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Federalismo e Competenze Legislative in Germania, Italia, Spagna e Belgio, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Del federalismo e delle competenze legislative in germania, italia, spagna e belgio. Esplora come la germania, come stato federale, ha una ripartizione differente di competenze rispetto alla repubblica democratica di germania d'est. Anche il tentativo di riforma devolution in italia, il regionalismo differenziato in spagna e il processo di riforma regionalistica in belgio. Inoltre, il testo discute delle costituzioni e delle leggi costituzionali in questi paesi.

Tipologia: Appunti

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Caricato il 30/11/2009

Francesca
Francesca 🇮🇹

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L’ordinamento federale più classico è la Germania. Questo paese ha, infatti, un Federalismo più
forte, più radicato. Questo Federalismo ha avuto una continua evoluzione e ha vissuto la sua svolta
più importante con l’Unificazione (caduta del muro di Berlino): i lander orientali, infatti, si sono
aggiunti a quelli occidentali. La Germania occidentale era uno Stato federale, la Germania dell’Est,
che si chiamava Repubblica democratica, invece, non era uno Stato federale. Con la caduta del
muro di Berlino si è unificato lo Stato federale.
Dopo l’Unificazione è intervenuta, nel 2006, una riforma costituzionale molto importante volta ad
una maggiore chiarezza di ripartizione delle competenze dei lander ed una modernizzazione. Per
quello che riguarda le competenze legislative dei Lander e del Bund, essendo la Germania uno Stato
federale, la Costituzione elenca le materie di competenza esclusiva del Bund (della Federazione); di
conseguenza, tutte le materie di competenza esclusiva del Bund, sono di competenza dei Lander.
Prima del 2006, la Legge fondamentale tedesca prevedeva, oltre alla competenza esclusiva del
Bund, due tipi di competenze: una competenza concorrente e una concorrenza ripartita. In
Germania, i termini “concorrente” e “ripartita” non sono sinonimi, ma hanno due significati diversi:
la competenza è ripartita quando il Bund mantiene la competenza a dettare i principi fondamentali e
il resto è di competenza delle regioni e dei Lander. La competenza è concorrente quando legiferano
i Lander, però, se c’è un interesse superiore dello Stato, la co mpetenza del Bund prende il
sopravvento sulla competenza dei Lander: in questo caso la legge federale sovrasta quella dei
Lander.
La riforma del 2006 è entrata in questo ambito e, nel quadro di una maggiore chiarezza, ha abolito
la competenza ripartita tra Bund e Lander: le materie di competenza ripartita sono state attribuite o
alla competenza esclusiva del Bund o alla competenza esclusiva dei Lander.
In Italia, nel 2005, c’è stato un tentativo di riforma che, poi, non è andato in porto, perché il
referendum ha avuto esito negativo: questa riforma, nota come Devolution, aveva cercato di
trasformare la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni da un punto di vista formale e
nominale; in realtà, era stata fatta un’operazione di frastagliamento delle competenze e, quindi, una
competenza che prima era ripartita tra Stato e regioni, ora veniva attribuita, in parte alla competenza
esclusiva dello Stato, in parte alla competenza esclusiva delle regioni, ma il risultato era analogo.
In Germania, per abolire la competenza ripartita, le materie di competenza ripartita sono state
suddivise tra la competenza esclusiva del Bund e la competenza esclusiva dei Lander. Si è
mantenuta, invece, la competenza concorrente: la federazione interviene quando è necessario per
rendere equivalente una certa disciplina in tutto il territorio federale. La competenza spetta ai
Lander, però il Bund può intervenire se c’è un’esigenza. Questa è una ripartizione che si può
adattare a certe esigenze, non è definitiva. La necessi di intervenire, da parte del Bund, quando
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L’ordinamento federale più classico è la Germania. Questo paese ha, infatti, un Federalismo più forte, più radicato. Questo Federalismo ha avuto una continua evoluzione e ha vissuto la sua svolta più importante con l’Unificazione (caduta del muro di Berlino): i lander orientali, infatti, si sono aggiunti a quelli occidentali. La Germania occidentale era uno Stato federale, la Germania dell’Est, che si chiamava Repubblica democratica, invece, non era uno Stato federale. Con la caduta del muro di Berlino si è unificato lo Stato federale. Dopo l’Unificazione è intervenuta, nel 2006, una riforma costituzionale molto importante volta ad una maggiore chiarezza di ripartizione delle competenze dei lander ed una modernizzazione. Per quello che riguarda le competenze legislative dei Lander e del Bund, essendo la Germania uno Stato federale, la Costituzione elenca le materie di competenza esclusiva del Bund (della Federazione); di conseguenza, tutte le materie di competenza esclusiva del Bund, sono di competenza dei Lander. Prima del 2006, la Legge fondamentale tedesca prevedeva, oltre alla competenza esclusiva del Bund, due tipi di competenze: una competenza concorrente e una concorrenza ripartita. In Germania, i termini “concorrente” e “ripartita” non sono sinonimi, ma hanno due significati diversi: la competenza è ripartita quando il Bund mantiene la competenza a dettare i principi fondamentali e il resto è di competenza delle regioni e dei Lander. La competenza è concorrente quando legiferano i Lander, però, se c’è un interesse superiore dello Stato, la competenza del Bund prende il sopravvento sulla competenza dei Lander: in questo caso la legge federale sovrasta quella dei Lander. La riforma del 2006 è entrata in questo ambito e, nel quadro di una maggiore chiarezza, ha abolito la competenza ripartita tra Bund e Lander: le materie di competenza ripartita sono state attribuite o alla competenza esclusiva del Bund o alla competenza esclusiva dei Lander. In Italia, nel 2005, c’è stato un tentativo di riforma che, poi, non è andato in porto, perché il referendum ha avuto esito negativo: questa riforma, nota come Devolution, aveva cercato di trasformare la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni da un punto di vista formale e nominale; in realtà, era stata fatta un’operazione di frastagliamento delle competenze e, quindi, una competenza che prima era ripartita tra Stato e regioni, ora veniva attribuita, in parte alla competenza esclusiva dello Stato, in parte alla competenza esclusiva delle regioni, ma il risultato era analogo. In Germania, per abolire la competenza ripartita, le materie di competenza ripartita sono state suddivise tra la competenza esclusiva del Bund e la competenza esclusiva dei Lander. Si è mantenuta, invece, la competenza concorrente: la federazione interviene quando è necessario per rendere equivalente una certa disciplina in tutto il territorio federale. La competenza spetta ai Lander, però il Bund può intervenire se c’è un’esigenza. Questa è una ripartizione che si può adattare a certe esigenze, non è definitiva. La necessità di intervenire, da parte del Bund, quando

viene meno, fa sì che la competenza torni ai Lander: l’arbitro, chiamato a decidere se questa necessità è sopravvenuta o se non c’è più, è il Tribunale Costituzionale Federale, che giudica su richiesta dei Lander o del Bund. Con questa riforma, in Germania, si è passati dal Federalismo cooperativo al Federalismo competitivo. L’ Austria è il secondo Stato federale. Nel 1920 nasce la Repubblica austriaca, che mantiene il carattere di Stato federale, tipico dell’Impero austro – ungarico. Si passa d una piccola Federazione molto omogenea; il Federalismo è diventato debole con la Costituzione del 1920. le competenze giudiziarie (che in Germania spettano ai Lander) spettano al Bund. I Lander, pur essendo stati membri dello Stato federale, hanno una competenza inferiore, rispetto anche alle regioni italiane. La debolezza del Federalismo austriaco si vede nella pietrificazione delle competenze: le materie di competenze dei Lander, infatti, sono sempre state intese in senso restrittivo e non c’è stata un’interpretazione evolutiva (in Italia, con il D.P.R. 616/1977, invece, si ha avuto un’attribuzione delle competenze alle regioni, per settori organici e c’è stata una lettura evolutiva delle competenze delle regioni). [osserva schemi allegati] L’altro aspetto di debolezza del Federalismo austriaco è la competenza amministrativa: negli stati federali è abbastanza automatico che la competenza amministrativa spetti solo agli stati membri ed, eventualmente, agli enti locali. In Austria, invece, la Federazione resta titolare di alcune competenze amministrative che, però, sono esercitate dai Lander, per conto della Federazione: questo significa amministrazione indiretta. I Lander, esercitando queste competenze amministrative per conto della Federazione, si devono adeguare alle direttive e ai principi stabiliti dalla Federazione stessa: in altri termini, essi esercitano queste competenze sotto la guida e sotto il controllo della Federazione stessa. Un’altra anomalia, conseguenza di questa amministrazione indiretta, è che, a capo di ogni Lander, c’è un Governatore: questi, oltre ad essere Governatore di uno specifico Land, è un commissario dello Stato che agisce per conto dell’Amministrazione federale ed è destinatario delle direttive che provengono dalla Federazione. In Spagna , abbiamo un regionalismo differenziato: ogni comunità autonoma ha un suo proprio statuto, approvato con legge organica, che specifica le competenze che ha quella comunità autonoma, seguendo le indicazioni generali che derivano dalla Costituzione. Nella Costituzione, c’è una doppia elencazione di materie: quelle riservate allo Stato e quelle attribuite alla comunità autonoma. Questa doppia elencazione di materie viene specificata da ciascuno statuto.

Anche a Cipro , infatti, c’è una forte contrapposizione interna tra comunità greca e comunità turca. I greci sono la maggioranza. Cipro era sotto l’influenza del Regno Unito ma, nel 1960, Cipro ha ottenuto la sua indipendenza e, con questa, è entrata in vigore una Costituzione che cerca di trovare una soluzione a queste tensioni interne. La Costituzione di Cipro prevede un Presidente della Repubblica necessariamente greco e un vice – presidente turco (ha poteri di veto nei confronti del Presidente): questa forma di governo precaria, però, non ha retto. Nel 1974 c’è stata l’invasione dell’esercito turco, che ha occupato parte dell’isola: la parte nord di Cipro, infatti, è sotto la dominazione turca. Questa Costituzione, di fatto, non viene applicata, ma, nonostante questo, Cipro è entrata nell’UE (ovviamente solo la parte non dominata dai turchi). Relativamente al Regno Unito , nel 1998, c’è stata la Devolution, una riforma molto importante che è entrata anche in Italia (con la Lega). La Devolution ha realizzato una devoluzione di alcuni poteri ai parlamenti regionali, ma questa devoluzione non ha scalfito la sovranità del Parlamento di Westminster (che potrebbe sempre riprendersi i poteri devoluti). Il Regno Unito non può definirsi Stato federale e, tanto meno, regionale. Il Regno Unito è definito Stato asimmetrico perché questa Devolution si è realizzata, in maniera differente, nelle diverse parti del paese: la Devolution si è avuta in Scozia, in Galles e nell’Irlanda del Nord (Eire), in tre modi diversi. Le leggi di Devolution sono state approvate nel 1998, ma sono state quasi tutte modificate: per esempio, nell’Eire, causa terrorismo, la Devolution è stata sospesa dal 2000 al 2006. La Devolution, quindi, non è un qualcosa di più autonomo rispetto al regionalismo. Queste regioni del Regno Unito hanno poteri legislativi che sono formalmente espressi, in termini diversi, per ciascuna delle regioni: di leggi vere e proprie, infatti, si parla solo per la Scozia, unica di cui si parla di Parlamento scozzese. Il Galles era la forma minore di regione devoluta: fino al 2006, non gli era concesso potere legislativo, ma solo un’autonomia amministrativa, di tipo regolamentare. Nel 2006 si è previsto che il Galles possa approvare le c.d. assemblary measures (non sono leggi). Quelle dell’Eire, invece, si chiamano acts.

La Francia è lo Stato unitario per eccellenza. Nel 1982 c’è stata la riforma con la Legge 213/1982, che ha introdotto le regioni, solo come enti con competenza amministrativa. Questa competenza amministrativa, molto ampia, si unisce ad una riduzione dei poteri prefettizi (potere del prefetto): di conseguenza, si rinforza l’autonomia tributaria e finanziaria e le regioni diventano enti di programmazione dell’attività locale degli enti minori. Questa riforma è stata realizzata con legge ordinaria, quindi senza modificare la Costituzione: questo perché non si riconoscevano, alle regioni, poteri legislativi. La riforma costituzionale è intervenuta, invece, nel 2003, al fine di potenziare

l’autonomia delle regioni: nonostante questa riforma, però, le regioni continuano a non avere poteri legislativi. In questo ambito, uno dei luoghi che ha suscitato maggiori problemi è stata la Corsica. La Corsica ha sempre combattuto la battaglia affinché le si riconoscesse un’autonomia speciale; anche qui, però, nonostante l’approvazione di uno Statuto proprio, continua ad esistere la supremazia della Francia. In Francia ci sono altre situazioni particolari, che sono Tom e Dom , cioè i territori d’oltremare e dipartimenti d’oltremare: queste non sono altro che le regie colonie francesi e sono ancora collegati alla Francia. Questi territori hanno una certa autonomia e una disciplina particolare che, però, mantiene collegamenti con lo Stato francese. Portogallo , Grecia e Finlandia sono tre stati unitari che, però, riconoscono, a uno o a due territori, un’autonomia regionale. Il Portogallo è uno Stato unitario che riconosce l’autonomia delle Azzorre e di Madeira. La Finlandia è uno Stato unitario che riconosce l’autonomia alle Isole Aland (si legge oland), quelle abitate dagli eschimesi. La Grecia è uno Stato unitario che riconosce una particolare autonomia al Monte Athos: qui c’è un monastero che si governa da sé, attraverso i monaci. In Europa, poi, ci sono stati unitari che riconoscono forme di decentramento. In molti casi, il decentramento amministrativo ha anche un riconoscimento esplicito a livello costituzionale. Questa autonomia, però, non è mai legislativa. Particolare è la situazione olandese. L’ Olanda sono i Paesi Bassi, proprio perché questi paesi stanno sotto il livello del mare; la gestione delle acque, in Olanda, diventa un problema enorme e, da un punto di vista giuridico, ci sono enti particolari, i Watershappen, che hanno competenza specifica a coordinare i vari interventi per l’utilizzo delle acque. I paesi dell’Est europeo hanno una situazione particolare rispetto al trasferimento delle funzioni agli enti territoriali. Questa particolarità risiede in una certa ambiguità che caratterizzava questi stati, prima dello scioglimento dell’Unione Sovietica. L’Unione Sovietica era una Repubblica federale, ma era un Federalismo di facciata; in realtà, infatti, era un governo accentrato che veniva definito Centralismo democratico: era, quindi, un Federalismo apparente. La stessa Jugoslavia era una Repubblica federale, dove il potere degli stati membri era molto ridotto. Lo scioglimento dell’Unione Sovietica ha comportato la rinascita di molti stati e la rinascita di forti spinte autonomistiche: lo scacchiere degli stati dell’Est si è molto modificato. Questo è un processo che non è ancora concluso. Questi nuovi stati non hanno la tendenza di riconoscere, al proprio interno, autonomie molto forti, perché questo significherebbe

  • FRANCIA: L. 1982, rif. Cost. 2003, competenza solo amministrativa. Particolarità CORSICA.
  • GALLES: dal 2006 Assembly mesaures
  • PORTOGALLO: Azione e Medera
  • GRECIA: Monte Athos
  • FINLANDIA: Isole Aland
  • SVEZIA/PAESI BASSI: watershappen
  • UNGHERIA: contee
  • POLONIA: voivodati

Decima lezione di diritto pubblico comparato I 06 Nov. 2008

LE FONTI DEL DIRITTO In ogni ordinamento le fonti del diritto hanno una disciplina collegata con le istituzioni. Le fonti del diritto, infatti, riflettono le scelte di ciascun ordinamento in tema di forma di governo e di rapporti fra i poteri dello Stato. Il Capo dello Stato, ad esempio, può assumere ruoli diversi nel processo di formazione della legge, in particolare nella fase di promulgazione. Negli Usa il Presidente, che è anche capo del governo, ha un potere di veto: questo significa che il potere legislativo è svolto dalle Camere, ma viene comunque indirizzato dal Presidente della Repubblica (si sono appena concluse le elezioni americane con la vittoria di Obama e questo influenzerà notevolmente i rapporti tra gli stati). Nei paesi dell’UE, le forme di governo sono tutte parlamentari (tranne il caso particolare di Cipro), ma, anche all’interno della forma parlamentare, ci possono essere delle diversità relativamente ai poteri del Capo dello Stato. Queste diversità diventano un problema di rapporti tra le istituzioni. Il massimo teorico della gerarchia delle fonti del diritto è considerato Hans Kelsen , il quale ha cercato di porre la scienza giuridica al di fuori delle altre scienze (sociologia, storia, politica) e di conferire una dignità propria alla scienza giuridica. Kelsen tiene molto all’astrattezza del diritto perché, più si considera il diritto come una scienza astratta, più questa è lontana dalle altre scienze

sociali. Proprio per questo eccessivo astrattismo, Kelsen è stato criticato perché la scienza giuridica non può prescindere dai collegamenti con le altre scienze. Lo stesso Kelsen, però, era un forte assertore dell’importanza del Parlamento (tra ‘800 e ‘900 Kelsen insiste molto sul ruolo primario del Parlamento), che doveva avere un ruolo primario all’interno dell’ordinamento giuridico. Pertanto, tutte le sue teorie, pur essendo scollegate dalle altre scienze, sono, in realtà, improntate ad un primato assoluto del Parlamento e questa è la prova che le fonti sono comunque un fenomeno non scollegato dalla realtà, ma riflettono un rapporto di forza rispetto alle istituzioni. In altri termini, lo stesso Kelsen, che vorrebbe essere il giurista puro e assoluto, ha le sue idee politiche, che stanno alla base del suo pensiero giuridico. Rispetto alle fonti del diritto, si osservano delle differenze molto forti da ordinamento a ordinamento. Ci sono, infatti, ordinamenti che riconoscono gli atti in forza di legge e altri ordinamenti che non li riconoscono, ci sono ordinamenti che riconoscono le leggi organiche e altri che, invece, non le riconoscono. Negli ultimi anni, però, le differenze tra i diversi ordinamenti, per quanto riguarda le fonti del diritto, si stanno attenuando sempre di più, anche perché, all’interno dell’UE, operano altre fonti del diritto che sono comuni a tutti i paesi. Le fonti comunitarie (regolamenti, direttive e trattati) hanno un rilievo diretto all’interno di tutti i 27 paesi dell’ UE e questo costituisce una unificazione importante. Avere un sistema comune omogeneo significa avere, anche, un controllo giurisdizionale comune, che tende a ridurre queste differenze. Tra le fonti del diritto, la fonte più importante è la Costituzione. Il Costituzionalmente europeo ha, certamente, degli aspetti comuni ai diversi paesi europei: la Rivoluzione francese, prima, e Napoleone, dopo, hanno influenzato moltissime costituzioni europee e la loro storia. Anche le Guerre mondiali hanno influenzato la forma dei paesi europei, anche solo perché ne hanno cambiato i confini: queste, infatti, hanno significato il crollo dell’Impero germanico e dell’Impero austro – ungarico. Un altro fenomeno è stato il crollo dell’Unione Sovietica, che ha avuto un rilievo enorme, dal punto di vista costituzionale, sulla Germania e sull’Est europeo. Quindi, i fenomeni storici che hanno influenzato la forma costituzionale dei paesi europei sono stati essenzialmente tre: 1- la rivoluzione francese e la conquista di Napoleone 2- le due guerre mondiali 3- il crollo dell’Unione Sovietica 4- l’UE Nonostante questi fattori, che hanno favorito un processo di unificazione, le 27 costituzioni dell’UE hanno diversità enormi.

Costituzione pre - Unione Sovietica); segue, poi, la Costituzione della Danimarca che approvò una nuova Costituzione nel 1953. Per quanto riguarda la Francia , essa aveva già la Costituzione del 1946 che, però, fu sostituita da quella della Quinta Repubblica del 1958 (la Costituzione di De Gaulle). La Costituzione di Cipro fu approvata nel 1960 quando, in seguito agli Accordi di Zurigo, l’isola divenne indipendente dal Regno Unito; nel 1974, però, Cipro fu invasa dai turchi che non riconobbero questa Costituzione. Grecia , Portogallo e Spagna approvarono le loro Costituzioni dopo un periodo dittatoriale: la Grecia nel 1974, dopo il Regime dei Colonnelli; il Portogallo nel 1976, dopo la dittatura di Salazar; la Spagna nel 1978, dopo la morte di Francisco Franco. La Costituzione dei Paesi Bassi ha subito molte modifiche ed, in particolare, una revisione generale nel 1983 con esiti non soddisfacenti, dato che non sono state risolte questioni nodali (è uno dei paesi in cui non c’è un sistema di giustizia costituzionale). Anche la Finlandia ha riformato la propria Costituzione: questo Stato faceva parte del Regno di Svezia; successivamente è stata conquistata dall’Impero russo: nel 1919, ottenne l’indipendenza e, nello stesso anno, adottò la sua Costituzione, più volte modificata e riformata nel 1999/2000 (tuttavia le revisione è stata solo parziale poiché la struttura fondamentale è rimasta quella del 1919). Anche all’interno dell’Impero russo, la Finlandia è riuscita a mantenere una propria autonomia e, quindi, anche il distacco è stato meno traumatico. La Finlandia è, comunque, uno Stato che ha una doppia influenza, quella russa e quella svedese. Vi sono, poi, tutte le Costituzioni dei paesi dell’Est europeo, entrati nell’UE solo recentemente (molti paesi nel 2004, Bulgaria e Romania nel 2006). Questi paesi facevano parte del blocco sovietico e, quindi, le loro Costituzioni sono state fatte solo negli anni ’90, con la caduta dell’URSS. Le uniche eccezioni sono state quelle di Lettonia e Ungheria che hanno ripreso le Costituzioni precedenti; tutti gli altri pesi dell’Est hanno riscritto le proprie Costituzioni. La Polonia aveva, inizialmente, deciso di ripristinare la sua Costituzione del 1952, ma ciò non avvenne e, nel 1997, fu approvata la nuova Costituzione della Polonia. Le Costituzioni europee si sono spesso influenzate a vicenda, ma ciascuna mantiene caratteri specifici.

Undicesima lezione di diritto pubblico comparato I 07 Nov. 2008

Nella gerarchia delle fonti, accanto alla Costituzione, ci sono le leggi di revisione della Costituzione che hanno la stessa forza di essa.

I procedimenti di revisione della Costituzione sono sempre procedimenti aggravati rispetto al procedimento ordinario. La nostra Costituzione regola il procedimento di revisione agli artt. 138 e 139, Cost. In generale, tutti i procedimenti di revisione introdotti nelle Costituzioni dei paesi dell’UE, seguono forme di aggravio che può essere ottenuto in diversi modi. I due tipi estremi di procedimento aggravato possono essere identificati, da un lato, da un aggravio delle procedure parlamentari che diventano più complesse e, dall’altro, dal coinvolgimento diretto del corpo elettorale. Il primo è un aggravio interno alla procedura parlamentare ed esalta al massimo il carattere rappresentativo dell’ordinamento, il secondo è un aggravio esterno, poiché vede il coinvolgimento del popolo che si ottiene attraverso il referendum. Da un lato, è solo il Parlamento che può decidere le modifiche con un aggravio del procedimento usato per la legge ordinaria, dall’altro, invece, viene coinvolto il popolo. Quindi, le due scelte estreme sono:

  • aggravio delle procedure parlamentari;
  • il referendum ma ovviamente ci sono altre soluzioni intermedie. In Italia , il nostro procedimento di revisione è un miscuglio delle due soluzioni, anche se il coinvolgimento del popolo è solo eventuale. Un’altra soluzione intermedia è quella dei paesi scandinavi: quando c’è una revisione costituzionale, c’è anche lo scioglimento obbligatorio delle Camere. Questo significa che, per procedere a revisione, è il Parlamento che si assume questa responsabilità, pertanto, esso si deve sciogliere e sottoporre al giudizio del corpo elettorale; sarà, poi, il nuovo Parlamento che procederà alla revisione. Questo meccanismo lascia l’aggravio al Parlamento, che decide, ma si coinvolge direttamente il corpo elettorale che, con le nuove elezioni, sceglie se procedere a revisione oppure se non procedere. Come aggravio interno si prevedono o tempi più lunghi, per l’approvazione, oppure la richiesta di maggioranze più elevate. Tra i paesi che prevedono l’aggravio interno vi è, innanzitutto, la Germania : qui si prevede che la legge di revisione costituzionale sia approvata dai 2/3 dei membri del Bundersrat e 2/3 dei voti del Bundersrat. Perché la Germania prevede solo questo aggravio interno? La Germania prevede questo aggravio come reazione all’esperienza del Nazismo e alla Costituzione di Weimar, che prevedeva il referendum, ma del quale, però, si fece cattivo uso; con la Legge Fondamentale di Bonn, la Germania non volle prevedere nessun tipo di referendum federale (all’interno dei Lander sono possibili i referendum, ma a livello federale no). Aristotele distingue le varie possibili forme di Stato, distinguendo tra: la Monarchia, come il governo di uno, la Aristocrazia, come governo dei migliori e la Democrazia, come governo del

Ci sono ordinamenti nei quali gli aggravi, nel processo di revisione costituzionali, hanno reso quasi impossibile revisionare la Costituzione. Un caso di questi è la Spagna : dalla Costituzione del 1978 non sono state approvate modifiche, se non nel caso del Trattato di Maastricht. Nella Germania ci sono state importanti modifiche costituzionali, ma senza particolari traumi. In Italia si discute molto sul meccanismo di revisione, in cui il referendum (500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera) è solo eventuale. Questo referendum può essere richiesto se, nella seconda deliberazione, la legge di revisione costituzionale è approvata con maggioranza inferiore ai 3/5. Il problema è che, in questo modo, sono state approvate revisioni costituzionali anche molto complesse. La revisione del Titolo V della Costituzione del 2001, ad esempio, è passata con la maggioranza assoluta e poi confermata con il referendum. La proposta di revisione del 2005, invece, è stata fermata proprio dal referendum (è da tener presente che la proposta che passa a maggioranza, se nei tre mesi successivi non è sottoposta a referendum, viene confermata). La Corte Costituzionale ha ritenuto che il referendum abrogativo, nel caso di questioni eterogenee (questioni riguardanti diversi ambiti), è inammissibile, perché in questo caso la volontà dell’elettore sarebbe forzata, dato che è costretto a decidere univocamente su tutte le questioni, mentre magari su alcune sarebbe d’accordo e su altre no. In conclusione, vi sono due ordini di limiti al procedimento di revisione costituzionale: l limiti procedurali: nella revisione si devono seguire le procedure previste; l limiti sostanziali: in alcune Costituzioni è esclusa, per alcune materie, la revisione costituzionale (come la Costituzione italiana prevede, all’art. 149, che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione costituzionale, anche la Costituzione del Portogallo ha un elenco di materie non soggette a modificazioni). Questi limiti sostanziali che valore hanno? Il fatto che alcuni ordinamenti introducano limiti sostanziali e altri no, forse, fa poca differenza perché, da un lato, è ovvio che con la revisione si possono modificare o aggiornare le Costituzioni, ma, dall’altro, non si può andare a modificare, in maniera incisiva, cioè a trasformare il sistema costituzionale, perché ve ne sarebbe uno nuovo. Questi limiti, impliciti o espliciti, hanno un valore di forza e di convinzione ma, dal punto di vista giuridico, sono difficilmente qualificabili e quantificabili: possono, però, avere un significato più credibile, perché ci aiutano a capire quali sono i valori fondamentali dell’ordinamento. Hanno, pertanto, un valore programmatico.

Leggi organiche GERARCHIA DELLE FONTI:

  • COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
  • LEGGI ORGANICHE (e altre leggi rinforzate)
  • LEGGI ORDINARIE (e in alcuni paesi come l’Italia, anche atti aventi forza di legge)
  • REGOLAMENTI

Le leggi organiche sono intermedie tra le leggi ordinarie e la Costituzione. In Francia le leggi organiche sono approvate a maggioranza assoluta e sono sottoposte ad esame del Consiglio costituzionale prima della promulgazione. Queste leggi intervengono a disciplinare materie espressamente indicate dalla stessa Costituzione. In Spagna le leggi organiche servono per approvare i diritti fondamentali e gli statuti delle comunità autonome. Queste sono approvate con maggioranza assoluta. In Portogallo tali leggi sono approvate a maggioranza dei 2/3, mentre in Romania è prevista la maggioranza assoluta. Francia, Spagna, Portogallo e Romania sono gli stati che prevedono leggi organiche in senso proprio. Ci sono, poi, altri paesi che prevedono leggi rinforzate. E’ il caso del Belgio dove sono previste le cosiddette “leggi a doppia maggioranza”, cioè quelle che devono essere approvate in ciascuna Camera a maggioranza semplice di ciascun gruppo linguistico (francofoni e fiamminghi) e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea. Similmente, a Cipro ci sono leggi che devono essere approvate non solo a maggioranza dell’assemblea, ma anche con la maggioranza semplice in ciascuna comunità linguistica (greca e turca). Infine in Ungheria la maggioranza prevista è di 2/3. Nel caso dell’Ungheria però, le leggi organiche non si pongono in uno stadio intermedio tra Costituzione e leggi ordinarie; in realtà tali leggi andrebbero assimilate alle leggi costituzionali, essendo soggette allo stesso procedimento di approvazione previsto per la revisione costituzionale. In conclusione, ci sono ordinamenti, come l’Ungheria, nei quali la Costituzione delinea una sola procedura speciale per approvare leggi di rilevanza costituzionale: qui, sopra le leggi ordinarie, approvate a maggioranza semplice, c’è un’unica categoria di leggi che comprende le leggi di revisione costituzionale e le leggi che intervengono in materia particolare: tutte queste leggi sono approvate con maggioranza dei 2/3. ci sono, poi, altri ordinamenti, come la Spagna, per i quali la Costituzione prevede, sopra le leggi ordinarie, tre categorie di leggi:

  1. le leggi organiche approvate a maggioranza assoluta
  2. le leggi di revisione parziale approvate dalla maggioranza dei 2/3 del Parlamento
  3. le leggi di revisione totale

Irlanda Polonia Regno Unito Romania Spagna

Referendum attivabile anche dal corpo elettorale Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Portogallo Slovacchia Slovenia Ungheria

Referendum obbligatorio in casi determinati Danimarca Estonia Irlanda Lettonia Lituania Repubblica Ceca Spagna

In Irlanda, la sottoposizione al referendum è obbligatoria in certe materie. Al lato opposto, troviamo il caso in cui il referendum non è previsto come in Germania (dove c'è solo il referendum dei Lander, ma non quello federale), Belgio, Cipro e Paesi Bassi. Vi sono, poi, paesi che prevedono il referendum su iniziativa delle istituzioni come la Finlandia, Danimarca e Regno Unito. Questi ordinamenti riconoscono alle istituzioni la possibilità di proporre il referendum al corpo elettorale. Sono, quindi, le istituzioni stesse che, ad esempio in caso di forti spaccature, ritengono di proporre al popolo il referendum, ma alla base ci devono essere istituzioni ben consolidate e mature. Ad esempio, nel Regno Unito il referendum è stato proposto poche volte (come nel caso della Devolution): il Parlamento non si spoglia del proprio potere ma, in certi casi, per il bene comune,