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Tipologia: Appunti
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: complesso di norme giuridiche che regolamentano i
rapporti tra soggetti
privati oppure tra
privati ed enti pubblici nel caso in cui questi ultimi non agiscono come
i conflitti di
interesse tra soggetti privati. Infatti, la norma giuridica di diritto privato regolamenta un
rapporto, che sorge tra soggetti che hanno interessi contrapposti. In questa definizione
troviamo la nozione cardine di “interesse”. Il diritto civile si occupa di interessi di soggetti
privati. L’interesse è tipico del diritto privato. L’interesse è patrimoniale. Nel diritto penale
invece si tutelano i valori della comunità che devono essere difesi dallo Stato, ci si sposta
dall’ambito dell’individualità.
È l’interesse, rilevante e meritevole di tutela, che sta dietro all’attribuzione di un diritto
soggettivo. Nel momento in cui due soggetti hanno interessi contrapposti ed entrano in una
situazione di conflitto di interessi è la norma a decidere quale dei due è destinato a prevalere
e quale a soccombere. La vecchia dottrina (giurista Rosario Nicolò) definiva l’interesse come
“tensione di un soggetto verso un bene”. Parliamo di interessi patrimoniali. Il termine
che spinge l’uomo verso un bene, diretta a conseguirlo (come nel caso di chi assume
un’obbligazione) o a conservarlo (come nel caso della proprietà).
art. 1174 ccà l’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al
creditore deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di una valutazione
economica. Viceversa, non è richiesto che l’interesse del creditore alla prestazione sia
patrimoniale: questo può essere un interesse economico o patrimoniale ma può anche
essere un interesse non patrimoniale.
Ovviamente affinché vi sia diritto è necessario che vi sia una comunità: dove non c’è una
pluralità di soggetti, non c’è un conflitto di interessi.
Di composizione dei conflitti si parla anche nell’ambito dei diritti costituzionalmente protetti.
Le norme costituzionali danno gli strumenti per comporre i conflitti di interessi tra più diritti
costituzionalmente protetti, come nel caso del diritto alla privacy che deve essere bilanciato
con il diritto di cronaca. Questa stessa tecnica la deve usare anche il privatista. Quale
interesse prevale, quale soccombe? In materia contrattuale è il principio dell’affidamento
che spiega tante regole di composizione del conflitto.
RAPPORTO GIURIDICO: Il diritto privato è in realtà fatto di molti rapporti giuridici. Quando
parliamo di rapporto giuridico intendiamo la relazione tra due o più soggetti regolata dal
diritto. Caratteristica del diritto è quella di regolare i rapporti giuridicamente rilevanti purché
abbiano come oggetto interessi suscettibili di una valutazione economica, tra i soggetti
dell’ordinamento: la norma impone ad un soggetto un comportamento da tenere nei
confronti di un altro. Si crea così il rapporto tra il soggetto attivo, il cui interesse è ritenuto
soggetti estranei al rapporto, denominati terzi. Il soggetto attivo ed il soggetto passivo sono
titolari di situazioni giuridiche soggettive, che possono essere attive e passive.
Quali sono i soggetti di questi rapporti giuridicià c’è una classificazione tipica di tali soggetti
ed il primo libro del Codice civile li disciplina. Tali soggetti sono le persone fisiche, le persone
giuridiche e gli enti di fatto. I primi due sono indicati dal codice civile mentre gli enti di
fattoàdottrina. Le persone giuridiche sono soggetti di diritto a pieno titolo in virtù
dell’autonomia patrimoniale perfetta, sono soggetti giuridicamente capaci. Gli enti di fatto
costituiscono invece un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione
di uno scopo, economico o meno che non ha ottenuto o richiesto il riconoscimento. Sono
persone giuridiche le associazioni e le fondazioni riconosciute, società di capitali ed enti
pubblici. Mentre enti di fatto sono le associazioni non riconosciute ma non le fondazioni non
riconosciute perché questi non sono soggetti di diritto. Controversa è la natura giuridica,
degli enti di fatto dibattuta soprattutto con riguardo alle associazioni non riconosciute.
Distinguiamo tra teoria negatrice della personalità che afferma che nel nostro ordinamento
solo le persone giuridiche sono soggetti di diritto distinti dai rispettivi membri mentre le
associazioni non riconosciute sono dotate di una semplice autonomia patrimoniale,
realizzata destinando un patrimonio al conseguimento di uno scopoà titolari dei rapporti
giuridici inerenti alle associazioni sono i singoli associati. La teoria della personalità attenuata
ossia della soggettività senza personalità: si tratta dell’orientamento prevalente in dottrina
(pugilati) e in giurisprudenza, le associazioni non riconosciute sono soggetti collettivi dotati
di capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale imperfetta. Esse non hanno
personalità ma solo soggettività giuridica che implica il solo formarsi di un autonomo centro
di interessi cui fanno capo obbligazioni e diritti distinti da quelli dei componenti. La seconda
e la terza categoria hanno in comune il fatto che alla base vi sia una collettività.
Da dove nasce un’associazione? Dal contratto. La fondazione anche per atto di fondazione
che è al contempo un atto di deposizione del patrimonio. L’ente di fatto anche nasce da
contratto.
Questi tre soggetti possono essere soggetti attivi o passivi.
Capacità giuridicaà per il diritto l’uomo è una persona, o secondo un’altra espressione un
soggetto di diritto. La prima è l'espressione usata di diritto dal codice civile e figura già nel
titolo dato al primo libro, dedicato alle persone e alla famiglia; la seconda è di uso dottrinale
ed entrambi indicano l'attributo che all'uomo è riconosciuto nel mondo del diritto:
quello di
centro di imputazione o punto di riferimento di diritti e di doveri. Si definisce come capacità
giuridica
l'attitudine dell'uomo ad essere titolare di diritti e di doveri; l'espressione è
equivalente a quella di soggettività giuridica o di personalità giuridica. Questa attitudine alla
titolarità di diritti e di doveri si acquista, ex art 1 comma primo del c.c. al momento stesso
della nascita (momento che si considera coincidente con l'inizio della respirazione
polmonare) e perdura fino al momento della morte (che si considera coincidente con la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali). Il già concepito non è ancora nato è
privo per il diritto della capacità giuridica; la legge gli riserva dei diritti come il diritto alla
successione del padre che sia morto durante la gestazione della moglie ma l'acquisto di
questi diritti è subordinato all'evento della nascita; se questo evento non si verifica la riserva
a favore del concepito perde efficacia ed i diritti a lui riservati andranno ad altri. Non importa
poi che il nato muoia subito dopo: egli avuto anche se per pochi istanti la capacità giuridica
ed ha acquistato i diritti a lui riservati. Altro dalla capacità giuridica è la capacità di agire che
invece l'attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali acquistare diritti o
assumere doveri. La prima spetta dal momento stesso della nascita ad ogni essere umano.
I diritti reali minori si distinguono in diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto,
uso, abitazione, le servitù), da non confondere con i diritti personali di godimento, che
richiedono sempre l'intervento di un altro soggetto (es. bene concesso in locazione) e diritti
reali di garanzia che costituiscono un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito e
che sono pegno ed ipoteca, da non confondere con i diritti personali di garanzia dove la
garanzia scaturisce da un contratto che lega due soggetti, garantito e garante (es.
fideiussione);
La posizione corrispondente del soggetto passivo che corrisponde alla collettività
(assolutezza del diritto soggettivo che si rivolge alla totalità dei consociati) che corrisponde
ad un diritto soggettivo assoluto è un dovere di astensione. C’è a proposito un’espressione:
sfera giuridica. Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extra-contrattuale, cioè
della responsabilità per fatto illecito: chiunque violi il divieto è tenuto a risarcire il danno. In
caso di violazione del dovere di astensione, a tutela di tali diritti, in capo al soggetto passivo
incombe una responsabilità che è la responsabilità aquiliana ossia la responsabilità per fatto
La seconda categoria di diritti soggettivi è quella dei diritti soggettivi relativi. Qui il lato
passivo è più importante. L’interesse che si protegge è l’interesse ad ampliare la propria sfera
giuridica, ad accrescere il proprio patrimonio. Qui non è necessario solo il riconoscimento
da parte dell’ordinamento dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica, ma
hanno natura patrimoniale ma che corrispondono ad una pretesa verso un soggetto (es.
diritto di famiglia, come la convivenza che non ha un contenuto patrimoniale); si parla di
obbligo del soggetto passivo, un obbligo di comportamento che non è patrimoniale, non
parliamo di obbligazione.
Poi ci sono i
diritti di credito che hanno un contenuto patrimoniale e costituiscono una
situazione giuridica attiva la cui situazione giuridica passiva corrispondente è l’obbligazione.
del soggetto passivo, il quale si obbliga, deve porre in essere un comportamento, non
astenersi. Se il soggetto non collabora incorre nella responsabilità del debitore ex art 1218.
I rapporti giuridici tra privati non si esauriscono con l’individuazione dei diritti soggettivi.
Guardiamo alla differenza di contenuto del diritto soggettivo a seconda che esso sia assoluto
o relativo. Il contenuto del potere del titolare di un diritto soggettivo assoluto consta del
potere di godimento e del potere di disposizione. Il potere di disposizione era escluso nei
diritti della personalità. I diritti della personalità avevano come caratteristica quella della
indisponibilità. Ma ciò va contro la realtà di oggi, laddove tutto, con il consenso, è
disponibile. Questi due aspetti sono dunque caratteristici anche dei diritti della personalità.
Il contenuto del potere del diritto soggettivo relativo, se l’interesse è quello di accrescere il
proprio patrimonio è proprio la
pretesa .
Un’altra situazione giuridica soggettiva attiva è l’interesse legittimo che non è un diritto
soggettivo ma è una situazione giuridica soggettiva attiva nei rapporti tra
privato e pubblica
amministrazione, la quale agisce in posizione di autorità e non di parità con i privati.
Attraverso la qualifica di interesse legittimo c’è un potere di controllare l’esercizio legittimo
del potere da parte della p.a. per vedere se ha agito in conformità alla legge.
Potestà: potere di realizzare un interesse altrui. Non è un diritto soggettivo. In questa ipotesi
manca l’identificazione tra titolare dell’interesse e il soggetto che ha il diritto. Era il caso della
potestà dei genitori sui figli minori: ai primi veniva riconosciuta una serie di potestà sui
secondi; ma veniva riconosciuta loro non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei figli;
il concetto di genitorialità è stato sostituito da quello più adeguato ai nostri tempi di
nell’interesse altrui e non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto
è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato, che
è il caso della rappresentanza o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità (così
tutori, curatori, amministratori)àin tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende
il nome di ufficio. Il soggetto che entra in un rapporto giuridico con il proprio tutore, si trova
in una situazione di soggezione (si lascia che altri modifichino la sfera giuridica di un
soggetto che soggiace).
Diritto potestativo, che è attribuito nell’interesse del titolare, è una situazione giuridica
soggettiva attiva ma si fa fatica a collocarla tra i diritti assoluti o relativi. È alternativo alla
bipartizione che abbiamo fatto. È il potere attribuito ad un soggetto di modificare con un
proprio atto la sfera giuridica di un altro soggetto che versa in uno stato di
soggezione
(situazione giuridica passiva). Si riesce in questi pochi casi a modificare la sfera giuridica
mediante la
risoluzione stra-giudiziale
. Se ne conoscono tre forme
a) il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento
giudiziario nelle forme, innanzitutto della diffida ad adempiere.
b) Il contratto può prevedere una clausola risolutiva espressa con cui le parti convengono che
se una di esse sarà inadempiente il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di
rivolgersi al giudice.
c) Il contratto è infine risolto per inadempimento se per la prestazione di una parte era fissato
un termine da considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra.
Il soggetto che dichiara risolto il contratto esercita un diritto potestativo, perché il contratto
si scioglie senza il consenso dell’altra parte. Oppure il diritto di riscatto. Io, per esempio, che
ho un potere di riscatto vado dal terzo e mi riprendo la proprietà, questo è un diritto
potestativo perché io modifico la sfera giuridica di un terzo. Un altro diritto potestativo è
quello di sciogliere la comunione che si esplica nel diritto di ciascun partecipante di ottenere
il bene in natura, salvo che gli stessi immobili non siano comodamente divisibili.
omissivo può avere conseguenze giuridiche solo quando vi è un obbligo di fare. È il fatto
che provoca il danno ingiusto.
della p.a. che oggi agisce attraverso i contratti: produce un danno nei confronti del privato
ma l’attività è lecita. Di fronte ad un fatto lecito dannoso, non c’è un danno ingiusto, non c’è
un obbligo di risarcimento del danno, ma un indennizzo. l’indennizzo, dunque, si ha quando
un’attività di interpretazione nell’identificazione del danno che ha portato ad una rivoluzione
copernicana. Nella storia dell’interpretazione di questo danno ingiusto si riteneva quale
danno ingiusto la lesione di un diritto soggettivo assoluto. Casi pilota riguardo l’ingiustizia
del danno sono il “caso Superga”: si tratta di un incidente aereo avvenuto nel 49 quando un
aereo con a bordo l’intera squadra del grande Torino si schiantò. La società calcistica del
Torino, danneggiata patrimonialmente da quell’accaduto chiese il risarcimento dei danni alla
compagnia aerea. La richiesta dei danni fu respinta dalla Cassazione poiché allora il danno
consisteva nella lesione di diritti soggettivi assoluti (diritto della personalità, quello alla vita)
che possono essere fatti valere erga omnes e non quelli di credito, facenti parte dei diritti
relativi (i genitori possono chiedere il risarcimento del danno, i creditori no).
La questione fece però discutere e poco dopo ci fu un altro caso, il “caso Meroni”: muore
un calciatore investito in un incidente stradale dove era colpevole il guidatore. Secondo la
teoria tradizionale del danno ingiusto come lesione dei diritti soggettivi assoluti, gli eredi
del calciatore, la famiglia dello stesso potevano chiedere il risarcimento dei danni. La società
calcistica dal canto suo afferma di vantare un diritto di credito verso il giocatore, quello di
giocare e chiede il risarcimento dei danni. Prende piede l’opinione che si debba
ricomprendere il diritto di credito tra quei diritti che se lesi costituiscono un danno ingiusto
e che fanno sorgere responsabilità per fatto illecito. La cassazione nel caso Meroni disse che
è il ristoro al creditore deve provenire anche da parte del terzo, essendoci un nesso di
causalità (incidente- impossibilità di eseguire la prestazione). Tuttavia, non è questo il
momento in cui si afferma la tutela aquiliana del diritto di credito: si deve dimostrare che la
prestazione sia infungibile. La prestazione di Meloni non è infungibile, poiché può essere
sostituito da altri giocatori. Solo quando la prestazione è infungibile si può far rispondere il
terzo del danno.
Un esempio di prestazione infungibile riguarda le professioni artistiche, es. uccisione di un
cantante importante la cui prestazione diventi impossibile. Nel caso specifico questa
costituzione di parte civile non portò ad un esito positivo ma successivamente questo
requisito sparì ammettendosi che il terzo che rende impossibile la prestazione del debitore
deve risarcire i danni anche al creditore di quel soggetto. Entra nel danno ingiusto il diritto
soggettivo relativo di credito. Galgano arriva ad una definizione del danno ingiusto, infatti,
molto più moderna: non va più bene dire danno lesivo di diritto soggettivi assoluti o di diritti
di credito. Galgano fa riferimento alla lesione di interessi meritevoli di tutela. Pian piano si è
parlato della lesione di situazioni di fatto, non configurabili come diritti soggettivi. Es.
sul matrimonio; veniva uccisa in un incidente stradale una persona che provvedeva al
mantenimento della sua convivente, questa non aveva come ha il coniuge un diritto al
mantenimento per cui non poteva lamentare la lesione di un diritto ma solo la lesione di una
situazione di fatto che l’ordinamento giuridico considera pienamente lecite e dalla quale
traeva la legittima aspettativa di assistenza materiale oltre che morale. Attualmente la legge
sulle convivenze del 2016 ha stabilito il “diritto” al risarcimento del danno per morte del
convivente per fatto illecito per terzo. Anche altre situazioni di fatto sono considerate
rilevanti agli effetti della tutela aquiliana: così è ammessa dalla giurisprudenza l’azione di
fatto: la lesione del possesso che non è un diritto soggettivo assoluto può legittimare una
richiesta di risarcimento del danno. Alcune situazioni di fatto sono protette. Se si verifica una
immissione, per esempio, nei confronti del conduttore del fondo, e non del proprietario,
comunque può sorgere una responsabilità ex art 2043. Successivamente si è parlato anche
della lesione di un interesse legittimo, cioè l’interesse a che la p.a. si comporti nel rispetto
della legalità. A tal proposito rileva una sentenza che affermò che la lesione di un interesse
legittimo può comportare non solo l’illegittimità del provvedimento ma anche la
responsabilità della p.a. e quindi il risarcimento del danno. Poi ovviamente la prova degli
elementi soggettivi, come la colpa della p.a. è particolarmente difficile. Questa sentenza ha
ampliato le situazioni giuridiche soggettive che se lese danno luogo ad un obbligo di
risarcire il danno. Da ultimo c‘è un concetto generale di libertà contrattuale.
E ‘ possibile che vi sia una lesione dell’autonomia privata come nel caso del terzo che induce
il debitore all’inadempimento; oppure incorre in responsabilità contrattuale il promittente
venditore di un immobile che, violando l’impegno assunto con la stipula di un contratto
preliminare, venda l’immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente. Il terzo che
acquista l’immobile, a sua volta, incorre in responsabilità extracontrattuale verso il
promissario acquirente non solo se sia partecipe di una dolosa preordinazione finalizzata a
frodare il promissario acquirente ma anche se sia solamente consapevole della stipula di un
precedente contratto preliminare e presti la sua collaborazione al promittente venditore
nella violazione del diritto del promissario acquirente a rendersi titolare dell’immobile
oggetto del contratto preliminare da lui stipulato. L’entità del risarcimento dovuto al
promissario acquirente dal promittente venditore che venda ad altri l’immobile promesso in
vendita non è pari al valore dell’immobile ma alla differenza tra il prezzo convenuto e il
valore di mercato del bene immobile nel momento in cui l’immobile è venduto a un soggetto
diverso dal promissario acquirente. Quindi come viene tutelato il compratore? Innanzitutto,
vi è un inadempimento dell’obbligazione da parte del promittente, che deve stipulare il
definitivo. Ma per il principio dell’affidamento del compratore si estende il ristoro economico
anche al terzo acquirente del bene promesso. Se si vende a terzi un bene solo per ledere la
sfera del creditore, sussiste l’azione revocatoria semplice e si deve provare il consilium
fraudis, cioè un accordo tra terzo e promittente venditore mirante a ledere il promissario
acquirenteà concorso di responsabilità tra i due anche quando il terzo sapeva solo che
questo era già stato promesso. La questione si è risolta con la trasferibilità del contratto
preliminare sui beni mobili. Quindi aggiungiamo la libertà contrattuale.
secondo). Questo rapporto non è naturale: ogni evento dipende dal concorso di molteplici
cause e ciascuna di esse è in senso naturalistico in rapporto di causalità con l’evento. Si tratta
di un nesso di causalità “adeguato”à occorre, affinché vi sia un rapporto di causalità in senso
giuridico, che l’evento appaia secondo la comune esperienza come conseguenza immediata
un’incapacità che non tocca gli atti personalissimi, cioè quegli atti che può compiere solo
o il testamento che è comunque un atto patrimoniale (non può infatti compiere atti
patrimoniali inter vivos);
un’incapacità totale
o il riconoscimento di figlio naturale che può essere un contenuto atipico del
testamento (quello tipico è il contenuto patrimoniale cioè la devoluzione del proprio
patrimonio a dei soggetti dopo la morte).
Entrambe sono cause di incapacità legale e quindi cause di annullabilità del contratto.
Un’ulteriore differenza riguarda i soggetti legittimati ad agire per l’annullabilità del
contratto concluso dall’interdetto.
§ Per quanto riguarda l’interdizione giudiziale, si amplia la categoria dei legittimati ad
§ Nel caso dell’interdizione legale, parlando di pena, se il soggetto ad esempio stipula
una compravendita immobiliare e non lo può fare quando lo fa la legittimazione
eccezioni? I diritti della personalità sono indisponibili. Non sono indisponibili i diritti assoluti
reali, che sono il diritto di proprietà (potere di godere e di disporre) e i diritti reali minori
che a loro volta possono essere diritti reali di godimento o diritti reali di garanzia. Dei diritti
della personalità si parla anche come diritti personalissimi: possono essere trasferiti o messi
circolano. È raro che i giuristi affermano che sono oggetto di un contratto. Galgano dice per
è una dichiarazione unilaterale, consenso a disporre della mia immagine, privacy, di un mio
diritto della personalità. Si deve sottolineare ciò perché all’atto unilaterale non si applica il
principio che diventa forza di legge tra le parti e che non può essere sciolto se non per
mutuo consenso. L’atto unilaterale a differenza del contratto è sempre revocabile, per cui è
possibile revocare il proprio consenso.
l’associazione nasce da un contratto, da un accordo contrattuale sia che sia riconosciuta sia
che non lo sia, non può nascere per testamento perché ha in sé stessa la natura di collettività.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. Mediante
testamento si può costituire la fondazione è il testatore che devolve una parte del patrimonio
ad una fondazione nel rispetto dei diritti dei legittimati, coloro che hanno diritto ad una
quota del patrimonio, cioè nel rispetto della quota disponibile.
riconosciuta? Se noi diciamo che non è un soggetto di diritto, seguendo la ripartizione del
codice civile che prevedeva solo persone fisiche e persone giuridiche, dobbiamo dire di no,
ma se seguiamo la dottrina che parla di enti di fatto come soggetti di diritto, come centro
di imputazione di diritti e di doveri, dobbiamo dire di si perché l’associazione non
riconosciuta è ritenuta a tutti gli effetti come un soggetto di diritto. Tra l’altro è intervenuta
una legge che lo ha consentito. Prima si diceva che si trascriva l’acquisto immobiliare o in
capo a tutti gli associati di fatto o agli amministratori, i quali avevano una proprietà non
piena ma fiduciaria, cioè una proprietà che però veniva esercitata nell’interesse
dell’associazione da parte dell’amministratoreà fiducia cum amico o proprietà fiduciaria.
Proprietà attribuita ad un soggetto che però non ne può godere pienamente per il patto
fiduciario che è opponibile ai terzi in quanto si trascrive.
facoltà di godere e di disporre. Limiti: il godimento può essere limitato dalla costituzione sul
bene di diritti reali minori. Un altro limite è costituito dagli atti emulativi. Anche la totale
inerzia trova un limite nell’usucapione. (Nel diritto soggettivo relativo di credito il contenuto
è la pretesa, dove il soggetto passivo deve astenersi);
diritto di proprietà? No, il non uso del bene rientra nella facoltà di godimento.
di prova, non vincolanti, non prove legali. Il codice civile ci dice che il giudice può da fatti
certi evincere fatti incerti. Quindi servono al ragionamento del giudice. Le presunzioni in
tema di possesso sono due: la presunzione di buona fede e la presunzione nella continuità
del possesso. Mentre non si presume la disponibilità materiale che va provata.
per beni mobili vale la regola del possesso di buona fede vale titolo, per i beni immobili
l’usucapione.
Cos’è il danno ingiusto? La lesione di interessi meritevoli di tutela.
Come si determina il danno risarcibile e su chi incombe l’onere probatorio nella
responsabilità per fatto illecito? Il danno risarcibile si compone del danno emergente e del
lucro cessante. L’onere probatorio incombe sul danneggiato.
la trascrizione del diritto di ipoteca. L’ipoteca non nasce se non mediante pubblicità che
avviene mediante trascrizione.
LE OBBLIGAZIONI:
Libro IVà intitolato “delle obbligazioni”
Il rapporto giuridico obbligatorio è una sottospecie del rapporto obbligatorio che si
contraddistingue per una situazione giuridica soggettiva attiva che è il diritto soggettivo
relativo che si chiama diritto di credito e che ha quale contenuto una pretesa cui corrisponde,
quale situazione giuridica passiva, un’obbligazione.
Quindi l’obbligazione è la situazione giuridica passiva di un rapporto obbligatorio.
Quindi obbligazione e rapporto giuridico non sono sinonimi.
à opera come modo di acquisto della proprietà e al momento della sua conclusione del
contratto, trasferisce la proprietà del bene dal venditore al compratore;
à opera come fonte di obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa (che
è cosa già del compratore in quanto opera il principio consensualistico) e come fonte
dell’obbligazione del compratore di pagare al venditore il prezzo pattuito.
fatto illecitoà ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto è fonte dell’obbligazione
di risarcire il danno, ex. art. 2043 c.c.; qui è l’elemento soggettivo del fatto illecito che
riconduce l’obbligazione di risarcimento del danno al danneggiante, all’autore del fatto
illecito, quindi c’è sempre una riconducibilità, tranne i casi di responsabilità oggettiva, al
soggetto che si obbliga. Per questo abbiamo detto che c’è la volontà dell’obbligato. Ci deve
essere infatti il dolo e quindi la volontà di cagionare il danno, oppure c’è una colpa, da cui
scaturisce una mediata volontà, in quanto nel momento in cui ti comporti in maniera
negligente rischi. (Galgano invece dice che è una fonte non volontaria di obbligazione).
Responsabilità oggettivaà c’è un giurista, Trimarchi, che ha studiato la responsabilità del
datore di lavoro, il quale risponde senza avere la prova liberatoria, per cui in questo caso
un rischio nell’attività di impresa di dover incorrere anche nella responsabilità per fatto
illecito che conferma questo principio generale del concorso della volontà dell’obbligato. È
una classificazione tipica? Solo in questi casi? NOà
stipulo un contratto atipico e non è ritenuto meritevole di tutela l’obbligazione non nasce.
Quindi c’è il limite della conformità con l’ordinamento giuridico. Dentro il libro 4 ci sono casi
di altri atti o fatti come le promesse unilaterali che sono contenute tra le altre fonti
dell’obbligazione, promessa al pubblico, gestione di affari, la ripetizione dell’indebito.
PRINCIPALE CAUSAà
ESATTO ADEMPIMENTOà causa di estinzione satisfattoria per
eccellenza
L'adempimento è l'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma
oggetto dell'obbligazione. Ad esso consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione
del debitore.
L’adempimento è regolato dall’art. 1176 e ss. con riferimento alle obbligazioni in generaleà
infatti le relative norme concernono l'adempimento di qualsiasi obbligazione, quale che sia
la fonte dalla quale questa derivi. Tuttavia, appaiono pensate soprattutto per l'adempimento
delle obbligazioni da contratto e a queste risultano, in prevalenza, applicabili.
L’esattezza della prestazione deve, alla stregua delle norme in materia, esser valutata rispetto
a diversi criteri che sono:
diligenza del buon padre di famiglia , ovvero la
diligenza dell'uomo medio
. La
diligenza dovrà esser valutata con metro più specifico quando la prestazione inerisca
all'esercizio di un'attività professionale: in questo caso, infatti, essa deve essere valutata con
riguardo alla natura dell'attività esercitataà ad esempio per le professioni intellettuali, in
particolare per la prestazione sanitaria di un medico ove la diligenza richiesta, non sarà quella
dell'uomo medio ma quella specifica del medico medio. In tali prestazioni, oltre alla
diligenza, viene in considerazione anche la perizia, ossia l'abilità tecnica richiesta per
l'esercizio di quella data prestazione professionale. Una deroga a tale fattispecie viene posta
dall’art. 2236, il quale prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista è valutata con minor rigore, ossia il
prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Gli sviluppi
della scienza e della tecnica hanno però ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga:
problemi tecnici di speciale difficoltà non sussistono quando la prestazione possa essere
eseguita applicando, con la diligenza e la perizia dovute, predeterminate regole tecniche→
la giurisprudenza ha introdotto una presunzione di colpa del professionista. Il criterio della
diligenza vale anche per le attività economiche professionalmente esercitate, quindi le
attività imprenditoriali.
Sebbene il criterio della diligenza nell'adempimento sia formulato dal codice civile come
criterio generale, si deve subito precisare che vale solo per una particolare categoria di
obbligazioni, ovvero quelle che hanno ad oggetto prestazioni di fare ed in particolare per le
obbligazioni di mezzi. Per tutte le altre tipologie di obbligazioni: di dare, di risultato, di
contrarre, la diligenza non è criterio idoneo a valutare la prestazione del debitore.
La prestazione dev'essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare adempimenti
parziali, che può, però, anche accettare come acconto, anche se la prestazione è divisibile.
Unica eccezione avviene nei titoli di credito, per cui il portatore di una cambiale che rifiuti il
pagamento parziale dal debitore, perde per la somma rifiutata, l'azione di regresso verso i
coobbligati del debitore.
La prestazione dev'essere eseguita dal debitore
a richiesta del creditore o, se fissato un
termine, alla scadenza del termine.
non sia estinto per prescrizione. Se per la natura della prestazione è necessario un termine,
in mancanza d'accordo tra le parti, è stabilito dal giudice. Tale determinazione da parte del
giudice si ritiene, secondo prassi giurisprudenziale, unicamente ex post in caso di mancato
adempimento, volendosi in questo caso evitare le lungaggini processuali. (cioè: il creditore
può esigere la prestazione indipendentemente dalla preventiva fissazione giudiziale, che
appunto può avvenire dopo)
creditore può anche accettare l’adempimento del terzo nonostante l’opposizione del
debitore. Il terzo può pagare per tanti motivi, che possono essere:
può essere l’opposizione del debitore);
L’adempimento del terzo, ex art. 1180, non va confuso con l’adempimento per mezzo del
terzo, ovvero il caso in cui il debitore, per eseguire la prestazione, si avvalga dell’opera di
terzi.
➢ Quando adempie il terzo, sarà questi ad aver diritto alla quietanza
➢ mentre, quando il debitore adempie per mezzo di un terzo, il diritto alla quietanza è dello
stesso debitore.
Il creditore che riceve l'adempimento del terzo può surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i
diritti che ha verso il debitore.
Infine, non occorre che l'adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere
(art. 1191), in quanto l’adempimento è, per il debitore, un atto dovuto e non un atto di libera
disposizione del proprio patrimonio. Il debitore incapace che ha adempiuto non può
impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di quanto pagato a causa della propria
incapacità. (Galganoà la norma è stata segnalata come rivelatrice della natura giuridica
l’obbligazione abbia per oggetto un contratto essendo in questo caso l’adempimento atto
giuridico e non un fatto giuridico)
La capacità di intendere e di volere del creditore è rilevante: chi paga nelle mani di creditore
incapace, anziché in quelle del suo legale rappresentante, genitore o tutore, a seconda dei
casi, non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è rivolto a vantaggio
dell'incapace (art. 1190). Il creditore deve essere capace legalmente, non solo di intendere e
di volere ma deve avere la capacità d’agire in quando con la prestazione accresce il proprio
patrimonio. Il pagamento deve essere eseguito nelle mani del creditore o in quelle del suo
rappresentante o da altra persona da lui indicata o autorizzata dalla legge o dal giudice a
riceverlo. (ad esempio, commesso; banca; impiegato delle ferrovie; ufficiale giudiziario che
pignora i beni del debitore). Il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a
riceverlo
libera il debitore se:
sia comunque pervenuta nel patrimonio del creditore.
stato,
in buona fede, effettuato nelle mani di un
creditore apparente o comunque di chi
apparisse legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (ipotesi disciplinata ex art.
Tale apparenza dev'essere suscitata da circostanze univoche, tali da non provocare
incertezza nel debitore. Inoltre, secondo la giurisprudenza non è sufficiente l’esistenza di
circostanze esteriori tali da far ritenere il creditore apparente come vero creditore o il
rappresentante apparente come vero rappresentante; occorre ulteriormente che la
apparente fosse vero creditore o che il suo apparente rappresentante fosse vero
rappresentante. Conserva cioè il diritto alla prestazione il creditore che sia del tutto
incolpevole, come nel caso in cui un falsario abbia incassato il credito sulla base di una
cessione di credito o di una procura all’incasso abilmente falsificata e tale da ingannare il più
avveduto debitore. È invece liberatorio il pagamento effettuato nelle mani dell’apparente
cessionario del credito se il cedente aveva omesso di avvertire il debitore della sopraggiunta
un’interpretazione correttiva della norma da parte della giurisprudenza. Ancora, perché il
debitore sia liberato dal pagamento, incombe su quest’ultimo l'onere di provare la buona
fede: dovrà indicare gli specifici elementi di fatto dai quali aveva tratto il convincimento che
l'apparenza corrispondesse alla realtà. La buona fede è esclusa dalla colpa grave (cd. buona
fede temeraria): il debitore non è liberato se usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto
rendersi conto della divergenza dell'apparenza dalla realtà, come nel caso in cui la
contraffazione del documento fosse riconoscibile con la diligenza richiesta in relazione alla
professione del debitore.
Infine, il non legittimato che ha ricevuto il pagamento sarà tenuto alla restituzione verso il
creditore, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito (art. 1189.2).
Prof: due sono gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari per la rilevanza giuridica
dell’apparenza, buona fede e circostanze univoche quindi elementi di fatto che hanno fatto
si che in buona fede il debitore realizzasse la prestazione nei confronti del creditore
apparente. L’apparenza può avere effetti giuridici, in questo caso liberare il debitore, solo se
ci sono circostanze univoche e se c’è buona fede. Questa norma si applica anche al
pagamento al rappresentante apparente del creditore. L’apparenza può produrre effetti
giuridici se è accompagnata da circostanze oggettive e caratteristiche soggettive di colui che
fa fede sull’apparenza. Esempio della cassaà pagamento ad un soggetto che si trova nel
luogo destinato al pagamento, come un bar, potrebbe trattarsi di un soggetto del tutto
estraneo alla sfera di riferimento del creditore. C’è anche una necessitàà il debitore si deve
accertare che colui che sembra essere creditore lo sia davvero, per questo è necessaria la
buona fede, altrimenti dovrà pagare una seconda volta. Le circostanze univoche sono le
circostanze di fatto, come nel caso del luogo. Se le circostanze sono univoche e c’è la buona
fedeà il debitore si libera. Buona fede qui in senso oggettivo. In senso soggettivo la
incontriamo nel 3 libro. Qui abbiamo diligenza di colui che adempie, accertamento delle
circostanze.
dell’obbligazione: il creditore resta libero di esigere somme ulteriori se il pagamento
attestato dalla quietanza fosse solo parziale. Altro è la quietanza liberatoria che, oltre ad
attestare il pagamento, riconosce l'avvenuta estinzione del debito e dichiara la volontà del
creditore di rinun ciare a qualsiasi altra pretesa per il titolo in base al quale ha ricevuto il
pagamento.
Quando il solvens della medesima specie ha più debiti verso lo stesso creditore si pone il
problema dell'imputazione del pagamento: egli può, dichiarare, quando paga quale debito
intende estinguere. Altrimenti potrà il creditore, nel rilasciare la quietanza, dichiarare in
questa, quale tra i debiti si considera estinto. Se il creditore e il debitore non dichiarano nulla,
valgono criteri legali, per cui si estinguono:
A favore del creditore è posta la regola secondo cui il debitore deve imputare il pagamento
prima agli interessi e poi al capitale (altrimenti questo, essendo già pagato, cesserebbe di
produrre interessi) salvo che il creditore non gli consenta di fare diversamente.
Ci possono essere delle modifiche dei soggetti del rapporto obbligatorio durante la vita di
un’obbligazione? Ciò presuppone che intercorra del tempo tra la nascita dell’obbligazione e
il momento dell’estinzione. Ci potrebbe infatti essere un rapporto obbligatorio che viene
immediatamente adempiuto come nei contratti ad esecuzione istantaneaà in questi casi il
problema non si pone (es. prendo al distributore automatico il caffè). Viceversa, nel caso
dell’apposizione di un termine iniziale per l’esecuzione di un contrattoà è ovvio che
intercorre un tempo tra nascita e l’adempimento. Contratti di durata = contratti in cui le
prestazioni si sviluppano nel tempo e si distinguono in contratti ad esecuzione periodica nei
quali le prestazioni vengono eseguite ad intervalli periodici e in contratti ad esecuzione
continuata nei quali le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato.
: il creditore,
cedente , trasferisce ad altri,
cessionario , a titolo
oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore,
debitore ceduto ex. art. 1260. Quest’ultimo è comunque tenuto a pagare: è indifferente che
adempia a favore di un soggetto o di un altro: è perciò superfluo il suo consenso alla
cessione. Con la cessione passano al cessionario anche gli accessori del credito ceduto, ossia
i privilegi, le garanzie personali e reali che assistono il credito oggetto della cessione
(ex.art.1263).
La cessione dei crediti si iscrive nel più generale fenomeno della circolazione della ricchezza
ma differisce dal trasferimento di beni in quanto attua il trasferimento di ricchezza futura.
Galgano fa l’esempio dell’imprenditore industriale che compera dal fornitore le materie
prime necessarie per la propria attività produttiva, obbligandosi a pagarne il prezzo alla data
corrispondente al tempo in cui, fabbricati e venduti i suoi prodotti, avrà il denaro necessario.
L’imprenditore fornitore delle materie prime ha bisogno, a sua volta, di mezzi finanziari per
ricominciare il suo ciclo produttivo: può nel frattempo cedere ad un terzo (ad es. ad una
banca) il suo credito verso l’imprenditore industriale e con il prezzo ricavato dalla vendita
del credito, finanziare la propria attività. In questo modo ha circolato ricchezza futura, che
diventerà reale ricchezza solo quando il produttore industriale avrà fabbricato e venduto i
suoi prodotti: a quella data egli pagherà il proprio debito al cessionario del credito (alla
banca); ma nel frattempo il sistema produttivo ha funzionato sulla base della circolazione di
una ricchezza futura.
La cessione del credito può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
scambio di credito con cosa)
Essa non è un contratto a sé stante, ma è l’oggetto di un contratto traslativo di diritti. Infatti,
il concetto di vendita o di permuta o di donazione è formulato dal codice civile in modo da
ricomprendere, oltre che il trasferimento della proprietà di una cosa, anche il “trasferimento
di un altro diritto”.
In quanto trasferimento di un diritto, nel senso dell’art. 1376 del c.c., la cessione del credito
è retta dal principio consensualistico: il diritto si acquista, ossia il credito passa dal
come nella vendita di cosa futura, il trasferimento del credito si attua nel momento in cui
esso viene ad esistenza.
L’art. 1260 non richiede che il credito ceduto abbia i requisiti della liquidità ed esigibilità per
cui può formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell’ammontare o
un credito non esigibile.
Non tutti i crediti sono cedibili; sono infatti esclusi:
I crediti a carattere strettamente personale per i quali non può dirsi indifferente che il
debitore adempia a favore di un soggetto o di un altro. Allo scrittore, ad esempio, che si è
impegnato a scrivere un romanzo non è indifferente te pubblicarlo con un editore o con un
altro e l’editore che per contratto ha acquistato il diritto alla prestazione dello scrittore non
può cedere questo diritto (salvo il consenso dello scrittore) ad altro editore.
In alcuni casi la cessione è vietata in assoluto (anche in presenza del consenso del debitore
ceduto):
cessionari dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno
o parte o nella cui giurisdizione esercitano le proprie funzioni.
Per patto tra creditore e debitore può essere esclusa la cedibilità del credito ma il patto non
è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al momento della cessione.
La cessione del credito attua il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario al
momento della cessione, secondo il principio consensualistico, ma è efficace nei confronti
del debitore ceduto solo dal momento in cui è stata notificato a questo o è stata da questo
accettata. Sino a quel momento il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente,