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Titoli esecutivi e processo esecutivo: pignoramento e espropriazione forzata, Dispense di Diritto Processuale Civile

Il concetto di titolo esecutivo e il suo ruolo nella legittimazione dell'esecuzione di obblighi senza la necessità di una preventiva valutazione o autorizzazione. Viene inoltre descritto il precetto, un'intimazione di adempiere un obbligo risultante dal titolo esecutivo, e il processo esecutivo, che include l'espropriazione forzata. Il documento illustra i titoli di credito, il pignoramento di beni immobili e mobili, e la distinzione tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 28/11/2020

luisiano99
luisiano99 🇮🇹

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Il processo di esecuzione
Libro III del c.p.c
Titolo I art.474-482: Il primo titolo del terzo libro del codice si preoccupa di trattare il titolo esecutivo, il precetto e la
notificazione degli stessi.
Il titolo esecutivo
Definizione titolo esecutivo(Verde): Il titolo esecutivo rileva come strumento di legittimazione necessario e sufficiente
perché chi ne è titolare possa esercitare azione esecutiva senza bisogno di una preventiva valutazione o autorizzazione
dell’ufficio esecutivo che non sia quella circa la regolarità formale del titolo stesso.
Art.474 1°comma -> L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
1. Certo: Il credito per il quale si agisce deve essere attualmente esistente; se emergono situazioni per le quali il
diritto appare contestato stesso dal documento, l’azione esecutiva di regola, non è concessa.
2. Liquido: Il credito è liquido quando ha per oggetto una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile con un calcolo aritmetico in base al contenuto del titolo stesso nonché in base agli atti del
processo in cui si è formato il titolo.
3. Esigibile: Il credito non deve essere soggetto a termine o a condizione.
Art.474 2°comma -> Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Non tutti i titoli esecutivi sono idonei a rendere possibile qualsiasi tipo di esecuzione. Infatti:
1. Titoli esecutivi giudiziali -> Espropriazione forzata; Esecuzione di obblighi di fare e non fare; Consegna e
Rilascio;
2. Titoli esecutivi stragiudiziali (notaio e pubb.ufficiale) -> Espropriazione forzata; Consegna e Rilascio. (NO
OBBLIGHI DI FARE E NON FARE)
Art.475 1° comma -> Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della
formula esecutiva.
La spedizione in formula esecutiva consiste nell’apposizione della formula “Comandiamo a tutti gli ufficiali
giudiziari…” e può essere devoluta solo alla parte in favore della quale è stato emesso il provvedimento.
L’apposizione sull’originale o sulla copia viene fatta dal cancellerie o dall’ufficiale giudiziario o dal notaio che devono:
1. Controllare la regolarità formale;
2. Controllare che il titolo riguardi un credito esigibile;
3. Stabilire che chi chiede il rilascio della formula esecutiva rientra tra i soggetti legittimati.
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Il processo di esecuzione Libro III del c.p.c Titolo I art.474- 482 : Il primo titolo del terzo libro del codice si preoccupa di trattare il titolo esecutivo, il precetto e la notificazione degli stessi. Il titolo esecutivo Definizione titolo esecutivo(Verde): Il titolo esecutivo rileva come strumento di legittimazione necessario e sufficiente perché chi ne è titolare possa esercitare azione esecutiva senza bisogno di una preventiva valutazione o autorizzazione dell’ufficio esecutivo che non sia quella circa la regolarità formale del titolo stesso.  Art.474 1°comma - > L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

  1. Certo: Il credito per il quale si agisce deve essere attualmente esistente; se emergono situazioni per le quali il diritto appare contestato stesso dal documento, l’azione esecutiva di regola, non è concessa.
  2. Liquido: Il credito è liquido quando ha per oggetto una somma di denaro determinata o facilmente determinabile con un calcolo aritmetico in base al contenuto del titolo stesso nonché in base agli atti del processo in cui si è formato il titolo.
  3. Esigibile: Il credito non deve essere soggetto a termine o a condizione.  **Art.474 2°comma - > Sono titoli esecutivi:
  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.** Non tutti i titoli esecutivi sono idonei a rendere possibile qualsiasi tipo di esecuzione. Infatti:
  1. Titoli esecutivi giudiziali - > Espropriazione forzata; Esecuzione di obblighi di fare e non fare; Consegna e Rilascio;
  2. Titoli esecutivi stragiudiziali (notaio e pubb.ufficiale) - > Espropriazione forzata; Consegna e Rilascio. (NO OBBLIGHI DI FARE E NON FARE)  Art.475 1° comma - > Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva. La spedizione in formula esecutiva consiste nell’apposizione della formula “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari…” e può essere devoluta solo alla parte in favore della quale è stato emesso il provvedimento. L’apposizione sull’originale o sulla copia viene fatta dal cancellerie o dall’ufficiale giudiziario o dal notaio che devono:
  3. Controllare la regolarità formale;
  4. Controllare che il titolo riguardi un credito esigibile;
  5. Stabilire che chi chiede il rilascio della formula esecutiva rientra tra i soggetti legittimati.

Art. 476 - > Il 1° comma stabilisce che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, per evitare la circolazione di più titoli esecutivi.(1° comma) La richiesta di una copia non è tuttavia esclusa del tutto: la parte può chiedere con ricorso al capo dell’ufficio che ha pronunciato il titolo, in caso di smarrimento o distruzione dell’originale.(2° comma) N.B : che cosa succede se si è verificato un fenomeno successorio? Rispondiamo a questa domanda analizzando gli art. 475 2° comma e art.477. a) Art.475 2°comma - > la disposizione prevede che la spedizione in formula esecutiva possa essere fatta a favore dei successori della parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento. La formulazione così ampia ci permette di includere nei successori sia quelli a titolo universale sia a titolo particolare e anche quando la successione abbia avuto luogo durante il processo e dopo la sua conclusione. b) Art. 477 - > l’articolo in questione dispone che il titolo esecutivo emesso contro il defunto ha efficacia contro gli eredi. Ne deriva che il titolo esecutivo potrà legittimare l’esecuzione contro gli eredi ma il precetto non potrà essere notificato unitamente al titolo esecutivo, bensì dopo 10 giorni la notificazione del titolo. Il precettoArt.480 - > Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere, a pena di nullità:

  1. L’indicazione delle parti del processo esecutivo: per parti si intendono i soggetti nei confronti dei quali si svolge effettivamente il processo esecutivo;
  2. L’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se la stessa è avvenuta separatamente e, se la legge lo richiede, la trascrizione integrale del titolo ( cambiali, assegno, scritture private autenticate);
  3. La dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio della parte istante;
  4. L’intimazione di adempiere l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo nel termine non inferiore a 10 giorni;
  5. L’ avvertimento che in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà all’esecuzione forzata;
  6. Nell’esecuzione di consegna o rilascio, la descrizione sommaria dei beni dell’esecuzione (art.605);
  7. Nell’espropriazione contro il terzo proprietario, l’espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.(art.603) Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art.125. La notificazione del titolo e del precettoArt.479 1°comma - > l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. → la notifica del titolo esecutivo e del precetto costituisce una condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione esecutiva, la cui mancanza legittima il debitore ad opporsi ex art 617. È finalizzata a consentire al debitore di adempiere spontaneamente al proprio obbligo.  • Art.479 2°comma - > La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.  Art.481 - > il precetto diventa inefficace se trascorsi 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Espropriazione forzata Titolo II art.483- 604 Definizione: L’espropriazione forzata è quel processo esecutivo costituito da una serie di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte il suo patrimonio e a convertirli in denaro, così da soddisfare il creditore.

Art.499-> Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che:

  1. Hanno un credito fondato su titolo esecutivo;
  2. I creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
  3. Avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
  4. Erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili. Il legislatore divide i creditori intervenienti in diverse categorie, a seconda che siano minuti o meno di titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo. o Muniti o privi di titolo: il legislatore, anche dopo la riforma riconferma la distinzione tra creditori minuti o meno di titolo stabilendo che: a) i primi possano partecipare agli atti espropriativi; b) i secondi possono partecipare solo alla distribuzione del ricavato. Il che non significa che i creditori senza titolo esecutivo non sono parte all’interno del processo: lo sono, ma con un ruolo secondario e subordinato. La distinzione cambia anche in relazione all’atto di intervento dei creditori, in quanto:
  1. i creditori muniti di titolo esecutivo: a) Depositano il ricorso contenente→ b) Nell’udienza di vendita e assegnazione il giudice prende atto dei creditori titolati intervenuti.
  2. I creditori non muniti di titolo esecutivo: a) Depositano il ricorso contenente l’estratto autentico notarile delle scritture contabili; b) Una copia del ricorso+ copia dell’estratto deve essere notificata al debitore entro 10 giorni dal deposito; c) Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli, il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo. L’udienza è necessaria affinché il debitore possa riconoscere o meno i crediti→ - se il debitore non compare , i crediti sono considerati come riconosciuti; - se il debitore compare e li riconosce , sono ovviamente riconosciuti; - se il debitore compare ma non li riconosce , i creditori hanno diritto all’accantonamento delle somme per un massimo di 3 anni e devono munirsi entro 30 giorni del titolo esecutivo. o Intervento tempestivo e tardivo: a) Intervento tempestivo : è considerato intervento tempestivo l’intervento che avviene prima dell’udienza di vendita e assegnazione; b) Intervento tardivo : è considerato tardivo l’intervento che avviene dopo l’udienza di vendita e assegnazione.  Conseguenze → l’interventore tardivo se non munito di diritto di prelazione, si soddisfa solo sul residuo del ricavato dopo il creditore procedente e i creditori tempestivi.
  • Titolo;
  • Indicazione del credito;
  • Domanda di partecipazione alla distribuzione.

Vendita ed assegnazione in generale Sez.IV art.501- 508 Il processo di espropriazione mira al pagamento dei creditori insoddisfatti. Fatta eccezione per le ipotesi in cui il vincolo ha già oggetto del denaro, è necessario convertire i beni in denaro. Di solito si procedere alla vendita forzata, che ha uno scopo diverso rispetto all’assegnazione e alla conversione del pignoramento.

- Sia per la vendita che per l’assegnazione c’è un termine inziale e un termine finale: l’istanza( che assume la forma del ricorso ) non può essere presentata se non dopo 10 giorni dalla chiusura del verbale di pignoramento (espropriazione mobiliare) oppure dalla notifica dell’atto di pignoramento (espropriazione immobiliare e presso terzi); è necessario inoltre che l’istanza depositata entro il termine di 90 giorni, altrimenti il pignoramento è inefficace.  Vendita forzata art.503- 504 : La vendita forzata, in linea generale, può aversi con o senza incanto a seconda delle disposizioni previste per ciascun tipo di espropriazione. L' incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene(art.503). La vendita deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti(art.504). o Espropriazione mobiliare: nell’ espropriazione mobiliare, la vendita forzata può avvenire senza incanto o tramite commissionario. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver sentito le parti, fissa il prezzo minimo della vendita , sentito se necessario uno stimatore. La vendita con l’incanto può essere disposta quando l’esperimento della vendita senza incanto sia infruttuoso. Il giudice fissa il giorno e l’ora dell’esperimento e può anche procedere affinché venga fatta una pubblicità straordinaria, le cui spese sono anticipate dal creditore procedente. o Espropriazione immobiliare: la disciplina dell’espropriazione immobiliare è più complessa. I beni immobili sono coperti dalla pubblicità negli appositi registri. Questo implica che il giudice prima di ordinare la vendita, deve acquisire le relative notizie ed è ovvio che gliela debba fornire chi ha dato inizio all’espropriazione chi ha chiesto la vendita del bene. Dopo la riforma del 2005-06, il creditore pignorante deve presentare entro 120 giorni una certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. - Di regola va disposta la vendita senza incanto, perché poiché garantisce la segretezza delle offerte, è meno soggetta a pratiche distorsive. Il legislatore stabilisce che bisogna dare pubblico avviso della vendits e che tutti, tranne il debitore, possono presentare offerte personalmente a a mezzo di procuratore legale. Il termine entro cui proporre le offerte d’acquisto è stabilito dal giudice e non può essere inferiore di 90 giorni e superiore di 120 giorni. Qualora ci siano più offerte, si procede alla gara. - Nella vendita con incanto, ci sono un po’ di differenze. Anche qui possono partecipare tutti, tranne il debitore. L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle pubbliche udienze. - Aggiudicazione e decreto : è da tener presente che l’aggiudicazione è meramente provvisoria e che si consolida nei 10 giorni successivi; se entro questo termine vengono proposte nuove offerte, l’incanto si riapre e vi sarà una nuova aggiudicazione. L’ effetto traslativo avviene solo con il decreto di trasferimento emanato dal giudice( impugnabile con l’opposizione art.617). Questo lo si percepisce anche dal fatto che il giudice può disporre la sospensione della vendita se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello “giusto” (→ il legislatore non pensa infatti che la vendita sia conclusa dopo l’aggiudicazione visto che concede al giudice di sospendere la vendita);

- 4° comma : il nostro legislatore ama i compressi, di conseguenza ha previsto al 4° comma che nel caso in cui ricorrano giustificati motivi, “Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 18 mesi la somma determinata”( cd. conversione rateale ). La distribuzione della somma ricavata in generale Sez.V art.509- 512 Con la vendita e l’assegnazione si conclude la fase espropriativa in senso stretto e si apre la fase satisfattiva , tendente alla distribuzione del ricavato e regolata d’impulso dal giudice.  Il primo articolo che incontriamo è l’art.509 che ha una funzione meramente descrittiva in quanto si limita ad indicare da quali proventi è composta la massa (cd. massa attiva ) che sarà sottoposta alla distribuzione;  L’art.510 disciplina l’ipotesi in cui oltre al creditore pignorante, siano intervenuti anche altri creditori stabilendo che la somma ricavata verrà distribuita tra i creditori secondo le cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori non muniti di titolo esecutivo;  L’ordinanza di distribuzione , per il carattere sommario e il contenuto meramente ordinatorio, può essere modificata e revocata fin quando non abbia avuto esecuzione, e può essere sottoposta al procedimento di correzione. Il pignoramento mobiliare Capo II art.513- 542 Art.513 1° comma-> l’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e di precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti. Prima di procedere al pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve effettuare un controllo sulla formale regolarità del titolo esecutivo e del precetto, accertarsi che il termine per l’adempimento spontaneo sia decorso e che il precetto sia ancora efficace. - Beni che non possono essere oggetto del pignoramento immobiliare art.514:

  1. Beni inalienabili: i beni che non possono essere convertiti in denaro non possono essere oggetto di pignoramento mobiliare. Dobbiamo fare un distinzione però tra inalienabilità assoluta(art.822 c.c) e relativa → 1.1. L’inalienabilità assoluta riguarda la qualità e la natura del bene e può essere rilevata anche d’ufficio; 1.2. L’inalienabilità relativa dipende dal rapporto tra il bene e il debitore e può essere rilevata solo su istanza dell’interessato con l’opposizione di merito in caso di un pignoramento ingiusto;
  2. Ragioni umanitarie: non possono essere pignorati l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i tavoli e le sedie ecc;
  3. Funzione delle cose: non possono essere pignorate le cose che servono al debitore per svolgere la sua attività lavorativa. Nel caso in cui il valore dei beni individuati dall’ufficiale giudiziario fosse insufficiente per soddisfare il creditore, i beni in questione possono essere pignorati nei limiti di un 1/5.

- Presunzione legale di appartenenza: per le cose rinvenute nella casa di abitazione del debitore, anche se acquistate da terzi o introdotte in essa, vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore. Art.513 3° comma-> su ricorso del creditore, il presidente del tribunale può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appratenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre(es auto in un garage, gioielli in una cassetta di sicurezza ecc.). Art.517-> il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più pronta liquidazione, preferendo in ogni caso denaro contante, gioielli e titoli di credito, nel caso facendoci aiutare anche da uno stimatore (art.518). - Ingiunzione e processo verbale: l’ufficiale giudiziario documenta le sue attività in un processo verbale, nel quale descrive i beni pignorati, indicandone il valore approssimativo. Se il debitore è presente riceverà l’ingiunzione formale ex art.492; altrimenti la stessa verrà rivolta ai familiari, e in assenza di questi verrà lasciato un avviso sulla porta dell’abitazione.(art.518) - Custodia dei beni pignorati: la custodia dei beni pignorati è disciplinata dagli art.520- 521 1. Art.520: L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari , mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina; per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore: il custode è tenuto alla conservazione delle cose secondo la diligenza del buon padre di famiglia; 2. Art.521: il creditore o il debitore possono essere nominati custodi solo con il consenso rispettivamente del debitore e del creditore. Intervento dei creditori Art.525-> in base all’art.525 e alla riforma del 2005/06 possono intervenire i creditori ex art. 499 e quindi: 1. Hanno un credito fondato su titolo esecutivo; 2. I creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; 3. Avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; 4. Erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili.