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Appunti di diritto civile, Appunti di Diritto Civile

Appunti delle lezioni di diritto civile tenute dal Professor Pascuzzi, a.a. 2021/2022

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 16/03/2022

ila.z
ila.z 🇮🇹

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DIRITTO CIVILE
13.09.2021
Due piattaforme per materiali extra -> moodle.
Libri di testo -> Il problem solving nelle professioni legali, Il Mulino, 2017 (per capire
come si risolvono i problemi di natura civilistica che un giurista affronta)
Massimo 6/7 lezioni
Esame per frequentanti -> prova finale scritta facoltativa all’ultimo giorno di lezione
che vale solo per tre appelli (prima sessione) il cui voto in trentesimi può essere
integrato o con esame orale o con paper scritto facoltativo con il quale si possono
ottenere massimo 5 punti (-> bisogna imparare a scrivere!!!) che vale sempre solo per
tre appelli (prima sessione). Il paper va redatto entro Febbraio 2022.
Esame non frequentanti -> solo orale
L’importante è raggiungere gli obiettivi formativi.
La traccia del paper è personale -> si sceglie il titolo che deve essere comunicato
entro l’ultimo giorno di lezione mentre lo svolgimento è possibile fino a Febbraio ma
deve essere consegnato tre settimane prima.
Obiettivo -> apprendere delle competenze (es. come si scrive un contratto, analizzare
le clausole
Il giurista è la professione di chi si guadagna da vivere facendo questo lavoro -> coloro
che si occupano di formazione (insegnanti), dell’applicazione del diritto (giudice),
dell’esposizione e della trasmissione del diritto. Tutte queste attività sono poste in
essere dal giurista. Questa è una caratteristica del giurista occidentale -> la nostra
cultura prevede la figura del giurista come giurista professionale.
Nella cultura occidentale il giurista è colui/colei che al termine di un percorso di studi
(giurisprudenza) acquisisce una serie di saperi che possono essere di tipo dichiarativo,
procedurale.
Il giurista e il civilista devono padroneggiare saperi diversi -> sapere dichiarativo
(conoscenza)
Il diritto civile nasce anche come riflessione dei giuristi sul diritto -> il diritto è
l’insieme delle regole, ma anche l’insieme delle riflessioni che i giuristi fanno sul
diritto.
Questo sapere giuridico comincia ad arricchirsi di tante componenti
Come si riflette sul diritto? -> obiettivo del corso
Saper fare diritto significa saper interpretare le norme, saper costruire dei significati
(es. regola dell’età minima per diventare presidente della repubblica, qual è la ratio?),
essere in grado di risolvere problemi giuridici, saper negoziare, saper parlare in
pubblico, saper cercare dati giuridici, saper essere all’altezza del ruolo.
Si diventa giuristi quando si posseggono tre tipologie di sapere, il sapere, il saper fare
e il saper essere -> queste tre componenti formano le competenze del giurista.
Dobbiamo imparare a sostenere la nostra tesi.
Il lavoro del civilista -> il ragionamento giuridico viene posto in essere da tutti i giuristi
e perciò si forma la dottrina -> i giuristi riflettono sul diritto ma la parte autorevole
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DIRITTO CIVILE

Due piattaforme per materiali extra -> moodle. Libri di testo -> Il problem solving nelle professioni legali, Il Mulino, 2017 (per capire come si risolvono i problemi di natura civilistica che un giurista affronta) Massimo 6/7 lezioni Esame per frequentanti -> prova finale scritta facoltativa all’ultimo giorno di lezione che vale solo per tre appelli (prima sessione) il cui voto in trentesimi può essere integrato o con esame orale o con paper scritto facoltativo con il quale si possono ottenere massimo 5 punti (-> bisogna imparare a scrivere!!!) che vale sempre solo per tre appelli (prima sessione). Il paper va redatto entro Febbraio 2022. Esame non frequentanti -> solo orale L’importante è raggiungere gli obiettivi formativi. La traccia del paper è personale -> si sceglie il titolo che deve essere comunicato entro l’ultimo giorno di lezione mentre lo svolgimento è possibile fino a Febbraio ma deve essere consegnato tre settimane prima. Obiettivo -> apprendere delle competenze (es. come si scrive un contratto, analizzare le clausole Il giurista è la professione di chi si guadagna da vivere facendo questo lavoro -> coloro che si occupano di formazione (insegnanti), dell’applicazione del diritto (giudice), dell’esposizione e della trasmissione del diritto. Tutte queste attività sono poste in essere dal giurista. Questa è una caratteristica del giurista occidentale -> la nostra cultura prevede la figura del giurista come giurista professionale. Nella cultura occidentale il giurista è colui/colei che al termine di un percorso di studi (giurisprudenza) acquisisce una serie di saperi che possono essere di tipo dichiarativo, procedurale. Il giurista e il civilista devono padroneggiare saperi diversi -> sapere dichiarativo (conoscenza) Il diritto civile nasce anche come riflessione dei giuristi sul diritto -> il diritto è l’insieme delle regole, ma anche l’insieme delle riflessioni che i giuristi fanno sul diritto. Questo sapere giuridico comincia ad arricchirsi di tante componenti Come si riflette sul diritto? -> obiettivo del corso Saper fare diritto significa saper interpretare le norme, saper costruire dei significati (es. regola dell’età minima per diventare presidente della repubblica, qual è la ratio?), essere in grado di risolvere problemi giuridici, saper negoziare, saper parlare in pubblico, saper cercare dati giuridici, saper essere all’altezza del ruolo. Si diventa giuristi quando si posseggono tre tipologie di sapere, il sapere, il saper fare e il saper essere -> queste tre componenti formano le competenze del giurista. Dobbiamo imparare a sostenere la nostra tesi. Il lavoro del civilista -> il ragionamento giuridico viene posto in essere da tutti i giuristi e perciò si forma la dottrina -> i giuristi riflettono sul diritto ma la parte autorevole

delle riflessioni sul diritto formano la dottrina la quale per quanto possa influenzare il ragionamento del diritto non è fonte del diritto (-> diritto positivo) in senso formale. Ma la dottrina è fonte del diritto -> es. negozio giuridico non è disciplinato nel c.c. in quanto creazione dottrinale. Quando si parla di riflessione civilistica si fa riferimento alla dottrina civilistica che per quanto non sia fonte in senso formale, crea delle categorie giuridiche e dei concetti che sono a pieno titolo parte integrante della disciplina giuridica del diritto -> queste operazioni sono estremamente delicate -> il diritto non è solo la norma di legge. Causa del contratto -> disciplinata nel c.c. ma ha diversi significati a seconda di chi la definisce e queste definizioni sono state assorbite dalla giurisprudenza he le ha rese diritto positivo. 16.09. Nel corso del tempo si sono succedute diverse concezioni di “diritto” -> modi diversi di riflettere sul diritto e questa diversità ha delle ricadute sia sulle differenti metodologie (la metodologia di riflessione usata dal giusnaturalista è diversa da quella usata da chi si rifà all’analisi economica del diritto). Secondo il giusnaturalista, il diritto è un insieme di diritti ed obblighi mentre secondo chi fa analisi economica il diritto è un insieme di incentivi e disincentivi a prendere decisioni. Un diverso modo di ragionare significa anche un modo diverso di insegnare -> in Italia il diritto si studia sui manuali e sui trattati mentre nei sistemi di common law gli studenti si formano sui casebook, quindi si concentrano sui casi. Il modo di riflettere e di parlare del diritto è cambiato nel corso del tempo. CASO A -> più soggetti proprietari di quote azionarie si mettono d’accordo per controllare la società CASO B -> marito e moglie decidono di separarsi e prendono delle decisioni Che cos’hanno in comune queste due situazioni? -> attengono al tema del negozio giuridico, trattano dei contratti innominati, afferiscono alla sfera di disciplina dell’art. 1322.2, c.c. Questi due casi sono identici e attengono allo stesso problema -> per decidere se sono ammessi nell’ordinamento dobbiamo stabilire in entrambi i casi se mirano a soddisfare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico. Come si redige un contratto?

Il codice è un sistema, ma non l’unico obbligatorio e possibile -> è uno dei sistemi, infatti i manuali e i trattati relativi al codice civile molto spesso hanno sistematiche differenti. Problemi giuridici che emergono dal film -> il primo spezzone (ragazza e toto) può essere ricondotto al tema delle promesse unilaterali. -> promessa non è valida perché i soggetti sono liberi fino alla conclusione del matrimonio. Dal secondo rapporto (diavolo e Totò) -> sembrerebbe una permuta tra l’anima e la vincita del giro -> l’anima non può essere oggetto del contratto (oggetto inesistente). Rimedi -> si può pensare che ci sia stato dolo da parte del diavolo o errore da parte di Totò e si aprirebbe quindi la strada dell’annullamento. CONSIGLI PER REDIGIRE IL PAPER

  1. individuare in un’opera artistica un problema giuridico
  2. enucleare gli esatti termini del problema
  3. redigere un paper che risolva il problema individuato Deve riguardare il diritto dei contratti.

IL CONTRATTO

Sistema -> insieme di concetti e sotto-concetti posti in ordine organico. Ci possono essere più sistematiche e alcune di queste possono sottendere delle ideologie. Qual è il rapporto tra categoria e sistema? E’ il rapporto tra diritto positivo e dottrina. La nozione di negozio giuridico nel codice non c’è -> la scelta delle categorie e del sistema non è neutra. La norma di collegamento tra il contratto e il negozio giuridico è l’art. 1324. Le classificazioni dipendono dai punti di vista. Ci sono molte norme al di fuori del codice civile proprio perché costruire una nuova sistematica è difficile. La nozione di contratto oggi si arricchisce di nozioni che sono in realtà lontane dal concetto ai sensi dell’art. 1321, c.c. -> la definizione data dal codice civile è soltanto una delle nozioni possibili. Nel lessico quotidiano diverse parole possono essere utilizzate per nominare lo strumento del contratto -> patto, negozio, accordo, affare, convenzione. Tutte queste parole sono riconducibili al tema dell’autonomia privata, ossia la possibilità che abbiamo di autoregolamentare i nostri interessi. Questo vale sia per l’individuo che per i gruppi e trova fondamento nell’art. 2 e 41 della Costituzione ->  art. 2 -> diritti inviolabili dell’uomo  art. 41 -> libertà di iniziativa economica Manca lezione 20.09.2021 -> struttura e funzione 23.09. 1 I requisiti del contratto sono

  1. l’accordo delle parti
  2. la causa
  3. l’oggetto
  1. la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità La mancanza dei requisiti è causa di nullità del contratto (art. 1418, c.c.)

L’ACCORDO -> per accordo si intende il consenso manifestato da tutte le parti del

negozio in ordine al regolamento di interessi che esse intendono realizzare. Il consenso delle parti può manifestarsi in forme diverse  oralmente  per iscritto  attraverso un comportamento concludente Soltanto in alcune ipotesi, esplicitamente previste dalla legge all’art. 1350, c.c., l’ordinamento individua la forma in cui deve manifestarsi il consenso. Non c’è un unico modo per concludere un accordo contrattuale. L’accordo, secondo il modello codicistico, prevede la proposta e l’accettazione. Il contratto può concludersi  in maniera simultanea  mediante lo scambio tra proposta ed accettazione [rispetto allo stesso problema esistono soluzioni dottrinali differenti ed è quindi essenziale capire ed accettare che uno stesso problema abbia due soluzioni diverse] In materia di proposta ed accettazione, le norme codicistiche sono  art. 1326, c.c. -> conclusione del contratto  art. 1334, c.c. -> efficacia degli atti unilaterali -> sia la proposta che l’accettazione sono atti unilaterali -> Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati -> principio di recettizietà.  art. 1335, c.c. -> l’accettazione risulta efficace se giunge al destinatario, non rileva il fatto che il destinatario non venga a conoscenza della proposta La proposta deve presentare le seguenti caratteristiche  completezza -> deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che le parti si accingono a concludere. Ci devono essere tutti gli elementi affinché un’accettazione conforme produca l’accettazione del contratto  impegnatività  recettizia  avere la forma prevista -> art. 1350, c.c. -> ci sono alcuni contratti che devono essere necessariamente stipulati per iscritto (contratti di compravendita di immobile) L’accettazione deve essere  definitiva -> volontà attuale di accettare la proposta senza riserve circa ulteriori trattative senza rinvio a momenti successivi  incondizionata  conforme totalmente alla proposta  tempestiva -> tutela l’interesse del proponente a non restare esposto alla volontà della controparte. Il proponente può accettare l’accettazione tardiva  recettizia  avere la forma prevista Ci possono essere altre modalità di conclusione del contratto (l’accordo si desume da elementi diversi dalla mera manifestazione della volontà), ad esempio  accordo tramite esecuzione -> previsto all’art. 1327, c.c.  accordo per adesioni successive (contratti aperti) -> quando il contratto coinvolge più soggetti -> art. 1332, c.c.  accordo in mancanza di rifiuto -> art. 1333, c.c. -> es. fideiussione gratuita

In giurisprudenza, l’opinione prevalente condivide la tesi A ma ci sono anche sentenze che supportano la tesi B. A supporto della tesi B si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6323/2000 ->  la Cassazione prima riporta l’opinione giurisprudenziale consolidata, ossia quella a favore della tesi A (quindi quella per cui la revoca ha efficacia ed esplica quindi i suoi effetti impeditivi nel momento in cui viene emessa e trasmessa purché il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione della proposta) -> La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto - questione che consiste essenzialmente nell’accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione, ovvero se sia necessario all’indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento - è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione dell’altra parte e, quindi, prima che l’accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall’oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282)  riporta un argomento letterale -> La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall’articolo 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta "finché il contratto non sia concluso" - e, a norma dell’articolo 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte - prevede espressamente che la revoca dell’accettazione deve giungere "a conoscenza del proponente prima

dell’accettazione". Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della "spedizione" e non quella della "ricezione" anche se la dichiarazione di revoca giunga all’oblato dopo il ricevimento, da parte del proponente, dell’accettazione.  critica l’argomento letterale (l’argomento letterale ha senso nel caso in cui si riferisca alla singola disposizione normativa ma in questo caso va considerato il complesso di norme) -> Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l’argomento letterale di cui al citato articolo 1328 c.c. - con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell’accettazione pervenga al proponente prima dell’accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l’accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare: a) che la revoca della proposta - pur essendo un atto recettizio - opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l’efficacia dell’accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente. b) che la recettizietà della revoca della proposta è "attenuata" producendo i suoi effetti tipici sin dall’emissione: infatti "mentre per l’efficacia della revoca dell’accettazione, la legge pone l’accento sul momento finale, per la revoca della proposta l’accento è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio; che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso" (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489); c) che l’adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell’accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche; d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto "ex tunc" di quel potere di accettazione sorto in capo all’oblato con la conoscenza della proposta.  riporta un argomento letterale -> Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati articoli 1334 e 1335 c.c. dal quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività "piena" e "attenuata", ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l’atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell’efficacia di singoli atti unilaterali recettizi.  riporta un argomento teleologico -> Deve peraltro evidenziarsi che - come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale - la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 1328 c.c.) solo per l’accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell’ipotesi di revoca dell’accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell’intento del legislatore di attribuire diversa "meritevolezza dell’affidamento" in quanto

dei lavori alle società Alfa e Beta pur restando responsabile nei confronti dell’acquirente. I lavori dovranno terminare entro 6 mesi dalla stipula del preliminare. La società Marechiaro rilascerà la fideiussione prevista dal d. lgs. 122/2005. La società Marechiaro si impegna a riconoscere le garanzie previste dalla legge. Il preliminare dovrà disciplinare le spese condominiali. Il preliminare dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: a) ritardo da parte del sig. Cambiale nel pagamento del saldo; b) ritardo o mancata stipulazione del contratto definitivo; c) rifiuto della parte della società Marechiaro di stipulare il contratto definitivo e/o ritardo nella ultimazione dei lavori e/o nella consegna delle unità immobiliari. Per eventuali controversie sarà competente il foro di Palermo in via esclusiva. Svolgimento CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE DI EDIFICIO DA COSTRUIRE, AI SENSI DEL D. LGS. 20 GIUGNO 2005 N. 122 Tra i sottoscritti signori Rocco Palazzo, nato a ________________ il __________ residente a _______________ in _________________________ codice fiscale _______________ domiciliato a _______________ in _________________________, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in nome e per conto della società “Voglio andare al mare”, con sede in ______ , via ___________________, capitale sociale interamente versato pari ad Euro _____________________codice fiscale _________________ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di __________ a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data__________ (di seguito indicata anche: "Parte Promittente Venditrice") e Paolo Cambiale, nato a ______________ il _________________ residente a _______________ in _________________________ codice fiscale _______________ domiciliato a _______________ in _________________________, coniugato in regime di comunione dei beni; (di seguito indicata anche: "Parte Promissaria Acquirente"), (e congiuntamente indicate anche: "Contraenti" o "Parti contraenti") premesso che la parte promittente venditrice Tutto ciò premesso si conviene e si stipula che Art. 1 Premesse ed allegati Premesse ed Allegati Le premesse e gli allegati, tutti siglati dalle parti, sono considerati parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito il "Preliminare") e sua fonte di interpretazione ed hanno determinato il consenso dei Contraenti. Art. 2 Oggetto

  1. la parte promittente venditrice si obbliga a vendere alla parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare (per sé o per persona da nominare al

momento dell’atto definitivo di compravendita) il diritto di proprietà sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del complesso “Marechiaro”: unità immobiliare sita nel Comune di Cefalù, in Via degli Aranci, 43, scala __, al piano __, numero interno __ con annessa cantina e box pertinenziali Art. 3 Termine per la stipulazione del contratto definitivo

  1. La stipulazione del contratto definitivo di compravendita dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022. Art. 4 Prezzo e modalità di pagamento
  2. II prezzo della compravendita é convenuto di comune accordo tra le Parti contraenti in Euro 500.000, oltre imposte di legge, da corrispondersi dalla Parte Promissaria Acquirente, secondo i termini e le modalità di seguito indicate a. quanto ad Euro 100.000, oltre imposte di legge, alla sottoscrizione del presente contratto preliminare di vendita a titolo di caparra confirmatoria tramite assegno bancario circolare o postale non trasferibile / versamenti diretti / o tramite bonifico bancario su conto corrente n. ______________________________________intestato alla Parte Promittente Venditrice ___________ (Banca _____, Agenzia _____), Codice IBAN _______________________________, di cui la Parte Promittente Venditrice rilascia quietanza, salvo il buon fine dell'assegno; b. quanto al residuo importo di Euro 400.000, oltre imposte di legge, costituenti il saldo prezzo dell’unità immobiliare in oggetto
  3. Nel caso vi siano ritardi nell'effettuazione dei pagamenti sopra indicati la Parte Promissaria Acquirente sarà tenuta per ogni giorno di ritardo al pagamento di un interesse di mora pari al 2% annuo, calcolato sulla somma ancora dovuta. Art. 5 Termine di ultimazione dei lavori – consegna delle unità immobiliari
  4. I lavori di costruzione del Complesso immobiliare saranno eseguiti direttamente dalla Parte Promittente Venditrice che potrà appaltare specifiche categorie di opere o fasi di lavorazioni all’ impresa “Alfa e Beta” della cui realizzazione rimarrà responsabile.
  5. I lavori dovranno essere ultimati entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La Parte Promittente Venditrice si impegna a comunicare per iscritto alla Parte Promissaria Acquirente, con congruo anticipo, l'ultimazione dei lavori di costruzione delle unità immobiliari in oggetto, con allacciamento dei servizi alla rete pubblica e realizzazione degli impianti, e comunque idonee ad essere abitate. Art. 6 Fideiussione
  6. La Parte Promittente Venditrice consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente Preliminare, alla Parte Promissaria Acquirente, fideiussione rilasciata da __________________ - di cui all'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 - che ne dà ricevuta con la firma del presente contratto, di importo pari a tutte le somme versate e da versare13 dalla Parte Promissoria Acquirente alla Parte Promittente Venditrice prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.

Clausola risolutiva espressa

  1. E' in diritto delle Parti contraenti risolvere, con comunicazione mediante lettera raccomandata a/r, telegramma o telefax, il presente Preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli 1456 e 1385 c.c., al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: a. con riferimento alle obbligazioni della Parte Promissaria Acquirente  ritardo di ___ giorni nel pagamento del saldo b. con riferimento alle obbligazioni della Parte Promettente Venditrice  rifiuto di stipulare il contratto il contratto definitivo;  ritardo di ___ giorni nell’ultimazione dei lavori, così come indicata all’art. 3, comma 2;  ritardo di ___ giorni nella consegna dell’unità immobiliare c. con riferimento alle obbligazioni delle Parti contraenti  ritardo di ___ giorni nella stipulazione del contratto definitivo  mancata stipulazione del contratto definitivo Art. 10 Forma convenzionale
  2. Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il presente Preliminare dovrà essere formato per iscritto a pena di nullità. Art. 11 Risoluzione delle controversie
  3. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno di competenza del Foro di Palermo in via esclusiva. Correzione
  4. Intestazione dalla quale si comprende l’intenzione delle parti (es. Contratto preliminare di compravendita)
  5. Identificazione delle parti
  6. Le premesse non sono d’obbligo ma aiutano l’interprete a capire in quale contesto ci si muove -> oggetto del contratto, interessi delle parti
  7. Clausole
  8. oggetto
  9. prezzo
  10. termine di ultimazione dei lavori – consegna delle unità immobiliari
  11. fideiussione -> D. Lgs. 122/
  12. garanzie -> clausole di stile (?)
  13. regolamento di condominio e spese
  14. clausole risolutive espresse 27.09. 1

L’INTERPRETAZIONE E GLI ARGOMENTI INTERPRETATIVI

Con il termine interpretazione si intende sia l’attività di costruzione del significato degli enunciati linguistici, sia il risultato di questa attività. L’interpretazione può essere di fonte dottrinale, giurisprudenziale o legislativa (autentica).

Nel diritto positivo disciplinano l’attività interpretativa, nello specifico, le disposizioni di cui agli artt. 12-14 delle Disposizioni sulla legge in generale (o Preleggi). Art. 12, Preleggi -> Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore. -> interpretazione letterale + interpretazione autentica (?) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. -> analogia legis + analogia iuris. Mentre l’interpretazione consiste nell’attribuzione di un significato ad un testo, gli argomenti interpretativi sono schemi di discorso che si utilizzano per l’attribuzione di un significato a documenti e testi normativi. Attraverso gli argomenti interpretativi  gli interpreti dotati di autorità (i giudici) motivano l’attribuzione di un significato a documenti normativi  gli operatori giuridici che intervengono nelle procedure che portano alle decisioni (es. avvocati) persuadono o tentano di persuadere ad una attribuzione di significato  i dottori o “scienziati del diritto” propongono e propagandano siffatte attribuzioni di significato in via generale Gli argomenti interpretativi possono essere  a contrario -> raccomanda di attenersi alla lettera della legge nell’accezione più ristretta, escludendo ogni estensione del significato dei termini ed ogni analogia in base al brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit” e considerando come tassativa ogni enumerazione del legislatore  analogico -> opposto dell’argomento a contrario. Suggerisce di intendere la legge considerando ogni termine portatore di concetto estensibile secondo analogie e ogni previsione come estesa ai casi simili a quello esaminato. Riconosce il potere creativo del legislatore a chi applica il diritto. Consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa.  a fortiori -> “a maggior ragione” -> consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa  della completezza della disciplina giuridica -> l’interprete non può attribuire alle leggi un significato per cui un caso qualsiasi risulta non disciplinato dal diritto ovvero per cui la disciplina giuridica sia indeterminata.  della coerenza della disciplina giuridica -> due enunciati legislativi validi covigenti non possono essere interpretati come esprimenti norme confliggenti l’un l’altra  psicologico -> suggerisce il ricorso ad indizi concreti di volontà psicologica come lavori parlamentari, discussioni  storico -> suggerisce di leggere dietro ai mutamenti delle formule la costanza delle discipline  apagogico -> argomento che invita ad escludere l’interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma “assurda”. L’assurdità può essere riferita sia alla norma che risulta dall’attività interpretativa sia dalle conseguenze pratiche della sua applicazione  teleologico -> suggerisce di interpretare secondo i fini propri della legge, che sono diversi da quelli dell’autore, bensì propri della legge che incorpora una scelta tra interessi tipici confliggenti. I poteri di creazione tipici dell’organo

  1. data del deposito in cancelleria 30.09. 1 All’interno della narrativa ci sono le parti e bisogna riconoscere le loro ragioni, le quali sono distinte dalla motivazione. Nella parte in cui si esprime il giudice, egli può fare propria la struttura argomentativa di una delle parti oppure esprimere un ragionamento differente. All’interno di una sentenza dobbiamo individuare la soluzione del problema, il tipo di problema, riconoscere gli interessi in conflitto. Il problema può riproporre una fattispecie tipica oppure può avere delle caratteristiche peculiari -> nel primo caso, il giudice si rifà a principi consolidati mentre nel secondo caso, sulla base dell’analogia iuris, cerca di dare una risposta a quel problema che si presenta per la prima volta. Di fronte ad una sentenza
  2. tesi dell’attore
  3. prove della tesi
  4. tesi convenuto
  5. prove convenuto Queste generalmente si trovano nella parte iniziale delle sentenze
  6. tipo di problema
  7. materia
  8. elementi del problema
  9. aderenza o meno ad una fattispecie tipica

9. individuare gli interessi in conflitto 10.risoluzione del conflitto 11.distinzione obiter dicta e ratio decidendi

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

Caso 1 -> Un regista teatrale, un aiuto regista, uno scenografo e un costumista vengono contattati dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico, per il quale avevano già lavorato, per mettere in scena il Miles gloriosus di Plauto a Trapani. In particolare, era stato chiesto di elaborare il testo della commedia e poi, scelti gli attori, di dirigere le prove e gli spettacoli e di preparare le scene e i costumi. Come da accordi orali ed a seguito di diverse riunioni, testo, progetto e modello di scena, costumi e distribuzione delle parti erano stati approntati nei mesi successivi. INDA aveva pubblicizzato la rappresentazione. Senonché, già convocata la Compagnia il 25 giugno a (OMISSIS) per l’inizio delle prove, il 23 l’INDA aveva comunicato telefonicamente l’annullamento della produzione. [E’ necessario capire se il contratto si è concluso o meno perché le conseguenze giuridiche sono differenti ed è necessario capire a che punto della trattazione le due parti erano giunte per l’insorgere eventualmente della responsabilità precontrattuale.] Soluzione caso 1 -> la Cassazione ha ritenuto che la revoca fosse giunta tardivamente -> anche se non c’è un contratto sorge responsabilità. L’INDA deve risarcire l’interesse negativo che in questo caso specifico include non solo il mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute ma anche la congrua retribuzione dell’opera intellettuale prestata dagli attori

 responsabilità solidale -> in ragione della produzione dell’evento dannoso nel caso di responsabilità extracontrattuale, divisa in parti uguali nel caso di responsabilità contrattuale Doveri precontrattuali -> comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1337, c.c. significa (significati costruiti dalla giurisprudenza attraverso la risoluzione dei conflitti pratici -> la giurisprudenza e la dottrina riempiono la nozione di “buona fede”)  doveri di informazione -> la libertà negoziale dovrebbe condurre le parti ad una conoscenza adeguata di tutti gli elementi rilevati ai fini della conclusione del contratto. Costituiscono oggetto degli obblighi formativi tutti gli elementi in grado di incidere, in modo oggettivo, sulla prestazione dovuta e sulla soddisfazione che l’altra parte può ragionevolmente attendersi dal contratto, quali specifiche caratteristiche della persona o del bene oggetto del contratto. L’adempimento o meno va stabilito caso per caso. o reticenze lecite e illecite  doveri di verità -> no false informazioni  doveri di chiarezza -> soprattutto nei contratti con i consumatori  doveri di segreto -> es. nei casi di brevetto, di compravendita di un’azienda Situazioni di danno precontrattuale  mancata conclusione del contratto -> rottura ingiustificata delle trattive, le quali possono essere interrotte ma adducendo delle valide giustificazioni e non pregiudicando le legittime aspettative della controparte. Si tutela l’affidamento della controparte (l’opposto della libertà contrattuale).  conclusione di un contratto invalido e inefficace

 conclusione di un contratto valido ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza -> es. caso 2. Non risponde al dovere di comportarsi secondo buona fede. Il danno risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale è l’interesse negativo, ossia l’interesse a non intraprendere una trattativa come quella che ha esposto il soggetto a subire le scorrettezze della controparte -> nella responsabilità contrattuale, invece, si deve risarcire sia il danno emergente sia il lucro cessante mentre nel caso della responsabilità extracontrattuale. Nel caso di mancata conclusione del contratto, l’interesse negativo corrisponde alle spese per le trattative inutili, il tempo sprecato, la perdita di occasioni alternative. Nel caso di conclusione di contratto invalido o inefficace si devono risarcire le spese per la trattativa inutile e le spese inutilmente sostenute in vista dell’esecuzione. Nel caso di contratto sconveniente (contratto valido) si deve risarcire lo scarto di convenienza, ossia quello che ho speso meno lo svantaggio dell’offerta Anche relativamente alla possibilità di responsabilità precontrattuale in caso di conclusione di un contratto valido sussistono diverse tesi  tesi tradizionale -> la responsabilità precontrattuale può sorgere solo nei casi previsti dalla legge, ossia le disposizioni di cui agli artt. 1337-1338, c.c. perciò soltanto nel caso di mancata conclusione del contratto per recesso dalle trattative o nel caso di conclusione di contratto invalido  tesi estensiva -> la responsabilità precontrattuale si ha anche nel caso di conclusione di un contratto valido ed efficace in quanto vi è una responsabilità per comportamento contrario al principio del neminem laedere tenuto nella fase che precede la conclusione del contratto. Costante giurisprudenza riconosce la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in caso di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione nel corso delle trattative di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.