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Il concetto di titolo esecutivo e il suo ruolo nella legittimazione dell'esecuzione di obblighi senza la necessità di una preventiva valutazione o autorizzazione. Viene inoltre descritto il precetto, un'intimazione di adempiere un obbligo risultante dal titolo esecutivo, e il processo esecutivo, che include l'espropriazione forzata. Il documento illustra i titoli di credito, il pignoramento di beni immobili e mobili, e la distinzione tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo.
Tipologia: Dispense
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Il processo di esecuzione Libro III del c.p.c Titolo I art.474- 482 : Il primo titolo del terzo libro del codice si preoccupa di trattare il titolo esecutivo, il precetto e la notificazione degli stessi. Il titolo esecutivo Definizione titolo esecutivo(Verde): Il titolo esecutivo rileva come strumento di legittimazione necessario e sufficiente perché chi ne è titolare possa esercitare azione esecutiva senza bisogno di una preventiva valutazione o autorizzazione dell’ufficio esecutivo che non sia quella circa la regolarità formale del titolo stesso. Art.474 1°comma - > L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Art. 476 - > Il 1° comma stabilisce che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, per evitare la circolazione di più titoli esecutivi.(1° comma) La richiesta di una copia non è tuttavia esclusa del tutto: la parte può chiedere con ricorso al capo dell’ufficio che ha pronunciato il titolo, in caso di smarrimento o distruzione dell’originale.(2° comma) N.B : che cosa succede se si è verificato un fenomeno successorio? Rispondiamo a questa domanda analizzando gli art. 475 2° comma e art.477. a) Art.475 2°comma - > la disposizione prevede che la spedizione in formula esecutiva possa essere fatta a favore dei successori della parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento. La formulazione così ampia ci permette di includere nei successori sia quelli a titolo universale sia a titolo particolare e anche quando la successione abbia avuto luogo durante il processo e dopo la sua conclusione. b) Art. 477 - > l’articolo in questione dispone che il titolo esecutivo emesso contro il defunto ha efficacia contro gli eredi. Ne deriva che il titolo esecutivo potrà legittimare l’esecuzione contro gli eredi ma il precetto non potrà essere notificato unitamente al titolo esecutivo, bensì dopo 10 giorni la notificazione del titolo. Il precetto Art.480 - > Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere, a pena di nullità:
Art.499-> Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che:
Vendita ed assegnazione in generale Sez.IV art.501- 508 Il processo di espropriazione mira al pagamento dei creditori insoddisfatti. Fatta eccezione per le ipotesi in cui il vincolo ha già oggetto del denaro, è necessario convertire i beni in denaro. Di solito si procedere alla vendita forzata, che ha uno scopo diverso rispetto all’assegnazione e alla conversione del pignoramento.
- Sia per la vendita che per l’assegnazione c’è un termine inziale e un termine finale: l’istanza( che assume la forma del ricorso ) non può essere presentata se non dopo 10 giorni dalla chiusura del verbale di pignoramento (espropriazione mobiliare) oppure dalla notifica dell’atto di pignoramento (espropriazione immobiliare e presso terzi); è necessario inoltre che l’istanza depositata entro il termine di 90 giorni, altrimenti il pignoramento è inefficace. Vendita forzata art.503- 504 : La vendita forzata, in linea generale, può aversi con o senza incanto a seconda delle disposizioni previste per ciascun tipo di espropriazione. L' incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene(art.503). La vendita deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti(art.504). o Espropriazione mobiliare: nell’ espropriazione mobiliare, la vendita forzata può avvenire senza incanto o tramite commissionario. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver sentito le parti, fissa il prezzo minimo della vendita , sentito se necessario uno stimatore. La vendita con l’incanto può essere disposta quando l’esperimento della vendita senza incanto sia infruttuoso. Il giudice fissa il giorno e l’ora dell’esperimento e può anche procedere affinché venga fatta una pubblicità straordinaria, le cui spese sono anticipate dal creditore procedente. o Espropriazione immobiliare: la disciplina dell’espropriazione immobiliare è più complessa. I beni immobili sono coperti dalla pubblicità negli appositi registri. Questo implica che il giudice prima di ordinare la vendita, deve acquisire le relative notizie ed è ovvio che gliela debba fornire chi ha dato inizio all’espropriazione chi ha chiesto la vendita del bene. Dopo la riforma del 2005-06, il creditore pignorante deve presentare entro 120 giorni una certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. - Di regola va disposta la vendita senza incanto, perché poiché garantisce la segretezza delle offerte, è meno soggetta a pratiche distorsive. Il legislatore stabilisce che bisogna dare pubblico avviso della vendits e che tutti, tranne il debitore, possono presentare offerte personalmente a a mezzo di procuratore legale. Il termine entro cui proporre le offerte d’acquisto è stabilito dal giudice e non può essere inferiore di 90 giorni e superiore di 120 giorni. Qualora ci siano più offerte, si procede alla gara. - Nella vendita con incanto, ci sono un po’ di differenze. Anche qui possono partecipare tutti, tranne il debitore. L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle pubbliche udienze. - Aggiudicazione e decreto : è da tener presente che l’aggiudicazione è meramente provvisoria e che si consolida nei 10 giorni successivi; se entro questo termine vengono proposte nuove offerte, l’incanto si riapre e vi sarà una nuova aggiudicazione. L’ effetto traslativo avviene solo con il decreto di trasferimento emanato dal giudice( impugnabile con l’opposizione art.617). Questo lo si percepisce anche dal fatto che il giudice può disporre la sospensione della vendita se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello “giusto” (→ il legislatore non pensa infatti che la vendita sia conclusa dopo l’aggiudicazione visto che concede al giudice di sospendere la vendita);
- 4° comma : il nostro legislatore ama i compressi, di conseguenza ha previsto al 4° comma che nel caso in cui ricorrano giustificati motivi, “Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 18 mesi la somma determinata”( cd. conversione rateale ). La distribuzione della somma ricavata in generale Sez.V art.509- 512 Con la vendita e l’assegnazione si conclude la fase espropriativa in senso stretto e si apre la fase satisfattiva , tendente alla distribuzione del ricavato e regolata d’impulso dal giudice. Il primo articolo che incontriamo è l’art.509 che ha una funzione meramente descrittiva in quanto si limita ad indicare da quali proventi è composta la massa (cd. massa attiva ) che sarà sottoposta alla distribuzione; L’art.510 disciplina l’ipotesi in cui oltre al creditore pignorante, siano intervenuti anche altri creditori stabilendo che la somma ricavata verrà distribuita tra i creditori secondo le cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori non muniti di titolo esecutivo; L’ordinanza di distribuzione , per il carattere sommario e il contenuto meramente ordinatorio, può essere modificata e revocata fin quando non abbia avuto esecuzione, e può essere sottoposta al procedimento di correzione. Il pignoramento mobiliare Capo II art.513- 542 Art.513 1° comma-> l’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e di precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti. Prima di procedere al pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve effettuare un controllo sulla formale regolarità del titolo esecutivo e del precetto, accertarsi che il termine per l’adempimento spontaneo sia decorso e che il precetto sia ancora efficace. - Beni che non possono essere oggetto del pignoramento immobiliare art.514:
- Presunzione legale di appartenenza: per le cose rinvenute nella casa di abitazione del debitore, anche se acquistate da terzi o introdotte in essa, vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore. Art.513 3° comma-> su ricorso del creditore, il presidente del tribunale può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appratenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre(es auto in un garage, gioielli in una cassetta di sicurezza ecc.). Art.517-> il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più pronta liquidazione, preferendo in ogni caso denaro contante, gioielli e titoli di credito, nel caso facendoci aiutare anche da uno stimatore (art.518). - Ingiunzione e processo verbale: l’ufficiale giudiziario documenta le sue attività in un processo verbale, nel quale descrive i beni pignorati, indicandone il valore approssimativo. Se il debitore è presente riceverà l’ingiunzione formale ex art.492; altrimenti la stessa verrà rivolta ai familiari, e in assenza di questi verrà lasciato un avviso sulla porta dell’abitazione.(art.518) - Custodia dei beni pignorati: la custodia dei beni pignorati è disciplinata dagli art.520- 521 1. Art.520: L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari , mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina; per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore: il custode è tenuto alla conservazione delle cose secondo la diligenza del buon padre di famiglia; 2. Art.521: il creditore o il debitore possono essere nominati custodi solo con il consenso rispettivamente del debitore e del creditore. Intervento dei creditori Art.525-> in base all’art.525 e alla riforma del 2005/06 possono intervenire i creditori ex art. 499 e quindi: 1. Hanno un credito fondato su titolo esecutivo; 2. I creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; 3. Avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; 4. Erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili.