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Contabilità e bilancio (Musaio), Appunti di Contabilità

Esame di contabilità e bilancio, appunti esame e slides

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 23/06/2022

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STRUTTURA DEL BILANCIO E CLAUSOLA GENERALE.
Il bilancio è disciplinato dal codice civile il quale detta una serie di regole, rispettivamente
dall’articolo 1423c.c.. L’attuale disciplina giuridica è frutto di un’evoluzione che si verificata nel
tempo, anche dato recepimento delle direttive europee in materia di armonizzazione del bilancio,
avvenuto in Italia nel 1991 con il decreto legislativo numero 127, così che almeno i bilanci dei vari
paesi fossero comparabili tra loro.
Da allora l’UE ha emanato ulteriori direttive di aggiornamento che poi sono state recepite per
aggiornare il codice civile, l’ultima risale al decreto legislativo 139 del 2015.
Quindi il nostro codice ha una disciplina del bilancio di derivazione comunitaria!
Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, invece, il c.c. è integrato con i principi contabili tramite
lo standard setter attuato dall’organismo italiano di contabilità, la fondazione OIC che emana i
principi contabili di riferimento per redigere il bilancio.
Lo IASB invece predispone i principi contabili internazionali emanando gli IAS e gli IFRS.
L’UE ha deciso che per quanto riguarda le piccole imprese si tiene da conto il c.c. e lo standard
setter nazionale, mentre per quelle di grande dimensione impone l’uso dei principi contabili
internazionali (ad es per le società quotate).
Perciò:
Piccolesoggette solo al c.c. e ai principi contabili nazionali
Intermediepossono scegliere
Grandic.c. e principi contabili internazionali
ARCHITETTURA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO.
La disciplina si articola principalmente sugli articoli 2423 e 2423bis del c.c. e poi delle norme
applicative che sono elencate dagli articoli successivi. In particolare queste norme riguardano la
forma del bilancio, come dev’essere presentato, la sostanza, ecc… E’ quindi articolato su diversi
livelli, in primis la clausola generale, poi i requisiti fondamentali, i principi generali ed infine dei
criteri applicativi.
ART.2423= Gli amministratori devono redigere il bilancio e il loro è un compito NON derogabile.
In seguito elenca i 4 documenti fondamentali del bilancio, quali:
STATO PATRIMONIALE ovvero la fotografia del patrimonio alla fine dell’esercizio.
CONTO ECONOMICO ovvero il documento che evidenzia il film della gestione, che mostra
cosa l’azienda ha prodotto durante l’anno, il sue utile eventuale o la sua perdita.
RENDICONTO FINANZIARIO (obbligatorio dal 2017), mostra i flussi (le entrate e le uscite)
finanziari di un’azienda, la liquidità che produce.
NOTA ITEGRATIVA documento descrittivo che aiuta a interpretare il bilancio.
Per le grandi aziende l’IFRS prevede obbligatorio anche un altro documento, ovvero il PROSPETTO
DI PATRIMONIO NETTO, ovvero a quanto ammonta il patrimonio netto di un’azienda all’inizio
dell’anno (formato da riserve quali reddito d’esercizio e capitale sociale). Questo documento non
ha valenza nel nostro ordinamento perciò prende posto nella nota integrativa.
Tratta poi la clausola generale ovvero i requisiti sovraordinati. Il bilancio deve essere redatto con
CHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIERO E CORRETTO la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’azienda ed il risultato economico dell’esercizio.
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STRUTTURA DEL BILANCIO E CLAUSOLA GENERALE.

Il bilancio è disciplinato dal codice civile il quale detta una serie di regole, rispettivamente dall’articolo 1423c.c.. L’attuale disciplina giuridica è frutto di un’evoluzione che si verificata nel tempo, anche dato recepimento delle direttive europee in materia di armonizzazione del bilancio, avvenuto in Italia nel 1991 con il decreto legislativo numero 127, così che almeno i bilanci dei vari paesi fossero comparabili tra loro. Da allora l’UE ha emanato ulteriori direttive di aggiornamento che poi sono state recepite per aggiornare il codice civile, l’ultima risale al decreto legislativo 139 del 2015. Quindi il nostro codice ha una disciplina del bilancio di derivazione comunitaria!

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, invece, il c.c. è integrato con i principi contabili tramite lo standard setter attuato dall’organismo italiano di contabilità, la fondazione OIC che emana i principi contabili di riferimento per redigere il bilancio. Lo IASB invece predispone i principi contabili internazionali emanando gli IAS e gli IFRS. L’UE ha deciso che per quanto riguarda le piccole imprese si tiene da conto il c.c. e lo standard setter nazionale, mentre per quelle di grande dimensione impone l’uso dei principi contabili internazionali (ad es per le società quotate). Perciò:  Piccolesoggette solo al c.c. e ai principi contabili nazionali  Intermediepossono scegliere  Grandic.c. e principi contabili internazionali

ARCHITETTURA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO.

La disciplina si articola principalmente sugli articoli 2423 e 2423bis del c.c. e poi delle norme applicative che sono elencate dagli articoli successivi. In particolare queste norme riguardano la forma del bilancio, come dev’essere presentato, la sostanza, ecc… E’ quindi articolato su diversi livelli, in primis la clausola generale, poi i requisiti fondamentali, i principi generali ed infine dei criteri applicativi.

ART.2423= Gli amministratori devono redigere il bilancio e il loro è un compito NON derogabile. In seguito elenca i 4 documenti fondamentali del bilancio, quali:  STATO PATRIMONIALE ovvero la fotografia del patrimonio alla fine dell’esercizio.  CONTO ECONOMICO ovvero il documento che evidenzia il film della gestione, che mostra cosa l’azienda ha prodotto durante l’anno, il sue utile eventuale o la sua perdita.  RENDICONTO FINANZIARIO (obbligatorio dal 2017), mostra i flussi (le entrate e le uscite) finanziari di un’azienda, la liquidità che produce.  NOTA ITEGRATIVA documento descrittivo che aiuta a interpretare il bilancio.

Per le grandi aziende l’IFRS prevede obbligatorio anche un altro documento, ovvero il PROSPETTO DI PATRIMONIO NETTO , ovvero a quanto ammonta il patrimonio netto di un’azienda all’inizio dell’anno (formato da riserve quali reddito d’esercizio e capitale sociale). Questo documento non ha valenza nel nostro ordinamento perciò prende posto nella nota integrativa.

Tratta poi la clausola generale ovvero i requisiti sovraordinati. Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIERO E CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il risultato economico dell’esercizio.

  • CHIAREZZA: riguarda tutto l’aspetto espositivo delle informazioni , l’intelligibilità di queste ultime. Riguarda quindi la forma, la struttura e il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio. Attiene alla qualità dell’informazione relativamente alla quantità dei dati e alla loro modalità di esposizione e riguarda quindi la forma, la struttura, il grado di analisi delle voci degli schemi di bilancio, le ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa. Torva esplicazione nelle norme sugli schemi di bilancio e nelle informazioni integrative. È un principio sovraordinato, con una sua autonomia, tutte le norme sulla forma del bilancio sono generali e quindi devono essere integrate e adattate secondo questo principio. La chiarezza è quindi un principio autonomo da quelli applicativi successivi, potrebbe non bastare e quindi essere integrata con informazioni complementari.
  • VERITIERA E CORRETTA: ovvero attiene al contenuto del messaggio, alla corretta adesione dei criteri di valutazione (2426 c.c.). Sovraordinato rispetto le altre regole supplementari. Il codice stabilisce quella che viene definita la deroga obbligatoria (da derivazione comunitaria), ovvero il bilancio deve essere scritto in modo veritiero e corretto, ci dà poi una serie di regole da seguire per predisporlo, ma laddove nel caso specifico ci si rende conto che quella regola non fa si che il bilancio sia redatto in modo veritiero e corretto, non si dovrà applicare (es quando un bene muta la sua natura nel tempo, muta la destinazione d’uso e quindi il costo non è più veritiero). Quindi se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Ciò serve per confermare che questi requisiti fondamentali sono sovraordinati. La clausola generale della veridicità e correttezza costituisce un richiamo implicito ai principi contabili di generale accettazione. Se però dalla deroga nascono degli utili questi devono essere iscritti nel patrimonio netto, ma NON devono essere distribuiti ai soci, devono perciò essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Questo per mantenere il principio della prudenza.

Si deve seguire anche il principio della rilevanza, dove ai fini della presente direttiva si intende per rilevantelo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

POSTULATI DEL BILANCIO.

ARTICOLO N.2423 bis c.c. affiancato dall’OIC 11 Principi di redazione del bilancio. [I]. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto ;
  2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

richiede una verifica preliminare, da parte del redattore, circa la validità del presupposto della continuità aziendale. Si fanno dei piani, delle ipotesi sottostanti in presenza di rischi e devono essere adeguatamente rappresentati e mostrare le motivazioni secondo cui si presuppone che la vita dell’azienda continuerà e non dovrà invece farsi la liquidazione.

  • PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: postulato che indica il modo in cui interpretare le operazioni aziendali. Quando si osservano le operazioni, più che alle forme si deve tener conto della sostanza, ciò che in sostanza si vuole realizzare. Questo è un principio molto noto ed è stato recepito nel c.c. successivamente agli altri. L’operazione tipica per qui si parla di difformità tra sostanza e forma è quella del LEASING di bilancio.  dal punto di vista formale è un contratto attraverso cui un soggetto prende in locazione un bene pagando delle rate periodiche, durante il contratto non è proprietario di quel bene salvo diveltarlo se decide di riscattarlo. Sostanzialmente però non è pari ad una locazione, costituisce una modalità alternativa rispetto all’acquisto e la differenza è il pagamento, nel secondo interviene la società del leasing, società finanziaria che acquista il bene e lo concede in leasing al compratore. La società di leasing ne guadagna ovviamente, lo fa come operazione di investimento finanziario. Così facendo ci concede un finanziamento. Nella sostanza quindi è al pari all’acquisto ma è affiancata da un’operazione di finanziamento. Quindi dal punto di vista della sostanza lo posso veder come acquisto di un bene con un parallelo finanziamento dalla società di leasing. Lo stesso ragionamento vale per la compravendita con retrocessione, la quale formalmente è una compravendita, ma sostanzialmente un finanziamento. Perciò nel concreto inserisco nelle spase correnti solo gli interessi passivi, le rate invece sono il rimborso del finanziamento.

- PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA:

Principio di competenza  si deve tener conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

  • CONTINUITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: continuità dei criteri che uso nel redigere il bilancio, i quali non possono essere mutati da un anno all’altro. Deroghe al principio enunciato sono consentite in casi eccezionali, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico. Si devono riportare le motivazioni che hanno portato al cambiamento del metodo, e al fine di consentire al lettore di non essere confuso nella lettura del reddito. Applicazione retroattiva del cambiamento del criterio prescritta dai principi contabili, documento 29, il c.c. prevede che il cambiamento venga sviluppato anche in relazione agli anni precedenti. Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. La modifica obbligatoria del criterio di valutazione di un elemento patrimoniale conseguente al mutamento della sua destinazione o ad altre condizioni non costituisce deroga al principio.
  • RILEVANZA: (prevista in aggiunta dall’OIC 11)

OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (marzo 2018)

  1. Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.
  2. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Art. 2424 c.c. Lo schema è a sezioni divise e contrapposte (attivo e passivo). Le voci sono classificate, non c’è una semplice elencazione di voci in attivo e passivo ma sono divise in categorie. In primo luogo troviamo le classi , evidenziate dalla prima lettera in maiuscolo. L’attivo è articolata in 4 classi mentre nel passivo si possono individuare 5 classi. A loro volta le classi sono ulteriormente articolate in sottoclassi (in rosso nelle slide). Le sottoclassi per essere contraddistinte sono segnalate da numeri romani. All’interno delle singole sottoclassi troviamo poi le singole voci che nello schema di stato patrimoniale disciplinato dal codice civile sono associate a numeri arabi. Possiamo notare che l’articolazione non è uguale per tutte le classi. Schema base : Classi sottoclassi voci sotto voci. Nella presentazione del bilancio le voci devono essere rappresentate seguendo questo ordine e utilizzando le denominazioni delle voci indicate dal codice civile. Questo schema tuttavia presenta dei margini di flessibilità, questo perché è stato pensato come uno schema che possa andar bene per aziende con differenti caratteristiche distintive. Questo non esclude che per alcune aziende ci sia la necessità di aggiustamenti e adattamenti e il legislatore non ha pensato a tutte le singole fattispecie. !È previsto che questi schemi si possano adattare e si debbano adattare alle esigenze specifiche. Esplicazione del principio generale della chiarezza, se mi accorgo che questo principio non è rispettato se usato questo schema, dovremo operare di conseguenza! Le voci dell’attivo sono classificate in base al criterio della destinazione mentre quelle del passivo in base alla natura della fonte. Al fine di favorire la rappresentazione della situazione finanziaria, per i crediti e per i debiti è comunque prescritto di indicare separatamente gli importi esigibili entro l’esercizio successivo e quelli esigibili oltre l’esercizio successivo. Con io recepimento della Dir. 34/2013 sono stati eliminati, dallo schema di stato patrimoniale, i cosiddetti conti d’ordine. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

destino la singola azienda riserva per ogni elemento patrimoniale. Alcuni elementi patrimoniali sono acquisiti per essere mantenuti durevolmente all’interno dell’azienda. L’azienda tuttavia non esaurisce in questi investimenti tutto l’attivo perché ci sono alcuni che traggono investimento nella gestione corrente, il fatto che si acquisti le materie prima e li trasformo in prodotti, fa si che se mi fermo potrei avere delle materie da utilizzare, dei prodotti da vendere, dei crediti che devo ancor incassare. Queste sono tutte forme di impiego ma non sono frutto di un investimento. E quindi questi devono essere iscritti nella classe dell’attivo circolante(C). Nell’attivo circolante troviamo quegli elementi che derivano dalla gestione corrente. Troviamo infatti rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Gli investimenti finanziari possono assumere sia la natura di immobilizzazioni che di attivo circolante a seconda al tempo per il quale il bene è destinato ad essere mantenuti. Investimento finanziario--> acquisto una partecipazione (es a società controllate e collegate per presunzione di lungo termine), obiettivo di mantenerla, durevole va nelle immobilizzazioni. Però il codice specifica che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Queste sono relative alle società collegate, società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Il codice prevede che se acquisto una partecipazione imprese collegate o controllate esse andranno iscritte nelle immobilizzazioni. Se andiamo a vedere lo schema nel dettaglio, le voci partecipazione in imprese controllate e collegate le troviamo sia in immobilizzazioni che in attivo circolante. Come si spiega? Con il fatto che comunque per partecipazioni collegate e controllate vale il principio generale di destinazione , rispetto al tempo che si presume. La presunzione è una presunzione semplice, non assoluta. Sta ad indicare un’aspettativa da parte di chi legge il bilancio, la quale può essere rispettata in virtù del criterio della destinazione ma fornendo le adeguate informazioni nella nota integrativa  acquisto una partecipazione per rivenderla presto va nell’attivo circolante. Se acquisto un titolo di stato a scadenza 5 anni, va scritto nelle immobilizzazioni. Ma se li acquisto come investimento di liquidità temporanea, allora vanno scritti nell’attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni. Diverso è credito verso clienti. I crediti commerciali sono attivo circolante per definizione, non faccio investimento di quello. I prestiti  a lungo termine nelle immobilizzazioni immateriali, a breve termine invece va iscritto nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (ad es ho degli impianti, devo mantenerli, al fine delibero un cambiamento del processo produttivo, vanno dismessi. Sulla base delle nostre analisi pensiamo che li rivenderemo entro 6 mesi. Sulla base delle considerazioni non andranno iscritti nelle immobilizzazioni, ma nell’attivo circolante es mettendo una sotto classe ad hoc benché il codice non lo abbia pensato e previsto).

Guardando il passivo : La suddivisione, a differenza di quella fatta nell’attivo, è per natura, per mezzi propri e per mezzi di terzi patrimonio netto (A) e debiti (D).

I debiti sono inseriti in una classe senza nessuna suddivisione in base alla loro natura. Nei debiti si trovano sia debiti commerciali sia debiti verso fornitori. Anche i fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto (C) sono debiti ma si è deciso di dargli una sezione a parte.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI (B)sono destinati solo a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Si è escluso che si possano iscrivere tutti i fondi senza carattere di debito, come fondi di ammortamento, fondo svalutazione di crediti, partecipazione, i quali vanno iscritti nell’attivo come rettifica.

‘di natura determinata’  fattispecie specifica dalla quale può insorgere passività e non può essere di natura indeterminata. Non si possono accantonare fondi per rischi in presenza di un rischio esistente e specifico. Non si può far fronte di rischi generici. Sennò si violerebbe il principio della prudenza. Per questo semmai servono degli accantonamenti di utile per rischio di impresa generico. Sta a indicare che i fondi non possono essere utilizzati per creare delle riserve occulte.

RATEI E RISCONTI Art. 2424 - bis c.c. Nella voce ratei e risconti attivi(D) devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi(E) devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO.

L’altro anno lo abbiamo visto a forma a sezioni contrapposte, da un lato i ricavi e dall’altro i costi. Il conto economico introdotto invece a partire dal 1991, prevede un modello con una sola sezione di tipo scalare. Lo schema è articolato in 4 classi, ciascuna divisa direttamente nelle singole voci. Questo modello fornisce informazioni aggiuntive rispetto a quello a sezioni contrapposte. Dal modello a sezioni contrapposte riuscivamo a vedere l’utile o la perdita di esercizio. Questo modello scalare invece permette di calcolare margini aggiuntivi oltre la stima dell’utile o della perdita. Margini:

  • Differenza tra valori e costi della produzione: A-B
  • Risultato di prima delle imposte A-B +-C+-D Di conseguenza questo modello fornisce informazioni aggiuntive. Modello scalare e la struttura è a costi e valore della produzione ottenuta. Costi e valori della produzione venduta si contrappone allo schema di costi e ricavi del venduto :
  • Rimanenze dei prodotti,
  • Costruzioni in economia, realizzata da soli, in costi e ricavi del venduto si scrivono in negativo nei costi, nel modello a costi e valori si scrive tra i ricavi con segno positivo.

VALORE DELLA PRODUZIONE , grandezza eterogenea, comprende i ricavi delle vendite e il valore delle rimanenze dei valori finiti, ciò che abbiamo realizzato tramite questi costi ma non ancora venduti, ma ricomprende anche il valore dei beni che abbiamo realizzato ma non venderemo ma utilizzeremo, le immobilizzazioni realizzate internamente. Alla fine del valore della produzione c’è la voce ‘altri ricavi’, ovvero ricavi connessi ad attività estranee al core business. (come per esempio l’affitto di un magazzino a qualcuno). COSTI DELLA PRODUZIONE, si scrivono i costi della attività caratteristica. Altri costi al num. 14 per costi che non attengono al core business aziendale. Potrebbero essere i costi di manutenzione dell’immobile. La differenza tra il valore e costi della produzione esprime il reddito industriale.

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’UTILIZZO

2423 ter : Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, come le banche, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Il nostro schema di bilancio è uno schema semirigido disciplinato dal legislatore. L’obbligo riguarda scrivere in scala e in ordine le diverse voci e non l’apposizione di numeri e lettere. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise , senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: i) l’irrilevanza dell’importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; o ii) l’utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio. Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate. Le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Secondo i principi contabili la necessità di aggiungere voci non previsti dagli schemi si dovrebbe presentare di rado. Un’immobilizzazione non viene più utilizzata ed è destinata alla vendita, va modificato lo schema di bilancio inserendo dell’attivo circolante una nuova classe chiamata immobilizzazione destinata alla vendita. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per es per le squadre di calcio il principale asset sono i cartellini, il diritto alle prestazioni di quei calciatori, avremo: imm. Immateriali brevetti 10 marchi 5 altre imm. Immateriali 15_._

imm. Materiali terreni 150 macchinari 20 attrezzature 6 totale dell’attivo: 15000191

questo però non è assolutamente un bilancio chiaro. La voce residuale che dovrebbe accogliere i cartellini della società ha un valore così significativo che le altre voci non mi aiutano in nessun caso ad individuare l’azienda. Quindi si aggiunge una nuova voce : diritti a prestazioni sportive dei calciatori. Abbiamo così aggiunto un’altra voce per rendere il bilancio più chiaro.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

DIVIETO DI COMPENSO DI PARTITA  il legislatore preclude l’utilizzo dei saldi. Se ho dei crediti verso un’azienda e allo stesso tempo anche dei debiti di un altro importo magari minore, non si potrà iscrivere in bilancio solo i crediti dati dal saldo dei due ma si è obbligati a scrivere sia i debiti che i crediti di partita. Il codice infatti non consente di eliminare due voci di segno contrario che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi. Il divieto si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un’esposizione al loro valore netto ( come per esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l’esposizione degli utili o delle perdite su cambi del conto economico o l’indicazione di ricavi, proventi , costi e oneri al netto di resi, sconti abbuoni e premi). Salvo che non sia la stessa legge ad ammettere quel tipo di compensazione.

Compensazione legale: crediti verso clienti. 500000 se ho il sentore che la parte dei cediti sarà inesigibile, dovremo svalutare

fondo svalutazione crediti. - in bilancio scriveremo crediti verso clienti pari a 450000. Perché è la stessa legge che impone di scrivere i crediti al netto dei loro fondi svalutazione.

LIMITI DIMENSIONALI E DIVERSI TIPI DI BILANCIO.

Il bilancio è formato, come sappiamo, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, c’è però anche un altro documento, quale la relazione sulla gestione, redatto dagli amministratori e che comprende studi, indici, ecc.. che viene visto come allegato del bilancio e che in alcune forme di esso risulta essere obbligatorio.

Per le aziende di piccole dimensioni si può predisporre un bilancio abbreviato o un microbilancio:

-BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Art. 2435-bis c.c. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. … Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

In generale altre semplificazioni:esonero dal rendiconto finanziario che è stato invece introdotto obbligatorio nel 2016, perché prima si vedevano le indicazioni di dettaglio dello stato patrimoniale ; ovvero per i crediti, i debiti, le immobilizzazioni finanziarie, andavano scritti tutti gli importi anche quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.  la nota integrativa risulta semplificata, molte informazioni possono essere omesse.  esonero dalla redazione della relazione sulla gestione , però l’azienda deve comunque fornire le info previste dal codice nella nota integrativa ad es l’acquisto di azioni proprie.  Facoltà di applicare, per i titoli, i crediti e i debiti, criteri di valutazione alternativi (più semplici) rispetto a quello del “costo ammortizzato”. (vedi lezione più avanti)

-MICROBILANCIO

I limiti dimensionali Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. … Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Semplificazioni:

 Stesse semplificazioni dello stato patrimoniale e del conto economico che valgono per il bilancio in forma abbreviata.  No rendiconto finanziario.  Non contiene la nota integrativa (comprensione molto ostica), per questo motivo va inserito in calce allo stato patrimoniale alcune info che andrebbero nella nota integrativa come ad es le garanzie prestate e icevute dalla società.  Esonero dall’obbligo di redigere la relazione sulla gestione.  Non si applica la prescrizione della iscrizione degli strumenti finanziari al fair value, criteri di valutazione del bilancio in forma abbreviata (v. costo ammortizzato).

PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120gg dalla chiusura dell’esercizio o 180gg se previsto dallo statuto , quindi o il 30/04 (29/04 se bisestile) oppure il 29/06 (28/06 se bisestile). Tutti i documenti del bilancio vengono approvati e predisposti dagli amministratori 1 mese prima della approvazione dei soci con il progetto del bilancio. Il progetto viene poi mandato ai sindaci del al collegio sindacale e alla società di revisione e hanno tempo 15gg per predisporre una loro relazione, i sindaci sull’operato degli amministratori e la società di revisione sulla correttezza dei numeri di bilancio. Il progetto e i documenti devono rimanere disponibili 15gg nella sede sociale, prima che vengano approvati così che possano essere letti. In seguito all’approvazione entro 30gg da essa devono essere depositati alla camera di commercio in modo che terzi si possano informare sull’azienda.

CONTENUTO DEL BILANCIO: IMMOBILIZZAZIONI.

Art. 2426 – Criteri di valutazione

  1. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (nel caso di costruzioni in economia). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e FINO AL MOMENTO DAL QUALE IL BENE PUÒ ESSERE UTILIZZATO ; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli …;
  2. il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
  3. l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore (quindi svalutati se necessario). Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. …
  4. i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (prima erano 5 anni) ; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di

-COSTO DI ACQUISTO:

Nelle immobilizzazioni acquistate non ci sono gli interessi perché è un bene già pronto per l’uso e quindi mi produce già dei ricavi, perciò NON posso capitalizzare gli interessi passivi che vanno invece iscritti in conto economico!

Per le immobilizzazioni che costituiscono una unità economico-tecnica , cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o uno stabilimento), il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all’intera unità nel suo complesso; in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: (a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono e (b) individuare la diversa durata della loro vita utile. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato.

PREZZO IN BLOCCO : PREZZO DI MERCATO TOT = X : PREZZO DI MERCATO DEL SINGOLO BENE

Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell’intera unità economico- tecnica, i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente ridotti per ragguagliarne l’ammontare complessivo al costo dell’intera unità (svalutazione). Se invece la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti è inferiore al costo dell’intera unità, la differenza è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempreché il valore così risultante sia recuperabile.

-COSTO DI PRODUZIONE:

Il costo di produzione comprende tutti i costi contenuti fino alla produzione del bene , quindi quelli diretti (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione (indiretti), tramite un criterio di ripartizione, ovvero per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui

  • IVA per società in regime indetraibile (^) Es: trasporto,

dazi, installazione,  ecc…

Quello sulla fattura! 

il cespite è pronto per l’uso ; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione. Tutti questi costi sono capitalizzabili ovvero non sono soggetti ad ammortamento e ciò conviene perché almeno “spalmiamo” il costo complessivo su più esercizi anziché su uno solo, quello corrente. I costi legati a scioperi , inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione NON sono capitalizzabili e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui si sostengono. Gli oneri finanziari sono capitalizzabili solo se maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. In sostanza, l’arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Infatti, se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo NON sono capitalizzati , ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti, perché sennò sarebbe come capitalizzare inefficienze e quindi spese correnti, che non sono in seguito recuperabili tramite lo sfruttamento del bene. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotta. Se gli oneri non sono ben specifici, dovrò capitalizzarli in modo teorico, medio rispetto al tasso medio dei diversi finanziamenti!!

OIC-12, Leasing e compravendita con retrolocazione finanziaria (ISBAC, quando un’azienda vende un bene ad una società di leasing per poi riprenderlo in leasing) Le società utilizzatrici rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, voce B8 “ per godimento di beni terzi ” del conto economico. Se il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale la parte del maxicanone di competenza dell’esercizio è rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 “ per godimento di beni terzi ” del conto economico mentre la parte di costo non di competenza dell’esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo. Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene. (Nota integrativa della società utilizzatrice che redige il bilancio in forma ordinaria Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22, del codice civile la nota integrativa della società utilizzatrice deve contenere un prospetto dal quale risulti:

  • l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
  • gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio,
  • il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e
  • gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo. ) Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria Un’operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore. L’ultimo comma dell’articolo 2425- bis prevede che “ Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione ”.

«in ogni esercizio» : l’ammortamento è un costo ricorrente, da rilevare in tutti gli esercizi della vita utile di un bene, anche nell’ipotesi di eventuale inutilizzo del bene nel corso dell’esercizio  «in relazione con la (loro) residua possibilità di utilizzazione» : il piano di ammortamento deve essere basato sulla vita utile economica, potenzialmente diversa, per lo stesso bene, da azienda ad azienda  «eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa» : le modifiche del piano di ammortamento posso rendersi necessarie quando mutano le variabili alla base del piano; benché si tratti di un cambiamento di stima e non di criterio di valutazione, vanno fornite le opportune motivazioni nella NI.

Elementi di un piano di ammortamento: (a) valore da ammortizzare, (b) residua possibilità di utilizzazione, (c) metodi di ammortamento.

a) Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione (costo storico) e il valore residuo. (può incorporare l’eventuale costo di rimozione nel caso sia molto alto così che possa essere ammortizzato, L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.) Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile (solitamente prossimo allo zero). Il valore residuo dell’immobilizzazione, inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte, deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. b) La residua possibilità di utilizzazione è la vita fisica del cespite determinata dagli amministratori, ovvero il tempo per cui verrà utilizzato quel bene dall’azienda. c) I metodi di ammortamento : il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento. Esso si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. L’ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Si applica il metodo a quote decrescenti quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. Non è invece ammesso l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione. È possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Questo metodo consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione.

Quando un’immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto

contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico.

I contributi in conto impianti sono contributi strettamente connessi al bene e sono erogati dallo stato per l’acquisizione delle immobilizzazioni e sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva. Essi sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi: a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” come “contributi in conto impianti”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “ risconti passivi ” (come una sorta di ricavo anticipato); b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono (come rettifica del bene a cui si riferisce).

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.