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Questo manuale esplora il rapporto tra lingua, identità e diritto, sottolineando il ruolo della lingua come veicolo di identità di una collettività e come diritto individuale ad esercizio collettivo. Viene inoltre discusso il caso dei flussi multinazionali e la necessità di riconoscere le lingue regionali come patrimonio culturale. Il documento conclude con un esame del bilinguismo e il problema della separatismo linguistico.
Tipologia: Appunti
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Manuale va studiato comunque + studiare documenti di approfondimento INTRODUZIONE (corrisponde al primo capitolo del libro, lingue e società, lingue e diritto…) Primo documento caricato riguarda il rapporto tra lingua e diritto. Di questo file preme sottolineare il ruolo della lingua come funzione di veicolo di identità. Sostanzialmente alla lingua possono essere riconosciute due funzioni diverse, da una parte è mero strumento di comunicazione, dall’altra la funzione di veicoli di identità appunto. Queste due funzioni sono entrambe essenziali, se la lingua fosse solo veicolo di comunicazione noi oggi avremmo potuto superare il plurilinguismo esistente a livello globale poiché avremmo già trovato il modo per comunicare tutti nella stessa lingua, ciò porterebbe ad una serie di vantaggi anche economici, pratici poi che non avremmo più necessità di traduzione, interpretazione linguistica. Questa visione non è prioritaria né a livello europeo né nel resto del mondo. Infatti, anche i tentativi come ad esempio L’ESPERANTO sono risultati fallimentari, le lingue non si possono costruire a tavolino e non si possono obbligare delle comunità a parlare tutte la stessa lingua. Questo poiché infatti la lingua ha anche una funzione di veicolo di identità, nel senso che essa è parte di un più ampio processo di costruzione delle identità di una collettività (si pensi ad esempio alla lingua usata per denominare dei luoghi, delle persone, tutti quegli usi della lingua che riguardano la toponomastica ma non solo). Si pensi ad esempio alla tragedia dietro all’obbligo delle popolazioni alto-atesine di assumere un altro nome/cognome italianizzato. Chi decideva di non sottomettersi di cambiare il proprio nome o cognome veniva privato della cittadinanza e doveva lasciare il paese. Evidentemente si riconosceva nel nome e nel cognome un valore di identità, se vuoi essere italiano devi chiamarti in una certa maniera. Stesso ragionamento di legame tra lingua e cultura si ritrova ad esempio nei territori che sono stati zone coloniali, ad esempio in sud America, pur parlando la lingua castillana spagnola, per quanto riguarda tutti i prodotti della terra come frutti, ortaggi... si utilizzano ancora denominazioni tipiche delle popolazioni autoctone, indigene. Si resta legati alla tradizione ancestrale da questo punto di vista. Quando parliamo di lingua, per comprendere questo legame con l’identità, dobbiamo unire altri lemmi, e allora i punti di riferimento sono da una parte la lingua , dall’altra il popolo , la collettività che parla quella lingua ed infine il territorio su cui quel popolo insiste. Da questo legame tra i vari aspetti otteniamo un trio imprescindibile da cui emerge la dimensione collettiva, comunitaria legata al concetto di lingua. La lingua è quindi un elemento comunitario, collettivo. Questo aspetto è sempre stato negato dal punto di vista del diritto internazionale, tant’è vero che la lingua viene riconosciuta in tutti i documenti sovranazionali come un diritto individuale. Laddove ci si è resi conto che questo non era sufficiente a rappresentare l’uso delle lingue, è stata riconosciuta una dimensione collettiva nel dire che essa è diritto individuale ad esercizio collettivo, mettendo così in luce l’esigenza dell’essere collettività per poter usufruire dei diritti linguistici. ((Diritto collettivo e diritto individuale, excursus: Per diritto collettivo si intende quel diritto la cui titolarità ricade sopra le collettività, è quindi il gruppo che è titolare del diritto e non il singolo (come invece accade normalmente nella tradizione liberale). L’Italia è caratterizzata da una democrazia liberale e perciò è uno dei molti paesi che non riconosce né a livello sostanziale né a livello legislativo il concetto di diritto collettivo.
Paesi come il Canada sono invece stati pionieri nel riconoscimento, perfino a livello costituzionale, dell’idea di diritto collettivo, riconosciuto alle cd ‘’ first Nation’’ cioè le popolazioni autoctone che oggi hanno la capacità di poter esercitare alcuni diritti collettivi (oltre alla lingua ad esempio quello legato allo sfruttamento della terra).)) Lingua che oltre ad essere un elemento di identità collettiva, diventa anche un elemento di coesione del gruppo: ci riconosciamo perché parliamo la stessa lingua, siamo soggetti che condividono un’identità e non solo una lingua comune. Soffermiamoci sul tipo di comunità di cui stiamo parlando, ciò è fondamentale nella nostra società soprattutto, dove l’idea di minoranza si lega a due fenomeni differenti: da una parte abbiamo un fenomeno di ‘ ’polietnicisimo’’ , dall’altra abbiamo il ‘ ’multi nazionalismo’’ , classica divisione rappresentata negli scritti di Kymlicka. Per polietnicismo intendiamo quel multiculturalismo espresso dalla presenza di più flussi migratori, quindi di popolazioni che vengono ad arricchire la società dall’esterno. Per multi nazionalismo intendiamo invece quelle società che sono composte da più gruppi autoctoni, quindi da gruppi che da sempre insistono su uno stesso territorio. Per quanto riguarda i diritti linguistici bisogna sottolineare che le esigenze manifestate dai flussi polietnici non sono le stesse esigenze che manifestano i flussi multinazionali, questo perche le comunità di migranti, pur esprimendosi in un'altra lingua, non sentono la necessità di esercitare rivendicazioni nello spazio pubblico per quanto riguarda i loro diritti linguistici, anzi presentano tuttalpiù una richiesta differente, ciò di poter imparare il prima possibile la lingua del luogo in cui vengono accolti, soprattutto se sono comunità con elementi ancora in età infantile. La necessità è dunque di riuscire a imparare al più presto la nuova lingua per integrarsi. Se c’è una rivendicazione maggiore riguarda tuttalpiù la possibilità di continuare a parlare la propria lingua originale negli spazi privati o in manifestazioni che coinvolgano solo gli aderenti a quella comunità. Diverso invece è il caso dei flussi, delle persistenze multinazionali, in questo caso sono da sempre presenti gruppi che possono esprimersi in lingue diverse e la rivendicazione di questi sia quella di poter esprimersi, anche in ambito pubblico, nella propria lingua madre. È in questo caso che si evidenzia in maniera forte il legame di cui abbiamo parlato, legame tra lingua popolo e territorio. ((testo di sicardi ‘’essere di quel luogo’’ si consiglia la lettura)) Abbiamo due tipi diversi di atteggiamento che possono scaturire da questo legame, da questa triade. Da un lato possiamo agevolare questa coesione, oppure quella di rompere questa continuità. Il modello francese per esempio con la sua recente riforma del 2008 tenta da una parte di accondiscendere alle richieste dell’UE e di trovare uno spazio in costituzione per le lingue regionali, dall’altra cerca di rompere questo legame tra lingua territorio e popolo. Questo perche va sì a riconoscere le lingue regionali, ma le riconosce come patrimonio della Francia e così facendo di fatto dice che nel suo territorio esistono sì delle lingue regionali, ma che alla stregua del Louvre…ecc rappresentano un’espressione di cultura nazionale. In questo modo viene rotto il legame tra i bretoni intesi come popolo, la lingua bretone e la Bretagna, così trasportando quella lingua in una dimensione nazionale e si recide alla base il rapporto con quella popolazione.
Questa idea personale dei diritti linguistici è un’idea particolarmente dispendiosa, obbliga lo stato a trovare soluzioni di dialogo con i cittadini, e quindi di garanzia dei loro diritti in tutto il territorio nazionale e ciò a prescindere dal fatto che vi sia una reale e consistente richiesta. Ciò si traduce nel fatto che in ogni ufficio si dovrebbe avere la presenza di qualcuno che parli la lingua minoritaria nel caso in cui si rivolga agli uffici stessi un cittadino che desideri parlare la propria lingua diversa dalla lingua maggioritaria. In alcuni casi ciò è avvenuto seppur in formule ridotte, ad esempio le istanze vengono sì presentate in una lingua minoritaria ma ciò avviene solo per iscritto. Nella maggior parte dei casi si è preferito utilizzare un metodo diverso dal riconoscimento dei diritti linguistici a base personale, ritenendosi piuttosto più semplice riconoscere lo status territoriale del pluralismo linguistico, ci si è domandati quali spazi potessero essere coinvolti in un riconoscimento del pluralismo linguistico ed in quello spazio si è adottato un sistema capace di riconoscere i diritti linguistici. Parlare però di riconoscimento di spazi, delimitare degli spazi accanto a una considerazione che riguarda il fatto di essere di quel luogo, ci porta a dover approfondire il tema della cd organizzazione territoriale degli stati, Cioè capire come spesso lo stato disarticola il proprio potere all’interno del territorio per poter dare una risposta alle rivendicazioni culturali-identitarie che sono spesso rivendicazioni che riguardano specifiche competenze. Quando esistono dei gruppi di minoranza che hanno rivendicazioni di tipo politico, ecco che la maggior parte di queste rivendicazioni ha una natura legata al rapporto lingua-territorio. Vedi capitolo ‘’organizzazione territoriale e tipi di stato’’ del manuale caricato sul materiale didattico. In questo capitolo sono da sottolineare alcune distinzioni. Primi punti da sottolineare sono il concetto di decentramento. L’organizzazione territoriale ed i tipi di stato sono ultimamente divenuti temi fondamentali nella vita costituzionale degli ordinamenti perché il decentramento ha trovato sempre più spazio dovuto a varie ragioni quali ad esempio il consolidamento della democrazia, della globalizzazione ecc. Il decentramento, pur limitato che sia, genera sempre asimmetria, poiché al decentramento è legato il concetto di autonomia. Decentrando dei poteri da un lato, do dall’altro degli spazi di autonomia a dei soggetti che poi lo applicano. Questo spazio presuppone che anche quando l’autonomia sia in realtà identica per tutti i soggetti, da essa scaturisce sempre una certa asimmetria. Decentramento, autonomia e simmetria sono concetti importanti. Nelle pagine da guardare sul materiale c’è uno schema che contrappone confederazione e stato unitario. Confederazione è un istituto del diritto internazionale. Lo stato unitario può a sua volta distinguersi in stato accentrato o composto (decentrato). Gli stati accentrati nel mondo odierno non vi sono più, gli stati ormai sono di tipo unitari composti o decentrati. A sua volta il decentramento può dare origine a due tipi di stato diversi, da un lato abbiamo gli stati decentrati dal punto di vista amministrativo, dall’altro decentrati dal punto di vista legislativo. Cosa distingue le due diverse categorie? Il tipo di fonti che viene decentrato, se abbiamo un decentramento che riguarda soltanto fonti normative di tipo secondario (come i regolamenti) avremo il decentramento amministrativo; si avrà decentramento legislativo invece quando si avrà autonomia dal punto di vista delle normative primarie. Il decentramento legislativo si distingue a sua volta in due forme, ovvero stato regionale o stato federale. Netta distinzione tra i due tipi di stato, il punto cruciale della distinzione non risiede tanto nella quantità delle competenze che vengono decentrate, quanto piuttosto l’idea che è alla base del decentramento: nello stato federale infatti l’idea alla base del decentramento è che le entità federali partecipano al patto
costitutivo, partecipano alla costruzione dello stato e dunque successivamente saranno anche eventualmente chiamati a prendere parte al processo di revisione costituzionale, sono dunque titolari di un ‘’emendig power’’. Diversamente nello stato regionale, in cui esse né vengono coinvolte nella fase costitutiva dell’ordinamento, né vengono coinvolte in caso di revisione. Belgio è federale, apparentemente non coinvolge le entità, ma sotto un’analisi più accurata vediamo che le diverse comunità linguistiche partecipano eccome ad ogni fase del progetto di revisione costituzionale e della sua approvazione. Il federalismo si distingue tra due forme, un federalismo per aggregazione ed un federalismo per disaggregazione. Il Belgio ad esempio aveva inizialmente stati rappresentati da un’e entità unitaria e poi attraverso il processo di disaggregazione si sono così divisi formando uno stato federale. Vedi nel libro del materiale didattico la differenza tra decentramento e deconcentrazione Solo nelle organizzazioni di tipo decentrato dobbiamo svolgere un ragionamento circa il principio ti territorialità, e a seconda di quanto è potente questo decentramento dal punto di vista dei poteri assegnati, abbiamo dei diritti linguistici può o meno forti in capo alle diverse comunità. Un decentramento di tipo amministrativo è chiaro che darà a queste comunità solo la possibilità di attuare delle politiche pensate dallo stato, mentre un decentramento di tipo legislativo lascerà più ampio spazio alle comunità per istituire regimi di garanzia dei diritti linguistici. Il punto centrale è quanta tensione esiste nello stato, poiché spesso soluzioni di tipo regionale non sono sufficienti quando i diritti linguistici sono legati a comunità che non vogliono solo un riconoscimento delle loro prerogative per quanto riguarda l’uso delle lingue, ma vogliono anche un riconoscimento della loro natura di minoranze a 360°. Ciò significa che esistono casi in cui la lingua è espressiva di un’identità più ampia del gruppo, e attraverso le rivendicazioni linguistiche quei gruppi non intendono soltanto ribadire i loro diritti ad usare una determinata lingua, ma vogliono ribadire il loro ruolo di comunità politica, di essere capaci a determinare l’evolversi della loro identità. Allora l’uso della lingua, il riconoscimento di regimi linguistici viene considerata una prerogativa da gestire in proprio perche espressiva di una propria identità. Da ciò si vede come spesso si vengano a creare tensioni tra diritti linguistici, organizzazioni territoriali e processi di secessione. Un esempio è il caso catalano, dove i processi messi in atto dal punto di vista della secessione sono fortemente legati ai regimi linguistici. Avere una chiara idea di come sia l’organizzazione territoriale di un paese ci aita anche a capire quale sia il rapporto di quel paese rispetto ai gruppi linguistici, ci aiuta a capire se esistono dei gruppi di minoranza che portino avanti rivendicazioni linguistiche, a capire quanti sono, dove si sono insediati e quali sono le politiche di quello stato rispetto alle minoranze. Infatti, davanti ad un’apertura rispetto alle rivendicazioni che vengono fatte potremmo avere un riconoscimento di politiche dal punto di vista del regime linguistico. Diversamente sarebbe del tutto inutile un’articolazione del potere statale sul territorio che di fronte all’esistenza di rivendicazioni linguistiche non le prenda in considerazione non concedendo competenze dal punto di vista della lingua. In questo modo, al contrario, si creerebbe una maggiore tensione.
Bisogna tener presenti due dimensioni diverse, la lingua nel diritto significa poter prendere in considerazione il diritto in 2 maniere differenti: Possiamo considerare la lingua nel diritto come:
**- Uso della lingua come oggetto di politica pubblica
Neppure all’inizio dell’epoca dello stato liberale era cosi usuale intendere la lingua come libertà negativa. Questo perche dobbiamo ancora fare un passo indietro e capire quando si innesta davvero il rapporto tra lingua e stato. Quando lo stato inizia ad occuparsi della lingua lo fa con una funzione particolare, ovvero quella di usare la lingua come collante, strumento di coesione nella formazione del cosiddetto stato- nazione. Uno dei primi elementi su cui si fonda uno stato in formazione è l’unitarietà della lingua. Serve istituire una lingua ufficiale che sia al contempo elemento identitario ma anche elemento di comunicazione. Quando vi è questa prima attenzione alla lingua non lo si fa dal punto di vista giuridico. Ma si tratta più che altro di un dovere, di un bisogno (di comunicazione ecc). Proprio per questo in quei momenti l’uso di lingue differenti alternative non è preso in considerazione o adddirittura vietato anche con sanzioni. Gli stati durante la formazione si concentrano sulla lingua come elemento di unificazione. Ecco perche il belgio è un unicum. All’inizio non vi è l’idea di stato caratterizzato da pluralismo linguistico, viene dopo. In molti casi il divieto sopra esposto di lingue differenti è arrivato anche a vietare l’uso di lingue differenti da quella ufficiale, nella sfera privata. O addirittura è arrivato ad eliminare i segni che testimoniassero la presenza di lingue differenti un un determinato luogo (es toponomastica, si ribattezzano i nomi dei luoghi). Questo ha contribuito alla volontà di cancellare il ricordo della comunità a cui si appartiene. (concetto di genocidio culturale, cioè intervenire sulla morfologia, sul profilo, sull’identificazione dei luoghi per far dimenticare ciò che si è). Attraverso la cancellazione della possibilità di chiamare le cose in un altro modo, spesso di va ad influire sulla capacità di un gruppo di identificarsi. Classificare il diritto alla lingua come una libertà negativa può ingenerare una legittima aspettativa in capo ai consociati, che è rappresentata dall’aspettativa che lo stato possa in qualche modo astenersi da una qualsivoglia interferenza nelle scelte dei singoli per quel che concerne il ricorso ad una lingua rispetto ad un'altra. Se si tratta di una libertà negativa allora dovrei poter fare come voglio. Si tratterebbe di una previsione difficilmente realizzabile dal momento che risulta molto problematico guardare alla lingua come fosse solo un diritto. ((articolo che approfondisce il tema, scritto dalla prof))) Ci sono varie ragioni per cui non può essere realizzabile questa prospettiva di vedere la lingua come solo ed esclusivamente un diritto negativo, ragioni per cui spesso non ci si può astenere da prendere decisioni circa la lingua in ambito pubblico: -la prima ragione è che la lingua, il suo uso non ineriscono solo alla sfera privata, ma riguardano inevitabilmente anche gli spazi pubblici (es comunicazioni ufficiali, il bisogno di certezza del diritto, sentimento di legittima affidabilità che sviluppano i cittadini). Se è vero che un atteggiamento di indifferenza culturale è già un lusso che lo stato difficilmente può concedersi, è chiaro che la totale indifferenza linguistica è un atteggiamento che nessuno stato può davvero permettersi. Gli stati devono comunque prendere delle decisioni in ambito linguistico (anche disinteressandosi del pluralismo, decidendo l’utilizzo di una sola lingua). -è anche da sottolineare la crescente attenzione in ambito pubblico mostrata verso i diritti culturali, e quindi anche verso i diritti linguistici, che possono essere in qualche modo sopportati dallo stato, il quale non può fare a meno di prendere decisioni. Questo è chiaro in ambito internazionale, e a questa attenzione in ambito internazionale corrisponde anche un’attenzione negli ambiti più domestici, da casi molto
di intervento statale (meno lo stato interviene più le comunità sono libere di gestire la propria identità linguistica), dall’altra senza un’adeguata corazza normativa, vi sono gruppi linguistici che rischierebbero di essere completamente sopraffatti dalla maggioranza, da coloro che parlano un’altra lingua, che quindi sopprimerebbero le minoranze linguistiche. Da una parte quindi c’è l’idea che la lingua, come espressione di identità, debba essere lasciata libera di esprimersi come meglio crede, dall’altra c’è l’idea che l’intervento del diritto ingessi la situazione, fotografando il momento e prescrivendo che quella realtà venga preservata. Ciò che il diritto tutela non sarà mai espressione attuale, diretta dei gruppi di minoranza (in quanto i gruppi possono modificarsi nel frattempo), ma sarà sempre la fotografia del momento in cui il diritto è entrato in gioco. Pur se animato da ottime intenzioni (come la tutela e la preservazione della lingua contro la sua estinzione) è anche vero che l’introduzione legislativa di un determinato regime linguistico incide inevitabilmente sulla prospettiva dinamica della lingua, sulla sua capacità di raccontare il presente visto dalla comunità stessa. Siamo davanti ad un compromesso necessario, serve equilibrio tra il carattere mutevole della lingua, che racconta un’identità che cambia nel tempo, e dall’ altra vi è l’introduzione di tutele a livello normativo (che se da una parte preservano la lingua, però dall’altra potrebbero incatenarla, sopprimendo la sua caratteristica di essere mutevole nel tempo). Come mantenere questo equilibio e far sì che la perdita di benefici (capacità di espressione di identità) che l’intervento legislativo può comportare, sia compensata da altrettanti vantaggi dati alla lingua? La perdita di capacità di espressione dell’identità da cosa può essere compensata? Qual è il vantaggio che il gruppo ne può trarre? Serve capire perche le norme intervengono, perche lo stato interviene, ciò ci aiuta a capire questa possibilità di equilibrio. Non è la stessa cosa immaginare di intervenire per preservare le lingue in quanto tali, intendendo la diversità linguistica come valore in sé, come se fosse una biodiversità naturale. In questo modo non ci si occuperebbe del gruppo su cui la lingua insiste. Così ha fatto la francia, intendendo le lingue come partimonio della francia ma recidendo i suoi contatti con il territorio. Ad es il bretone, lo si tutela solo in modo museale, senza però preoccuparsi del popolo bretone che continua ad esistere. Questa tutela ‘’museale’’ sarebbe tipica di uno stato che decide di intervenire con dei regimi linguistici, a tutela della mera biodiversità linguistica che appartiene al genere umano. Altro ancora è la possibilità di tutelare delle lingue inserendole dentro un progetto di multiculturalismo della società statale nel suo complesso. Cioè riconosco che la società è composta da più comunità, che queste comunità aderiscono integrandosi ad un progetto collettivo più ampio, e dunque il pluralismo fa parte di questo pluralismo istituzionale che voglio non solo tutelare ma anche incentivare ai fini di mantenere vivo il pluralismo della mia comunità. Esiste anche un altro fine più insito nella comunità stessa. Cioè utilizzo i regimi linguistici come un programma di nazionalizzazione della società in chiave indipendenta. In questo senso avremmo una condizione in cui i regimi linguistici diventano strumento di rafforzamento della specialità (che spesso è
stata riconosciuta a quella comunità stessa nell’autogestione del suo territoio) a servizio della specialità stessa, e non come risposta adeguata a rivendicazioni della comunità. In questo senso dobbiamo sempre stare attenti perche il diritto è certo prescrittivo (dice come deve essere la societa), ma a volte anche descrittivo, solo che in questo suo ruolo descrittivo e prescrittivo arriva fuori tempo, questo perche la società descritta spesso non esiste più. Ecco perche spesso il riconoscimento di specialità nel decentramento comporta il fatto che, essendo stato riconosciuto quel decentramento, quella specialità, al fine di agevolare l’integrazione, le strutture politiche che poggiano su quella specialità tendano a voler mantenere vivo il bisogno di contrastare l’integrazione al fine di non perdere la specialità stessa (che una volta riconosciuta l’integrazione potrebbe perdersi). Può quindi benissimo accadere che si perda quel bisogno di tutelare quel gruppo perche il si è fuso, si è integrato in un ambito più ampio e allora bisognerebbe nuovamente rimodulare le specialità affinche siano rappresentative della realtà. Come abbiamo detto però il diritto è lento nel descrivere, rappresentare la realtà attuale. Allora a volte le specialità sono state superate, e quella struttura (politica, istituzionale) che si è costruita attraverso quella specialità potrebbe essere facilmente sueprata. Ecco che il ricorso alla lingua come strumento per rivendicare l’esistenza di una specialità, anzi rifondarla, ri-attualizzarla, può comportare una nazionalizzazione delle comunità attraverso le lingue. A questo punto la lingua diventa stumento di rafforzamento della specialità e non è più a servizio delle rivendicazioni della società. Un esempio di ciò è avvenuto nel caso catalano , dove la lingua ha costruito un popolo catalano ed è divenuta poi strumento per rendere inclusivo quella comunità???, per fermare un processo di integrazione. Allora quale può essere la soluzione a questo problema? delle diverse strade illustrate, direi che l’utilizzare il regime linguistico come strumento di implementazione, di racconto di un pluralismo interno alla società, sia l’unica strada compatibile con la struttura del costituzionalismo democratico. È l’unica possibile perche pone la lingua a servizio del pluralismo come pilastro fondante del costituzionalismo democratico: cioè mette la lingua a servizio della costituzione e non semplicemente degli egoismi politici di singoli gruppi. In questo senso vi sono alcuni elementi da prendere in considerazione, ad esempio dobbiamo renderci conto di come in realtà spesso il pluralismo linguistico non viene totalmente in considerazione nel suo essere naturale dentro le nostre costituzioni. Questo perche le nostre cost sono state costruite dentro il paradigma dello stato nazionale, che avverte che vi è una comunità di maggioranza che tuttalpiù può sopportare la presenza di minoranze. In questa idea c’è già una gerarchia di partecipazione al tutto, vi sarebbe infatti una comunità di maggioranza che sopporta la presenza delle minoranze (gerarchicamente meno impo e con meno spazio all’interno della comunità). A questa logica risponde anche l’idea di ‘’lingua ufficiale’’ cioè la lingua predominante rispetto alle altre, elemento costitutivo dello stato e poi altri idiomi ma marginali. (anche volendo introdurre più lingue ufficiali rimarrebbe comunque l’idea di un qualcos’altro che rimane fuori, generando sempre una classifica gerarchica delle lingue). Allora quale può essere la soluzione? La soluzione può essere una sola (come abbiamo fatto con il decentramento, con il pluralismo politico, con l’accettazione dell’esistenza di diverse etnie, e quindi più in generale come è stato fatto con il riconoscimento del pluralismo come elemento fondante dello stato), anche con la lingua bisogna quindi tendere al pluralismo, far si che anche il plurilinguismo diventi elemento fondante della nostra società. Parleremo di plurilinguismo come principio che deve essere implementato da politiche all’interno delle istituzioni. Le politiche di introduzione di regimi linguistici non avrebbero più tante possibili ratio da
Da qui la corsa di ogni lingua ad essere dichiarata ufficiale. La strada di tutto questo come abbiamo gia detto dovrebbe essere di scegliere sì una lingua comune x le comunicazioni, ma di sapere anche allo stesso tempo alleggerire il tema della lingua ufficiale da valenze gerarchiche e di subordinazione culturale, e riuscire quindi ad individuare come soluzione migliore il pluralismo. Parliamo di ufficialità perche gran parte dei regimi linguistici introdotti degli stati si limitano a gestire l’ufficialità di una lingua sulle altre, oppure introducono forme di pluralismo per quel che concerne l’ufficialità. Fanno cioè la scelta di individuare più lingue ufficiali, oppure fanno la scelta di lasciare libera la possibilità ai diversi ordinamenti territoriali di scegliere regimi di ufficialità, che possono prevedere anche più di una lingua. La scelta di introdurre spazi di ufficialità territoriali è uno spazio strettamente legato alle scelte compiute dal punto di vista delle competenze e del loro decentramento. Esistono due grandi filosofie rispetto alla gestione dei diritti linguistici: BILINGUISMO SEPARATISMO LINGUISTICO Possono esserci stati che utilizzano su tutto il territorio una sola delle due, oppure possono aversi stati a forma ibrida, un misto tra separatismo e bilinguismo, o ancora stati in cui alcune regioni, zone sono caratterizzate da bilinguismo mentre il resto dello stato predilige il separatismo. Questo per capire che questi due modelli teorici, nella pratica, possono assumere connotazioni molto diverse e particolari. Uno degli ambiti in cui questi due modelli si differenziano maggiormente riguarda soprattutto gli spazi della pubblica istruzione. In questo ambito riusciamo a vedere nel miglior modo come questi due modelli manifestano la loro vitalità. SISTEMA BILINGUE Questo sistema è presente ad esempio in Valle d’Aosta, esso prevede sostanzialmente che la pa si appoggi a due lingue ufficiali, quindi si appoggi tanto alla lingua italiana, quanto ad una seconda lingua minoritaria. Entrambe le lingue vengono però poste sullo stesso piano, quindi vengono trattate nella pa in maniera paritaria, e questo accade anche a livello scolastico. L’una e l’altra lingua si utilizzano in maniera paritaria. Spesso diciamo ‘’insegnamento paritario delle lingue’’ ma un conto è dire insegnare LA lingua, ed un conto è insegnare IN lingua. Non è un vero sistema bilingue quello che insegna la lingua, anche in ore uguali, es 3 ore di italiano e 3 di francese. Questo perche se le altre materie si insegnano in italiano, es scienze matematica ecc… ecco che si ha ben chiaro che una delle due è prevalente. Ciò che conterebbe di più quindi è l’insegnamento IN LINGUA. Ecco perche nella realtà accade di più di trovarsi in una situazione di sistema ibrido tra bilinguismo e separatismo. Un vero sistema bilingue puro è quello quindi che prevede l’insegnamento delle altre materie nell’una e nell’altra lingua in quantità di ore paritaria. (es scienze 2 ore in italiano e 2 ore in francese) di modo che lo studente abbia la capacità di esprimersi nell’una o nell’altra lingua in modo uguale, e poi la scelta di continuare ad utilizzare, nello spazio pubblico o privato, l’una o l’altra lingua dipenderà poi solamente dalla
volontà del singolo, e non da limiti strutturali precedenti. In qualche modo si sostiene che l’individuo, messo nella condizione di poter scegliere a quale lingua aderire, lo faccia liberamente in relazione alla propria identità. Il limite di questo sistema è però che spesso nella realtà una lingua prevale sempre sull’altra, per vari motivi, perché è la più parlata, perche permette accesso alle comunicazioni in maniera più massiccia ecc. Questo porta indubbiamente al risultato che una delle due lingue perde appeal rispetto all’altra maggioritaria. Dunque spesso i sistemi bilingue si nota che tendono a creare una situazione per cui una delle due lingue viene lasciata accantonata, in disparte, e di fatto il sistema bilingue non garantirebbe una piena tutela della lingua e della sua preservazione. Questo sistema è molto più vicino a quell’idea secondo cui le lingue non sono una specie da preservare, bensì sono una modalità linguistica per esprimere un’identità umana. Se l’uomo decide di abbandonare quelle caratteristiche per aderire ad un altro tipo di identità non vi può essere un ‘’accanimento terapeutico’’ per il mantenimento di quella lingua a tutti i costi. Si può invece mantenere la lingua semplicemente come si manterrebbero dei reperti in un museo, cioè per rappresentare un passaggio della vita umana che è stato espresso anche in quella lingua. Allora il bilinguismo in qualche modo lascerebbe spazio nel pubblico per l’emersione di quella che è la volontà dei singoli rispetto alla costruzione della propria identità. SEPARATISMO LINGUISTICO In italia abbiamo un caso di questo sistema, ovvero il caso del Trentino-Alto Adige. Qui, pur riconoscendo ufficialità a più lingue, non si crea una commistione tra le lingue, ma si crea una separazione. In questo modo i genitori che introducono i figli in una scuola, potranno scegliere tra scuole di lingua tedesca o scuole di lingua italiana. La conoscenza dell’altra lingua in questo senso non sarebbe determinata dal percorso scolastico ma sarà determinata dalla scelta volontaria dei singoli di conoscere anche quella. In questo caso normalmente succede che vi è molta meno integrazione tra le due comunità, perche evidentemente nulla ci garantisce che le comunità conoscano l’altra lingua. Però dall’altra parte con questo sistema si ha una maggiore protezione per ogni singola lingua. Dovendo scegliere la lingua fin dall’inizio, l’espressione della propria identità, si mantiene verso quella scelta, verso quella lingua, una maggior adesione. La scuola in questo senso rappresenterebbe un luogo in cui si impara quella lingua, e quindi garantisce che uno ‘’zoccolo duro’’ della popolazione continui a praticare quella lingua. Quindi Riassumento i due modelli teorici: ad una maggiore tutela e preservazione della propria lingua, corrisponde una minore integrazione. ad una minore protezione e tutela della lingua minoritaria e quindi ad una maggiore apertura verso il gruppo, corrisponde una maggiore integrazione. Tornando al separatismo, spesso possiamo avere degli ordinamenti che prevedendo più lingue ufficiali nella loro costituzione, non accolgono il concetto di bilinguismo. Cioè non accolgono l’idea che su tutto il territorio nazionale si possa parlare una qualunque delle lingue ufficiali, ma accolgono un principio di
La costituzione all’art 3 conclude dicendo che tutto quello che si ha tra le mani rappresenta un patrimonio, una ricchezza per lo stato spagnolo dal punto di vista linguistico. Quindi il plurilinguismo rappresenta una ricchezza per lo stato spagnolo. Come è stato inteso questo modello? Sicuramente è stato inteso MINUTO 26 LEZIONE 6 LEZIONE 7