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Appunti di diritto commerciale modulo A, Dispense di Diritto Commerciale

Riassunti del libro di diritto commerciale Campobasso volume 1 e volume 2 riguardanti: L’imprenditore: il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi e i diritti di proprietà industriale. La disciplina della concorrenza e i consorzi tra gli imprenditori. Le società di persone: la s.s; la s.n.c la s.a.c Le società di capitali: la società per azioni; le s.r.l e le s.a.p.a testati con voto 28

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 31/01/2023

chiaraalberti12
chiaraalberti12 🇮🇹

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L’IMPRENDITORE
Il codice distingue 3 categorie di imprese e imprenditori in base a diversi criteri:
- La dimensione, che distingue tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande
- L’oggetto, che distingue tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
- La natura, che distingue tra impresa individuale, impresa costituita in forma di
società e impresa pubblica.
Queste categorie non si escludono a vicenda, quindi un’impresa può essere commerciale e
individuale.
Il codice civile individua una serie di discipline comuni a tutti i tipi di impresa, come ad
esempio lo statuto generale dell’imprenditore che comprende una parte di disciplina
dell’azienda e dei segni distintivi, così come quella della concorrenza e dei consorzi.
REQUISITI DELL’IMPRENDITORE
REQUISITI MINIMI
L’articolo 2082 cc. una definizione di imprenditore: E' imprenditore chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi.
E individua anche i requisiti minimi per far che un soggetto si definisca imprenditore
secondo il codice civile e che quindi sia soggetto alle norme di diritto privato di
riferimento. Questo vuol dire che un soggetto che non è considerato imprenditore per il
codice civile non lo può essere per l’ordinamento internazionale o per la legislazione
tributaria, ciò perché non esiste una nozione comune di imprenditore.
Da qui si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione
unitaria) ed è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di
beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità,
professionalità).
1. Attività produttiva: È attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad
incrementare l’utilità di beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio.
Per qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni e il bisogno che
soddisfano, infatti è impresa anche la produzione di beni e servizi assistenziali, culturali o
ricreative. Così come è irrilevante che l’attività possa o meno qualificarsi come attività di
godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto
agente. Non è un'impresa l'attività di mero godimento.
2. Economicità dell’attività: ciò che qualifica un’attività come economica è sia il fine che
il modo della produzione, quindi il metodo con cui essa è svolta. L’attività produttiva si
dice svolta con metodo economico se è volta al procacciamento di entrate remunerative
dei fattori produttivi utilizzati, quando è svolta con modalità che consentono nel lungo
periodo la copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si parla di consumo e non di
produzione di ricchezza.
Gli imprenditori sono tenuti per legge ad operare secondo criteri di economicità. Non è
quindi imprenditore chi produce beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico
facendo escludere cos’ la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
3. Professionalità: per professionalità si intende l’esercizio abituale e non occasionale di
una data attività produttiva. Non è quindi imprenditore chi compie una sola operazione di
acquisto e rivendita di prodotti, la professionalità però non è collegata strettamente alla
continuità e non interruzione dell’attività, infatti sono considerate imprese anche le attività
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L’IMPRENDITORE

Il codice distingue 3 categorie di imprese e imprenditori in base a diversi criteri:

  • La dimensione, che distingue tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande
  • L’oggetto, che distingue tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • La natura, che distingue tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica. Queste categorie non si escludono a vicenda, quindi un’impresa può essere commerciale e individuale. Il codice civile individua una serie di discipline comuni a tutti i tipi di impresa, come ad esempio lo statuto generale dell’imprenditore che comprende una parte di disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, così come quella della concorrenza e dei consorzi.

REQUISITI DELL’IMPRENDITORE

REQUISITI MINIMI

L’articolo 2082 cc. dà una definizione di imprenditore: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. E individua anche i requisiti minimi per far sì che un soggetto si definisca imprenditore secondo il codice civile e che quindi sia soggetto alle norme di diritto privato di riferimento. Questo vuol dire che un soggetto che non è considerato imprenditore per il codice civile non lo può essere per l’ordinamento internazionale o per la legislazione tributaria, ciò perché non esiste una nozione comune di imprenditore. Da qui si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) ed è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

1. Attività produttiva: È attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità di beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni e il bisogno che soddisfano, infatti è impresa anche la produzione di beni e servizi assistenziali, culturali o ricreative. Così come è irrilevante che l’attività possa o meno qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Non è un'impresa l'attività di mero godimento. 2. Economicità dell’attività: ciò che qualifica un’attività come economica è sia il fine che il modo della produzione, quindi il metodo con cui essa è svolta. L’attività produttiva si dice svolta con metodo economico se è volta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, quando è svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si parla di consumo e non di produzione di ricchezza. Gli imprenditori sono tenuti per legge ad operare secondo criteri di economicità. Non è quindi imprenditore chi produce beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico facendo escludere cos’ la possibilità di coprire i costi con i ricavi. 3. Professionalità: per professionalità si intende l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è quindi imprenditore chi compie una sola operazione di acquisto e rivendita di prodotti, la professionalità però non è collegata strettamente alla continuità e non interruzione dell’attività, infatti sono considerate imprese anche le attività

cicliche o stagionali, basta che svolgono in modo costante l'attività durante i periodi prestabiliti. È imprenditore anche colui che gestisce più attività contemporaneamente. Ma può essere imprenditore anche chi opera per un unico affare se esso implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato.

CATEGORIE DI IMPRENDITORI

IMPRENDITORE AGRICOLO

L’imprenditore agricolo è definito nell’articolo 2135 cc: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine(1). Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (2). Prima della riforma del 2001 per allevamento si intendeva allevamento di bestiame sul fondo, quindi suini, bovini… dopo il 2001 invece si è iniziato a parlare di allevamento di animali. Nel secondo comma invece il centro prima della riforma era il fondo agricolo in sé, ora è il fatto che l’impresa si deve occupare di una fase o di tutte le fasi del ciclo biologico, anche senza utilizzare il fondo. Nel terzo comma invece si dice che anche se si vendono i prodotti del fondo si rimane comunque imprenditore agricolo ma deve svolgere comunque delle attività connesse. Le connessioni sono 2:

  • Soggettiva, l’attività deve essere fatta dallo stesso imprenditore agricolo
  • Oggettiva, deve essere collegata al fondo agricolo Per attività connesse si intendono alienazione e trasformazione di prodotti agricoli. L’imprenditore agricolo dovrebbe avere alcune provvidenze rispetto all’imprenditore commerciale; a. Secondo l’articolo 2136 cc non si deve registrare al registro delle imprese, mentre secondo l'articolo 8 del regolamento delle imprese si devono registrare in una sezione speciale. b. In teoria le imprese agricole non sarebbero soggette a fallimento, ma il comma 1 del codice della crisi dice che le imprese agricole sono trattate come le imprese commerciali, quindi sono soggette a fallimento. IMPRENDITORE COMMERCIALE Articolo 2195 cc comma 1: _Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;_

Le piccole imprese non sono soggette a fallimento ma a negoziazione assistita o concordato minore. Imprenditore artigiano: È definito nella legge dell’8 agosto 1985, denominata legge Quadro che da una definizione basata su:

  • Oggetto dell’impresa, che può essere costituita da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, con alcune limitazioni ed esclusione.
  • Ruolo dell’artigiano, che deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, anche se non è necessario che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi. Il personale dipendente deve essere personalmente diretto dall’artigiano che può essere titolare di una sola impresa artigiana. La legge riafferma la qualifica artigiana anche alle società cooperative o in nome collettivo , a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. La stessa qualifica è stata data anche alle società in accomandita semplice e alle società a responsabilità limitata unipersonale, purchè i soci abbiano le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e non siano soci di un’altra s.r.l o di un’altra società in accomandita semplice. Ultimamente anche la società a responsabilità limitata pluripersonale può avere la qualifica di impresa artigiana se la maggioranza dei soci svolge prevalenza di lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. L’impresa artigiana quindi si caratterizza per il rilievo del lavoro personale dell’imprenditore nel processo produttivo e sul capitale investito. Non si desume da nessuna norma che l’imprenditore debba ricorrere alla prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. Il riconoscimento dell’imprenditore artigiano secondo la legge quadro non basta a togliere l’artigiano dallo statuto dell’imprenditore commerciale, è necessario che sia rispettato anche il criterio di prevalenza dell’articolo 2083 cc. L’IMPRESA FAMILIARE È definita nell’articolo 230 bis cc: Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [ 2094 , 2251 ] (2), il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro(3) nella famiglia(4) o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [ 36 Cost]. Impresa familiare e piccola impresa si distinguono tra loro, infatti una piccola impresa non deve essere necessariamente familiare, così come un’impresa familiare non deve essere necessariamente anche piccola impresa. La tutela legislativa si realizza riconoscendo ai membri della famiglia nucleare (coniuge, parenti fino al terzo grado, affini entro il secondo grado) che lavorano in modo continuato nella famiglia o nell’impresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi. Diritti patrimoniali : a. Diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, anche se non dovuto ad altro titolo. b. Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità di lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia.

c. Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi del valore dell’azienda, anche dovuti all’avviamento sempre in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. d. Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento. Per quanto riguarda invece i diritti amministrativi è previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa e altre decisioni rilevanti siano adottata a maggioranza dei familiari che partecipano all'impresa stessa. Ogni familiare ha diritto ad un solo voto e che alle decisioni non prenda parte l’imprenditore in quanto destinatario delle decisioni adottate dagli altri membri della famiglia. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore di altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già presenti. Gli atti di ordinaria amministrazione rientrano invece nella competenza esclusiva dell’imprenditore. In base alla natura giuridica del soggetto titolare invece distinguiamo tra impresa individuale, impresa societaria e impresa pubblica. IMPRESA SOCIETARIA Le società sono forme di associazioni tipiche per l’esercizio collettivo dell’attività d’impresa. Esistono diversi tipi di società di cui la società semplice è utilizzata per attività non commerciale mentre gli altri tipi possono svolgere sia attività agricola che commerciale. Le società diverse da quella semplice si definiscono società commerciali che a loro volta si distinguono in:

  • Società di tipo commerciale con oggetto agricolo
  • Società di tipo commerciale con oggetto commerciale Agli imprenditori societari vengono applicate le regole dell’imprenditore commerciale ma con alcune variazioni:
  • Una parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica anche alle società commerciali qualunque sia l’attività svolta. Questo principio riguarda l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. Le società commerciali agricole e sono esonerate dal fallimento e dalle procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale. Sono esentate anche le società commerciali che svolgono impresa commerciale se non superano determinate dimensioni. (articolo 1 2° comma 1 libro del fallimento).
  • Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice parte della disciplina trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata Trova invece applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimento in quanto il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento dei singoli soci a responsabilità illimitata. IMPRESA PUBBLICA Sono presenti 3 possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell’economia: a. Lo stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività ma dotate di più o meno ampia autonomia decisionale e contabile. In questi casi l’attività d’impresa è considerata secondaria ed accessoria rispetto al fine, sono le imprese-organo.

Le imprese sociali possono limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti. Se infatti l’impresa è dotata di un patrimonio di almeno ventimila euro, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte dall'organizzazione con il suo patrimonio. Diverso è il discorso se le perdite superano di oltre 1/43 al di sotto del limite di ventimila euro risponderanno anche i partecipanti con il proprio patrimonio. Le imprese sociali sono soggette a regole speciali, esse infatti: a. Devono iscriversi in una sezione apposita del registro delle imprese b. Devono redigere scritture contabili c. In caso di insolvenza sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento. Le imprese che vogliono costituirsi sotto la qualifica di imprese sociali devono costituirsi per atto pubblico che deve contenere:

  • Determinare l’oggetto sociale, individual dolo fra le attività di utilità sociale riconosciute dalla legge
  • Enunciare l’assenza dello scopo di lucro
  • Indicare la denominazione dell’ente, integrata con la locuzione impresa sociale
  • Fissare i requisiti e la regole per la nomina dei componenti delle cariche sociali
  • Disciplinare le modalità di eslcusione ed ammissione dei soci nel rispetto del principio di non discriminazione
  • Prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività d’impresa nell’assunzione delle decisioni che possono incidere direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate. L’atto costitutivo deve anche prevedere un sistema di controllo fondato sulla distinzione tra controllo contabile, affidato ad uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, ed il controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione riservato ad uno o più sindaci. Il Ministero del lavoro può disporre la perdita della qualifica per due ragioni:
  1. Assenza delle condizioni per il riconoscimento
  2. Violazioni della disciplina Ne consegue la cancellazione dell’impresa dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative.

L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE

L’acquisto della qualità di imprenditore è il presupposto per far sì che ad un determinato soggetto vengano applicate le norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica e eventualmente di quelle specifiche per l’imprenditore commerciale. Ma come si diventa imprenditore commerciale? Ce lo dice l’articolo 2083 cc: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Ma per far si che si che un soggetto si definisca imprenditore bisogna che l’esercizio dell’attività sia a lui giuridicamente riferibile e a lui imputabile. Inoltre l’articolo non dice nulla sul momento in cui l’impresa ha inizio, così come non dice nulla sulla fine.

A. IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

Spendita del nome: Il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico, quindi solo lui è obbligato nei confronti dei terzi. Questo criterio è utilizzato per rispondere all’esigenza di certezza giuridica in tema del mandato senza rappresentanza e del mandato con rappresentanza. Quando il mandatario agisce in nome del mandante gli effetti negoziali si realizzano nella sfera giuridica del mandante. Se invece il mandatario agisce spendendo il proprio nome gli effetti giuridici ricadono solamente su di lui. Il nostro ordinamento non indica un diverso criterio di imputazione dell'attività d’impresa, quindi possiamo dire che la qualità di imprenditore è acquistata con pienezza di effetti dal soggetto e solo dal soggetto il cui nome è stato speso nel compimento dei singoli atti d’impresa. L’IMPRENDITORE OCCULTO L’esercizio dell’attività d’impresa può dar luogo ad una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile l’attività ed il reale interessato. È il fenomeno dell’impresa per interposta persona. I soggetti di questo tipo d’impresa sono due:

  • Prestanome, colui che compie a proprio nome gli atti d’impresa
  • Imprenditore occulto, colui che somministra al prestanome i mezzi finanziari e dirige di fatto l’impresa e fa propri i guadagni. Molto spesso però il prestanome è nullatenente, quindi in caso di fallimento dell’impresa i creditori non possono rifarsi su di lui, ed è sorta la questione se si potessero rifare anche l'imprenditore occulto in quanto in caso di fallimento dell’impresa falliscono anche i singoli soci. La corte di cassazione ha stabilito che l’imprenditore occulto non risponde dei debiti contratti dall’imprenditore apparente in quanto i creditori, non sapendo dell’esistenza dell’imprenditore occulto, non hanno fatto affidamento sul suo patrimonio.

B. INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

L’INIZIO DELL’IMPRESA

Per stabilire quando si ha l’effettivo inizio dell’impresa bisogna distinguere a seconda che il compimento di atti tipici d’impresa siamo o meno preceduta da una casa organizzativa oggettivamente percepibile. In mancanza di questa fase solo la ripetizione nel tempo di atti d’impresa omogenei e funzionalmente coordinati può dare la certezza che non siano atti occasionali ma che siano atti professionalmente svolti. Quando c’è una preventiva e stabile organizzazione aziendale basta un solo atto di esercizio per stabilire che l’impresa è iniziata, non è necessario quindi che sia compiuto il primo ciclo operativo. LA FINE DELL’IMPRESA Articolo 10 legge sul fallimento: Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

un'impresa già operante è più agevole valutare i rischi a cui è esposto l’incapace che chiudere l’impresa. L'esercizio dell’attività però richiede certezza e rapidità di decisione che non coincidono che la disciplina dell’amministrazione del patrimonio dell’incapace, questo spiega perché l’autorizzazione del tribunale all'esercizio dell’impresa ha carattere generale e comporta un ampliamento dei poteri del rappresentante legale o del limitatamente incapace. Minore: in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome o nell’interesse di un minore. Se questi acquista una preesistente impresa commerciale il rappresentante legale può essere autorizzato dal tribunale a continuare l’impresa, e per evitare l'interruzione, anche temporanea, il giudice può consentire l’esercizio provvisorio dell’attività in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Una volta intervenuta l’autorizzazione definitiva, il tutore legale è autorizzato a compiere tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell’impresa, quindi sia atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. La specifica autorizzazione sarà richiesta solo per gli atti che esulano dall’esercizio dell’impresa. Interdetto: valgono le stesse regole del minore, tranne che l’autorizzazione alla continuazione può riguardare anche un’attività iniziata dall’interdetto stesso prima dell’interdizione. Inabilitato: nonostante esso possa compiere in modo autonomo atti di ordinaria amministrazione gli è permesso solo continuare un’impresa che esistente. Intervenuta l’autorizzazione l’inabilitato esercita personalmente l’impresa con l’assistenza del curatore e con il suo consenso per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Minore emancipato: il minore emancipato può anche ottenere l'autorizzazione dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale, acquistando la piena capacità di agire. Amministrazione di sostegno: il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva. Quindi potrà liberamente iniziare o proseguire un’attività d’impresa senza assistenza, salvo che il giudice tutelare non disponga altrimenti. Fallimento di un minore: per il fallimento di un minore, nonostante dovrebbe corrispondere al fallimento di un maggiore d'età, presenta la possibilità di evitare che le sanzioni penali lo colpiscono e farle ricadere sul rappresentante legale. Infatti al minore imprenditore non possono essere imputati reati da altri commessi e che lui non poteva evitare. È più difficile sottrarre il minore fallito alle incapacità personali perché queste incapacità conseguono automaticamente dalla dichiarazione di fallimento e solo il minore in quanto imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito.

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

A. LA PUBBLICITA’ LEGALE

LA PUBBLICITA’ DELLE IMPRESE COMMERCIALI

Gli imprenditori avvertono la necessità di disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Questa esigenza è soddisfatta dal legislatore che introduce un sistema di pubblicità legale , ovvero

l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti che riguardano l’impresa. In questo modo le informazioni non sono solo rese accessibili ai terzi, ma producono anche l’inopponibilità a chiunque degli atti e dei fatti resi conoscibili. ( conoscibilità legale ). Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice del 1942 e attuato solamente con la legge 29-12-1993 n.580 che contiene le norme per il riordino delle camere di commercio e il registro delle imprese. Le novità del nuovi registro delle imprese rispetto a quello previsto nel 1942 sono: a. Il registro è un solo strumento di pubblicità legale per le imprese commerciali, ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti l’iscrizione è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici. b. La tenuta del registro è affidata alle camere di commercio. c. Il registro è tenuto con tecniche informatiche. IL REGISTRO DELLE IMPRESE L’ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso le camere di commercio ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta. Il registro di può dividere in sezione ordinaria e sezioni speciali: Sezione ordinaria: sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione al registro era originariamente prevista dal codice civile, quindi sono tenuti all’iscrizione in questa sezione:

  • Imprenditori individuali non piccoli
  • Tutte le società tranne le società semplici, anche se non svolgono attività commerciale.
  • I consorzi tra imprenditori con attività esterna
  • I gruppi europei d'interesse economico con sede in italia
  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo e principale un’attività commerciale
  • Le società estere che hanno in italia la sede dell’amministrazione.
  • Le reti di imprese dotate di soggettività giuridica Sezione speciale: le sezioni speciali sono:
  • Sezione speciale degli imprenditori agricoli e piccoli imprenditori, ci sono iscritti imprenditori che secondo il codice ne erano esonerati e per i quali l’iscrizione aveva originariamente funzione di pubblica notizia, quindi imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici.
  • Sezione speciale delle società tra professionisti, si iscrivono le società tra avvocati e le società tra professionisti con efficacia di pubblica notizia.
  • Sezione speciale tra soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento, è dedicata alla pubblicità di legami di gruppo.
  • Sezione speciale delle imprese sociali.
  • Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera, in questa sezione le società di capitali possono pubblicare la traduzione giurata in una lingua ufficiale della comunità europea di atti per i quali è obbligatoria l'iscrizione. La
  • Ha efficacia costitutiva totale l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative. In altri casi l'iscrizione ha efficacia nominativa , quindi è presupposto per la piena applicazione di un regime giuridico. È il caso delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esistono anche senza l’iscrizione nel registro ma questa mancata iscrizione provoca l'impossibilità di poter applicare il regime di autonomia patrimoniale e comporta l’applicazione più gravosa che riguarda le società semplici. Queste società sono dette **irregolari.
  1. Sezioni speciali:** l’iscrizione nelle sezioni speciali ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblica notizia. L’iscrizione consente quindi di conoscere l'atto iscritto ma non lo rende opponibile ai terzi dovendo sempre provare l’effettiva conoscenza. Per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le società semplici esercenti attività agricola l’iscrizione nelle sezioni speciali ha efficacia di pubblicità legale. LA PUBBLICITA’ DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI E DELLE COOPERATIVE Anche per le società di capitali e per le cooperative lo strumento di pubblicità legale è il registro delle imprese e vale quindi la disciplina che lo riguarda, con due differenze:
  • Per le società di capitali l’opponibilità piena dei fatti iscritti nel registro delle imprese decorre solo dopo 15 giorni dalla trascrizione, per le operazioni compiute in questo arco di tempo i terzi hanno la possibilità di provare di non aver avuto conoscenza dell’atto.
  • Per alcuni atti delle società di capitali e delle società cooperative è richiesta la pubblicazione nella gazzetta ufficiale e non nel registro delle imprese.

B. LE SCRITTURE CONTABILI

L’OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. La loro funzione è quella di rendere possibile un costante controllo e una costante informazione sull’andamento degli affari, in modo da rendere possibile una programmazione consapevole e razionale dell’attività d’impresa. E per questo di norma sono tenute spontaneamente da qualsiasi imprenditore, anche se è obbligatoria per gli imprenditori che svolgono un’attività commerciale. Non c’è però una perfetta coincidenza tra i soggetti obbligati secondo il codice e gli imprenditori commerciali, infatti la disciplina delle scritture contabili non si applica ai piccoli imprenditori anche se svolgono attività commerciale. Inoltre le società commerciali sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche se non svolgono attività commerciale. L’obbligo della tenuta delle scritture contabili è previsto per le imprese sociali , indipendentemente dalla natura della loro attività. LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Articolo 2214 cc: L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. La norma pone il principio generale che l’imprenditore deve tenere le scritture contabili in base alle dimensioni e alla natura dell’impresa e in ogni caso devono essere tenuti due libri contabili, il libro giornale e il libro degli inventari. Libro giornale: il libro giornale è un registro cronologico-analitico. In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. L’imprenditore deve quindi registrare le operazioni dell’ordine in cui si sono compiute. Non è necessario registrare separatamente ogni operazione, basta che le singole registrazioni riguardano operazioni omogenee compiute nella giornata. Libro degli inventari: articolo 2217 cc: L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette È un registro periodico-sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi ogni anno. L'inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore, deve quindi contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Il bilancio è un prospetto economico riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio. L’articolo 2217 cc fa riferimento alla disciplina del bilancio delle s.p.a solo per quanto riguarda i criteri di valutazione, ma è da ritenersi che debba essere applicata anche per quanto riguarda il contenuto. Per garantire la veridicità delle scritture contabili è imposta l’osservanza di determinate regole. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso. Tutte la scritture contabili devono poi essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi bianchi, senza interlinee, senza abrasioni e in modo che le parole cancellate restino leggibili ( formalità intrinseche ). Le scritture contabili possono essere conservate anche esclusivamente in formato digitale, baste che siano consultabili tramite strumenti dati dall’imprenditore. In questo caso le formalità sono assolte con l’apposizione una volta all’anno della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore. L’inosservanza delle formalità rende le scritture giuridicamente irrilevanti. Le scritture devono essere conservate per 10 anni. Di norma le scritture contabili non sono soggette a nessun controllo esterno , anche se col tempo per tutta una serie di imprese è stata prevista la revisione da parte di organi di revisione. La violazione dell’obbligo di tenuta delle scritture non comporta nessuna sanzione generale e diretta, ma solo sanzioni eventuali e indirette. Infatti l’imprenditore che non

Per la posizione che rivestono nell’azienda queste figure vengono investite autonomamente del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Il loro potere è quindi un effetto naturale della collocazione del soggetto all’interno dell’impresa. Per modificarne il potere legale però è necessario un atto specifico opponibile ai terzi solo se fatto conoscere con i mezzi stabiliti dalla legge. Questo tipo di rappresentanza permette di tutelare i terzi in quanto dovranno solo preoccuparsi di controllare se la rappresentanza è stata modificata, e non anche della veridicità del mandato. INSTITORE È il direttore generale di un'impresa, di una filiale o di un settore produttivo. Di regola è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, in ogni caso è al vertice del personale secondo un atto di preposizione dell’imprenditore. Il vertice è assoluto se è il direttore generale dell’impresa, se invece è il direttore di una filiale o di un settore produttivo si parla di vertice relativo in quanto potrà essere subordinato ad un altro istituto. È possibile che siano presenti più institori siano preposti contemporaneamente all’esercizio dell'impresa, in questo caso agiscono disgiuntamente se nella procura non è previsto altrimenti. L’importante è che l’institore sia stato investito dall’imprenditore di un potere generale di gestione che abbracci tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. L’institore è obbligato, congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento di obblighi di iscrizione al registro delle imprese e della tenuta di scritture contabili. In caso di fallimento dell'imprenditore anche l'institore risponderà delle sanzioni penali previste per il fallimento, anche se solo l’imprenditore potrà essere dichiarato fallito. Rappresentanza sostanziale e processuale: anche in mancanza di espressa procura l’institore può compiere atti in nome e per conto dell'imprenditore, basta che siano atti pertinenti all'esercizio dell’impresa. Per quanto riguarda la rappresentanza processuale invece l’institore può essere citato in giudizio sia come attore che come convenuto per tutti gli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è predisposto. Quindi non sono gli atti compiuti da lui, ma anche quelli compiuti dall’imprenditore. L’institore è personalmente obbligato se omette di rendere nota la propria carica, quindi saranno obbligati sia l’imprenditore che l’institore, in modo da dare una garanzia maggiore ai terzi. PROCURATORI Articolo 2209 cc: Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. Sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all’institore, quindi:

  • Non sono posti a capo dell’impresa, di un ramo o di una sede secondaria
  • Il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo o ad una serie specifica di atti.

In mancanza di differenti specifiche i procuratori sono investiti ex lege di un potere di rappresentanza generale rispetto alla specie di operazioni per le quali sono stati investiti di autonomo potere decisionale. Il procuratore: a. Non ha la rappresentanza processuale neanche per gli atti da lui compiuti b. Non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili c. L’imprenditore non risponderà degli atti compiuti dal procuratore senza la spendita del nome COMMESSI Articolo 2210 comma 2 cc: I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [ 1835 ]. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [ 2213 ], né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati. Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Ai commessi è riconosciuto il potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza dello specifico atto di conferimento. I commessi quindi non possono:

  • Esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso
  • Non hanno il potere di derogare alle condizioni generali del contratto preposte dall’imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell’impresa
  • Non possono esigere il prezzo fuori dai locali preposti alla vendita né esigerlo all’interno dell'impresa e alla riscossione è destinata apposita cassa. A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Non è previsto un sistema di pubblicità legale, quindi in caso di ampliamento o limitazione dei poteri essi potranno essere opposti ai terzi solo provando che ne erano venuti a conoscenza.

L’AZIENDA

ORGANIZZAZIONE E AVVIAMENTO

Articolo 2555 cc: L'azienda(1) è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa L’azienda costituisce l’apparato strumentale di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività, e si può considerare una universalità di beni. L’azienda è un insieme di beni eterogenei che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell’attività. Resta però un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale , per il coordinamento e il rapporto di complementarietà fra i diversi elementi costitutivi. I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove. Se sul piano statico l’azienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico è un nuovo

Prova: solo per le imprese soggette a registrazione secondo il sistema originario del codice civile è previsto che ogni atto di disposizione d’azienda deve essere provato per iscritto. La scrittura è richiesta ad probationem e la sua mancanza comporterà come unico effetto l'impossibilità di utilizzare la scrittura come prova. Pubblicità: per le imprese soggette a registrazione i relativi contratti sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese. Il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio per l’iscrizione nel termine di trenta giorni.

CESSIONE D’AZIENDA

Davanti ad una cessione d’azienda il legislatore dovrebbe tutelare i creditori, le controparti contrattuali e l’attività di impresa in quanto tale. La prima cosa che il legislatore tutela è l’impresa, indipendentemente da chi la gestisce. Per il funzionamento dell’impresa la cui azienda viene ceduta i contratti sono fondamentali, ma in teoria il contratto è stipulato da un soggetto diverso rispetto a chi ora gestisce l’azienda, quindi c’è una sostituzione nel contratto. Nel caso quindi di cessione d’azienda l’acquirente subentra in via automatica nei contratti relativi all’attività dell'azienda che non hanno carattere personalissimo. La controparte ha 3 mesi di tempo per chiedere la risoluzione del contratto, ma solo in presenza di una giusta causa. Nel caso di cessione di un pacchetto azionario non succede, in quanto non cambia il contraente. Chi stipula un contratto con una società può anche tenere al fatto che il controllo rimanga in mano al soggetto con cui ha stipulato il contratto, in questo caso si possono prevedere clausole che possano far risolvere il contratto in caso di cessione della società.

DEBITI E CREDITI

Patti già verificati. È responsabile sia l'acquirente che l’alienante, che è responsabile in caso di inadempimento dell'acquirente a meno che non sia il creditore stesso a liberarlo. L’acquirente ha una responsabilità limitata, in quanto può anche essere che acquisti dei debiti di cui non era a conoscenza per mancanza dell’alienante, quindi sarà responsabile solo dei debiti iscritti nelle scritture contabili.

I SEGNI DISTINTIVI

I segni distintivi sono all’inizio il diritto di proprietà (tra 700 e 800), oggi sono:

  • Marchio, contraddistingue il prodotto
  • Insegna, contraddistingue i locali dove si esercita l’impresa
  • Ditta

A. LA DITTA

Articolo 2563 cc: l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto all’articolo 2565. La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore, lo individua come soggetti di diritto nell'esercizio dell’attività d’impresa. È un segno distintivo necessario, se manca coincide con il nome civile dell’imprenditore.

La ditta può essere liberamente prescelta dall’imprenditore che però si scontra con i limiti della verità e della novità. Verità della ditta: per capire il principio di verità della ditta dobbiamo distinguere tra ditta originaria e ditta derivata: a. Ditta originaria = è quella formata dall’imprenditore che la utilizza. Essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore per rispettare il principio di verità. L’imprenditore poi può completarla come preferisce. In caso di mutamento del nome civile l’imprenditore non è tenuto a modificare la ditta. b. Ditta derivata = è formata da un dato imprenditore e successivamente è stata trasferita ad un altro insieme all’azienda. In questo caso il nuovo imprenditore non è obbligato ad integrare o modificare la ditta con il proprio nome civile, la verità in questo caso sarà quindi una verità storia. Novità: articolo 2564 cc: quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Chi ha adottato per primo una certa ditta ne ha quindi diritto d’uso esclusivo. Per le imprese commerciali invece vige il principio enunciato nell'articolo a meno che l’imprenditore non riesca a provare che l’imprenditore che ha iscritto per primo non fosse a conoscenza dell’effettivo uso posteriore della ditta anche se non iscritto. Il diritto all’uso esclusivo e la differenziazione sussistono però solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale e si possa quindi determinare confusione per l’oggetto dell’impresa e/o per il luogo in cui essa è esercitata. Il diritto all’uso esclusivo è quindi un diritto relativo. Si ritiene infatti che la confondibilità per l’oggetto deve essere valutata tenendo conto anche dell’attitudine dell’impresa a espandersi in attività complementari, similari o affini. Il luogo dell’esercizio dell’impresa deve essere valutato tenendo conto delle oggettive e prevedibili possibilità di espansione territoriale. La confondibilità delle ditte deve essere valutata sulla base delle ditte effettivamente utilizzate, anche se diverse da quelle ufficialmente prescelte ( ditta ufficiosa ), si deve dare rilievo anche nucleo caratterizzante e predominante ( cuore della ditta ) e non a indicazioni marginali. Principio di unitarietà dei segni distintivi: il principio di novità opera anche nei rapporti fra ditta e gli altri segni distintivi, in particolare con il marchio. È vietato adottare come propria ditta il marchio altrui se sussiste pericolo di confusione fra i segni. TRASFERIMENTO DELLA DITTA Articolo 2565 cc: la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell’azienda per atto tra i vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante. Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. Il collegamento fra circolazione della ditta e circolazione dell’azienda consente al titolare dell’azienda di monetizzare il valore di avviamento della stessa, allo stesso tempo tende a tutelare quanti hanno avuto rapporti con l’imprenditore originario.