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La sentenza Torreggiani della Corte Europea del Gennaio 2013 che condanna l'Italia per sovraffollamento strutturale nelle prigioni. Esplora i tipi di carceri, i diritti dei detenuti, e le misure alternative alla detenzione. Il documento include dettagli sulla visita, il colloquio, i garanti, e i rapporti del Consiglio d'Europa.
Tipologia: Appunti
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Non concedere niente al populismo significa che il legislatore deve imporre una politica criminale, non deve assecondare l’opinione pubblica e di questa opinione è certa la Corte Europea dei Diritti dell’uomo e lo dicono nella sentenza del 6 Ottobre 2005 Hirst contro il Regno Unito dove ci si occupa del diritto di voto dei detenuti. Nel paragrafo 70 i giudici scrivono “Non c’è posto nel sistema della convenzione europea che riconosce tolleranza e apertura di spirito come caratteristiche della società democratica non c’è posto per la privazione automatica basata unicamente sul fatto che ciò potrebbe infastidire l’opinione pubblica.”, quindi che si infastidisca pure l’opinione pubblica ma devono prevalere i diritti e le garanzie. Il garantismo scomodo non è non adeguato al caso concreto, ma è scomodo perché non conformista e non ad personam, significa adottare provvedimenti che sono impopolari, significa non scendere a patti quando in gioco c’è la dignità delle persone ed è collegato all’indipendenza della Magistratura. Art. 32 Cost. Speculum-> il funzionamento dell’intero determina il funzionamento della parte, ciò significa che se le cose non vanno bene in una struttura penitenziaria, non vanno bene nemmeno nella società. Art.13 Cost-> “La libertà è personale.” Ma se la libertà è personale, la detenzione non lo è, infatti la Raccomandazione 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa fa riferimento al “carcere come servizio pubblico”. Art.5 titolo V delle Raccomandazioni-> “La vita in carcere deve essere adeguata il più possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno.” Alle strutture penitenziare non si possono negare le risorse e devono essere risorse che devono garantire i diritti dei detenuti. Art.4 titolo V delle Raccomandazioni-> “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo.” Le Regole penitenziare europee sono state aggiornate a Luglio 2020, in particolare nelle materie di gestione dei fascicoli dei detenuti, del trattamento delle donne, del trattamento degli stranieri, dell’utilizzo delle particolari misure di sicurezza. Normale-> è ciò che capita di frequente se lo si intende in maniera quantitativa, ma si può intendere anche in maniera qualitativa, quando indica ciò che è meglio che capiti. Sovraffollamento-> assenza dello spazio minimo che dovrebbe essere garantito a tutti i detenuti che corrisponde a 3 m2. Il sovraffollamento viola l’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo perché equivale a tortura, ma bisogna considerare come calcolare i 3 m2. Per fare questo la Cassazione a Sezioni Unite ha emesso una sentenza il 24 Settembre 2020 dove afferma che “nella valutazione dello spazio minimo si deve avere riguardo della superficie che assicura il normale movimento, pertanto vanno detratti gli arredi che sono tendenzialmente fissi al suolo e tra questi rientrano i letti e castello”.
Secondo le statistiche, con i dati aggiornati al 2018, dei dati della capienza delle carceri in Europa è di 11 detenuti per 100.000, mentre il tasso di sovraffollamento è del 115% e l’Italia è al quarto posto in Europa. Carcere fuorilegge-> Cedu, sentenza del 28 Giugno 1984, Campbell e Fell contro il Regno Unito : “la giustizia non si deve arrestare alla porta delle prigioni”. Cedu, sentenza del 18 Marzo 2014, Ocalan contro la Turchia n.2 , la seconda sezione della Corte Europea afferma “le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno, altrimenti prenderebbero forma le parole di Dante ‘Lasciate ogni Speranza voi che entrate’ “ Carcere-> luogo dove sono rinchiuse le persone fuorilegge. Il carcere viene considerato fuorilegge per il sovraffollamento e le torture, oltretutto il sovraffollamento stesso è considerato tortura secondo la sentenza Torregiani contro Italia del 2013 e ancora prima nella sentenza di Sulejmanovic contro Italia del 2009 dove l’Italia viene condannata per violazione dell’art.3 e per sovraffollamento. Le sentenze, però, sono diverse, infatti la seconda è un caso individuale, mentre la prima fa diventare il sovraffollamento un problema strutturale, quindi dell’intero sistema italiano. Art.13 Costituzione-> “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà.” Art 27 III comma Costituzione. Art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-> “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” Il divieto dell’art.3 è inderogabile, anche in caso di urgenza previsto dall’art. della Convenzione, anche nelle circostanze più difficili, indipendentemente dalla condotta della vittima. Nella sentenza della Corte Europea del 6 Aprile 2004 Labita contro Italia che è stato il primo caso di condanna per violazione dell’art.3 e nella sentenza della Corte di Strasburgo del 22 Giugno del 2017 di Bartesaghi e Gallo contro Italia dove si ricorre contro le irruzioni della polizia di Genova che aveva fatto irruzione nelle scuole, si trovano queste parole “la tortura no in qualunque momento e qualunque cosa sia stata commessa”. C’è una distinzione netta, però, tra il crimine di tortura e il ricorso alla forza fisica da parte delle forze dell’ordine penitenziaria. Art.41 ord. penitenziario-> uso della forza fisica e dei mezzi di coercizione. Afferma che il ricorso alla forza fisica è ammesso, purché proporzionato, per prevenire degli atti. Art.41 bis ord. penitenziario-> situazioni di emergenza. Art.1 ord. penitenziario-> “bisogna assicurare la dignità della persona.” Cesare Beccaria, ne Dei delitti e delle pene, scrive “non c’è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa.” Persona vulnerabile-> che rischia di ferirsi. Anche i detenuti sono inseriti nella categoria delle persone vulnerabili secondo la sentenza Torreggiani della Corte Europe del Gennaio 2013 che condanna l’Italia per sovraffollamento inteso come problema strutturale che afferma al paragrafo
Il sovraffollamento spesso è dovuto dal mancato rispetto del principio di territorialità della pena-> la detenzione deve essere non lontana dalla casa e dagli affetti. Esistono solo 4 istituti penitenziari completamenti femminili in Italia. Art.36 regole penitenziarie europee-> “I bambini in tenera età possono restare in istituto con il genitore detenuto se ciò risponde all’interesse del minore, essi non possono essere considerati come detenuti. Qualora bambini in tenera età siano autorizzati a restare in istituto con un genitore si dovranno adottare misure speciali per allestire un asilo nido con personale qualificato in cui siano ospitati i bambini quando il genitore eserciti un’attività a cui i bambini non possono accedere. Si deve riservare una struttura speciale per assicurare il benessere di questi bambini in tenera età.” Art.34 regole penitenziarie europee-> “Le autorità devono rispettare le esigenze delle donne fra cui quelle riguardanti la sfera corporea, professionale, sociale, psicologica nel momento in cui si prendono decisioni che innestano uno o l’altro aspetto della loro detenzione. Si devono compiere sforzi particolari per garantire l’accesso a servizi specializzati alle detenute che presentino esigenze quali quelle citate nell’art.25 (violenze fisiche, psicologiche, sessuali). Le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere, ma se un bambino nasce in istituto le autorità devono garantire l’assistenza e le strutture necessarie.” Art.275 c.p.p.-> custodia cautelare in carcere Art.11 ord. penitenziario-> sanità penitenziaria “in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.” Art.21 bis ord. penitenziario-> assistenza all’esterno di figli minori di anni 10. Art.21 ter ord. penitenziario-> visite al minore infermo. Art.47 quinquies ord. penitenziario-> detenzione domiciliare speciale per le condannate madri con prole di anni 10. Tipi di carcere:
Il garante dei detenuti è una figura terza, indipendente ma non del tutto perché scelto dal ministro della giustizia e le risorse e alcuni collaboratori dipendono dal ministero delle giustizia. Le funzioni del garante sono istituite dalla legge 146 del 2013 convertita in legge nel 2014, ma non sono ben definite, promuove il reinserimento sociale del detenuto e fa’ si che i diritti del detenuto vengano rispettati. Le funzioni principali sono di:
si applica dopo aver espiato 1/3 della detenzione in carcere o, se si tratta di
ergastolo almeno 15 anni, occorre una prognosi di no recidiva, ma anche la previa espiazione di quelli anni possono essere espiati in un istituto speciale somigliante alla detenzione domiciliare;
mentre negli altri casi la sanzione è deliberata dal consiglio di disciplina di cui il direttore fa parte;
differenze è quella tra detenuti definitivi e quelli in custodia cautelare, qui la differenza sta nella posizione giuridica, poi differenze di sesso ed età giustificano trattamenti diversi. Un’altra differenza la fa essere straniero o no secondo l’art.35 del regolamento perché emergono difficoltà linguistiche e differenze culturali che autorizzano un trattamento diverso per quanto riguarda la religione, il cibo… Art.14-bis-> “Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività di altri detenuti o internati;c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.” Art.41-bis-> non è mai stato considerato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel suo insieme, ma è stato ampliato nel tempo. Neanche la Corte di Strasburgo l’ha condannato nel suo insieme, ma ci sono molte sentenze contro l’Italia per vari casi collegati ad esso.Nel I comma si parla di rivolte e situazioni di emergenza che riguardano l’intero o un parte dell’istituto, quindi il ministro della giustizia per ripristinare l’ordine ha la possibilità di fermare determinate normali regole di trattamento nei confronti di tutto o una parte dell’istituto.Nel II e III comma il ministro della giustizia interviene sulla persona, non più sull’istituto, in relazione a determinanti soggetti contemplati nell’art.4-bis o.p. per sospendere i trattamenti normali allo scopo di impedire i collegamenti con l’associazione di cui fa parte il detenuto stesso.Il provvedimento adottato dal ministro della giustizia è a tempo e può essere prorogato.La modifica più importante di quest’articolo è stat fatta nel 2020 e riguarda la possibilità per i detenuti del 41-bis di essere visitati e ricevere colloqui riservati con i garanti.La competenza a provvedere risiede in capo al tribunale di Roma.