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Il processo esecutivo, in particolare l'espropriazione forzata, il pignoramento e la vendita forzata. Viene descritto come il creditore può procedere per recuperare i debiti, compresi i mezzi espropriativi disponibili, come il pignoramento e la vendita forzata. Inoltre, viene trattato il concorso dei creditori e la distribuzione dei fondi ricavati. Basato sul codice civile italiano.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il processo esecutivo è diretto ad ottenere coattivamente l’adempimento di un diritto di credito, qualora il soggetto obbligato ( debitore ) non vi adempia spontaneamente. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il codice di procedura prevede due forme di esecuzione: esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata ) ed esecuzione in forma specifica (o esecuzione diretta ). Atti “propedeutici” alla procedura esecutiva: titolo esecutivo e atto di precetto Sono due atti comuni ad entrambe le forme di esecuzione, e necessari all’inizio della procedura. Titolo esecutivo (art. 474 e ss. c.p.c.) Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo. L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo (non vi siano dubbi sulla sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine). I titoli esecutivi possono essere “giudiziali” e “stragiudiziali” I titoli giudiziali, quelli che si sono formati attraverso l’intermediazione di un giudice, sono le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva (es. decreto ingiuntivo, ordinanza di convalida di licenza o sfratto, ordinanze ex artt. 186 bis , ter e quater ). I titoli stragiudiziali, che hanno natura negoziale, sono le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia, e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. Al di fuori dei titoli di credito, per rendere esecutivo il titolo è necessaria la c.d. “spedizione in forma esecutiva” (art. 475). Precetto (art. 480 e ss. c.p.c.) Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 gg. con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata. A pena di nullità deve contenere: l’indicazione delle parti; la data di notificazione del titolo esecutivo (se è stata fatta separatamente); la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge (es. la cambiale); la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione; la sottoscrizione della parte. Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 gg. dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. Il precetto può essere redatto
L’esecuzione forzata si distingue in quattro fasi, di cui una eventuale: pignoramento , intervento dei creditori (fase eventuale), vendita o assegnazione e distribuzione della somma ricavata.
tardivo ). L’intervento tardivo obbliga i “ritardatari” a soddisfarsi sui beni del debitore solo dopo il pignorante e gli intervenuti tempestivamente (salvi i diritti di prelazione).
mercato, è possibile chiedere direttamente l’assegnazione degli stessi (art. 529, comma secondo, c.p.c.). Effetti della vendita e dell’assegnazione Gli effetti sono due: - traslativo : il passaggio di proprietà del bene a chi è stato assegnato o aggiudicato il bene. Nell’espropriazione mobiliare il momento in cui si realizza l’effetto traslativo è quello del pagamento del prezzo, nell’espropriazione immobiliare è quello del “decreto di trasferimento” (art. 586 c.p.c.); - estintivo : si cancellano le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni di ipoteca sul bene per ordine del giudice dell’esecuzione.
Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far riottenere il possesso di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio, contro la volontà di chi la detiene in violazione del diritto accertato nel titolo. Decorso il termine per la consegna o il rilascio indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario munito di esecutivo e precetto, si reca nel luogo in cui si trovano le cose e le ricerca per consegnarle alla parte istante. In caso di rilascio di bene immobile, l’ufficiale giudiziario deve dare comunicazione all’obbligato dell’esecuzione, almeno 10 gg. prima della stessa. Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (artt. 612-614 c.p.c.) Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far conseguire all’istante la medesima specifica prestazione (es. costruire un muro), o l’eliminazione di quanto fatto (es. demolire un fabbricato), rispettivamente in violazione di un obbligo di fare o di non fare. Titolo esecutivo è, quindi, una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare. Dopo la notificazione della sentenza, chi vuole ottenere l’esecuzione in forma specifica deve proporre ricorso al giudice chiedendo che siano determinate le modalità dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza designando l’ufficiale giudiziario che procederà materialmente all’esecuzione. Le opposizioni L’opposizione è il rimedio esperibile dal debitore o dal terzo nel caso in cui si dolgano di aver subito una lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. Una volta proposta, dà luogo ad un ordinario
processo di cognizione, “autonomo”, che si inserisce nell’ambito del processo di esecuzione in via incidentale. Si distinguono due tipi di opposizioni: a) le opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore o terzo assoggettato all’esecuzione) che a loro volta comprendono, l’ opposizione all’esecuzione e l’ opposizione agli atti esecutivi ; b) le opposizioni di terzi , estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni pignorati. Opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata. Si può contestare: 1) la legittimazione attiva e passiva all’esecuzione; 2) l’inesistenza o l’invalidità del titolo esecutivo; 3) l’inesistenza o l’invalidità del diritto contenuto nel titolo che di per sé è valido (c.d. “opposizione di merito”); 4) l’impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione. Nei primi tre casi se la contestazione avviene prima dell’inizio dell’esecuzione prende il nome di “opposizione a precetto”, ed è proposta con atto di citazione al giudice competente per materia, valore e territorio. Se proposta in pendenza del processo esecutivo, l’opposizione si instaura con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): con cui si contesta la regolarità formale dei singoli atti esecutivi, difatti è detta anche “opposizione formale”. Competente è il giudice che ha emanato l’atto, ossia quello dell’esecuzione. È diretta a contestare: a) la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto; b) la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione. L’opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 gg. che decorrono o dalla notifica del titolo e/o del precetto,
Per fissare le idee sugli argomenti trattati si cerchi di rispondere ai seguenti quesiti:
a) Titolo esecutivo b) Efficacia dell’atto di precetto c) Domanda di sostituzione d) Espropriazione mobiliare presso terzi e) Vendita con incanto nell’espropriazione immobiliare f) Opposizioni nell’esecuzione g) Opposizione di terzo nel processo esecutivo Il libro IV del codice di procedura civile, disciplina una serie di procedimenti che hanno in comune esclusivamente la loro “specialità” ossia la divergenza rispetto al procedimento di cognizione ordinario. In realtà, però, in tale libro non sono disciplinati tutti i procedimenti speciali; infatti, alcuni sono regolati da leggi speciali o dal codice civile. Inoltre un importante procedimento speciale, il processo del lavoro, è disciplinato nel libro II del codice di procedura civile. I procedimenti speciali anticipano la tutela del diritto, ne garantiscono il risultato o addirittura si sostituiscono al procedimento ordinario se quest’ultimo non viene invocato dagli interessati. Tra i procedimenti speciali assumono particolare rilievo i c.d. “ procedimenti sommari ”: sommari per l’incompletezza della cognizione (decisi allo stato degli atti) o per la superficialità della cognizione in quanto basati sulla probabilità del diritto. La durata intollerabile dei processi di cognizione ordinaria è alla base di questi istituti, come lo è per le tutele in corso di causa ex artt. 186 bis , ter e quater.
Al riguardo si possono verificare due ipotesi:
al conduttore-intimato che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 660). Inoltre tra il giorno della notificazione dell’intimazione e il giorno dell’udienza, devono intercorrere non meno di 20 gg. La competenza “inderogabilmente” il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova la cosa locata (art. 661 c.p.c.). Gli effetti dell’intimazione cessano se il locatore non compare all’udienza fissata nell’atto di citazione (art. 662). All’udienza possono verificarsi due ipotesi: a) se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza, che, in caso di mancata comparizione dell’intimato, produce effetti dopo 30 gg. dalla sua emanazione (art. 663 c.p.c.); b) se l’intimato compare e propone opposizione all’intimazione, il giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667, essendo la materia locatizia disciplinata con il rito del lavoro (art. 447 bis ). Lo sfratto per morosità subordina la convalida all’attestazione, resa in giudizio dal locatore, che la morosità persiste (art. 663, comma terzo, c.p.c.). Inoltre, il locatore, con lo stesso atto, può chiedere anche l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio; in questo caso il giudice emette decreto ingiuntivo in calce ad una copia dell’atto di intimazione (art. 664 c.p.c.). Procedimenti sommari cautelari I procedimenti cautelari hanno una funzione di garanzia (garantire il regolare svolgimento ed il proficuo risultato del giudizio di merito), si concludono con un