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Il documento è costituito da una rielaborazione dei miei appunti presi durante le lezioni del corso. Tale documento è ottimo per prepararsi all'esame di Diritto Ecclesiastico.
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico : è l’ambito del diritto statuale che comprende le norme relative al fattore religioso. Il diritto ecclesiastico si interessa di come lo Stato disciplina la materia religiosa, sia a livello unilaterale che a livello bilaterale. Diritto canonico : è diverso dal diritto ecclesiastico, poiché fa riferimento alle norme di Dio, ed è quindi un ordinamento confessionale. Gli ordinamenti confessionali costituiscono un ordinamento giuridico primario riconosciuto dall’art. 7 della Costituzione, che afferma che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordinamento, indipendenti e sovrani. Tra le fonti del diritto ecclesiastico rientrano, attraverso l’istituto del rinvio formale , anche norme confessionali che hanno valore nel nostro ordinamento. Esempio di rinvio: il matrimonio, il quale ha ripercussioni sia in ambito civile che in ambito religioso. Per quanto riguarda questo secondo aspetto lo Stato è incompetente, e per tale motivo richiama le norme di natura confessionale. Il ministro di culto esercita alcune funzioni che hanno rilevanza civile, ma non è lo stato che stabilisce chi sono i ministri di culto, ma fa proprie quelle che sono le regole della confessione riguardo le persone dei ministri di culto.
Cesaropapismo : idea secondo cui vi è un medesimo soggetto che detiene sia il potere spirituale che temporale. Il Cesaropapismo nasce con il diffondersi del cristianesimo a Roma e cessa con la caduta dell’impero romano. Origini : nella società romana arcaica la materia religiosa era nelle mani di sacerdoti o un gruppo di pontefici, che si occupavano di tutte le funzioni religiose, e a capo di questi vi era un Pontifex Maximos, che era la massima autorità in materia religiosa. L’atteggiamento nei confronti delle altre religioni dei popoli sottomessi fu di tolleranza e di apertura, proprio perché si riteneva che la religione fosse un mezzo che poteva servire da collante per aiutare ad integrare queste popolazioni all’interno di Roma, persino le divinità delle altre popolazioni venivano accolte all’interno della società Romana. Tutto questo finisce quando con l’avvento del Cristianesimo si parla di una religione che si diversifica dalle altre finora esistenti, in quanto Monoteista: il cristiano deve credere in Dio, e non può al contempo credere in altro, dunque è obbligato a fare una scelta. Nascita del Cesaropapismo : con la diffusione del Cristianesimo nasce il cesaropapismo (60 d.C.). L’imperatore detiene il potere temporale, ma è anche Pontifex Maximos, ossia detiene anche il potere spirituale, e viene inoltre considerato come una divinità. I Cattolici si rifiutarono di riconoscere questo aspetto sacrale all’imperatore, e questo è il motivo principale per cui si passa da un periodo di libertà e tolleranza nei confronti di tutte le religioni, ad un periodo in cui iniziano le persecuzioni. Le persecuzioni iniziano con Nerone, che muove le prime accuse contro i cristiani. I cristiani non solo venivano perseguitati per delitto di lesa maestà, ma anche perché il cristianesimo andava a scardinare quei principi su cui si era retto fino a quel momento l’impero Romano: proclamava l’uguaglianza tra gli uomini, mentre in passato vi era differenza tra liberi e schiavi e tra uomo e donna. Le persecuzioni non riuscirono a fermare il Cristianesimo in quanto il messaggio che propagava era troppo forte, tanto da diffondersi tra tutte le classi sociali, proprio perché anche all’interno della stessa aristocrazia, non tutti condividevano il modo con cui era organizzata la società Romana. Dopo Nerone, a seconda dell’imperatore che vi era in quel momento, assistiamo a delle ondate di odio più o meno pregnanti, che non mettevano fine alle persecuzioni, tanto da credere che il Cristianesimo si potesse arrestare, ma ciò in realtà non avvenne. Con Costantino si arriva al punto in cui è necessario convivere con il Cristianesimo, e viene così fatto l’Editto di Milano del 313 d.C. con cui proclama il Cristianesimo una religio licita. Con l’Editto di Tessalonica del 380 d.C. emanato da Graziano, Valentiniano e Teodosio, la religione Cristiana diventa quella dell’impero. L’Editto di Tessalonica ha delle conseguenze notevoli nei rapporti tra l’impero e le altre religioni, perché dal momento in cui la religione cristiana diventa quella di Stato, iniziano le persecuzioni nei confronti delle persone che professavano altre religioni. Tutti coloro che professavano un’altra religione o si convertivano al Cristianesimo ricevendo il sacramento del battesimo, oppure venivano perseguitati, subendo tutti quegli orrori che gli stessi cristiani avevano subito. Questo sistema di rapporti vivrà fino a quando vivrà l’impero romano. In occidente si pone fine a questi rapporti nel 476 d.C. mentre in oriente l’impero continua fino al 1453.
Successivamente al periodo Teocratico si verificano una serie di eventi che indeboliscono la Chiesa, facendo si che si instaurasse poco dopo il giurisdizionalismo. a) Cattività Avignonese (1309-1377) : con la morte di Bonifacio VIII, e la fine della teocrazia, inizierà un periodo in cui la chiesa sarà soggetta al regno di Francia, ed il Papa Clemente V, successore di Bonifacio VIII, deciderà di spostare la sede da Roma ad Avignone. Dopo 70 anni di Cattività Avignonese la sede viene di nuovo spostata a Roma. In questo modo sembrerebbe che i problemi della chiesa dovessero finire, ma in realtà non fu assolutamente cosi. b) Grande Scisma (1378-1439) : il Grande Scisma riguarda lo sdoppiamento di tutti gli organi ecclesiastici, che verranno eletti contemporaneamente sia in Italia che in Francia. Con il Concilio di Pisa (1409) si tenta di sistemare la situazione, destituendo gli attuali pontefici, uno in Francia ed uno in Italia, nominandone uno nuovo, il quale però verrà avvelenato. Nel 1438 in Francia viene promulgata la Pragmatica Sanzione, con la quale gli esponenti del clero francese si riuniscono con l’imperatore, e promulgano un documento nel quale loro giurano obbedienza all’imperatore prima che al Papa. Dal punto di vista della dottrina, il cattolicesimo francese è uguale a quello di Roma, ma si crea questo concetto di indipendenza nei confronti della chiesa. Dalla Pragmatica Sanzione nasce la chiesa Gallicana in Francia , come manifestazione d’indipendenza dalla Chiesa di Roma. c) Riforma protestante (1517) : Martin Lutero mette in discussione i principi della Chiesa che secondo lui ormai è corrotta. La differenza tra protestantesimo e cattolicesimo non riguarda la fede, ma soltanto il fatto che il protestantesimo vuole riportare la Chiesa alla sua umiltà, tornando alle origini. Infatti lo Scisma Protestante si distingue dagli altri per il fatto che mette in discussione i dogmi della Chiesa Cattolica, mentre il Grande Scisma coinvolge le cariche della Chiesa e lo Scisma Anglicano è determinato da motivi politici. d) Scisma Anglicano (1534) : lo Scisma Anglicano nasce da un motivo puramente politico. La Chiesa Anglicana nasce con un atto di supremazia di Enrico VIII, il quale si distacca dalla Chiesa cattolica, poiché il papa non volle scogliere il matrimonio con Caterina D’Aragona. Enrico VIII infatti voleva sposare Anna Bolena in modo tale che il figlio potesse salire al trono. Enrico VIII dunque si autoproclama capo della Chiesa Anglicana, la quale non ha una propria dottrina, ma segue quella del cattolicesimo.
Giurisdizionalismo : idea secondo cui vi è supremazia della giurisdizione dello Stato sulla giurisdizione della Chiesa. Il giurisdizionalismo prende nomi diversi a seconda del territorio in cui si consolida. Il giurisdizionalismo si afferma con la Pace di Augusta (1555) e cessa con la Pace di Westfalia (1648). Nascita del giurisdizionalismo : il 1500 è tristemente caratterizzato dalle famose guerre di religione, proprio perché si era formata questa grande lacerazione all'interno della Chiesa cattolica: riforma protestante e scisma anglicano. Una prima pace si avrà con la Pace di Augusta (1555), con cui si stabilisce che le uniche religioni che era lecito professare erano la religione Cattolica o Protestante, così il sovrano deve scegliere quale religione professare e farla diventare religione del proprio Stato, (principio cuius regio, eius religio), con la conseguenza che coloro che avessero professato un’altra religione, sarebbero stati costretti alla conversione o condannati all'esilio. Per questo motivo inizia anche la migrazione verso l'America, un porto sicuro per i dissidenti religiosi, dove fondare delle colonie in cui praticare liberamente la fede religiosa. Durante questo periodo le guerre di religione continuarono, la vera pace si ottenne con la pace di Westfalia (1648), che affermò lo ius tollerandi, ossia un primo tentativo di tolleranza con cui coloro che professavano altre religioni non erano più costretti all'esilio, ma avevano la possibilità di celebrare in privato il loro culto astenendosi dal celebrare quello di stato, fermo restando il divieto di farlo in pubblico. I poteri dello Stato sulla Chiesa, durante il giurisdizionalismo, sono i seguenti:
A tal proposito occorre distinguere tra: Stato confessionista : lo Stato esercita una forma di dominio e controllo volto a proteggere una confessione religiosa, che è riconosciuta come religione di Stato. Stato laico : tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente ed effettivamente libere nell’esercizio delle loro attività religiose. La Costituzione non qualifica il nostro ordinamento né come laico né come confessionista, ma sono state elaborate due teorie:
I rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro ordinamento sono sempre stati più accentuati, a causa del fatto che la Santa Sede si trova propria nel territorio italiano. I rapporti tra Stato e Chiesa sino al 1870 sono stati pacifici, in quanto il pontefice deteneva il potere spirituale e temporale nel luogo in cui operava il governo centrale della chiesa. La Questione Romana fa sorgere i primi contrasti tra Stato e Chiesa. La questione romana sorge con l’unità d’Italia, in quanto il Papa Pio IX voleva che lo Stato Pontificio restasse uno stato neutrale, e non voleva farsi promotore dell’unificazione. I rapporti tra Stato e Chiesa si inaspriscono il 20 settembre del 1970, quando, con la breccia di porta pia, le truppe del generale Cadorna entrano a Roma, unico territorio rimasto da conquistare, annettendo lo stato pontificio al Regno d’Italia. Dalla presa di Roma i rapporti tra Stato e Chiesa si incrinano del tutto, e lo stato tenterà di dare una soluzione unilateralmente con le Leggi delle Guarantigie (1871), che regolarono i rapporti tra Stato e Chiesa sino ai Patti Lateranensi. Le Leggi delle Guarantigie si dividevano in due sezioni:
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati dal nostro ordinamento dall’art. 7 e 8 della Costituzione. Il sistema previsto dall’art. 7 e art. 8 ha dato luogo al sistema di coordinazione tra Stato e Chiesa, secondo cui i rapporti vengono regolati attraverso attraverso degli accordi tra di essi: concordati ed intese. Inizio si pensava che in un’ unica norma si potesse fare riferimento, oltre che al cattolicesimo, anche alle confessioni di minoranza. La chiesa però voleva che i due rapporti fossero oggetto di norme distinte. ARTICOLO 7 “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordinamento, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale”. L’ art. 7 è volto a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. Lo strumento mediante il quale si regolano i rapporti tra Stato e Chiesa è il Concordato, cioè un atto di diritto esterno, in quanto Stato e Chiesa sono ordinamenti separati ed autonomi. Da ciò si evince come la Chiesa abbia una maggiore tutela rispetto alle confessioni di minoranza, in quanto i Concordati sono atti di diritto esterno e quindi restano in vigore indipendentemente dall’art. 7, mentre le Intese stipulate con un ordinamento non sovrano sono atti di diritto interno, e quindi cadono con l’abrogazione dell’art. 8. Primo comma : il primo comma fu di rapida approvazione, ed afferma il principio secondo cui Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordinamento, indipendenti e sovrani. Secondo comma : l’approvazione del secondo comma ha scaturito diverse problematiche. La Chiesa infatti manifestò la preoccupazione che il nuovo governo, basato su principi del tutto diversi dal precedente, basato cioè su idee fasciste, volesse rinnegare i Patti Lateranensi, per cui chiese che nella norma costituzionale vi fosse un riferimento chiaro ai Patti Lateranensi, in modo tale da non perdere tutti quei privilegi che con questi aveva ottenuto. Si temeva però che, richiamando espressamente ai patti in costituzione, le norme contenute nei patti sarebbero state definitivamente ingessate, e non si sarebbero più potute modificare agevolmente. Tuttavia l’intento non era quello di cristallizzare le norme contenute nei patti, ma anzi veniva contemplata sia la possibilità di modifica bilaterale attraverso un accordo tra Stato e Chiesa, cioè mediante un nuovo concordato, sia attraverso una modifica unilaterale dello Stato attraverso il procedimento di revisione costituzionale. Problema → Concordato del 1984 : il Concordato del ‘84 è andato a modificare i Patti Lateranensi, per cui ci si chiede se questo sia soggetto a quanto previsto dall’art. 7 o no. Per evitare questa problematica si considerava l’accordo del 1984 come una semplice modifica dei Patti Lateranensi, ma in realtà non è così, in quanto si è sostituito ai Patti Lateranensi, prevedendo che tutte le norme non esplicitamente richiamante venissero abrogate. L’art. 7 della costituzione si riferisce esclusivamente ai Patti Lateranensi, senza curarsi degli sviluppi futuri, ma così facendo si verrebbe a creare una situazione paradossale, in quanto le Intese troverebbero spazio in costituzione, mentre in concordati no: per cui si ritiene che i concordati, in quanto atti di diritto esterno, sono tutelati dall’art. 10 della costituzione.
Le intese sono degli accordi stipulati tra lo Stato e le confessioni minoranza. Occorre subito distinguere l’intesa dal concordato, in quanto questo è un atto di diritto internazionale, cioè sono degli atti di diritti esterno, poiché stipulato da due soggetti entrambi sovrani: la Chiesa cattolica e lo Stato. Qual è la natura giuridica delle intese? Diritto interno (Catalano): riprende il secondo comma dell’art. 8, le intese, sebbene vogliono equiparare le confessioni di minoranza alla religione cattolica si distinguono dai concordati, in quanto sono degli atti di diritto interno, poiché stipulati tra lo Stato che è sovrano e le confessioni di minoranza, che non lo sono, sono cioè subordinate all’ordinamento statale. Diritto esterno (Finocchiaro): se invece le confessioni religiose si considerano come un ordinamento originario, le intese devono per forza essere atti di diritto esterno. Non si tratta però di diritto internazionale perché le confessioni non sono soggetti di diritto internazionale, ma di un ordinamento internazional-concordatario, cioè l’ordinamento che si viene a creare di volta in volta quando vi è l'accordo tra lo Stato e la determinata confessione. Dunque le intese sono accordi bilaterali che vengono collocati in un ordinamento diverso da quello statale, cioè un ordinamento che si viene a creare volta per volta attraverso l’incontra della volontà dello Stato con la confessione di minoranza (ordinamento internazional-concordatario). Teoria intermedia: lo Stato ha adottato una teoria intermedia tra le due. Da un lato dimostra di considerare le confessioni ordinamenti originari per le forme con cui viene stipulata l'intesa, uguali alle forme previste per i trattati internazionali, però al momento di emanare la legge che farà sì che l’intesa entri in vigore nel nostro ordinamento ha deciso di porre non la legge di esecuzione, tipica dei trattati internazionali, ma la legge di approvazione, che è un procedimento tipico del diritto interno. Una volta promulgata la legge di approvazione dell’intesa, volta ad adeguare l’ordinamento statale all’intesa, il contenuto della stessa non può più essere modificato, derogato o abrogato, se non in virtù della stipulazione di una nuova intesa.
“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” L’ art. 2 parla di diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili. L'articolo 2 non specifica né quali siano i diritti né quali siano i doveri, per cui viene ritenuta una norma aperta, cioè una norma in bianco che da la possibilità alla corte costituzionale di classificare in itinere un diritto come diritto inviolabile. Es: diritto alla libertà sessuale, diritto di recedere da una confessione religiosa etc. ARTICOLO 3 “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.” L ’art. 3 della costituzione enuncia il principio di uguaglianza. Non è una novità, in quanto tale principio era già presente nello statuto albertino, l’art. 3 però ne costituisce l’evoluzione. Il primo comma riguarda l'uguaglianza di tipo formale, mentre il secondo riguarda l’uguaglianza sostanziale. I professori Ruffini e Scaduto discussero sul concetto di uguaglianza delle libertà religiose. Ruffini: sosteneva che la vera uguaglianza non poteva consistere nel dare a tutti la stessa cosa, quindi sosteneva che bisognasse tenere conto del fatto che quando si parla delle confessioni religiose possiamo fare lo stesso ragionamento in riferimento agli individui che avevano delle condizioni di partenza diverse. Ruffini ritiene che dare un trattamento disuguale partendo da posizioni di diritto uguali è altrettanto ingiusto che dare un trattamento uguale partendo da posizioni giuridiche diverse. Scaduto: sosteneva che uguaglianza era dare a ciascuno la stessa cosa. La legge è uguale per tutti, ma in alcuni casi può rivelarsi ingiusta (dura lex, sed lex), per cui l’idea di Scaduto non teneva conto delle condizioni di partenza. ARTICOLO 20 " Il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di un’associazione non possono essere causa di speciali provvedimenti legislativi né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività". L’ art. 20 è un articolo molto importante, che serve a garantire alla chiesa che lo stato non avrebbe mai potuto attuare nuovamente un programma di distruzione degli enti ecclesiastici, così come era avvenuto con la legislazione eversiva. Si impedisce con questo articolo che il legislatore possa prevedere trattamenti sfavorevoli verso una confessione religiosa rispetto ad un’altra, ma non impedisce al legislatore di prevedere trattamenti più favorevoli, come ad esempio ha fatto in materia fiscale. L’art. 20 serve a rendere effettiva la libertà religiosa prevista dall’art. 19, cioè la libertà religiosa non è un principio che va solamente affermato, ma deve essere tutelato nei fatti. Inizialmente l’art. 20 era valido soltanto per la religione cattolica, tuttavia, con il Concordato del ‘84, si estende anche alle confessioni di minoranza.
Il licenziamento del lavoratore non può essere condizionato dalle sue credenze religiose. Questa regola generale trova un’eccezione per i rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza, cioè quei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Il problema per questo rapporto di lavoro è che occorre effettuare un contemperamento: la libertà di insegnamento del lavoratore, tutelata dall’art. 33 della costituzione, viene limitata dal fatto che l’insegnante si ritrovi ad insegnare presso un istituto connesso alla Chiesa Cattolica, e dunque deve seguire le norme previste dall’ordinamento canonico, sia durante l’attività lavorativa che nella vita privata. Le regole di conformità all’ideologia delle organizzazioni di tendenza valgono anche per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica: costoro non godono della stessa libertà di insegnamento degli altri professori perché quello che dicono deve essere in sintonia con i principi della morale cattolica così come il loro comportamento. Primo caso : il professore Cordero, che insegnava all’Università Cattolica di Milano, fu licenziato poiché il suo comportamento fu contrario alla morale cattolica a causa del divorzio. Il divorzio infatti era visto come un comportamento riprovevole da parte della Chiesa, la quale afferma l’indissolubilità del matrimonio. Il professore fece ricorso al giudice, e sul caso si pronunciò la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale con la sentenza 195/1972 stabilì che occorre fare un bilanciamento tra i due diritti, quello del professore e quello dell’organizzazione, ma tra i due diritti prevale quello dell’organizzazione di tendenza: il lavoratore potrà cercare lavoro presso un altro tipo di associazione, mentre sarebbe molto più grave se l’organizzazione dovesse essere obbligata a tenersi un professore che col suo comportamento manifesta diversità di pensiero. La sentenza della Corte Costituzionale fu talmente importante che venne poi riportata nel concordato del 1984. Secondo caso : lo stesso caso si è riproposto nel 1998 quando fu licenziato dall’Università Cattolica il professor Luigi Vallauri, il quale era rimasto affascinato dalla filosofia indiana ed esponendo le sue nuove tesi filosofiche, andava a criticare durante le lezioni alcuni principi cattolici. Per questo motivo non gli fu rinnovato l’incarico. Alcuni suoi colleghi si opposero a questa decisione, ma il preside disse che non aveva senso che il consiglio esponesse un parere contrario al licenziamento perché il tutto era vincolato da norme concordatarie. Il professor Vallauri contestò il fatto di non essere stato adeguatamente informato dell’intenzione della Santa Sede e di non essersi potuto difendere per cui, dopo aver adito inutilmente sia al TAR che al Consiglio di Stato, che entrambi dichiararono che nulla si poteva fare perché c’era un accordo ben preciso tra lo Stato e la Santa Sede e in più vi era la sent. 195/1972 della Corte Costituzionale, ricorse alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo gli diede ragione con una sentenza del 2009 che ha condannato lo Stato Italiano a risarcire il professor Vallauri, per aver violato alcuni diritti previsti dalla Convenzione : diritto al giusto processo, libertà di pensiero, coscienza e religione, libertà di espressione. Lo Stato ha previsto che in caso di licenziamenti di questo tipo il lavoratore ha diritto ad un’altra occupazione (ad es. nelle pubbliche amministrazioni), e ciò vale anche per le Università Cattoliche, anche se di fatto fin ora chi è stato licenziato ha perso il posto di lavoro.
Il termine matrimonio deriva da due parole latine: “Mater” e “Munus”→ Dono che la donna fa al marito donando sé stessa e la prole. Oggi occorre distinguere due diverse forme di matrimonio: a) Matrimonio civile : è il matrimonio contratto secondo le regole del codice civile dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, che non ha alcun effetto sul piano religioso. Il matrimonio civile viene introdotto in Italia nel 1865, al fine di consentire agli acattolici una forma in cui contrarre il matrimonio. Il matrimonio civile ha soppresso il matrimonio canonico sino al 1929, quando con i Patti Lateranensi vennero consentite entrambe le forme di matrimonio. Il matrimonio civile seguiva inizialmente alcuni principi validi per il matrimonio concordatario, secondo cui il matrimonio è: indissolubile, monogamico e eterossesuale. Tuttavia la situazione è mutata: nel 1970 è stato introdotto il divorzio, mentre nel 2016 sono state riconosciute le unioni civili tra omosessuali. Il matrimonio civile non dà tanta rilevanza al consenso ab origine, ma si concentra sul consenso espresso giorno dopo giorno, infatti un matrimonio contratto con dei vizi viene sanato di seguito alla convivenza prolungata tra i coniugi. b) Matrimonio canonico : è il matrimonio contratto con rito religioso, cioè in presenza di un ministro del culto, ma che produce effetti sul piano civile mediante l’istituto della trascrizione. Il matrimonio canonico è un sacramento, motivo per cui è di competenza della Chiesa far sorgere il matrimonio e pronunciarsi sulla nullità dello stesso, mentre è di competenza statale disciplinare i rapporti che sorgono successivamente al matrimonio. Il matrimonio canonico ritiene rilevante il consenso ab origine, il matrimonio contratto validamente è infatti indissolubile. Legge 898/70 → Divorzio : la legge introduce il divorzio, cioè nega il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale, che fino ad allora aveva accomunato il matrimonio concordatario e quello civile. La Chiesa si era pronunciata dichiarando che la legge fosse valida soltanto per i matrimoni civili e non quelli concordatari. In materia però è intervenuta la Corte Costituzionale distinguendo due momenti: il momento genetico del matrimonio, che è di competenza del diritto canonico, e la trascrizione del matrimonio, che è di competenza statale. Lo stato quindi si esprime non sullo scioglimento del vincolo, ma sulla cessazione degli effetti civili, dunque il matrimonio per la Chiesa continua ad essere valido.
L’ istituto della trascrizione riconosce al matrimonio canonico la possibilità di produrre effetti sul piano civile. In realtà già con il Concilio di Trento vi era la produzione di effetti civili, ma questa era immediata, ora invece è necessario che venga effettuata la trascrizione, presso i registri dello stato civile, per la produzione degli effetti civili. Si distinguono diverse tipologie di trascrizione:
Il matrimonio non può essere trascritto, e dunque produrre effetti civili, oltre che nelle ipotesi viste in precedenza, quando sia stato celebrato mediante delle forme speciali : 1) Matrimonio segreto : è il matrimonio celebrato davanti al parroco e due testimoni. Tale forma di matrimonio è consentita solo in presenza di gravi problematiche che non consentono alle parti di rendere nota la celebrazione. Tuttavia il matrimonio può essere trascritto, indipendentemente dal valore delle parti, in presenza di particolari situazioni (ad es. quando la donna rimanga incinta). 2) Matrimonio in periculo mortis : è il matrimonio celebrato nel momento in cui uno dei due coniugi è in punto di morte. È trascrivibile soltanto mediante trascrizione tardiva in presenza del consenso di entrambe le parti. 3) Matrimonio davanti ai soli testimoni : è il matrimonio contratto in assenza di sacerdoti, che dovrà essere completato formalmente in presenza dei sacerdoti. Questa forma di matrimonio non è mai trascrivibile. 4) Matrimonio celebrato all’estero : non è mai trascrivibile, in quanto l’Accordo Concordatario del 1984 prevede che il matrimonio concordatario avente effetti civili è attuabile solo nel territorio italiano. Tuttavia secondo le norme del diritto internazionale privato il matrimonio canonico celebrato all’estero può avere effetti civili nel nostro ordinamento.