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Esecutivo e processo espropriativo: pignoramento, vendita, distribuzione fondi., Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il processo esecutivo, in particolare l'espropriazione forzata, il pignoramento e la vendita forzata. Viene descritto come il creditore può procedere per recuperare i debiti, compresi i mezzi espropriativi disponibili, come il pignoramento e la vendita forzata. Inoltre, viene trattato il concorso dei creditori e la distribuzione dei fondi ricavati. Basato sul codice civile italiano.

Tipologia: Sintesi del corso

Pre 2010

Caricato il 29/11/2009

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UNITA’ DIDATTICA 9
IL PROCESSO DI ESECUZIONE
Il processo esecutivo è diretto ad ottenere coattivamente l’adempimento di un diritto
di credito, qualora il soggetto obbligato (debitore) non vi adempia spontaneamente. Il
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni,
presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il codice di procedura prevede due forme di
esecuzione: esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata) ed
esecuzione in forma specifica (o esecuzione diretta).
Atti “propedeutici” alla procedura esecutiva: titolo esecutivo e atto di precetto
Sono due atti comuni ad entrambe le forme di esecuzione, e necessari all’inizio della
procedura.
Titolo esecutivo (art. 474 e ss. c.p.c.)
Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
credito certo (non vi siano dubbi sulla sua esistenza), liquido (determinato nel suo
ammontare) ed esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine).
I titoli esecutivi possono essere “giudiziali” e “stragiudiziali”
I titoli giudiziali, quelli che si sono formati attraverso l’intermediazione di un giudice,
sono le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
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Scarica Esecutivo e processo espropriativo: pignoramento, vendita, distribuzione fondi. e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

UNITA’ DIDATTICA 9

IL PROCESSO DI ESECUZIONE

Il processo esecutivo è diretto ad ottenere coattivamente l’adempimento di un diritto di credito, qualora il soggetto obbligato ( debitore ) non vi adempia spontaneamente. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il codice di procedura prevede due forme di esecuzione: esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata ) ed esecuzione in forma specifica (o esecuzione diretta ). Atti “propedeutici” alla procedura esecutiva: titolo esecutivo e atto di precetto Sono due atti comuni ad entrambe le forme di esecuzione, e necessari all’inizio della procedura. Titolo esecutivo (art. 474 e ss. c.p.c.) Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo. L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo (non vi siano dubbi sulla sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine). I titoli esecutivi possono essere “giudiziali” e “stragiudiziali” I titoli giudiziali, quelli che si sono formati attraverso l’intermediazione di un giudice, sono le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente

efficacia esecutiva (es. decreto ingiuntivo, ordinanza di convalida di licenza o sfratto, ordinanze ex artt. 186 bis , ter e quater ). I titoli stragiudiziali, che hanno natura negoziale, sono le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia, e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. Al di fuori dei titoli di credito, per rendere esecutivo il titolo è necessaria la c.d. “spedizione in forma esecutiva” (art. 475). Precetto (art. 480 e ss. c.p.c.) Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 gg. con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata. A pena di nullità deve contenere: l’indicazione delle parti; la data di notificazione del titolo esecutivo (se è stata fatta separatamente); la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge (es. la cambiale); la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione; la sottoscrizione della parte. Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 gg. dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. Il precetto può essere redatto

L’esecuzione forzata si distingue in quattro fasi, di cui una eventuale: pignoramento , intervento dei creditori (fase eventuale), vendita o assegnazione e distribuzione della somma ricavata.

  1. Pignoramento L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.), ma se essa ha od oggetto cose date in pegno e mobili soggetti ad ipoteca si può procedere direttamente alla fase dell’assegnazione o vendita (art. 502 c.p.c.). Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore, previa esibizione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto ritualmente notificati, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre beni alla garanzia del creditore (art. 492 c.p.c.). La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, vale a dire di sottrarli alla libera disponibilità del debitore. La scelta delle cose da pignorare spetta all’ufficiale giudiziario se si tratta di beni mobili, ma in caso di beni indicati dal debitore il pignoramento deve essere eseguito preferibilmente su quest’ultimi (art. 517 c.p.c.); se si tratta di beni immobili, i beni devono essere indicati esattamente dal creditore (art. 555, comma primo, c.p.c.). Nell’espropriazione immobiliare il pignoramento è costituito da due momenti: notifica e trascrizione dell’atto di pignoramento nei registri immobiliari (art. 555, comma secondo). Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.) Sono due le ipotesi attraverso le quali il debitore può evitare il pignoramento:
  1. nel caso in cui il debitore evita il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore (art. 494 comma primo);
  2. quando, invece, il debitore evita il pignoramento di cose depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (2/10), (art. 494 comma terzo). Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) Il debitore può chiedere, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, la sostituzione dell’oggetto del pignoramento, con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza deve essere presentata in cancelleria una somma non inferiore ad un quinto (1/5) dell’importo dei crediti (sia del pignorante che degli intervenuti). La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. È possibile il “versamento rateale” quando si tratti beni immobili, per termine massimo di 18 mesi. Riduzione e cessazione dell’efficacia del pignoramento Il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti. La riduzione è disposta dal giudice (art. 496 c.p.c.).

tardivo ). L’intervento tardivo obbliga i “ritardatari” a soddisfarsi sui beni del debitore solo dopo il pignorante e gli intervenuti tempestivamente (salvi i diritti di prelazione).

  1. Vendita e Assegnazione Subito dopo il pignoramento il creditore ha l’obbligo di inoltrare istanza al giudice dell’esecuzione per chiedere la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione dopo l’istanza fissa l’udienza per la vendita o l’assegnazione; la data dell’udienza è importante perché segna il momento preclusivo per l’intervento tempestivo dei creditori. La vendita forzata è l’atto con il quale si compie l’espropriazione del bene soggetto a pignoramento. Essa trasforma i beni in denaro è può effettuarsi sia all’asta, sia senza con un vendita tramite commissionario (per i beni mobili, art. 532-533 c.p.c.), o deposito di offerte d’acquisto presso la cancelleria del giudice (per i beni immobili, art. 571 e ss. c.p.c.). L’ assegnazione consiste, invece, in un trasferimento del bene direttamente nel patrimonio del creditore per la soddisfazione di un suo credito, e deve avvenire su accordo di tutti i creditori (art. 505 c.p.c.). Il valore minimo dell’assegnazione non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti privilegiati aventi data anteriore a quello dell’offerente (art. 506 c.p.c.). Sull’eccedenza rispetto a questo valore si apre il normale concorso dei creditori, compreso l’assegnatario. L’assegnazione può essere richiesta solo dopo il fallimento dei tentativi di vendita; ma se oggetto di pignoramento sono beni il cui valore risulta da listini di borsa o di

mercato, è possibile chiedere direttamente l’assegnazione degli stessi (art. 529, comma secondo, c.p.c.). Effetti della vendita e dell’assegnazione Gli effetti sono due: - traslativo : il passaggio di proprietà del bene a chi è stato assegnato o aggiudicato il bene. Nell’espropriazione mobiliare il momento in cui si realizza l’effetto traslativo è quello del pagamento del prezzo, nell’espropriazione immobiliare è quello del “decreto di trasferimento” (art. 586 c.p.c.); - estintivo : si cancellano le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni di ipoteca sul bene per ordine del giudice dell’esecuzione.

  1. Distribuzione della somma ricavata È l’ultima fase dell’espropriazione forzata, e consiste nella ripartizione tra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata o dall’assegnazione dei beni del debitore. L’art. 511 c.p.c., dà la possibilità ai creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione, di poter chiedere di essere a lui sostituiti. Qualora, in sede di distribuzione del ricavato sorgono delle controversie circa il progetto di riparto, si instaura un giudizio di cognizione incidentalmente a quello esecutivo. Il giudice dell’esecuzione provvede all’istruzione della causa, se è competente anche per valore; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell’art. 17 c.p.c. Il giudice se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa (art. 512 c.p.c.). L’espropriazione forzata si distingue in:

Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far riottenere il possesso di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio, contro la volontà di chi la detiene in violazione del diritto accertato nel titolo. Decorso il termine per la consegna o il rilascio indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario munito di esecutivo e precetto, si reca nel luogo in cui si trovano le cose e le ricerca per consegnarle alla parte istante. In caso di rilascio di bene immobile, l’ufficiale giudiziario deve dare comunicazione all’obbligato dell’esecuzione, almeno 10 gg. prima della stessa. Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (artt. 612-614 c.p.c.) Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far conseguire all’istante la medesima specifica prestazione (es. costruire un muro), o l’eliminazione di quanto fatto (es. demolire un fabbricato), rispettivamente in violazione di un obbligo di fare o di non fare. Titolo esecutivo è, quindi, una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare. Dopo la notificazione della sentenza, chi vuole ottenere l’esecuzione in forma specifica deve proporre ricorso al giudice chiedendo che siano determinate le modalità dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza designando l’ufficiale giudiziario che procederà materialmente all’esecuzione. Le opposizioni L’opposizione è il rimedio esperibile dal debitore o dal terzo nel caso in cui si dolgano di aver subito una lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. Una volta proposta, dà luogo ad un ordinario

processo di cognizione, “autonomo”, che si inserisce nell’ambito del processo di esecuzione in via incidentale. Si distinguono due tipi di opposizioni: a) le opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore o terzo assoggettato all’esecuzione) che a loro volta comprendono, l’ opposizione all’esecuzione e l’ opposizione agli atti esecutivi ; b) le opposizioni di terzi , estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni pignorati. Opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata. Si può contestare: 1) la legittimazione attiva e passiva all’esecuzione; 2) l’inesistenza o l’invalidità del titolo esecutivo; 3) l’inesistenza o l’invalidità del diritto contenuto nel titolo che di per sé è valido (c.d. “opposizione di merito”); 4) l’impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione. Nei primi tre casi se la contestazione avviene prima dell’inizio dell’esecuzione prende il nome di “opposizione a precetto”, ed è proposta con atto di citazione al giudice competente per materia, valore e territorio. Se proposta in pendenza del processo esecutivo, l’opposizione si instaura con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): con cui si contesta la regolarità formale dei singoli atti esecutivi, difatti è detta anche “opposizione formale”. Competente è il giudice che ha emanato l’atto, ossia quello dell’esecuzione. È diretta a contestare: a) la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto; b) la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione. L’opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 gg. che decorrono o dalla notifica del titolo e/o del precetto,

SCHEMATIZZAZIONE

RIPASSO

Per fissare le idee sugli argomenti trattati si cerchi di rispondere ai seguenti quesiti:

  1. Quali sono gli atti preparatori del processo esecutivo?
  2. Differenze tra espropriazione forzata ed esecuzione diretta.
  3. Quando il pignoramento diviene inefficace?
  4. Termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
  5. Termine entro cui possono intervenire i creditori.
  6. È previsto l’istituto dell’interruzione nel processo esecutivo? UNITA’ DIDATTICA 10 I PROCEDIMENTI SPECIALI Con riferimento agli argomenti trattati nell’unità didattica precedente si risponda ai seguenti quesiti: ESPROPRIAZIONE FORZATA Pignoramento Intervento creditori Distribuzione somma ricavata Vendita o Assegnazione

a) Titolo esecutivo b) Efficacia dell’atto di precetto c) Domanda di sostituzione d) Espropriazione mobiliare presso terzi e) Vendita con incanto nell’espropriazione immobiliare f) Opposizioni nell’esecuzione g) Opposizione di terzo nel processo esecutivo Il libro IV del codice di procedura civile, disciplina una serie di procedimenti che hanno in comune esclusivamente la loro “specialità” ossia la divergenza rispetto al procedimento di cognizione ordinario. In realtà, però, in tale libro non sono disciplinati tutti i procedimenti speciali; infatti, alcuni sono regolati da leggi speciali o dal codice civile. Inoltre un importante procedimento speciale, il processo del lavoro, è disciplinato nel libro II del codice di procedura civile. I procedimenti speciali anticipano la tutela del diritto, ne garantiscono il risultato o addirittura si sostituiscono al procedimento ordinario se quest’ultimo non viene invocato dagli interessati. Tra i procedimenti speciali assumono particolare rilievo i c.d. “ procedimenti sommari ”: sommari per l’incompletezza della cognizione (decisi allo stato degli atti) o per la superficialità della cognizione in quanto basati sulla probabilità del diritto. La durata intollerabile dei processi di cognizione ordinaria è alla base di questi istituti, come lo è per le tutele in corso di causa ex artt. 186 bis , ter e quater.

  • il giudice , su ricorso del creditore, ordina, con decreto , al debitore di pagare (entro un termine stabilito) una somma o di versare una determinata quantità di cose fungibili, o una cosa mobile determinata;
  • il debitore può proporre opposizione , e solo in mancanza di essa il decreto acquista il valore di una sentenza passata in giudicato;
  • a seguito dell’opposizione, invece, si apre un normale procedimento di cognizione; per questo si parla di procedimento a contraddittorio eventuale. Le condizioni di ammissibilità (artt. 633-634): l’istanza deve avere ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, e deve basarsi su prova scritta. Può riguardare anche onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione del processo, nonché onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. Giudice competente (art. 637): per l’ingiunzione è competente il giudice di pace oil tribunale, in composizione monocratica, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Forma della domanda (art. 638): la domanda di ingiunzione si propone con ricorso. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano. Il giudice emette la decisione sulla base delle prove documentali fornite. Procedimento

Al riguardo si possono verificare due ipotesi:

  1. rigetto della domanda (art. 640 c.p.c.), se il giudice ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitando a provvedere alla prova. Se il ricorrente non vi provvede o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice lo rigetta con decreto motivato. Il rigetto, non pregiudica un’eventuale proposizione della stessa domanda;
  2. accoglimento della domanda (art. 641 c.p.c.), se esistono le condizioni previste, il ricorso è accoglibile. Il giudice pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 gg 2 , dalla notificazione del ricorso e del decreto, con l’avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata. Il decreto ingiuntivo è munito di efficacia esecutiva provvisoria su istanza del ricorrente, se l’istanza è fondata su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale; inoltre, se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il giudice può concedere la provvisoria esecutività imponendo al ricorrente una cauzione (art. 642). Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all’ingiunto entro 60 gg. dalla pronuncia, a pena di inefficacia del decreto stesso. Opposizione : l’opposizione è il mezzo con cui l’ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto 3 ; si propone con atto di citazione davanti al giudice che (^2) Termine che può essere ridotto a 10 gg. o aumentato a 60 gg. quando concorrono giusti motivi (art. 641, comma secondo, c.p.c.). (^3) Secondo il SATTA l’opposizione al decreto ingiuntivo va considerata un vero e proprio mezzo di impugnazione.
  • accoglimento integrale, in tal caso si ha revoca del decreto ingiuntivo, e gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono caducati immediatamente. Procedimento per convalida di sfratto (artt. 657-669 c.p.c.) Tale procedimento è diretto ad ottenere dal giudice l’emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto. Il procedimento per convalida di sfratto, come quello di ingiunzione, ha carattere non necessario, potendo l’intimante scegliere tra la tutela in esame e quella ordinaria. Presupposti : possono valersi della procedura di convalida di sfratto soltanto il locatore o il concedente in caso di: 1) locazione, 2) affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziale. Soggetto passivo della procedura sarà nel primo caso il conduttore, nel secondo l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono. La legge prevede tre ipotesi in cui applicare tale procedimento:
  • licenza per finita locazione , che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
  • sfratto per finita locazione , che si intima dopo la scadenza del contratto;
  • sfratto per morosità , che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilito. Procedimento : in tutti e tre i casi il procedimento inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione del conduttore per convalida. La citazione per la convalida deve contenere l’avvertimento

al conduttore-intimato che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 660). Inoltre tra il giorno della notificazione dell’intimazione e il giorno dell’udienza, devono intercorrere non meno di 20 gg. La competenza “inderogabilmente” il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova la cosa locata (art. 661 c.p.c.). Gli effetti dell’intimazione cessano se il locatore non compare all’udienza fissata nell’atto di citazione (art. 662). All’udienza possono verificarsi due ipotesi: a) se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza, che, in caso di mancata comparizione dell’intimato, produce effetti dopo 30 gg. dalla sua emanazione (art. 663 c.p.c.); b) se l’intimato compare e propone opposizione all’intimazione, il giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667, essendo la materia locatizia disciplinata con il rito del lavoro (art. 447 bis ). Lo sfratto per morosità subordina la convalida all’attestazione, resa in giudizio dal locatore, che la morosità persiste (art. 663, comma terzo, c.p.c.). Inoltre, il locatore, con lo stesso atto, può chiedere anche l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio; in questo caso il giudice emette decreto ingiuntivo in calce ad una copia dell’atto di intimazione (art. 664 c.p.c.). Procedimenti sommari cautelari I procedimenti cautelari hanno una funzione di garanzia (garantire il regolare svolgimento ed il proficuo risultato del giudizio di merito), si concludono con un