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APPUNTI CORSO DIRITTO AGROALIMENTARE, Appunti di Diritto Agrario

ANALISI DEL DIRITTO AGROALIMENTARE DALLE FONTI DEL DIRITTO, LA PROPRIETA' FINO ALL' AMBIENTE

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 06/01/2026

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alessandro-casagrande-10 🇮🇹

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DIRITTO AGRARIO:
Ha ad oggetto la disciplina dell’imprenditore agricolo.
Con l’entrata in vigore della carta costituzionale nel 1948, rispetto al Codice civile del 1942 si evidenzia una forte
differenza di approccio al diritto agrario.
Vi era una disciplina di favore verso l’imprenditore agricolo nel 1942, oggi la legge ha parzialmente avvicinato in
materia di disciplina, l’attività dell’imprenditore agricolo e quella dell’imprenditore commerciale; l’obbligo di
registrare l’attività agricola, al fine dell’opponibilità di terzi.
Nell’ipotesi di crisi, grazie a questo adeguamento, l’imprenditore agricolo ha accesso ad istituti di sostegno.
ART.42 TFUE
Va ad escludere gli imprenditori agricoli dal divieto degli aiuti di stato.
Comma 2:
Specifica che i suddetti aiuti, proposti dalla commissione e autorizzati dal consiglio possono essere concessi:
- per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali
- nel quadro di programmi di sviluppo economico
ART. 44 COSTITUZIONE
La costituzione ci dice in questo articolo, che la legge aiuta la piccola e media proprietà.
Art 107 TFUE
Salvo deroghe contemplate dai trattati (solo se mirati a determinati obiettivi, ci sono casi in cui il mercato non
può rialzarsi da solo e quindi diviene lecito) sono incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi degli
stati sotto qualsiasi forma.
Inizialmente ogni stato incentivava attività interne con sovvenzioni al fine di favorire il commercio dei propri
prodotti, con l’entrata della UE, si è affermata la necessità della creazione di un mercato concorrenziale
(principio della libertà di concorrenza), stabilendo così divieti generali degli aiuti e sovvenzioni di stato; oltre ad
accordi, decisioni e intese al fine di limitare la concorrenza.
Si verificherebbe una disuguaglianza sleale altrimenti.
Ci sono delle eccezioni, annunciate dall’articolo 107 del TFUE.
Nel settore agricolo ci sono diverse attenuanti verso il diritto agricolo.
Principalmente questo è spiegato dalle seguenti differenze di disciplina tra l’attività imprenditoriale
commerciale e quella agricola:
- presenza di rischio atmosferico e biologico
- polverizzazione dell’offerta delle imprese agricole
- impossibiliti di risoluzione dei problemi dell’agricoltura con la spontanea capacità regolatrice del
mercato
Gli imprenditori agricoli sono agevolati da queste assoluzioni ma possiedono enormi svantaggi rispetto ad
un’attività commerciale; penso ad esempio alla limitata possibilità di espansione, rispetto all’attività
commerciale.
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DIRITTO AGRARIO: Ha ad oggetto la disciplina dell’imprenditore agricolo. Con l’entrata in vigore della carta costituzionale nel 1948, rispetto al Codice civile del 1942 si evidenzia una forte differenza di approccio al diritto agrario. Vi era una disciplina di favore verso l’imprenditore agricolo nel 1942, oggi la legge ha parzialmente avvicinato in materia di disciplina, l’attività dell’imprenditore agricolo e quella dell’imprenditore commerciale; l’obbligo di registrare l’attività agricola, al fine dell’opponibilità di terzi. Nell’ipotesi di crisi, grazie a questo adeguamento, l’imprenditore agricolo ha accesso ad istituti di sostegno. ART.42 TFUE Va ad escludere gli imprenditori agricoli dal divieto degli aiuti di stato. Comma 2: Specifica che i suddetti aiuti, proposti dalla commissione e autorizzati dal consiglio possono essere concessi:

  • per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali
  • nel quadro di programmi di sviluppo economico ART. 44 COSTITUZIONE La costituzione ci dice in questo articolo, che la legge aiuta la piccola e media proprietà. Art 107 TFUE Salvo deroghe contemplate dai trattati (solo se mirati a determinati obiettivi, ci sono casi in cui il mercato non può rialzarsi da solo e quindi diviene lecito) sono incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi degli stati sotto qualsiasi forma. Inizialmente ogni stato incentivava attività interne con sovvenzioni al fine di favorire il commercio dei propri prodotti, con l’entrata della UE, si è affermata la necessità della creazione di un mercato concorrenziale (principio della libertà di concorrenza), stabilendo così divieti generali degli aiuti e sovvenzioni di stato; oltre ad accordi, decisioni e intese al fine di limitare la concorrenza. Si verificherebbe una disuguaglianza sleale altrimenti. Ci sono delle eccezioni, annunciate dall’articolo 107 del TFUE. Nel settore agricolo ci sono diverse attenuanti verso il diritto agricolo. Principalmente questo è spiegato dalle seguenti differenze di disciplina tra l’attività imprenditoriale commerciale e quella agricola: **- presenza di rischio atmosferico e biologico
  • polverizzazione dell’offerta delle imprese agricole
  • impossibiliti di risoluzione dei problemi dell’agricoltura con la spontanea capacità regolatrice del mercato** Gli imprenditori agricoli sono agevolati da queste assoluzioni ma possiedono enormi svantaggi rispetto ad un’attività commerciale; penso ad esempio alla limitata possibilità di espansione, rispetto all’attività commerciale.

FONTI DEL DIRITTO Sono atti o fatti che vengono considerati idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Il sistema delle fonti è caratterizzato da: Ordinamento giuridico è l’insieme complesso delle fonti del diritto, coese tra loro dai principi costituzionali da qui l’aggettivo complesso.

  • costituzione rigida
  • chiusura a livello primario
  • apertura a livello secondario
  • gerarchia e competenza Hanno una struttura piramidale, la più importante scavalca quelle meno importanti, dunque ogni legge, decreto o referendum non può essere pubblicato se non rispetta ciò che una fonte di livello gerarchico più alto esprime. I. FONTI COSTITUZIONALI
  • costituzione (13 principi fondamentali zeccolo duro più altri principi; i principi operano sempre e comunque in qualsiasi situazione
  • leggi costituzionale II. FONTI EUROPEE & FONTI INTERNAZIONALI Diritto primario dell’UE:
  • trattati istitutivi (trattato dell’UE, trattato sul funzionamento dell’unione europea Diritto derivato dell’UE:
  • regolamenti (per fare valere le regole su suolo nazionale hanno potere vincolante di dettaglio in tutti i loro elementi e si adottano tra privati o tra privati e stato)
  • direttive (vincolano solo all’obiettivo da realizzare, si specifica l’obiettivo entro un termine temporale specifico, non il modus operandi da adottare per raggiungerlo
  • direttive direttamente applicabili (sono delle direttive sufficientemente dettagliate incondizionate e hanno termine di ricevimento scaduto, diviene di fatto un regolamento.
  • decisioni (hanno validità di legge pronunciate dalla corte di giustizia
  • pareri (non vincolanti, incitano la collaborazione tra gli stati membri) Raccomandazioni (non sono vincolanti ma promuovono la coesione tra gli stati membri e l’unione europea Istituzione della CEE, carta di Nizza passi importanti nell’aggiornamento delle fonti europee

Art.39 TFUE Fissa gli obbiettivi della PAC politica agricola e ittica comune dell’unione europea.

  • Incremento della produttività
  • Assicurazione del tenore di vita equo alla popolazione agricola
  • Stabilizzazione dei mercati agricoli
  • Garanzia dei prezzi ragionevoli Il mercato europeo agricolo unico prevede la libera circolazione di merci servizi e capitali. Dunque, valgono i seguenti principi:
  • unità di mercato e quindi regole unitarie
  • solidarietà degli stati membri
  • prevalenza dei prodotti europei
  • fissazione dei prezzi in maniera centralizzata I regolamenti sono gli strumenti più utili da parte dell’UE per far rispettare ciò. TRATTATO DI LISBONA 2009 Ha rafforzato il principio di sussidiarietà tra stato e UE in materia agricola; tuttavia, ha riconosciuto una maggiore nazionalizzazione della materia agricola. Nel corso della storia ci sono stati diverse Definire cosa sia l’agricoltura è difficile: Ci sono incongruenze continue tra la disciplina europea e quella italiana. Una prima differenza è proprio il riconoscimento dei prodotti agricoli come il legno. Art.38 TFUE Descrive cosa sono i prodotti agricoli e della pesca e definisce l’attività agricola nel secondo comma. Si considera attività agricola semplicemente il mantenimento di un terreno ma non solo, talvolta l’attività di mantenimento del fondo in modo tale che esso sia idoneo alla produzione ella successiva allocazione dei prodotti sul mercato. Ogni stato attraverso misurazione in parametri si assicura che le attività non vengano considerate non agricole da parte dell’unione europea.

RAPPORTI UE-ITALIA-REGIONI

In caso di inadempimento degli impieghi la responsabilità dinnanzi l’UE è dello stato. Di fatti lo stato, secondo il principio della sussidiarietà, possiede le seguenti responsabilità:

  • Rispettare la competenza legislativa delle Regioni nell’attuazione del diritto europeo
  • in caso di violazione deve supplire all’inerzia delle sole Regioni che non hanno provveduto con interventi di carattere suppletivo o sostitutivo
  • In qualsiasi caso, fissa i criteri e i limiti entro cui le regioni devono muoversi per attuare le direttive europee
  • Nel caso in cui la corte di giustizia condanna lo stato per violazioni del diritto europeo addebitali alle Regioni, sostituisce di fatto, con ogni misura necessaria come stato stesso per la tempestiva esecuzione delle sentenze della corte. FUNZIONE MONOFILATTICA STATO VERSO REGIONI: Per funzione nomofilattica si intende comunemente il compito di “garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale” Diritto agrario: Complesso di norme che disciplinano l’attività che in modo imprenditoriale è diretta alla creazione di beni che si presentano come manifestazione della vita vegetale e animale nell’ambiente più consono alla loro produzione. Dunque, il mercato agricolo è disciplinato dal diritto agrario e l’oggetto essenziale è il territorio. QUALE È INVECE IL REGIME E LA DISCIPLINA AGRARIA INTERNAZIONALE? TRATTATO MARRAKECH 1994: Viene istituita l’organizzazione mondiale del commercio, abbattendo il protezionismo commerciale dei singoli stati Siccome era necessario disciplinare il mercato agro-alimentare, con la stipulazione del contratto è stato sviluppato un sistema di sovvenzione circa la commercializzazione- esportazione dei prodotti agro-alimentare. Amber box: sovvenzioni statali legate ai prezzi dei prodotti distorsive della concorrenza Green box: sovvenzioni con effetti positivi sulla tutela dell’ambiente Blue box: sovvenzioni a sostegno dei redditi dei lavoratori erogate per obiettivi sociali.

LA PROPRIETÀ cap.

La proprietà è un diritto reale in quanto è il diritto per eccellenza caratterizzato per la stretta connessione con la res , la cosa. Si tratta, assieme all’impresa dei due istituti dell’agricoltura. Per introdurre il concetto di diritto di proprietà è necessario introdurre le diverse tipologie di diritti esistenti. Tipologie di diritti reali:

  • Diritti reali di godimento: consentono di godere e disporre della cosa come la proprietà, l’uso la servitù, l’usufrutto
  • Diritti reali di garanzia: diritti costituiti per garantire una situazione giuridica come l’ipoteca ed il pegno Accenno storico: A seguito della Rivoluzione francese viene riconosciuta la proprietà come un diritto naturale, a fine 800 avviene un ripensamento sull’assolutismo attribuito alla proprietà, si fa strada un’idea più limitata intrinsecamente, ad ostacolare l’abuso del diritto. Oggi, infatti, nell’ordinamento italiano è un diritto tutelato dalla legge ma non più riconosciuto come un diritto naturale, in modo tale che non influisca sui diritti altrui. La proprietà viene tutelata se e solo se esiste una funzione sociale della proprietà. Il diritto europeo non disciplina la materia, tuttavia sono disciplinate materie che incidono indirettamente su essa. REGOLAMENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ Art.42 COST regola il diritto di proprietà:
  • La proprietà pubblica è funzione sociale
  • La proprietà privata ha funzione sociale (tutelata se l’esercizio di quella proprietà ha un’utilità sociale) Art.832 c.c. descrive caratteri, contenuto e limiti del diritto Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Caratteri:

  • realtà
  • facoltà di godere e disporre Contenuto: Pienezza: pieno diritto di scelta Elasticità: compresso (quando viene dato in uso-frutto ad esempio) e rispanso (quando l’usufrutto termina, e ritorna il pieno diritto) Esclusività: possibilità di escludere il bene di cui si dispone la proprietà Indipendenza: non presuppone altri diritti su quel bene Imprescrittibilità: una volta acquisito il diritto di proprietà, non si perde, non si prescrive, è un diritto perpetuo Perpetuità: non viene prescritto per mancato esercizio Limiti intrinseci: Nell’interesse privato:
  • atti emulativi (limita la libertà, in quanto il proprietario non può compiere atti senza utilità personale, ma al solo scopo di nuocere ad altri; misurabile dalla proporzionalità tra i vantaggi acquisiti e le molestie create al terzo in questione).
  • immissioni (divieto di produrre immissioni che recano molestie a terzi del vicinato (musica ad alto volume o forti odori; misurabile con il criterio della tollerabilità.
  • **rapporti di vicinato Nell’interesse generale:
  • requisizione** (acquisizione di beni mobili e immobili dietro indennizzo di serio ristoro ma realmente mai adeguato) - ammassi (accumulo di prodotti agricoli o industriali per periodi di crisi senza indennizzo) - espropriazione (per pubblica utilità; da parte di un istituto)
  • Uso e abitazione: Diritto di usare il bene e di godere dei frutti limitatamente al soddisfacimento dei bisogni dell’usuario e della sua famiglia.
  • Servitù prediali Molto diUuse nel mondo agrario; di fatto è la relazione di servizio tra due fondi per cui il proprietario del fondo servente è posto a servizio, a disposizione, della creazione di un’utilità patrimoniale, del fondo dominante. Un esempio è semplicemente il diritto di passaggio o di accesso o di sfruttamento di spazio per l’utilizzo di acquedotti sul fondo di passaggio per giungere al fondo dominante.
  • apparenti : il rapporto è tangibile (tubi visibili)
  • non apparenti: Il rapporto esiste ma non è visibile (diritto di passaggio) - aAermative : il soggetto è colui che trae utilità patrimoniale
  • negative : il soggetto è colui che cede utilità all’altro
  • coattive : indennizzo previsto
  • volontarie PROPRIETÀ TERRIERA Art. 41 Costituzione Art.44 Costituzione Annunciano i fondamenti della proprietà terriera, con limiti e obblighi. Richiamano la funzione sociale della proprietà, la legge stabilisce i programmi che consentono il razionale sfruttamento del suolo e la corretta creazione di rapporti sociali oltre a porre vincoli alla proprietà terriera privata e aiutare la piccola e la media proprietà. Disciplina UE: L’UE ovviamente attraverso la disciplina della materia agricola, con le normative può intervenire indirettamente in materia agricola ma sempre sotto il controllo della Corte costituzionale. Negli ultimi tempi si è posta attenzione sulla sostenibilità dell’esercizio della proprietà privata e sul profilo ambientale e talvolta dell’impresa agraria. I Profili in questione sono soprattutto delle politiche che considerano le peculiarità del territorio (disciplina della materia agricola attenta allo sfruttamento razionale con il sistema del disaccoppiamento, di adattamento degli aiuti alla produzione alle realtà concrete dei diversi territori). Questi interventi è necessario che siano proporzionati rispetto all’obiettivo da perseguire , giustificati dal fine perseguito, da coloro che svolgono attività di impresa in materia agricola.

IMPRESA AGRICOLA cap.

Art.2082 c.c.: È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Disciplina l’impresa, l’imprenditore senza distinzioni o specifiche. SI tratta di fatto della definizione di imprenditore. Art. 2135 c.c.: Disciplina l’ imprenditore agricolo , ponendo un’uguaglianza tra il termine agricoltore ed imprenditore agricolo, definendolo l’operatore del mercato agricolo che gestisce l’attività produttiva come colui che svolge l’attività di allevamento degli animali. Elenca senza numerarle, le attività che danno corpo all’impresa agricola, chiarendo in che cosa consistono ma senza precisare come debbano svolgersi:

_- coltivazione del fondo

  • silvicoltura
  • allevamento degli animali
  • attività connesse_ Art. 2195 c.c.: (Imprenditori soggetti a registrazione). Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
  1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  4. un’attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Regolamenta quindi l’attività degli imprenditori commerciali soggetti a registrazione, i seguenti:
  • _Attività industriale
  • Attività negoziante
  • Attività trasporto
  • Bancaria
  • Assicurativa
  • Ausiliarie alle precedenti_

Impresa agricola in senso tecnico L’impresa agricola è un’impresa in senso tecnico e l’imprenditore agricolo non è un semplice produttore. Infatti, la modernizzazione del settore agricolo ci consegna un soggetto che svolge una particolare attività economica, quella agricola appunto, di produzione di utilità per una massa indefinita di consumatori (il mercato). Non è impresa agricola un imprenditore che auto-consuma ciò che produce, ma lo è anche chi:

_- vende i suoi prodotti al naturale

  • conclude la sua organizzazione dell’attività produttiva con la vendita diretta dei prodotti
  • vende prodotti propri e altrui, quest’ultimi purché non prevalenti
  • ricorre alla borsa merci e ad altre tecnologie per contrarre le merci
  • vende a distanza i propri prodotti_ Le principali attività agricole (anche solo una rende l’imprenditore un imprenditore agricolo):
    • COLTIVAZIONE DEL FONDO
    • CURA DEGLI ANIMALI
    • ALLEVAMENTO DI PESCI E CATTURA DI PESCI
    • PRODUZIONE DI BIOMASSE E AGRO-ENERGIA
    • ATTIVITÀ CONNESSE Cura degli esseri vegetali: Con coltivazione del fondo si intende la coltivazione diretta delle piante, ovvero la cura di almeno una fase (tappa di apprezzabile durata) del ciclo biologico e lo sviluppo di esse, un’attività quantomeno significativa; viceversa non è suUiciente il singolo atto qualificato come la sola raccolta di frutti. Insomma, il punto di riferimento non è il fondo, altrimenti sarebbero escluse le coltivazioni in serra ecc. Coltivazione = cura e attenzione al ciclo biologico dell’essere vegetale Coltivazione del fondo = coltivazione delle piante Cura del bosco- selvicoltura: Si tratta di un’attività di natura imprenditoriale, in quanto il fine dell’organizzazione boschiva è il mercato (agricolo). Prospettiva ulteriore del bosco è quella di un’agricoltura di protezione ambientale, Il punto di riferimento è la pianta non il bosco, ma per il diritto europea il legno non è considerato un prodotto agricolo. Inoltre, gli impianti di coltivazione di alberi finalizzati alla sola produzione di legno non sono considerabili imprese agricole.

D.lgs. n.34/

  • Pratiche selvicolturali: tradizionale attività del selvicoltore, colui che coltiva il bosco e immette il prodotto sul mercato
  • Interventi eco-ambientali: interventi dell’impresa forestale sul bosco Nel caso in cui gli interventi sono svolti sul proprio fondo: Esse vengono considerate attività selvicolturali e quindi attività agricola. Nel caso in cui gli interventi sono svolti su fondi altrui: Esse vengono considerati interventi forestali e quindi esclusi dalle attività agricole. Cura degli animali: Art.2135 c.c. e nozione di allevamento ai fini dell’attività agricola : Allevamento di animali grossi, di bassa corte, ma anche di api, molluschi, bachi da seta, etc. Allevamento = cura e sviluppo del ciclo biologico dell’animale o almeno di una fase della vita biologica D.lgs. n.228/ Ha accolto la nozione di allevamento come attività che deve svolgersi su fondo, bosco, acque dolci ad eccezione delle api e degli insetti (inclusi nonostante non vi sia un legame con il fondo); e che abbia il supporto sociologico della diUusione nel ceto agricolo. La discriminante fondamentale è quindi l’esistenza della connessione tra gli animali e il fondo , ad esempio l’allevamento di animali per il circo non è considerata attività agricola. Oggi giorno si è discusso il tema degli insetti, i quali ritenuti da considerarsi appartenenti all’impresa agricola visti i suoi valori nutrizionali. La discussione sui limiti dell’oggetto dell’attività agricola, finalizzata ad evitare l’assegnazione dell’oggetto da parte dei microorganismi è un tema vivo in quanto vi sono diversi casi particolari.

Di fatto devono integrare il processo economico dell’attività connessa; non vi è un obbiettivo autonomo, deve tendere allo stesso fine perseguito dall’imprenditore agricolo, quale quello dell’attività principale; è di fatto un’attività accessoria. Ovviamente attività riguardanti una fase dell’attività agricola non sono definibili connesse. AUinché vi sia questa connessione sono necessari due elementi:

  • Elemento soggettivo : deve essere la stessa persona a svolgere le due attività e dunque deve essere unisoggetiva.
  • Elemento oggettivo : l’attività collaterale deve inserirsi all’interno dell’attività principale e dunque essere una sola impresa, non diverse Tra le ipotesi di attività connesse:
  • Manipolazione e conservazione: attività che consistono, purché non prevalenti rispetto alla complessiva produzione nel valorizzare il prodotto proprio o altrui (conserve sott’olio) Se i prodotti altrui vengono manipolati e inseriti sul mercato dall’imprenditore agricolo, esso rimane tale
  • Trasformazione: attività di modifica della forma o consistenza del frutto naturale (olio/olive - insaccati-vino/uva) Nel caso di prodotti di seconda trasformazione invece diventa attività commerciale
  • Valorizzazione: il conferimento di valore al prodotto dall’esterno (latte ricco di proteine, lavaggio della frutta)
  • Commercializzazione: acquisto e rivendita di qualcosa che serve all’agricoltore, per valorizzare i prodotti e l’acquisto e rivendita di prodotti altrui purché non prevalenti CRITERIO DELLA PREVALENZA Rispetto a beni disomogenei: Si guarda al ricavo (quello conseguito dalla vendita dei prodotti altrui non deve superare un certo ammontare). Le norme fiscali prevedono che il reddito delle attività incluse nell’elenco ministeriale di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione è di tipo agrario e quindi agevolato, in quanto derivante da attività connesse. Se invece si tratta di azioni di produzione e cessione di agro-energie, a seguito di un’indicazione da parte dell’agenzia delle entrate, si applica il criterio quantitativo/criterio di valore. Ovviamente anche in questo caso è fondamentale che il criterio della prevalenza sia rispettato.
  • Tra elementi omogenei si applica il criterio quantitativo, è possibile confrontare omogeneamente due beni endogeni o esogeni dell’impresa agricola produttrice di energia.
  • Tra elementi non omogenei si applica il criterio del valore La prevalenza dei prodotti propri in confronto all'ammontare complessivo dei beni impiegati, va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono della medesima natura, ovvero nel caso in cui non sia possibile tale raUronto, occorre verificare il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda

Attività connesse di o>erta di beni e servizi atipiche

Attività connesse agrituristiche

_- attività agrituristiche

  • enoturismo e oleo turismo
  • pescaturismo e ittiturismo_ Consistono nella fornitura o cessione qualificata di beni agricoli + un servizio annesso quali ristorazione, ospitalità ed attività ricreative o culturali svolte anche al di fuori dei confini dell’azienda. È possibile oUrire agli ospiti prodotti dell’azienda agricola ma trasformati altrove. Condizioni necessarie sono:
  • deve trattarsi di servizi oUerti tramite propri mezzi
  • deve essere rispettato il criterio della prevalenza
  • deve svolgersi entro i confini dell’azienda agricola nel caso dell’ospitalità e della ristorazione Diventa necessario assegnare una nozione del prodotto agricolo proprio: Prodotto agricolo proprio: da intendersi non solo come prodotto agricolo che l’impresa agrituristica può oUrire, ma anche come prodotto proveniente da artigiani alimentari della zona che l’imprenditore agrituristico ha acquistato e manipolato, conservato, oUerto, insieme di propri. Le regioni disciplinano e regolamentano la somministrazione di pasti e bevande.

Oggi:

  • Esistono i prezzi di intervento
  • L’unione europea ha deciso di unificare la politica dei prezzi: la politica dei sostegni finanziari, li ha di foto accoppiati alla produzione, garantendo stabilità e remunerazione, difendendo i prodotti agricoli dal mercato ma allo stesso momento allontanandoli dal mercato stesso. Attraverso la PAC, disciplinata con i regolamenti del 2 dicembre 2021, la quale funziona con il meccanismo del decoupling, ovvero lo sganciamento dei sostegni finanziari dalla produzione, assicurando in questo modo redditi equi agli agricoltori, si è cercato di porvi rimedio. Reg. 2021/ Prevede dunque lo spacchettamento del pagamento aziendale (sostegni), il quale viene suddiviso in più voci come ad esempio:
  • Pagamento ecologico greening
  • Pagamento di base al reddito per la sostenibilità
  • Pagamento per le zone soggette a vincoli ambientali
  • Ecc. Vi sono diversi casi di intervento da parte dell’unione europea a protezione dei prezzi, ad esempio, nel 2008/2009 è avvenuto il crollo del prezzo del latte crudo, da qui la stesura del regolamento sui rapporti contrattuali nel settore latte. Nel concreto è stato introdotto il regime di pagamento unico, insomma il sistema di aiuto al reddito agricolo, il quale attraverso la PAC è stato incorporato nel diritto europeo.

GLI IMPRENDITORI AGRICOLI – Cap.

Può essere sia individuo ma anche una coop intesa come persona giuridica, ma attenzione in quanto in realtà l’attività agricola può essere svolta anche dal pubblico. Distinguiamo diUerenti figure di imprenditore agricolo:

  • IAT/ IAP
  • piccolo IA/ diretto
  • equiparato IAD
  • agricoltori giovani
  • l’impresa familiare coltivatrice
  • società agricole
  • soggetti collettivi come imprenditori agricoli Imprenditore agricolo a titolo professionale IAP e coltivatore diretto Vengono definite imprenditore agricolo sia persone fisiche sia giuridiche. Direttiva europea 1972/159 (oggi nozione IATP abbandonata) Oggi: In seguito, viene abbandonato il riferimento alla direttiva europea precedentemente annunciata, nel nostro ordinamento viene introdotto la nozione IAP , assimilata a quella del coltivatore diretto, pur con qualche diUerenza; in modo tale da riconoscere una sola figura professionale corrispondente a quella unica richiesta e prevista dal diritto UE. L’Imprenditore agricolo professionale per il legislatore italiano esiste ancora e deve dedicare almeno il 50% del tempo di lavoro totale alle attività agricole, con ricavi di almeno il 5 0 % del suo reddito complessivo (25% se in zone svantaggiate) - persiste il criterio quantitativo. Diviene colui una competenza professionale adeguata, era titolare di un’azienda con reddito dimostrabile (attraverso criterio qualitativo) in termini di utili e rispetto dei requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali. Dunque, oggi l’imprenditore non deve più svolgere obbligatoriamente un’attività direttamente connessa con il terreno. La qualità di IAP dei soci di una società agricola trasla sulla società stessa (applicazione alla società della disciplina di favore dettata degli IAP). Il coltivatore diretto ordinato dalla legislazione italiana rimane un piccolo imprenditore, godendo di ulteriori agevolazioni previste per tale categoria, che vedremo nel prossimo paragrafo.