Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore: Protezione di Banche Datii e Nuovi Diritti, Appunti di Sociologia Dei Media

Una panoramica della Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore e le sue modifiche successive, con un focus particolare sulla protezione di Banche Datii e i relativi nuovi diritti. Il testo illustra come le leggi scrivono disposizioni normative, ma la realtà quotidiana mostra che non vengono sempre rispettate. la definizione di Banca Datii, i relativi diritti e protezioni, il diritto di oblio, e il diritto alla portabilità dei dati.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/06/2021

Ilaria597
Ilaria597 🇮🇹

4.6

(19)

8 documenti

1 / 20

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO DIGITALE – Appunti
Oggi tutto può essere digitalizzato, ma questo fa subentrare la necessità di regolamentare questi processi
dal punto di vista giuridico.
Trasformazione digitale = Traduzione in un linguaggio comprensibile al computer di qualunque realtà che
non ha un formato digitale. Il mattone fondamentale di questo edificio è il software, che consente a
chiunque di fare innumerevoli operazioni.
LEGGE 633/1941 - Legge sul diritto d’autore: è una legge che trova la sua emanazione nel 1941, che
regola la protezione del diritto di autore di altri diritti connessi. Questa legge ha nel corso degli anni
ricevuto molte modifiche e integrazioni che ne hanno ampliato la portata, portando al suo interno identità
che prima non erano conosciute, disciplinandole con principi propri del diritto d’autore (banche dati,
software ecc.). ai sensi di questa legge sono protette tutte le opere creative appartenenti alla letteratura,
alla musica, al teatro, le arti figurative (disegno), alla cinematografia, all’architettura. C’è un elencazione
TASSATIVA delle entità che possono essere protette dalla legge sul diritto d’autore, contenuta nell’articolo
1.
Articolo 11 della legge 633/1941: sono protetti, come opere letterarie, i programmi per elaboratori: non si
pone quindi differenza tra il software ed un’opera letteraria.
Questo elenco è tassativo, ciò significa che è a numero chiuso, non può essere esteso ed accogliere altre
categorie, quindi ci si chiede se altri beni o altre forme espressive possano essere protette ai sensi della
legge sul diritto d’autore, ad esempio le ricette culinarie. E’ un tema su cui la dottrina giuridica si interroga
da molto tempo, e la risposta dipende da alcuni elementi: ci deve essere in primis il requisito della novità,
non deve essere un’opera già esistente, inoltre si tende a dare tutela autorale quando non c’è solamente
una ricetta ma un insieme di ricette tali da consentire a quest’opera da avere qualcosa di più consistente,
ad esempio un libro di ricette.
Un altro esempio sono i giochi da tavolo (Risiko, Monopoli…): si discute in merito ai giochi da decenni, se
possono essere incluse all’interno delle categorie previste dalla legge sul diritto d’autore. Il gioco da tavolo
in sé però non è protetto da questa legge, sono protetti i singoli contenuti espressivi, ad esempio i disegni,
la tavola del monopoli che riproduce le vie, perché sono riproduzioni che appartengono alla categoria delle
arti figurative. Anche il regolamento è protetto dal diritto d’autore, infatti nessuno può replicarlo.
Ci sono tante forme nuove di protezione, ad esempio il fumetto ha protezione sia come disegno che come
forma testuale, ma vi sono casi più complessi come una partita di calcio : considerandola come qualcosa di
riprodotto in televisione, non è un qualcosa che si può inserire nell’elenco tassativo dei beni tutelati dalla
legge, perché non ci sono testi, non ci sono musiche, non è un software, eppure vengono presi
provvedimenti per evitare che le partite di calcio subiscano piraterie online per essere guardate in modo
fraudolento. Ma l’oggetto in sé della trasmissione è un qualcosa che la legge non ha ancora qualificato.
Possiamo elencare alcuni principi comuni a tutte le opere protette dalla legge sul diritti d’autore:
- opera collettiva= prendendo come esempio le enciclopedie digitali, le antologie, i giornali, i
dizionari, composti da singole opere in cui più autori hanno dato un loro contributo. Trasferendo
questo concetto su un fenomeno nuovo un software si pensa sia creato da più soggetti, ognuno
scrive un pezzetto di istruzioni (che poi l’elaboratore eseguirà). Ogni programmatore potrebbe
scrivere una riga, o più righe, di istruzioni che fanno funzionare il programma per elaboratore.
Questo avviene con i software open source, in cui ogni riga viene elaborata da un soggetto che si
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14

Anteprima parziale del testo

Scarica La Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore: Protezione di Banche Datii e Nuovi Diritti e più Appunti in PDF di Sociologia Dei Media solo su Docsity!

DIRITTO DIGITALE – Appunti

Oggi tutto può essere digitalizzato, ma questo fa subentrare la necessità di regolamentare questi processi dal punto di vista giuridico. Trasformazione digitale = Traduzione in un linguaggio comprensibile al computer di qualunque realtà che non ha un formato digitale. Il mattone fondamentale di questo edificio è il software, che consente a chiunque di fare innumerevoli operazioni.

LEGGE 633/1941 - Legge sul diritto d’autore : è una legge che trova la sua emanazione nel 1941 , che

regola la protezione del diritto di autore di altri diritti connessi. Questa legge ha nel corso degli anni ricevuto molte modifiche e integrazioni che ne hanno ampliato la portata, portando al suo interno identità che prima non erano conosciute, disciplinandole con principi propri del diritto d’autore (banche dati, software ecc.). ai sensi di questa legge sono protette tutte le opere creative appartenenti alla letteratura, alla musica, al teatro, le arti figurative (disegno), alla cinematografia, all’architettura. C’è un elencazione TASSATIVA delle entità che possono essere protette dalla legge sul diritto d’autore, contenuta nell’ articolo 1. Articolo 11 della legge 633/1941 : sono protetti, come opere letterarie, i programmi per elaboratori: non si pone quindi differenza tra il software ed un’opera letteraria. Questo elenco è tassativo, ciò significa che è a numero chiuso, non può essere esteso ed accogliere altre categorie, quindi ci si chiede se altri beni o altre forme espressive possano essere protette ai sensi della legge sul diritto d’autore, ad esempio le ricette culinarie. E’ un tema su cui la dottrina giuridica si interroga da molto tempo, e la risposta dipende da alcuni elementi: ci deve essere in primis il requisito della novità, non deve essere un’opera già esistente, inoltre si tende a dare tutela autorale quando non c’è solamente una ricetta ma un insieme di ricette tali da consentire a quest’opera da avere qualcosa di più consistente, ad esempio un libro di ricette. Un altro esempio sono i giochi da tavolo (Risiko, Monopoli…): si discute in merito ai giochi da decenni, se possono essere incluse all’interno delle categorie previste dalla legge sul diritto d’autore. Il gioco da tavolo in sé però non è protetto da questa legge, sono protetti i singoli contenuti espressivi, ad esempio i disegni, la tavola del monopoli che riproduce le vie, perché sono riproduzioni che appartengono alla categoria delle arti figurative. Anche il regolamento è protetto dal diritto d’autore, infatti nessuno può replicarlo. Ci sono tante forme nuove di protezione, ad esempio il fumetto ha protezione sia come disegno che come forma testuale, ma vi sono casi più complessi come una partita di calcio : considerandola come qualcosa di riprodotto in televisione, non è un qualcosa che si può inserire nell’elenco tassativo dei beni tutelati dalla legge, perché non ci sono testi, non ci sono musiche, non è un software, eppure vengono presi provvedimenti per evitare che le partite di calcio subiscano piraterie online per essere guardate in modo fraudolento. Ma l’oggetto in sé della trasmissione è un qualcosa che la legge non ha ancora qualificato. Possiamo elencare alcuni principi comuni a tutte le opere protette dalla legge sul diritti d’autore:

  • opera collettiva= prendendo come esempio le enciclopedie digitali, le antologie, i giornali, i dizionari, composti da singole opere in cui più autori hanno dato un loro contributo. Trasferendo questo concetto su un fenomeno nuovo  un software si pensa sia creato da più soggetti, ognuno scrive un pezzetto di istruzioni (che poi l’elaboratore eseguirà). Ogni programmatore potrebbe scrivere una riga, o più righe, di istruzioni che fanno funzionare il programma per elaboratore. Questo avviene con i software open source, in cui ogni riga viene elaborata da un soggetto che si

confronta con un altro. Questa è un’opera che ha un contributo indistinguibile di più persone. In questo caso si dice OPERA IN COMUNIONE. Il concetto di SOFTWARE è piuttosto recente, quindi i legislatori non avevano avuto occasione di interessarsi a questo fenomeno. Inizia a sorgere la necessità di regolamentazione quando appaiono i primi programmi informatici. I primi che hanno creato questioni a livello giuridico sono stati i videogiochi: è un mercato di valore enorme, che supera quello della cinematografia, con numeri incredibili. Quando comparvero per la prima volta questi videogiochi ed iniziarono ad avere successo nel mercato (oggetti di acquisto, usati nelle sale giochi, acquistati come programmi fruibili nelle abitazioni con consolle), di conseguenza ci furono i primi plagi, ovvero riproduzioni non autorizzate, quindi la questione si presentò dinanzi alle corti. Bisognava stabilire che tipo di tutela giuridica accordare per tutelare i diritti d’autore e le vendite. In assenza di una disciplina specifica, quando i casi di plagio vennero portati davanti alle corti, il giudice non aveva alcun riferimento normativo: alla fine degli anni ’80 quindi, i giudici, non avendo una disciplina di riferimento, utilizzarono il criterio dell’analogia. Per sopperire alla mancanza di una disciplina specifica, cercarono quindi una norma che potesse avvicinarsi quanto più possibile al software, ovvero stabilirono che bisognava applicare la normativa che tutela le opere cinematografiche (definite come sequenze di immagini in movimento). Si arriva poi alla conclusione che i software potessero rientrare nella categoria delle opere letterarie. Non appena l’opera viene alla luce, il legislatore riconosce che quell’opera debba essere tutelata. Esempio: un poeta, un giorno, si trovava a casa la sera e si fece un bicchiere di whisky. Fuori pioveva ed era umido, questo scrittore colto nel momento di massima creatività mentre guardava la pioggia, appoggia il dito sul vetro della finestra che era appannato ed inizia a comporre dei versi. Ci si chiede se la legge in questo caso valga, l’opera è stata creata oppure no? Scrivere su un vetro appannato non è ritenuta una fissazione duratura, ma si ritiene lo stesso che questa opera sia nata. Di per sé quindi gode di protezione. Quindi, anche un’opera che viene creata ma poi non divulgata, esiste ed è protetta. Stessa cosa per il software, nel momento in cui il programmatore batte l’ultimo tasto della tastiera e conclude il programma, l’opera esiste ed è tutelata, senza necessità di adempimenti formali (es. per una canzone il deposito alla SIAE). L’importante è che ci sia alla base una creatività, la novità, originalità, innovazione. Tuttavia, il materiale preparatorio del software, o dell’opera, (la progettazione) non trova tutela e protezione da parte della legge. Possono però avere protezione solo se hanno compiutezza espressiva, solo quindi se esprimono novità ed innovazione necessari all’opera per essere tutelata. Una volta che l’opera viene creata (il romanziere mette il punto dopo l’ultima parola, il musicista registra l’ultima nota, il registra filma l’ultima scena, il programmatore scrive l’ultima stringa di programma), immediatamente, senza nessuna formalità ed ulteriore indicazione o adempimento, sorgono dei diritti in capo al soggetto che ha creato l’opera. Questi diritti si distinguono in:

  • diritti MORALI: sono più vicini alla persona e rappresentano il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera, il diritto di integrità dell’opera, cioè quando un’opera viene ceduta all’uso di terzi, l’autore si può lamentare del fatto che sia stata usata in modo improprio, inoltre prevede che l’uso dell’opera deve essere conforme all’uso che l’autore aveva previsto. Anche il diritto di inedito rientra nei diritti morali, cioè il diritto di lasciare quell’opera privata, non farla conoscere al pubblico. La caratteristica di questi diritti morali è l’INALIENABILITA’ (non possono essere ceduti a terzi), l’INTRASMESSIBILITA’ (non possono essere oggetto di cessione, tranne in caso di eredità) ed IMPRESCRITTIBILI (non smettono di avere efficacia nel tempo).
  • diritti PATRIMONIALI: definiti anche diritti di utilizzazione economica, consistono in ogni forma di sfruttamento patrimoniale dell’opera, l’utilizzo a scopi commerciali ed economici in ogni forma e modo. Cessione per licenza, cessione per tempo determinato, cessione per aree territoriale o per categorie di soggetti.

combattere la pirateria, in quanto altrimenti sarebbe sorto un mercato di giochi pirata con un grave pregiudizio economico per la casa produttrice stessa. Il giudice ha risposto che questa non è una giustificazione tale da violare la legge in modo palese, quindi ha ordinato alla casa produttrice di rilasciare quei codici che consentono lo sblocco per la copia del programma, dietro richiesta degli acquirenti. Da qui, osserviamo che le leggi scrivono un qualcosa e prevedono una serie di diritti e di facoltà, ma la realtà quotidiana ci fa vedere che queste disposizioni normative non vengono osservate, in primis da coloro che hanno interesse affinchè vengano rispettate le norme sul diritto d’autore. Il comma 3 dice che l’acquirente può, anche senza l’autorizzazione dello sviluppatore dell’app o della software house, osservare, studiare e fare dei test, sul funzionamento dell’app stessa, per verificare le idee e i principi su cui è basato il funzionamento del programma stesso. Questa attività si chiama BLACK BOX, cioè uno studio interno dell’app per capirne la programmazione, la realizzazione, quali sono i principi posti alla base della sua creazione. Questa attività di REVERSE ENGEENERING , in realtà non è tecnicamente possibile effettuarla, perché questi software hanno misure tecniche di protezione che non consentono di entrare nelle stringhe di programmazione. Anche qui quindi, una cosa è ciò che viene consentito dal diritto, un’altra cosa è la realtà ed i fatti. ARTICOLO 64-quater: ci dice che chiunque abbia acquistato un software, un’app o un videogioco, può compiere quelle attività di modifica, traduzione e correzione degli errori, per conseguire l’interoperabilità con altri programmi. Interoperabilità = possibilità che quel programma che è nato per quel sistema operativo, possa funzionare anche per un altro sistema operativo. Ad esempio, un programma nato per il mondo Android, può essere modificato dal compratore per renderlo funzionante anche per il mondo Apple. Seguendo queste indicazioni possiamo pensare che chi compra il Fifa per Play Station ha un diritto che gli viene riconosciuto dall’atto del suo acquisto, di poter modificare quella cartuccia per renderla compatibile con un’altra consolle, ad esempio XBox. Se invece osserviamo ciò che accade nella realtà, queste attività sono inibite e bloccate dalle software house, quindi chi vuole acquistare un programma per un determinato sistema operativo, non può modificarlo né usarlo all’interno di un diverso sistema operativo. Tutto ciò viene fatto per ragioni economiche, affinchè gli sviluppatori/produttori non perdano occasioni di far acquistare nuovamente i programmi ed avere profitti maggiori. Il comma 2 tuttavia, dice che queste attività non devono essere finalizzate alla commercializzazione ed alla vendita del programma. Il legislatore consente di effettuare copie, modifiche e di fare interoperabilità purchè poi l’utente non vada a commercializzare il programma stesso che è frutto di una modifica. Questo sarebbe infatti un programma simile che si pone in regime di concorrenza sleale. IL FREE SOFTWARE Fenomeno dell’open source: sia il codice sorgente che il codice oggetto, sono disponibili e conoscibili da chiunque. Il codice sorgente ed il codice oggetto sono il cuore di un programma per elaboratore, il nucleo essenziale dove ci sono tutte le info caratteristiche. Per effettuare delle modifiche o interventi strutturali, bisogna conoscere questi codici ed infatti le case produttrici devono rendere disponibili tali codici alle aziende acquirenti, ma molto spesso ciò non avviene per far sì che il cliente, nel futuro, se dovesse aver bisogno si troverà a dover contattare di nuovo l’azienda produttrice = ragione economica. Il codice sorgente è definibile come la sequenza di info e istruzioni espresse nel linguaggio dell’informatica e destinate ad essere tradotte dal programma in linguaggio macchina. In altri termini, è l’insieme di tutte le istruzioni logiche di un programma, espresse in linguaggio di programmazione, che vengono tradotte in

linguaggio comprensibile alla macchina (fatto da 0 e 1), che poi processerà tali istruzioni con una serie enorme di 0 e 1. La programmazione informatica si compone di :

  • fase di analisi
  • formulazione dell’algoritmo
  • traduzione nel linguaggio simbolico
  • traduzione in linguaggio macchina 0 e 1 Una volta che il programma viene immesso nell’elaboratore, è in grado di governarne il suo funzionamento attraverso istruzioni logiche, che sfociano nel funzionamento del programma stesso facendogli eseguire funzioni. Attraverso il codice sorgente si può conoscere l’architettura del programma, le sue logiche, ma soprattutto è possibile operare qualunque intervento modificativo, ad esempio ampliandone le funzionalità, implementando l’interoperabilità o creare software allargati. Nei tradizionali modelli contrattuali che concedono l’uso del programma all’utente, non c’è mai la disponibilità del codice sorgente. Accanto quindi alle licenze d’uso, che prevedono un corrispettivo, si stanno imponendo degli schemi nuovi che si pongono in concorrenza e che consentono all’utilizzatore di avere disponibilità totale del codice sorgente. Non bisogna confondere il mondo open source (disponibilità del codice sorgente) con i programmi gratuiti. Le app gratuite offrono la possibilità di dare il codice sorgente, quindi è un altro mondo. Il mondo open source non solo non prevede il corrispettivo, ma consente la disponibilità del codice sorgente, il nucleo di istruzioni che fa capire la funzionalità del programma. All’interno di questi mondi ci sono due ulteriori sotto ambienti:
  • mondo open source: garantisce ogni facoltà d’impiego. Il software è messo a disposizione di chiunque e non c’è alcun tipo di controllo su come viene utilizzato. Qui il codice sorgente è accessibile a chiunque, c’è la possibilità di creare software derivati. L’unico vincolo è che se viene incorporato in altri programmi, anche questo derivato deve avere il codice sorgente disponibile. Inoltre, il diritto concesso non deve essere soggetto a limitazioni temporali né territoriali.
  • mondo free software: è un modello sociale ideale in cui non vi sono restrizioni ed il bene viene considerato risorsa comune che è in grado di favorire lo sviluppo sociale degli individui. C’è l’eliminazione di ogni restrizione sulla modifica, viene promosso il software libero attraverso sistemi operativi come Linux che si pongono come ambienti alternativi a quelli di tipo proprietario. Non è impedito distribuire commercialmente il software libero e questa è una differenza dall’open source. In entrambi i casi non vi è alcuna forma di garanzia o responsabilità risarcitoria in casi di malfunzionamento o virus del free software, proprio per via della loro forma senza corrispettivo. LE BANCHE DATI NELLA LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE La legge sul diritto di autore si arricchisce con nuovi leggi sulle BANCHE DATI. Il termine ‘banca’ prima era riservato solo alle aziende creditizie ma con questa introduzione di legge ci si riferisce anche alle banche dati. Secondo la definizione della norma (Articolo 2, numero 8) per banca dati deve intendersi una raccolta di opere, date o altri elementi indipendenti sistematicamente (metodo di raccolta, una logica posta alla base della creazione della banca dati) disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Ci viene quindi proposta una definizione ampia di banca dati, non ci si riferisce solo a raccolte dati di

Questo parametro è importante: la parte NON SOSTANZIALE (es. ritagliare 3 o 4 articoli di un giornale). Il legislatore però non ci dà un criterio certo finalizzato a valutare la sostanzialità del contenuto, lascia ampio margine di incertezza e discrezionalità che varia a seconda della natura della singola banca dati presa in considerazione. C’è poi un criterio di carattere generale rappresentato dal comma 9: ogni utente legittimo di una banca dati NON può eseguire operazioni in contrasto con la normale gestione della banca dati (ovvero normale consultazione). Questa norma sta assumendo centralità negli ultimi anni. La banca dati configura un nuovo bene giuridico che può essere qualificata e tutelata come opera dell’ingegno oppure tutelata ai sensi del diritto sui generis (nel caso in cui la raccolta di info non possa essere qualificata come opera dell’ingegno, ad esempio la raccolta di tutti gli orari dei treni che non ha alcun valore creativo, ma ha valore economico e giuridico). ATTIVITA’ DI WEB SCRAPING C’è un’applicazione chiamata Go Brite che fornisce, a chi la consulta, la possibilità di avere informazioni su tutti i treni che sono partiti o partiranno in giornata (a che ora, da che binario, quali soste fa, se ci sono ritardi). Questi dati non hanno contenuto di carattere creativo, sono dati informativi = non ha valore giuridico, ma nel loro insieme tutti questi dati hanno valore. Il soggetto costitutore di quest’app ha creato un software che in via automatizzata scandaglia tutti i dati del sito ufficiale di Trenitalia, copiandoli e trasferendoli nell’app che ha creato. Quest’attività si chiama web scraping e consente al creatore di avere tutti i dati informatizzati in tempo reale relativi a tutti i treni della giornata. Qual è il quesito che la fattispecie porta all’attenzione?  Se il soggetto costitutore di una banca dati possa impedire all’utilizzatore legittimo (essendo gratuita) questa esecuzione automatizzata di estrazione ed utilizzo di tutti questi dati, o se ci sono dei limiti a questa attività. Il web scraping viene fatta attraverso specifici software che in modo automatizzato effettuano le attività di ricerca dati, talvolta riproducendoli nella loro interezza per poi aggregarli mettendoli a disposizione dagli utenti. Funziona che il programma interroga senza sosta il contenuto del sito web pubblico (Trenitalia), così da ottenere in ogni istante i dati aggiornati in tempo reale. In realtà, questa attività può avvenire sia in modo massivo (viene riprodotto il totale contenuto della banca dati) oppure in modo selettivo (vengono estratti solo i dati utili per il singolo utente che ne fa richiesta). Ne deriva che l’utente non è più obbligato a consultare il sito di Trenitalia ma userà l’applicazione, in cui è presente lo strumento di meta-ricerca che gli permette di accedere ai dati che gli servono. Oggi l’attività di web scraping (1/4 delle attività di internet) produce una grande mole di dati che vengono aggregati e presentati al pubblico, perciò rappresentano un valore economico importante che si traduce in servizi ulteriori offerti agli utenti di internet. In termini economici si dice che la mole di dati costituisca un mercato secondario, ricco di opportunità per chi produce ed elabora dati. tutta la capacità di elaborare volumi importanti di dati costituirà la base su cui sviluppare sistemi predittivi, cioè sistemi che in modo automatizzato forniscono dati. Il risultato del web scraping è un approvvigionamento a bassissimo costo di tutti i dati pubblicati da terzi, sempre aggiornati, per utilizzarli ad altri fini. Questo può portare a nuove forme di sorveglianza di massa. In questo contesto occorre verificare se questa attività automatizzata di estrazione e re-impiego possa essere considerata legittima o meno. Bisogna capire se vi è una sottrazione complessiva del contenuto o meno. Questa attività non è consentita quando il meta-motore di ricerca fornisce all’utente finale un modulo di ricerca che offre le stesse modalità di ricerca della banca dati (sito web ufficiale). Non è consentita quindi

quando c’è una duplicazione tale e quale del motore di ricerca originario e quello fornito all’utente. L’altro elemento è quando il meta-motore di ricerca traduce in tempo reale le ricerche degli utenti all’interno del sito ufficiale. Qualunque dato informativo quindi può essere estratto, quell’applicazione sfruttando il contenuto della prima, può offrire come risultato qualunque informazione contenuta nella prima banca dati. Anche nell’aspetto esteriore, come output della presentazione, non c’è molta differenza. Quindi quando si è in presenza di un motore di ricerca che fa web scraping, sussiste il diritto in capo al soggetto costitutore che ai sensi dell’articolo 102-bis può opporsi a questa attività automatizzata di estrazione e re-impiego di dati. Leggendo il comma 9 dell’articolo 102-bis, ci dice che non sono consentite l’estrazione e il re-impiego ripetuti e sistematici di parti NON SOSTANZIALI, quando queste attività sono ripetute e sistematiche. C’è una riproduzione parassitaria dell’investimento altrui. Esempio: all’utente legittimo di un giornale (cioè chi acquista il giornale) è possibile ritagliare qualche articolo, può conservarlo, può farlo leggere a qualcun altro. Questo perché non è parte SOSTANZIALE del giornale. Ma il comma 9 ci dice che l’estrazione e il re-impiego (utilizzo) di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati in modo ripetuto e sistematico non è consentito. Se ogni giorno l’utente compra il giornale, lo scansiona e invia gli articoli ai propri amici, oppure ritaglia ogni giorno gli articoli del giornalista cui è appassionato, va fuori legge, perché è un’operazione contraria al normale utilizzo della banca dati (del giornale). Sfrutta in modo indebito l’investimento altrui, crea contenuti parassitari.

I DOMINI DELLA RETE

Per fronteggiare alla rapida espansione di Internet anche al di fuori degli USA, lo IANA affidò ad altre organizzazioni il compito di gestire l’assegnazione di nomi ai domini. Nascono molte organizzazioni, ognuna delle quali aveva competenze diverse. Una per l’America, una per l’Europa una per l’Australia ed una per l’Asia. Nel mentre nascono i suffissi che identificano il territorio: si arriva fino ai giorni nostri, dove assistiamo ad una esponenziale crescita di indirizzi IP nel mondo. Per potenziare questa assegnazione di nomi a dominio, nel ’96 viene istituito un documento che ha fatto generare ulteriori nuovi domini generici di primo livello: .store, .info, .web… è stato allargato questo sistema che all’inizio contemplava solo domini di primo livello, circoscritte all’ambito territoriale o generico (.com). In questo documento c’è un passaggio in cui si afferma che questo spazio che viene assegnato ai domini di primo livello è una risorsa pubblica, e come tale è importante che sia considerata dal punto di vista giuridico. Anche l’UE si interessa a questo sistema e nei primi anni 2000 crea il .eu (Europa) ed è identificativo per rappresentare una presenza europea nella rete. Ad oggi ci si è accorti che il fenomeno della registrazione domini sta crescendo di molto e sembra esaurirsi lo spazio per assegnare nuovi indirizzi sulla rete. Si sta studiando una nuova versione di protocollo Internet (o IP) denominato IP versione 6: questa nuova versione del sistema di assegnazione nomi a dominio prevede che la rete si sviluppi in un modo così ampio e veloce che sarà composto da un milione di miliardi di programmatori. Questo calcolo prende in considerazione la possibilità di assegnare a delle entità un indirizzo IP, in quanto il mondo sta andando in direzione della domotica, dell’intelligenza artificiale. Ogni soggetto che ha un ruolo in Internet assolve ad una funzione e per assolvere queste funzioni può emettere direttive comportamentali o emanare regole tecniche procedurali, che sono inderogabili perché servono per l’effettivo funzionamento della rete. Se non si seguono precise regole, la rete non funziona, non si possono ricevere né visualizzare info. Dal punto di vista giuridico c’è un complesso di norme tecniche che nascono da strutture associative che non sono organi riconosciuti dallo Stato o da autorità che ricevono il potere dello Stato, eppure queste

Per registrare un nome a dominio:

  • bisogna prima verificare che quell’indirizzo IP non sia già esistente
  • si invia poi un modulo compilato al Registro in cui si esprime la propria necessità di registrare un indiritto IP
  • quando il registro riceve la richiesta compie le verifiche e se il nome a dominio che si intende registrare non ha preclusione, la richiesta viene automaticamente assegnata Requisiti della denominazione che può essere usata come indirizzo IP:
  • Ci sono nomi a carattere riservato che non possono essere usati: nomi delle regioni, delle province, compresa la traduzione inglese, le sigle delle province, nomi che sono dei comandi per la rete che potrebbero indurre in errore il sistema (mail, email, pop, telnet, www).
  • Possono essere usati tutti i caratteri dell’alfabeto in combinazioni coi numero.
  • Può essere usato il trattino -. Altri simboli non sono concessi
  • La lunghezza max della denominazione che compone un nome a dominio è di 63 caratteri (tutto ciò che sta a sinistra del punto). Ma la lunghezza max è 255 caratteri. Il nome a dominio deve avere valore distintivo per l’azienda che lo possiede: può avere affinità con il logo ad esempio, o può contenere il nome dell’azienda, le sue funzioni, paese della sede. Con la diffusione di Internet si sta assistendo ad un numero elevatissimo di registrazioni di nomi a dominio. Numerose imprese hanno adottato la propria ragione sociale come indirizzo elettronico, altre scelgono di farsi identificare attraverso il proprio marchio. E’ frequente il caso in cui un soggetto che si appresta a registrare un proprio nome a dominio, riscontri che questa denominazione sia stata già utilizzata da terzi, oppure solo registrata ma non attivata. In base al principio del ‘primo arrivato, primo servito’ chi per primo chiede ed ottiene una registrazione presso l’autorità competente, acquista in modo esclusivo la possibilità di ottenere quel nome a dominio. Si creano conflitti che creano problemi importanti. Questo inconveniente aumenta quando il segno distintivo tipico gode di grande notorietà, che porta grandi vantaggi a terzi che non hanno collegamenti col marchio. I vantaggi derivano dal contatto che un utente della rete, credendo di raggiungere un soggetto particolare, genera con quel sito web gestito da terzi che non hanno niente a che fare col titolare del marchio ufficiale. Questo contrasto tra terzi e titolare del marchio che non può registrare il proprio nome a dominio non è regolato da nessuna norma, per cui per la risoluzione bisogna fare riferimenti ai principi di diritto che sono vigenti in materia di proprietà intellettuale e concorrenza. La giurisprudenza ha espresso più volte l’equiparazione di Internet al mondo reale, integrando questa attività come l’abuso di un marchio, la contraffazione di un marchio, in quanto il terzo potrebbe trarne un indebito vantaggio sfruttando il marchio per fini non inerenti al marchio stesso, portando anche il consumatore a confondersi. Vi sono anche altri principi che possono entrare in campo per risolvere questi conflitti, fra cui i principi che regolano la leale concorrenza. Sono considerati atti di concorrenza sleale gli usi di segni distintivi equiparati alla ditta dell’imprenditore. Questa norma proibisce l’uso di segni idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi usati da altri. Il detentore del marchio potrà quindi impedire a terzi di utilizzare il proprio segno distintivo per registrare il nome a dominio. I marchi famosi sono ancor più protetti dall’ordinamento.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La disciplina nasce nel 1996 con la prima legge (675) poi modificata nel 2003 col decreto legislativo 196. Recentemente è stata nuovamente modificata con un regolamento europeo, il 679/. Questo regolamento è molto importante perché emana una disciplina unitaria per tutti gli stati membri e pone alcuni principi di base che devono essere seguiti per un corretto trattamento dei dati personali.

  • Il trattamento si deve basare sul consenso: ogni operazione che ha come oggetto il trattamento dei dati si deve basare sul consenso esplicito da parte della persona cui si riferiscono i dati. Il regolamento nuovo introduce anche una novità : il consenso è valido se prestato da un soggetto che ha almeno 16 anni di età, nonostante la maggiore età di raggiunga a 18 anni. Il consenso deve essere non forzato, indicato in modo mirato su quell’operazione di trattamento, deve essere informato (il soggetto deve essere messo al corrente sugli scopi per i quali il trattamento viene effettuato) e deve essere inequivocabile, non con caselle già spuntate da altri.
  • Altra parte importante è l’informativa, che deve essere fornita in modo chiaro e deve contenere una serie di diritti esclusivi che competono al soggetto interessato, per il solo fatto di essere soggetto ad un trattamento Alcuni aspetti della normativa 679/2016:
  • Art. 1 : questo regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed anche le norme sulla circolazione di questi dati. inoltre protegge i diritti e le libertà delle persone fisiche. Non è limitato solo al trattamento dei dati in modo informatizzato. Non si applica per la raccolta di dati che servono a salvaguardare la tutela collettiva e la prevenzione dei reati, così come non si applica per coloro che fanno trattamento dei dati personale e domestico (es. una rubrica telefonica sul proprio cellulare).
  • Art 4 : stabilisce le definizioni di tutta la normativa ed il Comma 1 fa riferimento alla definizione di DATO PERSONALE = qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (l’interessato). Anche un dato che consente l’identificazione successiva e non immediata (es. targa di automobile; numero di matricola). Ci sono quindi dati che si riferiscono ad un nome e numero di identificazione, o dati relativi all’ubicazione (domicilio), identificativi online (indirizzi email), o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, psichica, economica, culturale, sociale… sono tutte info che possono consentire di risalire all’identità fisica di un individuo. Il Comma 2 stabilisce la definizione di TRATTAMENTO = qualunque operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’uso, la modificazione, la diffusione, la cancellazione, ecc. Oggi, come utenti internet, produciamo una serie di dati anonimi che vengono raccolti e organizzati in forma automatizzata, attraverso processi chiamati Data Mining che riescono, se combinati fra loro, a produrre previsioni sul comportamento di un determinato gruppo di soggetti (preferenze, abitudini). Tutto ciò viene poi sfruttato per finalità di tipo commerciale. Comma 7: TITOLARE DEL TRATTAMENTO = persona fisica, società o ente che ha il compito di determinare le finalità e i mezzi di raccolta dei dati. Il responsabile del trattamento è invece la

esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Il diritto all’oblio si declina in 3 accezioni:

  • Diritto di un soggetto a non rendere noti dati che riguardano la propria persona per fatti che sono stati in precedenza pubblicati sulla rete e rispetto ai quali è passato un lasso di tempo. E’ un diritto a non divulgare ulteriormente informazioni personali per fatti che erano stati pubblicati legittimamente in passato
  • Si fa riferimento alla permanenza di quella stessa affermazione sulla rete internet. Un soggetto interessato può avere interesse a far cancellare questa info dalla rete
  • Diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali o all’opposizione al trattamento dei dati personali. Questa declinazione ha dato origine al contenzioso davanti alla corte di giustizia spagnola Il diritto all’oblio è stato previsto perché c’è stata una sentenza della Corte di giustizia Europea del 13 maggio del 2014 che ha rivoluzionato la materia: questa sentenza ha affrontato un caso che è stato rimesso all’attenzione dai giudici spagnoli. Vicenda: c’era un cittadino spagnolo che aveva contratto un mutuo con una banca per acquistare una casa. La banca, per concedere il mutuo, iscrive l’ipoteca così da non incorrere in danni in caso di mancato pagamento. Questo signore si trova improvvisamente in difficoltà finanziaria e non riesce a pagare le rate del mutuo, così la banca attiva le procedure di pignoramento della casa e la mette in vendita. Per fare in modo che questa vendita all’asta fosse stata pubblicizzata il più possibile nella collettività, la banca ha inserito sul web e sui giornali degli annunci, dove c’erano le indicazioni del nome del proprietario, l’indirizzo e il prezzo base dell’asta. Si tiene l’asta, la casa viene venduta e con quei soldi ricavati la banca viene soddisfatta del proprio credito. A distanza di oltre 10 anni, il signore digita sul motore di ricerca il suo nome e trova, tra i risultati, gli annunci riferiti a quell’asta immobiliare che lo riguardavano. Fa così ricorso al Tribunale chiedendo che queste info in rete vengano cancellate perché non più attuali, in quanto l’asta c’è stata e lui ha già pagato il proprio debito. Il giudice spagnolo si interroga sulla normativa da applicare e non trova alcun riferimento sul diritto all’oblio, cioè sul diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali. Rimette la questione alla corte di Giustizia dell’UE, la quale emette una sentenza molto importante: la disciplina in materia di dati personali deve essere interpretata nel senso che l’attività di un motore di ricerca, che consiste nel trovare informazioni presenti in internet, costituisce un trattamento di dati personali, qualora le info ne contengano. Quindi, il gestore del motore di ricerca (Google) dev’essere considerata un titolare del trattamento. Come primo principio quindi ritroviamo il fatto che il motore di ricerca, che effettua l’attività di fornitura di informazione, effettua un trattamento di dati. quindi, Google deve consentire che l’interessato possa esercitare i propri diritti, fra cui il diritto di ottenere una cancellazione dei dati. Perciò Google è obbligato a cancellare tutti i risultati (link) che contengono i dati dell’interessato. Tuttavia, la difesa di Google, dice che imporre al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici informazioni pubblicate su Internet non è un’attività che può essere chiesta al gestore stesso, perché è sproporzionata e va contro i diritti fondamentali dei titolari dei siti web, va ad incidere sui diritti degli altri soggetti che hanno pubblicato informazioni sui siti. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i diritti della persona e la questione economica per il motore di ricerca. Questo equilibrio dipende dalla natura delle informazioni di cui trattasi, nonché tutto ciò deve essere bilanciato dall’interesse del pubblico a conoscere queste informazioni. La valutazione che occorre

fare è verificare qual è l’informazione che si pretende di essere cancellata con l’interesse pubblico a conoscere quei fatti. Un fattore importante è il TEMPO: quella raccolta dei dati non è più attuale in ragione del tempo trascorso quindi in questi casi quei dati non sono più pertinenti, perciò quella raccolta è eccessiva in relazione alle finalità che c’erano originariamente alla base di quella raccolta dei dati. Il tempo quindi modifica il requisito della liceità. Tutti i motori di ricerca hanno creato una sezione dedicata agli utenti che vogliono, in virtù della regolamentazione, cancellare gli output informativi del motore di ricerca. Tramite questa sezione si può procedere alla rimozione di informazioni che Google estrae dai siti web. Il grande tema è che c’è sempre un interesse contrapposto tra il diritto del singolo di non vedere più pubblicate le sue informazioni sulla rete, con l’interesse del pubblico di avere accesso a quelle informazioni. Google sostiene sempre che se vengono eliminati questi collegamenti, si produce un danno alla collettività, che normalmente ha il diritto di avere accesso a quelle informazioni, sono patrimonio comune. Possiamo dire che Google si pone sempre in posizione di opposizione verso la cancellazione delle informazioni. Quindi nel bilanciamento c’è sempre una presa di posizione del motore di ricerca di appoggiarsi verso il diritto collettivo di conoscere le info piuttosto che vero le informazioni del singolo. DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI Tra i diritti nuovi inseriti in questo regolamento c’è il diritto alla portabilità dei dati, che stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione dei suoi dati e di trasferirli ad altri soggetti. Per esempio, quando un soggetto fruisce di alcuni servizi da parte di un fornitore (es. operatore telefonico), per usufruire di quel servizio rilascia una serie di dati personali: se decidesse di cambiare gestore telefonico, l’interessato può rivolgersi al precedente operatore e chiedere il trasferimento dei propri dati dal vecchio gestore al nuovo gestore, senza bisogno di conferire nuovamente il complesso dei dati personali, ma viene fatto in automatico su richiesta dell’interessato. Non è necessario duplicare il trattamento ma può essere trasferito. Articolo 22 : diritto di opporsi alla profilazione automatica effettuata da terzi sui propri dati. La profilazione automatica è quel trattamento di dati che, sulla base delle tracce lasciate dalle movimentazioni fatte da un utente sulla rete o delle sue scelte di acquisto ecc, le elabora in modo automatizzato e costituisce una profilazione dell’utente. Questa profilazione consente di stabilire quali sono gli interessi, le propensioni all’acquisto, le capacità di spesa di un individuo alle quali l’utente può opporsi. CODICI DI CONDOTTA Articolo 40 : prevede che possano essere adottati codici di condotta che contribuiscono a rendere più chiaro il regolamento. Essi sono elaborati tra associazioni di categoria (la federazione per la stampa dei giornalisti ha elaborato un codice di condotta per i giornalisti, quindi regole deontologiche che devono essere osservate e che integrano le norme stabilite dal regolamento privacy) ed il garante della privacy.

  • Sicurezza delle reti e tutela della riservatezza degli utenti, che deve essere prevista dalla disciplina sull’e-commerce. Il soggetto può anche rifiutare i dare delle informazioni che non ha richiesto dall’utente. La sicurezza delle reti è fondamentale, perché garantisce l’affidabilità delle transazioni. Nel caso in cui le reti fossero fallate, l’intero sistema di e-commerce perderebbe autorevolezza
  • Questioni giuridiche che riguardano il nome a dominio, il pagamento effettuato tramite i canali di cmz telematica, la tutela della proprietà intellettuale, la modalità di risoluzione dei problemi, la tutela della concorrenza
  • Regime delle responsabilità dei soggetti coinvolti: sono coloro che mettono a disposizione le reti ma anche i soggetti che consentono la veicolazione delle informazioni, i provider che consentono l’accesso
  • Profili di transnazionalità: è infatti possibile acquistare prodotti che si trovano dall’altra parte del mondo Il contratto può essere concluso da due o più parti attraverso un accordo che costituisce, fa sorgere, o regolare, o chiudere, un rapporto giuridico avente un valore patrimoniale. Tale contratto può essere regolato dal legislatore (contratti tipici), oppure le parti possono liberamente stabilire fra loro il contenuto del contratto, distanziandosi da ciò che è stato previsto dal legislatore (contratti atipici). Tuttavia ogni contratto deve possedere alcuni requisiti fondamentali ai fini della validità:
  • Accordo delle parti
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma Il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte, quindi quando il soggetto che offre un bene o servizio riceve la dichiarazione di accettazione dell’altra parte. Nel caso in cui un utente acquista il diritto di usufruire di un’opera cinematografica, il contratto si ritiene concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, cioè nel momento in cui il consumatore inizia a vedere il film. La conclusione del contratto è un tema importante, perché nel mondo dell’e-commerce deve sempre essere considerato. L’articolo 1335 stabilisce che queste informazioni (proposta, accettazione…) si considerano conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario: quindi, se ad esempio c’è una conclusione del contratto che avviene tramite scambio di mail, per stabilire quando il contratto può definirsi concluso, si fa riferimento all’accettazione del contraente della proposta, e si considera il tempo di conclusione del contratto quando il soggetto che ha inviato la mail di accettazione la invia al soggetto proponente. Ripetendo: se la contrattualistica avviene tramite mail, oppure whatsapp, o qualunque altra modalità di messaggistica, il contratto si conclude nel momento in cui il soggetto che accetta la proposta spedisce il suo messaggio di accettazione. Tuttavia, nel mondo e-commerce, la maggior parte delle transazioni commerciali non si conclude attraverso uno scambio di proposta e accettazione (che può avvenire attraverso messaggistica o posta elettronica). La conclusione del contratto può avvenire anche tramite un’adesione istantanea ad un’offerta che viene presentata al pubblico attraverso i siti internet. Bisogna rifarsi in questo caso all’articolo 1336, che disciplina la modalità dell’offerta al pubblico: essa deve contenere tutti gli estremi del contratto, tutti gli elementi importanti ed essa vale come proposta. Nel momento in cui c’è l’accettazione, allora si conclude il contratto. La piattaforma Amazon è un esempio di piattaforma che si rifà alle modalità di offerta al pubblico: in questi

casi non c’è un dialogo fra proponente e pubblico, non si può discutere e negoziare per chiedere sconti, si può solo accettare o meno. Quindi qui si parla di una contrattazione istantanea, che interviene tra l’utente della rete ed il soggetto offerente, per il tramite del soggetto che allestisce la piattaforma. Il contratto è concluso direttamente col soggetto offerente il bene, la piattaforma è solo un intermediario, non è parte contraente di quel bene. Altro tema nella contrattazione digitale riguarda le clausole vessatorie : sono clausole che comportano un sacrificio, sono onerose per uno dei due contraenti, possono prevedere anche limitazioni di responsabilità. Secondo la disciplina stabilita dal nostro ordinamento, l’articolo 1341 stabilisce che queste clausole se non sono specificatamente approvate per iscritto, non hanno effetto. Quindi per la validità di queste condizioni di contratto, è richiesta la firma del soggetto acquirente. Ma se si trasferisce questa disciplina nel mondo di Internet, non si ha la possibilità tecnica per il compratore di sottoscrivere le clausole del contratto, ad esempio che riguardano i casi di prodotto difettoso. L’art. 1341 ci dice che queste clausole che limitano i diritti dei consumatori, se non sono state sottoscritte ed approvate per iscritto, si intendono come nulle. Quindi, trasferendoli all’interno della realtà dell’e- commerce, non è possibile firmare contratti in modalità digitale, quindi quella contrattualistica, se contiene condizioni generali di contratto che hanno caratteristiche vessatorie, non venendo approvate per iscritto non vengono ritenute efficaci. A riguardo, si è discusso molto se ritenere le spuntature potessero essere ritenute al pari di una firma: il diritto digitale non le reputa equivalenti. Altro aspetto riguarda il fatto che i contratti sono stipulati in una forma diversa, non c’è forma cartacea, ma si è di fronte ad un contratto che è rappresentato in modalità digitale: sono valide queste rappresentazioni informatiche contrattuali? Per rispondere, c’è l’articolo 15 della legge 59/1997, che stabilisce che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione o dai privati con strumenti informatici, o i contratti stipulati nelle stesse forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti. L’Italia è stata il primo Paese al mondo ad equiparare i documenti o i contratti creati tramite strumenti informatici ai documenti e contratti in formato cartaceo. Da qui deriva il fatto che la contrattualistica online è equivalente a quella tradizionale, non ci sono differenze giuridiche. DECRETO LEGISLATIVO 70/2003 che ha recepito la Direttiva 31/2000 sul commercio elettronico: stabilisce una disciplina specifica per la contrattazione online, quindi per l’e-commerce, valida in tutta Europa. Il legislatore europeo si è preoccupato di disciplinare alcuni aspetti principali della contrattualistica online, per regolare il settore. Questa direttiva parla della volontà del legislatore di contribuire allo sviluppo e all’offerta dei servizi della società dell’informazione, quindi della modalità digitale, tra cui l’e-commerce. Sono esclusi dal campo di applicazione il settore tributario, le attività connesse con i pubblici poteri, la difesa processuale e i giochi d’azzardo. Articolo 7 : i soggetti che hanno un ruolo fondamentale nelle attività di e-commerce sono i Prestatori: è il provider, il soggetto che fornisce un servizio della società dell’informazione. Esso ha il dovere di rendere accessibili al consumatore una serie di informazioni obbligatorie, stabilite dall’articolo 7. Le informazioni sono: la ragione sociale, il domicilio (sede legale), gli estremi per contattarlo, ordine professionale al quale appartiene, il codice di condotta, il numero di partita IVA, prezzi e tariffe dei beni e servizi che offre. Articolo 12 : prevede le informazioni dirette alla conclusione del contratto. Oltre agli obblighi informativi previsti per i beni e servizi, il prestatore, salvo diversi accordi fra le parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario le seguenti informazioni:

illeciti per affermare la responsabilità (o la non responsabilità) per tali atti: il principio definisce in modo prioritario un assenza dell’obbligo generale di sorveglianza. Secondo il legislatore, il prestatore del servizio della società dell’informazione che eroga uno dei 3 servizi (mere-conduit, caching o hosting), NON è ASSOGGETTATO AD UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIANZA SULLE INFO CHE MEMORIZZA O TRASMETTE, Né HA UN OBBLIGO DI RICERCARE FATTI CHE INDICHINO LA PRESENZA DI ATTIVITA’ ILLECITE. Ciò significa che in capo al prestatore non vi è un obbligo generale di sorveglianza, non è un soggetto a cui si può chiedere di compiere attività di sorveglianza, quindi di ricercare in modo preventivo che vi siano attività illecite messe in atto attraverso i servizi che offre agli utenti. Non è quindi richiesto al fornitore di servizi della società dell’informazione, di attivarsi. Articolo 17 comma 2 : il prestatore dei servizi della società dell’informazione è però tenuto ad informare l’autorità giudiziaria, avente funzioni di vigilanza (AGCOM), qualora sia a conoscenza di attività che si presumano essere illecite o caratterizzate dalla presenza di informazioni illecite. E’ anche obbligato a fornire tutte le info in suo possesso, idonee ad identificare il fruitore dei suoi servizi con cui ha accordi di tipo contrattuale. L’articolo 17 parla anche di un altro principio: il prestatore del servizio è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria, non ha agito prontamente per impedire l’accesso o, se ha avuto conoscenza dell’atto illecito, non ha provveduto ad informare l’autorità competente. Civilmente responsabile = ne risponde insieme all’autore dell’illecito, come se lo avesse compiuto lui stesso. Il terzo danneggiato può quindi chiedere risarcimento ad entrambe le parti: sia a chi ha compiuto l’illecito (ad esempio rendere disponibile un link per la visione di una partita, oppure un film cinematografico su un sito), sia al prestatore dei servizi della società dell’informazione.  Responsabilità nell’attività di mere-conduit: il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non dia origine alla trasmissione (cioè non sia il soggetto che materialmente invia queste info illecite), non selezioni il destinatario della trasmissione (non indichi chi è il soggetto che deve ricevere queste info illecite), che non selezioni e non modifichi le info trasmesse.  Responsabilità nell’attività di caching, articolo 15: nella prestazione di un servizio nella società dell’informazione, il provider non è responsabile quando non interferisce con le informazioni che veicola tramite la sua attività e soprattutto agisca per rimuoverle quando è informato in modo ufficiale dalle autorità giudiziarie che grazie alla propria attività si stiano compiendo attività illecite.  Responsabilità nell’attività di hosting, articolo 16: il provider non può essere ritenuto responsabile quando non è a conoscenza che grazie al suo servizio vi sia in atto attività illecita. Può essere ritenuto responsabile quando invece le illecità siano manifeste, ad esempio una bestemmia nel sito internet CASO GIURIDICO DI REVENGE PORN – veicolazione di contenuti audiovisivi a carattere pornografico Questo caso vede protagonista una ragazza i quali video a carattere intimo e pornografico sono stati diffusi in rete senza il suo consenso, con annessi numerosi commenti da parte dei visualizzatori di questi contenuti. La ragazza in questione, dopo aver cercato di ottenere giustizia denunciando e richiedendo di far rimuovere questi contenuti, senza però essere ottenere nulla, si è tolta la vita. Questa causa giudiziaria nei confronti del social media che era titolare della piattaforma di condivisione dei video, è stata quindi portata avanti dalla madre della ragazza.

In questo caso c’è una ricostruzione dettagliata sulle norme e principi che regolano questa fattispecie: social media e responsabilità del gestore delle piattaforme. Il soggetto titolare di una piattaforma di social media può essere qualificato come PROVIDER, quindi la società che offre ai propri utenti accesso alla rete internet o a servizi connessi all’utilizzo della stessa, quindi tutti i fornitori di servizi della società delle informazioni. Tra i provider si distinguono: i content provider (fornitori di contenuti informativi, pubblicati poi sui server del provider), i network provider (fornitori di accesso alla rete come le imprese di telecmz), access provider (offrono alla clientela l’accesso ad Internet attraverso modem, quindi gli operatori che consentono dietro abbonamento di avere l’accesso ad Internet)., host provider (forniscono ospitalità ai siti internet), service provider (forniscono servizi per Internet), cash provider (immagazzinano dati provenienti dall’esterno in un’allocazione temporanea, la memoria cash). Nei casi in cui un provider costruisca esso stesso un contenuto illecito, c’è una coincidenza tra il soggetto creatore del contenuto e chi lo diffonde sulla rete: in questi casi è indiscussa la responsabilità giuridica del provider, ma nel caso in cui queste attività illecite vengano poste in essere da terzi la questione è più complessa, in quanto essi sfruttano i servizi del provider quali l’hosting o il mere-conduit. In questi casi è difficile accertare la colpa. Pur non essendovi l’obbligo generale di sorveglianza relativamente ai contenuti presenti sulle piattaforme da parte dei provider, né una posizione di garanzia, il giudice dice che sussiste un obbligo successivo (dopo aver ricevuto la segnalazione) di attivazione di modo che la responsabilità a posteriori dell’hosting e provider ad una richiesta di rimozione proveniente dalla parte titolare dei diritti. Il giudice italiano dice al proprietario di FB che sussiste un obbligo successivo di attivazione dopo la segnalazione, in modo da eliminare gli effetti negativi di questa attività illecita perpetrata nelle proprie piattaforme. In questo modo un soggetto deve attivarsi appena ha avuto la notizia dell’illecito: quando la madre e la ragazza suggeriscono al provider che ci sono contenuti audiovisivi scabrosi e che la pongono in difficolta e in situazione di lesione dei diritti, il provider deve attivarsi per rimuoverli o per impedire l’accesso ad esso. Così, FB era tenuto ad attivarsi per impedire l’ulteriore diffusione dei link da cui potevano poi fruirsi i video scabrosi, perché quei link erano stati in modo specifico segnalati dalla madre della ragazza.