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Effetti giuridici del Concordato: Ruolo Stato Italiano e Chiesa Cattolica, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sull'accordo giuridico tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica in materia di enti, beni culturali e insegnamento della religione nelle scuole. Viene esplorata la relazione tra lo Stato e la Chiesa in merito alla giurisdizione, i enti di terzo settore e le loro attività, e le implicazioni penali. Il testo include casi giuridici e legislazione italiana e vaticana.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 09/06/2022

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DIRITTO ECCLESIASTICO 16/02/2021
Cardinale Pietro Gasparri di Ussita raffigurato anche nell’università di giurisprudenza di Macerata =
è stato segretario e partecipò alla stesura del codice canonico del 1917, perché anche la Chiesa
seguì la scia delle codificazioni e concentrò il suo diritto all’interno del codice. Artefice 1°
codificazione = Gasparri.
Quando si parla di diritto ecclesiastico non si parla solo del diritto della chiesa, ma del rapporto tra
diritto e religione il diritto canonico si occupa delle regolamentazioni interne della Chiesa: quali
sono i diritti all’interno della Chiesa, quali sono i compiti dei vescovi etc.. il codice non è più quello
del 1917, perché nel 1983 il codice è stato riformato. non lo tratteremo molto.
RAPPORTI TRA DIRITTO E RELIGIONI: rispetto al passato dove si confrontava il diritto solo con la
religione cattolica, la tradizione moderna mette in confronto molte sfere e riferimenti religiosi.
Il precetto giuridico non potrà mai fondarsi su un precetto religioso, perché è naturale che se lo
Stato assume come fondamento la religione, deve scegliere anche la religione e su questa ci si crea
un fondamento giuridico ma con problemi grandi, perché avrebbe una direzione solo verso coloro
che credono in quella religione.
La neutralità tra le religioni è un principio fondamentale per permettere la laicità dello Stato,
prevista nella Costituzione.
Questione romana : si apre un confronto tra il regno d’italia e il pontefice il quale si sentiva
prigioniero del regno d’italia perché era stato spogliato di quella potestà temporale, rimane chiuso
nei palazzi e si dichiara prigioniero opinione pubblica: quando parla il papa, ha una dimensione
internazionale che si riconosce nella chiesa cattolica. La questione romana aveva effetti sia per il
pontefice, sia per il regno d’italia, il pontefice infatti vietava ai cattolici di votare, e quindi di essere
parte dello stato.
Legislazione del regno d’Italia non accettata perché:
1. Era stata introdotta con legge ordinaria, quindi era facilmente modificabile, quindi la Chiesa
non si sentiva molto tutelata, perché se subentrava una seconda legge, questa prevaleva.
2. Assegnazione dei palazzi pontifici alla gerarchia ecclesiastica non con trasferimento della
proprietà ma con il semplice trasferimento del possesso.
Nel 1929 (anno tragico anche per la caduta della borsa di Wall Street) tutto questo viene meno,
perché vengono sottoscritti i patti lateranensi che pongono fine a questo isolamento si
compongono di 3 documenti importanti:
TRATTATO: documento più importante, determina la nascita dello Stato del Vaticano,
all’interno di esso sono previste all’interno di esso una serie di prerogative. Il trattato è uno
strumento del diritto internazionale, qualsiasi modifica deve essere concordata con la Chiesa
cattolica la Chiesa con questo strumento si sente molto più tutelata.
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DIRITTO ECCLESIASTICO 16/02/

Cardinale Pietro Gasparri di Ussita raffigurato anche nell’università di giurisprudenza di Macerata = è stato segretario e partecipò alla stesura del codice canonico del 1917, perché anche la Chiesa seguì la scia delle codificazioni e concentrò il suo diritto all’interno del codice. Artefice 1° codificazione = Gasparri. Quando si parla di diritto ecclesiastico non si parla solo del diritto della chiesa, ma del rapporto tra diritto e religione  il diritto canonico si occupa delle regolamentazioni interne della Chiesa: quali sono i diritti all’interno della Chiesa, quali sono i compiti dei vescovi etc.. il codice non è più quello del 1917, perché nel 1983 il codice è stato riformato.  non lo tratteremo molto. RAPPORTI TRA DIRITTO E RELIGIONI : rispetto al passato dove si confrontava il diritto solo con la religione cattolica, la tradizione moderna mette in confronto molte sfere e riferimenti religiosi. Il precetto giuridico non potrà mai fondarsi su un precetto religioso, perché è naturale che se lo Stato assume come fondamento la religione, deve scegliere anche la religione e su questa ci si crea un fondamento giuridico ma con problemi grandi, perché avrebbe una direzione solo verso coloro che credono in quella religione. La neutralità tra le religioni è un principio fondamentale per permettere la laicità dello Stato, prevista nella Costituzione. Questione romana : si apre un confronto tra il regno d’italia e il pontefice il quale si sentiva prigioniero del regno d’italia perché era stato spogliato di quella potestà temporale, rimane chiuso nei palazzi e si dichiara prigioniero  opinione pubblica: quando parla il papa, ha una dimensione internazionale che si riconosce nella chiesa cattolica. La questione romana aveva effetti sia per il pontefice, sia per il regno d’italia, il pontefice infatti vietava ai cattolici di votare, e quindi di essere parte dello stato. Legislazione del regno d’Italia non accettata perché:

  1. Era stata introdotta con legge ordinaria , quindi era facilmente modificabile , quindi la Chiesa non si sentiva molto tutelata, perché se subentrava una seconda legge, questa prevaleva.
  2. Assegnazione dei palazzi pontifici alla gerarchia ecclesiastica non con trasferimento della proprietà ma con il semplice trasferimento del possesso. Nel 1929 (anno tragico anche per la caduta della borsa di Wall Street) tutto questo viene meno, perché vengono sottoscritti i patti lateranensi che pongono fine a questo isolamento  si compongono di 3 documenti importanti:  TRATTATO : documento più importante, determina la nascita dello Stato del Vaticano, all’interno di esso sono previste all’interno di esso una serie di prerogative. Il trattato è uno strumento del diritto internazionale, qualsiasi modifica deve essere concordata con la Chiesa cattolica  la Chiesa con questo strumento si sente molto più tutelata.

E’ stato modificato nel 1984 l’articolo 1 del trattato, perché non poteva coesistere con i principi opposti alla Costituzione  è stato dato riconoscimento anche alle altre religioni. Il trattato pone fine alla questione romana (controversia che nasce per effetto delle vicende militari tra regno d’Italia e pontefice).  CONCORDATO : sistema di rapporti che vengono a crearsi, con dirette conseguenze giuridiche, perché hanno valore giuridico oltre al valore storico. Il concordato può essere modificabile, perché cambiano le esigenze (assistenza, insegnamento della religione) e con il passare del tempo possono essere necessarie delle modifiche. Effetti giuridici del sistema concordatario : Lo Stato italiano deve concordare con la Chiesa cattolica alcune specifiche materie (enti, beni culturali, insegnamento della religione nelle scuole) le quali richiedono esplicitamente il coordinamento tra lo stato italiano e la chiesa cattolica.  CONVENZIONE FINANZIARIA: risolve la questione economica aperta dopo che il regno d’Italia aveva acquisito beni, palazzi e proprietà della chiesa  nasce il problema d’indennizzo, e la convenzione lo risolve perché pone fine a tutto questo. Si arriva ad una sorta di indennità riconosciuta alla Chiesa con la quale si è ritenuto di corrispondere all’impegno assunto (legge sulle guarentigie). Lo stato italiano ha creduto doveroso aderire al pagamento di questa somma, le due parti si incontrano nel diritto internazionale. Articolo 1: è previsto l’obbligo per lo stato italiano di versare la somma di 750 milioni di lire , nel 1929 quindi l’Italia ha versato questa somma e inoltre ha versato dei titoli al portatore dal valore nominale di 1 miliardo di lire sempre alla santa sede. La santa sede dichiara di accettare tutto questo, quindi dopo essere stata spogliata dai beni, territori, dichiara quindi composta la problematica anche dal punto di vista finanziario, quindi tutto si risolve. A margine della convenzione ritroviamo le firme del cardinale Gasparri e del rappresentante del governo Benito Mussolini. In italia vi era un regime per consolidare i rapporti della chiesa, quindi approfitta di una questione aperta come quella romana per definire i rapporti, dall’altro lato il pontefice non poteva continuare a dichiararsi prigioniero, quindi dopo una serie di ragioni si è chiusa la questione romana. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione che in qualche modo ricorda i Patti lateranensi: Il giurista si pone il problema di come ci sia il richiamo ai patti lateranensi nella nostra costituzione? Inoltre, nel momento in cui li ha richiamati che valore hanno? la dottrina si è divisa tra chi pensava che bisognava dare copertura a tutti i patti e chi invece non voleva, quindi ritenere che tutti i i patti sono costituzionalizzati è eccessivo quindi  i patti lateranensi non sono costituzionalizzati, bensì il metodo concordatario che deriva dai patti è stato costituzionalizzato. (possibile domanda).

manifestazione religiosa, invocando l’ordine pubblico, invece il costituente ha voluto sottrarre qualsiasi possibilità di limitazione. Quindi l’unico limite è il buon costume , oggi è cambiato rispetto agli anni 40: facciamo riferimento a riti eccessivi prevedono violenza sulle persone  questi sono appunto vietati Il costituente richiede reciprocità rispetto a tale diritto, cioè anche gli stranieri hanno diritto a manifestare, purchè in quel paese straniero sia permesso? Tutti ne hanno il diritto in Italia, ma sarebbe corretto quindi poter diffondere la religione anche in quei paesi dove ancora non è conosciuta.  Articolo 20 : divieto di discriminare gli enti ecclesiastici: sembra una disposizione banale, in realtà questa disposizione è frutto di quelle antiche paure di essere discriminati, e il costituente ha voluto inserire questo genere di disposizioni per tutelare la chiesa. Quest’articolo vuole evitare che si ripeta tutto quello che era successo in precedenza. PREAMBOLO COSTITUZIONALE = Il regno unito non ha una costituzione scritta, altri 10 stati non hanno adottato nessun tipo di preambolo, 8 paesi lo hanno adottato ma senza riferimento religioso, la Germania ha fatto riferimento a Dio, da questa analisi si capisce che nella maggior parte si ritiene inutile il preambolo.  La costituzione tedesca si apre con: consapevole delle conseguenze, il popolo tedesco ha adottato questa costituzione, quindi contiene un riferimento a Dio.  La costituzione polacca ha un riferimento più complesso: noi cittadini polacchi come credenti a Dio, ma anche quelli che non credono in Dio ma lo rispettano, adottiamo questa costituzione. Le costituzioni vengono emanate quando i due paesi escono dai regimi totalitari, la Polonia veniva da un sistema ateo, perché la religione era tollerata, dopo una serie di lotte vedeva la religione come qualcosa di controllato. POLONIA : partecipa al 2° modello di preambolo: la Polonia riconoscente ai propri predecessori, decide di adottare questa costituzione, in queste espressioni ci sono ragioni storiche: ha vissuto un periodo molto diverso dal nostro. IRLANDA : nella costituzione irlandese l’autorità civile deriva da quella religiosa, in nome della Santissima trinità. Sembra ricondurre all’elemento religioso la legittimazione del potere civile. Tradizione cambiata con leggi ordinarie. Il rapporto tra potere civile e religioso lo fissiamo in due momenti nella storia: a. Carlo Magno : il pontefice colloca direttamente la corona nel capo di Carlo Magno  non è un gesto di cortesia, in questo caso questo gesto simbolico significa che il pontefice riconosce Carlo Magno come imperatore, ma gli vuole far capire che come gli ha messo la corona in capo, così glie la può togliere.

b. Napoleone Bonaparte : non riceve la corona direttamente dal pontefice, ma la prende e se la mette in capo perché è consapevole di quel gesto. L’Albania aveva inserito prima della costituzione il suo carattere ateo, quindi nella Costituzione dichiara la fede in Dio nei valori universali. Tra tutte le costituzioni che hanno adottato un preambolo, solo poche fanno riferimento alla religione. 23/02/ Il trattato è introdotto con una premessa che spiega quali sono le motivazioni del trattato  convenienza reciproca tra le parti e necessità di porre fine ai rapporti bruschi che c’erano. Nessuna delle parti può modificare il trattato senza l’approvazione dell’altra. Dovendo assicurare l’indipendenza alla chiesa, c’era la necessità di costituire la città del Vaticano, riconoscendo alla santa sede la piena proprietà e la potestà sovrana  nasce la città del Vaticano , fino a quel momento mancava l’elemento territoriale. ARTICOLI DEL TRATTATO DEL LATERANO =ARTICOLO 1 = Nel trattato si riprende lo statuto albertino del 1948, il trattato viene riaffermato ma l’articolo 1 che prevedeva solo la religione cattolica, dopo la Costituzione e dopo i principi di uguaglianza non poteva sopravvivere perché la Costituzione prevede che lo Stato va d’accordo con più religioni.  ARTICOLO 2 = l’Italia riconosce alla santa sede la sovranità nel campo internazionale.  ARTICOLO 3 = ribadisce perché l’Italia riconosce la potestà e la proprietà alla santa sede della città del vaticano, la mancanza del titolo di proprietà aveva fatto si che il papa non ha accettato le leggi del regno d’Italia perché trasferivano solo il possesso e non la proprietà, inoltre erano state approvate con leggi ordinarie (modificabile in qualsiasi tempo da un potere legislativo). Resta inteso che la piazza di San Pietro , pur facendo parte della città del Vaticano, continua a restare aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia italiana. Nel trattato viene espressamente disciplinato il regime giuridico della piazza proprio nell’articolo 3. Infatti se si va in piazza si è controllati dalla polizia di stato, i quali non controllano più ai piedi della scalinata della basilica, salvo che la polizia sia invitata ad intervenire dall’addetto alla sicurezza.  ARTICOLO 4 = le parti avvertono l’esigenza di ribadire che la sovranità riconosciuta, implica che la santa sede non possa esplicarsi alcuna ingerenza dal governo italiano.  ARTICOLO 5 = il territorio dello stato di città del Vaticano prima era a cura del governo italiano, e la santa sede deve provvedere a chiudere questi accessi. Bernini (architetto romano) spesso era in competizione con Borromini : il colonnato del Bernini fu scelto dal Vaticano perché dava l’idea di 2 braccia che tendono ad abbracciare il mondo.  ARTICOLO 6 = l’Italia provvederà che alla città del Vaticano sia assicurata un’adeguata dotazione di acque in proprietà.  ARTICOLO 7 = lo stato italiano si impegna a non fare costruzioni che possano provocare problemi di impatto ambientale  ARTICOLO 8 = l’Italia dichiara punibile l’attentato contro la persona del re, oggi diremo la persona del presidente della repubblica.

espressamente.  le parti hanno lavorato intensamente per arrivare ad un accordo, perché da una parte c’era l’aspettativa di mantenere l’integrità, dall’altra parte c’era l’esigenza di corrispondere alla santa sede un suo territorio per avere un rilievo in ambito internazionale. Lo stato della città del vaticano significa uno stato a tutti gli effetti, è il diritto di uno stato, sono le prerogative e le esigenze dello stato, non ha nulla a che vedere con le chiese cattoliche, strumentali per la propria attività. Le parti immaginavano una completa esenzione da tributi di qualsiasi natura, gli effetti però non sono quelli, come abbiamo già visto. I problemi e i rapporti tributari sono stati sempre complicati nonostante vi sia nella religione cattolica il riconoscimento di Cesare (prevede una netta separazione e prevede che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio). Altra espressione importante: valore interordinamentale: per risolvere una questione giuridica, bisogna considerare che stiamo parlando di 2 ordinamenti che si confrontano, trattare invece alcuni problemi come se fossero di esclusiva competenza di una delle due parti, senza tener conto del coinvolgimento, non va bene. Bisogna essere consapevoli che non tutto si risolve nell’ordinamento italiano, ma ha bisogno di coordinarsi con l’ordinamento della città del vaticano.  questo sta alla base di ogni lavoro di interpretazione, è difficile perchè significa gestire il sistema delle fonti in modo più complesso. Nel sistema italiano per esempio prevalgono le fonti europee, bisogna quindi aggiungere nel sistema ulteriori disposizioni che devono trovare una loro collocazione. Questo diritto e questo rapporto tra stato e chiesa diventa molto più complesso. Si prova a gestire il sistema delle fonti più complesso in maniera naturale e ordinario. Il diritto canonico era presente nella nostra università e c’era un professore che lo insegnava in maniera esclusiva, poi questa tradizione si è persa per vari motivi : Attilio Moroni (diventato anche rettore). È un diritto importante perché ha delle particolarità uniche: il diritto canonico si estende a tutti i cattolici del mondo (oltre 1 miliardo).  ARTICOLO 17: le retribuzioni dovute dalla santa sede agli enti saranno nel territorio italiano esenti da qualsiasi tributo, sia verso lo stato, sia verso gli altri enti.  chi lavora li percepisce uno stipendio dai 2000 € ai 4000€. Le esenzioni sono espressione di sovranità nazionale  ARTICOLO 18: i tesori d’arte devono essere visibili a tutti, lo stato deve assicurare che non ci sono impedimenti.  ARTICOLO 19: i diplomatici della santa sede residenti all’estero possono passare per lo stato italiano, infatti quest’ultimo non può impedire che questi soggetti transitano sul territorio italiano per arrivare alla città del vaticano  ARTICOLO 20: Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.  ARTICOLO 21: tutti i cardinali godono in Italia degli onori, dei privilegi.

All’interno dello statuto ci deve essere un richiamo, un collegamento con la religione presente all’interno delle disposizioni statutarie  collegamento con valori trascendenti considerati come valori religiosi.  lo stato non pretende di qualificare le religioni, ma pretende che ci sia un collegamento all’interno di questi statuti, altrimenti non sarebbero statuti religiosi. Lo statuto diventa il primo elemento con il quale il giurista si deve unire, e non ci possono essere all’interno dello statuto delle clausole che limitano i rapporti con i minori, o escludere le persone dai propri familiari oppure vietare i rapporti civili con le altre persone. STATUTO : atti del diritto interno, l’esame di essi deve essere fatto in armonia con i principi del nostro ordinamento giuridico. Perché la religione dovrebbe costituire uno statuto per essere poi riconosciuta dallo Stato? I motivi sono economici e tributari, perché solo le confessioni riconosciute possono accedere al 5 x mill e (importante forma di finanziamento), infatti i fedeli di quella confessione potranno attribuire il 5 x mille del proprio reddito alle confessioni appunto riconosciute. 5 X MILLE = è stato introdotto nel 1984, quando si passa da un finanziamento detto “ della congrua” , con il finanziamento del 5 x mille. Il sistema delle congrue funzionava in modo che ero lo stato che interveniva sulla differenza delle quote economiche e quelle ritenute congrue per un dignitoso funzionamento  le strutture religiose sparse in Italia avevano delle solidità economiche diverse, quindi si creavano delle differenze e discriminazioni economiche. Si interviene con il 5 x mille  inizialmente i valdesi rinunciarono alla quota del 1° anno perchè ritenevano che non fosse in armonia con i propri principi, quando poi capirono quali erano le somme a cui avevano rinunciato, ci fu un ripensamento, perché il finanziamento delle confessioni religiose, è collegato con la libertà religiosa che potrà essere svolta in modo più consono se si hanno i finanziamenti  significa gestire meglio i luoghi di culto, strutture religiose. Il 5 x mille dà la possibilità di assegnare quote importanti a quelle confessioni che hanno ottenuto il riconoscimento, la quota in italia si aggira ai 900 milioni di euro che vengono ripartiti tra la chiesa cattolica e le altre confessioni riconosciute. Funziona sulla base delle scelte effettuate da chi presenta la dichiarazione dei redditi  c’è una scheda che permette con la propria firma di destinare il 5 x mille del proprio reddito alla confessione religiosa che si sceglie. C’è anche lo stato tra i soggetti che si possono scegliere, quindi se una persona non vuole assegnare la quota nessuna confessione, può assegnarla allo stato. Come funziona? Non funziona sulla base delle scelte espresse ma sulla base della proporzione  cioè la quota complessiva rimane quella di 900 milioni di euro, la somma viene distribuita e la quota effettivamente spettante viene assegnata non su quanto effettivamente hanno scelto i soggetti. Esempio: la Chiesa Cattolica normalmente riceve l’85 % o 90% della somma, tuttavia, la % dei fedeli cattolici è scesa dal 85% fino al 40% però il livello delle quote è rimasto invariato perchè

Il 2 per mille è stato inserito per il partito politico a cui si desidera attribuire il finanziamento.

2. FASE ISTRUTTORIA diretta ad acquisire tutti gli elementi utili alla valutazione dichiarate dagli enti. Verifica la validità e l’efficacia della documentazione e se necessario richiede ulteriori elementi di valutazione. Inoltre deve accertare che il perseguimento delle finalità di religione o di culto sia effettivo. 3. Riconoscimento della personalità giuridica civile con decreto ministeriale  emanazione del Decreto  l’articolo 1 prevedeva l’obbligo di richiedere in forma consultiva il parere allo Stato, ma un anno dopo questa richiesta viene eliminata (anche la Santa sede si era espressa per eliminare questa richiesta) 4. Iscrizione dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle persone giuridiche , tenuto dall’ufficio territoriale del governo  l’ente diventa persona giuridica ed è amministrativamente autonomo, inoltre può cominciare ad operare. È annoverato ai fini fiscali, tra i soggetti passivi sul reddito delle società (IRES). Per determinati enti, la personalità giuridica veniva acquisita automaticamente (Diocesi, parrocchie, seminari, fondazioni, istituti universitari, chiese aperte al pubblico, santuari ecc), oppure esisteva per antico possesso , cioè preesisteva in passato, esempio la Santa sede. Per la Santa sede non è servito presentare la domanda, seguire una fase istruttoria ecc.. 15/03/ RIFORMA DEL TERZO SETTORE Intermedio tra lo Stato (1° settore) e il mercato (2° settore) il quale il più delle volte non ha interesse ad agire in questo ambito, infatti è caratterizzato da imprenditori. La riforma è finalizzata a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune favorendo la partecipazione , l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. Si introduce la nozione di ente di terzo settore inteso come persona giuridica costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o fondazione, volta al perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale  svolte in forma d’azione volontaria, o erogazione gratuita di denaro o servizi, o di mutualità. Rientrano le organizzazioni di volontariato e promozione sociale, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, inoltre ogni altro ente senza scopo di lucro iscritto nel RUNTS. Non sono invece enti di terzo settore le amministrazioni pubbliche, le associazioni politiche, i sindacati e associazioni di rappresentanza. Il legislatore pone un elenco specifico ricomprendendo il sistema di interventi e servizi sociali, prestazioni sanitari, educazione, istruzione, beneficienza, sostegno a distanza, eccetera. Tale elenco non è da considerarsi esaustivo in quanto si può aggiornare con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il legislatore ha inoltre predisposto l’istituzione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore disciplinandone

caratteristiche e funzioni. Si prevede anche l’esercizio di attività diversa a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Si riscontra il divieto di distribuzione degli utili i quali devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie d’interesse generale. Oggi si parla di terzo settore in modo uniforme, ma prima della riforma si parlava di “ privato sociale”, o “associazione no-profit ”  espressioni modificate. Il no profit creava confusione sul piano semantico, perché richiamava quasi a un fenomeno di importazione, come se fosse importato da altri paesi, invece le attività no profit sono presenti all’interno della nostra storia, già nell’Alto Medioevo abbiamo testimonianze di enti riconoscibili come non lucrative. Questi enti da diversi decenni sono al centro di un dibattito internazionale, perché riescono ad avere un valore economico molto alto, tutto questo valore si comincia ad avere dagli inizi degli anni 90. Prima degli anni 90 si basavano sulla convinzione che non esisteva niente tra lo stato e il mercato e non ci potevano essere altri soggetti come quelli no profit, quindi venivano emarginati, considerati non imporranti per la società e non venivano valorizzati  esempio: nel 900 venivano valorizzate le corporazioni : libro 1° del codice civile = gli enti no profit sono marginali, ci sono norme inadeguate per essi (in confronto al libro 5° di adesso). Con la riforma del sistema tributario per gli enti del terzo settore il settore si valorizza  ogni volta che il sistema tributario va a stimolare un’attività, questa fiorisce (enti ecclesiastici, enti del terzo settore) perché si vanno a collegare agevolazioni, esenzioni, così da creare maggiore interesse. Nel 97 viene emanato un decreto legislativo che riordina gli enti no profit e comincia una vera e propria rivoluzione che porta agli assetti giuridici attuali con una serie di innovazioni  fin troppo sviluppo , perché quando la materia tributaria stimola gli enti si presta anche ad abusi , molti utilizzano quei modelli per finalità diverse: esempio = l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può rientrare tra le categorie di terzo settore e quindi essere esonerato da proventi, quindi l’ente ecclesiastico che realizzava accanto alla beneficienza, attività commerciale, riceveva solo una riduzione di imposte, ma dalla riforma quell’ente non paga più le tasse == gli enti si sono lasciati andare creando strutture sempre più ampie non pagando le tasse, con modalità commerciali a tutti gli effetti, si passava da fare beneficenza a fare attività commerciali (esempio: un ente creato per trovare strutture per coloro che non hanno abitazione, affittano alcune stanze per gli studenti universitari a prezzo basso non pagando le tasse). RIFORMA NORMATIVA : Articolo 4 del codice del terzo settore = sono enti del terzo settore = organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE = articolo 5 del codice del terzo settore: sono 26 tipologie di attività: sanità, educazione, formazione, ambiente, cultura, turismo, lavoro, sport, diritti ecc. Queste attività devono essere svolte in via principale e prevalente = l’ente del terzo settore deve svolgere almeno una di queste attività e le deve svolgere con attività non commerciali = L’articolo 79 dice che queste attività si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito (volontariato) oppure attività svolta dietro ad un versamento di corrispettivi che non superano i

La nuova normativa si applica non automaticamente, ma sulla base appunto della scelta libera dell’ente -> qualora voglia costituirlo, lo può fare ma deve dare comunicazione all’autorità ecclesiastica superiore (controlli, approvazioni)  quando era stata emanata la disciplina sulle ONLUS dopo un po’ (nel 2005) la conferenza episcopale italiana (CEI) ha specificato che l’ente ecclesiastico deve essere autorizzato dall’autorità superiore per costituire una società ONLUS  quindi per analogia l’ente deve chiedere l’autorizzazione anche per il terzo settore, anche perché è un atto di straordinaria amministrazione, quindi serve l’amministrazione per esempio del Vescovo. DEFINIZIONE = Nel codice del terzo settore non troviamo la definizione ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ma ente religioso”, la legge delega n. 106 del 2016 stabilì che bisognava adottare una disciplina diversa per le confessioni religiose definizione utilizzata anche nel precedente decreto ma non era giusta questa discriminazione, perché a prescindere dalla stipulazione di intese, c’è uguale libertà di organizzazione e azione a tutte le confessioni  quindi il codice ha deciso di utilizzare il termine ente religioso. Nell’articolo 4 del codice del terzo settore viene citata la definizione ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ma per il resto non lo utilizza mai. DEROGHE PREVISTE  Articolo 15, 3° comma: possibilità per gli associati o aderenti all’ente di esaminare i libri sociali (libri dei soci) dove viene riportata la vita dell’ente, quindi sono aggiornati ogni volta che c’è un assemblea. Questo diritto non si applica agli enti religiosi.  Articolo 29, 3° comma: possibilità di denunciare l’amministratore dell’ente all’organo di vigilanza o direttamente al PM qualora si ritiene che ha compiuto una grave azione per l’ente. Questo non è esteso al ramo religioso perché si vuole evitare che ci siano delle ingerenze troppo rilevanti.  DENOMINAZIONE = se l’ente di terzo settore si costituiva come ONLUS, la denominazione doveva contenere l’acronimo ONLUS, la stessa cosa vale per l’ente di terzo settore: devono indicare sul sito internet e su altre denominazioni, l’acronimo ETS. 23/03/ DISCIPLINA TRIBUTARIA Articolo 79 (uno di quegli articoli che richiede l’autorizzazione alla Commissione Europea per evitare di incorrere in una procedura di inflazione come è avvenuta nel passato) = l’attività non commerciale è esente da tassazione, ma bisogna verificare se queste attività in realtà possono considerarsi tali, Il legislatore ha fornito queste informazioni per poter capire quando un’attività si considera commerciale o meno. Sono esenti dalle imposte :  Attività svolte a titolo gratuito : quindi senza corrispettivo, oppure con un corrispettivo che non supera il costo dell’attività. Ma se l’ente non può produrre utile, l’ente sarà destinato al fallimento, quindi il comma 2 bis dà un parametro per rimediare = le attività si considerano non commerciali anche se i ricavi superano il 5% dei costi al massimo per due periodi consecutivi di imposte, ma se supera questo criterio, l’ente di terzo settore diventa ente

commerciale : sottoposto a regime di tassazione ordinario (altissimo) e senza i vantaggi che aveva  i benefici cessano dall’anno in cui c’è il passaggio dal terzo settore al settore commerciale, e se l’amministrazione finanziaria vede che c’è stata un’anomalia in un anno antecedente (entro 5 anni) andrà ad applicare le aliquote ordinarie ( recupero della tassazione che è il 24 % dell’utile percepito, quindi se l’ente ha avuto 100 mila euro di ricavi, 24 mila vanno all’amministrazione finanziaria perché l’ente non aveva diritto all’esenzione), inoltre l’ente va in contro a delle sanzioni amministrative. Inoltre se i ricavi superano una soglia molto alta, vanno in contro anche a sanzioni penali.  Se viene effettuata una raccolta fondi : non genera reddito imponibile (esempio pesca di beneficenza)  Le somme versate dagli associati a titolo di quota associativa : non è soggetta a tassazione  Trasferimenti a titolo gratuito: esente al 100%, nemmeno imposta catastale  Acquisti proprietà di immobili utilizzati per scopi istituzionali: riduzione dell’imposta  Atti, istanze, copie, certificazioni: sono richiesti dall’ente e si ha l’esenzione dall’imposta di bollo  Intrattenimento occasionale in concomitanza con celebrazioni o ricorrenze o campagne di sensibilizzazione: esenzione imposta sugli intrattenimenti. Requisito: occasionale 30/03/

STATO CITTA’ DEL VATICANO

Diverso da  SANTA SEDE = La santa sede è un soggetto giuridico che preesiste nella città del vaticano perché è il supremo organo di governo della chiesa cattolica (in senso stretto l’ufficio del papa, in senso lato si fa riferimento agli uffici e istituti che collaborano con il papa (curia romana). Canone 361. Nel concetto internazionale è un soggetto dotato di personalità giuridica (esempio ha il diritto di stipulare trattati). Curia romana : è composta da dicasteri : segreteria di stato (si occupa dei rapporti internazionali), congregazioni, tribunali (tribunale di 1° grado, corte di cassazione), i pontifici, consigli e gli uffici  sono tutti pari tra loro. Molti organi della santa sede sono degli organi che esercitano le loro funzioni anche all’interno dello stato città del vaticano. Lo stato città del vaticano è una Monarchia assoluta ed elettiva  è il pontefice che detiene tutti i poteri, anche se non li esercita tutti direttamente, infatti li delega ad altri soggetti  inoltre il pontefice viene eletto. CARATTERI =  È circondato da un altro stato : Italia, è circoscritto dalle mura di Piazza San Pietro e il colonnato. Ci sono altri immobili che si trovano nella città di Roma ma sono di proprietà dello stato città del vaticano, come se fossero ubicati li.

  1. Una volta ripuliti, vengono riammessi all’interno del circuito finanziario legale, e possono essere reinseriti anche all’interno di quegli stati che hanno normative solide con controlli, ma i flussi finanziari sono stati trasformati nel tempo e quindi è difficile andare a ricostruire la provenienza illecita  influisce negativamente l’economia. Sono proventi di un reato quindi andrebbero contrastati dall’origine. Il codice vaticano inizialmente non conosceva la normativa anti riciclaggio, quando è stato costruito lo stato, aveva bisogno essendo uno stato di una legislazione, quindi viene recepita quella italiana e così trovano diretta applicazione i 4 codici allora vigenti in Italia nel 1929. L’Italia modifica poi il codice penale nel 1930 (codice Rocco) e successivamente modificato  lo stato città del vaticano preferisce non adeguarsi alle modifiche italiane quindi mantiene il codice penale Zanardelli. Nel tempo i pontefici hanno introdotto modifiche e aggiornamenti, però l’impianto di base non aveva i reati, come quello del riciclaggio, quindi nel 2010 (quando introduce con la legge 127 la prima normativa). L’articolo 3 va a introdurre un nuovo articolo: 421 bis rubricato: r iciclaggio , stesso iter che avviene in Italia. Nel 2012 la legge 127 viene riformata dalla legge 166 = va di nuovo ad aggiornare, nuova formulazione del tema riciclaggio e auto riciclaggio =  Nel riciclaggio la condotta illecita viene fatta da 2 persone distinte : colui che pone in essere il reato base (esempio vende armi, o sostanze stupefacenti), e chi va a riciclare i proventi del reato che derivano appunto dall’attività illecita.  Nell’auto riciclaggio : c’è un unico soggetto che si occupa di entrambe le condotte illecite: è lui che compie il reato ed è sempre lui che va a riciclare i proventi prodotti dal reato. Il legislatore vaticano dice che si ha riciclaggio ogni volta che = A) Un soggetto trasferisce, converte o trasforma danaro o altre risorse, sapendo che questo denaro proviene da un altro reato = dolo specifico : occultare o simulare l’origine illecita dei proventi e aiutare chi svolge quest’attività illecita. B) Si va ad occultare la reale natura di questo denaro. C) Chi acquista, detiene o utilizza denaro o altre risorse, sapendo che deriva da un atto illecito. SANZIONE = reclusione dai 4 ai 12 anni, oppure multa fino ai 15000 euro. Il giudice dispone la confisca del prodotto e altri benefici che deriva direttamente o indirettamente da questo reato, oppure, quando non si può fare la confisca diretta, si ha una confisca per equivalente : beni che hanno lo stesso valore di quelli oggetto del reato. I beni sono devoluti dalla Santa sede per le opere di religione o di carità  vengono reinvestiti per opere buone. Il giudice può eventualmente adottare misure cautelari, come il sequestro di determinati beni (per evitare che questi beni vengono venduti o trasferiti durante il processo).

L’oggetto è specificamente detto nell’articolo: può essere denaro contante o altre risorse economiche: qualsiasi altra cosa che sia suscettibile di apprezzamento economico. Elemento soggettivo = dolo = il soggetto che agisce, sa quello che sta facendo, c’è la volontà di aiutare chi ha commesso un reato. L’articolo 648 bis è l’articolo del codice penale italiano, inizialmente l’ordinamento puniva solo il riciclaggio e non c’era distinzione con l’auto riciclaggio (la pena è maggiore se si tratta di un’attività commerciale), la pena è minore se i denari o beni derivano da reati minori (pena inferiore a 5 anni) 26/04/ LEGISLAZIONE presente nello stato di città del Vaticano = recepisce la legislazione italiana ma facendola propria e adeguandola allo stato  nel momento in cui si costituisce ha bisogno di una sua legislazione e il 7 giugno 1929 vengono emanate le prime 6 leggi fondamentali =

  1. LEGGE FONDAMENTALE : regola l’organizzazione della divisione dei poteri, le competenze  è la legge cardine dello stato, come se fosse la nostra Costituzione. La legge n.1 viene abrogata e sostituita nel 2000 ed entra in vigore la nuova legge fondamentale e non le viene dato un numero perché è la legge fondamentale. Nell’articolo 1 si dice che il sommo pontefice è il sovrano della città del vaticano e ha pieni poteri e ci sono altri organi che su delega del pontefice esercitano dei poteri. L’articolo 2 riguarda la rappresentanza, il pontefice la svolge attraverso la segreteria di stato, la quale infatti si rapporta spesso con l’AIF (autorità di informazione finanziaria) = l’AIF è presente in tutti gli stati membri: quando un soggetto versa in banca tanti soldi ma non ha reddito, il banchiere deve informare la guardia di finanza che procederà con tutti gli accertamenti  il meccanismo funziona così anche all’interno dello stato città del Vaticano.
  2. LEGGE SULLE FONTI DEL DIRITTO. viene riformato nel 2008 ed entra in vigore nel 2009 e va a sostituire la legge n.2  è importante perché fa capire quali sono le fonti principali. Nell’articolo 1 si riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa per eccellenza, altre fonti principali sono: la legge fondamentale, le leggi promulgate dal sommo pontefice o pontifica commissione o altre autorità alle quali il pontefice ha delegato i poteri.
  3. Legge che riguarda le regole sulla cittadinanza e sul soggiorno
  4. Ordinamento amministrativo
  5. Ordinamento economico
  6. Legge di pubblica sicurezza CODICI VIGENTI NELLO STATO CITTA’ DEL VATICANO =  Codice civile = è lo stesso che abbiamo in italia.  Codice di procedura civile = hanno un codice proprio, l’unico proprio che hanno