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Diritti dei detenuti in Italia: no a condizioni inumane - Prof. Buzzelli, Appunti di Diritto Penitenziario

La sentenza Torreggiani della Corte Europea del Gennaio 2013 che condanna l'Italia per sovraffollamento strutturale nelle prigioni. Esplora i tipi di carceri, i diritti dei detenuti, e le misure alternative alla detenzione. Il documento include dettagli sulla visita, il colloquio, i garanti, e i rapporti del Consiglio d'Europa.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 08/06/2021

giulia.leo18
giulia.leo18 🇮🇹

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Diritto penitenziario
Non concedere niente al populismo significa che il legislatore deve imporre una
politica criminale, non deve assecondare l’opinione pubblica e di questa opinione
è certa la Corte Europea dei Diritti dell’uomo e lo dicono nella sentenza del 6
Ottobre 2005 Hirst contro il Regno Unito dove ci si occupa del diritto di voto
dei detenuti. Nel paragrafo 70 i giudici scrivono “Non c’è posto nel sistema della
convenzione europea che riconosce tolleranza e apertura di spirito come
caratteristiche della società democratica non c’è posto per la privazione
automatica basata unicamente sul fatto che ciò potrebbe infastidire l’opinione
pubblica.”, quindi che si infastidisca pure l’opinione pubblica ma devono prevalere
i diritti e le garanzie.
Il garantismo scomodo non è non adeguato al caso concreto, ma è scomodo
perché non conformista e non ad personam, significa adottare provvedimenti che
sono impopolari, significa non scendere a patti quando in gioco c’è la dignità delle
persone ed è collegato all’indipendenza della Magistratura.
Art. 32 Cost.
Speculum-> il funzionamento dell’intero determina il funzionamento della parte,
ciò significa che se le cose non vanno bene in una struttura penitenziaria, non
vanno bene nemmeno nella società.
Art.13 Cost-> “La libertà è personale.”
Ma se la libertà è personale, la detenzione non lo è, infatti la Raccomandazione 2
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa fa riferimento al “carcere come
servizio pubblico”.
Art.5 titolo V delle Raccomandazioni-> “La vita in carcere deve essere adeguata il
più possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno.”
Alle strutture penitenziare non si possono negare le risorse e devono essere
risorse che devono garantire i diritti dei detenuti.
Art.4 titolo V delle Raccomandazioni-> “La mancanza di risorse non può
giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo.”
Le Regole penitenziare europee sono state aggiornate a Luglio 2020, in
particolare nelle materie di gestione dei fascicoli dei detenuti, del trattamento
delle donne, del trattamento degli stranieri, dell’utilizzo delle particolari misure di
sicurezza.
Normale-> è ciò che capita di frequente se lo si intende in maniera quantitativa,
ma si può intendere anche in maniera qualitativa, quando indica ciò che è meglio
che capiti.
Sovraffollamento-> assenza dello spazio minimo che dovrebbe essere garantito a
tutti i detenuti che corrisponde a 3 m2.
Il sovraffollamento viola l’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo perché
equivale a tortura, ma bisogna considerare come calcolare i 3 m2. Per fare questo
la Cassazione a Sezioni Unite ha emesso una sentenza il 24 Settembre 2020 dove
afferma che “nella valutazione dello spazio minimo si deve avere riguardo della
superficie che assicura il normale movimento, pertanto vanno detratti gli arredi
che sono tendenzialmente fissi al suolo e tra questi rientrano i letti e castello”.
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Diritto penitenziario

Non concedere niente al populismo significa che il legislatore deve imporre una politica criminale, non deve assecondare l’opinione pubblica e di questa opinione è certa la Corte Europea dei Diritti dell’uomo e lo dicono nella sentenza del 6 Ottobre 2005 Hirst contro il Regno Unito dove ci si occupa del diritto di voto dei detenuti. Nel paragrafo 70 i giudici scrivono “Non c’è posto nel sistema della convenzione europea che riconosce tolleranza e apertura di spirito come caratteristiche della società democratica non c’è posto per la privazione automatica basata unicamente sul fatto che ciò potrebbe infastidire l’opinione pubblica.”, quindi che si infastidisca pure l’opinione pubblica ma devono prevalere i diritti e le garanzie. Il garantismo scomodo non è non adeguato al caso concreto, ma è scomodo perché non conformista e non ad personam, significa adottare provvedimenti che sono impopolari, significa non scendere a patti quando in gioco c’è la dignità delle persone ed è collegato all’indipendenza della Magistratura. Art. 32 Cost. Speculum-> il funzionamento dell’intero determina il funzionamento della parte, ciò significa che se le cose non vanno bene in una struttura penitenziaria, non vanno bene nemmeno nella società. Art.13 Cost-> “La libertà è personale.” Ma se la libertà è personale, la detenzione non lo è, infatti la Raccomandazione 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa fa riferimento al “carcere come servizio pubblico”. Art.5 titolo V delle Raccomandazioni-> “La vita in carcere deve essere adeguata il più possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno.” Alle strutture penitenziare non si possono negare le risorse e devono essere risorse che devono garantire i diritti dei detenuti. Art.4 titolo V delle Raccomandazioni-> “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo.” Le Regole penitenziare europee sono state aggiornate a Luglio 2020, in particolare nelle materie di gestione dei fascicoli dei detenuti, del trattamento delle donne, del trattamento degli stranieri, dell’utilizzo delle particolari misure di sicurezza. Normale-> è ciò che capita di frequente se lo si intende in maniera quantitativa, ma si può intendere anche in maniera qualitativa, quando indica ciò che è meglio che capiti. Sovraffollamento-> assenza dello spazio minimo che dovrebbe essere garantito a tutti i detenuti che corrisponde a 3 m2. Il sovraffollamento viola l’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo perché equivale a tortura, ma bisogna considerare come calcolare i 3 m2. Per fare questo la Cassazione a Sezioni Unite ha emesso una sentenza il 24 Settembre 2020 dove afferma che “nella valutazione dello spazio minimo si deve avere riguardo della superficie che assicura il normale movimento, pertanto vanno detratti gli arredi che sono tendenzialmente fissi al suolo e tra questi rientrano i letti e castello”.

Secondo le statistiche, con i dati aggiornati al 2018, dei dati della capienza delle carceri in Europa è di 11 detenuti per 100.000, mentre il tasso di sovraffollamento è del 115% e l’Italia è al quarto posto in Europa. Carcere fuorilegge-> Cedu, sentenza del 28 Giugno 1984, Campbell e Fell contro il Regno Unito : “la giustizia non si deve arrestare alla porta delle prigioni”. Cedu, sentenza del 18 Marzo 2014, Ocalan contro la Turchia n.2 , la seconda sezione della Corte Europea afferma “le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno, altrimenti prenderebbero forma le parole di Dante ‘Lasciate ogni Speranza voi che entrate’ “ Carcere-> luogo dove sono rinchiuse le persone fuorilegge. Il carcere viene considerato fuorilegge per il sovraffollamento e le torture, oltretutto il sovraffollamento stesso è considerato tortura secondo la sentenza Torregiani contro Italia del 2013 e ancora prima nella sentenza di Sulejmanovic contro Italia del 2009 dove l’Italia viene condannata per violazione dell’art.3 e per sovraffollamento. Le sentenze, però, sono diverse, infatti la seconda è un caso individuale, mentre la prima fa diventare il sovraffollamento un problema strutturale, quindi dell’intero sistema italiano. Art.13 Costituzione-> “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà.” Art 27 III comma Costituzione. Art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-> “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” Il divieto dell’art.3 è inderogabile, anche in caso di urgenza previsto dall’art. della Convenzione, anche nelle circostanze più difficili, indipendentemente dalla condotta della vittima. Nella sentenza della Corte Europea del 6 Aprile 2004 Labita contro Italia che è stato il primo caso di condanna per violazione dell’art.3 e nella sentenza della Corte di Strasburgo del 22 Giugno del 2017 di Bartesaghi e Gallo contro Italia dove si ricorre contro le irruzioni della polizia di Genova che aveva fatto irruzione nelle scuole, si trovano queste parole “la tortura no in qualunque momento e qualunque cosa sia stata commessa”. C’è una distinzione netta, però, tra il crimine di tortura e il ricorso alla forza fisica da parte delle forze dell’ordine penitenziaria. Art.41 ord. penitenziario-> uso della forza fisica e dei mezzi di coercizione. Afferma che il ricorso alla forza fisica è ammesso, purché proporzionato, per prevenire degli atti. Art.41 bis ord. penitenziario-> situazioni di emergenza. Art.1 ord. penitenziario-> “bisogna assicurare la dignità della persona.” Cesare Beccaria, ne Dei delitti e delle pene, scrive “non c’è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa.” Persona vulnerabile-> che rischia di ferirsi. Anche i detenuti sono inseriti nella categoria delle persone vulnerabili secondo la sentenza Torreggiani della Corte Europe del Gennaio 2013 che condanna l’Italia per sovraffollamento inteso come problema strutturale che afferma al paragrafo

Il sovraffollamento spesso è dovuto dal mancato rispetto del principio di territorialità della pena-> la detenzione deve essere non lontana dalla casa e dagli affetti. Esistono solo 4 istituti penitenziari completamenti femminili in Italia. Art.36 regole penitenziarie europee-> “I bambini in tenera età possono restare in istituto con il genitore detenuto se ciò risponde all’interesse del minore, essi non possono essere considerati come detenuti. Qualora bambini in tenera età siano autorizzati a restare in istituto con un genitore si dovranno adottare misure speciali per allestire un asilo nido con personale qualificato in cui siano ospitati i bambini quando il genitore eserciti un’attività a cui i bambini non possono accedere. Si deve riservare una struttura speciale per assicurare il benessere di questi bambini in tenera età.” Art.34 regole penitenziarie europee-> “Le autorità devono rispettare le esigenze delle donne fra cui quelle riguardanti la sfera corporea, professionale, sociale, psicologica nel momento in cui si prendono decisioni che innestano uno o l’altro aspetto della loro detenzione. Si devono compiere sforzi particolari per garantire l’accesso a servizi specializzati alle detenute che presentino esigenze quali quelle citate nell’art.25 (violenze fisiche, psicologiche, sessuali). Le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere, ma se un bambino nasce in istituto le autorità devono garantire l’assistenza e le strutture necessarie.” Art.275 c.p.p.-> custodia cautelare in carcere Art.11 ord. penitenziario-> sanità penitenziaria “in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.” Art.21 bis ord. penitenziario-> assistenza all’esterno di figli minori di anni 10. Art.21 ter ord. penitenziario-> visite al minore infermo. Art.47 quinquies ord. penitenziario-> detenzione domiciliare speciale per le condannate madri con prole di anni 10. Tipi di carcere:

  • securitario (libertà/detenzione)-> si adottano regimi duri per tutti, tolleranza zero, la parola d’ordine è neutralizzare, non si fanno distinzioni tra persone detenute (sesso, custodia cautelare o condannato), tende al deumanizzazione che lascia al detenuto solo la “nuda vita”;
  • umanitario-> il detenuto è visto come soggetto di diritti, la pena sarà umana, il carcere è visto come servizio pubblico. Qui il sistema penitenziario si basa su tre pilastri:
  • trattamento-> si trova in tantissimi artt. dell’ordinamento penitenziario a partire dall’art1. È un termine ambiguo e ha due significati: - nell’art.27 Cost. e art. Convenzione europea ha significato materiale di condizione di vita dei detenuti dove si sostanziano le varie pene che non possono costituire maltrattamento, non possono essere inumane e degradanti;- nell’art.1 ord. penitenziario e l’art.15 ord. penitenziario, dedicato agli elementi del trattamento, dove si parla di offerta di interventi finalizzata al sostegno dell’individuo, alla sua risocializzazione, alla sua rieducazione;
  • individualizzazione-> collegata all’idea della flessibilità, alla necessità di intervenire in maniera specifica sul singolo individuo e si può concretizzare creando o mantenendo un rapporto con le famiglie dei detenuti (art.15 o.p.);
  • Rieducazione-> si trova nell’art.27 III Cost., costituisce la finalità. Art.102 regole penitenziare europee->”Al di là delle regole applicabili all’insieme dei detenuti, il regime dei condannati deve essere concepito per permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente dal reato. Poiché la privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti la d’intenzione.” Art.107 regole penitenziare europee-> “I condannati devono essere aiutati al momento opportuno e prima della scarcerazione con procedure e programmi specialmente concepiti per permettere loro il passaggio tra la vita carceraria e la vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività.” In un provvedimento di Giugno 2020 una minorenne è tolta alla potestà genitoriale del padre in virtù del progetto “Liberi di scegliere”, perché il padre della ragazza si trova in regime di 41bis, può mantenere alcuni contatti con la figlia. Pur essendo diversi questi approcci non mettono in discussione il carcere, ma rispondo in modo differente al bisogno di carcere. Nel corso della storia ci sono stati movimenti di abolizionismo penitenziario perché si riteneva il carcere obsoleto, non si voleva librare la popolazione penitenziaria, ma trovare nuove forme punitive e alternative. Nell’art.27 III comma Cost. non c’è un riferimento al carcere, quindi questo ci permette di sostenere una scelta anche se non abolizionista, ma almeno non carcerocentrica. Neanche nell’ordinamento penitenziario è presente la parola carcere, c’è solo nel codice di procedura penale in riferimento alla custodia cautelare. Nell’ordinamento penitenziario, infatti, si parla di misure cautelative. La recidiva, quando vengono disposte misure diverse dal carcere, è molto inferiore rispetto a quando viene disposta la detenzione. Il carcere non sembra funzionare nemmeno in laboratorio, come dimostrano due esperimenti:
  • Zimbardo (1971)-> nella prigione di Stanford lo psicologo Zimbardo ha simulato la detenzione reclutando un gruppo di 24 studenti e a ogni studente venne assegnato un ruolo, a chi il detenuto, a chi la guardia con turni di 8 ruoli e tutti si sono immedesimati. La violenza era esplicitamente vietata. L’esperimento doveva durare 2 settimane, ma venne interrotto dopo 6 giorni perché alcuni ebbero delle crisi e le guardi cominciarono ad avere comportamenti violenti contro i detenuti.
  • Milgram (1961)-> lo psicologo statunitense voleva analizzare il comportamento di soggetti con molta autorità e l’esperimento cominciò tre mesi dopo l’avvio del processo a Gerusalemme di Heichmann perché si domanda se veramente fosse possibile che gente con tanto potere come lui stesse solo eseguendo degli ordini. Ordinamento penitenziario-> ci si fa riferimento in senso stretto in relazione alla legge del 1975, mentre in senso ampio richiama l’intero complesso di disposizioni privative delle libertà personali contenute nelle varie fonti. Le fonti del diritto penitenziario italiano sono:

Il garante dei detenuti è una figura terza, indipendente ma non del tutto perché scelto dal ministro della giustizia e le risorse e alcuni collaboratori dipendono dal ministero delle giustizia. Le funzioni del garante sono istituite dalla legge 146 del 2013 convertita in legge nel 2014, ma non sono ben definite, promuove il reinserimento sociale del detenuto e fa’ si che i diritti del detenuto vengano rispettati. Le funzioni principali sono di:

  • sorveglianza;
  • verifica;
  • raccomandazione. Gli strumenti sono previsti sempre dalla legge 146/2013, ma desunti dall’ordinamento penitenziario e sono:
  • la visita-> senza necessità di previa autorizzazione disciplinata dall’art.67 o.p. che consente di muoversi senza limiti all’interno dell’istituto, consente di avere accesso ad atti contenuti nel fascicolo di una persona (esclusa l’area clinica) e atti delle varie amministrazioni;
  • colloquio-> che si svolge con controllo visivo, ma non auditivo disciplinato dall’art.18 o.p. Il garante non ha linee guida o prassi condivise. Prima del 1975 la fase esecutiva del garante era una fase di natura amministrativa in assenza di una legge, ma in presenza di un regio decreto. I garanti sono indipendenti, imparziali e svincolati dai tre poteri dello Stato e solo questo può garantire la protezione dei diritti dei detenuti. Il garante è disciplinato dagli artt. 18-67 o.p e la parte VI delle regole penitenziarie europee, in particolare l’art.92 in cui si fa riferimento a ispezioni di tipo governativo che devono essere compiute da organismi appartenenti allo Stato che devono verificare la conformità alle norme nazionali e internazionali, e l’art.93 che fa riferimento al controllo delle condizioni di vita, delle regole, della dignità dei detenuti che solo un organo indipendente può effettuare. Quest’ultimo articolo è stato modificato e arricchito con l’ultima revisione delle regole nel Luglio 2020. In questo articolo si parla delle possibilità di fare visite non annunciate, della possibilità di avere colloqui in via confidenziale con i detenuti che non dovranno essere sanzionati per aver avuto contatti con il garante e si precisa che tutta l’attività degli organismi indipendenti deve essere incoraggiata e resa pubblica. Il Comitato anti tortura del Consiglio d’Europa (CPT) ha un ruolo che prevede il rafforzamento della protezione delle persone che sono private della libertà, si tratta di tutelare queste persone contro la tortura, le pene e i trattamenti inumani e degradanti. È disciplinato dall’art.3 della Convenzione. Dispone di alcuni strumenti:
  • le visite-> può vistare i luoghi di detenzione e mantiene una sorta di dialogo permanente con gli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla base die rapporti che prepara e sulla base delle risposte che gli Stati gli forniscono. I luoghi che possono essere visitati sono “qualsiasi luogo in cui delle persone sono o possono essere private di libertà da parte di un’autorità pubblica”. Le visite possono essere di due tipi:
  • periodiche-> che consentono di visitare gli stati in modo regolare secondo un programma stabilito di anno in anno. Alla fine dell’anno precedente il Comitato pubblica i nomi dei paesi che verranno visitati nell’anno successivo, circa due settimane prima della visita vengono forniti al paese dettagli sulla visita, qualche giorno prima della vista viene notificato al paese il nome delle strutture che verranno visitate e all’inizio della visita ci saranno dei colloqui tra le varie cariche del paese e il CPT. Durante la visita la commissione si separa per visitare più strutture, anche alcune che non erano state notificate, alla fine della visita, durata una/due settimane la delegazione si riunisce di nuove con le cariche dello stato per comunicare osservazioni immediate sulla situazione nel caso bisogni intervenire urgentemente;
  • ad hoc-> effettuate qualora siano richieste dalle circostanze, quando arrivano informazioni che rendono urgente esaminare un determinato luogo di detenzione, permettono di valutare l’applicazione delle precedenti raccomandazioni, sono rapide e mirate.
  • rapporti-> dopo le visite la commissione li elabora sui fatti e su ciò che è stato visto e avanza consigli, pareri e raccomandazioni per migliorare la condizione dei detenuti. Sono confidenziali, infatti sono trasmessi solo allo stato che ha ricevuto la visita, e contengono la richiesta di una risposta scritta da parte dello stato sulle misure che ha adottato e che intende adottare e commentare le osservazioni del CPT. Ci sono delle eccezioni a questa riservatezza:
  • quando è lo stesso stato a chiedere la pubblicazione del rapporto più le sue risposte e i suoi commenti;
  • quando lo stato non coopera o rifiuta di migliorare la situazione dei detenuti seguendo le direttive del CPT, quindi, dopo aver dato allo stato la possibilità di fornire spiegazioni, il CPT può decidere di rendere pubblica la situazione (è capitato con la Turchia). La commissione ha:
  • possibilità di movimento illimitata nei paesi sotto la giurisdizione del CPT;
  • diritto di intrattenersi in maniera riservata con le persone private della libertà e con chiunque possa essere in grado di fornire informazioni;
  • diritto di accesso alle informazioni che gli stati hanno l’obbligo di mettere a disposizione. Questo diritto può essere subordinato al fatto di dover tenere conto delle norme nazionali, quindi le autorità nazionali possono imporre delle condizioni per comunicare le informazioni richieste, ma mai rifiutare l’accesso a tali informazioni. La prima riunione e le prime visite furono svolte nel 1990, dopo la ratifica del Trattato nel 1989. Il Comitato è composto da persone di alta moralità, di riconosciuta competenza in molte materie soprattuto in relazione ai diritti dell’uomo in possesso di esperienze professionali nei campi applicativi della Convenzione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa elegge i membri del CPT e viene eletto un membro per ciascuno stato membro del Consiglio d’Europa e sono eletti a titolo individuale, nel senso che non sono rappresentanti dello Stato di cui fanno parte per garanzia di imparzialità. Il mandato dura 4 anni con possibile rielezione per altri due mandati.
  • comuni/ordinarie proprie-> previste dagli artt.47 e seguenti e sono:
  • affidamento in prova al servizio sociale (art.47 o.p.)-> consiste in un periodo di prova concesso al condannato della durata uguale alla pena detentiva da scontare, alla fine di questo periodo, se la prova ha esito positivo si estingue la pena e ogni altro effetto penale, la persona è seguita da un’assistente sociale. NON E’ UNA MISURA PREMIALE. Ci sono due tipi di affidamento in prova: A. ordinario-> requisiti oggettivi: per pene detentive non superiori a 3 anni, è applicabile anche per scontare quanto rimane di una pena più lunga, la previa osservazione della personalità in istituto (previa osservazione in carcere), ma oggi non è più necessario se il condannato dopo la commissione del reato in carcere abbia osservato un comportamento che non rischia la recidiva (senza previa osservazione in carcere o in libertà), oppure può essere osservato non in carcere, ma in libertà (previa osservazione non in carcere, ma in libertà); requisiti soggettivi: due giudizi prognostici del tribunale, uno di non recidiva e uno di reinserimento sociale; esecuzione della misura: imposizione di prescrizioni di vario tipo e affidamento al servizio sociale; B. allargato-> requisiti oggettivi: per pene detentive non superiori a 4 anni, è applicabile anche per scontare quanto rimane di una pena più lunga, previa dell’osservazione della personalità nell’anno precedente alla presentazione della richiesta; requisiti soggettivi: due giudizi prognostici del tribunale, uno di non recidiva e uno di reinserimento sociale; esecuzione della misura: imposizione di prescrizioni di vario tipo e affidamento al servizio sociale.
  • detenzione domiciliare (art.47-ter o.p.)-> nasce come istituto assistenziale, poi dopo il 2010 diventa uno strumento di deflazione carceraria. Consiste nello svolgimento della detenzione presso il domicilio e sia fonda su 3 pilastri: A. detenzione domiciliare ordinaria-> che comprende 4 tipologie di detenzione domiciliare: anagrafica per ultra70enni (si applica prescindere dalla pena, aperte l’ergastolo, delitti sessuali e art.4-bis, bisogna aver superato i 70 anni, non essere delinquenti abituali o recidivi reiterati), umanitaria/assistenziale (ne usufruiscono i soggetti deboli, alla base c’è la voglia di evitare trattamenti contrari al senso di umanità, requisiti oggettivi: la reclusione non deve essere superiore a 4 anni anche per i recidivi reiterati e per concludere la pena), infrabiennale (requisiti oggettivi:limite della pena non superiore a 2 anni e non si applica a chi ha commesso reati che rimandano all’art.4-bis, ma si applica ai recidivi reiterati, requisiti soggettivi: prognosi di non recidiva), surrogatoria del rinvio (quando ricorrono situazione che legittimerebbero il rinvio si può applicare in surrogazione la detenzione domiciliare con la differenza che nella detenzione si va avanti a scontare la pena, nel rinvio si congela tutto, no requisito oggettivo); B. esecuzione presso domicilio di pene non superiori a 18 mesi-> comprende 2 versioni: la svuotacarceri (la misura è di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza con un rito speciale che valuta che non ci sia pericolo di recidiva e sono esclusi i condannati per reati che riferiscono al 4-bis, quelli in regime di sorveglianza speciale, mentre sono compresi i recidivi reiterati) e quella introdotta dal curaitalia e poi prorogata dal decreto ristori; C. detenzione domiciliare per persone affette da AIDS e per le condannate madri-

    si applica dopo aver espiato 1/3 della detenzione in carcere o, se si tratta di

ergastolo almeno 15 anni, occorre una prognosi di no recidiva, ma anche la previa espiazione di quelli anni possono essere espiati in un istituto speciale somigliante alla detenzione domiciliare;

  • semilibertà (artt.48-50 o.p.);
  • comuni improprie->
  • liberazione anticipata (art.54 o.p.);
  • liberazione condizionale (artt.176 e seguenti c.p.);
  • Speciali->
  • Affidamento in prova per tossicodipendenti;
  • Affidamento e detenzione domiciliare per persone affette da AIDS;
  • Detenzione domiciliare speciale per le condannate madri. Alle misure alternative non si può applicare il principio di irretroattività, anche detto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 del 2020 che afferma che è illegittima l’applicazione di norme nuove che trasformano la pena da scontare fuori dal carcere in una pena da scontare in carcere. La competenza in materia di concessione e di revoca delle misure alternative è riservata al tribunale di sorveglianza, mentre il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni che il condannato deve seguire e può applicare in via provvisoria le misure alternative in caso di urgenza, cioè quando si verifica un pregiudizio per il protrarsi dello stato di detenzione. La procedura di sospensione delle pene detentive (art.656 comma V c.p.p.) consiste nel far accedere il condannato direttamente alle misure alternative senza passare dal carcere, ma le persone devono essere condannati a pene non superiori a 3 anni, ma recentemente la Corte Costituzionale ha alzato gli anni 4 con la sentenza 41 del 2018. Il pm emette contemporaneamente l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione e li fa notificare al condannato e al suo difensore, i quali entro 30 con un’istanza chiedono una delle misure alternative. Poi gli atti sono trasmessi al tribunale di sorveglianza che decide non prima di 30 giorni e non oltre 45 di concedere o no la misura alternativa, se decide di no ci sarà la revoca del decreto di sospensione e ci sarà l’esecuzione della pena detentiva in carcere. Il direttore del carcere è responsabile di un luogo di servizio pubblico. Art.4 II comma Cost.-> “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Art.54 II comma Cost.-> “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” Il direttore deve lavorare in modo imparziale, seguendo rigorosamente le leggi e le sue fonti che sono:
  • la Costituzione;
  • Il codice penitenziario e le regole penitenziarie-> sono indicati i compiti propulsivi, organizzativi e decisionali del direttore ovvero indirizzare i capi- aerea, stabilire le priorità all’interno del carcere e prendere decisioni;
  • le regole penitenziarie europee-> i principi sono indicati nella parte V dalla regola 71 alla 90.

mentre negli altri casi la sanzione è deliberata dal consiglio di disciplina di cui il direttore fa parte;

  • Art.77 regole penitenziarie europee-> elenco di quei comportamenti che possono costituire infrazioni.
  • Art.33 o.p.-> l’isolamento in senso tecnico è una sanzione, la più grave, o una forma di precauzione per evitare il diffondersi di malattie, può essere collegato a motivi di salvaguardia della salute collettiva, può avere funzione di salvaguardia del quadro probatorio;
  • Art.60 regole penitenziarie europee-> si vuole tutelare la persona da forme di detenzione estrema, infatti il detenuto deve essere visitato da un medico, non è possibile protrarre l’isolamento per molti giorni. Ci sono molte commissioni che si occupano di gestire le avarie attività del carcere e anche i detenuti sono rappresentati all’interno di queste:
  • Art.12 o.p.
  • Art.16 o.p.
  • Art.9 o.p.
  • Art.31 o.p.-> si occupa delle rappresentanze dei detenuti all’interno dell’istituto e fissa il principio del sorteggio, quindi non ci sono votazioni o scelte, perché i rappresentanti sono sorteggiati. Per i detenuti ci sono due tipi di diritti:
  • visibili-> uno dei più importanti è il diritto alla salute;
  • invisibili-> come ad esempio il diritto all’affettività. I diritti devono avere due criteri, cioè tracciabilità e rintracciabilità, che significa che in ogni momento bisogna sapere dove si trova una persona, e in che condizioni, e anche dove si trovano le sue cose. Su questi criteri si è espressa la Corte europea che ha condannato uno stato membro del Consiglio d’Europa perché il detenuto era stato trasferito troppo velocemente da un luogo a un altro e le sue cose erano andate disperse. Ci sono una serie di diritti dei detenuti da tenere presente:
  • diritto alla rieducazione-> art.13 V comma o.p. (è necessario il consenso del destinatario per la rieducazione), art.69 o.p. (si fa riferimento alle funzioni del magistrato di sorveglianza che è colui che approva il trattamento di rieducazione);
  • diritto alla salute-> art.11 o.p. Quando si parla di salute non si fa solo riferimento all’assenza di malattia, ma la salute è intesa come benessere fisico e psichico della persona. Si fa riferimento anche all’art.32 Cost. Ci sono quattro situazioni che ricompongono il diritto alla salute: integrità psico-fisica (integrità di fronte ad aggressioni e comportamenti lesivi), trattamenti sanitari (diritto ad ottenere adeguate e tempestive cure sanitarie secondo l’art.11 o.p.) , auto- determinazione sanitaria (può essere attiva, ovvero quando si vuole essere visitati da un medico di fiducia, o passiva, ovvero riconoscere il diritto di essere malati e rifiutare le cure anche se queste porterebbero un vantaggio alla propria salute), ambiente salubre (le condizioni dell’aria, del terreno e dell’acqua devono garantire la salute dell’individuo);
  • diritto ad un trattamento non differenziato-> non c’è contrasto con l’art.13 che parla di trattamento individualizzato, perché le differenze sono accettate a patto che siano motivate e giustificate e non risultino arbitrarie. Una delle prime

differenze è quella tra detenuti definitivi e quelli in custodia cautelare, qui la differenza sta nella posizione giuridica, poi differenze di sesso ed età giustificano trattamenti diversi. Un’altra differenza la fa essere straniero o no secondo l’art.35 del regolamento perché emergono difficoltà linguistiche e differenze culturali che autorizzano un trattamento diverso per quanto riguarda la religione, il cibo… Art.14-bis-> “Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività di altri detenuti o internati;c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.” Art.41-bis-> non è mai stato considerato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel suo insieme, ma è stato ampliato nel tempo. Neanche la Corte di Strasburgo l’ha condannato nel suo insieme, ma ci sono molte sentenze contro l’Italia per vari casi collegati ad esso.Nel I comma si parla di rivolte e situazioni di emergenza che riguardano l’intero o un parte dell’istituto, quindi il ministro della giustizia per ripristinare l’ordine ha la possibilità di fermare determinate normali regole di trattamento nei confronti di tutto o una parte dell’istituto.Nel II e III comma il ministro della giustizia interviene sulla persona, non più sull’istituto, in relazione a determinanti soggetti contemplati nell’art.4-bis o.p. per sospendere i trattamenti normali allo scopo di impedire i collegamenti con l’associazione di cui fa parte il detenuto stesso.Il provvedimento adottato dal ministro della giustizia è a tempo e può essere prorogato.La modifica più importante di quest’articolo è stat fatta nel 2020 e riguarda la possibilità per i detenuti del 41-bis di essere visitati e ricevere colloqui riservati con i garanti.La competenza a provvedere risiede in capo al tribunale di Roma.

  • diritto alla tutela giurisdizionale-> cioè al fatto che un giudice possa sempre controllare lo stato di detenzione dell’individuo, non emerge subito, ma si ricava mettendo insieme una serie di norme prese da varie fonti;
  • diritto ai colloqui-> art.18 o.p.;
  • diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero;
  • diritto all’istruzione-> art.19 o.p.;
  • diritto al lavoro-> artt.20-21 o.p.;
  • diritto alla riservatezza-> art.34 o.p.;
  • diritto al voto-> Corte europea nel caso Skopola contro Italia.