loro legale rappresentante ; c’è un questione sul quesito se si possa fare una intesa tra più confessioni, ma rimane ad oggi di scarso rilievo. Per quanto riguarda lo Stato, la competenza a stipulare è del Governo : il Presidente del Consiglio firma l’intesa (se l’intesa riguarda un solo aspetto, connesso ad un unico Ministero, a firmare è il relativo Ministro). Nel 2011 emerse una richiesta dinanzi alla Corte Costituzionale, per quanto riguardava la stipulazione di un’intesa con l’UAAR (atei), e allora si ricorse al TAR. La Corte Cost. risolse la questione affermando che spetta al Consiglio dei Ministri l’opportunità di dar via a delle trattative, ed il Governo ha autorità politica soggetta al solo Parlamento, senza poter essere sollecitato dal giudice, come la Corte stessa. Le intese parlano delle “rex mixtae”, quelle materie d’interesse sia dello Stato sia della confessione religiosa. Quasi tutte per es. parlano di matrimonio, di enti ecclesiastici, e di finanziamento. La natura giuridica dell’intesa per molti è esterno, per molti interno, per molti un misto, cioè il frutto dell’incontro tra ordinamento dello Stato e ordinamento della singola confessione religiosa. La legge per l’approvazione ha inizio con la presentazione in Parlamento del disegno di legge, il quale può essere attivato dal solo Governo. La legge deve essere approvata articolo per articolo ed è rinforzata perché resiste alle altre leggi ordinarie.
Prima di introdurre il relativo articolo, occorre fare alcuni cenni alla libertà religiosa nell’ordinamento internazionale: la libertà religiosa trova un propria tutela anche al di fuori dell’ordinamento italiano, infatti, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione di Roma, che rende esecutiva la CEDU. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo , del 10 dicembre 1948, prevede tra i diritti garantiti ad ogni persona umana, anche la libertà di culto e di religione, e la libertà di cambiarla o manifestarla individualmente e collettivamente, nell’osservanza dei precetti e dei riti che ne derivano. Tale dichiarazione non è mai stata attivata esplicitamente in Italia, come invece avviene in altri Paesi quali per es. la Spagna (anche per il motivo che la nostra costituzione è anteriore alla Dichiarazione): si tratta di un diritto “senza tutela giurisdizionale” specifica, e ciò giustifica anche una delle sue caratteristiche, cioè quella di riconoscimento di libertà religiosa, senza alcuna limitazione (tratto tipico delle dichiarazioni non coattive); la stessa CEDU e lo stesso articolo 19 Cost. prevedono invece una propria eccezione, una restrizione, che indica la coercibilità. La CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950, che fu resa esecutiva dalla legge 848/1955, prevede due norme particolarmente interessanti: prima di tutto l’ art.9 parla della libertà religiosa (cmm.1 regola, cmm.2 limitazione). Il primo comma è fotocopia dell’art.18 della Dichiarazione, il secondo prevede una eccezione tipica dei sistemi che prevedono una certa libertà, caratterizzata da coercibilità: non può andare contro la legge che protegga dei pubblici interessi (o diritti o libertà). La libertà di religione e di pensiero possono essere limitate da una certa volontà del legislatore: gli viene dunque lasciata molta libertà, in questi casi le ipotesi sono molto ampie, ad es. il concetto di sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, la protezione di diritti o libertà altrui. La regola è molto ampia, ma l’eccezione altrettanto. L’unico limite alla libertà del legislatore che sia realmente vincolante è che le limitazioni siano necessarie e previste dalla legge. Le norme sono molte altre, e in caso di violazione si può ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (2 gradi di giudizio) in via complementare, cioè, prima di potervi ricorrere occorre aver esaurito tutte le vie di ricorso interne all’ordinamento di provenienza (art.13). La tutela è una tutela effettiva anche a livello internazionale. Che posizione hanno queste norme citate? L’art.117 Cost. affida la potestà legislativa a Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dalle norme comunitarie, e dagli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
L’ art.19 Cost. è modellato secondo lo schema regola-eccezione: vi sono sia tutela, sia possibile restrizione. Il relativo Titolo parla di “ diritti e doveri dei cittadini ”, nell’articolo non si parla però dei soli cittadini ma di “ tutti ” , poichè si intende nel suo carattere universale. Le facoltà connesse sono tante: professare la fede individualmente, farne propaganda, esercitarne il culto in luogo pubblico, ecc.... Altre norme rivolte a “tutti” sono la libertà di pensiero e di espressione e la tutela giursidizionale. Viene poi posta eccezione, altrettanto ampia: tali riti non debbono andare contro all’ ordine pubblico e al buon costume. Vi sono anche alcuni limiti impliciti, i quali sono necessari ancorché non esplicitati nella norma, come l’esercizio di altri diritti e le norme penalmente rilevanti. L’ art.19 Cost. prevede, quindi, un limite esplicito, come già detto: i riti non devono essere contrari al buon costume. Si pone tuttavia un problema: che cosa si intende con “buon costume”? Sicuramente la concezione dell’epoca è differente da quella moderna, ma possiamo comunque considerare certi parametri: secondo la Corte Cost. il sintagma “atto contrario al buon costume” si deve interpretare in senso penale, cioè come atto contro l’onore ed il pudore sessuale. Inoltre, la Corte ha affermato che reato vi è solamente qualora il rito sia effettivamente contrario al buon costume: non vi è reato qualora la confessione religiosa professi a parole un rito contrario, senza praticarlo poi nella realtà (ad es. professi l’incesto, ma non lo pratichi nella realtà).
Il Trattato del 1929 prevedeva, all’art.1, che la Chiesa cattolica apostolica fosse la religione di Stato, richiamando il principio contenuto nell’art.1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848. La norma non è stata abrogata formalmente, tuttavia sostanzialmente non si considera più in vigore: l’ accordo di Palazzo Madama del 1984 non modifica il Concordato, tuttavia prevede nel
Cattolica sono docenti di ruolo nel territorio dello Stato italiano, tuttavia il Concordato prevede che vi debba essere, per insegnarvi, un nulla-osta per idoneità morale rilasciato dalla Santa Sede. Si pone un contrasto fra libertà di pensiero e libertà delle istituzioni, che va risolto vedendo quale diritto prevalga: la Corte Cost. con la Sent.195/1972 ha affermato che tra diritto dell’istituzione e diritto del singolo prevale il diritto dell’istituzione, poiché l’istituzione, avendo una propria identità, viene scelta da persone che con essa si identificano, quindi hanno diritto a mantenere i propri valori di fondo. Tutto ciò è stato ribadito anche dalla Corte dei Diritti dell’Uomo, che afferma che l’istituzione possa allontanare le persone apparenti ad un ruolo apicale, che non si mostrino più in linea con il pensiero di fondo dell’istituzione stessa. Per quanto riguarda il rapporto tra libertà religiosa e ambito lavorativo. La Direttiva UE 78/2000, resa esecutiva nel nostro ordinamento col D.Lgs 216/2003, determina la parità di trattamento in ambito lavorativo, rivolta all’uguaglianza dI trattamento in ambito di lavorativo. Questa Direttiva UE prevede come eccezione che gli stati dell’Unione europea possano mantenere e introdurre norme che contemplino un diverso trattamento basato sulla religione, o più in generale sulle condizioni personali, nel caso di attività professionali di organizzazioni la cui etica sia fondata sulla religione: è possibile un diverso trattamento del personale lavorativo, qualora la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato per l’esercizio dell’attività lavorativa. Questo significa che l’adesione ad una fede religiosa può rientrare nel contratto religioso, tanto che se questa viene meno l’organizzazione religiosa può licenziarti o rifiutare di stipulare un nuovo contratto, solo nei limiti in cui per la natura dell’attività l’adesione ad un credo sia requisito essenziale, legittimo e giustificato, cioè sia principio essenziale di assunzione della persona all’interno dell’organizzazione lavorativa. Per fare un es. con la applicazione si afferma che è legittimo il licenziamento di un portavoce qualora questo si ponga in distonia con l’organizzazione, in questo esso assume un ruolo apicale e di rilievo, rivolto a fini istituzionali dell’ente. Al contempo la CEDU ha dichiarato illegittimo il licenziamento dell’organista che si ponga in contrasto con le idee cattoliche della Chiesa in cui lavora, in quanto non ricopre alcun ruolo apicale. Occorre valutare il collegamento tra attività istituzionale dell’ente ed attività svolta dal lavoratore. In caso di licenziamento per motivi ideologici che poi risulti illegittimo, si crea una obbligazione di tipo obbligatorio, cioè il lavoratore ha solo diritto al risarcimento del danno emergente. Non bisogna però introdurre alcuna discriminazione: il problema si affienisce e non costituisce discriminazione quando un lavoratore è stato giustamente licenziato; se invece è ingiustamente licenziato, il licenziamento non è discriminatorio per la funzione apicale ricoperta, il motivo è il fatto che non abbia più la sintonia ideologica richiesta dalla mansione stessa (i motivi giustificano, la tutela è obbligatoria). Sarebbe discriminatorio il licenziamento ideologico di colui che non ricopra un ruolo di spicco strettamente collegato all’ambito religioso (avrebbe diritto anche alla tutela reale, per via della discriminazione). Per il soggetto licenziato per motivi ideologici, il cui ruolo sia apicale, se il licenziamento è dichiarato illegittimo, ha diritto alla sola tutela obbligatoria a risarcimento. In caso di soggetto licenziato per motivi ideologici, il cui ruolo sia prettamente tecnico, se il licenziamento è dichiarato illegittimo e discriminatorio, si riceve tutela con risarcimento del danno e reintegro della situazione originaria. Il discrimine è molto labile, in quanto spetta al giudice reputare se il ruolo sia apicale o meno. Un ultimo profilo sorge parlando di equilibrio tra diritto canonico e diritto di famiglia. Prendiamo il caso dell’obiezione di coscienza e dei diritti sanitari. L’art.32 cmm.2 Cost. stabilisce che nessuno possa essere obbligato ad un certo trattamento sanitario contro la propria volontà: alcune confessioni sono contrarie a certi trattamenti sanitari, ad es. i testimoni di Geova contro le trasfusioni di sangue (secondo la loro interpretazione equivale a nutrirsi del sangue dei fratelli); la trasfusione può essere legittimamente rifiutata da un soggetto capace, ma il problema si pone per i soggetti incapaci di poter scegliere: nel caso di incapaci, i genitori possono lecitamente opporsi alla trasfusione di sangue? La giurisprudenza è molto chiara, tra bilanciamento tra diritto alla vita e salute del minore e diritto a rifiutare le cure mediche esercitando la potestà e responsabilità genitoriale, prevale la prima tutela: dunque prevale il diritto alla vita e alla salute del minore. Se i genitori, si oppongono il personale medico può richiedere ed ottenere di diritto un’autorizzazione del sindaco o del giudice, contro la volontà di
chi esercita la potestà genitoriale. Vi è un bilanciamento di interessi con un diritto particolarmente grave ed importante quale il diritto alla salute dell’individuo. Il diritto si rileva nella famiglia sia tra coniugi sia tra genitori e figli (infatti ciò deriva dal principio di uguaglianza tra coniugi). La Cassazione si trovò a decidere sul caso in cui una donna cattolica diventata musulmana, motivo per cui il marito, in sede di separazione, ne aveva richiesto l’addebito. Secondo la Corte, il semplice passaggio non comporta addebito, eccezion fatta per il caso in cui questa scelta comporti la violazione dei doveri coniugali o di quelli genitoriali o il venire meno ai doveri di assistenza e collaborazione verso l’altro coniuge o determini il suo allontanamento. È stata ritenuta causa di addebito l’intolleranza manifestata dal coniuge nei confronti di un mutamento di religione dell’altro coniuge o, nel caso di presenza di minori, un pregiudizio recato nei loro confronti. Dal 2006 ormai in sede di separazione la regola per l’affidamento è l’affidamento congiunto: il credo religioso dei genitori non può mai essere solo considerato criterio di scelta dell’affidatario, anche se i genitori cambiano religione Altro esempio di libertà religiosa riguarda l’esposizione del Crocifisso nelle aule : sul caso si pronunciò il Consiglio di Stato sez. VI con la sent. 556/2006, affermando che, in base al principio di laicità, nonché agli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost., si possa ritenere che il Crocifisso, in quanto simbolo essenzialmente passivo, se esposto non viola né il diritto alla libertà religiosa dei singoli alunni e neppure il diritto dei genitori di educare i figli secondo una confessione religiosa o filosofica. Altra libertà religiosa è quella inerente la situazione dello “sbattezzo” , cioè l’atto con cui il fedele sceglie volontariamente di abbandonare una confessione religiosa, dopo esservi entrato tramite l’atto del battesimo. L’abbandono formale della Chiesa o di un’altra formazione religiosa consiste nella richiesta da parte di un fedele di cancellare il proprio nome, oppure di annotare la propria decisione a fianco dell’atto di battesimo. Ci si pose il problema della riservatezza dei dati personali del fedele che decidesse di sbattezzarsi: intervenne allora l’Autorità garante della Privacy, la quale affermò, mediante delibera, che i dati trattati dai Registri in violazione della legge sulla privacy non risultassero violare effettivamente un diritto dei fedeli. Il garante disse che non si sarebbe potuto costringere la Chiesa cattolica a cancellare il nominativo, in quanto il battesimo quale evento storico viene registrato. Il rappresentante legale della parrocchia (il parroco) ha l’obbligo di annotare a margine dell’atto di battesimo che quel soggetto ha pubblicamente espresso la volontà di non voler far più parte della Chiesa. Queste sono ipotesi che possiamo far rientrare nei cosiddetti casi di OBIEZIONE DI COSCIENZA. L’obiezione di coscienza si spiega partendo dal presupposto che una norma della nostra confessione religiosa ci imponga un comportamento in contrasto con una norma dello Stato. Per denunciare l’iniquità dell’obbligo occorre estrinsecare il nostro rifiuto, che deve essere personale (scelta di obiettare), pubblico ed individuale, e deve avere per oggetto un obbligo di facere. La dottrina ha fatto distinzione tra:
Una tutela costituzionale della libertà religiosa è sancita dall’ art. 20 Cost ., che sebbene possa sembrare inutile, dichiara che il fine di culto di una religione non possa essere soggetto a norme limitative di libertà, né ad oneri tributari particolarmente pesanti. Nell’art. 20 si ripete e si ritrova il principio di eguaglianza, già previsto dall’art. 3 Cost., tra enti religiosi ed enti di diritto comune: ma era necessario redigere tale articolo? Gli enti religiosi infatti sono già tutelati dall’art.18 e dall’art.3 della Costituzione, per cui qualsivoglia discriminazione risulterebbe incompatibile con uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Qual è la motivazione che sta alla base dell’art. 20 dunque? L’intenzione è prima di tutto dare maggiore tutela alla libertà religiosa intesa nel suo profilo collettivo, inoltre vi è una motivazione di tipo storico, e questo aspetto emerge pure nei lavori preparatori del costituente: vi sono state delle leggi eversive dell’asse ecclesiale che comportavano lo scioglimento degli enti religiosi per il solo fatto di essere tali, inoltre comportavano il sequestro dei beni, eventualmente acquistati, da parte dello Stato (quindi gravi limitazioni alla capacità d’agire). Per questo motivo gran parte degli edifici in questione finirono proprio ad accrescere il patrimonio dello Stato, e si mantenne soltanto il culto nelle Chiese. Nei fatti, quindi, alla fine lo Stato si intromise nella dottrina religiosa, ed ecco che cosi possiamo giustificare l’art.20 Cost.: la norma ha ragioni storiche e anche, sebbene in minor parte, garantiste. La norma fa riferimento al carattere ecclesiastico, o il fine di religione o di culto, dunque la norma vuole riferirsi ad un ente esponenziale della convenzione religiosa. Le norme di diritto comune che regolano gli enti religiosi sono, in generale:
Per l’Italia liberale preunitaria, c’erano degli enti della Chiesa cattolica per i quali il diritto canonico era fonte di cognizione e di produzione di diritto oggettivo. Il diritto civile interveniva con alcune disposizioni in tema di controllo, di formazione e di amministrazione del patrimonio della Chiesa: erano forme isolate di deroga o di integrazione al diritto canonico ed erano espresse ed eccezionali, cioè si ponevano come eccezioni. In tutta Europa, il diritto canonico era anche diritto civile, almeno fino all’età Napoleonica (1804, Code Civile) che aprì la stagione dei Codici; gli enti di diritto canonico, fino a quel momento, erano regolati dal diritto della Chiesa: era non solo diritto costitutivo, ma anche giurisdizione, senza che gli Stati preunitari dovessero riconoscere loro alcunchè. Solo il Regno delle due Sicilie (1819) e di Sardegna (1839), stabilivano delle norme a riguardo: si stabiliva che la Chiesa, i Comuni, le Corporazioni, e tutti i corpi intermedi fossero riconosciuti come persone giuridiche che godevano i diritti civili, in rispetto alla situazione di fatto. Poi il diritto civile divenne onnicomprensivo sul territorio statale. La dottrina parla di un “interessamento anomalo delle codificazioni” rispetto agli enti di diritto canonico, con cui questi Codici vennero ad incidere profondamente sugli enti, in particolare quelli ecclesiastici. Come mai accadde questa cosa? Il motivo ricorre spesso nella storia: si tratta di una questione patrimoniale, soprattutto se si vede al vasto patrimonio di cui disponeva la Chiesa ai tempi. Poco prima dell’unificazione del Regno d’Italia, Cavour e Rattazzi addirittura presentarono un progetto di legge riguardante la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, al fine di migliorare la condizione dei parroci più bisognosi : nel 1854 Cavour gridava “libera Chiesa e libero Stato”, e infatti con il progetto le comunità religiose sarebbero risultate sconosciute allo Stato, a meno che questi non li avesse riconosciuti come veri e propri enti. Dunque gli enti erano o morali, di diritto canonico, indipendenti allo Stato, oppure dovevano essere creati dallo Stato. Questo era solo un progetto, che poi non fu mai approvato , pero é interessante il fatto che vi fu anche un intervento del generale Cadorna, il quale la pensava esattamente come Cavour sulla questione, e aveva detto che non si intendeva negare l’esistenza di un ordine spirituale, ma semplicemente lo si voleva scindere dal potere dello Stato, che doveva occuparsi di tutto ciò che era esterno e di tutte le cose materiali e create; in altre parole il foro interno alla Chiesa, quello esterno allo Stato. La conseguenza doveva essere quella che gli enti ecclesiastico finissero sotto l’egida dello Stato, per il solo fatto del possesso di moltissimi e preziosissimi beni materiali. Furono pero create le c.d. Leggi Eversive , che vennero a sopprimere enti religiosi, ponendo forti controlli sulle attività della Chiesa e degli enti della Chiesa (non solo avviene in Italia, ma dovunque); la dottrina oggi ritiene che il progetto valutava solo realtà filosofiche, senza contare degli aspetti materiali che la realtà dei fatti dimostrava. I principi erano di tipo giurisdizionalista , con un controllo molto pesante, mentre nella realtà anche le materie che interessavano la Chiesa si intrecciavano anche con gli atti esterni, il patrimonio. A fine ‘800 anche in Svizzera si affermarono questi principi giurisdizionalisti, infatti la costituzione del 1874 stabiliva che la Confederazione Svizzera dovesse approvare gli enti ecclesiastici, ed inoltre erano vietati alcuni ordini (es. Gesuiti) nonché il reintegro di quelli gia soppressi. Altre disposizioni furono sospendere le congregazioni , porre pesanti controlli e creare un meccanismo per disconoscere certi ordini, corporazioni o congregazioni religiose caratterizzati da natura comune e disciplina ecclesiastica. I beni degli enti ecclesiastici soppressi venivano ad essere incamerati dal “Fondo per il Culto”, creato nel 1866 (dopo la Cassa Piemontese), il cui patrimonio era costituito da beni immobili, dalla loro vendita e aveva il compito di provvedere al mantenimento dei parroci provenienti dalle parrocchie più povere. Allora il clero era sostenuto con dei cespiti che producevano reddito all’interno delle parrocchie (es.cassa parrocchiale, ecc...), e ciò comportava numerose disparità. Nel 1855 furono incamerate diverse istituzioni di carattere secolare (es. canonicati, cappellerie ecclesiastiche, ecc...). Nel 1890 furono incamerati anche i proventi della secolarizzazione delle opere pie, e in più lo Stato si assunse come proprie le rispettive finalità: assistenza ai poveri, insegnamento nelle scuole e avviamento professionale. Rimasero solo le Confraternite che potevano provvedere al culto necessario (ne esistono ancora alcune, i cui statuti risalivano al 1800!). Rimasero in vita anche le diocesi e le parrocchie, e anche la Santa Sede. Rimasero anche alcuni enti ritenuti indispensabili ai fini ecclesiastici, come ad es. i seminari, le fabbricerie, alcuni importanti santuari (Loreto, Assisi), e gli enti centrali della Chiesa. Per il riconoscimento di nuovi enti , il Codice del 1865 prevedeva il riconoscimento agli enti ecclesiastici laddove non vi fosse norma che avesse soppresso quelli della stessa categoria già
Alla fine di questo iter, vi era il Regio Decreto che attribuiva la personalità giuridica all’ente, che tutt’oggi spetta al Ministero dell’Interno. Ottenere la personalità giuridica, per un ente canonico, quindi, non è un diritto: a questo punto l’ente canonico si troverà a poter optare per una duplice scelta (o chiedere il riconoscimento come ente ecclesiastico, qualora sussistano i requisiti previsti e sopraelencati, oppure essere riconosciuti secondo le norme del diritto civile come un altro tipo di ente, previsto dal diritto civile). Il Codice del 1942 non prevede particolari novità, se non un ampia parte riservata alle persone giuridiche: gli enti ecclesiastici non sono annoverati tra le persone giuridiche dell’art.11 (forse perché si voleva evitare un accostamento, però è tutt’oggi ingiustificato).
La situazione attuale per il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica, in base all’ art. dell’Accordo di revisione del 1984 , in combinato disposto alla Legge 222/1985 , si articola nel modo che spiegheremo qui di seguito. La norma di riferimento è l’art.7 che ci dice che fu prevista una Commissione paritetica, formata da tanti membri nominati da parte italiana e tanti membri di nomina pontificia nello stipulare l’Accordo. L’ art.4 del “Protocollo addizionale” previde che le parti dessero piena ed intera esecuzione all’Accordo, che avrebbe dovuto contenere tutta la disciplina civile degli Enti Ecclesiastici. Anche il Decreto del Segretario dello Stato Vaticano del 3 giugno 1985, come era già avvenuto in ambito civile, rese esecutivo quanto previsto dal Protocollo addizionale dell’Accordo di Revisione del 1984. Le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici.
- RICONOSCIMENTO ABBREVIATO Fu previsto per ipotesi specifiche dalla Legge 222/1985: tra queste ipotesi figurano innanzitutto gli Istituti per il Sostentamento del Clero; entro il 30 settembre 1986 sono stati eretti questi istituti nelle sedi diocesane e la Conferenza Episcopale Italiana ha eretto anche l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, e le due parti hanno stretto rapporto da quando il Ministero dell’Interno ha ricevuto i decreti di erezioni degli istituti trattati, entro il settembre dello ’86. Anche le Diocesi e le Parrocchie rientrano in queste ipotesi. Oggi non si può più porre in essere questo tipo di riconoscimento, in quanto ha carattere particolare. - RICONOSCIMENTO PER LEGGE La Legge 222/1985 ha stabilito che la Conferenza Episcopale Italiana fosse riconosciuta con la sua stessa entrata in vigore: tutt’oggi è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. - RICONOSCIMENTO PER ANTICO POSSESSO DI STATO Gli enti sono riconosciuti per antico possesso di Stato sono ciò che le leggi eversive sabaude non avevano toccato: la Santa Sede, i Capitoli, i Seminari, le Parrocchie di antica istituzione, tutt’oggi riconosciuti per antico possesso di Stato. - RICONOSCIMENTO ORDINARIO Oltre al riconoscimento si hanno anche le modalità di iscrizione nei Registri delle persone civili, prevedendo che chi avesse ottenuto riconoscimento, entro due anni dall’entrata in vigore avrebbe dovuto iscriversi. Il D.P.R. n.33 del 1987 previde che potesse essere allegato a una domanda un decreto del Ministero dell’Interno per via del fatto che gli enti di antico possesso non li avessero. Chi è competente a provvedere? La legge 222/1985 conferiva la capacità al presidente della Repubblica, mentre invece dal 1981 lo fa il Ministro dell’Interno.
Gli enti approvati dall’autorità ecclesiastica aventi sede in Italia che hanno fini di culto possono ottenere riconoscimento, udito il parere del Consiglio di Stato. Il Concordato del ‘29 prevedeva un parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato; oggi il parere è invece di tipo facoltativo. I requisiti sono: