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Dispensa Diritto Commerciale Modulo A, Dispense di Diritto Commerciale

Dispensa di Diritto Commerciale Modulo A: appunti delle lezioni tenute dal Prof. Casella integrati con i manuali Cian Volume I e II. Testati all'esame con voto 30.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 28/09/2022

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DIRITTO COMMERCIALE 28/09/21
Prof. Casella
LEZIONE 1 – INTRODUZIONE LIBRO
Definizione
Diritto commerciale
= insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificamente le attività produttive e il loro
esercizio (utilità + valore economico).
In esso confluiscono:
1 Istituti del diritto privato
2 Disposizioni privatistiche
esso disciplina:
A Azione imprenditoriale nel mercato
B Istituti che compongono il mercato
NB: Essi sono finalizzati a regolare le dinamiche dei rapporti che si svolgono all’interno di esso.
Nascita e affermazione: cenni storici
Il diritto commerciale è il risultato di un’evoluzione storica
interviene per regolare successivamente delle attività che si sono create in precedenza.
NB: La disciplina viene creata in un secondo momento, tenendo in considerazione l’evoluzione del
fenomeno.
× La sua evoluzione storica parte dal diritto romano, il cui cardine era il diritto di proprietà
nascita diritto commerciale: dopo 1000 DC
× Perché?
L’incremento demografico porta ad un crollo dell’economia precedente.
Conseguenze:
1 Trasferimento dalle campagne ai centri abitati
2 Sviluppo del commercio e della classe mercantile
I commercianti, in Età Comunale, iniziano ad ottenere potere economico e politico
creano la loro giurisprudenza e i propri istituti
3 Nascita delle corporazioni (maestri, mercanti…)
introduzione di:
A Consuetudine mercantile
B Giurisprudenza consolare
C Statuti corporativi
D Fallimento (BANCA RUPTA)
NB: Era importante che l’attività del mercante riguardasse un atto di commercio.
Il diritto commerciale nasce quindi come:
1 Diritto di classe
2 Diritto autonomo sul piano delle fonti, dei destinatari e della potestà giurisdizionale
autonomia rispetto allo IUS CIVILE
diritto di applicazione sovranazionale
× A partire dal XVI – XVII sec si verifica un cambiamento:
1 Rafforzamento degli Stati nazionali
2 Tendenza all’accentramento del potere legislativo
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DIRITTO COMMERCIALE 28/09/

Prof. Casella

LEZIONE 1 – INTRODUZIONE LIBRO

Definizione Diritto commerciale = insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificamente le attività produttive e il loro esercizio ( utilità + valore economico ). In esso confluiscono : 1 Istituti del diritto privato 2 Disposizioni privatistiche → esso disciplina : A Azione imprenditoriale nel mercato B Istituti che compongono il mercato NB: Essi sono finalizzati a regolare le dinamiche dei rapporti che si svolgono all’interno di esso.

Nascita e affermazione: cenni storici Il diritto commerciale è il risultato di un’ evoluzione storica interviene per regolare successivamente delle attività che si sono create in precedenza. NB : La disciplina viene creata in un secondo momento, tenendo in considerazione l’evoluzione del fenomeno.

× La sua evoluzione storica parte dal diritto romano , il cui cardine era il diritto di proprietà → nascita diritto commerciale : dopo 1000 DC × Perché? L’ incremento demografico porta ad un crollo dell’economia precedente. Conseguenze : 1 Trasferimento dalle campagne ai centri abitati 2 Sviluppo del commercio e della classe mercantile I commercianti, in Età Comunale, iniziano ad ottenere potere economico e politico → creano la loro giurisprudenza e i propri istituti 3 Nascita delle corporazioni (maestri, mercanti…) introduzione di: A Consuetudine mercantile B Giurisprudenza consolare C Statuti corporativi D Fallimento (BANCA RUPTA) NB : Era importante che l’attività del mercante riguardasse un atto di commercio.

Il diritto commerciale nasce quindi come : 1 Diritto di classe 2 Diritto autonomo sul piano delle fonti, dei destinatari e della potestà giurisdizionale autonomia rispetto allo IUS CIVILE diritto di applicazione sovranazionale

× A partire dal XVI – XVII sec si verifica un cambiamento: 1 Rafforzamento degli Stati nazionali 2 Tendenza all’accentramento del potere legislativo

Es : ORDINANZE COLBERTINE + DE MERCATURA di Benvenuto Stracca. 3 Tendenza all’attrazione delle iniziative mercantili sotto il controllo statale perfezionamento degli istituti precedenti elaborazione di nuovi istituti

× XVIII sec: Rivoluzione Industriale e Rivoluzione Francese Effetti della Rivoluzione Francese : 1 Abolizione dei ceti 2 Abolizione dei privilegi rovesciamento del sistema del diritto commerciale = passaggio ad un sistema a base oggettiva. PRIMA La mercatura era riservata solo a coloro che ottenevano l’associazione ad una Corporazione. Inoltre l’Ordinanza di Luigi XIV precisava le condizioni soggettive alle quali era subordinata l’autorizzazione all’esercizio di commercio. ORA La mercatura diventa un diritto che regola un certo tipo di atto che può essere compiuto da chiunque. NB : Il Codice di Commercio Napoleonico (1807) consacra il passaggio a questo nuovo modello.

Conseguenze del cambiamento : 1 Nuove formalità A L’ accordo è sufficiente per concludere un contratto PRINCIPIO CONSENSUALISTICO NB: Nel diritto mercantile si osserva il principio del diritto naturale per cui è doveroso mantenere fede ai patti (PACTA SUM SERVANDA). B Rivoluzione del concetto di buona fede (usucapione) POSSESSO VALE TITOLO

2 Nuovi mercati finanziari NB : L’espressione “ finanza ” deriva dal termine francese “ FINET ” = pagare a termine. Il primo strumento del mercato finanziario è la lettera di cambio → fine: diminuire il rischio. Conseguenze : A Nuovi titoli di credito B Norme sull’azienda C Norme sull’identificazione dei prodotti

3 Nuove società = cambiamento della struttura d’impresa. Prima: passaggio dell’impresa ai figli alla morte del padre. Ora: figli e padre si organizzano insieme da subito. NB : La classe nobiliare e il clero non potevano svolgere le attività di commercio, in quanto queste erano considerate inopportune. Nonostante ciò, essi si rendono presto conto dell’ importanza dell’attività mercantile diventano finanziatori obiettivo : ripartizione degli utili (oltre alle perdite ).

DIRITTO COMMERCIALE 29/09/

LEZIONE 2 – INTRODUZIONE + SEZIONE PRIMA (S1)

× XIX sec: Grandi codificazioni Storiografia delle codificazioni commerciali: 1 Ordinanza di Commercio (1673) = prima codificazione in tema di diritto commerciale, di Luigi XIV. Essa appartiene alle ORDINANZE COLBERTINE. 2 Codice di Commercio Napoleonico (1807) NB : Affinché simili imprese siano realizzate è necessario un sistema in cui un unico soggetto governa. 3 Codice di Commercio dell’Italia Unita ( 1865 ) 4 Codice di Commercio dell’Italia Unita II ( 1882 ) 5 Codice Civile Italiano ( 1942 ) La materia del commercio trova posto al suo interno, occupando il Libro V dedicato al “ Lavoro ”. Ragioni dell’ unificazione : A Ideologia fascista = essa cercava, attraverso la riconduzione all’unità sotto il segno del lavoro, di comporre i conflitti di classe anche l’imprenditore doveva essere visto come un lavoratore. B Ragioni sociali ed economiche

Con il tempo si è deciso di unire il Codice di Commercio al Codice Civile risultato: codice articolato. Il diritto commerciale costituisce, all’interno dell’Ordinamento privatistico, un sistema giuridico speciale e separato sebbene non autosufficiente , rispetto al diritto civile. NB : Ad oggi è rilevante la dimensione internazionale del diritto commerciale = esso è un ordinamento nato al di sopra dei confini politici che dividevano l’Europa esigenza di un’ uniformazione legislativa tra gli Stati: 1 Accordi internazionali 2 Diritto comunitario ( UE ) Esso, in alcuni casi: A Regola la materia direttamente B Promuove e favorisce l’armonizzazione degli ordinamenti internazionali, attraverso l’emanazione di direttive 3 Giurisprudenza dell’UE

CONCETTO DI IMPRESA

Codice del 42: Impresa al centro e al vertice del sistema = l’impresa possiede una struttura interna che fa completamente riferimento all’imprenditore. Art 2082 : Impresa = “attività economica svolta ed organizzata professionalmente, diretta alla produzione e allo scambio di beni o servizi” attività di chi crea nuovi beni ( produttore ) o di chi ne media la circolazione ( rivenditore ). NB : Il legislatore è mosso da diverse esigenze riunite nel concetto di “ tutela del mercato ”. Prima: Visione corporativa = sopra l’imprenditore vi era l’organizzazione corporativa che poteva prendere delle decisioni. NB : Questa visione dura solo pochi anni.

Conseguenze : 1 Delineazione di un diritto d’impresa = complesso di istituti e disposizioni destinati a chiunque intraprenda un’iniziativa economica avente le caratteristiche definite dall’ Art 2082. Esso disciplina : A Informazione al mercato B Organizzazione dell’apparato produttivo C Dinamiche relazionali e competitive nel mercato → diritto della concorrenza + contrattazione d’impresa D Vicende dell’impresa ( circolazione + crisi ) + Rapporti tra professionista e consumatore (normativa UE). 2 Delineazione di una disciplina delle società 3 Delineazione delle professioni intellettuali = attività che rispondono ai requisiti dell’ Art 2082 , ma che per una precisa scelta legislativa, restano sottratte alla disciplina dell’impresa. 4 Delineazione dell’ attività agricola ≠ attività commerciale Storicamente, il diritto commerciale nasce come disciplina del commercio contrapposta al diritto della società curtense ed agricola commercio ( IUS MERCATORUM ) e agricoltura ( IUS CIVILE ) erano e rimasero sempre distinti. NB : Alle attività produttive sono dedicati anche istituti appartenenti al diritto pubblico e al diritto del lavoro. 5 Delineazione di una parte generale del diritto commerciale = disposizioni applicabili indipendentemente dal tipo di attività svolta. NB : La materia si articola anche in discipline di settore Es : attività assicurativa, bancaria, mercati finanziari…

CONCETTO DI IMPRENDITORE

= centro dell’impresa. NB : Le norme relative all’impresa sono contenute nel Libro V del Codice Civile , più nello specifico nel Titolo II intitolato “ Lavoro dell’Impresa ”, il quale si apre con l’ Art 2082 (“ Imprenditore ”) → struttura su base oggettiva = definizione del modello comportamentale che l’imprenditore deve porre in essere. Motivazione storica: Il diritto nasce su impulso della casta dei mercanti , la quale aveva voluto creare un diritto incentrato sul riconoscimento e sulla tutela della proprietà. Questo nuovo diritto era destinato soltanto a coloro che appartenevano a tale casta, ed era subordinato ad una qualifica soggettiva che consentiva l’ingresso ad una Corporazione. NB : Si parlava di MATRICOLA MERCATORUM. Con il passare del tempo viene meno la considerazione del diritto commerciale come diritto di casta, ed esso passa all’essere organizzato su base oggettiva ( modello di comportamento ).

NB : La nozione di impresa oggetto di studio, non rappresenta l’ unica definizione possibile e contemplata dall’ordinamento relatività della nozione d’impresa.

Esistono diversi tipi di imprenditore in base a: 1 Natura dell’impresa gestita ( commerciale , agricola ) 2 Dimensioni dell’impresa gestita ( piccola , media , grande ) NB : La fattispecie di imprenditore è unica , vi sono poi norme specifiche relative alle singole categorie.

× Altri fattori produttivi ( capitale e lavoro ) Il ruolo di un titolare di un’attività produttiva è quello di svolgere un’ opera di organizzazione = opera che consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi utilizzati. NB : Se il ruolo del titolare si esaurisce ad un’attività di auto-organizzazione, l’iniziativa non è qualificabile come impresa, ma come lavoro autonomo (Art 2222). × Art 2086 Comma 2: “L’imprenditore che operi, in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa […]”

Generalmente l’ Attività imprenditoriale (vista sopra) ≠ Attività di puro godimento del bene (utilità d’uso / utilità di scambio) Es: mera gestione di beni ottenuti a titolo di eredità. A ≠ B quando il godimento è indiretto = il godimento si realizza per il tramite della concessione del bene in affitto ad un terzo. A = B quando il godimento è diretto = quando il titolare del bene mantiene la conduzione e percepisce direttamente le utilità d’uso.

se ad un’ attività di gestione vengono accompagnate attività di direzione e coordinamento , ci troviamo davanti ad un’attività d’impresa la differenza dipende dalla natura dell’attività in sé.

Completezza della nozione di impresa Il modello descritto nell’ Art 2082 è esaustivo = definisce gli elementi necessari e sufficienti che devono caratterizzare una certa attività affinché questa possa essere considerata giuridicamente un’impresa. × Problemi : 1 Impresa per conto proprio = impresa in cui il risultato della produzione non è destinato al mercato. 2 Impresa illecita A Impresa illegale = impresa che ha dato inizio alla propria attività senza chiedere o ottenere le autorizzazioni per essa previste. B Impresa immorale = impresa finalizzata a realizzare un bene o a prestare un servizio contrario ai valori basilari dell’ordinamento. Impresa mafiosa = attività produttiva regolare che appoggia e sostiene un più ampio disegno criminoso. × Soluzione : Anche questo tipo di attività, nonostante le loro caratteristiche peculiari, possono essere ricondotte alla nozione di impresa contenuta nell’ Art 2082. NB : Si applica un’importante eccezione per il caso 2 = mancanza di applicazione di quella parte di disciplina che è finalizzata a tutelare gli interessi di chi si svolge l’attività.

NB : Egli è comunque obbligato a mantenere le scritture imposte esplicitamente dalla normativa fiscale i vantaggi sono drasticamente ridotti. × Individuazione Si guarda all’ organizzazione. Essa viene operata dal legislatore , con obbligo di: A Superamento di un esame di Stato B Talvolta l’iscrizione ad un albo riconoscimento pubblico C Rispetto di determinate regole di comportamento Obiettivo : 1 Limitare l’ accesso 2 Limitare la concorrenza × Soluzione Non manca chi ritiene che, ove le professioni intellettuali siano organizzate in forma d’impresa, esse debbano essere assoggettate alla relativa disciplina MA l’ opinione prevalente milita in senso contrario. Presupposto : Una diversa conclusione sarebbe preclusa dalla disposizione contenuta nell’ Art 2238.

× Art 2238 CC: Rinvio “Se l’esercizio della professione intellettuale, costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni dell’Art 2082 e seguenti”. nulla esclude che nella stessa figura si sommino le due attività ( imprenditore + professionista ). Es: Clinica privata. Significato della fattispecie : L’Articolo subordina l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’ impresa commerciale , alla condizione che l’esercizio della professione costituisca un elemento di un’attività organizzata in forma di impresa = ipotesi in cui la professione rappresenta un fattore produttivo di una più ampia attività. la disciplina dell’attività commerciale non troverà applicazione nei casi in cui l’attività produttiva si esaurisca nella mera realizzazione di un servizio professionale = ipotesi di una prestazione intellettuale TOUT COURT. NB : L’impresa inizia quando vengono compiuti una serie di atti diretti allo scopo ultimo di esercitare un’attività imprenditoriale. Questo non vale per tutte le professioni intellettuali, come ad esempio in avvocatura.

NB:

La legge non enuncia le professioni intellettuali è necessario ricostruire una definizione della fattispecie. Criterio oggettivo = nello svolgimento dell’attività viene utilizzato il contratto d’opera intellettuale : A Minimo di intellettualità nello sforzo professionale × Se la produzione di un servizio è soggetta al possesso di un titolo abilitativo il parametro dell’intellettualità è sufficiente × Se la produzione del servizio è libera il parametro dell’intellettualità è necessario MA non sufficiente = l’agente potrebbe: ➢ Ricorrere al contratto d’opera professionale attività qualificabile come professione intellettuale

➢ Affidare l’intera erogazione del servizio ad un apparato organizzativo, senza intervenire nel processo produttivo contratto d’appalto + attività qualificabile come impresa commerciale B Minimo di personalità nella prestazione

× Problemi: 1 Procedura fallimentare Elementi dell’ ipotesi: A Impresa B Imprenditore apparente = “prestanome” C Imprenditore occulto NB : L’imprenditore apparente è una figura che si assume tutti i rischi. rimando all’istituto del mandato senza rappresentanza: Art 1705 CC. L’imprenditore occulto che attività svolge? Egli svolge un’ attività di coordinamento e quindi un’ attività d’impresa è un imprenditore in proprio nella gestione dell’impresa apparente = egli è illimitatamente responsabile per le sue obbligazioni NON per quelle dell’impresa_._ × Soluzione: Art 147 Comma 4 “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società, risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale dichiara il fallimento dei medesimi”. anche i soci occulti rientrano nel fallimento. Comma 5 “Allo stesso modo, si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”.

2 Liceità dell’attività Vedi tipologie di impresa illecita in lezione 2. × Importante : Nell’ Art 2082 non è presente l’aggettivo “ lecita ” per descrivere l’ attività d’impresa. Questo perché si ha la volontà di tutelare i terzi creditori che entrano in contatto con un’ impresa illecita. Es : Colui che affitta l’immobile in cui essa ha luogo. NB : Anche il Codice anti-mafia tutela in parte i terzi.

nozione di impresa in senso positivo = non diversa da quella vista fino ad ora. In quest’ottica la nozione generale di impresa si articolerebbe però in: ➢ Impresa agricola ➢ Impresa commerciale ➢ Impresa civile Es : Imprese artigiane, primarie, di pubblici spettacoli, finanziarie e agenzie. NB : L’accenno di definizione è stato fortemente criticato, perché troppo ampio. 2 Seconda interpretazione ( opinione prevalente ) I requisiti sono da intendersi come: A INDUSTRIALITA’ = non agricolo B INTERMEDIARIETA’ = scambio nozione di impresa commerciale residuale = diversa da quelle viste fino ad ora. In quest’ottica la nozione generale di impresa si articolerebbe solo in: ➢ Impresa agricola ➢ Impresa commerciale

Art 2196 CC : Iscrizione dell’impresa “Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede” obbligo di pubblicità.

Impresa agricola Il legislatore nel 1942 ha ritenuto opportuno inserire dei vantaggi nei confronti di questa figura. Ragioni : A Egli svolge un’attività in cui non sono richiesti fondi rilevanti non vi è necessità di una complessa procedura fallimentare. B Egli incorre in un rischio diverso da quello dell’imprenditore commerciale (meteorologico, sanitario…) necessità di un aiuto maggiore. × Ad oggi è giustificata una disciplina specifica favorevole all’imprenditore agricolo? Pareri discordanti evoluzione = questa discussione ha portato alla Riforma del 2001 , il cui risultato è stato l’ affermazione della figura dell’imprenditore agricolo. NB : L’impresa agricola non è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. × Art 2135 CC: Definizione = è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività ( Comma 1 ) : 1 Coltivazione del fondo 2 Selvicoltura = coltivazione boschiva, al fine di ottenere legname. 3 Allevamento di animali NB : Fino al 2001 si parlava di “ bestiame ”. le specie animali rientranti in tale definizione erano meno. 4 Attività agricole per connessione ( Comma 3 ) = attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo ( connessione soggettiva ) dirette a: A Manipolazione B Conservazione C Trasformazione D Commercializzazione

E Valorizzazione che abbiano ad oggetto : A Prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento B Attività dirette alla fornitura di beni o servizi C Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale NB : Il criterio di connessione soggettiva può in alcuni casi mancare, da un punto di vista formale , senza che per questo l’attività perda il proprio carattere agricolo MA non può mai mancare la connessione oggettiva : A Produzione di prodotti che provengono prevalentemente dalla propria attività agricola B Impiego delle attrezzature e delle risorse che costituiscono l’azienda agricola del soggetto Es : Agriturismo = esso è qualificato come impresa agricola se le strutture di ricezione degli ospiti sono le strutture che compongono la stessa azienda agricola.

Prima e dopo la Riforma del 2001 PRIMA : L’imprenditore agricolo era tale perché esercitava le sue attività direttamente sul fondo = non veniva considerato imprenditore agricolo colui che si occupava dell’allevamento di animali “ a terra ” al fine della vendita sul mercato è ragionevole che il legislatore nel ‘42 abbia voluto assoggettare l’impresa ad una disciplina circoscritta. Presupposto : L’impresa agricola così strutturata non presentava particolari esigenze di investimento in fattori produttivi e nemmeno particolari esigenze di credito. DAL 2001: Si è verificato un cambiamento: × Introduzione Comma 2 = per 1 - 2 - 3 si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci, salmastre o marine definizione di attività essenziali. NB : L’utilizzo del fondo non è necessario = passaggio dal fondo come fattore produttivo essenziale a fattore produttivo eventuale. NB 2: Di per sé non è un’impresa agricola, l’impresa ittica (= attività di pesca professionale ). × Introduzione Comma 3 → definizione di attività connesse.

Piccola impresa Art 2083: Definizione = coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia struttura : 1 Individuazione di tre figure 2 Individuazione di una caratteristica comune = concetto di famiglia.

× Disciplina particolare: Impresa artigiana L.443/198: “Legge Quadro per l’Artigianato” Art 2 + Art 3: Definizione = attività di produzione di beni o prestazione di servizi, nella quale il titolare svolge in misura prevalente il proprio lavoro ( anche manuale ) nel processo produttivo. Art 4: Limiti dimensionali = limiti entro i quali il sottostante processo produttivo può servirsi di lavoro altrui: A Imprese che non lavorano in serie = massimo 18 unità B Imprese operanti nei settori della lavorazione artistica e abbigliamento su misura = massimo 32 unità NB : Importante è il concetto di LABOUR INTENSIVE = processo produttivo in cui il lavoro ha funzione preminente sul capitale.

DIRITTO COMMERCIALE

LEZIONE 5 – S2 (5) + S

Inizio dell’impresa = momento dal quale comincia a trovare applicazione la disciplina dell’impresa necessario osservare ad un criterio di effettività = il momento deve essere identificato nel tempo in cui nella realtà concreta si verifica un fenomeno produttivo qualificabile come impresa. NB : Il discorso non cambia a seconda che l’impresa sia esercitata da una persona fisica oppure da una società. × Problema : L’inizio dell’impresa deve aversi sin dalla fase di organizzazione? NO , sono necessari una serie di atti , coordinati tra loro e volti ad organizzare un’attività produttiva, che abbia assunto fisionomia e finalità non equivoche.

Fine dell’impresa = momento da cui cessa di trovare applicazione la disciplina dell’impresa necessario osservare ad un criterio di effettività = il momento deve essere identificato nel tempo in cui nella realtà concreta viene meno il fenomeno produttivo qualificabile come impresa. × Importante : Non si fa riferimento alla fase di liquidazione = fase in cui: ➢ Si monetizzano tutti i beni costituenti il complesso aziendale ➢ Si risolvono tutti i rapporti pendenti NB : Essa non è una fase essenziale. × Art 10 Legge Fallimentare: “Un imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno” Cessazione dell’impresa: A Secondo la giurisprudenza Cessazione = non esistenza di rapporti giuridici dipendenti interpretazione estensiva. Al tempo stesso però, se viene posta in essere un’ istanza di fallimento , fino a quando il creditore non viene effettivamente soddisfatto, il rapporto giuridico tra l’impresa e il creditore è ancora esistente e dipendente. NB : Questa definizione non ha infatti trovato seguito. B Secondo la dottrina ( giurisprudenza) Risultava necessaria una Modifica dell’Art 10: Comma 1: “Un imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno” interpretazione restrittiva = dopo la cancellazione, l’impresa può continuare ad avere rapporti dipendenti con i creditori, ma essa è considerata definitivamente cessata. NB : Comma 2: “In caso di impresa individuale è fatta salva la facoltà per il creditore o per il PM, di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività” Da ciò emerge che la cancellazione è comunque un’attività necessaria ma non sufficiente per tutti i casi.

l’impresa pubblica può presentarsi nella forma di: ➢ Impresa-società ➢ Impresa-ente ➢ Impresa-organo

× Disciplina applicabile Art 2043 CC: Enti pubblici economici applicazione delle norme privatistiche Enti pubblici non economici applicazione delle norme privatistiche limitatamente all’attività d’impresa. Art 2201 CC: Enti pubblici economici soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Art 2221 CC Enti pubblici TOUT CORT non soggetti alla procedura fallimentare. × Conseguenza : Applicazione di tutta la disciplina privatistica dell’impresa, salvo quanto diversamente stabilito.

Impresa sociale Nel 2017 con il Decreto Legislativo 112 è stata introdotta una nuova figura giuridica di impresa → impresa sociale = ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. NB : Figura ibrida tra impresa e volontariato.

DIRITTO COMMERCIALE 12/10/

LEZIONE 6: S6 + S7 + S8 + S

REGISTRO DELLE IMPRESE

La disciplina dell’impresa contempla un obbligo pubblicitario minimo. × Finalità = assicurare trasparenza informativa sulle vicende riguardanti l’impresa bilanciamento tra due esigenze : A Imprenditore B Terzi e mercato × Principio di tipicità = le informazioni da sottoporre a pubblicità sono tutte quelle, ma soltanto quelle , per le quali la legge impone siffatto obbligo pubblicitario. NB : A questo obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese: ➢ Registro pubblico ➢ Registro affidato alla gestione delle Camere di Commercio di ogni provincia ➢ Registro tenuto secondo tecniche informatiche = forma di banca dati Si articola in sezioni : 1 Ordinaria = sezione destinata a raccogliere: A Imprese commerciali non piccole B Forme giuridiche commerciali ( società commerciali + cooperative ) C Altre forme giuridiche 2 Speciale = sezione destinata a raccogliere: A Imprese agricole B Piccole imprese C Società semplici + Annotate : Imprese artigiane e consorzi. NB : Nel corso degli anni sono state costituite sezioni apposite. Es : Società tra avvocati, società e enti di gruppo, imprese sociali.

1 Registri generali delle imprese × Obbligo di iscrizione Art 2196 Comma 1 : Elementi dell’assetto organizzativo strutturale dell’impresa Essa deve avvenire attraverso la presentazione di una domanda contenente: 1 Generalità dell’imprenditore 2 Eventuale ditta 3 Oggetto dell’impresa 4 Sede dell’impresa 5 Eventuali institori e procuratori 6 Domicilio digitale + nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, si aggiungono ulteriori elementi , che variano però a seconda del contesto soggettivo. NB : La domanda nelle società coincide con l’atto costitutivo. × Termine di richiesta dell’iscrizione = 30 gg dall’inizio dell’impresa / dal verificarsi del fatto o atto oggetto di pubblicità. L’iscrizione è subordinata ad un controllo finalità = accertare la sussistenza del principio di tipicità + regolarità formale della domanda.