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27.09.2022 ( verifica scritta)
DIRITTO DELL ESECUZIONE CIVILE
Debitori, che non adempiono le obbligazioni la ragione per la quale non adempiono non conta. Esecuzione individuale procedimento che il legislatore offre al creditore per tutti i casi in cui vi sia un debitore. Come si pone il procedimento esecutivo rispetto al rapporto obbligatorio, è un atto degli organi statali che vengono messi in moto dal debitore. Il rapporto obbli. Intercorre tra due soggetti, dove il creditore ha il diritto di ricevere una prestazione e il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione Art 2740, responsabilità patrimoniale del debitore. Essa consiste nella responsabilità patrimoniale del debitore. Il creditore potrà mettere in moto gli organi statali affinché aggrediscano il patrimonio del debitore nei limiti stabiliti dalla prestazione dovuta. Questo solo nella civile. Art 2740, il debitore risponde dell obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Risponde con tutti i suoi debiti, anche se ci sono dei limiti molto piccoli. No, fede nuziale Si, televisione I beni che vengono aggrediti crollano di valore. L ufficiale giudiziale si occupa dell esecuzione forzata, va a casa del debitore e impone un vincolo all utilizzo dei beni e dopo un procedimento vengono venduti. Questo articolo serve a spingere i debitori verso l adempimento. Beni futuri, posso essere aggrediti anche quei beni che al momento in cui l obbligazione è stata assunta non facevano parte del suo patrimonio. Allo stesso modo il creditore non può aggredire beni che sono usciti dal patrimonio del debitore. Anche se ci sono delle eccezioni. Un bene sottoposto a sequestro è un bene di cui il debitore non può piú disporre. Quel creditore potrà continuare ad aggredire il patrimonio del debitore Titolo esecutivo, documento che consente di iniziare l esecuzione forzata. AZIONE ESECUTIVA , offerta al creditore e il debitore la subisce. Se il creditore decide di porla in essere gli organi statali la cominceranno. Essa si divide in diretta e indiretta. ART 2741 , parità di trattamento. I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti dal debitore. Parità di trattamento sia in quella collettiva dove viene aggredito l intero patrimonio, sia in quella individuale dove vengono aggrediti sono determinati beni fino all ammontare del valore del debito. Nell’ individuale, il creditore che agisce per primo è uno ma possono intervenire successivamente anche altri creditori, ognuno per il proprio credito. Cosa succede? Se i beni sono ipoteticamente sufficienti a soddisfare tutti bene, se sono insufficienti e il debitori ne ha altri l esecuzione viene estesa. Se non sono sufficienti subentra la PARITÀ DI TRATTAMENTO. Vi è un grande limite, dove la parità di trattamento vale solo per i creditori che non possono vantare la prelazione, sono pagati per ultimi. Se invece vi sono le cause di prelazione, seguirò il destino di questa causa di prelazione. Es. ipoteca, io ho il diritto di essere soddisfatto per primo. Su una casa possono essere prescritte più ipoteche. Se dalla vendita si ricava una somma inferiore al debito, quelli vanno al chirografo. Parità di trattamento è un principio fondamentale. Esecuzione individuale diversa da quella collettiva. ARTT. 474-632 cpc ARTT 2910-2933 cc DIRITTO OGGETTO DI TUTELA ESECUTIVA —> diritto sostanziale Diritto di agire con l azione esecutiva —> diritto processuale
Oggetto del diritto e quindi dell esecuzione:
- Somma di denaro
- Consegna di una cosa certa e determinata, fare fungibile, non fungibile
- Obbligo di concludere un contratto,
- Obbligazioni non pecuniarie né suscettibile di esecuzione forzata Per ciascuno di questi obblighi vi sono delle diverse esecuzioni: Obblighi fungibili —> esecuzione diretta Obblighi infungibili —> esecuzione indiretta (misure coercitive) Esecuzione diretta:
- Espropriazione, il creditore ottiene esattamente quello che gli spettava. Somma di denaro
- Esecuzione in forma specifica, quando il creditore ottiene esattamente la cosa che gli spettava se non è possibile interviene il risarcimento Consegna, rilascio e fare o non fare purchè siano fungibili. ARTT. 2910, il creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole…. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo, quando sono vincolati a garanzia del credito (io ho diritto di ipoteca su un immobile che è stato venduto, il diritto segue il bene), quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore ( quando un atto è stato compiuto apposta per fregare il creditore, ma io sono in grado di dimostrarlo io potrò aggredire quel bene come se lui non lo avesse mai venduto).
Lezione del 29.09.
Art 2932, esecuzione dell’obbligo di contrarre. Contratto preliminare, contratto per via del quale le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo. Normalmente viene stipulato per la vendita delle case. Mentre il contratto di compravendita trasferisce la proprietà, il contratto preliminare quando viene firmato non c’è il trasferimento immediato della proprietà. Una volta concluso il preliminare, vi è l obbligo di concludere quello definitivo. Cosa succede se le parti non adempiono a questo obbligo? L altra parte qualora sia possibile, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Non è una sentenza che condanna il soggetto inadempiente a firmare, la firma non è più necessaria è come se ci fosse stata. La sentenza serve solo a produrre gli effetti del contratto. In capo al compratore sorge l’obbligo di pagare il prezzo, in capo al venditore l’obbligo di consegnare il bene. Ripassa le varie tipologie di sentenza. ESECUZIONE INDIRETTA ART 614 CPC Nasce per gli obblighi infungibili. Es.tu dovevi consegnarmi il quadro entro tot. E non lo hai fatto, cosa può fare il creditore della consegna del quadro? Se ottengo un provvedimento di condanna alla consegna del bene, io posso chiedere al giudice di stabilire al giudice una somma di denaro da dare per ogni giorno di ritardo. È un’esecuzione indiretta in quanto è una minaccia. Serve per costringere ad adempiere, con la minaccia di un male che potrebbe essere peggiore. Questo poi è stato allargato a tutti gli obblighi, salvo il pagamento di una somma di denaro, in quanto vi sono già gli interessi.
‘pigro’ e non vuole riscuoterli. Creditore1 può citare in giudizio Debitore2 per far valere il diritto di Debitore. PRESUPPOSTI PROCESSUALI E CONDIZIONI DELL AZIONE
- Processo cognitivo (?)
- processo esecutivo: Presupposti processuali generali ( notificazione, eventuale cauzione…) Condizione necessaria e sufficiente: titolo esecutivo ESECUZIONE FORZATA Competenze: DISCIPLINA DEGLI ATTI PROCESSUALI Libertà e congruità Un atto è nulla soltanto se la nullità e prevista espressamente dalla legge !!!!!La lezione del 3.10 l’hai saltata IL TITOLO ESECUTIVO art 474 cpc!!!!!
LEZIONE 4.10.
IL TITOLO ESECUTIVO
Problema, l uff. Giudiziario può rilevare in maniera ufficiosa l’inesistenza deo titolo esecutivo in senso sostanziale. Tesi affermativa, se ufficio misura esecutiva, creditore può esprimere opposizione ex art 617, mentre il debitore puà opporsi in base all art 615cpc Tesi negativa, ufficio procede a controllo meramente formale, il questo caso solo il debitore può oppporsi I SOGGETTI DEL PROCESSO ESECUTIVO
- Debitore
- Creditore
- Creditori che intervengono nell’ esecuzione (solo in quella di espropriazione, quella per cui i creditori fanno valere il loro diritto al pagamento di somme di denaro art. 2741 cc)
- Ufficiale giudiziario, compie su istanza del creditore gli atti più importanti
- Giudice d esecuzione, colui innanzi al quale si svolgono le opposizioni, è un giudice monocratico
- Presidente del tribunale, viene sollecitato ogni tanto compie atti intrusivi rispetto alle sfere giuridiche
- Cancelliere, colui che ha un suo territorio di cui occuparsi. Sta in cancelleria, la quale si trova in ogni tribunale e in ogni corte d’appello. Si occupa della formazione dei fascicoli e con il suo timbro e la sua firma determina l’ esistenza della sentenza, quest’ ultima non ha efficacia finchè non viene depositata in cancelleria LE PARTI DEL PROCESSO :
- Il creditore
- Il debitore
- Terzi sono nel processo di espropriazione EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO: Da esso deve emergere sia le parti, sia il soggetto dell’ esecuzione. Come regola generale, la legittimazione spetta al soggetto che nel titolo esecutivo è indicato come creditore, nei confronti del soggetto indicato come debitore. Possono aver luogo dei fenomeni successori, disciplinati dal 475,2, cpc e dal 477,1. Art 475,2, la spedizione del titolo in forma esecutiva, può essere fatta o alla parte nei confronti del quale è stata pronunciato il provvedimento o l’obbligazione o nei confronti dei suoi successori. QUESTO PER IL LATO ATTIVO. Il diritto può essere fatto valere sia dal soggetto che dai suoi eredi. Art 477,1, il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro i suoi eredi.QUESTO PER IL LATO PASSIVO. Qui parla solo di eredi, ci si deve limitare loro all successore universale? NO, si può anche applicare anche contro i successori a TITOLO PARTICOLARE. DA GIUGNO DELL ANNO PROSSIMO QUESTO CAMBIERA’: NON HO CAPITO COME La successione può avvenire sia prima dell’ inizio dell’ esecuzione che dopo. NORME CHE VERRANNO MODIFICATE MA SONO ATTUALMENTE IN VIGORE: Art 475,1, cpc, le sentenze e gli altri provvedimenti… per valere come titolo esecutivo devono essere provvisti della formulaa esecutiva. Art 475,3, cpc. Formula esecutiva, timbro nel quale si legge… Nel caso in cui non vi sia, il titolo esecutivo non è ancora tale. LE COSE CAMBIERANNO, la formula verrà eliminata e nel 474 verrà aggiunto un comma, nel quale si spiega che il titolo deve essere messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari cbee ne siano richiesti e da chiunque spetti
PROCESSO ESECUTIVO
Il creditore desidera iniziare la sua azione esecutiva. Cosa deve fare? Inizia LA FASE PRODROMICA ( comune a tutti i tipi di esecuzione forzata), il creditore deve notificare il titolo esecutivo (conforme all originale) e del precetto. Questo non vale per i titoli formatesi tra privati (cambiali, assegni…), perché di questi il creditore ha in mano il titolo esecutivo. La notificazione avviene copiando parola per parole il titolo esecutivo sullo stesso foglio nel quale è contenuto. ATTI PRODROMICI (PREPARATORI):
- Notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, art 479 cpc. La notificazione deve essere fatta personalmente art 137 cpc e ss, il destinatario non può essere il difensore della parte, ma alla parte personalmente. Se sono società è più semplice perché hanno una PEC. Vi sono però casi in cui la sentenza deve essere notificata al difensore, quando si vuole far decorrere il termine breve per appellarla (esecuzione, personale. Appello, difensore). Il precetto, può essere redatto dopo il titolo esecutivo, ma devono essere notificati insieme.
- EVENTUALE INTERVENTO DEI CREDITORI, che vogliono partecipare alla distribuzione del denaro
- TRASFORMAZIONE COATTIVA IN DENEARO (EVENTUALMENTE)
- DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO, se i creditori sono più di uno spetterà una parte proporzionale al suo diritto di credito TIPI :
- E. DI BENI MOBILI PRESSO IL DEBITORE (quadri, frigo, televisione…)
- E. PRESSO TERZI, sempre di beni del debitore, ma che non si trovano presso il debitore Esempio, automobile che si trova in un’officina o autorimessa o anche dei soldi in banca o soldi prestati ad altri, il creditore può agire sui miei soldi che si trovano presso questa persona. (DA NON CONFONDERE CON L’ESPROPRIAZIONE PRESSO IL TERZO PROPRIETARIO)
- E. CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO, beni che si trovano presso terzi ma di cui il terzo è proprietario. Il creditore può soddisfarsi anche se… non ho sentito.
- E. DI BENI IMMOBILI
- E. DI BENI INDIVISI
- Art 483 , un creditore può cumulare più mezzi di espropriazione, es.una sui beni immobili e una sui mobili.
- Art 484 , L'espropriazione è diretta da un giudice dell’esecuzione, il presidente del tribunale nomina il giudice dell’esecuzione su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo* dopo due giorni dalla sua formazione, al giudice verranno applicate le disposizioni previste dagli art. 174 e 175, norme che prevedono l’immutabilità dello stesso. Il giudice dell’esecuzione non ha poteri decisori, ma poteri direttivi e ordinatori. ci si rivolge a lui in maniera informale. Dirige le fasi dell’espropriazione. Davanti a questo giudice si svolge di regola il processo per l’autorizzazione alla vendita dei beni e all’assegnazione delle cose pignorate e si possono svolgere altre sentenze. Per esempio, quando ritiene necessario ascoltare le parti o altri soggetti interessati. Si occupa delle controversie sulla distribuzione del ricavato.
- Art 485 , Audizione interessati e contraddittorio
- Art 487 , i provvedimenti del giudice di esecuzione vengono presi sottoforma di ordinanze, le quali devono essere pronunciate con le medesime modalità e comunicati negli stessi modi previsti per le ordinanze del giudice di cognizione (art. 176-186), hanno anche le medesime caratteristiche di revocabilità e modificabilità, fino a quando le ordinanze non abbiamo avuto esecuzione.
- Art 488* ,il fascicolo dell’esecuzione, il cancelliere lo forma per ogni procedimento di espropriazione e ne quale ‘ sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati’. Il momento che prevede la formazione del fascicolo da parte del cancelliere è un momento successivo rispetto al processo, qui si forma dopo l’iscrizione a ruolo del processo per espropriazione. L’onere spetta al creditore e avviene presentando in cancelleria la nota di iscrizione. Inoltre, il creditore deve occuparsi di depositare in cancelleria il titolo esecutivo e il precetto, i quali vanno inseriti a loro volta nel fascicolo. L’ISCRIZIONE A RUOLO però potrebbe essere svolta a un soggetto diverso dal creditore, l’istanza di iscrizione potrebbe provenire dall’ ufficiale giudiziario, in questo caso è il cancelliere che deve provvedere d’ ufficio all’iscrizione, il deposito telematico della nota inoltre può essere fatto dai difensori delle parti ecc. il creditore deve comunque entro i termini stabiliti, al deposito delle copie conformi del titolo esecutivo a pena di inefficacia del pignoramento. - Art. 489, durante il processo può essere necessario effettuare comunicazioni o notificazioni con il creditore procedente. Tali notificazioni e comunicazioni vanno effettuate alla residenza del creditore o al suo domicilio, in mancanza presso la cancelleria del giudice competente. - Art. 490, parla della pubblicità di taluni atti di espropriazione. Nel caso in cui debba essere data pubblica notizia di un avviso di espropriazione, questo deve essere messo sul ‘portale delle vendite pubbliche’. È facoltativa intersezione nei quotidiani locali con maggiore diffusione o di informazione nazionale quando opportuno. Per i beni immobili registrati con un valore superiore a 25.000 euro
l’avviso deve essere inserito su appositi siti internet, sempre 45 gg prima della scadenza della presentazione delle offerte. PROCEDIMENTO:
- NOTIFICAZIONE, del titolo e del precetto
- DOMANDA,
- PIGNORAMENTO
- DEPOSITO documenti e formazione del fascicolo dell’esecuzione
- NOMINA DEL GIUDICE DI ESECUZIONE TUTTE QUESTE FASI PRIMA CHE SCADA IL PRECETTO IL PIGNORAMENTO:
- ART. 491 , l’esecuzione forzata inizia con il pignoramento e non con gli atti prodromici. (Vi sono però un paio di eccezioni. Il creditore può chiedere subito la vendita forzata, quando il creditore ha un diritto reale di garanzia nei confronti del bene del debitore. Pegno o ipoteca, non devi procedere di pignoramento, devi però aver notificato il titolo esecutivo e il precetto. Il termine di 45 gg non decorre dal pignoramento ma dalla notificazione del precetto.) questa parte dopo vedo dove va inserita. Funzione del pignoramento= vincolare determinati beni del debitore per soddisfare il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti successivamente. Si tratta quindi di un vincolo giuridico , che investe i beni sul loro valore di scambio; dunque, di regola il debitore può disporne materialmente, in presenza di regole per tutelarne l’integrità. Questo vincolo giuridico comporta l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti tutti gli atti con i quali il debitore alieni le cose pignorate. Nel caso in cui il debitore realizzi atti di alienazione, questi sono colpiti da **inefficacia relativa**** , l’atto dunque è perfettamente valido ma non efficace rispetto all’espropriazione. DUNQUE: da un lato l’atto non può impedire che il processo di esecuzione continui con la vendita forzata del bene e che il ricavo della vendita venga dato ai creditori. DALL’ALTRO LATO, nel caso in cui il processo esecutiva si estingua prima della vendita (es. rinuncia da parte del creditore), questo restituisce efficacia all’atto stesso.
- Art 492 , la struttura del pignoramento si differenzia in base ai diversi tipi di espropriazione. L’articolo enuncia che “ salvo le forme particolari, il pignoramento è una forma di ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni che si assoggettano all espropriazione e i frutti di esso.” IL PIGNORAMENTO è dunque (ART. 686 , SEQUESTRO CONSERVATIVO , mezzi con il quale il creditore può tutelarsi prima di avere un titolo esecutivo. Io ho paura che il debitore faccia sparire la garanzia del sequestro(?). IL SEQUESTRO DI CONDANNA si converte in automatico IN PIGNORAMENTO, quando il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna. PROBLEMA, tutti gli atti dispositivi compiuti dal debitore durante il tempo in cui il bene era sottoposto al sequestro conservativo sono inopponibili solo al creditore, gli atti dispositivi compiuti dopo la conversione sono inopponibili anche ai creditori intervenuti.) EFFETTI DEL PIGNORAMENTO : (chiedono molto questa domanda) ART 2913-2917 , INEFFICACIA RELATIVA **, se nonostante l’ingiunzione al debitore con la quale gli si dice di non disporre dei beni, se nonostante questo lui compie atti giuridicamente rilevanti, questi sono efficaci tra le parti ma sono inefficaci per il creditore che intervengono e il creditore precedente e anche ai creditori che intervengono dopo l’atto traslativo. Per ogni tipo di bene l’inefficacia dovrà essere valutata sulla base delle norme dettate dal Codice civile:
dell’art. 495, può chiedere di sostituire le cose una somma di denaro pari all importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo delle spese, degli interessi… Il TERZO comma, spiega che il pignoramento deve contenere l avvertimento che a norma del 615,2, l opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l assegnazione a norma degli artt 530,552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti e l opponente dimostri che non sia stato possibile proporla tempestivamente per cause a lui non imputabili.
- QUARTO COMMA , ‘ quando per il creditore i beni risultano insufficienti, oppure funesta la durata della liquidazione, l ufficiale giudiziario invita il debitore a ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano. Avvertendolo della sanzione prevista per l omessa o falsa dichiarazione.
- QUINTO COMMA , contiene una disciplina distinta per i diversi tipi di espropriazione. In base a tale disciplina: I. Se sono indicate cose mobili queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate II. Se sono indicati crediti o cose mobili , che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi (il terzo) è costituito custode della somma o della cosa. III. Se sono indicati beni immobili , il creditore procede ai sensi dell art. 555 e ss
- SESTO COMMA , se a seguito dell intervento di altri creditori, il compendio pignorato diventa insufficiente, il creditore procedente può richiedere all ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi fino all esercizio della facoltà di cui all art.499,4.
- OTTAVO COMMA, configura un altro adempimento da parte dell ufficiale giudiziario. Se il debitore è un imprenditore commerciale, l ufficiale deve acquisire le sue scritture contabili al fine di individuare cose e crediti pignorabili. HAI SALTATO LA LEZIONE DEL 10 E 11 OTTOBRE.
LEZIONE DEL 13.10.
L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 555 CPC
Oggetto del pignoramento : diritto trasferibile che l’esecutato ha sull’immobile. Non sono il diritto reale della proprietà, ma anche quelli minori come l uso-frutto, enfiteusi, nuda proprietà, diritto di abitazione…). Tutti i diritti reali che possono essere trasferiti possono essere oggetto di pignoramento. Come funziona : il creditore procedente sceglie i beni da pignorare dai pubblici registi, dai quali emerge anche i possibili diritti di prelazione di altri creditori, (oppure può procedere tramite il 492 bis.). VI E’ PERO’ UN LIMITE , che riguarda il creditore ipotecario non può scegliere il bene da ipotecare a caso, ma deve sottoporre a pignoramento il bene sul quale ha la garanzia. ART. 2911 , il creditore che ha pegno sui beni del debitore non può pignorare altri beni al debitore medesimo, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni. ATTENZIONE, non confondere prelazione con privilegio !!! Come avviene: il pignoramento avviene sempre redigendo un atto dal quale deve emergere il credito, titolo esecutivo, deve essere sottoscritto dal creditore ecc… ci deve essere la descrizione degli estremi catastali + l ingiunzione dell’ufficiale giudiziario. Successivamente l atto si notifica al debitore e poi s trascrive sui registri immobiliari. È LA TRASCRIZIONE, ciò che rende inopponibili le alienazioni che avvengono in un periodo successivo (Art 2914 cc). Gli effetti del pignoramento immobiliare si avranno solamente con la trascrizione. Cosa avviene subito dopo: l’ufficiale giudiziario deve consegnare tutta la documentazione. Vi è un passaggio che dovrebbe essere svolto dall’ufficiale, ma nella realtà lo svolge il creditore, il quale entro 15 gg dalla
consegna di tutta la documentazione, deve andare a iscrivere il procedimento in cancelleria. No aspetta quando è il creditore a iscrivere lo deve fare appena gli viene restituita la nota. Come funziona la conservazione dell’immobile, il debitore può rimanere al suo interno, con delle regole. Effettuato il pignoramento : bisogna procedere all’istanza di vendita entro 45 gg. Entro 60 gg dal deposito dell’istanza, il creditore richiedente deve depositare tutta la documentazione idonea a individuare a livello catastale il bene immobile.
ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Pignoramento nei confronti di un soggetto che non è il debitore. ART 2910 CC , il creditore può sottoporre a espropriazione anche i beni di terzi. Questo solo in alcuni casi, quando sono vincolai a garanzia del credito (pegno o ipoteca) o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. ART 2808 CC, l ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriazione, anche in confronto del terzo acquirente ( anche terzo datore di pegno o ipoteca garanzia di un debito altrui), i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dell’espropriazione. Se il credito risulta superiore, quella parte residua del mio credito concorrerà con gli altri creditori chirografari. ART 602 CPC , quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno, una volta che tu abbia ottenuto una sentenza che revoca l atto non ho capito guarda libro. DOMANDA CHE SI FA SPESSISSIMO SU QUSTO ARGOMENTO!!!! Ipotesi di responsabilità per debito altrui: o Il terzo ha acquistato un bene gravato da un diritto reale di garanzia o Il terzo ha concesso una garanzia r ART 2901 CC , LA REVOCATORIA, il creditore può domandare che siano inefficaci solo nei suoi confronti gli atti dispositivi con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, devono sussistere però le seguenti condizioni:
- Il debitore conoscesse il pregiudizio e l’atto arrecava alle ragioni del creditore o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito l atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Es. io voglio mettere su una star-up, ma ho paura che le cose vadano male. Intesto quindi i miei soldi a un mio parente e poi chiedo il finanziamento. Se questo è dimostrabile l atto è inefficace.
- Trattandosi di titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse dolosamente partecipe delle dolosa preordinazione. Anche qua bisogna dimostrarlo per ottenere una sentenza di inefficacia. Visto che tutto questo è molto complicato il legislatore ha introdotto l art. 2929 bis CC, ha dei limiti per gli atti a titolo gratuito. La norma prevede che: cercala. Il pignoramento sia trascritto nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Il terzo soggiace di presunzione di inefficacia relativa dell’atto dispositivo ex art 2929 bis cc. MADONNA NON STO CAPENDO UN GAISER Come funziona il pignoramento ART. 602 CPC: in questi casi il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati sia al debitore che al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare, lui risponde limitatamente a quel bene. Al terzo si applicano tutte le norme che vanno applicate al debitore. Non possono intervenire altri creditori del medesimo debitore, questa espropriazione è a vantaggio solo del creditore titolare di una garanzia reale sul bene di colui che abbia esperito vittoriosamente una revocatoria. È ammesso l intervento dei creditori del terzo, però il creditore del debitore prevale comunque.
all istanza di assegnazione o vendita. In sostanza questo avviso ha la funzione di mettere i creditori assistiti da prelazione nelle condizioni di poter intervenire. Distinzioni:
- Creditori interventi muniti del titolo esecutivo. L’intervento è consentito solo ai creditori muniti del titolo esecutivo. Tuttavia l art. 499,1, dice che possono intervenire eccezionalmente anche coloro che: * 1.1 All’ epoca del pignoramento avevano ottenuto una sentenza di sequestro conservativo, gli effetti del pignoramento sono anticipati. 1.2 Chi ha un PEGNO o un diritto di prelazione risultante da pubblici regitri, si potrà soddisfare su il bene, questi possono intervenire perché se non sfruttano il diritto di prelazione la perderanno. In quanto la vendita forzata tra i suoi effetti l effetto purgativo, quindi il bene viene ripulito da qualunque diritto di terzi che grava sul bene stesso. Se la vendita avviene con la procedura esecutiva l ipoteca è cancellata. 1.3 Titolari di crediti di somme di denaro risultanti sulle scritture contabili di cui all’art 2214 cc, scritture contabili del creditore commerciale. In merito a questa categoria l art 499,2, precisa che al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture contabili rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il terzo comma del medesimo articolo spiega che ‘in caso ad intervenire sia un creditore privo del titolo esecutivo, egli deve notificare al debitore entro i 10 gg successivi al deposito copia del ricorso e copia dell estratto autentico notarile attestante il credito. RIVEDI QUESTO COMMA Il quarto comma spiega che il creditore? ha la facoltà di indicare altri beni pignorabili del creditore se questi non sono sufficienti ed ampliare il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o altrimenti a anticipare le spese di estensione.
- Creditori tempestivi e tardivi, vale solo in relazione ai creditori chirografari. So possono considerare tempestivi i creditori che intervengono prima dell udienza, i creditori tardivi sono colore che intervengono dopo che è avvenuta l’udienza, in questo caso questi creditori (che devono essere comunque chirografari) partecipano solo alla distribuzione della somma, ma solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati e quelli chirografari intervenuti tempestivamente. In sunto dopo che i tempestivi sono stati soddisfatti al 100% anche creditori tardivi se rimane qualcosa possono essere soddisfatti.
- Creditori chirografari e creditori muniti di cause di prelazione.
- Art 499,5 e 6, spiega che cosa succede per i creditori che intervengono prima del documento esecutivo:
- Il giudice fissa l’udienza di comparizione davanti a sé, del debitore e dei creditori intervenuti sprovvisti, disponendo la notifica a cura delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data dell’udienza non possono decorrere più di 60 gg. Il sesto comma stabilisce che all udienza il debitore deve dichiarare se riconosce i debiti verso i creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, si parla quindi di riconoscimento esplicito, nel caso in cui il debitore non si dovesse presentare all udienza tutti i credito sarebbero riconosciuti implicitamente ai creditori. Cosa succede se il debitore non riconosce in tutto o in parte i crediti? L’art. 510 spiega che se vi è un solo creditore pignorante, sentito il debitore il giudice dispone il pagamento di quanto spetta al creditore. In caso in cui i creditori siano di più il giudice distribuisce la somma tra di loro tenendo conto delle cause legittime di prelazione, bisogna inoltre accantonare le somme che spetterebbero ai CREDITORI CUI IL DEBITORE NON HA RICONOSCIUTO I CREDITI. L’accantonamento viene disposto dal giudice per permettere a coloro di munirsi del titolo esecutivo.
LEZIONE DEL 18.10.
TRASFORMAZIONE COATTIVA DEL BENE IN DENARO
Atto d impulso successivo al pignoramento è l’istanza di vendita o assegnazione. Essa deve essere presentata dal creditore al giudice di esecuzione, non prima che siano passati 10 giorni dal pignoramento, a
meno che non si tratti di cose deteriorabili, se dovesse essere disposta prima la pena è la nullità.. A seguito dell’istanza il giudice provvede a disporre la vendita o l assegnazione. VENDITA FORZATA, ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro. Dal contratto di compravendita sono previste delle garanzie: 1. Per evizione ( arriva un terzo e dice che il bene è suo nonostante sia stato venduto, le parti discutono, se c’è una liti tra le parti e il terzo dovesse vincere io sono un… boh cercalo) , 2. Per vizi ( NATURA GIURIDICA: La vendita forzata differisce totalmente dalla compravendita in quanto avviene senza il consenso di colui che sarebbe il venditore. L’ acquirente non acquista a titolo originario, ma a titolo derivativo, egli è realmente un acquirente solo che colui che vende il bene non è il proprietario, ma lo stato o meglio dire il giudice in questione. Tuttavia vi si può aggiudicare il bene a titolo originario, articolo 2919, quando si tratat di beni mobili non iscritti a pubblici registri, disciplina la regola del possesso vale titolo. Chiunque ottenga il possesso di un bene mobili e sia in buona fede, diventa proprietario del bene anche se colui che glielo ha venduto non era il proprietario a titolo originario. Trasferendo questo principio nella vendita forzata… es se io ho prestato un quadro a un mio amico e poi arriva il giorno del pignoramento e il quadro si trova ancora lì, questo mio amico diventa un terzo, pur essendo in buona fede e avendo un titolo idoneo questi si estinguono. Viene fatta dall’organo giudiziario che non è titolare del bene, ha solo il potere di disporre che si occupa della vendita. Non è una vendita consensuale del tutto in quanto non è sufficiente il consenso, vi sono dei meccanismi che rallentano il passaggio della titolarità del bene. In quanto essa passa quando viene emanato un decreto di trasferimento del giudice di esecuzione, che viene emesso solo dopo l avvenuto pagamento del terzo acquirente. Es. io pignoro una bici, l’organo la mette in vendita una volta aggiudicato al miglior offerente, ma egli dovrà prima pagare e poi il giudice emanerà il decreto di trasferimento e diventerà poi proprietario. PRESCINDE DALLA VOLONTÀ DEL VENDITORE, non c’è scambio di consensi. (Sistema questa parte) COME SI SVOLGE:
- Art 529 , 1 , cpc decorso il termine di 10 gg di cui art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni. Se non si rispetta il termine, si determinerà un vizio che può essere fatto valere ai sensi dell’art 617 cpc. Entro 45 gg dovranno proporre o la distribuzione del denaro o l’ istanza dei beni sottoposti a pignoramenti. In caso in cui non venga fatto, il pignoramento perde efficacia. L istanza di vendita è il primo atto di impulso successivo al pignoramento e determina il passaggio tra la fase di espropriazione in senso stretto alla fase di liquidazione con la domanda di assegnazione o di vendita. L’istanza deve contenere tutti i dati, qual è il bene, che cosa chiedo esattamente… Per le modalità diverse di pignoramento di ciascun bene, anche la vendita avrà delle regole diverse.
- Oltre alla vendita può essere richiesta l’assegnazione, quando ad esempio vi è un solo creditore. Consiste nell’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore. Essa può essere coincidente con il valore del credito e tutte le altre spese. Oppure il bene pignorato può avere un valore superiore al diritto di credito, in questo caso bisogna pagare un conguaglio. Quando l assegnazione ha un valore coincidente o superiore al credito stiamo parlando di ASSEGNAZIONE SATISFATTIVA, se il bene ha un valore minore rispetto al diritto di credito l ASSEGNAZIONE NON E’ SATISFATTIVA, quindi l esecuzione forzata prosegue. Chiedo l assegnazione + qualcosa altro. Questo creditore potrà essere soddisfatto solo quando dalla procedura risultano soddisfatti i creditori che hanno un credito di grado superiore. Assegnazione vendita si verifica quando il trasferimento del bene venga effettuato a fronte del pagamento di un prezzo da parte del creditore, io pago la bicicletta. Si rende acquirente della bicicletta. Non è soddisfatto dall’assegnazione in quanto lui ottiene il bene ma paga il prezzo Nella prima ipotesi, io ottengo il mio bene come soddisfazione del mio credito. Nella seconda, io compro il bene e quel prezzo verrà poi redistribuito tra tutti i creditori egli compreso, deve esserci però il consenso di tutti i creditori.
LEZIONE DEL 20.10.
VENDITA
Se l’oggetto della vendita è un bene mobile, coloro che avevano la proprietà sul bene ma non hanno fatto valere il loro diritto nella distribuzione del ricavato*, non possono farle valere nei confronti dell acquirente in buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma l ipotesi della responsabilità del creditore procedente il mala fede per i danni e le spese. *tuttavia possono se la distribuzione è già avvenuta acquistano il diritto di partecipare alla distribuzione. Possono inoltre agire in giudizio nei confronti del creditore procedente una volta dimostrato che egli era in mala fede. Il terzo con il titolo opponibili che ha perso la proprietà del bene mobile in favore dell’aggiudicatario può:
- Far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita (in sede distributiva)
- Chiedere i danni al creditore procedente, se in malafede
- Azione ingiustificato arricchimento vs debitore
ASSEGNAZIONE ART. 2926 CC
Se l assegnazione ha per oggetto beni mobili i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro 60 gg, rivolgersi contro l assegnazione che ha ricevuto in buona fede il possesso ( non possono agire in rivendica perché acquisto ex 1153), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l assegnazione. La stessa cosa spetta, con dei limiti, ai terzi che avevano diritti reali sulla cosa. Quindi, il terzo che ha perso la proprietà del bene mobile in favore dell assegnatario può entro 60 gg ripe…..ho perso la slide
ACQUISTO DEL BENE/ASSEGNAZIONE A TITOLO DERIVATIVO
Il terzo vanta un titolo opponibile al pignoramento: v. Artt. 2913 e 2919 cc, prevalenza del terzo sull aggiudicatario. L acquirente della cosa espropriata, Se l assegnatario subisce l evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori,
VIZI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Come in ogni processo ci sono delle regole formali, se non vengono rispettate sorgono de vizi, vi sono poi degli strumenti per poter sanare questi vizi. Quali sono gli atti che si riverberano al di fuori delprocesso esecutivo. Non sto capendo un cazzo di quello che sta dicendo, mi devo soffiare potentemente il naso, voglio andare a casa e ho sonno. Mi sento sola, non mi vuole nessuno ho paura che ci siano i mitici dietro di me a prendermi in giro anche se so che il giovedì solitamente non vengono. Ho un sonno pazzesco. Voglio andare a casa mettermi a letto e non uscirne mai più tanto che senso ha. Odio tutto e tutti. Mi sto trasformando in una persona che non mi piace e la cosa mi da parecchio fastidio. Vorrei che qualcuno mi trovi e mi faccia ritornare la persona spensierata che ero prima. Vabeh in tutto questo recupera la slide e integra con il libro. Quella puttana di Alice, mi ha rovinato la vita e io scema le sono sempre stata appresso. Sto male stiamo per finire prima. E io non sono riuscita a prendere un appunto fatto in grazia di Dio. DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO
Quarta e ultima fase dell espropriazione. Questa fase è più complicata quando sono presenti più creditori in quanto bisogna redigere piano di riparto.
LEZIONE DEL 24.10.
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ipotesi in cui il creditore ottiene esattamente ciò che gli spettava sulla base dell’obbligazione originaria. Essa può prevedere:
- Consegna di un bene mobili o rilascio di un bene immobile, obbligo di dare
- Obblighi di fare o non fare fungibili, si trasforma in un fare positivo se viene violato significa che qualcuno ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Es.io chiedo al mio vicino di non costruire il muro difronte alla mia finestre. Lui lo fa lo stesso. Ha quindi violato l obbligo di non fare. Si trasforma quindi in un esecuzione in positivo, bisognerà distruggere quello che è stato creato. Questo vale per gli obblighi infungibili. In quanto può essere fatto da chiunque.
- Tutti gli altri obblighi di fare non fare infungibili—> indiretta. Per ogni giorno di ritardo nel momento in cui è stata pronunciata una sentenza di condanna io possono chiedere al giudice di stabilire una somma di denaro che il debitore mi deve dare per ogni giorni di ritardo o per ogni giorno in cui il debitore continua a porre in essere le condotte che gli sono state vietate dalla sentenza. Attraverso l esecuzione forzata tutte diventano prestazioni in positivo, l esecuzione consiste nel fare in modo che il bene venga trasferito al…
1.ESECUZIONE PER CONSEGNA/RILASCIO DEL BENE
Art. 2930 cc , se non è adempiuto l obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 474 cpc , l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo, l’elenco è dato da questo articolo comma 2° e 3° ( le sentenze, i provvedimenti giudiziari, gli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva…) Nell espropriazione il creditore aggredisce dei beni che non sono identificati nel titolo esecutivo, Qua conta quel bene specifico che mi devi dare, il diritto è proprio su quello specifico bene. Non c’è una fase di pignoramento esecuzione… C’è solo una fase prodromica e PROCEDIMENTO CONSEGNA BENI MOBILI: Il procedimento è interamente affidato all ufficiale giudiziario, il quale a seguito di richiesta del creditore, notifica al debitore il titolo esecutivo e il precetto, una volta trascorso il termine l ug, munito anche egli di titolo e precetto si reca nel luogo dove sono tenuti i beni mobili e dopo averle rinvenute se ne impossessa e ne fa consegna la creditore. SE PERO’ LE COSE MOBILI RISULTANO PIGNORATE, la consegna non può
ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza… I commi 2,3,4 d questo articolo spiegano che: 2°, se non è stata richiesta nel processo di cognizione, oppure il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell esecuzione, su ricorso dell avente diritto, dopo la notificazione del precetto. 3° ilgiudice ???????????????? Tutto quello che ho scritto su questo articolo 614 è da rivedere non si capisce una mazza.
LEZIONE DEL 25.10.
OPPOSIZIONI (STRUMENTI DEI SOGGETTI CHE SUBISCONO L ESECUZIONE)
Introduzione: Articolo 615, opposizione vera e propria all esecuzione. Che vuole tutelare colui che subisce l’ esecuzione. Bisogna sempre collegarlo al titolo esecutivo che è il documento necessario perché l esecuzione possa essere iniziata. Se questo elemento è affetto da qualche vizio, non conferisce al suo portatore alcun diritto di azione esecutiva. Oltre al creditore e debitore vi sono anche altri soggetti che possono subire l esecuzione, cioè il terzo proprietario, che subirà l esecuzione forzata per un debito altrui. INCIDENTI DI COGNIZIONE nell’ambito del processo esecutivo, c’è un titolo che dice questo soggetto è il creditore quello è il debitore. Quando però si vogliono contestare dei diritti, si deduce dinanzi a un giudice l esistenza del diritto. Non ho capito Le opposizioni nascono dal processo esecutivo Opposizione gli atti esecutivi art 617, si vogliono far valere le irregolarità degli atti. Sono delle nullità che magari non sono previste espressamente dalla legge, sono degli scostamenti dalla legge che fa si che l atto non corrisponda al processo. Bisogna sempre dimostrare il mio interesse ad agire. Possono essere fatti valere anche dei vizi di incongruità. Ultima opposizione, opposizione di terzo all esecuzione 619 cpc, è un opposizione che viene messa a disposizione per chi subisce l esecuzione perché titolare di un bene, ma perché incastrato in un esecuzione che subisce un altro debitore è quindi un terzo non esecutato, MA PER SBAGLIO VEDE UN PROPRIO BENE SOTTOPOSTO AL PIGNORAMENTO DA NON CONFONDERE CON UN ALTRO TIPO di cui non ricordo l articolo. È un opposizione con cui il terzo avrà un ordine probatorio complicato, in quanto deve dimostrare di avere un titolo anteriore al pignoramento e anche il titolo in virtù del quale quel bene si trovi a casa sua. Tra l esistenza di un titolo esecutivo che dimostra l dirotto di. Agire e l esistenza del diritto non corre alcun rapporto. Io ho il diritto di agire se ho un titolo esecutivo, il quale porta un mio diritto di credito. Un azione esecutiva è illegittima se vi sia presentato un titolo esecutivo a prescindere dall’effettiva esistenza del diritto. I due diritto vengono separati, il diritto di agire è processuale il diritto di proteggere è sostanziale. Io che subisco l azione esecutiva posso sia far valere l inesistenza del diritto di agire perché ad esempio il titolo esecutivo non è un vero e proprio titolo esecutivo, sia posso aggredire e affermare l inesistenza del diritto sostanziale. Tutto questo attraverso l opposizione all esecuzione. L esecuzione forzata è possibile fin tanto che esiste un titolo esecutivo, QUINDI per poter eliminare l esecuzione è necessario eliminarlo. OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE: Strumento previsto per far valere qualunque tipo di discordanza Si contesta il se dell esecuzione forzata, l esistenza del diritto. Si parla in questo caso di merito processuale. Da non confondere con opposizione di merito all esecuzione. È una domanda di accertamento negativo, con la quale si chiede al giudice di determinare l inesistenza del diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva.
Ragioni alla base dell opposizione:
- Manca il titolo esecutivo Inefficacia originaria, cerca che cosa vuol dire Inefficacia sopravvenuta, va in relazione alla necessaria permanenza del titolo lungo tutta l azione.
- Manca il diritto di credito per cui si procede (opposizione di merito dell’esecuzione), esistenza del titolo esecutivo non significa esistenza del diritto di credito. Non c’è mai stato Si è modificato/estinto Negazione della corrispondenza tra ciò che si chiede e titolo
- Il bene è impignorabile (solo per l espropriazione) OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE PER RAGIONI DI MERITO: La distinzione tra titolo esecutivi stragiudiziale e giudiziale. Stragiudiziale, tutti quelli che si formano al di fuori di un processo, non ‘è un vero e proprio accertamento.io debitore possono opporre a chi agisce qualunque tipo di contestazione di merito. Tutte le eccezione che non ho mai avuto la possibilità di far valere. Giudiziale, bisogna distinguere se il titolo esecutivo sia o no definitivo, se sia ancora modificabili attraverso i mezzi di riforma o sia divenuto irretrattabile es. sentenza passata in giudicato. Noi sappiamo che c’è un limite alla possibilità di proporre un opposizione ex. Art 615 cpc. Non possono far valere quello che è accaduto prima se si tratta di un momento irretrattabile. Bisogna aver presente quindi il tema dei limiti cronologici del giudicato. Se invece il titolo è giudiziale e non è ancora passata in giudicato, il limite è ancora maggiore il debitore non può fare un bel niente, in quanto tutti i fatti introduttivi modificativi ecc, bisogna… SOGGETTI:
- Legittimato attivo, chi subisce l esecuzione (debitore o terzo proprietario)
- Legittimato passivo, i creditori o il creditore muniti di titolo esecutivo C’è un inversione delle parti, OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE: Art. 615 cpc, quando si contesta un diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente, si svolge. È stato compiuto il prima atto L atto di citazione, Ricorso, viene prima depositato nella cancelleria, fissa l udienza per le parti io creditore notifico il ricorso alla controparte. Il giudice dell’esecuzione è competente solo a ricevere questo ricorso. Fissa la prima ud Boh non sto capendo un cazz OGGETTO DELLA SENTENZA: Sussistenza o inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata. Se si tratta di estinzione del debito, OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art. 617cpc, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l esecuzione che dopo. Le opposizioni relative alla regolarità formale