Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto pubblico sintesi corso, Schemi e mappe concettuali di Economia

diritto pubblico sintesi corso

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 02/02/2023

AlessiaLeoooooo
AlessiaLeoooooo 🇮🇹

5

(1)

15 documenti

1 / 20

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Costituzione, Costituzionalismo e Scienza delle Costituzioni
La Costituzione è l’insieme di norme fondamentali e supreme su cui si basa l'ordinamento ed
è l’oggetto del diritto costituzionale.
Il diritto costituzionale disciplina l’ordinamento costituzionale, le fonti del diritto, la giustizia
costituzionale e la libertà e i diritti fondamentali.
Il diritto costituzionale nasce da una corrente di pensiero, il costituzionalismo.
Il costituzionalismo è un movimento di pensiero fin dalle sue origini orientato a perseguire
finalità politiche concrete, limitando i poteri dello Stato e affermando sfere di autonomia
normativamente garantite.
Il costituzionalismo si divide in costituzionalismo antico, che è una corrente di pensiero
filosofica nata nella Grecia classica, composto da una serie di regole consuetudinarie, quindi
non scritte, che vengono concepite come doverose e che disciplinano la vita del corpo
politico.
Il costituzionalismo moderno è invece una corrente di pensiero che vuol mettere limite al
potere politico tramite regole scritte. Il primo esempio di costituzionalismo moderno è la
Magna Carta (1215) che limita il potere del re dai baroni inglesi.
Diverso è invece il concetto di scienza delle costituzioni, una vera e propria scienza positiva
che ha per oggetto lo studio delle costituzioni e degli ordinamenti politici. Si basa sulla
descrizione oggettiva e sullo studio di fenomeni.
Per comprendere la differenza tra costituzionalismo e costituzione poniamo l’esempio del
Terzo Reich.
Secondo il costituzionalismo non ci troviamo davanti ad una costituzione perché il potere
non è limitato, anzi è accentrato, e i diritti fondamentali e le libertà dell’uomo sono violate.
Per quanto riguarda la scienza delle costituzioni invece, il Terzo Reich è considerabile come
costituzione in quanto aveva un insieme di regole scritte ed un’organizzazione politica.
La costituzione può essere vista in differenti modi.
La costituzione in senso formale, è un atto scritto volontariamente posto in un determinato
periodo storico con la finalità di porre fine a delle crisi e di impedire una guerra.
La costituzione in senso materiale, è l’organizzazione delle forze politiche che stipulano una
convenzione circa il rispetto della costituzione formale.
Durante l’epoca del fascismo in Italia, la costituzione formale era lo Statuto Albertino (1848),
mentre la costituzione in senso materiale era l’organizzazione politica del fascismo.
La costituzione in senso strutturale è intesa come insieme di regole di carattere procedurale
che devono essere seguite per prendere delle decisioni in una comunità.
La costituzione in senso funzionale sono gli scopi che è possibile fissare quando la
conflittualità politica è meno accentuata, per ciò si intendono i diritti fondamentali.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto pubblico sintesi corso e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Economia solo su Docsity!

Costituzione, Costituzionalismo e Scienza delle Costituzioni

La Costituzione è l’insieme di norme fondamentali e supreme su cui si basa l'ordinamento ed è l’oggetto del diritto costituzionale. Il diritto costituzionale disciplina l’ordinamento costituzionale, le fonti del diritto, la giustizia costituzionale e la libertà e i diritti fondamentali. Il diritto costituzionale nasce da una corrente di pensiero, il costituzionalismo. Il costituzionalismo è un movimento di pensiero fin dalle sue origini orientato a perseguire finalità politiche concrete, limitando i poteri dello Stato e affermando sfere di autonomia normativamente garantite. Il costituzionalismo si divide in costituzionalismo antico, che è una corrente di pensiero filosofica nata nella Grecia classica, composto da una serie di regole consuetudinarie, quindi non scritte, che vengono concepite come doverose e che disciplinano la vita del corpo politico. Il costituzionalismo moderno è invece una corrente di pensiero che vuol mettere limite al potere politico tramite regole scritte. Il primo esempio di costituzionalismo moderno è la Magna Carta (1215) che limita il potere del re dai baroni inglesi. Diverso è invece il concetto di scienza delle costituzioni, una vera e propria scienza positiva che ha per oggetto lo studio delle costituzioni e degli ordinamenti politici. Si basa sulla descrizione oggettiva e sullo studio di fenomeni. Per comprendere la differenza tra costituzionalismo e costituzione poniamo l’esempio del Terzo Reich. Secondo il costituzionalismo non ci troviamo davanti ad una costituzione perché il potere non è limitato, anzi è accentrato, e i diritti fondamentali e le libertà dell’uomo sono violate. Per quanto riguarda la scienza delle costituzioni invece, il Terzo Reich è considerabile come costituzione in quanto aveva un insieme di regole scritte ed un’organizzazione politica. La costituzione può essere vista in differenti modi. La costituzione in senso formale, è un atto scritto volontariamente posto in un determinato periodo storico con la finalità di porre fine a delle crisi e di impedire una guerra. La costituzione in senso materiale, è l’organizzazione delle forze politiche che stipulano una convenzione circa il rispetto della costituzione formale. Durante l’epoca del fascismo in Italia, la costituzione formale era lo Statuto Albertino (1848), mentre la costituzione in senso materiale era l’organizzazione politica del fascismo. La costituzione in senso strutturale è intesa come insieme di regole di carattere procedurale che devono essere seguite per prendere delle decisioni in una comunità. La costituzione in senso funzionale sono gli scopi che è possibile fissare quando la conflittualità politica è meno accentuata, per ciò si intendono i diritti fondamentali.

Stato

Lo Stato è una forma di organizzazione del potere politico che si caratterizza per avere il monopolio della forza legittima, che nasce con la fine della Res Publica Christiana medievale. La Res Publica era caratterizzata dalla presenza di due poteri, l’imperatore che deteneva il potere temporale e il Papa che deteneva quello spirituale. Nel Medioevo esisteva una “teologia politica” secondo la quale tutti i cristiani vivevano in una comunità composta appunto da Impero e Chiesa. Nella società feudale invece,è diviso in regalità feudale e regalità teocratica. Nella regalità feudale c’è un rapporto bilaterale tra vassallo e il signore feudale basato sul diritto. Mentre per quanto riguarda la regalità teocratica, al di sopra del Re vi era solo Dio Gli attributi dello stato moderno sono due: la sovranità interna, dove lo Stato dispone del potere di esercitare la forza in modo legittimo al suo interno e la sovranità esterna, dove lo Stato non ha nessuno al di sopra di sé. Lo Stato storicamente ha assunto diverse forme. Lo Stato assoluto, ha come caratteristica l’appartenenza della sovranità alla corona. Il sovrano è soggetto solo alle leggi naturali e di successione, il potere del re è accentrato. Lo Stato assoluto evolve poi in Stato liberale. Nello Stato Liberale la sovranità appartiene alla Nazione, entità unitaria ed indivisibile che trascende la volontà dei singoli. Il concetto di Nazione tende ad individuare la borghesia come classe dominante perché non si rivolge al popolo ma solo a chi ha una medesima visione ideale. È caratterizzato da una rappresentanza nazionale (espressa tramite il Parlamento che veniva votato da persone che avevano determinati requisiti come l’età, le proprietà, l’istruzione ecc.) e dalla separazione dei poteri. Il principio di separazione dei poteri viene studiato da Montesquieu, stabilendo che uno Stato funzionava in modo migliore se i poteri venivano divisi in distinti organi. Nello Stato liberale il Re concede una costituzione limitando i propri poteri ed assegnando a diversi organi i poteri Statali. Il re deteneva il potere esecutivo, il Parlamento quello legislativo e il potere giudiziario era dato al giudice che era un funzionario pubblico eletto tramite concorso pubblico. Infine nasce lo Stato del benessere, la sovranità appartiene al popolo e permane il principio di separazione dei poteri, si affermano degli organi di garanzia e di controllo costituzionali (Corte Costituzionale) e lo Stato assume su di sé il dovere di perseguire una serie finalità per garantire i diritti fondamentali. Esistono differenti forme di Stato. Lo stato unitario è basato su un forte accentramento di istituzioni politiche ed amministrative. Lo stato regionale nasce per un processo di autonomizzazione delle aree territoriali di uno Stato unitario. La costituzione riconosce la presenza di enti territoriali dotati di autonomia. Lo stato federale, infine, nasce per la fusione dei precedenti stati sovrani. Vi è una costituzione dell’ordinamento federale ed una dei singoli stati federali.

Il Capo dello Stato è estraneo alla funzione di indirizzo politico, è un quarto potere, un potere neutro che sta al di sopra delle parti, garante dell’unità nazionale e del corretto svolgimento della vita politica istituzionale del paese. Il PdC dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. La forma di Governo dipende dall’organizzazione del sistema dei partiti, che possono essere un parlamentarismo maggioritario oppure uno compromissorio. Il parlamentarismo maggioritario si basa sul modello inglese, è un sistema tendenzialmente bipolare, cioè vi sono due partiti che si contendono la politica del paese. Il leader del partito vincitore diventerà Primo Ministro. Il parlamentarismo compromissorio è invece di modello italiano, vi sono più partiti, un sistema elettorale proporzionale, cioè ad ogni partito viene dato un numero di seggi in base ai voti ricevuti, la maggioranza si forma successivamente tramite accordi compromissori.

Il Governo

Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi. In Italia, la Costituzione disciplina una forma di governo parlamentare monista razionalizzata. Ciò significa che il potere legislativo spetta al Parlamento e l’esecutivo al governo con la fiducia del parlamento. Per razionalizzazione della forma di Governo si fa riferimento ad una forma di governo parlamentare per la quale sono state dettate delle regole costituzionali che disciplinano il rapporto di fiducia allo scopo di garantire la stabilità del governo ed evitare le degenerazioni del parlamentarismo. L’art 94 della costituzione disciplina il rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia tramite mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia, per l’approvazione della mozione di fiducia è sufficiente la maggioranza semplice. Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del Governo non comporta l’obbligo di dimissioni, ciò viene fatto per rendere indipendenti le volontà del Governo e del Parlamento. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, ha lo scopo di disciplinare il ritiro della fiducia, ogni camera vota in autonomia e la mozione di sfiducia deve anch’essa essere motivata. Per quanto riguarda la questione di fiducia, non è disciplinata dalla costituzione ma è una regola consuetudinaria, se un atto essenziale alla realizzazione del programma politico è votato contrariamente, comporta le dimissioni. Vi sono due tipologie di sistemi possibili per la formazione di un governo. Il sistema proporzionale, che è quello attualmente in vigore in Italia, dove le possibili maggioranze si costituiscono dopo le elezioni, e il sistema maggioritario dove le maggioranze si costituiscono prima delle elezioni.

L’articolo 92 della costituzione disciplina la formazione del governo. Il PdR nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri. La nomina richiede un lavoro politico preliminare, esistono delle regole convenzionali per l’individuazione della persona che è in grado di ottenere la fiducia: Le consultazioni, nelle quali il PdR ascolta gli esponenti delle forze politiche per individuare una persona in grado di godere dell’appoggio della maggioranza. Le consultazioni riguardano i segretari dei partiti, gli ex PdR, i presidenti delle camere e i presidenti dei gruppi parlamentari; Il mandato esplorativo, il PdR può affidare ad un soggetto il compito di svolgere delle consultazioni ristrette a quelle ritenute più essenziali per avere una visione più completa ed aggiornata degli orientamenti delle forze politiche; Il pre incarico, il PdR affida alla personalità politica, alla quale probabilmente visto l’esito delle consultazioni darà l’incarico, il compito di svolgere ulteriori consultazioni per avere elementi chiarificatori per la formazione del nuovo governo, L’incarico, il PdR conferisce al possibile PdC l’incarico che viene accettato con riserva. L’incaricato procederà a concordare un programma di Governo e a formare la lista dei Ministri. In caso di successo di tale attività, il Presidente incaricato scioglie la riserva e presta giuramento davanti al PdR di essere fedele alla repubblica e di osservare la costituzione diventando così il nuovo PdC. Il Governo normalmente resta in carica per 5 anni, tale periodo viene chiamato legislatura. Se un governo va in crisi, il PdR conserva intatte le sue attribuzioni. Una volta verificata la mancanza della fiducia e dimessosi il governo il PdR riassumerà la possibilità di procedere alle consultazioni e verificare l’esistenza di una diversa maggioranza in grado di esprimere un PdC in grado di avere la fiducia del parlamento. Le cause di cessazione di governo possono essere due. Le crisi di governo parlamentare, che si hanno quando non si costituisce inizialmente il rapporto di fiducia con le Camere, in seguito ad una mozione di sfiducia o in seguito ad un voto contrario sulla questione di fiducia. Le crisi di governo extraparlamentare, invece, si hanno in seguito al ritiro dell’appoggio al governo da parte di uno o più gruppi parlamentari che costituivano la maggioranza, se il Governo riporti di non godere più della fiducia o se il Governo ritenga di essere appoggiato da gruppi Parlamentari che non rientrano nel gruppo di maggioranza e che il governo non vuole accettare. Il PdC può essere dimesso anche in caso non ci sia una crisi di governo. Si hanno infatti quando termina la legislatura, per morte, cessazione o sospensione dell’incarico a causa della sua posizione di preminenza e rappresentatività o in seguito all’elezione di un nuovo PdR, che però rifiuterà le sue dimissioni. Il PdR invita il Governo dimissionario a presentarsi alle camere per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia o per fornire un’informazione esaustiva delle ragioni politiche della crisi. Non vi è però nessun obbligo di andare in Parlamento, se non parlamentarizzano o se si dimettono anche dopo la parlamentarizzazione, presentano le dimissioni e le camere prendono atto.

Dottrina dell’indirizzo politico costituzionale secondo cui il PdR sia garante dell’attuazione degli orientamenti politici scritti nella Costituzione e in questa veste ricopre i poteri nei confronti del sistema politico. Influenza il sistema politico e favorisce indirizzi politici, svolge attività di consiglio, persuasione, ha una posizione estranea alla lotta politica. Può essere eletto qualsiasi cittadino italiano di età superiore ai 50 anni e che goda di diritti civili e politici. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune, riunendo quindi Camera e Senato rappresentando tutto lo Stato con 3 rappresentanti per ogni regione, 1 per la VDA. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei 2\3 dell’assemblea. Solo se dopo tre scrutini non si è giunti alla maggioranza, sarà sufficiente la maggioranza assoluta (50%+1). Una volta eletto, il Presidente presta giuramento innanzi al parlamento in seduta comune, presta fedeltà alla repubblica e di osservanza della costituzione. La durata della carica è di 7 anni dal giorno del giuramento e può essere rieletto. La durata è maggiore di quella delle camere per evitare di far coincidere le due elezioni e far si che il PdR si sottragga alle dinamiche della vita parlamentare. Ha potere di controllo, partecipa all’esercizio delle principali funzioni dello Stato intervenendo come istanza che obbliga alla riflessioni chi prende la decisione effettiva, sia sotto l’aspetto di legittimità costituzionale che sull’opportunità politica; Ha potere di garanzia, vigila sul corretto funzionamento del sistema costituzionale sotto il profilo della legittimità costituzionale e del merito; Ha potere di prerogativa, concede la grazia e conferisce le onorificenze; Potere di influenza, manifesta delle opinioni presidenziali; Potere di intermediazione politica, convoca le camere, indice le elezioni, scioglie le camere, nomina il PdC. Il PdR ha la facoltà di emanare degli atti che possono essere deliberate da organi diversi, come le decisioni prese dal governo o da altri organi, che vengono dichiarate dal PdR dopo che egli ha esercitato i propri poteri; o atti propriamente presidenziali, che sono atti che esprimono la volontà del PdR che sono gli atti di nomina (5 senatori a vita, 1\3 della Corte Costituzionale), messaggi alle camere, esternazioni, rinvio delle leggi e le convocazioni straordinarie delle camere; atti a partecipazione complessa, che sono atti che incontrano la volontà del PdR e degli altri organi, nel processo di formazione dell’atto da altri organi costituzionali o soggetti di rilievo costituzionale (nomina PdC e scioglimento anticipato). Lo scioglimento anticipato può essere di 4 tipologie: lo scioglimento funzionale si ha quando non si trova una maggioranza in parlamento; lo scioglimento sanzione si ha quando il PdR ritiene che il comportamento delle camere vada contro la Costituzione, L'auto scioglimento si ha quando le forze politiche in parlamento osservano che non c’è più un accordo con il popolo e chiedono al PdR lo scioglimento; infine lo scioglimento tecnico che si ha quando cambia il sistema elettorale.

Le responsabilità del Presidente sono limitate, ha responsabilità politica, cioè è responsabile nei confronti dell’opinione pubblica che non ha potere di sanzione nei suoi confronti, e ha responsabilità giuridica, non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla costituzione. Il responsabile degli atti del presidente è il ministro che pone la sua controfirma.

Il Parlamento

Il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo, cioè la facoltà di emanare norme giuridiche, in Italia è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. È un corpo elettivo, cioè eletto dal popolo; è un organo collegiale, cioè un organo che decide attraverso la discussione e la votazione di più persone insieme; è rappresentativo, rappresenta il popolo che vota i parlamentari. Ha un principio bicamerale, la Camera dei Deputati è composta da 630 (400 dopo la riforma) deputati con sede a Montecitorio, il Senato della Repubblica è composta da 315 (200 post riforma) senatori, più 5 senatori a vita e gli ex PdR, con sede a Palazzo Madama. In tema di bicameralismo possiamo trovare due distinzioni, il bicameralismo imperfetto, le due camere hanno funzioni e compiti differenti, la seconda camera ha quasi sempre poteri inferiori e l’iniziativa spetta ad una sola camera. Il bicameralismo perfetto prevede invece che le due camere abbiano gli stessi compiti e le stesse funzioni, è una garanzia per le opposizioni. In Italia vige il bicameralismo perfetto. Le due camere divergono per la diversa composizione numerica, per la diversa età del corpo elettorale attivo (18 anni per la camera e 25 per il senato) e per quello passivo (25 per la camera e 40 per il senato), e per la diversa durata della legislatura fino al 1963, data dalla quale la legislatura è stata di 5 anni per entrambe le camere. Le due camere si riuniscono per le elezioni e il giuramento del PdR, per la sua messa in stato d’accusa, per la formazione dei giudici aggregati della Corte costituzionale in sede penale, per l’elezione di 5 giudici della corte costituzionale e per le elezioni di 1\3 del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Non ha una sede propria, solitamente si riunisce a Montecitorio, non è dotata dalla costituzione di organi specifici, non ha un proprio regolamento, si adotta il regolamento della Camera. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.. I regolamenti per essere approvati devono godere di un’ampia maggioranza, possono variare nel tempo e in funzione dei diversi equilibri della forma di governo. Ogni parlamentare in sede di voto deve esprimere il proprio voto in modo palese tranne in alcuni casi definiti dai regolamenti.

Le Giunte sono organi permanenti investiti di funzioni tecnico-giuridico (non legislative o di controllo). La durata coincide con la legislatura e i componenti sono nominati dal Presidente dell’assemblea. Nella camera vi è la giunta per i regolamenti, le elezioni e le autorizzazioni a procedere. Nel senato vi è la giunta per i regolamenti, le elezioni, le immunità parlamentari, per gli affari della comunità europea.

Il Parlamentare

Con l’espressione Status di Parlamentare si indica la condizione giuridica di coloro che sono stati eletti alla carica di deputati o senatori. Tale condizione giuridica comporta una serie di poteri, competenze, garanzie in deroga al diritto comune poste a tutela della funzione parlamentare. Non è un privilegio del singolo ma è una garanzia per l’ordinato e libero esercizio delle funzioni parlamentari tenendo al riparo il parlamentare da determinate situazioni. Il parlamentare non vi può rinunciarvi. L'insindacabilità è citata nell’art 68 della costituzione e stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio della loro funzione. La legge prevede che l’insindacabilità si applichi in ogni caso di presentazioni di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento. Alla Camera spetta la competenza ultima di valutare se le opinioni espresse siano coperte da insindacabilità. L’immunità penale prevede invece che Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Lo scopo è quello di garantire dal rischio che iniziative proprie o persecutorie dell’autorità giudiziaria si traducono in una minaccia alla libertà e all’indipendenza della rappresentanza politica.

Le fonti del diritto

Per fonte del diritto si intende ciò da cui scaturisce il diritto. Può essere un atto tipico, atti che presentano determinate caratteristiche cui l’ordinamento riconosce il carattere di fonti del diritto come una legge, un decreto legge o legislativo, un regolamento o una legge regionale; Può essere un procedimento o un potere che produce diritto, come il procedimento legislativo posto in essere dal parlamento; Oppure un atto concreto come il codice civile.

Le fonti di diritto si dividono in fonti sulla produzione, che individuano gli atti abilitati a produrre diritto, e fonti di produzione, che sono le fonti che producono diritto, sono previste e descritte dalla costituzione. La costituzione è infatti l’insieme delle norme sulla produzione delle fonti primarie. Le fonti primarie sono le fonti la cui produzione è disciplinata dalla costituzione (legge, decreto legge, decreto legislativo, legge regionale, referendum abrogativo), le fonti secondarie sono fonti la cui produzione è disciplinata dalla legge secondo il principio di legalità (regolamenti). A loro volta le fonti si dividono in fonti atto e fonti fatto. Le prime sono atti giuridici scritti prodotti attraverso determinati procedimenti giuridici, sono fonti atto le manifestazioni di volontà, le deliberazioni del parlamento, governo, consiglio regionale, attraverso determinati procedimenti. Le seconde invece sono altri fenomeni giuridici, sono fonti fatto gli usi e le consuetudini. Per applicare le fonti al diritto è necessaria un’interpretazione. L’interpretazione è quell’attività intellettuale per cui si passa da dei pezzi di carta con dell’inchiostro sopra a un loro significato, cioè leggere il testo e capirne il significato. La sussunzione è l’operazione intellettuale attraverso cui si giudica che un determinato fenomeno rientra nella previsione normativa. Nell’interpretazione, l’atto normativo o il testo normativo sono i documenti scritti, l’enunciato o la disposizione sono le singole frasi che compongono l’atto normativo e l’interpretazione è l’operazione attraverso cui si attribuisce a una determinata disposizione un determinato significato. Una disposizione può avere differenti significati a seconda dell’interpretazione. Per stabilire quale tipo di interpretazione utilizzare sono nate diverse teorie. La teoria cognitivista stabilisce che ogni disposizione ha un significato vero e deve essere scoperto dall’interprete, non ci devono essere dubbi sull’interpretazione perché deve essere scritta in modo chiaro, in caso di dubbio ci si rivolge al legislatore stesso. L’unico limite sono la grammatica e la sintassi; La teoria scettica indica che ogni disposizione ha una pluralità di significati e l’interprete compie una scelta secondo la sua volontà; infine vi è la teoria eclettica secondo la quale l’attività dell’interprete è in parte attività di tipo cognitivo e in parte di tipo scettico, tiene così conto di entrambi gli aspetti. La scelta viene fatta in base alle argomentazioni fornite. Si considera corretta l’interpretazione che si consolida negli orientamenti interpretativi della giurisprudenza e della dottrina, non è più un giudizio di verità ma di autorevolezza. La Corte di Cassazione si pronuncia solo sull’interpretazione del diritto, definisce la migliore interpretazione di un testo.

La completezza e la coerenza dell’ordinamento

L’ordinamento è completo, ogni fatto, avvenimento ecc. è suscettibile all’ordinamento. Negli ordinamenti contemporanei vale il principio secondo cui il giudice non può rifiutarsi di rispondere. Ogni comportamento deve essere qualificato giuridicamente (comportamento sanzionabile o libero).

il principio di legalità sancisce che tutti gli atti della PA devono rispettare la legge, se un atto amministrativo viola una legge, viola la sua fonte di produzione e un giudice amministrativo può annullarlo, il giudice ordinario lo disapplica; secondo il principio di costituzionalità le antinomie tra legge e costituzione vengono risolte con la prevalenza della costituzione sempre in base ad un criterio gerarchico, la corte costituzionale annulla la legge che viola la costituzione; infine il criterio di competenza è una fascia del principio di costituzionalità poiché è la costituzione a distribuire le competenze.

Le fonti Costituzionali

La prima fonte del diritto è la Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La Costituzione è l’insieme di norme fondamentali e supreme su cui si basa l’ordinamento. È un vincolo per l’esercizio di poteri espressione della sovranità popolare. È rigida, ciò significa che per poter modificarla c’è bisogno di un procedimento di revisione costituzionale. Tale procedimento è complesso ed occorre seguire delle procedure aggravate. Il procedimento di revisione costituzionale prevede due deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera. La prima deliberazione è a maggioranza relativa, le due camere sono libere di discutere liberamente ed apportare modifiche fino al raggiungimento di un testo comune. La seconda deliberazione prevede che il testo possa essere approvato in due modalità differenti. Nel primo caso, il testo ovviamente non modificabile, deve essere approvato a maggioranza dei 2\3 dei componenti di ciascuna Camera, dopo l’approvazione la legge viene promulgata dal PdR e pubblicata in GU. Nel secondo caso, il testo può essere approvato a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti di ciascuna camera e dopo 3 mesi può essere richiesto un referendum costituzionale nel quale sarà poi il popolo italiano ad esprimersi sulla modifica della costituzione. Il referendum costituzionale può essere richiesto da 500.000 elettori, 5 consigli regionali, 1
dei membri di ciascuna camera. Non è previsto un quorum di votanti e se i consensi superano i voti contrari la legge viene promulgata e pubblicata in GU. Non tutte le disposizioni della Costituzione sono suscettibili di modificazione nelle forme, secondo l’art 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Si può intendere la forma repubblicana come l’insieme dei principi che rendono effettiva la democrazia rappresentativa, includendo i diritti di libertà e i diritti politici e sociali che sono principi supremi definiti dalla Corte Costituzionale. A garanzia della rigidità della costituzione è posta un’ulteriore garanzia: il controllo di costituzionalità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni da parte della Corte Costituzionale. La competenza della Corte riguarda le leggi statali e regionali, decreti legge e legislativi, decreti attuativi degli statuti delle regioni speciali, leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

La Corte ha modalità di accesso in via incidentale, sorge in un giudizio a quo, la questione può essere sollevata su richiesta delle parti private o dal pubblico ministero coinvolti nel processo o dal giudice. Il giudice deve indicare nell’istanza: i termini della questione, la disposizione oggetto, la disposizione costituzionale violata, le manifestazioni in punto di rilevanza, la questione deve avere ad oggetto una disposizione la cui applicazione è necessaria per la definizione del giudizio a quo, e non manifesta infondatezza, non si richiede che il giudice sia convinto dell’incostituzionalità, ma solamente che accerti sommariamente che esista un dubbio sulla costituzionalità della legge. Il giudizio può essere posto anche in via principale. Si apre mediante ricorso dello Stato contro le Regioni o della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello stato o contro le leggi di altre regioni. Il ricorso dello Stato richiede la delibera del Consiglio dei Ministri seguito dall’iniziativa del Presidente del Consiglio. Il ricorso della regione richiede la delibera della Giunta regionale. Il giudizio in via d’azione è denominato in via principale in quanto la questione viene proposta direttamente con una procedura ad hoc e non nell’ambito di un giudizio. Le disposizioni vengono valutate sotto il profilo formale del proprio contenuto prescrittivo a prescindere dalla loro applicazione concreta. Il ricorso è disponibile, gli enti coinvolti possono ma non devono fare ricorso alla corte. Lo Stato può impugnare le leggi regionali per invasioni della loro competenza. La Corte si esprimerà poi con delle sentenze. Con la sentenza di accoglimento viene accolta la questione e dichiarata illegittima la disposizione in contrasto con la costituzione, ha efficacia erga omnes (verso tutti) e opera direttamente sul piano delle fonti del diritto.ù La sentenza ha valore costitutivo, cioè anche se il contrasto è sorto in precedenza è solo con la sentenza che la legge viene invalidata. La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Con la sentenza di rigetto invece viene dichiarata non fondata la questione. La sentenza ha efficacia solo inter partes (tra le parti) ed è soltanto preclusa la riproposizione della stessa questione da parte dello stesso giudice, nello stesso grado e stato dello stesso giudizio. In una diversa situazione potrà essere risollevata la questione.

La legge

È una fonte del diritto fondamentale nell’ambito degli ordinamenti costituzionali. È un atto normativo prodotto attraverso la deliberazione delle due camere e promulgato dal PdR, può disciplinare qualsiasi materia. La caratteristica fondamentale dal punto di vista del contenuto è la forza di legge. La forza di legge è, come aspetto attivo, l’idoneità dell’atto ad abrogare e modificare disposizioni legislative precedenti e, come aspetto passivo, la resistenza all’abrogazione e alla modifica da parte di fonti successive diverse dalla legge. Ciò significa che un regolamento non può abrogare la legge e contrastarla. Rientrano negli atti aventi forza di legge: il referendum abrogativo, il decreto legislativo delegato, il decreto legge, i decreti del governo in caso di guerra, le leggi regionali e i decreti di attuazione degli statuti speciali.

Gli atti aventi forza di legge

Gli atti aventi forza di legge sono atti normativi emanati dal governo che hanno la stessa forza di una legge. Gli art 76 e 77 disciplinano la delegazione legislativa che consiste in due procedimenti: il primo mette a capo una legge di delegazione, il secondo a un decreto legislativo delegato. La legge di delega è una legge con cui le camere attribuiscono il proprio potere legislativo al governo, per la quale è prevista una riserva di assemblea. I contenuti necessari in una legge di delega sono: l’oggetto definito, la delega deve essere circoscritta a singoli argomenti; il tempo entro il quale il potere delegato può esercitarsi, deve essere limitato; devono essere indicati principi e criteri direttivi; la delega deve avvenire nei confronti del governo nella sua collegialità. Tra gli atti aventi forza di legge vi sono i decreti legislativi delegati, che sono emanati dal Governo su delega del Parlamento. Il procedimento comprende la proposta del ministro competente, la delibera del consiglio dei ministri e l’emanazione del PdR. Il decreto legge è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. È un atto deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Capo di Stato. Il decreto entra in vigore con la pubblicazione sulla GU. Dalla data di pubblicazione inizia a decorrere il termine per la conversione del decreto di 60 giorni e sorge l’obbligo governativo di presentare il “giorno stesso” il decreto alle camere per la conversione, La presentazione alle camere avviene, secondo la prassi, attraverso un disegno di legge governativo formato da un solo articolo, avente ad oggetto la conversione del decreto stesso. Si tratta di un normale procedimento legislativo in ordine al quale la Costituzione non fornisce particolari indicazioni se non quella che le camere anche se sciolte si devono riunire entro 5 giorni dalla presentazione del decreto e devono convertirlo in 60 giorni. Il Parlamento in sede di riconversione può adottare degli emendamenti che però non hanno efficacia retroattiva. Se il decreto non viene convertito in legge, decade e perde efficacia sin dall’inizio. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti. Quando la situazione non è più ripristinabile a quella originaria, si applica una legge di sanatoria che porta alla realtà la situazione precedente all’emanazione. Degli effetti dei D.l e dei D.lgs ne sono responsabili i ministri. Tra gli altri atti aventi forza di legge vi sono i decreti emanati in casi di guerra, in questo caso le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo pieni poteri, e i decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, gli statuti delle regioni speciali sono leggi costituzionali che prevedono che la loro attuazione avvenga mediante un particolare atto. Il decreto legislativo di attuazione degli Statuti è emanato dal PdR previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta della commissione paritetica formata da membri designati in parti eguali dal governo e dall’assemblea regionale.

Il referendum abrogativo

Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che permette al popolo di esprimersi su determinate materie e argomenti. È un atto capace di innovare l’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato. L’abrogazione differisce dall annullamento. L’abrogazione è il fenomeno che si verifica quando subentra una nuova legge a disciplinare fatti già disciplinati da una precedente legge. L’abrogazione opera solo per il futuro e non per il passato secondo il principio di irretroattività che impone che le leggi dispongono solo per il futuro. Per annullamento si intende uno dei modi di cessazione di efficacia di un atto normativo, la norma viene eliminata dall'ordinamento. L’annullamento si distingue dall’abrogazione, perché opera retroattivamente. Il referendum abrogativo è una forma di legislazione negativa poiché elimina le disposizioni di legge dell’ordinamento, ma può essere anche una forma di legislazione positiva producendo nuove norme. Ciò succede tramite la manipolazione del testo. Sottraendo singole parole dalle proposizioni del testo legislativo, si producono significati diversi da quelli originari, producendo così norme nuove. Le richieste di referendum abrogative vanno presentate alla cancelleria della Corte di cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre. L’iniziativa può essere popolare o regionale. L'Ufficio Centrale dei Referendum entro il 31 ottobre può denunciare eventuali irregolarità, che però possono essere ancora sanate. In via definitiva il 15 dicembre decide sulla conformità alla legge della richiesta. La Corte Costituzionale valuta l’ammissibilità del quesito in base alla Costituzione. Il presidente della Corte stabilisce il giorno per la deliberazione alle camere di consiglio, non oltre il 20 gennaio immediatamente successivo e designa il giudice relatore. Entro il 20 febbraio viene pubblicata la sentenza della Corte e, entro i successivi 5 giorni dalla pubblicazione è comunicata al PdR, ai presidenti delle camere, al presidente del consiglio e ai delegati. Se la sentenza è di ammissibilità, il referendum viene indetto dal PdR dietro delibera del Consiglio dei ministri, per una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, fatto salvo per lo scioglimento anticipato delle camere che porterà a rinviare tutto di un anno dopo le elezioni. Se la sentenza è di inammissibilità, tale sentenza ha efficacia limitata al caso deciso; se fosse successivamente richiesto un nuovo referendum abrogativo della medesima legge, la Corte dovrà di nuovo pronunciarsi. In pubblica adunanza l’Ufficio Centrale dei Referendum accerta se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La legge è abrogata se i SI superano i NO. In questo caso il PdR dichiara l’avvenuta abrogazione della legge. Il Decreto del PdR è immediatamente pubblicato sulla GU e l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Se vincono i NO, ne viene data notizia ed il medesimo referendum non può essere posto per 5 anni. Ci sono alcuni casi di inammissibilità.

Le leggi di recepimento delle intese hanno la stessa efficacia delle leggi ordinarie e non possono essere abrogate o modificate se non in seguito ad una nuova intesa.

I Regolamenti

I regolamenti sono atti normativi che si collocano tra le fonti secondarie. Vi sono diversi tipi di regolamenti: i regolamenti governativi, deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti ministeriali e interministeriali, che riguardano materie di competenza di uno o più ministri; i regolamenti di autorità subordinate ai ministri, come i prefetti; ed infine i regolamenti di autorità indipendenti come le università. I regolamenti governativi sono deliberati dal consiglio dei ministri su proposta di uno o più ministri, deve essere sentito il parere preventivo del Consiglio di Stato, che deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Il governo può discostarsi motivando. Talvolta le specifiche leggi prescrivono al Governo di acquisire anche il parere di altri organi. Vengono emanati dal PdR con proprio decreto ma devono autoqualificarsi come regolamenti. Una volta passato il controllo di legittimità alla Corte dei Conti vengono registrati e pubblicati nella GU. I regolamenti interministeriali vengono invece emanati da un Ministro sempre previo parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso procedimento, ma con decreto interministeriale sono emanati i regolamenti che riguardano competenze di più ministri. Prima dell’emanazione devono essere comunicati al PdC che può sospendere l’adozione dell’atto e provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sono anch’essi soggetti al controllo della Corte dei Conti e pubblicati nella GU dopo essersi qualificati come regolamenti. Il Governo può emanare regolamenti per l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi e regolamenti comunitari (regolamenti esecutivi); per l’attuazione o l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie di competenza regionale (regolamenti di integrazione); per le materie in cui manchi la disciplina di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge (regolamenti indipendenti); o per l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge (regolamenti di organizzazione). I regolamenti delegati sono emanati per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione. Per queste materie le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con l’effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari. I Ministri possono emanare regolamenti per: le materie di competenza del ministro o autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere (regolamenti ministeriali); per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione della legge (regolamenti interministeriali). I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi devono essere comunicati al PdC prima della loro emanazione.

Le fonti internazionali

L’articolo 10 regola i rapporti tra Stato e il resto del mondo. Opera una norma di adattamento automatico che si realizza tramite un rinvio formale: l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Le fonti internazionali possono derogare a leggi ordinarie anteriori e possono derogare anche a norme costituzionali particolari, ma non ai principi fondamentali della Costituzione. Le leggi ordinarie incompatibili con il diritto internazionale generalmente riconosciuto sarebbero incostituzionali per violazione dell’art.10. In questo caso si parla di adattamento speciale che può essere di due tipologie. L’adattamento speciale ordinario si ha quando si approva un atto dello Stato con cui vengono prodotti nell’ordinamento interno le norme esecutive dell’accordo internazionale per trattati non self-executing. L’adattamento speciale attraverso ordine di esecuzione invece si ha quando si approva una legge meramente formale, il cui contenuto si riduce al rinvio al Trattato con la formula “piena e intera esecuzione è data al Trattato..” L’art 80 stabilisce che la ratifica debba essere preceduta da autorizzazione da parte del Parlamento. Alle norme introdotte con l’adattamento speciale spetta la stessa posizione gerarchica della fonte di adattamento (solitamente la legge), salvo che per resistenza ai referendum abrogativi. Non possono essere abrogate con referendum le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e neppure le leggi produttive di effetti collegati all’ambito di operatività dei trattati. Un’eccezione è costituita dalle leggi di adattamento di trattati che regolano la posizione giuridica dello straniero. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.