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tratta del terzo capitolo del compendio
Tipologia: Appunti
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Il pacchetto igiene è costituito da 3 regolamenti comunitari:
Il sistema di HACCP , è ritenuto il più efficace nel limitare l’incidenza statistica di errori di produzione. Tale sistema fu fatto proprio dall’industria alimentare e si fonda su tre principi :
che l’impresa non si è adeguata ad esse si può, con altro verbale, sanzionare amministrativamente il comportamento dell’impresa. Infine, l’HACCP si integra con il sistema delle certificazioni private di processo e di conseguenza, la corretta gestione di tale protocollo diviene uno strumento di promozione dell’immagine dell’impresa alimentare e del prodotto.
Nella disciplina comunitaria dell’HACCP, l’attività di produzione primaria pura e semplice era esclusa dall’applicazione di questo sistema, ma nella realtà molte delle operazioni normalmente compiute dall’agricoltore ne erano soggette. Infatti, la selezione dei fornitori operata dagli acquirenti dei prodotti agricoli era tale da estendere l’operatività die principi HACCP anche a molti produttori primari. I considerando introduttivi del reg. (CE) n.852/2004 confermano il coinvolgimento nel sistema HACCP anche della produzione agricola, mettendo in evidenza:
Gli OSA che eseguono qualsiasi attività connessa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti successiva all’attività di produzione primaria e alle operazioni associate, devono osservare i requisiti generali in materia di igiene dettati dall’ Allegato II al reg.852/2004 , composto da 12 capitoli e i requisiti al reg.853/2004 , riguardanti gli alimenti di origine animale.
Oggi, con il reg.852/2004 è possibile proporre una domanda di riconoscimento della non pericolosità e della possibilità della circolazione nell’UE dei prodotti esonerati dal rispetto del regolamento. Le deroghe possibili per i prodotti alimentari tradizionali furono adottate dal Legislatore italiano sulla base di facoltà di deroga previste dalla legislazione europea oggi non più in vigore. Attualmente, il reg.852/2004 introduce la possibilità di deroghe ai due allegati e ai principi HACCP. Simili deroghe , di competenza della Commissione, si affiancano ad eventuali “adattamenti” dei requisiti igienici e delle procedure HACCP, affidati alla competenza degli Stati membri. La Commissione ha poi adottato il reg.2074/2005 che ha stabilito specifiche deroghe al reg.852/2004, da applicare ai prodotti alimentari che presentano “caratteristiche tradizionali” , ossia alimenti che, nello Stato membro d’origine, sono storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali. COMPITI STATI MEMBRI Agli Stati membri , dunque:
Esso detta una serie di regole specifiche in materia di igiene applicabili agli alimenti di origine animale. ART. Delimita il proprio campo di applicazione, che ricomprende i prodotti di origine animale trasformati e non. Le norme specifiche del regolamento non trovano applicazione per gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Ulteriori ipotesi di inapplicabilità riguardano, per esempio:
contemplati dal reg.2017/2005 per quello specifico tipo di prodotto verrà interpretata dagli organi rispettivi come il segno evidente di una violazione dei requisiti di igiene e sanzionata come tale. ART. Prevede l’ obbligo di riconoscimento per gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale. Essi infatti, possono operare solo se l’autorità competente ha concesso loro il “riconoscimento”. Fanno eccezione gli stabilimenti che effettuano solo produzione primaria e altre attività praticate dall’agricoltore (es. trasporto, vendita al dettaglio, …). Quindi, per tutti gli alimenti non strettamente di origine animale gli Stati rimangono liberi di scegliere se imporre un riconoscimento o richiedere semplicemente una notifica, salvo che non intervenga un’apposita decisione della Commissione; per gli alimenti di origine animale, invece, gli Stati membri devono esigere un riconoscimento. ART. Si stabilisce che i prodotti di origine animale immessi sul mercato siano muniti di bollatura sanitaria oppure da una marchiatura di identificazione. Negli Allegati al reg.853/2004 è possibile rinvenire una serie di definizioni, obblighi e requisiti tecnici dedicati ai prodotti di origine animale:
La disciplina in materia di mangimi è complessa, sia perché alle norme UE si affiancano disposizioni nazionali frammentarie, sia perché le prime sono oggetto di frequenti revisioni. In Italia, le norme fondamentali sul commercio dei mangimi erano contenute nella legge 15 febbraio 1963, n.281 , le cui disposizioni devono considerarsi superate dal reg.767/2009 e dal reg.68/. REG.767/ Contiene disposizioni sull’ immissione in commercio e sull’utilizzo dei mangimi. L’obbiettivo è duplice:
Esso stabilisce le condizioni affinché un additivo per mangimi possa esser immesso in commercio, trasformato o utilizzato:
Il reg.183/2005 sui requisiti per l’igiene dei mangimi stabilisce: