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Appunti intero corso diritto pubblico
Tipologia: Appunti
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Diritto pubblico dell’economia Esame: due domande orali -> 27 gennaio e 17 febbraio alle ore 11 OPPURE: Relazione: 28/30 mila battute, circa 15/16 pagine. Partire da caso concreto non per forza attuale dell’intervento dello stato nell’economia (casi di nazionalizzazione e successive liberalizzazioni; finanziamento diritti; bilanciamento tra diritti fondamentali e di bilancio...). Calendario relazioni: ultime due lezioni. Io il 15 dicembre. Mandare le relazioni entro il 3 dicembre. 20 minuti a testa. Meglio rimanere nei 15 minuti di modo da avere spazio per domande. Vedere in che termini riusciamo a ricostruire il quadro del fatto che analizziamo e a coglierne la ricaduta pratica. Spiegare perché abbiamo scelto un caso e perché siamo arrivati a determinate conclusioni. Non dare nulla per scontato, ma far comprendere a chi ascolta le implicazioni di ciò che discutiamo. 05.10. Il diritto pubblico dell’economia è lo studio degli istituti giuridici attraverso i quali i pubblici poteri vanno a disciplinare i fatti di natura economica -> braccio di diritto pubblico attraverso cui lo stato va ad agire sul mercato, sulla gestione/allocazione/produzione di risorse. Parliamo di una forte interazione tra: il mercato, il libero mercato e la democrazia. Il binomio società libera e libero mercato si è affermato da molti anni e per molti anni. È difficile ipotizzare che possa reggersi una società libera senza libero mercato e viceversa. Il tema è definire l’equilibrio tra queste due componenti, definire quello che deve essere il ruolo del diritto nel disciplinare i fenomeni economici: deve intervenire il meno possibile andando a limitarsi a definire una cornice giuridica e lasciare alle forze del mercato la libertà di organizzarsi? Oppure lo stato deve essere maggiormente interventista fino ad andare a nazionalizzare la produzione? Oppure lo stato è chiamato ad intervenire andando a sancire i capisaldi ovvero la proprietà privata, la libertà di impresa e di iniziativa economica per evitare un fallimento di mercato. ! Criteri di Copenaghen :
economica nell’andare a leggere le stesse regole giuridiche va a vederle non più come regola-divieto- sanzione ma come incentivo a che i singoli tengano o meno un determinato comportamento (positivo o negativo) accompagnato da prezzi impliciti (sanzioni dal pdv giuridico). Dal pdv economico c’è un incentivo a non passare con il rosso, sapendo che se io lo tengo ricade su di me il prezzo implicito della sanzione; a seconda di quanto questo prezzo incide su di me, saremo in grado di valutare l’efficienza di un istituto; se il prezzo implicito è irrilevante, la prescrittività dell’incentivo rischia di non essere efficiente e rischia di rimettere alla collettività l’adesione ad una determinata regola solo sulla base della volontà del singolo. ! Le fonti del diritto dell’unione europea sono riconosciute dall’articolo 11 cost: dal 57 in poi sono state definite materie in cui UE è competente a definire norme giuridiche che abbiamo un’applicazione sull’ordinamento nazionale. ! Le fonti internazionali entrano nel nostro ordinamento dopo essere state stipulate da stati (pattizio) e solo dopo essere entrate nello stato nazione producono effetti nei limiti in cui una legge interna ne abbia dato esecuzione. ! In Assemblea costituente c’erano partiti che negli anni 20, prima del fascismo, erano in lotta tra loro. Questi partiti hanno riversato nell’Assemblea costituente la propria idea di società. ! riforma del 2012 post fiscal compact che ha portato ad introdurre nella costituzione il principio dell’equilibrio di bilancio. Il fiscal compact era un trattato internazionale vincolante solo per chi lo ha ratificato. A questo si accompagnano i vincoli di bilancio che noi abbiamo in quanto membri dell’UE e a questo si accompagna a partire dal 2012 una legge costituzionale che introduce un vincolo sovraordinato rispetto alle leggi per le amministrazioni di rispettare l’equilibrio di bilancio tra entrate e uscite. Ragioneremo sul perché parliamo di equilibrio di bilancio (maglie più elastiche, fa riferimento ai cicli economici, ammette in situazione di particolare emergenza anche il ricorso all’indebitamento, ad una spesa che va ad essere maggiore rispetto alle entrate previste) e non di pareggio di bilancio (gioco a somma zero). ! Bilanciamento tra equilibrio di bilancio e diritti fondamentali. I diritti di libertà sono libertà di espressione, di religione... ovvero i primi diritti riconosciuti a partire dalla rivoluzione francese in cui si chiede allo stato di astenersi a fare qualcosa (io sono libero di scrivere ciò che ritengo sulla stampa se lo stato non mi impone di scrivere certe cose) -> richiesta allo stato di non invadere una sfera privata; i diritti sociali sono quelli riconosciuti per la prima volta nella costituzione tedesca di Weimar nel 1919 e sono quei diritti fondamentali dell’individuo che vengono riconosciuti a ciascuno e che si caratterizzano in una pretesa nei confronti dello stato di fare qualcosa -> diritto alla salute, quindi formazione di medici, prestazioni, servizi; diritto all’istruzione. la garanzia dei diritti da parte dello stato ha un costo e questo vale in modo più intuitivo per i diritti sociali, ma vale anche per i diritti di libertà: se devo tutelare la libertà di riunione allo stesso tempo vigilare sul mantenimento dell’ordine pubblico e quindi vengono richieste autorità. Questi costi per lo stato si pongono in bilanciamento e a volte in scontro aperto con l’equilibrio di bilancio: se io devo garantire il diritto alla salute ma mi determina una voce di spesa superiore rispetto alle entrate come posso farlo? (lo vedremo a lezione). ! cosa si intende per servizi pubblici -> contrapposizione tra soggetti pubblici e privati, beni privati e comuni. ! prospettiva europea, finanza pubblica e politica economica a livello di UE con accenno alle autorità indipendenti e tutela della concorrenza: si è scelto a livello nazionale e sovranazionale di conferire ad autorità indipendenti e non al soggetto pubblico di evitare quelle che sono storture del libero mercato ma che attraverso il libero mercato posso crearsi (monopolio, oligopoli). Questo incarico è dato ad un’autorità indipendente e non allo stato perché lo stato è lui stesso, in alcune situazioni, attore economico e quindi non posso garantire che sia neutrale nel prendere delle decisioni. ! riflessione finale sui fenomeni che da 15 anni stiamo vivendo. Ormai una crisi economica che vada a riguardare uno stato non si limita al contesto nazionale ma ha effetti mondiali. ! tema delle nuove tecnologie, piattaforme digitali, social, è strettamente legato all’economia perché sono nati soggetti che rivendicano a livello globale la libera iniziativa economica. Sono soggetti economici
stato e delle regioni. ! Le fonti primarie hanno una caratteristica post Rivoluzione francese, ovvero di norme generali e astratte. È importante che le fonti primarie abbiano carattere generale e astratto, perché non si va più a rincorrere il particolarismo dell’ancien regime precedente e si garantisce con applicazione uniforme sul territorio il principio di uguaglianza. In questo modo si evitano il più possibile discriminazioni che invece si rischiano con provvedimenti di carattere particolare.
Si discute in questi anni della privatizzazione del sistema sanitario: in questo momento il sistema sanitario dal pdv del rapporto entrata e spese non è efficiente. La contropartita è che noi dal 1978, proprio perché il sistema sanitario non è improntato all’efficienza, può essere universalistico, può garantire prestazioni gratuite a prescindere da quanto sia costoso trattare una malattia. Un sistema privatistico invece non può stare nel mercato se non è efficiente, ci deve essere quanto meno un equilibrio tra entrate e spese. Questo però implica scelte: devo obbligatoriamente curare ciò che è più remunerativo, ciò che in termini statistici è più probabile che mi capiti e che quindi attrae più investitori. Il nostro stato ha deciso di improntare il diritto alla salute al principio egualitario in quanto diritto fondamentale e quindi evo garantire a tutti delle prestazioni. Altri stati, come gli Stati uniti, hanno un sistema di pagamento che muta al mutare della patologia (più è rara più costa). ! Allo Stato un trapianto di cuore costa tra i 100 e i 150 mila euro, noi paghiamo il ticket per le giornate di degenza ma non paghiamo medico, anestesista, costo dell’ospedale, macchinari... In una clinica privata 5 giorni di degenza costa circa 30 mila euro. modo in cui lo stato deve intervenire ammettendo fallimenti di mercato in funzione del rispetto di altri diritti. La teoria di Hobbes e Locke , due filosofi politici del 1600 uno teorico dello stato assoluto e uno liberale: Hobbes dice che gli uomini nel momento in cui nascono in uno stato di natura di guerra di tutti contro tutti dove prevale chi è più forte dove non c’è una tutale della vita e della proprietà. A lungo andare il calcolo razionale dei singoli che si trovano nello stato di natura, li porta a rendersi conto che le condotte aggressive sono astrattamente più accattivanti come risultato finale rispetto a quelle cooperative. Quindi la collettività in uno stato di natura si mette d’accordo in quello che Hobbes definisce il patto di sottomissione: rinuncia della libertà assoluta, la limitano parzialmente e conferiscono allo stato (leviatano) il potere di tutelare. Questo potere è rimesso al soggetto che detiene la forza ed è tenuto ad usarla per tutelare la vita dei consociati. Ci sono dei limiti oltre ai quali lo stato cmq non può andare: diritti fondamentali, diritto alla resistenza... Tutto questo può essere visto da una prospettiva economica. Stato di natura -> forza e benessere di una persona deriva dalla sua capacità di godere di un bene direttamente o indirettamente resistendo alla violenza altrui nella consapevolezza per cui il io stato di benessere è potenzialmente sufficiente se io pongo in essere una condotta cooperativa, ma è certamente maggiore se impongo forza. Nel momento in cui la condotta aggressiva è più accattivante perché realizzo che andando ad appropriarmi del bene altrui godo del mio e godo di quello di un altro, allora sono incentivato alla condotta aggressiva. Questo può valere meno nelle comunità più ristrette perché interviene un principio di controllo sociale. Nelle comunità più ristrette, la tendenza alla cooperazione tende a prevalere perché ci sono relazioni interpersonali che mantengono questo controllo. Queste relazioni saltano nel momento in cui le comunità crescono fino ad arrivare alle collettività statale: il discorso del controllo sociale e del definire le regole che conviene a tutti mantenere non può più essere realizzato. La definizione propria del diritto pubblico è che il diritto pone dei limiti , non c’è nulla di assoluto perché il potere è sempre un qualcosa da cui guardarsi e che deve essere limitato. Le norme costituzionali sia nazionali che a livello comunitario hanno questa funzione – protezione dei diritti di proprietà (prelievo fiscale) efficienza della pubblica amministrazione (livello spesa pubblica e pubblico impiego). Come lo stato incide su economia che attiene al come e al se lo stato decide di fornire servizi essenziali (istruzione e tasso di analfabetismo, cure e innalzamento dell’età media, sistema pensionistico; sviluppo democrazia e diritti politici) -> con l’estensione del suffragio universale il modo attraverso cui lo stato incide sull’economia cambia: nel sistema italiano ci troviamo in una situazione nel 1882 in cui votavano circa 400 mila persone su 25 milioni. Questo faceva si che chi andava ad occupare il parlamento, apparteneva alla borghesia quindi le istanze che i rappresentanti della borghesia portavano e andavano a porre in essere come politiche economiche erano rappresentanti dei 400 mila votanti, quindi di una visione del mondo della società che non vedeva il conflitto sociale. La situazione inizia a cambiare nel 1882 quando si estende il suffragio a tutti coloro che avessero 21 anni di
commercio. ! essendo una società arretrata, dal codice del commercio la disciplina dell’impresa è assente. Si fa riferimento solo al commercio come atto del commercio, come disciplina dello scambio tra prodotti, struttura ancora latifondistica (soprattutto al sud) dell’impresa agricola. È questa l’impresa presa in considerazione. A questi tre atti nuovi si aggiunge l’estensione della legislazione piemontese a tutta Italia -> legislazione del regno di Savoia con la tariffa doganale che inizialmente limitava i confini del regno di savoia. L’estensione forzosa di una disciplina omogenea (quella dei Savoia, con un maggior livello di industrializzazione) a situazione diversificate (nord e sud) porta ad un’accentuazione della differenza. Non si sopperisce alla diversa velocità di sviluppo dell’impresa, ma si consente a chi è già su quella strada di continuare e trarne frutti; chi invece non lo era (sud) non è stato posto nelle condizioni per colmare questa lacuna. l’economia di mercato implica la perfetta efficienza nello scambio concorrenziale e l’espulsione dal mercato di chi non è in grado di porsi in quel contesto in termini di allocazione di risorse. Senza incentivi che andassero a colmare queste differenze, l’estensione della stessa disciplina ha accresciuto le disuguaglianze. Si tenta quindi la creazione di un mercato nazionale, con difficoltà, ancora estremamente debole che però aveva necessità che venisse stabilita una rete protettiva nei confronti dell’esterno: 1878 e 1887 previsione di tariffe doganali che vengono ad essere imposte a tutti i prodotti importati. Quindi vi è una protezione dal mercato esterno (chiusura) andando ad incentivare la produzione nazionale. Eliminando però la concorrenza esterna, si incentiva quella interna e quindi si accentua ulteriormente quello che è lo sviluppo di un mercato a due velocità -> economia dualistica. Infatti l’industrializzazione al sud è stata molto è più difficile, lunga e con risultati diversi. Lo stato liberista è inoltre caratterizzato dall’ondata di privatizzazione:
assoggettare la propria azione attraverso una procedura dello statuto albertino in forza della quale le leggi dovevano essere approvate dalle camere (deputati, elettiva e senato, di nomina regia) in accordo con il re. Questi soggetti facevano le leggi, ma chi rappresentavano? Chi sono i membri della Camera dei deputati, unica assemblea elettiva? Il ceto produttivo, borghese. Fino al 1882 l’elettorato attivo e passivo era limitato a 400 mila persone su circa 25 milioni di abitanti. Quindi queste persone borghesi portavano all’attenzione dei pubblici poteri solo le proprie istanze liberali che facevano si che lo stato trasponesse dal pdv della legislazione in ogni settore quelle istante, senza eterogeneità. C’era un’assoluta omogeneità di intenti da parte della classe liberale borghese. La situazione inizia a cambiare nel 1882 quando l’elettorato passa al 6,9% degli italiani, 2 milioni di elettori. Cambia notevolmente nel 1912 con il suffragio universale maschile, senza limiti di censo o di istruzione. Questo anche perché lo stato inizia ad occuparsi dell’istruzione (servizio essenziale): legge Casati del 1859 che inizia ad assegnare ai comuni il compito di garantire l’istruzione ai residenti e di finanziare l’istruzione; legge Coppino del 1877 che dispone l’obbligatorietà dell’istruzione elementare che produce i suoi effetti agli inizi del 900. Questo ci spiega che porre il limite nel 1912 della non analfabetizzazione non aveva senso perché erano i pubblici poteri che garantiva l’istruzione. Fase 2: Fase di prima industrializzazione dalla fine dell’800 agli anni 20 del 900. Si caratterizza per quattro aspetti:
non è più disciplina separata, inizia a comprendere anche l’impresa e inizia a disciplinare in modo più specifico tutto ciò che attiene al come il commercio può andarsi a declinare (diverse tipologie di proprietà, contratti di scambio, tipologie di impresa, principi e criteri direttivi). Iniziano a crearsi dei monopoli statali (no privatizzazione come stato liberista) in cui lo stato riserva s e la gestione di interi settori: trasporto marittimo, telefonia nel 1922; nel 1923 trasporto aereo; 1933 regime delle acque. !! il privato non viene escluso ma orientato. Emerge la disciplina delle autorizzazioni: molte attività imprenditoriali passano da un regime di accesso libero ad un regime di accesso controllato -> chi può o chi no accedere ad un determinato settore. SI creano anche numerosi enti pubblici tra cui l’IRI, istituto di ricostruzione industriale del 1933 che parte da un’analisi dello stato di fatto: vivevamo da una situazione in cui avevamo un sistema bancario composto da tre grandi banche (banca commerciale italiana; credito italiano; banco di Roma). Il sistema bancario italiano era improntato sia alla raccolta del risparmio sia al compimento di operazioni attive di credito a breve e lungo termine, sia al fatto che queste banche erano anche azioniste di società che controllavano importanti settori dell’economia italiana (siderurgico e meccanico). Nel 1929 abbiamo un’enorme crisi economica post crollo di Wall Street, in cui le banche si trovano a rivestire il duplice ruolo di finanziatori delle aziende e di azioniste delle aziende in difficoltà. ci si è resi conto che una situazione di questo genere portava con se il rischio che le tre principali banche italiane fossero trascinate nella crisi delle aziende che loro stesse controllavano. Su consiglio di Beneduce, consigliere di Mussolini, si istituisce l’IRI e si impone la cessione delle azioni e quindi del controllo delle aziende. Questo fa si che l’IRI prima della fine della 2gm assumeva il controllo 42% di tutte le società per azioni esistenti in Italia e deteneva il 100% della siderurgica, il 90% della cantieristica navale, l’80% del settore della navigazione. La questione dell’IRI è molto interessante perché nasce in piena epoca fascista, fortemente connotato in termini fascisti, tant’è che ci si va a chiedere post costituzione se fosse corretto mantenerlo in vita. L’IRA verrà smantellata nel 2000 istituto nato sotto fascismo è stato piegato alle nuove esigenze della ricostruzione: l’Italia esce devastata dalla 2gm con sanzioni internazionali, con un’economia che non si era evoluta. Smantellare l’IRI e rimettere ai privati la gestione di aziende e con investimenti ingenti, voleva dire rischiare di trascinare le stesse aziende in un fallimento certo. Quello che si cercherà di fare negli anni successivi fino al 2000 era di garantire un doppio canale: mantenere la grande industria soggetta a controllo dell’IRI, rimettendo alla piccola industria lo sviluppo dell’industria e dell’attività di impresa che era in grado di sopportare come costi. Quindi l’IRI che aveva una finalità specifica diventa un istituto che determina sempre un intervento dello stato ma non più in funzione della prosperità dello stato ma in funzione della garanzia che quell’industria andava ad arrecare alla nuova funzione di stato e che si rimessa al privato sarebbe stato un fallimento. Fase 4: Fine anni 40 inizio 50 con entrata in vigore della costituzione repubblicana fino agli anni 709. Parliamo di stato sociale/del benessere in cui lo stato interviene ai fini della garanzia anche di beni e servizi essenziali nell’ambito di una cornice definita dalla costituzione attraverso un sistema di partecipazioni statali che riguardano il primis la nazionalizzazione della rete elettrica: 1953 istituito l’ENI, ente nazionale idrocarburi di modo da gestire in maniera esclusiva la ricerca di idrocarburi liquidi. Nel 1956 nasce un ministero delle partecipazioni statali con l’idea di una responsabilizzazione dello stato soprattutto nel partecipare all’impresa pubblica in modo diretto o indiretto. Questa partecipazione poteva riguardare l’istituzione degli enti pubblici di gestione e le società per azioni controllate da questi enti di gestione. Nel 1962 si nazionalizza l’industria elettrica con l’ENEL che è l’unica occasione in cui si applicherà l’art. 43 della costituzione in forza del quale si espropria un settore e lo si riserva alla gestione dello stato. Quindi non viene meno l’intervento dello stato in economia, cambia però la prospettiva la quale viene regolamentata dalla cornice costituzionale con finalità diverse e che si caratterizza dalla garanzia del pluralismo (a differenza del totalitario) e che si pone in una prospettiva di sviluppo in primo luogo della persona.
Molti autori sostengono che la costituzione economica sia la parte più soggetta ad obsolescenza , perché scritta in un momento storico con elementi contingenti che non avrebbero più una connotazione attuale. Però in ogni caso, il dato costituzionale è imprescindibile che negli anni è andato ad arricchirsi di ulteriori nozioni e fonti che devono orientarne l’interpretazione. È un quadro senza il quale non comprendiamo ne l’evoluzione degli istituti dal 48 ad oggi, ne la ratio di una serie di scelte che non sarebbero state giustificabili senza questa cornice. Inoltre, questa critica all’obsolescenza proviene spesso da coloro che ritengono la costituzione in se un documento vecchio, storico che non sarebbe al passo con i tempi. I costituenti sapevano benissimo che ciò che loro andavano a scrivere risentiva dell’esperienza passata, ma allo stesso tempo scrivono un testo che è un programma e che non è composto solo ed esclusivamente da regole rispetto alle quali è difficile interpretarle in modo evolutivo alla luce dell’evoluzione della società. Loro sapevano benissimo che la costituzione è una norma fatta per rimanere. Se consideriamo i dibattiti dell’Assemblea costituente americana, il grosso dibattito era tra chi sosteneva che ogni generazione aveva diritto di crearsi una costituzione e tra chi sosteneva di costituire una costituzione anche in funzione di garanzia per le generazioni future (questo vuol dire partire dal presupposto di tutelare le prerogative delle generazioni future). Questo lo si vede nella struttura della costituzione: regole e principi. Articolo 13 è una regola, non può essere interpretata diversamente. Articolo 15: libertà e segretezza della corrispondenza -> si fa riferimento ad un principio, nel 48 la corrispondenza è un telegramma oggi invece una mail/messaggio. Articolo 2: repubblica riconosce diritti inviolabili dell’uomo -> si fa riferimento ad un principio che può coprire fatti che nel 48 non erano nemmeno ipotizzabili. L’obsolescenza, quindi, sarebbe vera se le costituzioni fossero costituite solo da regole. 1945: situazione economica post-bellica molto grave. Da un pdv politico e sociale abbiamo una lacerazione politica data da un anno e mezzo di guerra civile. Abbiamo un crollo della produzione dal pdv industriale, tanto che la disoccupazione che deriva dal crollo viene riassorbita dal settore agricolo o dal terziario che inizia ad emergere. Abbiamo un aumento esponenziale dell’inflazione con una speculazione dei prezzi. Prima ancora che venisse eletta l’Assemblea costituente (2 giugno del 46), abbiamo con un decreto luogo tenenziale 435 del 1945 che istituisce il ministero per la costituente retto dal socialista Pietro Nenni con il compito di predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione in grado di determinare l’assetto politico, economico e sociale del paese. Questo ministero andava a prevedere commissioni tematiche composti da tecnici e soggetti di nomina politica (decisione tecnica e politica devono andare di pari passo). La commissione economica era composta da 50 esperti sia tecnici che politici, presieduta da Giovanni de Maria e inizia la sua attività il 31 ottobre del 45 -> interviste, analisi dei dati, serie di valutazioni che saranno la base per la discussione dell’assemblea costituente tra cui: intervista ad Angelo Costa , presidente generale di Confindustria, si chiede ad un soggetto esponente della produzione industriale se fosse possibile in quel momento ipotizzare un rilancio degli investimenti per tornare ad un’industrializzazione che era venuta meno. Lui risponde che il quel momento non è possibile perché sussistono cause che la impediscono e la rendono innaturale -> protezionismo mercati internazionali ed enormi difficoltà nelle esportazioni. Questo sarà importante rispetto all’IRI: istituto che aveva una connotazione fortemente fascista nelle intenzioni originarie; ma se la situazione in cui ci siamo trovati ad operare era tale per cui nessun’industria intendeva fare grandi investimenti che invece supportava l’IRI, era impossibile smantellarlo o rimetterlo all’autonomia privata. Gli stessi industriali quindi, che avevano il maggior interesse possibile alla ricostituzione di un’economia di mercato, a dire che non ci sono le condizioni per un’economia di mercato che contempli la grande industria. istituto che nasce nel 33 viene, alla luce dei dati tecnici, rielaborato nelle sue finalità. Dal 2 giugno del 46 iniziano i lavori dell’Assemblea costituente composta da una pluralità di soggetti: DC, partito socialista, partito comunista, partito liberale, partito dell’uomo qualunque -> tutti soggetti che nel
A ciò si aggiunge un profilo positivo: si devolve ad ogni comunità il compito di intervenire al fine di aiutare solo se necessario sostituendosi ai soggetti non in grado di provvedere da soli. ! nell’iniziativa economica privata abbiamo la garanzia che la prima forma di interpretazione che deve essere data alle norme economica è l’autonomia degli operatori economici, a cui però si aggiunge la necessità di offrire una tutela da parte dell’intervento pubblico laddove l’autonomia privata dei singoli si allontani da quello che è il quadro generale di tutela di valori costituzionali che quella stessa costituzione economica pone come cornice giuridica Articolo 2: la repubblica garantisce diritti inviolabili dell’uomo ma richiede anche ... -> elemento determinante, principio supremo che andrebbe ad escludere l’applicazione delle norme internazionali e comunitarie. Come viene inteso il mondo del lavoro: l’art. 1 dice che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo si ricollega all’art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. -> si va a dare centralità al contributo che ciascuno (in modo autonomo) può arrecare alla comunità civile. Il lavoro è un tramite necessario per l’affermazione della personalità del singolo. Guardando i lavori preparatori con riferimento al mondo del lavoro: centralità del lavoratore, senso etico come partecipazione del singolo alla vita sociale, senso economico come fattore di produzione. -> esclusione solo il parassitismo sociale. Tra il 46 e il 47 vi è una discussione: inizialmente all’art. 1 si voleva scrivere lavoratori e non lavoro (in difesa del proletariato). Ma quando parliamo di lavoratori si fa riferimento al solo lavoro subordinato, quindi si escludevano tutte le forme di attività lavorativa che rientrano nell’art. 4 “attività o funzione che rincorre il progresso...”, si escludevano quindi imprenditori ad esempio. Questa volontà di usare il termine lavoro e non lavoratore era una tutela per il futuro, perché all’epoca c’erano pochi imprenditori. La posizione del lavoratore è posta nei primi articoli del titolo III sui rapporti economici: si fa riferimento al lavoratore subordinato. La gestione di carattere privatistico può essere gestita nei limiti della cornice giuridica che tutela la dignità della persona. Art. 35: la repubblica promuove… Comma 4: riconosce la libertà di emigrazione, ovvero che il singolo possa sottrarsi dallo stato. Art. 36 vincoli al datore di lavoro. La volontà odierna di porre un salario minimo stabilito per legge è considerata l’unica maniera per dare reale attuazione a questo articolo. Il progresso materiale spirituale a cui contribuisce il lavoratore si pone nella dignità della persona che non è fatta solo di elementi lavorativi ma anche da altri elementi che devono essere garantiti (ferie annuali, riposo settimanale). art. 37: comma 1 principio di uguaglianza formala (donne e uomini a medesima attività lavorativa sono uguali). Se si fanno differenziano si viola la costituzione. Poi uguaglianza sostanziale: le condizioni di lavoro devono consentire.... -> si trattano in modo uguale situazioni uguale e in modo diverso situazioni diverse, come la maternità. Bisogna garantire alla donna madre lavoratrice le stesse possibilità di accesso a gradi più alti che io garantisco agli uomini. Questo è stato scritto nel 48 ma ad oggi ancora non è così. Il lavoro minorile era ancora presente nel 48 soprattutto per sussistenza agricola, ma l’autonomia del singolo, che avrebbe avuto interesse a questa possibilità di sfruttare la forza lavoro minorile, deve trovare un limite nel quadro costituzione che impone il diritto all’istruzione -> limitazione dell’autonomia dell’ente di prossimità che è il datore di lavoro. Art. 38: ogni cittadino inabile... -> disoccupazione volontaria lo stato non è tenuto a tutelarla. È tenuto a tutelare quella involontaria perché deriva da un inadempimento da parte dello stato rispetto al diritto al lavoro. Se stato è inadempiente allora è tenuto a tutelare il lavoratore -> INAIL. il quadro sta insieme, l’elemento prioritario è l’economia di mercato, l’iniziativa del singolo ma che non può essere rimessa integralmente alle dinamiche di mercato che si fondano sul presupposto di regolamentazione di domanda e offerta ma che non necessariamente è compatibile con il quadro della costituzione. Si ritiene che il sistema economico debba essere immerso in un sistema di relazioni che
qualificano quel sistema economico. Questo non vuol dire negare che le forze dell’iniziativa privata sono essenziali (l’ingresso nell’UE non esiste senza economia di mercato) ma insieme a questo c’è anche l’esigenza di istituzioni democratiche che abbiano come scopo prioritario la tutela della libertà della persona. [Piero Calamandrei, DC, ha scritto la costituzione e cerca di spiegare il senso della costituzione: idea per cui la costituzione, prima ancora che un insieme di articoli con connotazione giuridica, è un programma sull’idea di società ideale in cui i diritti fondamentali percepiti come tali possano essere attuati. Parla di costituzione come programma, ideale, lavoro da compiere. “Rimuovere gli ostacoli” -> giudizio negativo contro la società, polemica contro il presente in cui viviamo. La Costituzione però non va avanti da sola, per far si che apporti cambiamenti alla vita di tutti i giorni bisogna che ci sia impegno, volontà di mantenere le promesse. Piero Calamandrei fa riferimento ad una serie di valori che se non considerati rischiano di non farci prestare attenzione all’insieme.] 20.10. Gli articoli rilevanti della costituzione economica: Articoli 41,42 e 43. -> vedere come, rispetto agli istituti della libera iniziativa economica e la proprietà privati, l’intersecarsi degli ordinamenti (nazionale, comunitario e internazionale) attraverso la loro giurisprudenza hanno avuto un ruolo essenziale nel riempire di contenuto clausole che altrimenti rischiavano di rimanere vuote. Es: dignità umana, classico esempio di scatola vuota. È una tutela della persona ma è anche stato alla base dello sterminio di persone, “coloro non degni”. La proprietà privata: Articolo 42 Cost: ... -> a differenza dello stato liberale che andava a preferire come elemento preferenziale la proprietà privata, in questo caso si pone sullo stesso piano anche la proprietà pubblica. Si porta quindi a compimento il senso della costituzione in forza della quale i diritti economici perdono il carattere di inviolabilità e diventano quindi suscettibili di restrizioni. Art. 832 del Codice civile: ... -> è ancora rappresentazione di un retaggio che la costituzione sviluppa in modo diverso. Il Codice civile entra in vigore nel 42 quindi l’impronta organicista si vede. “pieno ed esclusivo” si differenzia dall’articolo 42 che dice invece “la legge ne determina (la proprietà privata) i modi di acquisto, di godimento...”. Quindi nel Codice civile c’è un diritto assoluto, diritto di usare ed abusare della propria cosa anche se questo può determinarne la dissoluzione. Nell’articolo 42 invece viene in luce il diritto di godimento ma con lo scopo di assicurarne la funzione sociale. Si ammette che l’assetto generale della collettività possa prevalere su quello proprietario laddove questo si ponga in contrasto con quello generale -> depotenziamento della tutela al proprietario. Questo depotenziamento può essere:
compensativo di maggiorazione. Questo viene confermato dalla legge del 77 perché si inizia a ritenere che lo ius edificandi (possibilità di costruire su un terreno) non fosse elemento strutturale del terreno, ma elemento accessorio dato dalla discrezionalità dello stato che dava concessione di costruire e quindi niente n può legato al diritto di proprietà. Quindi non essendo più legato al diritto di proprietà, il legislatore non en può tenere conto nell’indennizzo. La Corte costituzionale con la sentenza 5 del 1980 stronca il legislatore: il punto 3 spiega perché si solleva una questione di legittimità costituzionale. Si impugnano le leggi del 71 e del 77 perché confliggono con l’articolo 42 comma 3 (giusto indennizzo). Se dobbiamo espropriare un terreno agricolo va bene fare riferimento ai tipi di coltura e suolo, ma se trattiamo terreni edificabili o edificati allora i valori diventano indifferenti e il ristoro è irrisorio. A ciò si aggiunge un contrasto con l’art. 3, principio di uguaglianza: il criterio determinerebbe per terreni in situazioni uguali, indennizzi diversi a seconda delle zone agrarie in cui sono posti. L’area urbana è il centro cittadino, ma ciò non toglie che terreni edificabili o edificabili posso esserci anche al di fuori dell’area urbana. La Corte è d’accordo con queste critiche: sostiene che si va a prevedere attraverso questa normativa un qualcosa che la costituzione pone in modo radicalmente diverso. Si va a definire un criterio astratto che non tiene conto della specificità dei luoghi. Quindi la sentenza 5 del 1980 dichiara incostituzionale la normativa stabilita dalla legge del 71 e del 77. [La funzione più importante della Corte è andare a vedere se tra costituzione, legge, decreti leggi o decreti legislativi vi è un contrasto. Non si può impugnare davanti alla corte un regolamento, perché è fonte secondaria e se contrasta con una primaria bisogna rivolgersi al giudice ordinaria. Per arrivare alla Corte costituzionale si può fare un ricorso in via principale: lo stato o la regione possono impugnare legge dello stato o regione che ritengono che esuli dalle competenze o che vada ad incidere su una competenza di un altro. un’altra via è quella incidentale: si valuta la legge nell’applicazione pratica, davanti ad un giudice, ci deve quindi essere un processo. Un giudice ordinario si trova nella condizione di dover applicare una legge che lui ritiene nel rapporto con la costituzione che sia contrastante con la costituzione. Laddove lo ritenga adisce la Corte costituzionale. Questa ha due possibilità: sentenza di rigetto o di accoglimento. Il rigetto significa che la questione sollevata dal giudice non è fondata, che non vuol dire che la corte ritiene che la norma sia costituzionale perché altrimenti le sentenze di rigetto sarebbero immodificabili. Le sentenze di rigetto fanno da monito al giudice perché, per come il giudice ha posto la questione, la corte non vede il contrasto. Quelle di accoglimento invece vanno ad incidere sulla disposizione che viene impugnata: se la dichiarano incostituzionale fanno sì che la disposizione non possa più essere applicata nel futuro e anche nel passato per tutti i rapporti pendenti. I casi esauriti non vengono travolti da sentenze di accoglimento, si definiscono esauriti nel momento in cui non ci sono più strumenti di impugnazione di quel giudizio, nei casi di prescrizione, nei casi di decadenza (esiste un diritto processuale che dispone che entro un determinato termine devo avanzare una domanda, se non lo faccio perdo quel diritto).]
l’indennizzo. La causa Scordino contro Italia: violazione della CEDU sotto due profili -> il sig. Scordino va a contestare l’ammontare dell’indennità di espropriazione stabilita dal comune di Reggio Calabria di un suo immobile, a suo avviso viene indennizzato secondo una misura non corrispondente a quel serio ristoro che la Corte costituzionale andava a prevedere. La impugna in violazione del protocollo 1 della CEDU a tutela della proprietà e la impugna anche per un discorso di ragionevole durata del processo. La CEDU da ragione al signor Scordino. La CEDU dice che sicuramente questo è un ambito di discrezionalità dello stato: attribuire o meno come indennizzo il valore venale, ma se non attribuisce il valore venale di un bene deve farlo in modo ragionevole in modo da assicurare il serio ristoro. Per misurare la ragionevolezza individua quindi due obiettivi: a. Obiettivi di riforma economica e sociale o di mutamento istituzionale: discorso più ampio che andrebbe a giustificare un’indennità di espropriazione più bassa. -> indennità inferiore al valore venale del bene b. Obiettivi dati dalle espropriazioni isolate, ovvero dall’esigenza sempre in ottica di interesse generale, di costruire opere pubbliche. Es: TAV. -> indennità come valore venale del bene