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Del concordato tra stato e chiesa in italia, dalla differenza tra il precetto religioso e quello giuridico, ai sistemi di rapporto tra chiesa e stato, fino alle nuove esigenze di convivenza interreligiosa. La storia del concordato, dalla differenza tra cesaropapismo e sistemi jurisdizionalisti, alla modificazione costituzionale del 1985 e alla necessità di relazioni plurale e non esclusive tra stato e chiesa. Inoltre, il testo esplora la possibilità di un ruolo dell'unione europea nella regolazione dei rapporti tra stato e religioni.
Tipologia: Appunti
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Il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato rispetto al fenomeno religioso. Fenomeno ora molto più complesso rispetto al passato (diritto che esauriva la sua analisi all’interno dei rapporti con la chiesa cattolica). Oggi ciò che è importante è cercare di capire le interelazioni non tanto e non solo con le confessioni di riferimento, quanto le connessioni tra il diritto e la religione. Questo sul presupposto che “lo Stato è la casa comune dei credenti, non credenti e diversamente credenti”: non può avere come riferimento una determinata confessione religiosa. Quindi il precetto religioso non può fondare il precetto giuridico in uno Stato laico (differenza: l’islam come precetto religioso fonda il precetto giuridico). Lo Stato deve mantenere una neutralità, che non significa indifferenza rispetto al fenomeno religioso. Neutralità quindi vuol dire “equidistanza” per tutte le religioni, che non possono essere ostacolate, considerata la loro importanza all’interno di una struttura sociale. Il principio di laicità è un principio giuridico, non è una disposizione teorica. Principio che assume in se’ anche delle precise conseguenze giuridiche.
Caso pratico: insegnante che organizza una ricorrenza di Natale. Presupposti: partecipazione libera degli alunni e non coincidenza con l’orario d’obbligo. In questo modo si evita la statalizzazione del sacro. Problema della post-modernità: perchè non far prevalere l’integrazione all’esclusione?
Importanza dei principi fondamentali (art.i 3,7,8): si è voluto sottrarre al legislatore ordinario la giurisdizione di alcuni fenomeni. Questa parte della Costituzione infatti non potrà mai essere modificata e quindi il legislatore deve attenersi ad essa. La Costituzione in questo caso si pone come limite al legislatore ordinario.
Art. 7: Stato e Chiesa cattolica sono ognuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Questo articolo è però frutto di importanti avvenimenti storici che hanno preceduto l’entrata in vigore della Costituzione. Si arriva alla stipulazione dei patti Lateranensi l’11 febbraio 1929 da parte di Mussolini e il Cardinale Gasparri. Si chiamano patti Lateranensi perchè sono stati sottoscritti nel palazzo del Laterano. Questi pongono fine alla questione romana. Prima però, dal punto di vista giuridico, era stato fatto qualcosa. Era stata fatta una legge, ma che non fu mai accettata dalla Chiesa perchè era una legge ordinaria e quindi poteva essere modificata in qualsiasi momento. L’altro motivo per cui non fu accettata fu che si prevedeva l’uso, ma non la proprietà dei palazzi apostolici.
I patti Lateranensi si compongono di : un concordato, un trattato e di una convenzione finanziaria. Il concordato è stato modificato nel 1984, con l’accordo di villa Madama (palazzo di proprietà dello Stato): questo perchè nel diritto internazionale esiste un valore non scritto che è quello dell’alternanza delle sedi (il primu fu sottoscritto in un palazzo della Chiesa). Il concordato ha un valore giuridico. Il primo sistema di rapporti tra Stato (Impero) e Chiesa era il cesaro- papismo: sistema che faceva confluire in capo alla figura dell’imperatore la figura dell’imperatore e del papa. Infatti è il pontefice, e quindi l’imperatore, il primo a pronunciarsi su questioni teologiche. Poi ci sono stati i sistemi teocratici, dove tutto confluiva nella figura del pontefice. Ci sono stati dopo dei sistemi giurisdizionalisti, che vedevano la Chiesa come un ente assoggettato alla vita dello Stato. Con l’unificazione d’Italia si ha un sistema separatista, cioè quello immediatamente precedente a quello concordatario. In questo sistema quindi Stato e Chiesa sono separati. Nel sistema concordatario tutto questo viene meno.
Perchè il sistema concordatario ha un valore giuridico? Sul piano giuridico gli effetti sono rappresentati che Stato e Chiesa cattolica su talune materie hanno un preciso obbligo di concordare preventivamente la regolazione di materie comuni. C’è quindi un sistema di rapporti basato sul diritto internazionale, dato che c’è un trattato (prima diritto comune). Non c’è più la legge ordinaria, ma il trattato.
Agli inizi degli anni ’90 viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico la legge Bassanini, che tendeva a semplificare le procedure amministrative. Qui si dispone l’abrogazione di tutte quelle norme che prevedevano di richiedere il parere al consiglio di Stato se non in tre ipotesi ben precise. Dopo di questa legge qualcuno si accorge che l’articolo 1 della legge n. 222 del 1985 contiene una disposizione ben precisa al cui interno vi è un obbligo di richiesta di parere al consiglio di Stato. Quindi ci si pone la domanda: la legge Bassanini può manifestare i suoi effetti modificativi anche su una legge che ha come riferimento il diritto internazionale? Si avvia quindi uno scambio di note con la Santa sede e si chiede non se fosse applicabile, ma se manifestassero un orientamento favorevole o meno riguardo la legge Bassanini. Si chiedeva quindi se la legge italiana poteva essere applicata anche nella legge concordataria.
Quindi il sistema concordatario ha come effetto giuridico che qualsiasi argomento che faccia riferimento al sistema concordatario deve essere accordato con lo Stato italiano. Questo solo riguardo alle materie previste nel concordato, non su tutto.
Il concordato è un documento che contiene una regolamentazione soprattutto degli enti ecclesiastici. Il trattato si mantiene nella sua interezza, tranne che per una modifica apportata all’articolo 1 del trattato stesso. La convenzione finanziaria regolamenta l’aspetto economico dei rapporti con lo Stato di Città del Vaticano. Il concordato è per sua natura modificabile perchè tiene conto soprattutto di situazioni contingenti. Il trattato per sua natura non è soggetto a modificazione, se non con il consenso delle parti. Il concordato è stato modificato nel 1984. L’articolo 1 del trattato laterano riprendeva l’articolo 1 dello Statuto Albertino, dove si affermava che la chiesa cattolica apostolica romana rappresenta l’unico riferimento per lo Stato italiano. C’era quindi un riferimento esclusivo alla religione cattolica. Questo articolo successivamente si è posto in contrasto con il principio di laicità. Quindi anche la Chiesa cattolica accetta questa modifica. Questa disposizione doveva essere inevitabilmente superata da entrambe le parti.
La Costituzione va a modificare l’assetto dei Patti Lateranensi, che però vengono richiamati nella seconda parte dell’articolo 7, dove si dice che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati da essi. Una volta preso atto di questo richiamo all’interno dell’articolo 7 ci si deve chiedere quale significato abbia, perchè è nella Costituzione. La costituzionalizzazione di un documento, anche dal punto di vista delle modifiche, è qualcosa di rilevante. Non si può però dire che tutti i Patti Lateranensi hanno una copertura costituzionale. Quindi il significato da attribuire a questo richiamo è che non è stata costituzionalizzata tutta la struttura dei patti, ma il principio concordatario, cioè la copertura costituzionale è stata attribuita solo al principio che obbliga lo Stato e la Chiesa a concordare le modifiche in modo preventivo prima della loro realizzazione.
Art. 7: Stato e Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani ognuno nel proprio ordine. Quindi significa che vi è un riconoscimento nei principi fondamentali della Costituzione di una indipendenza reciproca. Il concetto di indipendenza è qualcosa di fisiologico in qualsiasi rapporto di diritto internazionale. Ciò che è importante è il riconoscimento anche della sovranità, perchè significa riconoscere all’altra parte un qualcosa in più. Significa legittimare l’indipendenza dell’altra parte al di là del permesso dello Stato: non ha bisogno di riconoscimenti esterni. Questo si giustifica per le ragioni storiche. Quindi in Italia più che in altri paesi c’è stato un intreccio tra storia e diritto e quindi si può parlare di rilevanza giuridica della storia. Ogni documento giuridico nasce in un tempo ben preciso e quindi tende ad assorbire le contingenze storiche e sociali di quel tempo.
Quale poteva essere il fondamento giuridico di azione così potente da parte dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica (sopprimere ordini e incamerare patrimoni: legislazione eversiva)? Questa si basava sulla qualifica pubblica di ente relgioso. L’ente veniva assimilato ad un ente pubblico. Questa assimilazione sul piano giuridico determinava come conseguenza la facoltà da parte dello Stato di andare a trasformare o sopprimere l’ente pubblico. In quei periodi lo Stato decise di non modificare solo quegli enti che intervengono nel sociale, di aiuto alla struttura sociale dello Stato. Questo aveva portato una lacerazione molto forte tra Stato e Chiesa. È per questo che l’articolo 7 va a ribadire ciò che già era così nella storia. In questo modo il carattere ecclesiastico non può essere causa di speciali limitazioni legislative (art. 20 Cost.). Non si potranno mai più fare leggi simili alla legislazione eversiva (non si può attuare una legislazione di carattere discriminatorio). Questo però non vuol dire che lo Stato italiano non può decidere di regolamentare i rapporti con gli enti ecclesiastici, ad esempio sul piano delle tassazioni. Lo Stato italiano quindi può intervenire a patto che non intervenga in modo discriminatorio.
La modificazione dei Patti, accettata dalle due parti, non richiede la procedura di revisione costituzionale.
L’articolo 8 invece dispone i rapporti con le altre confessioni religiose. Ci sono due articoli diversi per ragioni di carattere storico, che fanno riferimento anche ad una tradizione del nostro paese. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge. Sono libere, ma non sono sovrane. Quindi il concetto di sovranità, di esistenza che prescinde dal riconoscimento è qualcosa che attiene soltanto ai rapporti con la Chiesa cattolica. Quindi gli atti che fondano i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica sono atti di diritto pubblico esterno. Lo Stato non può condizionare le confessioni, che sono libere di organizzarsi. Quindi questo rapporto esclusivo che in qualche modo è rimasto in vigore fino al 1984 impone allo Stato di rividere i rapporti con le confessioni religiose, anche alla luce di una effettiva applicazione dell’articolo 8. Quindi ormai lo Stato deve abituarsi ad avere rapporti non esclusivi, ma in qualche modo ad ammettere nello spazio pubblico anche le altre religioni.
quella degli anni ’40 (capacità di anticipare i fenomeni sociali; il compito del diritto è regolamentare i fenomeni che gli vengono presentati dalle scienze sociali: il diritto deve “creare l’abito giusto”).
Collegamento tra il riciclaggio e la pace nel mondo? I flussi di denaro di provenienza illecita possono destbilizzare le economie di interi territori o di diversi stati. Quando si destabilizza l’economia di uno Stato anche sul piano sociale si crea instabilità, tensione, conflitto. La pace non è solo l’assenza di guerre (secondo il Pontefice), ma è un corretto equilibrio dal punto di vista dell’economia e dell’intervento nell’economia fondato su valori di giustizia e di solidarietà. Ecco perchè c’è uno stretto collegamento tra l’economia e la pace nel mondo.
L’unica condizione dell’articolo sono i riti contrari al buon costume. L’articolo non presuppone la reciprocità. Nella versione originale qualcuno voleva inserire come limitazione alla libertà religiosa non solo il buon costume, ma anche l’ordine pubblico. Questo fu subito eliminato perchè qualsiasi questore avrebbe potuto vietare delle manifestazioni religiose perchè contrarie all’ordine pubblico. Le religioni non devono essere motivo di discordia all’interno dell’Europa.
L’Impero Romano ha sempre mantenuto un regime di tolleranza nei confronti delle diverse religioni, perchè riteneva che fosse utile mantenere questo atteggiamento non conflittuale. I romani nei confronti dei cristiani iniziarono però le persecuzioni: erano tolleranti nei confronti della altre religioni con cui condividevamo divinità e credenza. I cristiani invece non potevano condividere le loro credenze con gli altri dei “falsi e bugiardi”. I primi cristiani venivano visti come pericolosi per l’integrità dell’impero. Quel contrasto dunque era dovuto dal fatto che si ritenevano pericolosi per la stabilità dell’Impero. Costantino poi capisce che è utile riconoscere la libertà ai cristiani e quindi pone fine alle persecuzioni. Con Costantino il cristianesimo viene equiparato a tutte le altre religioni. Egli auspica addirittura che la divinità cui fanno riferimento i cristiani possa proteggere l’Impero. Quindi il rapporto tra le religioni e gli stati è un rapporto antico: possono cambiare i riferimenti, i sistemi, ma le logiche sottese probabilmente rimangono sempre le stesse.
Tutto questo è sottoposto al principio di laicità. La giurisprudenza definisce la laicità come l’atteggiamento di neutralità che lo stato deve avere nei confronti di tutte le religioni. Questo principio noi non lo ritroviamo nella nostra Costituzione (a differenza di quella francese), ma si arriva alla sua definizione tramite una organica elaborazione. Si tratta quindi di un principio che ha delle applicazioni che si ritrovano ogni qual volta una sentenza, della cassazione o di un giudice amministrativo, censuri una legge ordinaria che risulti essere discriminatoria.
La religione che risulta essere destinataria di risorse economiche importanti può favorire maggiormente la sua azione di presenza nel territorio. Quindi soprattutto la materia economica è una materia a cui lo Stato deve prestare grande attenzione.
Il rapporto tra le confessioni e il diritto tributario è un rapporto complesso e allo stesso tempo anche antico. Costantino infatti fu il primo a riconoscere ai cristiani la possibilità di ricevere donazioni, fu il primo ad esentare da qualsiasi forma di tassazione i luoghi di culto. Per questo la Chiesa nel corso dei secoli ha potuto creare un patrimonio così importante: è stata favorita da disposizioni giuridiche di esenzione di tassazione di luoghi di culto e dalla possibilità di ricevere donazioni (disposizioni risalenti al primo secolo).
Articolo 20 Cost.: nasce dalla preoccupazione di riproposizione delle leggi eversive nel nostro ordinamento (le leggi che avevano portato ad espropriare i grandi patrimoni ecclesiastici). Questo articolo deve essere letto in una prospettiva di uguaglianza. Oggi questo articolo è a presidio delle eventuali volontà del legislatore di limitare i diritti di costituzione. Quindi le confessioni religiose in virtù di questo articolo non potranno mai essere causa di speciali limitazioni o gravi fiscali. Questo è un modo per ricordare al legislatore ordinario che non potrà mai introdurre delle disposizioni finalizzate a discriminare le confessioni religiose. L’articolo 20 ci consegna una disposizione la quale vuole solo garantire un analogo trattamento tributario.
Come sono considerati gli enti delle confessioni religiose nel nostro ordinamento giuridico? Dal punto di vista civilistico si devono considerare le tematiche in riferimento alla loro origine. Per esempio, per quanto riguarda l’organizzazione cattolica l’origine si ritrova non su quello dello stato, bensì su quello canonico. Entrare a far parte del nostro ordinamento significa interagire in maniera effettiva e reale. Questi enti spesso sono destinatari di rilevanti interessi economici e patrimoniali. Si devono però tenere conto di alcune variabili, collegate al modo di esistere di
questi enti. Per questi enti esiste un registro presso le prefetture, al cui interno si ritrovano tutti i dati relativi a quel soggetto. Quindi all’interno del registro, diviso in sezione, si può verificare l’esistenza del patrimonio, chi sono i rappresentanti legali e tutte le modificazioni che ci sono state riguardo a quell’ente.
L’ente deve iscriversi in questo registro, è una condizione essenziale perchè dopo il riconocimento che gli viene attribuito il prefetto trascrive l’ente all’interno di questo registro e tutti i dati relativi all’ente stesso. Se l’ente, una volta ottenuto il riconoscimento, non effettuasse la registrazione e la conseguente trascrizione all’interno del registro di tutti i dati, questa mancanza ricadrebbe in capo all’ente e lo priverebbe dell’autonomia patrimoniale (quindi i rappresentanti legali saranno personalmente obbligati). Quindi quest’obbligo di iscrizione ha valore costitutivo ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.
Sul piano tributario però come sono considerati questi enti confessionali? Sono considerati come enti non commerciali. Quindi gli enti delle confessioni religiose sono equiparati a quegli enti che non svolgono attività di natura commerciale. Questo vuol dire che gli enti possono svolgere attività di natura commerciale oppure no? Si, se utilizzano i proventi dell’attività commerciale per portare avanti uno scopo ideale. Se l’attività dovesse assumere un ruolo totalizzante o comunque prevalente ci sarebbe la perdità della qualità di ente non commerciale. La presenza degli utili non è incompatibile con la figura dell’ente.
Normativa antiriciclaggio: grande riforma all’interno del Vaticano. Si sono creati degli organi che applicassero questa normativa: alcuni già esistenti (Segreteria di Stato), altri nuovi.
Distinzione tra Stato Città del Vaticano e Santa Sede. La santa sede preesiste allo Stato Città del Vaticano. Nel diritto canonico la santa sede è il supremo organo di governo della Chiesa cattolica (in senso stretto coincide con l’ufficio del pontefice; in senso lato racchiude sia il pontefice sia tutti gli istituti che collaborano con lui nella gestione: Curia Romana). La Curia romana è tutto quell’insieme di organismi, che si chiamano dicasteri : Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali Pontifici Consigli e Uffici.
Lo Stato Città del Vaticano è quel pezzo di terreno che viene creato con la stipula dei Patti Lateranensi. È stato creato per risarcire il pontefice e la Santa sede dei territori che gli erano stati sottratti. Infatti nel 1929 viene a comporsi la questione romana e viene riconosciuta l’esistenza di questo territorio. Si riconosce la piena proprietà dello Stato al pontefice: è uno Stato patrimoniale. Questo è quindi uno Stato a tutti gli effetti, che ha un territorio, una popolazione e una legislazione. Territorio: enclave (territorio all’interno di un altro). Piazza San Pietro (all’interno dello Stato Città del Vaticano) è aperta al controllo della polizia italiana, ma la polizia non può entrare dentro la Basilica. Popolazione: i cittadini sono pochi. Tutti i cardinali hanno la cittadinanza dello Stato Città del Vaticano. La cittadinanza ce l’hanno anche coloro che risiedono stabilmente all’interno dello Stato, perchè hanno lì qualche incarico. Hanno la cittadinanza anche coloro che sono autorizzati dal pontefice e anche i coniuge e i figli di chi è cittadino dello Stato. È uno Stato teocratico e ierocratico. Teocratico perchè è retto dal diritto canonico (fonte primaria dell’ordinamento). Ierocratico perchè è presieduto da una figura, il sommo pontefice, che è di derivazione divina. Come forma di governo è una monarchia elettiva e assoluta. Elettiva perchè il papa viene eletto nel conclave e assoluta perchè sono concentrati nelle mani del pontefice tutti e tre i poteri. È inoltre uno Stato patrimoniale.
Il pontefice ha la pienezza dei poteri, ma li delega ad altri organi: quello esecutivo è esercitato dal Governatorato, quello giudiziario dai Tribunali e quello legislativo dalla Pontificia commissione. Tutte le leggi che vengono emanate vengono sottoposte all’approvazione del pontefice. Ci sono alcuni atti che possono essere emanati proprio dal pontefice (motu proprio). Inoltre molto spesso gli organismi che fanno parte della Curia romana sono gli stessi che operano all’interno dello Stato Città del Vaticano. Sul piano funzionale lo Stato ha il compito di assicurare una piena ed assoluta indipendenza alla Santa Sede.
Apparato delle fonti
Nel momento in cui lo Stato viene creato, essi si dota di un apparato normatico. Queste leggi entrano contestualmente in vigore con la ratifica del Patti (con Pio XI).
consacrati da un trattato, che rende impossibile all’altra parte qualsiasi modifica senza il consenso dell’altro. I confini sono stabiliti in un allegato.
La piazza di San Pietro, pur facendo parte dello Stato Città del Vaticano, continua comunque ad essere aperta al pubblico. Continuerà anche ad essere soggetta alle autorità di polizia italiane. Regime particolare. I poteri delle autorità italiane però si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica. N.B.:nello Stato Città del Vaticano ci sono le guardie svizzere perchè, quando nel ‘600 ci fu un’invasione barbarica, un gruppo di guardie svizzere si ferma e resiste fino all’ultimo per permettere al potnefice di scappare attraverso Castel Gandolfo. Quindi per riconoscenza e senso di gratitudine rispetto a quel gesto da allora le guardie svizzere fanno parte della struttura vaticana. La loro presenza è frutto di un episodio storico che ha portato alla morte di un piccolo gruppo di guardie svizzere che eprmise al pontefice di scappare e avere salva la vita.
Nella giustizia della chiesa l’obiettivo non è quello di arrivare alla sanzione per il colpevole, il fine ultimo è la salvezza del colpevole.
Lo Stato Città del Vaticano ha inoltre predisposto un autorità finanziaria preposta ad organizzare gli organismi destinati al controllo.
Sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone che sono residenti nello SCV. Viene regolamentato il requisito della residenza.
Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Dal punto di vista giuridico si dichiara una carenza di giurisdizione: se non c’è ingerenza, non può esserci giurisdizione. Su queste basi è stata riconosciuta agli enti centrali una posizione di assoluta e incondizionata autonomia e di contro è stata consacrata una carenza di giurisdizione da parte dello stato italiano nei confronti di questi enti. Gli enti centrali sono quelli che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa: enti direttamente funzionali alla struttura della chiesa (es.: Segreteria di stato). Negli anni ’80 con l’istituto per le opere di religione ovvero lo IOR, che si rende responsabile insieme ad alcune banche venete di una serie di delitti di bancarotta fraudolenta, la procura competente attiva un’azione di carattere penale nei confronti dell’istituto. Però mentre i responsabili delle altre banche vengono regolarmente condannati, per lo IOR la difesa richiama l’articolo 11 del trattato del laterano. L’azione penale si arresta.
A distanza di vent’anni si assiste ad un altro fenomeno. Radio Vaticana è al centro di una questione complicata: le strutture provocano malattie. Anche qui la difesa dell’ente ha l’idea di rifarsi al precedente, pensando di risolvere la questione richiamando l’articolo 11 del trattato. Ad un certo punto la cassazione ribalta completamente l’orientamento precedente. I giudici vanno oltre, tanto da mettere in discussione l’applicazione sistematica dell’articolo 11 e dicono che non possono esistere, all’interno dello Stato italiano, delle zone di immunità dalle sanzioni penali per la tutela dei diritti dei cittadini italiani.
Il diritto ecclesiastico ha come riferimento una società multireligiosa: il contesto sociale e culturale è notevolmente cambiato. Quindi anche la struttura dello Stato Città del Vaticano è diversa rispetto a quella del 1929. Lo SCV non poteva rimanere estraneo ai processi di globalizzazione che hanno caratterizzato gli stati nazionali. Tutto questo perchè con la modernità i problemi che nascono non riescono più ad essere risolti e contenuti all’interno del territorio nazionale: quindi gli stati nazionali di fronte a questo contesto si trovano indifesi. Si è cominciato ad adottare delle misure antiricilclaggio. Ma lo SCV non aveva l’obbligo di adottare questa normativa, anche se poteva rifarsi alla normativa antiriciclaggio italiana. Ha però scelto di adottare una normativa autonoma.
Lo SCV nel 1929 era costretta quindi a dotarsi di una normativa giuridica, perchè il Trattato del Laterano determina questo evento eccezionale della creazione di uno stato. Proprio per questo sarebbe stato difficile dotarsi di una disciplina giuridica autonoma e quindi si rifanno alla normativa italiana. Così si risolve la questione per lo stato di avere un ordinamento giuridico. Ora la sua struttura è cambiata e ha preso le forme di qualsiasi altro stato nazionale.
Quando il Vaticano ha aderito alla convenzione monetaria, l’UE contesualmente ha obbligato i vertici del Vaticano ad adottare la normativa antiriciclaggio. La scelta dell’euro quindi ha comportato delle conseguenze. Quindi il pontefice con questa iniziativa toglie ogni dubbio sulla volontà di adottare la normativa. Non si deve ridurre tutto ad obblighi
giuridici di valenza internazionale perchè il rapporto con l’economia di questa disciplina è già sotteso nella normativa vaticana. Al tempo stesso si è trattato anche di una scelta legata ai principi di trasparenza, che la Chiesa aveva già adottato nella politica sociale. Se il Vaticano si fosse sottratto a quest’obbligo ci sarebbero state delle conseguenze sul piano monetario, ma sul piano strettamente generale la mancata adozione della normativa antiriciclaggio avrebbe collocato lo SCV all’interno della black least ministeriale, dove ci sono tutti quei paesi qualificati come “paradisi fiscali” (quelli che non rispettano le regole di trasparenza economica e sociale). Certo è che questa classificazione risultava essere in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa. Questo sarebbe accaduto perchè l’Europa non poteva continuare ad ammettere l’esistenza di zone franche all’interno del suo territorio: questo fenomeno infatti non ha interessato solo lo SCV, ma anche San Marino, la Svizzera ecc. (erano caratterizzati dalla poca trasparenza sulle condizioni economiche).
Tutto questo perchè c’è stata la crisi: crisi economica che ha caratterizzato tutto il continetne dal 2008 ad adesso. Questa crisi aveva avuto come effetto quello di non rendere più sostenibile l’esistenza di paesi in grado di ospitare ingenti flussi di capitali che venivano sottratti all’economia legale degli altri stati nazionali. Tutto questo portava a delle conseguenze economiche negative sul piano internazionale, perchè c’erano dei paesi in grado di attrarre questi flussi di capitali (di provenienza illecita e non). Questo determina l’impoverimento del paese che subisce la fuga di capitali. Inoltre c’è stata la consapevolezza da parte dell’ UE che una normativa per avere sempre più efficacia deve essere estesa a tutti i paesi europei (da sola non può ottenere nessun successo). Bisogna quindi creare un territorio per poter efficacemente contrastare questi flussi di denaro che circolano a livello virtuale oramai.
Di Cosimo: modifica di un regolamento comunale ad Udine del 25 febbraio 2019. Con la modifica si stabilisce che l’esenzione per la tari vale solo per la Chiesa cattolica e per le altre confessioni che hanno una intesa con lo Stato. L’ASGI dice però che questa modifica è incostituzionale. Prima l’esenzione era generalizzata a tutte le confessioni. Un secondo fenomeno consiste nel fatto che una azienda socio sanitaria di Bergamo mette in vendita una cappella. Capita che si indice un’asta, la quale viene vinta il 25 ottobre dalla associazione musulmani di Bergamo. Da qui ne nasce una questione politica: il presidente della regione dice che eserciterà il diritto di prelazione. Inoltre pochi giorni fa alcuni componenti della comunità ortodossa rumena sollecita il presidente di esercitare il diritto poichè sono loro che in questo momento occupano la cappella a titolo gratuito. La regione Lombardia inoltre nel 2015 ha modificato la propria legge urbanistica, rendendo più complessa la procedura. In concreto diventa più difficile costruire un nuovo luogo di culto. Quindi partecipare ad un asta con oggeto un luogo di culto facilita l’acquisto di un luogo di culto. Questo vincolo procedurale è stato però ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63. In questa occasione la Corte coglie l’occasione per fare il punto della questione e cioè dice che l’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità. Ulteriormente la Corte ribadisce che l’obiettivo deve essere quello di garantire le condizioni che favoriscono l’espansione delle libertà di tutti. Infatti il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà religiosa ed è riconosciuto a tutti e a ogni confessione religiosa. In materia religiosa il legislatore non può fare discriminazioni tra le confessioni che hanno e quelle che non hanno intese con lo Stato.
L’idea del multiculturalismo nasce in Canada alla fine degli anni ’60, quando la comunità minoritaria franco-tedesca inizia una rivoluzione silenziosa. Muovevano verso due obiettivi particolari: ottenere il bilinguismo nelle istituzioni statali e in secondo luogo il biculturalismo nell’ambito dell’insegnamento scolastico. Il governo dopo un po’ di tempo accetta questa prospettiva e adotta quindi una politica multiculturalistica. Il multiculturalismo, prima di essere una impostazione, è un fatto storico e un problema. La Corte Costituzionale deve essere attenta a “fissare dei paletti”. È importante che i soggetti pubblici che si relazionano con soggetti religiosi abbiano un potere discrezionale limitato.
Università del Molise: politica ecclesiastico nel decennio chiamato “stagione delle intese” (1984-1995). La trattazione delle materie religiose ha assunto degli aspetti di omogeneità. A causa dell’egemonia sociale e politica delle organizzazioni religiose, in particolare la Chiesa di Roma, le quali sono state in grado di ottenere una posizione giuridica distinta rispetto alle altre che non sono riuscite a raggiungere delle intese con lo Stato. Il principio di laicità dello Stato viene inteso solo nella prospettiva di equidistanza da tutti gli ordinamenti ideali e di non ingerenza nelle questioni interne delle confessioni religiose.
Nell’articolo vengono indicate le condotte principali: sostituire, convertire o trasferire denaro contante, beni o altre risorse economiche, conoscendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine ilelcita degli stessi, ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Altre condotte sono quelle di occultare o dissimulare la provenienza di denaro o anche acquistare, possedere, detenere o utilizzare beni, conoscendo che provengono da un reato. Oggetto: denaro contante, beni materiali o immateriali, altre risorse economiche. Elemento soggettivo: dolo (conoscendo che queste provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto). Sanzioni: reclusione, multa e confisca.
Il legislatore sempre con la riforma del 2012 introduce anche l’articolo 421 ter, che viene rubricato “impiego dei proventi di attività criminose”. Reato di impiego: in attività economiche o finanziarie denaro contante, beni o altre risorse ecoomiche provenienti da un delitto.
Nell’ordinamento italiano il reato di riciclaggio è contemplato nell’articolo 648 bis. Fuori dei casi di concorso nel reato: si esclude il reato di autoriciclaggio. Questo reato viene introdotto nel 2014, con la legge 186. Con l’articolo 3 di questa legge viene introdotto l’articolo 648 ter.1, rubricato “autoriciclaggio”. Quello che ha destato dei dubbi è un comma che dice che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale (non c’è il reato di autoriciclaggio, ma rimane il reato).
Il riciclaggio è un fenomeno anche di carattere economico-finanziario. Il riciclaggio è l’attività che trasforma il denaro sporco proveniente da criminalità in denaro pulito. I puti fondamentali sono tre: dissimulare l’origine illecitan (allontanare il denaro sporco dal luogo in cui è stato originato); una volta allontanato il denaro deve subire una serie di attività (deve essere portato in un paradisco fiscale e poi essere trasferito in un’altra banca; viene utilizzato e rimesso in un’ulteriore banca: la gamma di attività deve essere ampia). Sentenza della Cassazione penale, 24/05/2016 n. 26301: il mero possesso di un’ingente somma i denaro non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza del delitto presupposto (aggiungi slides). L’obiettivo è quello di dare al denaro l’apparenza che la sua origine sia lecita. Il riccilaggio passa attraverso un processo trifasico: prima fase COLLOCAMENTO (placement), immissione dei provenienti da attività illecite nel circuito finanziario legale; seconda fase STRATIFICAZIONE (layering), esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di trasformare la ricchezza illegale in legale; terza fase INTEGRAZIONE (integration), reinvestimento in attività economiche legali dei capitali ripuliti. Il fenomeno del riciclaggio è definito come “fiume carsico”: è difficile individuarne il percorso perchè la maggior parte del percorso avviene nel sotto suolo.
Negli anni ’70 c’è un riciclaggio monetario attraverso il massiccio utilizzo del denaro contante e di prestanome. Anni ’80: riciclaggio bancario grazie alla crescita degli strumenti e servizi finanziari disponibili e all’abolizione delle misure restrittive alla circolazione dei capitali. Anni ’90: riciclaggio finanziario tramite l’intermediazione di società finanziarie. Il sistema bancario risulta troppo controllato. Oggi si parla di riciclaggio extrafinanziario attravero il ricorso a professionisti legali e contabili che utilizzano il sistema finanziario, ad operatori non finanziari e a circuiti alternativi.
Il fenomeno di riciclaggio è sì un fenomeno penale, ma anche economico-sociale. A livello mondiale abbiano il 5 per cento del PIL mondiale (2.800 miliardi di dollari). A livello nazionale il riciclaggio è stato stimato per un 10 per cento del PIL italiano (150 miliardo di euro).
Ci sono degli effetti distorsivi del riciclaggio: effetti che alterano le regole del mercato. Ci sono effetti sulla concorrenza, sui mercati creditizi, sui mercati finanziari e sul mercato reale. Effetti macroeconomici: incoerenza domanda di capitali e indicatori Macro. I primi sono falsati per via di tutti gli investimenti fatti con denaro sporco; volatilità dei tassi di cambio a causa dei trasferimenti transfrontalieri non previsti; volatilità dei tassi di interesse; effetti negativi sul gettito fiscale; errata distribuzione della spesa pubblica; rallentamento della crescita economica; inefficiente allocazione delle risorse; danni di immagine a Paesi e intermediari finanziari. Effetti microeconomici (concorrenza): disponibilità di liquidità; agevolazione negli investimenti; politiche predatorie dei prezzi; favoritismi dalla politica e dalla P.A.; massima flessibilità mercato del lavoro. Tutto ciò porta a una instabilità dei mercati finanziari e tensioni sociali. Ci deve essere un intervento normaativo per stabilizzare i mercati.
Effetti della normativa antiriciclaggio: stabilizzazione dei mercati finanziari e grado di libertà del sistema economico. Il fenomeno di riciclaggio quindi crea tensioni sociali. Perchè lo Stato Vaticano adotta la normativa antiriciclaggio? Considerando che il riciclaggio costituisce una minaccia per l’integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari; che le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento nè cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati; che ogni stato e giurisdizione devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidi; che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009 prevede, tra l’altro, l’introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’altro effetto della normativa è il grado di libertà del sistema economico: il raggio di azione delle operazioni economiche tende a ridursi. Questo limita la redditività degli operatori economici. Oltre a ciò c’è un effetto anche sui costi della politica antiriciclaggio: diretti e indiretti. I costi diretti sono quelli che vanno a gravare direttamente sul privato. Per dar seguito a ciò che prescrive la normativa il soggetto obbligato (la Banca) deve fare dei corsi di aggiornamenti, deve acquistare strumenti..
Principio di proporzionalità: si basa su tre test. Il primo è quello dell’idoneità. Si deve testare se una soluzione normativa è idonea a raggiungere l’obiettivo. Il secondo test è quello della necessarietà: capire se esiste una soluzione alernativa alla prima, ma che abbia dei costi minori (fa riferimento all’imposizione del mezzo più mite). Il trzo test è quello della proporzionalità in senso stretto, che accerta che il mezzo non implichi un sacrificio sproporzionato rispetto all’obiettivo. Quindi se questa soluzione, pur essendo idonea e necessaria, mette in crisi l’operatore economico non conviene utilizzarla.
Punti cardine della normativa antiriciclaggio:
Le direttive della normativa comunitaria sono cinque. La prima riguarda la prevenzione d’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Ci deve essere l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati relativi ad essa ed alle operazioni da questa effettuate. Deve esserci la segnalazione ad un’autorità appositamete designata delle operazioni sospette di riciclaggio. Il soggetto obbligato che deve fare tutte queste operazioni deve sostenere dei costi.
Con la seconda direttiva si ha l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai professionisti di carattere non finanziario.
Con la terza direttiva si ha un nuovo approccio basato sulla collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti. Tutte le eventuali segnalazioni di operazioni sospette dovevano convergere presso queste unità. Queste erano le stesse che analizzavano le operazioni per verificare se si trattasse di operazioni di riciclaggio o meno. Qualora l’analisi risultasse negativa il soggetto non incorreva in sanzioni o procedimenti penali. C’è un’estensione della normativa al finanziamento del terrorismo e c’è l’introduzione del margine di discrezionalità sulla valutazione del rischio (adeguata verifica, approccio basato sul rischio). Prima si parlava di identificazione (si prendevano i dati del soggetto che si rivolgeva allo sportello per fare un’operazione), ora di adeguata verifica: si tratta di qualcosa di molto più ampio e complesso, perchè si cerca di prendere tutte le informazioni necessarie per capire se sia un’operazione di riciclaggio. Inoltre il soggetto obbligato ora ha una certa discrezionalità nel capire se quell’operazione può essere di riciclaggio oppure e no e per questo è importante che tutti i soggetti obbligati (anche i professionisti) partecipino ai corsi di aggiornamento.
Con la quarta direttiva si ha il raggiungimento di una sempre maggiore efficacia dell’azione di contrasto del crimine in campo economico mediante una maggiore tracciabiltà del denaro e l’inclusione dei reati fiscali legati alle imposte dirette e indirette.
L’adozione della quinta direttiva antiriciclaggio nasce dalla necessità di potenziarie, attraverso lìimposizione di maggiori obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta