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APPUNTI DIRITTO CIVILE PROF. MEMMO, Appunti di Diritto Civile

Appunti completi di diritto civile, sufficienti per sostenere l'esame da frequentanti.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 29/09/2023

rebecca_tomassini
rebecca_tomassini 🇮🇹

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DIRITTO CIVILE:
DIRITTO PRIVATO
: complesso di norme giuridiche che regolamentano i
rapporti tra soggetti
privati
oppure tra
privati ed enti pubblici
nel caso in cui questi ultimi non agiscono come
enti muniti di potestà d’imperio ma intervengano nel rapporto ponendosi
in condizioni di
uguaglianza con i privati
. Si tratta di norme che dirimono e compongono
i conflitti di
interesse
tra soggetti privati. Infatti, la norma giuridica di diritto privato regolamenta un
rapporto
, che sorge tra soggetti che hanno interessi contrapposti. In questa definizione
troviamo la nozione cardine di “
interesse
”. Il diritto civile si occupa di interessi di soggetti
privati. L’interesse è tipico del diritto privato.
L’interesse è patrimoniale
. Nel diritto penale
invece si tutelano i valori della comunità che devono essere difesi dallo Stato, ci si sposta
dall’ambito dell’individualità.
È l’interesse, rilevante e meritevole di tutela, che sta dietro all’attribuzione di un diritto
soggettivo. Nel momento in cui due soggetti hanno interessi contrapposti ed entrano in una
situazione di conflitto di interessi è la norma a decidere quale dei due è destinato a prevalere
e quale a soccombere. La vecchia dottrina (giurista Rosario Nicolò) definiva l’interesse come
tensione di un soggetto verso un bene
”. Parliamo di interessi patrimoniali. Il termine
interesse è utilizzato nel diritto per designare un movente delle azioni umane, la
tensione
che spinge l’uomo verso un bene, diretta a conseguirlo (come nel caso di chi assume
un’obbligazione) o a conservarlo (come nel caso della proprietà).
art. 1174 ccà l’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al
creditore deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di una valutazione
economica. Viceversa, non è richiesto che l’interesse del creditore alla prestazione sia
patrimoniale: questo può essere un interesse economico o patrimoniale ma può anche
essere un interesse non patrimoniale.
Ovviamente affinché vi sia diritto è necessario che vi sia una comunità: dove non c’è una
pluralità di soggetti, non c’è un conflitto di interessi.
Di composizione dei conflitti si parla anche nell’ambito dei diritti costituzionalmente protetti.
Le norme costituzionali danno gli strumenti per comporre i conflitti di interessi tra più diritti
costituzionalmente protetti, come nel caso del diritto alla privacy che deve essere bilanciato
con il diritto di cronaca. Questa stessa tecnica la deve usare anche il privatista. Quale
interesse prevale, quale soccombe? In materia contrattuale è il principio dell’affidamento
che spiega tante regole di composizione del conflitto.
RAPPORTO GIURIDICO
: Il diritto privato è in realtà fatto di molti rapporti giuridici. Quando
parliamo di
rapporto giuridico
intendiamo
la relazione tra due o più soggetti regolata dal
diritto.
Caratteristica del diritto è quella di regolare i
rapporti giuridicamente rilevanti
purché
abbiano come oggetto interessi suscettibili di una valutazione economica, tra i soggetti
dell’ordinamento: la norma impone ad un soggetto un comportamento da tenere nei
confronti di un altro. Si crea così il rapporto tra il
soggetto attivo
, il cui interesse è ritenuto
dalla norma come
prevalente
ed è quindi tutelato ed il
soggetto passivo
è il cui interesse è
destinato
a soccombere
. I soggetti del rapporto sono denominati parti e si distinguono dai
soggetti estranei al rapporto, denominati terzi. Il soggetto attivo ed il soggetto passivo sono
titolari di situazioni giuridiche soggettive, che possono essere attive e passive.
Quali sono i soggetti di questi rapporti giuridicià c’è una classificazione tipica di tali soggetti
ed il primo libro del Codice civile li disciplina. Tali soggetti sono le
persone fisiche, le persone
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DIRITTO CIVILE:

DIRITTO PRIVATO

: complesso di norme giuridiche che regolamentano i

rapporti tra soggetti

privati oppure tra

privati ed enti pubblici nel caso in cui questi ultimi non agiscono come

enti muniti di potestà d’imperio ma intervengano nel rapporto ponendosi in condizioni di

uguaglianza con i privati. Si tratta di norme che dirimono e compongono

i conflitti di

interesse tra soggetti privati. Infatti, la norma giuridica di diritto privato regolamenta un

rapporto, che sorge tra soggetti che hanno interessi contrapposti. In questa definizione

troviamo la nozione cardine di “interesse”. Il diritto civile si occupa di interessi di soggetti

privati. L’interesse è tipico del diritto privato. L’interesse è patrimoniale. Nel diritto penale

invece si tutelano i valori della comunità che devono essere difesi dallo Stato, ci si sposta

dall’ambito dell’individualità.

È l’interesse, rilevante e meritevole di tutela, che sta dietro all’attribuzione di un diritto

soggettivo. Nel momento in cui due soggetti hanno interessi contrapposti ed entrano in una

situazione di conflitto di interessi è la norma a decidere quale dei due è destinato a prevalere

e quale a soccombere. La vecchia dottrina (giurista Rosario Nicolò) definiva l’interesse come

“tensione di un soggetto verso un bene”. Parliamo di interessi patrimoniali. Il termine

interesse è utilizzato nel diritto per designare un movente delle azioni umane, la tensione

che spinge l’uomo verso un bene, diretta a conseguirlo (come nel caso di chi assume

un’obbligazione) o a conservarlo (come nel caso della proprietà).

art. 1174 ccà l’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al

creditore deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di una valutazione

economica. Viceversa, non è richiesto che l’interesse del creditore alla prestazione sia

patrimoniale: questo può essere un interesse economico o patrimoniale ma può anche

essere un interesse non patrimoniale.

Ovviamente affinché vi sia diritto è necessario che vi sia una comunità: dove non c’è una

pluralità di soggetti, non c’è un conflitto di interessi.

Di composizione dei conflitti si parla anche nell’ambito dei diritti costituzionalmente protetti.

Le norme costituzionali danno gli strumenti per comporre i conflitti di interessi tra più diritti

costituzionalmente protetti, come nel caso del diritto alla privacy che deve essere bilanciato

con il diritto di cronaca. Questa stessa tecnica la deve usare anche il privatista. Quale

interesse prevale, quale soccombe? In materia contrattuale è il principio dell’affidamento

che spiega tante regole di composizione del conflitto.

RAPPORTO GIURIDICO: Il diritto privato è in realtà fatto di molti rapporti giuridici. Quando

parliamo di rapporto giuridico intendiamo la relazione tra due o più soggetti regolata dal

diritto. Caratteristica del diritto è quella di regolare i rapporti giuridicamente rilevanti purché

abbiano come oggetto interessi suscettibili di una valutazione economica, tra i soggetti

dell’ordinamento: la norma impone ad un soggetto un comportamento da tenere nei

confronti di un altro. Si crea così il rapporto tra il soggetto attivo, il cui interesse è ritenuto

dalla norma come prevalente ed è quindi tutelato ed il soggetto passivo è il cui interesse è

destinato a soccombere. I soggetti del rapporto sono denominati parti e si distinguono dai

soggetti estranei al rapporto, denominati terzi. Il soggetto attivo ed il soggetto passivo sono

titolari di situazioni giuridiche soggettive, che possono essere attive e passive.

Quali sono i soggetti di questi rapporti giuridicià c’è una classificazione tipica di tali soggetti

ed il primo libro del Codice civile li disciplina. Tali soggetti sono le persone fisiche, le persone

giuridiche e gli enti di fatto. I primi due sono indicati dal codice civile mentre gli enti di

fattoàdottrina. Le persone giuridiche sono soggetti di diritto a pieno titolo in virtù

dell’autonomia patrimoniale perfetta, sono soggetti giuridicamente capaci. Gli enti di fatto

costituiscono invece un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione

di uno scopo, economico o meno che non ha ottenuto o richiesto il riconoscimento. Sono

persone giuridiche le associazioni e le fondazioni riconosciute, società di capitali ed enti

pubblici. Mentre enti di fatto sono le associazioni non riconosciute ma non le fondazioni non

riconosciute perché questi non sono soggetti di diritto. Controversa è la natura giuridica,

degli enti di fatto dibattuta soprattutto con riguardo alle associazioni non riconosciute.

Distinguiamo tra teoria negatrice della personalità che afferma che nel nostro ordinamento

solo le persone giuridiche sono soggetti di diritto distinti dai rispettivi membri mentre le

associazioni non riconosciute sono dotate di una semplice autonomia patrimoniale,

realizzata destinando un patrimonio al conseguimento di uno scopoà titolari dei rapporti

giuridici inerenti alle associazioni sono i singoli associati. La teoria della personalità attenuata

ossia della soggettività senza personalità: si tratta dell’orientamento prevalente in dottrina

(pugilati) e in giurisprudenza, le associazioni non riconosciute sono soggetti collettivi dotati

di capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale imperfetta. Esse non hanno

personalità ma solo soggettività giuridica che implica il solo formarsi di un autonomo centro

di interessi cui fanno capo obbligazioni e diritti distinti da quelli dei componenti. La seconda

e la terza categoria hanno in comune il fatto che alla base vi sia una collettività.

Da dove nasce un’associazione? Dal contratto. La fondazione anche per atto di fondazione

che è al contempo un atto di deposizione del patrimonio. L’ente di fatto anche nasce da

contratto.

Questi tre soggetti possono essere soggetti attivi o passivi.

Capacità giuridicaà per il diritto l’uomo è una persona, o secondo un’altra espressione un

soggetto di diritto. La prima è l'espressione usata di diritto dal codice civile e figura già nel

titolo dato al primo libro, dedicato alle persone e alla famiglia; la seconda è di uso dottrinale

ed entrambi indicano l'attributo che all'uomo è riconosciuto nel mondo del diritto:

quello di

centro di imputazione o punto di riferimento di diritti e di doveri. Si definisce come capacità

giuridica

l'attitudine dell'uomo ad essere titolare di diritti e di doveri; l'espressione è

equivalente a quella di soggettività giuridica o di personalità giuridica. Questa attitudine alla

titolarità di diritti e di doveri si acquista, ex art 1 comma primo del c.c. al momento stesso

della nascita (momento che si considera coincidente con l'inizio della respirazione

polmonare) e perdura fino al momento della morte (che si considera coincidente con la

cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali). Il già concepito non è ancora nato è

privo per il diritto della capacità giuridica; la legge gli riserva dei diritti come il diritto alla

successione del padre che sia morto durante la gestazione della moglie ma l'acquisto di

questi diritti è subordinato all'evento della nascita; se questo evento non si verifica la riserva

a favore del concepito perde efficacia ed i diritti a lui riservati andranno ad altri. Non importa

poi che il nato muoia subito dopo: egli avuto anche se per pochi istanti la capacità giuridica

ed ha acquistato i diritti a lui riservati. Altro dalla capacità giuridica è la capacità di agire che

invece l'attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali acquistare diritti o

assumere doveri. La prima spetta dal momento stesso della nascita ad ogni essere umano.

I diritti reali minori si distinguono in diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto,

uso, abitazione, le servitù), da non confondere con i diritti personali di godimento, che

richiedono sempre l'intervento di un altro soggetto (es. bene concesso in locazione) e diritti

reali di garanzia che costituiscono un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito e

che sono pegno ed ipoteca, da non confondere con i diritti personali di garanzia dove la

garanzia scaturisce da un contratto che lega due soggetti, garantito e garante (es.

fideiussione);

La posizione corrispondente del soggetto passivo che corrisponde alla collettività

(assolutezza del diritto soggettivo che si rivolge alla totalità dei consociati) che corrisponde

ad un diritto soggettivo assoluto è un dovere di astensione. C’è a proposito un’espressione:

neminem leadereà principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui

sfera giuridica. Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extra-contrattuale, cioè

della responsabilità per fatto illecito: chiunque violi il divieto è tenuto a risarcire il danno. In

caso di violazione del dovere di astensione, a tutela di tali diritti, in capo al soggetto passivo

incombe una responsabilità che è la responsabilità aquiliana ossia la responsabilità per fatto

illecito ex art 2043: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La seconda categoria di diritti soggettivi è quella dei diritti soggettivi relativi. Qui il lato

passivo è più importante. L’interesse che si protegge è l’interesse ad ampliare la propria sfera

giuridica, ad accrescere il proprio patrimonio. Qui non è necessario solo il riconoscimento

da parte dell’ordinamento dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica, ma

anche la collaborazione del soggetto passivo per la realizzazione del diritto da parte del

soggetto attivo. In questa categoria distinguiamo i diritti relativi in senso stretto che non

hanno natura patrimoniale ma che corrispondono ad una pretesa verso un soggetto (es.

diritto di famiglia, come la convivenza che non ha un contenuto patrimoniale); si parla di

obbligo del soggetto passivo, un obbligo di comportamento che non è patrimoniale, non

parliamo di obbligazione.

Poi ci sono i

diritti di credito che hanno un contenuto patrimoniale e costituiscono una

situazione giuridica attiva la cui situazione giuridica passiva corrispondente è l’obbligazione.

Qui l’interesse del soggetto attivo non si realizza con l’astensione. Ci vuole la collaborazione

del soggetto passivo, il quale si obbliga, deve porre in essere un comportamento, non

astenersi. Se il soggetto non collabora incorre nella responsabilità del debitore ex art 1218.

“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del

danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità

della prestazione derivante da casa a lui non imputabile.”

I rapporti giuridici tra privati non si esauriscono con l’individuazione dei diritti soggettivi.

Guardiamo alla differenza di contenuto del diritto soggettivo a seconda che esso sia assoluto

o relativo. Il contenuto del potere del titolare di un diritto soggettivo assoluto consta del

potere di godimento e del potere di disposizione. Il potere di disposizione era escluso nei

diritti della personalità. I diritti della personalità avevano come caratteristica quella della

indisponibilità. Ma ciò va contro la realtà di oggi, laddove tutto, con il consenso, è

disponibile. Questi due aspetti sono dunque caratteristici anche dei diritti della personalità.

Il contenuto del potere del diritto soggettivo relativo, se l’interesse è quello di accrescere il

proprio patrimonio è proprio la

pretesa .

Un’altra situazione giuridica soggettiva attiva è l’interesse legittimo che non è un diritto

soggettivo ma è una situazione giuridica soggettiva attiva nei rapporti tra

privato e pubblica

amministrazione, la quale agisce in posizione di autorità e non di parità con i privati.

Attraverso la qualifica di interesse legittimo c’è un potere di controllare l’esercizio legittimo

del potere da parte della p.a. per vedere se ha agito in conformità alla legge.

Potestà: potere di realizzare un interesse altrui. Non è un diritto soggettivo. In questa ipotesi

manca l’identificazione tra titolare dell’interesse e il soggetto che ha il diritto. Era il caso della

potestà dei genitori sui figli minori: ai primi veniva riconosciuta una serie di potestà sui

secondi; ma veniva riconosciuta loro non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dei figli;

il concetto di genitorialità è stato sostituito da quello più adeguato ai nostri tempi di

responsabilità genitoriale. Le potestà sono poteri propri del soggetto anche se spettatigli

nell’interesse altrui e non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto

è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato, che

è il caso della rappresentanza o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità (così

tutori, curatori, amministratori)àin tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende

il nome di ufficio. Il soggetto che entra in un rapporto giuridico con il proprio tutore, si trova

in una situazione di soggezione (si lascia che altri modifichino la sfera giuridica di un

soggetto che soggiace).

Diritto potestativo, che è attribuito nell’interesse del titolare, è una situazione giuridica

soggettiva attiva ma si fa fatica a collocarla tra i diritti assoluti o relativi. È alternativo alla

bipartizione che abbiamo fatto. È il potere attribuito ad un soggetto di modificare con un

proprio atto la sfera giuridica di un altro soggetto che versa in uno stato di

soggezione

(situazione giuridica passiva). Si riesce in questi pochi casi a modificare la sfera giuridica

senza il consenso. Ad esempio, un’ipotesi è quella del diritto a sciogliere il contratto

mediante la

risoluzione stra-giudiziale

. Se ne conoscono tre forme

a) il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento

giudiziario nelle forme, innanzitutto della diffida ad adempiere.

b) Il contratto può prevedere una clausola risolutiva espressa con cui le parti convengono che

se una di esse sarà inadempiente il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di

rivolgersi al giudice.

c) Il contratto è infine risolto per inadempimento se per la prestazione di una parte era fissato

un termine da considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra.

Il soggetto che dichiara risolto il contratto esercita un diritto potestativo, perché il contratto

si scioglie senza il consenso dell’altra parte. Oppure il diritto di riscatto. Io, per esempio, che

ho un potere di riscatto vado dal terzo e mi riprendo la proprietà, questo è un diritto

potestativo perché io modifico la sfera giuridica di un terzo. Un altro diritto potestativo è

quello di sciogliere la comunione che si esplica nel diritto di ciascun partecipante di ottenere

il bene in natura, salvo che gli stessi immobili non siano comodamente divisibili.

omissivo può avere conseguenze giuridiche solo quando vi è un obbligo di fare. È il fatto

che provoca il danno ingiusto.

  • Danno ingiusto: es. espropriazione che era uno strumento di acquisto di beni privati da parte

della p.a. che oggi agisce attraverso i contratti: produce un danno nei confronti del privato

ma l’attività è lecita. Di fronte ad un fatto lecito dannoso, non c’è un danno ingiusto, non c’è

un obbligo di risarcimento del danno, ma un indennizzo. l’indennizzo, dunque, si ha quando

il comportamento è dannoso ma è lecito. Qui il danno è ingiusto, contra ius. Qui c’è stata

un’attività di interpretazione nell’identificazione del danno che ha portato ad una rivoluzione

copernicana. Nella storia dell’interpretazione di questo danno ingiusto si riteneva quale

danno ingiusto la lesione di un diritto soggettivo assoluto. Casi pilota riguardo l’ingiustizia

del danno sono il “caso Superga”: si tratta di un incidente aereo avvenuto nel 49 quando un

aereo con a bordo l’intera squadra del grande Torino si schiantò. La società calcistica del

Torino, danneggiata patrimonialmente da quell’accaduto chiese il risarcimento dei danni alla

compagnia aerea. La richiesta dei danni fu respinta dalla Cassazione poiché allora il danno

consisteva nella lesione di diritti soggettivi assoluti (diritto della personalità, quello alla vita)

che possono essere fatti valere erga omnes e non quelli di credito, facenti parte dei diritti

relativi (i genitori possono chiedere il risarcimento del danno, i creditori no).

La questione fece però discutere e poco dopo ci fu un altro caso, il “caso Meroni”: muore

un calciatore investito in un incidente stradale dove era colpevole il guidatore. Secondo la

teoria tradizionale del danno ingiusto come lesione dei diritti soggettivi assoluti, gli eredi

del calciatore, la famiglia dello stesso potevano chiedere il risarcimento dei danni. La società

calcistica dal canto suo afferma di vantare un diritto di credito verso il giocatore, quello di

giocare e chiede il risarcimento dei danni. Prende piede l’opinione che si debba

ricomprendere il diritto di credito tra quei diritti che se lesi costituiscono un danno ingiusto

e che fanno sorgere responsabilità per fatto illecito. La cassazione nel caso Meroni disse che

è il ristoro al creditore deve provenire anche da parte del terzo, essendoci un nesso di

causalità (incidente- impossibilità di eseguire la prestazione). Tuttavia, non è questo il

momento in cui si afferma la tutela aquiliana del diritto di credito: si deve dimostrare che la

prestazione sia infungibile. La prestazione di Meloni non è infungibile, poiché può essere

sostituito da altri giocatori. Solo quando la prestazione è infungibile si può far rispondere il

terzo del danno.

Un esempio di prestazione infungibile riguarda le professioni artistiche, es. uccisione di un

cantante importante la cui prestazione diventi impossibile. Nel caso specifico questa

costituzione di parte civile non portò ad un esito positivo ma successivamente questo

requisito sparì ammettendosi che il terzo che rende impossibile la prestazione del debitore

deve risarcire i danni anche al creditore di quel soggetto. Entra nel danno ingiusto il diritto

soggettivo relativo di credito. Galgano arriva ad una definizione del danno ingiusto, infatti,

molto più moderna: non va più bene dire danno lesivo di diritto soggettivi assoluti o di diritti

di credito. Galgano fa riferimento alla lesione di interessi meritevoli di tutela. Pian piano si è

parlato della lesione di situazioni di fatto, non configurabili come diritti soggettivi. Es.

famiglie di fatto quando il modello era il matrimonio. Si diceva che la famiglia fosse costituita

sul matrimonio; veniva uccisa in un incidente stradale una persona che provvedeva al

mantenimento della sua convivente, questa non aveva come ha il coniuge un diritto al

mantenimento per cui non poteva lamentare la lesione di un diritto ma solo la lesione di una

situazione di fatto che l’ordinamento giuridico considera pienamente lecite e dalla quale

traeva la legittima aspettativa di assistenza materiale oltre che morale. Attualmente la legge

sulle convivenze del 2016 ha stabilito il “diritto” al risarcimento del danno per morte del

convivente per fatto illecito per terzo. Anche altre situazioni di fatto sono considerate

rilevanti agli effetti della tutela aquiliana: così è ammessa dalla giurisprudenza l’azione di

danni di chi subisca spoglio o turbative nel possesso dove il possesso è una situazione di

fatto: la lesione del possesso che non è un diritto soggettivo assoluto può legittimare una

richiesta di risarcimento del danno. Alcune situazioni di fatto sono protette. Se si verifica una

immissione, per esempio, nei confronti del conduttore del fondo, e non del proprietario,

comunque può sorgere una responsabilità ex art 2043. Successivamente si è parlato anche

della lesione di un interesse legittimo, cioè l’interesse a che la p.a. si comporti nel rispetto

della legalità. A tal proposito rileva una sentenza che affermò che la lesione di un interesse

legittimo può comportare non solo l’illegittimità del provvedimento ma anche la

responsabilità della p.a. e quindi il risarcimento del danno. Poi ovviamente la prova degli

elementi soggettivi, come la colpa della p.a. è particolarmente difficile. Questa sentenza ha

ampliato le situazioni giuridiche soggettive che se lese danno luogo ad un obbligo di

risarcire il danno. Da ultimo c‘è un concetto generale di libertà contrattuale.

E ‘ possibile che vi sia una lesione dell’autonomia privata come nel caso del terzo che induce

il debitore all’inadempimento; oppure incorre in responsabilità contrattuale il promittente

venditore di un immobile che, violando l’impegno assunto con la stipula di un contratto

preliminare, venda l’immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente. Il terzo che

acquista l’immobile, a sua volta, incorre in responsabilità extracontrattuale verso il

promissario acquirente non solo se sia partecipe di una dolosa preordinazione finalizzata a

frodare il promissario acquirente ma anche se sia solamente consapevole della stipula di un

precedente contratto preliminare e presti la sua collaborazione al promittente venditore

nella violazione del diritto del promissario acquirente a rendersi titolare dell’immobile

oggetto del contratto preliminare da lui stipulato. L’entità del risarcimento dovuto al

promissario acquirente dal promittente venditore che venda ad altri l’immobile promesso in

vendita non è pari al valore dell’immobile ma alla differenza tra il prezzo convenuto e il

valore di mercato del bene immobile nel momento in cui l’immobile è venduto a un soggetto

diverso dal promissario acquirente. Quindi come viene tutelato il compratore? Innanzitutto,

vi è un inadempimento dell’obbligazione da parte del promittente, che deve stipulare il

definitivo. Ma per il principio dell’affidamento del compratore si estende il ristoro economico

anche al terzo acquirente del bene promesso. Se si vende a terzi un bene solo per ledere la

sfera del creditore, sussiste l’azione revocatoria semplice e si deve provare il consilium

fraudis, cioè un accordo tra terzo e promittente venditore mirante a ledere il promissario

acquirenteà concorso di responsabilità tra i due anche quando il terzo sapeva solo che

questo era già stato promesso. La questione si è risolta con la trasferibilità del contratto

preliminare sui beni mobili. Quindi aggiungiamo la libertà contrattuale.

  • Rapporto di causalità tra fatto e danno (ossia il rapporto per il quale il primo cagiona il

secondo). Questo rapporto non è naturale: ogni evento dipende dal concorso di molteplici

cause e ciascuna di esse è in senso naturalistico in rapporto di causalità con l’evento. Si tratta

di un nesso di causalità “adeguato”à occorre, affinché vi sia un rapporto di causalità in senso

giuridico, che l’evento appaia secondo la comune esperienza come conseguenza immediata

nel campo patrimoniale , in particolare non può stipulare contratti, non può porre in

essere un’attività patrimoniale per la cura del proprio patrimonio MA si tratta di

un’incapacità che non tocca gli atti personalissimi, cioè quegli atti che può compiere solo

il soggetto e che dunque l’interdetto legale può compiere. Tra gli atti personalissimi che

può compiere ci sono:

o il testamento che è comunque un atto patrimoniale (non può infatti compiere atti

patrimoniali inter vivos);

o il matrimonio: ci sono stati casi clamorosi di matrimoni in carcere. Quindi non è

un’incapacità totale

o il riconoscimento di figlio naturale che può essere un contenuto atipico del

testamento (quello tipico è il contenuto patrimoniale cioè la devoluzione del proprio

patrimonio a dei soggetti dopo la morte).

Entrambe sono cause di incapacità legale e quindi cause di annullabilità del contratto.

Un’ulteriore differenza riguarda i soggetti legittimati ad agire per l’annullabilità del

contratto concluso dall’interdetto.

§ Per quanto riguarda l’interdizione giudiziale, si amplia la categoria dei legittimati ad

agire: è legittimato ad agire il soggetto nel cui interesse l’annullamento del contratto

è previsto dalla legge.

§ Nel caso dell’interdizione legale, parlando di pena, se il soggetto ad esempio stipula

una compravendita immobiliare e non lo può fare quando lo fa la legittimazione

all’azione spetta a chiunque ne abbia interesse.

  • relativa o parziale, nei casi di emancipazione del minore ed inabilitazione.
  1. i diritti soggettivi assoluti sono indisponibili? In caso di risposta affermativa sono previste

eccezioni? I diritti della personalità sono indisponibili. Non sono indisponibili i diritti assoluti

reali, che sono il diritto di proprietà (potere di godere e di disporre) e i diritti reali minori

che a loro volta possono essere diritti reali di godimento o diritti reali di garanzia. Dei diritti

della personalità si parla anche come diritti personalissimi: possono essere trasferiti o messi

nelle mani di un altro se c’è un consenso alla base: i diritti della personalità attualmente

circolano. È raro che i giuristi affermano che sono oggetto di un contratto. Galgano dice per

atto unilaterale è ammissibile la disposizione dei diritti della personalità. Infatti, il consenso

è una dichiarazione unilaterale, consenso a disporre della mia immagine, privacy, di un mio

diritto della personalità. Si deve sottolineare ciò perché all’atto unilaterale non si applica il

principio che diventa forza di legge tra le parti e che non può essere sciolto se non per

mutuo consenso. L’atto unilaterale a differenza del contratto è sempre revocabile, per cui è

possibile revocare il proprio consenso.

  1. È ammissibile la costituzione di un’associazione mediante testamento? No, perché

l’associazione nasce da un contratto, da un accordo contrattuale sia che sia riconosciuta sia

che non lo sia, non può nascere per testamento perché ha in sé stessa la natura di collettività.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. Mediante

testamento si può costituire la fondazione è il testatore che devolve una parte del patrimonio

ad una fondazione nel rispetto dei diritti dei legittimati, coloro che hanno diritto ad una

quota del patrimonio, cioè nel rispetto della quota disponibile.

  1. È consentita la trascrizione di un acquisto immobiliare a favore di un’associazione non

riconosciuta? Se noi diciamo che non è un soggetto di diritto, seguendo la ripartizione del

codice civile che prevedeva solo persone fisiche e persone giuridiche, dobbiamo dire di no,

ma se seguiamo la dottrina che parla di enti di fatto come soggetti di diritto, come centro

di imputazione di diritti e di doveri, dobbiamo dire di si perché l’associazione non

riconosciuta è ritenuta a tutti gli effetti come un soggetto di diritto. Tra l’altro è intervenuta

una legge che lo ha consentito. Prima si diceva che si trascriva l’acquisto immobiliare o in

capo a tutti gli associati di fatto o agli amministratori, i quali avevano una proprietà non

piena ma fiduciaria, cioè una proprietà che però veniva esercitata nell’interesse

dell’associazione da parte dell’amministratoreà fiducia cum amico o proprietà fiduciaria.

Proprietà attribuita ad un soggetto che però non ne può godere pienamente per il patto

fiduciario che è opponibile ai terzi in quanto si trascrive.

  1. descrivere le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di proprietà e i relativi limiti:

facoltà di godere e di disporre. Limiti: il godimento può essere limitato dalla costituzione sul

bene di diritti reali minori. Un altro limite è costituito dagli atti emulativi. Anche la totale

inerzia trova un limite nell’usucapione. (Nel diritto soggettivo relativo di credito il contenuto

è la pretesa, dove il soggetto passivo deve astenersi);

  1. il semplice non uso del bene da parte del proprietario comporta di regola l’estinzione del

diritto di proprietà? No, il non uso del bene rientra nella facoltà di godimento.

  1. Quali sono le presunzioni che operano in tema di possesso? Le presunzioni sono dei mezzi

di prova, non vincolanti, non prove legali. Il codice civile ci dice che il giudice può da fatti

certi evincere fatti incerti. Quindi servono al ragionamento del giudice. Le presunzioni in

tema di possesso sono due: la presunzione di buona fede e la presunzione nella continuità

del possesso. Mentre non si presume la disponibilità materiale che va provata.

  1. In quali casi il possesso determina l’acquisto della proprietà del bene posseduto? Due casi:

per beni mobili vale la regola del possesso di buona fede vale titolo, per i beni immobili

l’usucapione.

  1. Cos’è il danno ingiusto? La lesione di interessi meritevoli di tutela.

  2. Come si determina il danno risarcibile e su chi incombe l’onere probatorio nella

responsabilità per fatto illecito? Il danno risarcibile si compone del danno emergente e del

lucro cessante. L’onere probatorio incombe sul danneggiato.

  1. Cosa si intende per pubblicità costitutiva? È la pubblicità dalla quale nasce un diritto, come

la trascrizione del diritto di ipoteca. L’ipoteca non nasce se non mediante pubblicità che

avviene mediante trascrizione.

LE OBBLIGAZIONI:

Libro IVà intitolato “delle obbligazioni”

Il rapporto giuridico obbligatorio è una sottospecie del rapporto obbligatorio che si

contraddistingue per una situazione giuridica soggettiva attiva che è il diritto soggettivo

relativo che si chiama diritto di credito e che ha quale contenuto una pretesa cui corrisponde,

quale situazione giuridica passiva, un’obbligazione.

Quindi l’obbligazione è la situazione giuridica passiva di un rapporto obbligatorio.

Quindi obbligazione e rapporto giuridico non sono sinonimi.

à opera come modo di acquisto della proprietà e al momento della sua conclusione del

contratto, trasferisce la proprietà del bene dal venditore al compratore;

à opera come fonte di obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa (che

è cosa già del compratore in quanto opera il principio consensualistico) e come fonte

dell’obbligazione del compratore di pagare al venditore il prezzo pattuito.

  • da

fatto illecitoà ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto è fonte dell’obbligazione

di risarcire il danno, ex. art. 2043 c.c.; qui è l’elemento soggettivo del fatto illecito che

riconduce l’obbligazione di risarcimento del danno al danneggiante, all’autore del fatto

illecito, quindi c’è sempre una riconducibilità, tranne i casi di responsabilità oggettiva, al

soggetto che si obbliga. Per questo abbiamo detto che c’è la volontà dell’obbligato. Ci deve

essere infatti il dolo e quindi la volontà di cagionare il danno, oppure c’è una colpa, da cui

scaturisce una mediata volontà, in quanto nel momento in cui ti comporti in maniera

negligente rischi. (Galgano invece dice che è una fonte non volontaria di obbligazione).

Responsabilità oggettivaà c’è un giurista, Trimarchi, che ha studiato la responsabilità del

datore di lavoro, il quale risponde senza avere la prova liberatoria, per cui in questo caso

non c’è la volontà ma qui si affaccia il concetto di rischio, è vero che non ho voluto, ma c’è

un rischio nell’attività di impresa di dover incorrere anche nella responsabilità per fatto

illecito che conferma questo principio generale del concorso della volontà dell’obbligato. È

una classificazione tipica? Solo in questi casi? NOà

  • da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridicoà se

stipulo un contratto atipico e non è ritenuto meritevole di tutela l’obbligazione non nasce.

Quindi c’è il limite della conformità con l’ordinamento giuridico. Dentro il libro 4 ci sono casi

di altri atti o fatti come le promesse unilaterali che sono contenute tra le altre fonti

dell’obbligazione, promessa al pubblico, gestione di affari, la ripetizione dell’indebito.

ESTINZIONE

PRINCIPALE CAUSAà

ESATTO ADEMPIMENTOà causa di estinzione satisfattoria per

eccellenza

L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE:

L'adempimento è l'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma

oggetto dell'obbligazione. Ad esso consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione

del debitore.

L’adempimento è regolato dall’art. 1176 e ss. con riferimento alle obbligazioni in generaleà

infatti le relative norme concernono l'adempimento di qualsiasi obbligazione, quale che sia

la fonte dalla quale questa derivi. Tuttavia, appaiono pensate soprattutto per l'adempimento

delle obbligazioni da contratto e a queste risultano, in prevalenza, applicabili.

L’esattezza della prestazione deve, alla stregua delle norme in materia, esser valutata rispetto

a diversi criteri che sono:

A) LA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

Principio generale enunciato dall’art. 1176, per cui nell'adempiere l'obbligazione il debitore

deve usare la

diligenza del buon padre di famiglia , ovvero la

diligenza dell'uomo medio

. La

diligenza dovrà esser valutata con metro più specifico quando la prestazione inerisca

all'esercizio di un'attività professionale: in questo caso, infatti, essa deve essere valutata con

riguardo alla natura dell'attività esercitataà ad esempio per le professioni intellettuali, in

particolare per la prestazione sanitaria di un medico ove la diligenza richiesta, non sarà quella

dell'uomo medio ma quella specifica del medico medio. In tali prestazioni, oltre alla

diligenza, viene in considerazione anche la perizia, ossia l'abilità tecnica richiesta per

l'esercizio di quella data prestazione professionale. Una deroga a tale fattispecie viene posta

dall’art. 2236, il quale prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici

di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista è valutata con minor rigore, ossia il

prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Gli sviluppi

della scienza e della tecnica hanno però ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga:

problemi tecnici di speciale difficoltà non sussistono quando la prestazione possa essere

eseguita applicando, con la diligenza e la perizia dovute, predeterminate regole tecniche→

la giurisprudenza ha introdotto una presunzione di colpa del professionista. Il criterio della

diligenza vale anche per le attività economiche professionalmente esercitate, quindi le

attività imprenditoriali.

Sebbene il criterio della diligenza nell'adempimento sia formulato dal codice civile come

criterio generale, si deve subito precisare che vale solo per una particolare categoria di

obbligazioni, ovvero quelle che hanno ad oggetto prestazioni di fare ed in particolare per le

obbligazioni di mezzi. Per tutte le altre tipologie di obbligazioni: di dare, di risultato, di

contrarre, la diligenza non è criterio idoneo a valutare la prestazione del debitore.

La prestazione dev'essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare adempimenti

parziali, che può, però, anche accettare come acconto, anche se la prestazione è divisibile.

Unica eccezione avviene nei titoli di credito, per cui il portatore di una cambiale che rifiuti il

pagamento parziale dal debitore, perde per la somma rifiutata, l'azione di regresso verso i

coobbligati del debitore.

B) TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

La prestazione dev'essere eseguita dal debitore

a richiesta del creditore o, se fissato un

termine, alla scadenza del termine.

A richiestaàil creditore può sempre esigere la prestazione, finchè il suo diritto di credito

non sia estinto per prescrizione. Se per la natura della prestazione è necessario un termine,

in mancanza d'accordo tra le parti, è stabilito dal giudice. Tale determinazione da parte del

giudice si ritiene, secondo prassi giurisprudenziale, unicamente ex post in caso di mancato

adempimento, volendosi in questo caso evitare le lungaggini processuali. (cioè: il creditore

può esigere la prestazione indipendentemente dalla preventiva fissazione giudiziale, che

appunto può avvenire dopo)

creditore può anche accettare l’adempimento del terzo nonostante l’opposizione del

debitore. Il terzo può pagare per tanti motivi, che possono essere:

  • ragioni morali, come nel caso di chi si presenta a pagare i debiti di un familiare;
  • ragioni di cortesia, come nel caso in cui si paghi il conto di un l’albergo ad un amico (qui ci

può essere l’opposizione del debitore);

  • ragioni economiche, come nel caso di un’impresa che aiuta un’altra collegata;

L’adempimento del terzo, ex art. 1180, non va confuso con l’adempimento per mezzo del

terzo, ovvero il caso in cui il debitore, per eseguire la prestazione, si avvalga dell’opera di

terzi.

➢ Quando adempie il terzo, sarà questi ad aver diritto alla quietanza

➢ mentre, quando il debitore adempie per mezzo di un terzo, il diritto alla quietanza è dello

stesso debitore.

Il creditore che riceve l'adempimento del terzo può surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i

diritti che ha verso il debitore.

Infine, non occorre che l'adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere

(art. 1191), in quanto l’adempimento è, per il debitore, un atto dovuto e non un atto di libera

disposizione del proprio patrimonio. Il debitore incapace che ha adempiuto non può

impugnare il pagamento e chiedere la restituzione di quanto pagato a causa della propria

incapacità. (Galganoà la norma è stata segnalata come rivelatrice della natura giuridica

dell’adempimento quale fatto giuridicoà l’art. 1191 non si applicherebbe nel caso in cui

l’obbligazione abbia per oggetto un contratto essendo in questo caso l’adempimento atto

giuridico e non un fatto giuridico)

E) DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO:

La capacità di intendere e di volere del creditore è rilevante: chi paga nelle mani di creditore

incapace, anziché in quelle del suo legale rappresentante, genitore o tutore, a seconda dei

casi, non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è rivolto a vantaggio

dell'incapace (art. 1190). Il creditore deve essere capace legalmente, non solo di intendere e

di volere ma deve avere la capacità d’agire in quando con la prestazione accresce il proprio

patrimonio. Il pagamento deve essere eseguito nelle mani del creditore o in quelle del suo

rappresentante o da altra persona da lui indicata o autorizzata dalla legge o dal giudice a

riceverlo. (ad esempio, commesso; banca; impiegato delle ferrovie; ufficiale giudiziario che

pignora i beni del debitore). Il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a

riceverlo

libera il debitore se:

  • il creditore abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato, ossia che la prestazione

sia comunque pervenuta nel patrimonio del creditore.

  • il pagamento (si parla di pagamento come se si trattasse di un’obbligazione pecuniaria) sia

stato,

in buona fede, effettuato nelle mani di un

creditore apparente o comunque di chi

apparisse legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (ipotesi disciplinata ex art.

Tale apparenza dev'essere suscitata da circostanze univoche, tali da non provocare

incertezza nel debitore. Inoltre, secondo la giurisprudenza non è sufficiente l’esistenza di

circostanze esteriori tali da far ritenere il creditore apparente come vero creditore o il

rappresentante apparente come vero rappresentante; occorre ulteriormente che la

situazione di apparenza sia stata ingenerata da un comportamento sia pure solo colposo del

vero creditore tale da far sorgere nel debitore la ragionevole presunzione che il creditore

apparente fosse vero creditore o che il suo apparente rappresentante fosse vero

rappresentante. Conserva cioè il diritto alla prestazione il creditore che sia del tutto

incolpevole, come nel caso in cui un falsario abbia incassato il credito sulla base di una

cessione di credito o di una procura all’incasso abilmente falsificata e tale da ingannare il più

avveduto debitore. È invece liberatorio il pagamento effettuato nelle mani dell’apparente

cessionario del credito se il cedente aveva omesso di avvertire il debitore della sopraggiunta

risoluzione del contratto di cessioneà tutela del creditore incolpevole attraverso

un’interpretazione correttiva della norma da parte della giurisprudenza. Ancora, perché il

debitore sia liberato dal pagamento, incombe su quest’ultimo l'onere di provare la buona

fede: dovrà indicare gli specifici elementi di fatto dai quali aveva tratto il convincimento che

l'apparenza corrispondesse alla realtà. La buona fede è esclusa dalla colpa grave (cd. buona

fede temeraria): il debitore non è liberato se usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto

rendersi conto della divergenza dell'apparenza dalla realtà, come nel caso in cui la

contraffazione del documento fosse riconoscibile con la diligenza richiesta in relazione alla

professione del debitore.

Infine, il non legittimato che ha ricevuto il pagamento sarà tenuto alla restituzione verso il

creditore, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito (art. 1189.2).

Prof: due sono gli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari per la rilevanza giuridica

dell’apparenza, buona fede e circostanze univoche quindi elementi di fatto che hanno fatto

si che in buona fede il debitore realizzasse la prestazione nei confronti del creditore

apparente. L’apparenza può avere effetti giuridici, in questo caso liberare il debitore, solo se

ci sono circostanze univoche e se c’è buona fede. Questa norma si applica anche al

pagamento al rappresentante apparente del creditore. L’apparenza può produrre effetti

giuridici se è accompagnata da circostanze oggettive e caratteristiche soggettive di colui che

fa fede sull’apparenza. Esempio della cassaà pagamento ad un soggetto che si trova nel

luogo destinato al pagamento, come un bar, potrebbe trattarsi di un soggetto del tutto

estraneo alla sfera di riferimento del creditore. C’è anche una necessitàà il debitore si deve

accertare che colui che sembra essere creditore lo sia davvero, per questo è necessaria la

buona fede, altrimenti dovrà pagare una seconda volta. Le circostanze univoche sono le

circostanze di fatto, come nel caso del luogo. Se le circostanze sono univoche e c’è la buona

fedeà il debitore si libera. Buona fede qui in senso oggettivo. In senso soggettivo la

incontriamo nel 3 libro. Qui abbiamo diligenza di colui che adempie, accertamento delle

circostanze.

dell’obbligazione: il creditore resta libero di esigere somme ulteriori se il pagamento

attestato dalla quietanza fosse solo parziale. Altro è la quietanza liberatoria che, oltre ad

attestare il pagamento, riconosce l'avvenuta estinzione del debito e dichiara la volontà del

creditore di rinun ciare a qualsiasi altra pretesa per il titolo in base al quale ha ricevuto il

pagamento.

Quando il solvens della medesima specie ha più debiti verso lo stesso creditore si pone il

problema dell'imputazione del pagamento: egli può, dichiarare, quando paga quale debito

intende estinguere. Altrimenti potrà il creditore, nel rilasciare la quietanza, dichiarare in

questa, quale tra i debiti si considera estinto. Se il creditore e il debitore non dichiarano nulla,

valgono criteri legali, per cui si estinguono:

prima i debiti scaduti à poi quelli meno garantitià poi quelli di più antica data.

A favore del creditore è posta la regola secondo cui il debitore deve imputare il pagamento

prima agli interessi e poi al capitale (altrimenti questo, essendo già pagato, cesserebbe di

produrre interessi) salvo che il creditore non gli consenta di fare diversamente.

Ci possono essere delle modifiche dei soggetti del rapporto obbligatorio durante la vita di

un’obbligazione? Ciò presuppone che intercorra del tempo tra la nascita dell’obbligazione e

il momento dell’estinzione. Ci potrebbe infatti essere un rapporto obbligatorio che viene

immediatamente adempiuto come nei contratti ad esecuzione istantaneaà in questi casi il

problema non si pone (es. prendo al distributore automatico il caffè). Viceversa, nel caso

dell’apposizione di un termine iniziale per l’esecuzione di un contrattoà è ovvio che

intercorre un tempo tra nascita e l’adempimento. Contratti di durata = contratti in cui le

prestazioni si sviluppano nel tempo e si distinguono in contratti ad esecuzione periodica nei

quali le prestazioni vengono eseguite ad intervalli periodici e in contratti ad esecuzione

continuata nei quali le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato.

MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO:

CESSIONE DEL CREDITO

: il creditore,

cedente , trasferisce ad altri,

cessionario , a titolo

oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore,

debitore ceduto ex. art. 1260. Quest’ultimo è comunque tenuto a pagare: è indifferente che

adempia a favore di un soggetto o di un altro: è perciò superfluo il suo consenso alla

cessione. Con la cessione passano al cessionario anche gli accessori del credito ceduto, ossia

i privilegi, le garanzie personali e reali che assistono il credito oggetto della cessione

(ex.art.1263).

La cessione dei crediti si iscrive nel più generale fenomeno della circolazione della ricchezza

ma differisce dal trasferimento di beni in quanto attua il trasferimento di ricchezza futura.

Galgano fa l’esempio dell’imprenditore industriale che compera dal fornitore le materie

prime necessarie per la propria attività produttiva, obbligandosi a pagarne il prezzo alla data

corrispondente al tempo in cui, fabbricati e venduti i suoi prodotti, avrà il denaro necessario.

L’imprenditore fornitore delle materie prime ha bisogno, a sua volta, di mezzi finanziari per

ricominciare il suo ciclo produttivo: può nel frattempo cedere ad un terzo (ad es. ad una

banca) il suo credito verso l’imprenditore industriale e con il prezzo ricavato dalla vendita

del credito, finanziare la propria attività. In questo modo ha circolato ricchezza futura, che

diventerà reale ricchezza solo quando il produttore industriale avrà fabbricato e venduto i

suoi prodotti: a quella data egli pagherà il proprio debito al cessionario del credito (alla

banca); ma nel frattempo il sistema produttivo ha funzionato sulla base della circolazione di

una ricchezza futura.

La cessione del credito può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.

à a titolo oneroso sarà la vendita o permuta del credito (scambio credito con prezzo,

scambio di credito con cosa)

à a titolo gratuito sarà la donazione (trasferimento del credito per spirito di liberalità)

Essa non è un contratto a sé stante, ma è l’oggetto di un contratto traslativo di diritti. Infatti,

il concetto di vendita o di permuta o di donazione è formulato dal codice civile in modo da

ricomprendere, oltre che il trasferimento della proprietà di una cosa, anche il “trasferimento

di un altro diritto”.

In quanto trasferimento di un diritto, nel senso dell’art. 1376 del c.c., la cessione del credito

è retta dal principio consensualistico: il diritto si acquista, ossia il credito passa dal

patrimonio del cedente a quello del cessionario, per effetto del consenso delle parti

legittimamente manifestato. Oggetto di cessione può essere un credito futuro e in tal caso

come nella vendita di cosa futura, il trasferimento del credito si attua nel momento in cui

esso viene ad esistenza.

L’art. 1260 non richiede che il credito ceduto abbia i requisiti della liquidità ed esigibilità per

cui può formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell’ammontare o

un credito non esigibile.

Non tutti i crediti sono cedibili; sono infatti esclusi:

I crediti a carattere strettamente personale per i quali non può dirsi indifferente che il

debitore adempia a favore di un soggetto o di un altro. Allo scrittore, ad esempio, che si è

impegnato a scrivere un romanzo non è indifferente te pubblicarlo con un editore o con un

altro e l’editore che per contratto ha acquistato il diritto alla prestazione dello scrittore non

può cedere questo diritto (salvo il consenso dello scrittore) ad altro editore.

In alcuni casi la cessione è vietata in assoluto (anche in presenza del consenso del debitore

ceduto):

  • Magistrati, avvocati e notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi

cessionari dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno

o parte o nella cui giurisdizione esercitano le proprie funzioni.

  • Sono incedibili anche i crediti alimentari ed in generale i crediti inerenti ai rapporti di famiglia

Per patto tra creditore e debitore può essere esclusa la cedibilità del credito ma il patto non

è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al momento della cessione.

La cessione del credito attua il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario al

momento della cessione, secondo il principio consensualistico, ma è efficace nei confronti

del debitore ceduto solo dal momento in cui è stata notificato a questo o è stata da questo

accettata. Sino a quel momento il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente,