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RIASSUNTO DIRITTO DIGITALE PER L'ESAME DI JORI
Tipologia: Appunti
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE = beni immateriali frutto dell’attività creativa dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli istituti del DIRITTO D’AUTORE e della PROPRIETA’ INDUSTRIALE – Tipologia di interessi che concerne questa disciplina si possono racchiudere in tre categorie: 1 Interessi dei titolari di specifici diritti di esclusiva sui beni oggetto di protezione 2 Interessi di soggetti antagonisti rispetto ai primi ovvero gli utilizzatori dei beni o concorrenti 3 Interessi della collettività
Tutela di questa disciplina si trova in una serie di norme:
ART. 2 Diritti inviolabili dell’uomo
ART. 9 Promozione della cultura e ricerca scientifica/tecnica
ART. 21 Liberà di manifestazione del pensiero
ART. 33 Libertà dell’arte, della scienza e dell'insegnamento
ART. 35 Tutela del lavoro
ART. 41 Libertà di iniziativa economica
ART. 42 Riconoscimento della proprietà della Costituzione
Tra le fonti di maggior rilievo ART. 27 “ Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore”
PROPRIETA’ INTELLETTUALE si colloca tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo in coincidenza con la promulgazione dei primi testi di legge in materia di tutela dei diritti d’autore Dalla rivoluzione industriale in poi continua crescita Il diritto d’autore inizialmente aveva come oggetto solo le opere letterarie ed artistiche come diritto di produzione o copyright MA dall’800 la produzione venne gradualmente estesa anche a altre tipologie di opere, nuove forme di diritti di esclusiva: Diritto di comunicazione e diffusione + affermazione e riconoscimento dei diritti connessi. Se l’introduzione della stampa a caratteri mobili + rivoluzione industriale sono avvenimenti importanti per la nascita dei moderni istituti del diritto d’autore e della proprietà industriale – Tecnologie digitali + sistemi di comunicazione telematica fattori intorno ai quali definire i nuovi confini della proprietà intellettuale.
RIVOLUZIONE DIGITALE Abbandono delle tecnologie analogiche a favore di quelle digitali e la diffusione degli strumenti di comunicazione telematica (Internet) sono alla base dell’ultima grande rivoluzione tecnologica che hanno investito il sistema della proprietà intellettuale = avvento della tecnologia digitale ha portato alla dematerializzazione dei contenuti e ha determinato la totale trasformazione dei processi di creazione e diffusione delle opere di ingegno Sistemi di comunicazione telematica e Internet permettono la distribuzione di contenuti senza limiti di costo/ spazio/ tempo ed hanno sostituito il sistema di fruizione PASSIVA ( PUSH TECHNOLOGY ) con una modalità di acquisizione ATTIVA ( PULL TECHNOLOGY ) = Fruitori di contenuti digitali hanno cambiato il loro modo di relazionarsi con le opere d’ingegno a causa della mole di informazioni e dati disponibili online Preoccupazione dei titolari dei diritti che vedono minacciate le esclusive a loro riservate come quelle connesse ai diritti di riproduzione/ diffusione/ rielaborazione opere PARADOSSO = rivoluzione digitale rappresenta per la società una straordinaria opportunità di informazione, condivisione della conoscenza, crescita culturale e intrattenimento.
DIRITTO D’AUTORE = esigenza di riconoscere a favore degli autori forme di tutela e salvaguardia delle loro opere e coincide con l’introduzione della stampa a caratteri mobili:
Prima legge moderna sul diritto d’autore 1709 “ Statuto di Anna ” per la quale le opere successive avrebbero goduto di un copyright di 14 anni - Ci furono altre due leggi come questa: Legge federale degli Stati Uniti / Leggi francesi in materia di proprietà letteraria ed artistica
PROTEZIONE AUTORIALE rappresenta lo strumento attraverso cui favorire e incentivare gli sforzi e investimenti nella realizzazione delle opere d’ingegno, riconoscendo all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera Tutela d’autore: rappresenta il riconoscimento dei risultati creativi CREATIVITA’ intesa come originalità e condizione necessaria affinché intervenga la tutela autoriale
PROPRIETA’ INDUSTRIALI = origine in un’epoca successiva a quella del diritto d’autore (seconda metà del XIX secolo) nasce dall’esigenza avvertita dai giuristi di misurarsi con le nuove problematiche indotte dai sistemi di produzione industriale Strumento di tutela: attribuzione del diritto esclusivo di utilizzare, produrre o mettere in commercio il bene oggetto di protezione - DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE si acquisiscono mediante brevettazione e registrazione:
TITOLO D’ACQUISTO E SOGGETTI DEL DIRITTO D’AUTORE QUALITA’ DI AUTORE attribuita a qualsiasi persona fisica anche di minore età + al nome dell’autore vengono aggiunti lo pseudonimo, sigla, nome d’arte – Autore può anche decidere di diffondere la propria opera in forma anonima e in questo caso chi abbia pubblicato l’opera anonima è legittimato ad esercitare i diritti dell’autore sino a che questi non si sia effettivamente rivelato
Nel caso in cui alla realizzazione dell’opera intervengano più persone due ipotesi:
CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE Diritto d’autore è un complesso di diritti e facoltà di ordine PATRIMONIALE e MORALE
Connesso al tema del File sharing il fenomeno dell’erogazione e ricezione illegale di contenuti audiovisivi in modalità STREAMING.
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE E SISTEMI DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM) Introduzione delle tecnologie digitali rappresenta una minaccia per i titolari dei diritti d’autore. Nell’attuale contesto tecnologico si ricorre all’impiego di avanzate misure tecnologiche al fine di poter prevenire utilizzi non consentiti delle opere d’ingegno Misure tecnologiche di protezione ( TPMs ) basate sul controllo e il blocco tecnologico dei contenuti in formato digitale, utente impossibilitato a compiere operazioni che possono essere lesive dei diritti d’autore (Differenti misure di protezione come: anti-copia)
■ Titolari dei diritti d’autore, nonché costitutori di banche dati, possono mettere sulle opere e sui materiali protetti misure tecnologiche di protezioni efficaci – punito con la RECLUSIONE da sei a tre anni + MULTA chiunque per uso non personale ma per fini di lucro viola questi sistemi.
Diversamente non esiste una definizione normativa e una regolamentazione dei sistemi Digital rights management (DRM) = sistemi applicati alle opere d’ingegno in formato digitale attraverso i quali è possibile gestire i diritti sulle opere stesse.
BANCHE DATI = CONTROLLARE Raccolta di opere, dati o altri elementi individualmente accessibili mediante mezzi elettronici. DUPLICE forma di protezione: 1 Proteggere l’aspetto creativo della banca dati quale frutto della creazione intellettuale del suo autore – 2 Tutelare i profili economici
Per qualificare una banca dati come un’opera dell’ingegno di carattere creativo è necessario che la scelta o la disposizione del materiale costituiscano una creazione intellettuale dell’autore - Si avranno due distinti regimi di protezione alla banca dati: 1 Tutela autoriale riconosciuta alle singole opere 2 Tutela della banca dati quale opera creativa avente oggetto la scelta e la disposizione delle opere
Per quanto riguarda i contenuti della banca dati essi possono consistere di opere a loro volta tutelate dalla legge sul diritto d’autore – In questo caso sarà solo la banca dati a ricevere protezione ai sensi della normativa autoriale.
Non sono soggette ad autorizzazioni:
La normativa identifica un COSTITUIRE di una banca dati che ha il DIRITTO DI VIETARE le operazioni di ESTRAZIONE e REIMPIEGO della totalità o di una parte del contenuto di una banca dati definendo queste attività secondo i seguenti criteri:
■ ESTRAZIONE = Trasferimento permanente/ temporaneo della totalità o di una parte del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
■ (^) REIMPIEGO = qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte del contenuto della banca dati mediante distribuzione di copie o noleggio
La maggior parte dei contenuti rivendibili oggi tramite i più diffusi canali di comunicazione è distribuita
attraverso un sistema di licenze che hanno come elemento in comune la riserva di tutti i diritti sull’opera a favore del titolare = ALL RIGHTS RESERVED nessuno può esercitare sull’opera alcun diritto senza aver ottenuto uno specifico consenso da parte del titolare Possibile soluzione a questo è rappresentata dall’utilizzo di contenuti distribuiti con la licenza CREATIVE COMMONS
Questo progetto nasce nel 2001 dall’iniziativa di un gruppo di studiosi - organizzazione senza scopo di lucro obiettivo lo studio e la diffusione di strumenti giuridici finalizzati ad una differente gestione dei diritti relativi alle opere dell’ingegno Il Fine ultimo era il rilancio della creatività e della produzione culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di licenze che favoriscono la diffusione e la condivisione delle opere = Scegliendo di distribuire la propria opera con questa licenza l’autore decide di riservare per sé soltanto alcuni diritti che gli spettano quale creatore dell’opera, acconsentendo allo stesso tempo che degli altri diritti possano liberamente beneficiare tutti.
ORIGINE STORICHE E INFLUENZE CONTEMPORANEE COMMON = risorsa in uso o possesso comune tale da poter essere goduta ugualmente da un tot di persone, tutti possono accedere ai contenuti senza che qualcuno abbia diritti d’esclusiva. LAWRENCE LESSING ( teorizzatore del Creative Commons ) per lui il modello di copyright tradizionalmente impiegato per la distribuzione di contenuti autoriali, incentrato sui valori di protezione, non sarebbe più rispondente alle nuove esigenze dettate dalle tecnologie moderne e dalla società dell’informazione = Licenze Creative Commons sono state concepite per essere applicate a qualsiasi opera creativa (a differenza delle licenze di free software)
MODELLO FLESSIBILE DI COPYRIGHT Licenze di Creative Commons sono a tutti gli effetti strumenti giuridici elaborati e sono applicabili nel pieno rispetto delle vigenti legislazioni in materia di diritto d’autore – Distribuire la propria opera con questa licenza ha la valenza giuridica di riservarsi solo a determinati diritti concedendone altri
■ LESSING visione più equilibrata della regolamentazione della proprietà intellettuale fondata su un sistema in cui le esigenze di tutela degli autori si sposino con l’opportunità di alimentare il panorama culturale attraverso la condivisione delle risorse.
ANALISI DELLE LICENZE Tutte le licenze Creative Commons consentono a chiunque di RIPRODURRE, COPIARE e DISTRIBUIRE l’opera. Schema negoziale delle licenze è costituito da clausole variabili che determinano i diritti sull’opera:
DISTRIBUIRE LA PROPRIA OPERA CON UNA LICENZA CREATIVE COMMONS Uno dei meriti della CC è quello di aver elaborato un sistema accessibile per licenziare contenuti autoriali, sistema funzionale grazie al quale qualunque autore può attraverso un semplice click comporre la propria licenza e iniziare a distribuire in una cornice di assoluta legalità la propria opera: Interfaccia grafica guida l’autore attraverso un percorso costituito da tre domande a risposta multipla e un breve questionario : 1) Permetti che la tua opera venga modificata? / 2) Permetti che la tua opera venga utilizzata per scopi commerciali? / 3) Possibilità di indicare una possibile giurisdizione di riferimento. Completata la fase di risposta alle domande il sistema sviluppato da CC elabora in tempo reale tre versioni della medesima licenza:
riconoscibile la propria impresa ed i propri prodotti: da un lato lo si vuole tutelare e dall’altro renderlo responsabile del suo comportamento - 3 principali categorie di segni distintivi TIPICI:
Segni distintivi NON sono a numero chiuso altre tipologie:
Esistono poi segni ATIPICI (usati in comune da imprese appartenenti allo stesso gruppo) = qualsiasi segno capace di caratterizzare un prodotto e di distinguerlo da altri analoghi Divieto di compiere atti che possano costituire ipotesi di “ IMITAZIONE CONFUSORIA ” (= atti idonei a produrre confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente – produrre confusione significa determinare un erroneo convincimento circa i prodotti) Diritto di uso esclusivo e la facoltà di precluderne ad altri l’impiego di segni con esso confondibili è riconosciuto dalla legge al titolare di qualsiasi segno distintivo, legittimamente utilizzato.
NATURA E FUNZIONE DEI NOMI A DOMINIO
1 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) Per consentire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra tutti i sistemi informatici connessi ad Internet a ciascuno di essi è assegnato un INDIRIZZO TELEMATICO UNIVOCO detto INDIRIZZO IP (Internet Protocol address: sequenza di 4 numeri separati da un punto e ricompresi tra 0 e 255)
DNS = inizio anni 80’ è stato sviluppato ed implementato in Internet ed è in grado di tradurre/risolvere gli indirizzi IP in etichette testuali (trasformazione di codici numerici in lettere) – ogni nome a dominio si articola su 2 livelli secondo un’impostazione definita “ albero rovesciato” :
Parte finale di ogni nome a dominio ed è preceduto dal Second level domain.
TLD composti da due o tre lettere riconducibili a due differenti tipologie:
TLD GENERICI indicazione circa il settore in cui opera il titolare del nome a dominio (.com/ .org/ .net) - TLD GEOGRAFICI stato o area geografica di appartenenza (.it/ .eu)
Ex. www.unibg.it
= NOME A DOMINIO (DNS) costituito da una serie di stringhe separate da punti che identificano il dominio dell’autorità all’interno di Internet – In un nome a dominio: Top level domain / Second level domain
Registrare un nome a dominio è un’operazione molto semplice: ICANN è l’ente che si occupa della gestione dei nomi a dominio, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa dell’allocazione degli indirizzi IP e della gestione del Domain Name System – ICANN però non registra direttamente i nomi a dominio quindi il soggetto interessato alla registrazione deve rivolgersi ad uno degli ACCREDITED REQUISTARS accreditati presso l’ICANN e collegandosi al relativo sito internet deve perfezionare in via telematica alcune semplici operazioni finalizzate all’assegnazione di un dominio PROCEDURA:
PRINCIPIO DI UNITARIETA’ DEI SEGNI DISTINTIVI Assegnazione dei nomi a dominio avviene secondo il criterio “FIRST COME, FIRST SERVED” = PROBLEMA DELLA RELAZIONE E DELLE POSSIBILI INTERFERENZE tra nomi a dominio ed altri segni distintivi Esistono due tipi di interferenze: 1 registrazione di nomi a dominio che siano identici o comunque confondibili con un segno altrui / 2 comportamenti dolosi posti in malafede come: CYBERSQUATTING, DOMAIN GABBING E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, che possa determinare un rischio di confusione per il pubblico e può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni = PRINCIPIO DI UNITARIETA’ dei segni distintivi mira ad evitare il rischio di confusione che potrebbe nascere nel pubblico qualora due o più soggetti distinti adottino forme espressive identiche.
1 MARCHIO MARCHIO segno con il quale l’imprenditore contraddistingue i propri prodotti e servizi:
SEGNI scelti devono essere dotati di EFFICACIA DISTINTIVA = affinchè un segno distintivo possa diventare oggetto di tutela come marchio è necessario far riferimento alla NOVITA’ (non possono essere considerati nuovi marchi quelli che risultano identici o simili ad altri se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni possa determinarsi un rischio di confusione) = DIFETTO DI NOVITA’ sussiste ogni qual volta risulti la preesistenza di domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere cui abbia fatto seguito la valida registrazione MARCHIO DI FATTO (o MARCHIO NON REGISTARTO ) = segno utilizzato in funzione distintiva senza che si sia provveduto alla relativa registrazione.
CONTENUTO E LIMITI DELLA TUTELA ACCORDATA AI MARCHI REGISTRATI DIRITTI DI ESCLUSIVA su un marchio si acquisiscono con la REGISTRAZIONE – alla registrazione di un marchio si procede depositando la domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per l’ipotesi di marchio nazionale / Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) per la registrazione di un marchio comunitario VALIDITA’ di 10 anni, rinnovabile e decorso il termine di validità scade. = con la registrazione del marchio il titolare ne acquisisce la facoltà d’uso esclusivo. MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA = marchi sufficientemente noti al punto che possa trarsi un indebito vantaggio dall’utilizzo di un segno uguale o simile anche in relazione a prodotti o servizi non affini. Vantaggi del terzo: Risparmio per l’affermazione del prodotto / Sfruttamento della buona fama acquisita tra il pubblico dal titolare del marchio famoso.
USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO = divieto di registrare come marchi di impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o qualità.
Esistono due modalità per CANCELLARE i n totale sicurezza i dati digitali:
= Ogni qualvolta si ritenga importante conservare l’effettiva riservatezza di un dato è opportuno utilizzare software specifici in grado di eseguire una procedura di cancellazione sicura (Wiping)
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Con questo codice sono stati introdotti i codici relativi al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica – Codice composto da 3 parti:
Definizione dell’ articolo 4 relative alla qualificazione dei soggetti coinvolti nel processo di trattamento dati:
PRINCIPIO DI NECESSITA’ = in base a questo principio è consentito il trattamento dei soli dati personali che possano considerarsi effettivamente “necessari” in relazione alle finalità direttamente perseguite. Questo principio è stato introdotto dall’ articolo 3 del Codice e afferma che i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escludere il trattamento quando le finalità possono essere realizzate mediante dati anonimi.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Articolo 13 del Codice è uno degli adempimenti più importanti = obbligo di INFORMATIVA relativa la diritto dell’interessato a ricevere informazioni esaustive in merito ai dati che gli verranno richiesti e alle modalità di trattamento – Informativa può essere resa in forma scritta, orale e telematica e deve sempre essere resa prima della raccolta dati Insieme all’informativa la norma prevede la raccolta del CONSENSO dell’interessato: prestazione del consenso deve avvenire in modo LIBERO senza ipotesi e deve essere espresso SPECIFICAMENTE in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (per il trattamento di dati sensibili il consenso deve essere in forma scritta).
MISURE DI SICUREZZA Due differenti tipologie:
AUTENTICAZIONE INFORMATICA = adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione - aggiornamento periodico dell’individuazione nell’ambito del trattamento consentito ai singoli - protezione degli strumenti elettronici – custodia di copie di sicurezza – tecniche di cifratura Quando il sistema di autenticazione è basato su una PAROLA CHIAVE questa deve essere composta da almeno 8 caratteri e non deve contenere riferimenti riconducibili all’incaricato.
■ SISTEMI FIREWALL in grado di monitorare il traffico in entrata e in uscita proteggendo la rete dai sistemi informatici = Malfunzionamento di un sistema informatico: procedure di ripristino del sistema e recupero dati devono garantire la disponibilità delle informazioni entro il termine massimo di 7 giorni.
= La mancata adozione di una delle qualsiasi misure minime di sicurezza determina la responsabilità penale del soggetto resosi colpevole dell’omissione – punito con arresto fino a due anni.
CRITTOGRAFIA E DATA PROTECTION Al fine di tutelare la riservatezza dei dati digitali può essere opportuno adottare specifiche soluzioni informatiche in grado di impedire l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti non autorizzati e alcuni degli strumenti sono appunto i SISTEMI DI CRITTOGRAFIA dei dati.
DIRITTO ALL’OBLIO IN INTERNET Interesse di ogni persona a non restare esposta ai danni ulteriori che arreca ala suo onore e alla sua reputazione (Ripubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata) = Qualsiasi cosa venga scritta in Internet resta memorizzata negli archivi dei motori di ricerca facendo si che anche le mutate condizioni relative all’attualità non riescano a scalfire il ricordo che la rete ne conserva. DIRITTO ALL’OBLIO può essere ricondotto ai principi di necessità e pertinenza nel trattamento dei dati Gli ostacoli connessi ad una tutela del diritto all’oblio derivano da:
■ DIRITTO DI CRONACA/INFORMAZIONE
■ (^) DIRITTO ALLA MEMORIA (ex. Dovere di informazione da parte di organi pubblici sulla propria attività e sui provvedimenti adottati dagli stessi)
TUTELA DELL’IMMAGINE = CONTROLLARE DIRITTO ALL’IMMAGINE = diritto di ogni persona che la propria immagine non venga divulgata senza il suo consenso: specifica disciplina nel codice civile, legge sul diritto d’autore e nel Codice in materia di protezione dei dati personali Ogni volta che si voglia esporre/riprodurre/mettere in commercio il ritratto di una persona è necessario il suo specifico consenso Immagine altrui però può essere riprodotta anche senza il consenso dell’interessato quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla: notorietà, necessità di giustizia, scopi scientifici o culturali, fatti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE In Italia la libertà di manifestazione del pensiero trova ampio riconoscimento nell’articolo 21 della Costituzione: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con a parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” MA libertà espressiva non significa poter dire e fare tutto ciò che si vuole.
TUTELA DELLA PERSONA E DIFFAMAZIONE ONLINE Diritto alla libertà di espressione conosce precisi limiti dettati dalla necessità di garantire il rispetto di altri diritti fondamentali di pari rango costituzionale:
■ 1 LIMITE = Articolo 20 con riferimento al concetto di “ BUON COSTUME ” comune senso del pudore e pubblica decenza
■ 2 LIMITE = “ ORDINE PUBBLICO ” volto a contenere la portata del limite alle sole ipotesi di minaccia concreta e materiale alla convivenza pacifica
■ 3 LIMITE = “ TUTELA DELLA PERSONA ” salvaguardia dei tradizionali diritti all’onore e alla reputazione ai quali si sono poi aggiunti i nuovi diritti alla riservatezza, all’identità personale, all’immagine e all’oblio – ONORE sentimento che un soggetto ha di se stesso / REPUTAZIONE giudizio che la collettività ha di un determinato individuo.
Esistono due tipologie di reato:
La diffamazione commessa online costituisce a tutti gli effetti un’ipotesi di diffamazione aggravata con relativo inasprimento del regime sanzionatorio applicato
RESPONSABILITA’ PROPRIE E PER CONDOTTE DI TERZI I blog/ social/ forum/ piattaforme di microblogging sono strumenti di COMUNICAZIONE TRASVERSALE chiunque può partecipare ad una discussione e contribuire con le proprie opinioni, spesso ci sono difficoltà. Sono stati elaborati due orientamenti: 1 favorevole ad individuare nei blogger il centro di imputazione giuridica per tutti i comportamenti tenuti da terzi in relazione al servizio da lui gestito / 2 fortemente critico nei confronti della predetta soluzione in considerazione dell’ingiusto, onore attribuito a titolare di una piattaforma telematica di verificare tutti i contenuti sulla stessa veicolati ad opera di terzi.
GIORNALISMO DIGITALE Qualsiasi attività di natura giornalistica che si manifesta con la pubblicazione e la diffusione di contenuti digitali attraverso una piattaforma di comunicazione telematica DECALOGO DEL GIORNALISTA = punto di equilibrio dei predetti valori costituzionali si è individuato nella ricorrenza di 3 requisiti: