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Cap3 Compendio diritto agroalimentare, Appunti di Diritto Agrario

tratta del terzo capitolo del compendio

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/09/2022

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cristina-bassi-1 🇮🇹

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LA SICUREZZA E L’IGIENE DEGLI ALIMENTI NEL DIRITTO DELL’UE
IL PACCHIETTO IGIEN E E IL R EG . 85 2/2004
Il pacchetto igiene è costituito da 3 regolamenti comunitari:
-852/2004, di contenuto generale sull’igiene dei prodotti alimentari;
-853/2004, riguardante le norme speciali sull’igiene degli alimenti di origine animale;
-854/2004, sull’organizzazione e i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano.
Il diritto alimentare europeo sembra costruito attorno all’idea che i prodotti di origine animale
rappresentino un pericolo maggiore per la salute, rispetto a quelli di origine vegetale. In realtà, non
è così visto che, per quanto riguarda i vegetali, un rischio può derivare dalla loro ingestione, per
via degli agenti patogeni che possono averli infettati.
I regolamenti del 2004 sono stati adottati sulla base giuridica dell’art.114 TFUE, come misure di
completamento del mercato interno, poiché contengono anche misure nei settori veterinario e
fitosanitario il cui obbiettivo primario è la protezione della sanità pubblica.
REG. 852/2004
È un regolamento orizzontale, di portata generale, che tratta del tema dell’igiene dei prodotti
alimentari. Esso, oltre a dettare molte norme e linee guida igieniche, fa molti richiami ai principi
dell’HACCP. Tali principi vengono richiamati:
-Nell’art.1 del reg., ove si afferma che essi dovrebbero informare una serie di procedure che
il regolamento vorrebbe veder applicate in modo generalizzato;
-Nell’art.5, ove si stabilisce l’obbligo per gli OSA di predisporre, attuare e mantenere una o
più procedure permanenti, basate sui principi del suddetto sistema;
-Nell’art.7, ove si affida agli Stati membri il compito di promuovere l’elaborazione da parte
dei settori dell’industria alimentare di manuali nazionali di corretta prassi operativa in
materia di igiene e applicazione dell’HACCP.
IL SISTEMA HACCP
Il sistema di HACCP, è ritenuto il più efficace nel limitare l’incidenza statistica di errori di
produzione. Tale sistema fu fatto proprio dall’industria alimentare e si fonda su tre principi:
1. Identificazione e valutazione dei rischi collegati ad ogni fase di produzione;
2. Determinazione dei punti critici nei quali effettuare i controlli per assoggettare a vigilanza i
pericoli;
3. Messa in atto di un sistema di monitoraggio per i punti critici stessi.
Tali principi vengono concretizzati in un piano di attuazione dell’HACCP che consiste in una serie
di prassi preliminari (individuazione di un responsabile HACCP, descrizione prodotto,
identificazione della sua destinazione d’uso, …) e in alcuni principi (analisi pericoli associati a ogni
fase del processo, determinazione punti critici di controllo, determinazione azioni correttive, …). Su
questa base si può realizzare, all’interno di un’impresa alimentare, il piano HACCP e il suo periodico
riesame.
Questo sistema è stato progressivamente imposto dalla legislazione in vari Stati del mondo e dalla
CE. La sua utilità a livello globale fu tale da essere inserito fra gli standards del Codex Alimentarius;
infatti, il reg. 852/2004 recita che i requisiti del sistema HACCP dovrebbero tenere conto dei principi
contenuti del Codex Alimentarius.
L’autocontrollo costituisce lo strumento che consente al relativo responsabile di verificare se i
prodotti siano “a rischio” e di provvedere così al ritiro dal commercio dei prodotti su cui si sia
riscontrato un problema. L’autorità di controllo ufficiale ha la competenza di accertare eventuali
carenze nel rispetto dei principi dell’HACCP e dell’autocontrollo. In caso di violazioni, deve indicare
nel verbale le carenze individuate e le prescrizioni di adeguamento, e solo dopo che si sia constato
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LA SICUREZZA E L’IGIENE DEGLI ALIMENTI NEL DIRITTO DELL’UE

IL PACCHIETTO IGIENE E IL REG. 852/

Il pacchetto igiene è costituito da 3 regolamenti comunitari:

  • 852/2004 , di contenuto generale sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • 853/2004 , riguardante le norme speciali sull’igiene degli alimenti di origine animale;
  • 854/2004 , sull’organizzazione e i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il diritto alimentare europeo sembra costruito attorno all’idea che i prodotti di origine animale rappresentino un pericolo maggiore per la salute, rispetto a quelli di origine vegetale. In realtà, non è così visto che, per quanto riguarda i vegetali, un rischio può derivare dalla loro ingestione , per via degli agenti patogeni che possono averli infettati. I regolamenti del 2004 sono stati adottati sulla base giuridica dell’ art.114 TFUE , come misure di completamento del mercato interno , poiché contengono anche misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obbiettivo primario è la protezione della sanità pubblica. REG. 852/ È un regolamento orizzontale , di portata generale, che tratta del tema dell’ igiene dei prodotti alimentari. Esso, oltre a dettare molte norme e linee guida igieniche, fa molti richiami ai principi dell’HACCP. Tali principi vengono richiamati:
  • Nell’ art.1 del reg., ove si afferma che essi dovrebbero informare una serie di procedure che il regolamento vorrebbe veder applicate in modo generalizzato;
  • Nell’ art.5 , ove si stabilisce l’obbligo per gli OSA di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del suddetto sistema;
  • Nell’ art.7 , ove si affida agli Stati membri il compito di promuovere l’elaborazione da parte dei settori dell’industria alimentare di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e applicazione dell’HACCP.

IL SISTEMA HACCP

Il sistema di HACCP , è ritenuto il più efficace nel limitare l’incidenza statistica di errori di produzione. Tale sistema fu fatto proprio dall’industria alimentare e si fonda su tre principi :

  1. Identificazione e valutazione dei risch i collegati ad ogni fase di produzione;
  2. Determinazione dei punti critici nei quali effettuare i controlli per assoggettare a vigilanza i pericoli;
  3. Messa in atto di un sistema di monitoraggio per i punti critici stessi. Tali principi vengono concretizzati in un piano di attuazione dell’HACCP che consiste in una serie di prassi preliminari (individuazione di un responsabile HACCP, descrizione prodotto, identificazione della sua destinazione d’uso, …) e in alcuni principi (analisi pericoli associati a ogni fase del processo, determinazione punti critici di controllo, determinazione azioni correttive, …). Su questa base si può realizzare, all’interno di un’impresa alimentare, il piano HACCP e il suo periodico riesame. Questo sistema è stato progressivamente imposto dalla legislazione in vari Stati del mondo e dalla CE. La sua utilità a livello globale fu tale da essere inserito fra gli standards del Codex Alimentarius ; infatti, il reg. 852/2004 recita che i requisiti del sistema HACCP dovrebbero tenere conto dei principi contenuti del Codex Alimentarius. L’ autocontrollo costituisce lo strumento che consente al relativo responsabile di verificare se i prodotti siano “a rischio” e di provvedere così al ritiro dal commercio dei prodotti su cui si sia riscontrato un problema. L’ autorità di controllo ufficiale ha la competenza di accertare eventuali carenze nel rispetto dei principi dell’HACCP e dell’autocontrollo. In caso di violazioni , deve indicare nel verbale le carenze individuate e le prescrizioni di adeguamento, e solo dopo che si sia constato

che l’impresa non si è adeguata ad esse si può, con altro verbale, sanzionare amministrativamente il comportamento dell’impresa. Infine, l’HACCP si integra con il sistema delle certificazioni private di processo e di conseguenza, la corretta gestione di tale protocollo diviene uno strumento di promozione dell’immagine dell’impresa alimentare e del prodotto.

LA PRODUZIONE PRIMARIA DEL REG.(CE) 852/

Nella disciplina comunitaria dell’HACCP, l’attività di produzione primaria pura e semplice era esclusa dall’applicazione di questo sistema, ma nella realtà molte delle operazioni normalmente compiute dall’agricoltore ne erano soggette. Infatti, la selezione dei fornitori operata dagli acquirenti dei prodotti agricoli era tale da estendere l’operatività die principi HACCP anche a molti produttori primari. I considerando introduttivi del reg. (CE) n.852/2004 confermano il coinvolgimento nel sistema HACCP anche della produzione agricola, mettendo in evidenza:

  • che la PAC prevede già misure sanitarie specifiche per la produzione e immissione nel mercato dei prodotti agricoli;
  • che la catena alimentare parte dai campi;
  • che i pericoli alimentari presenti nella produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati;
  • che l’applicazione dell’HACCP non è ancora praticabile alla produzione primaria su base generalizzata, ma si deve incentivare la formulazione di manuali di corretta prassi operativa;
  • che l’agricoltura deve già essere in condizione di assicurare un risultato in certa misura corrispondente a quello che si richiede a chi applica il sistema HACCP. Quanto descritto nei considerando trova corrispondenza nell’ art.1 del reg., dove si afferma che esso:
  • stabilisce “le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare”;
  • prevede la sua inapplicabilità alla “produzione primaria”, ma solo quando essa avviene per uso domestico privato. OBBLIGHI DEGLI OSA Questo reg. precisa la distinzione fra la produzione primaria e le altre fasi di produzione , stabilendo per le prime che esse devono essere svolte rispettando i requisiti generali in materia di igiene alimentare dettati dall’ allegato I del reg., oltre ad ogni requisito più specifico previsto da reg.853/2004, in caso della produzione di alimenti di origine animale. Questa previsione smentisce che la produzione agricola sia esclusa dall’applicazione del pacchetto igiene. È semplicemente soggetta a un regime speciale, meno rigoroso, mentre le altre attività svolte dagli OSA , diversi dal produttore primario, devono rispondere ad alcuni requisiti generali previsti nell’ allegato II del reg. e a quelli dettati dal reg.853/2004 sui prodotti di origine animale. Entrambi gli allegati possono essere modificati o aggiornati mediante atti della Commissione. In particolare, l’Allegato I al reg. si divide in due parti: o la Parte A , che detta i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate ; o la Parte B , che contiene raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica ;

NORME IGIENICHE PER I PRODOTTI ALIMENTARI

Gli OSA che eseguono qualsiasi attività connessa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti successiva all’attività di produzione primaria e alle operazioni associate, devono osservare i requisiti generali in materia di igiene dettati dall’ Allegato II al reg.852/2004 , composto da 12 capitoli e i requisiti al reg.853/2004 , riguardanti gli alimenti di origine animale.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DEROGHE

Oggi, con il reg.852/2004 è possibile proporre una domanda di riconoscimento della non pericolosità e della possibilità della circolazione nell’UE dei prodotti esonerati dal rispetto del regolamento. Le deroghe possibili per i prodotti alimentari tradizionali furono adottate dal Legislatore italiano sulla base di facoltà di deroga previste dalla legislazione europea oggi non più in vigore. Attualmente, il reg.852/2004 introduce la possibilità di deroghe ai due allegati e ai principi HACCP. Simili deroghe , di competenza della Commissione, si affiancano ad eventuali “adattamenti” dei requisiti igienici e delle procedure HACCP, affidati alla competenza degli Stati membri. La Commissione ha poi adottato il reg.2074/2005 che ha stabilito specifiche deroghe al reg.852/2004, da applicare ai prodotti alimentari che presentano “caratteristiche tradizionali” , ossia alimenti che, nello Stato membro d’origine, sono storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali. COMPITI STATI MEMBRI Agli Stati membri , dunque:

  • è lasciato, secondo il reg.852/2004 un ruolo essenziale nell’adozione di norme di adattamento dei requisiti igienici europei alle singole realtà locali;
  • è affidata, secondo il reg.2074/2005 , una procedura di deroga semplificata, quando si tratta solo di concedere deroghe a requisiti degli stabilimenti che producono tutti i prodotti aventi “caratteristiche tradizionali”, purché ne diano notizia alla Commissione e agli altri Stati membri.

REG.853/2004 SU IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Esso detta una serie di regole specifiche in materia di igiene applicabili agli alimenti di origine animale. ART. Delimita il proprio campo di applicazione, che ricomprende i prodotti di origine animale trasformati e non. Le norme specifiche del regolamento non trovano applicazione per gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Ulteriori ipotesi di inapplicabilità riguardano, per esempio:

  • alimenti composti, ottenuti combinando prodotti di origine vegetale e animale;
  • produzione primaria per uso domestico privato;
  • preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
  • fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale; Spetta agli Stati membri disciplinare talune di queste ipotesi. In Italia la competenza in materia alimentare, dal punto di vista costituzionale, è ripartita fra Stato e Regioni. ART. Stabilisce che oltre alle definizioni del reg.178/2002 si applicano quelle contenute nel reg.852/ e negli allegati II e III al reg. 853/. ART. Tratta degli obblighi degli OSA , che devono rispettare le disposizioni degli allegati II e III e non devono fare uso di sostanze diverse dall’ acqua potabile per l’eliminazione delle contaminazioni superficiali. Essi, devono inoltre rispettare i limiti delle presenze microbiche citati dal reg.2073/2005. L’eventuale riscontrata presenza su un alimento di batteri o altri microrganismi non

contemplati dal reg.2017/2005 per quello specifico tipo di prodotto verrà interpretata dagli organi rispettivi come il segno evidente di una violazione dei requisiti di igiene e sanzionata come tale. ART. Prevede l’ obbligo di riconoscimento per gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale. Essi infatti, possono operare solo se l’autorità competente ha concesso loro il “riconoscimento”. Fanno eccezione gli stabilimenti che effettuano solo produzione primaria e altre attività praticate dall’agricoltore (es. trasporto, vendita al dettaglio, …). Quindi, per tutti gli alimenti non strettamente di origine animale gli Stati rimangono liberi di scegliere se imporre un riconoscimento o richiedere semplicemente una notifica, salvo che non intervenga un’apposita decisione della Commissione; per gli alimenti di origine animale, invece, gli Stati membri devono esigere un riconoscimento. ART. Si stabilisce che i prodotti di origine animale immessi sul mercato siano muniti di bollatura sanitaria oppure da una marchiatura di identificazione. Negli Allegati al reg.853/2004 è possibile rinvenire una serie di definizioni, obblighi e requisiti tecnici dedicati ai prodotti di origine animale:

  • Allegato I : fornisce le principali definizioni da utilizzare nell’applicazione della disciplina sull’igiene dei prodotti di origine animale. Per ciascuna categoria di prodotti sono inoltre fornite numerose e dettagliate sotto-definizioni ;
  • Allegato II : stabilisce i requisiti concernenti i diversi prodotti di origine animale. Esso, in particolare, si occupa della marchiatura di tali prodotti. Sono dettate specifiche prescrizioni per gli OSA che gestiscono i macelli, che devono assicurare l’efficace applicazione dell’HACCP e verificare che le informazioni sulla catena alimentare fornite loro siano complete e prive di errori o omissioni;
  • Allegato III : detta requisiti specifici concernenti le diverse tipologie di prodotti di origine animale. Per ciascuna di tali categorie sono previste regole molto dettagliate. Gli Allegati II e III sono suscettibili di adattamento o aggiornamento tramite atti della Commissione.

LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA DEI MANGIMI

La disciplina in materia di mangimi è complessa, sia perché alle norme UE si affiancano disposizioni nazionali frammentarie, sia perché le prime sono oggetto di frequenti revisioni. In Italia, le norme fondamentali sul commercio dei mangimi erano contenute nella legge 15 febbraio 1963, n.281 , le cui disposizioni devono considerarsi superate dal reg.767/2009 e dal reg.68/. REG.767/ Contiene disposizioni sull’ immissione in commercio e sull’utilizzo dei mangimi. L’obbiettivo è duplice:

  • Il raggiungimento dell’ armonizzazione delle condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi , così da garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti per animali e un elevato livello di protezione della salute pubblica;
  • Assicurare un’ informazione adeguata per gli utilizzatori e un rafforzamento del buon funzionamento del mercato interno. Fermo restando il principio fondamentale secondo cui i mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati solo se sono sicuri e se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali , gli operatori hanno l’obbligo di assicurare che tali prodotti siano sani, genuini, adatti all’impiego previsto e alla commercializzazione , e che siano

Esso stabilisce le condizioni affinché un additivo per mangimi possa esser immesso in commercio, trasformato o utilizzato:

  • Deve essere coperto da un’ autorizzazione ;
  • Devono essere rispettate le condizioni d’uso definire dal regolamento;
  • Devono essere osservate le condizioni di etichettatura stabilite dal medesimo regolamento. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione , chiunque intenda immettere in commercio un nuovo additivo per mangimi, dovrà presentare una domanda alla Commissione, che la ritrasmetterà all’EFSA, dandone informazione agli Stati membri. L’EFSA trasmetterà la ricevuta di ricezione della domanda entro 15 giorni dal ricevimento. Entro 6 mesi dal ricevimento della domanda, l’EFSA esprimerà il proprio parere motivato agli Stati membri e alla Commissione, accompagnandolo con una relazione di valutazione. Il parere sarà poi pubblicato dall’Autorità. Entro 3 mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione elaborerà un progetto di regolamento per accogliere o rigettare la domanda di autorizzazione. L’autorizzazione, rinnovabile, ha una validità di 10 anni. L’operatore che utilizzi o immetta sul mercato un additivo per mangimi autorizzato dovrà vigilare affinché siano rispettati i requisiti e le condizioni d’uso stabilite dal regolamento di autorizzazione. Qualora, sia individuata la necessità di un monitoraggio , sarà il titolare dell’autorizzazione ad assicurare che questo venga effettuato e a presentare alla Commissione una relazione. È previsto poi, un dovere di collaborazione del titolare dell’autorizzazione, verso la Commissione. L’autorizzazione può essere in ogni momento modificata, sospesa o revocata , previo parere dell’EFSA, con decisione della Commissione. Il reg.1831/2003 stabilisce inoltre i requisiti di etichettatura per gli additivi per mangimi e le premiscele e reca disposizioni generali, come le previsioni della tenuta e aggiornamento del registro ufficiale degli additivi per mangimi.

L’IGIENE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI MANGIMI

Il reg.183/2005 sui requisiti per l’igiene dei mangimi stabilisce:

  • Norme generali in materia di igiene dei mangimi;
  • Condizioni e disposizioni atte ad assicurarne la rintracciabilità ;
  • Condizioni e disposizioni per la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti mangimistici. Esso si applica :
  • Alle attività degli operatori in tutte le fasi;
  • Alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
  • Alle importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi terzi. Mentre, non si applica (esempi):
  • Produzione domestica privata di mangimi;
  • Alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
  • Alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. Per le attività escluse dall’applicazione del regolamento, la competenza a stabilire le norme e gli orientamenti è attribuita agli Stati membri, con il vincolo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del regolamento. OBBLIGHI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI Gli operatori del settore dei mangimi sono soggetti ad alcuni obblighi , analoghi a quelli previsti per gli OSA:
  • Tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione devono essere condotte conformemente alla normativa comunitaria;
  • In tutte le fasi devono essere soddisfatti i requisiti in materia di igiene stabiliti dal regolamento;
  • Nell’alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti, gli allevatori devono adottare misure che consentano di mantenere al livello più basso ottenibile, il rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi e dei prodotti di origine animale. Inoltre, anche per i mangimi si prevede un sistema di analisi del rischio e punti critici di controllo ( HACCP ).