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Riassunti e lezioni diritto ecclesiastico unipa
Tipologia: Appunti
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L’art. 8 secondo il disegno dei Costituenti costituisce espressione del principio della libertà religiosa. Infatti, a differenza dello Stato Liberale, la nostra Costituzione, invece, accorda rilievo non solo all’aspetto negativo individuale del diritto di libertà religiosa, ma anche al suo aspetto positivo-volitivo. Se, infatti, precedentemente il diritto alla libertà religiosa riguardava solo il singolo individuo, attualmente si ha riguardo all’aspetto collettivo di tale diritto, che viene esercitato nell’ambito di Chiese o di confessioni, e dal punto di vista positivo. Lo Stato si fa, infatti, promotore del diritto, garantendone l’effettivo esercizio (c.d. “ruolo promozionale dello Stato”). Ciò viene sancito anche in altri due articoli della Costituzione:
L’art. 8 sancisce altri due principi:
La Corte Costituzionale è intervenuta in una sentenza del 1988. Essa ha statuito dei principi di carattere generale, in virtù dei quali i principi ex art. 8 sono i principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non a qualsiasi norma imperativa o cogente dell’ordinamento. Non ogni norma statutaria della confessione religiosa che sia in contrasto con le norme italiane determina un’incompatibilità fra i due ordinamenti. Es: Poligamia molte confessioni religiose (es: islam, mormoni) praticano la poligamia. Uno statuto che prevedesse il principio del matrimonio poligamico porrebbe dei problemi di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare alcuni principi:
Dunque, la giuridicità di tali ordinamenti può essere acclarata caso per caso: è dubbio se confessioni religiose come quella ebraica o l’islam diano luogo a ordinamenti giuridici. Il vaglio deve essere realizzato caso per caso alla stregua della teoria generale del diritto, facendo un uso razionale e limitato del principio della socialità e istituzionalità del diritto. Le intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica sono state considerate anche quali presupposto politico di una legge che ex art. 8 disciplina il rapporto religioso. Le intese sono presupposto di costituzionalità che regolamenta i rapporti con una determinata confessione religiosa: non potrebbe esistere una legge che possa (ipoteticamente) essere in contrato con l’intesa. Tale legge sarebbe manifestamente incostituzionale. Con la locuzione “per legge su base di intese” il legislatore ha statuito una riserva di legge assoluta per la disciplina dei rapporti bilaterali di una determinata confessione religione. Tale riserva è contenuta nell’art. 114 Cost. nelle materie riservate alla competenza dello Stato. La legge, che approva l’intesa, non può modificare il testo dell’intesa, a meno che non vi sia un interlocutorio diretto con colui che ha redatto l’intesa. La legge di approvazione è una forza atipica in quanto possiede forza passiva rinforzata: non può essere derogata da una legge successiva che non sia frutto di una negoziazione con una determinata confessione religiosa. La legge di approvazione dell’intesa, a differenza della legge di ratifica del Concordato, è soggetta a sindacato di legittimità della Corte Costituzionale sia con riferimento alle norme della Costituzione formale che ai principi della Costituzione materiale (diversamente da come avviene nella legge di ratifica di Concordato). Esaminiamo la procedura di stipula dell’intesa. L’avvio delle trattative e la presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione dell’intesa sono di spettanza del Consiglio dei Ministri. Entrambi questi momenti interessano l’indirizzo politico del Governo. Tuttavia, si può affermare che la confessione religiosa che abbia stipulato l’intesa ha un’aspettativa nel momento in cui aspetta l’approvazione del Parlamento. La funzione di vagliare la trattativa può spettare: