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Diritto Ecclesiastico unipa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Riassunti e lezioni diritto ecclesiastico unipa

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/03/2020

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marta-di-gaetano-1 🇮🇹

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LEZIONE IV
ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE
L’art. 8 secondo il disegno dei Costituenti costituisce espressione del principio della libertà
religiosa. Infatti, a differenza dello Stato Liberale, la nostra Costituzione, invece, accorda rilievo
non solo all’aspetto negativo individuale del diritto di libertà religiosa, ma anche al suo aspetto
positivo-volitivo. Se, infatti, precedentemente il diritto alla libertà religiosa riguardava solo il
singolo individuo, attualmente si ha riguardo all’aspetto collettivo di tale diritto, che viene
esercitato nell’ambito di Chiese o di confessioni, e dal punto di vista positivo. Lo Stato si fa,
infatti, promotore del diritto, garantendone l’effettivo esercizio (c.d. “ruolo promozionale dello
Stato”).
Ciò viene sancito anche in altri due articoli della Costituzione:
- Art. 2: impegna lo Stato a riconoscere i diritti della persona umana, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali, in cu si svolge la sua personalità.
Viene tutelato non solo l’aspetto individuale dei diritti, ma anche quello sociale.
- Art. 3.
Le Confessioni costituiscono formazioni sociale a finalità religiosa, nelle quali l’individuo
rispiega la propria spiritualità.
Parte della dottrina ha affermato un parallelismo fra l’art. 7 e l’art. 8 della Costituzione. In
realtà, quanto alla condizione giuridica delle condizioni religiose fra i due articoli vi sono sia
omologazioni che differenziazione: non occorre trascurare la presenza di differenze fra le die
fattispecie.
L’art. 8 al primo comma sottolinea un’omologazione, garantendo l’eguale libertà di tutte le
confessioni religiose e non solo di quelle cattoliche.
Art. 8 Cost.:
Tale disposto non stabilisce l’uguaglianza di tutti i culti davanti alla legge (attenzione!!) ma
l’uguaglianza nella libertà. Una cosa è il principio di uguaglianza, un’altra il principio di
uguaglianza nella libertà.
Il principio di uguaglianza religiosa è sancito all’art. 3 e all’art. 19 della Costituzione e riguarda i
singoli individui e non le confessioni.
Art. 3 Cost.
Art. 19 Cost
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA art 3 e 19 singoli individui
PRINCIPIO DI LIBERTA’ RELIGIOSA art. 8 confessioni
Le confessioni ex art. 8 si auto qualificano come ordinamenti esclusivi ed escludenti. Nessuna
confessione accetterebbe di ritenersi uguale agli altri. Ciò avviene nella prospettiva
confessionale.
Nella prospettiva statale, invece, il legislatore non avrebbe potuto affermare l’uguaglianza delle
confessioni, perché avrebbe implicato un giudizio nel merito delle confessioni. Lo Stato avrebbe
dovuto porre in essere un giudizio equitativo fra i diversi credi. Tale giudizio sarebbe stato
inammissibile.
Tale principio è fondamentale nel diritto ecclesiastico italiano: se l’art. 8 non riguarda il
principio di uguaglianza religiosa, ma di uguaglianza nella libertà religiosa, possono esservi
differenze di trattamento fra le diverse confessioni. Non viene “dato a ciascuno lo stesso, ma a
ciascuno il suo”.
Ad esempio Scientology non potrebbe avere la stessa tutela giurisdizionale e legislativa del
Cristianesimo o dell’Islam.
L’art. 8 stabilisce inoltre una differenziazione fra le diverse confessioni.
Art. 8 paragrafo 2: “
L’articolo fa riferimento alle confessioni diverse dalla Cattolica. Si tratta, secondo parte della
dottrina, di un “coacervo anonimo degli indistinti”: un calderone all’interno del quale vi sono
tutte le confessioni differenti della cattolica.
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LEZIONE IV

ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE

L’art. 8 secondo il disegno dei Costituenti costituisce espressione del principio della libertà religiosa. Infatti, a differenza dello Stato Liberale, la nostra Costituzione, invece, accorda rilievo non solo all’aspetto negativo individuale del diritto di libertà religiosa, ma anche al suo aspetto positivo-volitivo. Se, infatti, precedentemente il diritto alla libertà religiosa riguardava solo il singolo individuo, attualmente si ha riguardo all’aspetto collettivo di tale diritto, che viene esercitato nell’ambito di Chiese o di confessioni, e dal punto di vista positivo. Lo Stato si fa, infatti, promotore del diritto, garantendone l’effettivo esercizio (c.d. “ruolo promozionale dello Stato”). Ciò viene sancito anche in altri due articoli della Costituzione:

  • Art. 2: impegna lo Stato a riconoscere i diritti della persona umana, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, in cu si svolge la sua personalità. Viene tutelato non solo l’aspetto individuale dei diritti, ma anche quello sociale.
  • Art. 3. Le Confessioni costituiscono formazioni sociale a finalità religiosa, nelle quali l’individuo rispiega la propria spiritualità. Parte della dottrina ha affermato un parallelismo fra l’art. 7 e l’art. 8 della Costituzione. In realtà, quanto alla condizione giuridica delle condizioni religiose fra i due articoli vi sono sia omologazioni che differenziazione: non occorre trascurare la presenza di differenze fra le die fattispecie. L’art. 8 al primo comma sottolinea un’omologazione, garantendo l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose e non solo di quelle cattoliche. Art. 8 Cost.: Tale disposto non stabilisce l’uguaglianza di tutti i culti davanti alla legge (attenzione!!) ma l’uguaglianza nella libertà. Una cosa è il principio di uguaglianza, un’altra il principio di uguaglianza nella libertà. Il principio di uguaglianza religiosa è sancito all’art. 3 e all’art. 19 della Costituzione e riguarda i singoli individui e non le confessioni. Art. 3 Cost.  Art. 19 Cost  PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA  art 3 e 19  singoli individui PRINCIPIO DI LIBERTA’ RELIGIOSA  art. 8  confessioni Le confessioni ex art. 8 si auto qualificano come ordinamenti esclusivi ed escludenti. Nessuna confessione accetterebbe di ritenersi uguale agli altri. Ciò avviene nella prospettiva confessionale. Nella prospettiva statale, invece, il legislatore non avrebbe potuto affermare l’uguaglianza delle confessioni, perché avrebbe implicato un giudizio nel merito delle confessioni. Lo Stato avrebbe dovuto porre in essere un giudizio equitativo fra i diversi credi. Tale giudizio sarebbe stato inammissibile. Tale principio è fondamentale nel diritto ecclesiastico italiano: se l’art. 8 non riguarda il principio di uguaglianza religiosa, ma di uguaglianza nella libertà religiosa, possono esservi differenze di trattamento fra le diverse confessioni. Non viene “dato a ciascuno lo stesso, ma a ciascuno il suo”. Ad esempio Scientology non potrebbe avere la stessa tutela giurisdizionale e legislativa del Cristianesimo o dell’Islam. L’art. 8 stabilisce inoltre una differenziazione fra le diverse confessioni. Art. 8 paragrafo 2: “ L’articolo fa riferimento alle confessioni diverse dalla Cattolica. Si tratta, secondo parte della dottrina, di un “coacervo anonimo degli indistinti”: un calderone all’interno del quale vi sono tutte le confessioni differenti della cattolica.

L’art. 8 sancisce altri due principi:

  1. PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ex art. 8 comma 2: le confessioni possono (e non devono!) organizzarsi secondo propri statuti, che non contrastino con i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. Ciò sancisce il principio “autonomico”, cioè il potere delle confessioni di dotarsi di un proprio assetto giuridico;
  2. Ex art. 8 comma 3  “ Il potere autonomico è il potere di porre in essere norme di carattere statutario, riconosciute dall’ordinamento italiano. Tale norme hanno valenza innanzi all’ordinamento italiano. Tale potere autonomico trova un limite: principi dell’ordinamento giuridico italiano. Cosa si intende per “principi dell’ordinamento italiano” con riferimento al potere autonomico? Si tratta di una questione di difficile risoluzione. La dottrina maggioritaria ritiene che tale forma ricomprenda almeno il principio del buon costume, desumibile ex art. 19 Cost. Il legislatore costituente ha costituito un “asta di livello molto bassa” data dal principio del buon costume, variabile del tempo a secondo dell’evoluzione sociale. Tale livello, secondo il prof., andrebbe elevato: esistono delle pratiche di culto (es: mutilazione degli organi genitali femminili e maschili) che potrebbero, a prescindere dal principio del buon costume, entrare a far parte dell’ordinamento dello Stato. Sicuramente non rientra fra i principi dell’ordinamento italiano l’ordine pubblico. Se vi appartenesse, invece, verrebbe stabilita una disciplina diversa e più limitativa di quella ex art.

La Corte Costituzionale è intervenuta in una sentenza del 1988. Essa ha statuito dei principi di carattere generale, in virtù dei quali i principi ex art. 8 sono i principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non a qualsiasi norma imperativa o cogente dell’ordinamento. Non ogni norma statutaria della confessione religiosa che sia in contrasto con le norme italiane determina un’incompatibilità fra i due ordinamenti. Es: Poligamia  molte confessioni religiose (es: islam, mormoni) praticano la poligamia. Uno statuto che prevedesse il principio del matrimonio poligamico porrebbe dei problemi di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare alcuni principi:

  • Principio della tutela della libertà di aderire e di recedere da una confessione religiosa: es  nel contesto delle “sette” (secondo la giurisprudenza vi appartiene Scientology) è fatto divieto ai soggetti di recedere dalle stesse.
  • Principio della tutela della personalità dell’individuo sia dal punto di vista fisico che dell’integrità psichica.
  • Principio della tutela dell’individuo in rapporto alle strutture confessionali (organi direttivi e di governo della confessione). Ogni qual volta vi sia un contrato fra norma costituzionale e tali principi, non si riconosce lo Statuto della confessione. Non è ammissibile un riconoscimento “pro parte” (cioè parziale) dello Statuto, per le sole norme dello Statuto compatibili con quelle dell’ordinamento costituzionale italiano. Esaminiamo l’individuazione delle entità identificabili alla stregua di una confessione religiosa. Quando un’entità è considerata confessione religiosa? La questione rileva perché solo le confessioni religiose ex art. 8 comma 3 Cost. sono idonee a stipulare intese con lo Stato italiano. La dottrina si è concentrata sul profilo giuridico della questione, affermando che le confessioni religiose devono possedere una normazione scritta (statuto), che indicano gli organi di governo e la strutta della confessione. Occorre, in primis, che ex art. 8 comma 3 che la confessione individui un proprio rappresentante che regoli i rapporti con lo Stato. Se l’entità risulta priva di questi elementi, può assumere i caratteri di un’associazione religiosa. Non è, tuttavia, considerabile quale confessione religiosa. La confessione, a differenza dell’associazione, ha rilievo costituzionale.

Dunque, la giuridicità di tali ordinamenti può essere acclarata caso per caso: è dubbio se confessioni religiose come quella ebraica o l’islam diano luogo a ordinamenti giuridici. Il vaglio deve essere realizzato caso per caso alla stregua della teoria generale del diritto, facendo un uso razionale e limitato del principio della socialità e istituzionalità del diritto. Le intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica sono state considerate anche quali presupposto politico di una legge che ex art. 8 disciplina il rapporto religioso. Le intese sono presupposto di costituzionalità che regolamenta i rapporti con una determinata confessione religiosa: non potrebbe esistere una legge che possa (ipoteticamente) essere in contrato con l’intesa. Tale legge sarebbe manifestamente incostituzionale. Con la locuzione “per legge su base di intese” il legislatore ha statuito una riserva di legge assoluta per la disciplina dei rapporti bilaterali di una determinata confessione religione. Tale riserva è contenuta nell’art. 114 Cost. nelle materie riservate alla competenza dello Stato. La legge, che approva l’intesa, non può modificare il testo dell’intesa, a meno che non vi sia un interlocutorio diretto con colui che ha redatto l’intesa. La legge di approvazione è una forza atipica in quanto possiede forza passiva rinforzata: non può essere derogata da una legge successiva che non sia frutto di una negoziazione con una determinata confessione religiosa. La legge di approvazione dell’intesa, a differenza della legge di ratifica del Concordato, è soggetta a sindacato di legittimità della Corte Costituzionale sia con riferimento alle norme della Costituzione formale che ai principi della Costituzione materiale (diversamente da come avviene nella legge di ratifica di Concordato). Esaminiamo la procedura di stipula dell’intesa. L’avvio delle trattative e la presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione dell’intesa sono di spettanza del Consiglio dei Ministri. Entrambi questi momenti interessano l’indirizzo politico del Governo. Tuttavia, si può affermare che la confessione religiosa che abbia stipulato l’intesa ha un’aspettativa nel momento in cui aspetta l’approvazione del Parlamento. La funzione di vagliare la trattativa può spettare:

  • Al presidente del Consiglio  in caso di intesa generale, che cioè faccia riferimento a ogni caratteristica e aspetto della confessione;
  • Al singolo Ministro  in caso se l’intesa sia parziale, che cioè faccia riferimento solo a un aspetto della confessione. Alcune norme interne alla Presidenza del Consiglio affidano le trattative a una commissione paritetica, presieduta dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, da rappresentanti del Governo italiano e da esponenti delle confessioni religiose. Il sottosegretario, una volta redatto il testo dell’intesa, lo notifica al Presidente del Consiglio in bozza. Si tratta di un documento emendabile. Il Consiglio dei Ministri presenta in Parlamento il disegno di legge di approvazione dell’intesa tale disegna viene approntato dal Consiglio dei Ministri. Il Parlamento non può presentare emendamenti al disegno di legge, dovendo solo approvarlo o respingerlo in toto. Le confessioni stipulatarie di intese si sottraggono al regime legislativo unilaterale del nostro ordinamento giuridico desumibile dalla legge 1159 del 1929 sui Culti ammessi. Nel nostro ordinamento vi sono confessioni “stipulatarie”, il cui statuto giuridico è assoggettato alle intese, e altre ancora assoggettate alla legge del 1929 per molti punti considerata incostituzionale. Nel nostro ordinamento si potrebbe dare vita a una legge unilaterale e generale sulla libertà religiosa valida per tutte le confessioni? Si è assistitita negli ultimi anni a tale necessità. Occorrerebbe, in ogni caso, tutelare il principio della bilateralità pattizia.